Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadina siriana di etnia curda, nata a E._______ e vissuta a F._______ sino alla partenza del marito avvenuta alla fine del 2010 ed in seguito presso il domicilio dei genitori a E._______, nel governatorato di G._______, ha dichiarato di essere espatriata legalmente in H._______ con i figli minorenni di nome D._______, C._______ e B._______, tutti cittadini siriani con ultimo domicilio a E._______. Gli stessi ricorrenti muniti di un visto rilasciato dall'ambasciata svizzera in H._______ per la durata di 90 giorni, sono entrati legalmente in territorio elvetico, depositandovi una domanda d'asilo il (...) agosto 2015 e ricongiungendosi con il marito e rispettivo padre, il quale vive da tempo in Svizzera essendo stato ammesso provvisoriamente in Svizzera con decisione della SEM del 25 aprile 2013, quest'ultima confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza del 14 luglio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013 (cfr. risultanze processuali nonché atti B13, pag. 3 segg.; B11, pag. 3 segg.; B12, pag. 3 segg.; B21, D9 segg., pag. 3 e D77 segg., pag. 9; B22, D12 segg., pag. 3 seg.; B23, D20 segg., pag. 3 seg.). B. B.a Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata principalmente poiché sarebbe stata perseguitata a causa delle attività politiche del marito. Difatti ella avrebbe subito un numero innumerevole di prelevamenti forzati dal suo domicilio e di interrogatori, con una frequenza quindicinale o di due mesi, da parte di persone facenti parte del reparto di informazione politica del governo siriano, che avrebbero voluto sapere dove si trovasse il marito. Durante tali interrogatori l'interessata sarebbe stata vittima di maltrattamenti. Segnatamente, nel corso di un interrogatorio, l'avrebbero torturata con delle scosse elettriche per estorcerle il luogo dove risiederebbe il marito mentre durante un altro fermo, a seguito delle percosse subite, avrebbe perso i sensi. Dai fermi ella sarebbe sempre stata liberata grazie all'intercessione di uno zio (...), il quale avrebbe versato delle tangenti per il suo rilascio. Gli arresti sarebbero avvenuti in presenza dei figli, ciò che avrebbe comportato per la figlia C._______ delle ripercussioni, presentando tutt'ora delle difficoltà di linguaggio, mentre al figlio B._______ durante un episodio, gli avrebbero tirato un pugno al naso, causandogli la rottura del setto nasale. Dopo il suo espatrio, ella avrebbe appreso da una telefonata con parenti, che sarebbe stata ricercata dalle autorità ancora una volta presso il domicilio dei genitori. Oltracciò in H._______ non avrebbe più avuto alcun alloggio, dato che con i figli se ne sarebbe andata dalla casa paterna dopo che suo padre, stanco della situazione, le avrebbe ingiunto di portare i figli ai nonni paterni e di chiedere il divorzio. Infine ella riferisce che il padre avrebbe insistito, anche picchiandola in un'occasione, perché lei lasciasse i figli ai suoceri e per farle sposare un altro uomo contro la sua volontà (cfr. atto B21, D37 segg., pag. 5 segg.). B.b La figlia, C._______, ascoltata in presenza della madre, in quanto all'epoca minorenne, ha indicato di essere espatriata per la situazione di guerra in essere nel paese d'origine. Ella ha inoltre asserito che delle persone sarebbero venute svariate volte a prendere la madre presso il domicilio e avrebbero inferto a quest'ultima anche dei pugni e dei calci. Lei sarebbe stata presente al momento dei prelevamenti forzati della madre ed avrebbe sofferto e temuto a seguito degli stessi (cfr. atto B11, pag. 6 e atto B22, D14 segg., pag. 3 segg.). B.c Dal canto suo B._______, sentito sui suoi motivi d'asilo in presenza della madre, poiché anche lui minorenne al momento dell'audizione, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, che sarebbe espatriato in quanto non vi sarebbe alcuna libertà e giustizia in Siria, ed essendo curdo, non riterrebbe che tale Stato sia il suo Paese. Durante il corso della seconda audizione federale, ha pure affermato che egli sarebbe stato picchiato al volto con un bastone da uno degli agenti del governo che erano venuti a prelevare la madre a casa; colpo che gli avrebbe occasionato la rottura del setto nasale e problematiche visive all'occhio sinistro (cfr. B23, D43 segg., pag. 5). B.d A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto:
- i loro passaporti siriani;
- la carta d'identità siriana di A._______;
- quattro ricevute dei biglietti aerei da I._______ a J._______ della "(...)";
- dei certificati di analisi mediche di B._______ in lingua straniera;
- un certificato di un'analisi della vista del 20.10.2014 di B._______ in lingua straniera. C. Con decisione unica del 10 febbraio 2017 notificata ai richiedenti il più presto in data 11 febbraio 2017 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria, concedendo loro di conseguenza l'ammissione provvisoria. D. In data 13 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 marzo 2017) i richiedenti sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la suddetta decisione, chiedendo a titolo principale la concessione dell'asilo in Svizzera, ed in subordine che gli atti vengano restituiti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito alla qualità di rifugiato. Altresì hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2018, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza venisse dimostrata con un'attestazione entro il 12 febbraio 2018. Con scritto del 6 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 febbraio 2018), i ricorrenti hanno dato seguito a quanto richiesto. F. Con risposta del 4 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 aprile 2018), la SEM ha proposto la reiezione del gravame, rimandando alla decisione impugnata e cogliendo l'occasione per presentare delle osservazioni aggiuntive. G. In data 23 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 aprile 2018), il patrocinatore dei ricorrenti, si è espresso in replica rimandando e riconfermandosi nelle motivazioni ricorsuali. Tali osservazioni di replica sono state trasmesse alla SEM per conoscenza con ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati gli insorgenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 10 febbraio 2017, e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.
E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili giusta l'art. 7 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati.
E. 4.1.1 In primo luogo la SEM ha rilevato che la credibilità dei fatti dichiarati dai richiedenti sarebbe seriamente messa in dubbio dall'incoerenza temporale riguardo alla data d'espatrio, che condurrebbe alla conclusione che gli stessi non abbiano vissuto in modo continuativo in patria e che gli eventi narrati non si siano effettivamente verificati. Gli insorgenti avrebbero difatti asserito dapprima di essere espatriati dalla Siria il (...) gennaio 2013; mentre che nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, avrebbero fornito ciascuno una versione divergente riguardo la partenza definitiva dal Paese d'origine. Segnatamente A._______ avrebbe indicato di essere espatriata nel 2010 o nel 2011, la figlia C._______ all'età di (...) anni ed in ultimo il figlio B._______ all'età di (...) o di (...) anni, ovvero due anni dopo la partenza del padre.
E. 4.1.2 Circa i motivi d'asilo addotti da A._______, l'autorità di prime cure ha innanzitutto riscontrato che i continui prelevamenti forzati da parte di agenti governativi sarebbero inverosimili in quanto la stessa si sarebbe contraddetta in merito a svariati punti nel corso delle audizioni. In particolare vi sarebbe un'incoerenza delle sue dichiarazioni circa la frequenza dei fermi, avendo dapprima sostenuto che veniva prelevata ed interrogata ogni due mesi; ed in seguito invece che gli stessi sarebbero stati un centinaio, ed ancora che avvenivano con una frequenza quindicinale. Confrontata in merito a tale divergenza, l'insorgente avrebbe unicamente asserito che in principio sarebbe stata interrogata ogni quindici giorni, tuttavia su richiesta dello zio (...), verso la fine la frequenza dei fermi si sarebbe diradata. Oltracciò anche le allegazioni circa la durata del primo fermo sarebbero incongruenti, avendo in primo luogo sostenuto che lo stesso fosse durato sei ore, ed in secondo luogo che fosse stata invece trattenuta per due giorni. Interrogata anche in merito a questa incoerenza, l'interessata avrebbe affermato che l'interrogatorio sarebbe durato sei ore, ma che sarebbe stata liberata soltanto dopo due giorni. Infine si sarebbe smentita svariate volte circa le modalità di tali arresti e interrogatori, dichiarando dapprima di essere stata prelevata insieme al padre e ad uno dei fratelli, quando invece nella seconda audizione, avrebbe sostenuto che soltanto in un'unica occasione era stato condotto via da casa pure uno dei fratelli. Confrontata circa tale incongruenza, la richiedente avrebbe dapprima affermato che fisicamente veniva portata via soltanto lei e che soltanto in un'occasione suo fratello K._______ sarebbe stato arrestato. Successivamente, avrebbe inoltre asserito che anche suo padre sarebbe stato arrestato una volta. In seguito la SEM ha rilevato che la descrizione del penultimo fermo da parte dell'insorgente sarebbe inconsistente, poiché troppo generico e stereotipato. Inoltre anche il comportamento dell'interessata, malgrado le reiterate violenze subite, non sarebbe comprensibile. Invero, se quest'ultima fosse stata realmente vittima dei sistematici interrogatori ed arresti narrati, si sarebbe rifugiata altrove rispetto al domicilio dei genitori o di altri famigliari, in quanto luoghi facilmente reperibili per le autorità. Infine l'autorità inferiore mette in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente relative al contatto delle autorità eritree con i suoi famigliari successivo al suo espatrio, come pure in merito all'aggressione del figlio B._______ da parte delle autorità durante uno dei fermi presso l'abitazione familiare, oltre alle pressioni che il padre le avrebbe fatto perché divorziasse ed accettasse di sposare un amico dello stesso. Invero le stesse sarebbero intempestive, in quanto presentate senza una giustificazione convincente soltanto nel corso della seconda audizione, oltre che insufficientemente dettagliate, in quanto l'interessata non sarebbe stata in grado di indicare quando il figlio sarebbe stato picchiato, né conoscerebbe il nome del presunto pretendente.
E. 4.1.3 Quo alle dichiarazioni rilasciate dal figlio B._______, la SEM ritiene che anche le medesime siano inverosimili, in quanto contraddittorie e non sufficientemente circostanziate. Nel corso della prima audizione egli avrebbe infatti sostenuto che le autorità non gli avrebbero fatto nulla, mentre invece sarebbe stato picchiato da vicini di casa, allorché si recava ad acquistare il pane. Diversamente nell'audizione federale sui motivi d'asilo, avrebbe affermato dapprima di essere stato colpito al volto da parte di un agente governativo che era penetrato in casa per condurre via la madre, provocandogli la frattura del setto nasale e delle problematiche ad un occhio; ed in secondo luogo che egli sarebbe stato invece sempre colpito dagli agenti, ogni volta che portavano via la madre. Confrontato in merito alle precitate incoerenze, egli si sarebbe giustificato affermando di non avere narrato i fatti interamente nell'arco della prima audizione e di non rammentare tutto. La documentazione medica prodotta dal ricorrente per provare i motivi d'asilo succitati, non sarebbe inoltre pertinente secondo l'autorità di prime cure, in quanto non corroborerebbe l'episodio di violenza subito da parte dell'agente governativo, ma enuncerebbe unicamente delle problematiche di salute di B._______. Infine le allegazioni dell'insorgente quo alla carente libertà e giustizia in Siria ed al fatto che le persone vivrebbero nel medesimo Paese sempre sotto pressione, non sono a mente della SEM più credibili. Difatti le sue dichiarazioni in merito sarebbero vaghe, sommarie e stereotipate, indizio di eventi non vissuti direttamente.
E. 4.1.4 In conclusione anche i fatti allegati dalla figlia C._______ non sarebbero veritieri, in quanto avrebbe narrato gli episodi nei quali sarebbe stata condotta via da casa la madre in modo superficiale, vago e spiccio, spesso appellandosi al fatto di non ricordare gli stessi.
E. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo, che sarebbe la conseguenza di un esame incompleto dei fatti determinanti e di un'interpretazione errata del diritto applicabile.
E. 4.2.1 Innanzitutto, le divergenze riguardo alla data d'espatrio non andrebbero interpretate come indicative di fatti non realmente vissuti. Invero la contraddizione rimarcata sarebbe frutto di un momento di confusione da parte dell'insorgente durante la seconda audizione, che avrebbe menzionato durante la stessa il periodo del suo soggiorno in H._______ in occasione della partenza del marito per l'Europa e non del suo definitivo espatrio dalla Siria. Che la ricorrente fosse tornata in Siria nel (...) 2011, sarebbe inoltre attestato dal timbro apposto sul suo passaporto. Per quanto attiene le allegazioni incoerenti in merito da parte dei figli C._______ e B._______, le stesse andrebbero relativizzate, poiché strettamente connesse con la loro minore età al momento dell'audizione federale, il lungo periodo trascorso tra le due audizioni, i traumi che avrebbero subito in Patria, nonché le loro gravi lacune scolastiche.
E. 4.2.2 In seconda analisi, il gravame riporta come le contraddizioni rimarcate nella decisione avversata circa i prelevamenti forzati di A._______, sarebbero da ascrivere al contesto generale nel quale si sono verificati, ovverossia al numero consistente di fermi alla quale la ricorrente sarebbe stata sottoposta, al tempo trascorso dagli eventi in questione, come pure ai traumi dalla medesima sofferti. Riguardo a ciò, pure le dichiarazioni rese dalla figlia C._______, seppure concise, sarebbero coerenti con quanto affermato dalla madre. Le difficoltà di ricordo palesate dalla figlia, sarebbero inoltre da mettere in relazione principalmente con la sua giovane età ed i momenti drammatici vissuti.
E. 4.2.3 In terzo luogo, in merito alle violenze che B._______ avrebbe subito da un agente governativo, gli insorgenti rammentano che egli avrebbe sostenuto nel corso della seconda audizione di non essere riuscito a ricordare ed a narrare tutto durante la prima audizione federale, a causa dell'emozione per gli eventi successogli. Inoltre andrebbe preso in considerazione che, al momento dell'audizione sulle generalità, il ricorrente aveva soltanto (...) anni ed era appena giunto in Svizzera.
E. 4.2.4 Nel proseguo del suo memoriale ricorsuale il patrocinatore degli insorgenti, afferma che la narrazione del penultimo fermo di A._______ sarebbe stata sufficientemente sostanziata e ricca di elementi emotivi che attesterebbero del vissuto di tale evento da parte della stessa. Inoltre, il fatto che l'insorgente non sia stata in grado di riferire l'esito delle analisi mediche successive a tale fermo, non andrebbe interpretato come una sua volontà di essere vaga, bensì di riferire ciò che ella effettivamente sapeva riguardo all'evento. Dipoi non sarebbe assolutamente illogico ed irrealistico che l'insorgente, se fosse stata effettivamente vittima di abusi sessuali mentre era svenuta, non sia stata posta a conoscenza degli esiti medici da parte del padre o dello zio (...), che avrebbero voluto in tal senso risparmiarle un motivo di sofferenza, di trauma o di vergogna aggiuntivo, visto anche il contesto socio-culturale. Oltracciò il comportamento tenuto dalla ricorrente non sarebbe illogico, in quanto ella quale donna sola con tre bambini piccoli e nel contesto siriano, non avrebbe potuto trovare alcun'altra possibilità di fuga se non presso familiari.
E. 4.2.5 Gli insorgenti nell'impugnativa, pur riconoscendo che le allegazioni di B._______ in merito alla mancanza di libertà e di giustizia in Siria, non siano rilevanti in materia d'asilo, ritengono comunque le stesse coerenti con la realtà nota in merito al suo Paese d'origine.
E. 4.2.6 I ricorrenti sono inoltre dell'avviso che anche le dichiarazioni giudicate tardive dall'autorità di prime cure, siano da ritenere verosimili. Difatti come A._______ avrebbe rilevato durante l'audizione federale, d'un lato la natura dell'audizione sulle generalità ha una natura differente, e d'altro lato avrebbe scoperto soltanto in Svizzera la gravità delle problematiche al naso del figlio. Visti gli eventi successi all'insorgente negli ultimi anni trascorsi in Siria, sarebbe inoltre comprensibile che la visita delle autorità presso il domicilio dei genitori dopo la sua partenza definitiva dal Paese, come pure le pressioni del padre perché lei divorziasse, siano stati interpretati come eventi di minore importanza rispetto ai motivi principali addotti nella prima audizione dall'insorgente. Per di più il fatto che ella non conoscesse l'identità dell'amico che il padre era intenzionato a farle sposare, come pure la data nella quale al figlio sarebbe stato fratturato il setto nasale, non sarebbero fatti determinanti.
E. 4.2.7 Infine gli interessati ritengono che, in ragione dei motivi addotti di natura essenzialmente politica, segnatamente dei prelevamenti e delle violenze fisiche e psichiche subite da A._______, dalle quali ella si sarebbe potuta sottrarre soltanto fuggendo dalla Siria, vi sarebbero i presupposti per riconoscere loro la qualità di rifugiato.
E. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM rileva in aggiunta a quanto già sostenuto nella decisione impugnata, che i motivi d'asilo del marito della ricorrente, i quali sarebbero intrinsecamente legati a quelli degli insorgenti, sarebbero già stati valutati dall'autorità di prime cure come inverosimili, ciò che poi sarebbe pure stato confermato con sentenza da codesto Tribunale.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 6 A mente del Tribunale, appare opportuno procedere in primo luogo analizzando i motivi d'asilo individuali invocati dai ricorrenti.
E. 6.1 Innanzitutto gli insorgenti hanno indicato di essere espatriati a causa dei presunti reiterati fermi, interrogatori e conseguenti violenze che A._______ avrebbe subito in patria facenti seguito alle supposte attività politiche del marito, rispettivamente padre, L._______. Quest'ultimo, come detto, ha fatto l'oggetto di una separata procedura d'asilo terminata con sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013, che ha confermato la decisione dell'autorità inferiore di non riconoscere lo statuto di rifugiato allo stesso né di concedergli il diritto d'asilo. Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, gli eventi narrati dai ricorrenti in merito, non sono verosimili, in quanto risultano in più punti contraddittori, incoerenti e non compatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire.
E. 6.1.1 Questo Tribunale constata come A._______ abbia presentato delle versioni dissonanti circa l'inizio degli arresti, della frequenza dei fermi e degli interrogatori da parte delle autorità siriane come pure relativo ai famigliari che sarebbero stati interrogati con la medesima. Invero, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, ella ha dichiarato dapprima di essere stata interrogata dalle autorità la prima volta nel 2010, ad un mese dall'espatrio del marito, e di aver subito i successivi fermi ed interrogatori a distanza di due mesi l'uno dall'altro (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8), per circa una decina di volte (cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 9), e con essa sarebbero sempre stati arrestati ed interrogati anche suo padre, suo fratello M._______ o il fratello K._______ (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8). Nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo, l'interessata ha invece dichiarato di essere stata condotta via dal domicilio la prima volta, subito dopo il suo rientro in Siria, dopo aver accompagnato il marito in H._______ (cfr. atto B21, D44, pag. 5); nonché che i suoi prelevamenti forzati avvenissero con una cadenza quindicinale e per un totale di quasi più di cento volte (cfr. atto B21, D42, pag.5 e D53/D54, pag. 6). Durante tali fermi soltanto in un'occasione il fratello K._______ sarebbe stato condotto via assieme a lei (cfr. atto B21, D101 seg., pag. 11) e non altri famigliari. A precisa domanda dell'auditore, ella si è nuovamente contraddetta, dichiarando che anche il padre sarebbe stato arrestato un'unica volta e che uno zio (...) avrebbe pagato per il rilascio sia del padre che del fratello (cfr. atto B21, D104, pag. 12). Il dubbio che gli eventi non si siano effettivamente svolti così come narrati, è del resto rafforzato anche dalle incongruenze nelle dichiarazioni della ricorrente in merito al primo e all'ultimo fermo. Invero, oltre a situare temporalmente in modo differente il primo arresto, come precedentemente rimarcato, ella riferisce durante l'audizione sulle generalità che le autorità siriane si sarebbero presentate a casa dei suoi genitori, dove ella viveva con i figli (cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 8) e di essere stata trattenuta presso i loro uffici per sei ore (cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 9); mentre nella seconda audizione federale, la stessa ha dichiarato che le autorità l'avrebbero ricercata a casa dei suoceri (cfr. atto B21, D46, pag. 6), e sarebbe stata arrestata e trattenuta per due giorni, durante i quali avrebbe dormito per terra (cfr. atto B21, D59 seg., pag. 7). Interrogata in merito a quest'ultima contraddizione, ella ha fornito una versione ancora differente, affermando di essere stata interrogata per sei ore, mentre che il fermo sarebbe durato complessivamente due giorni (cfr. atto B21, D69, pag. 8). Circa l'ultimo episodio nel quale ella sarebbe stata prelevata dalle autorità per essere interrogata, lo stesso sarebbe avvenuto secondo le dichiarazioni della ricorrente poco prima del suo espatrio, ovvero nel novembre 2011, mentre che durante la prima audizione sulle generalità, aveva asserito essere espatriata dal suo Paese d'origine nel gennaio del 2013 (cfr. atto B13, p.to 5.01, pag. 7). Interrogata anche in merito a quest'ultima incongruenza, la richiedente ha dapprima cercato di tergiversare per poi, incalzata dall'auditore, fornire una risposta inconcludente, asserendo che la data del suo espatrio sarebbe dimostrata dal suo passaporto (cfr. atto B21, D77 seg., pag. 9). Tali contraddizioni ed incoerenze negli eventi narrati dall'insorgente, per la loro importanza, non possono essere comprensibili e spiegabili con l'argomentazione inconsistente dei ricorrenti che A._______ si possa essere confusa circa le date di espatrio, oppure che le stesse sarebbero dovute alla distanza temporale dagli eventi occorsole o agli episodi traumatici vissuti.
E. 6.1.2 Quanto lascia maggiormente perplessi è il fatto che, malgrado i presunti arresti e maltrattamenti reiterati subiti durante i fermi, la ricorrente sia rimasta quasi tutto il tempo a casa dei suoi genitori. Ora, anche in merito le dichiarazioni della stessa non sono scevre da incoerenze, in quanto nella prima audizione sulle generalità, ella ha affermato aver tentato di lasciare il domicilio paterno una volta recandosi da una sorella che vivrebbe nello stesso villaggio, ma che le autorità si sarebbero presentate almeno una decina di volte anche lì per interrogarla (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8), ed in seguito inspiegabilmente affermare invece di avere soggiornato per quindici giorni presso una sorella che abiterebbe in un altro villaggio, nel corso dei quali non sarebbe mai stata ricercata dalle autorità (cfr. atto B21, D96 seg., pag. 11). E' soltanto a precisa domanda dell'auditore, che ella ha finalmente addotto che gli avvenimenti narrati precedentemente sarebbero riconducibili ad una sorella (...), mentre invece gli eventi narrati nella prima audizione federale concernevano quanto avvenuto presso un'altra sorella che abiterebbe nello stesso villaggio paterno (cfr. atto B21, D99 seg., pag. 11). Anche le motivazioni ricorsuali in merito non convincono per la loro genericità ed inconsistenza. Invero, anche se come allegato, la ricorrente era una donna sola con tre figli a carico, anche nel contesto sociale e culturale specifico, ha dimostrato di aver deciso autonomamente di abbandonare il domicilio paterno e di espatriare, senza alcuna consultazione con il circolo familiare e più specificatamente maschile al quale apparteneva. Inoltre il Tribunale constata che le circostanze che l'avrebbero finalmente determinata all'espatrio sarebbero state le pressioni ricevute dal contesto familiare perché lasciasse i figli presso il domicilio dei nonni paterni (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8; atto B21, D37, pag. 5), e non i presunti e reiterati arresti e maltrattamenti compiuti dalle autorità siriane. A causa di questi ultimi l'insorgente non ha invece neppure tentato di trovare una soluzione abitativa differente a quella familiare, per cercare di sfuggire ai suoi presunti persecutori, o almeno di mettere al sicuro i figli da possibili ripercussioni, ciò che risulta illogico e contrario alla generale esperienza di vita.
E. 6.1.3 Infine, come rettamente constatato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, neppure i figli B._______ e C._______, con le loro dichiarazioni contraddittorie ed inconsistenti, soccorrono la ricorrente nelle sue allegazioni, ma semmai confermano ancora maggiormente l'inverosimiglianza delle stesse. Al riguardo, stupisce in particolare che la presunta aggressione del figlio B._______ da parte delle forze governative durante uno dei fermi della madre, sia stato allegato sia da quest'ultimo che da A._______, soltanto nel corso della seconda audizione. Invero, la ricorrente ha accennato al fatto alla fine di quest'ultima audizione, raccontando che al figlio gli avrebbero sferrato un pugno sul naso, rompendogli il setto nasale, diagnosi che però sarebbe emersa soltanto in N._______ (cfr. atto B21, D109 segg., pag. 12 seg.). Il figlio, nell'audizione avvenuta il giorno dopo a quella della ricorrente, ha però inspiegabilmente presentato una dinamica differente del colpo che gli sarebbe stato inferto al naso. Difatti ha dichiarato essere stato colpito con un bastone da un agente governativo, che gli avrebbe procurato sia la rottura del setto nasale che delle problematiche all'occhio (...), certificate a mente sua dalla documentazione medica prodotta agli atti (cfr. atto B23, D43 segg., pag. 5 seg.). Senonché tali eventi non sono minimamente sostenuti dalla documentazione medica in lingua straniera prodotta nel gravame, in quanto riportanti analisi mediche e della vista generiche e pertanto inconsistenti, che non sono riconducibili direttamente ai fatti addotti. Inoltre risulta maggiormente incomprensibile, se tale evento fosse stato realmente vissuto, perché B._______ abbia negato nella prima audizione di aver avuto qualsivoglia problematica con le autorità del suo paese d'origine, dichiarando invece che fossero i suoi vicini a malmenarlo quando si recava a comprare il pane (cfr. atto B12, p.to 7.02, pag. 6).
E. 6.1.4 A titolo abbondanziale l'esistenza di una persecuzione riflessa - ovvero quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4396/2015 del 14 dicembre 2017 consid. 3.3) - di A._______ per le presunte attività politiche esercitate dal marito, è pure seriamente messa in dubbio dal fatto che con sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013, già citata nei considerandi precedenti, le motivazioni politiche addotte dal marito L._______, sono state ritenute inverosimili (cfr. consid. 7). Alla luce delle evenienze succitate, neppure le dichiarazioni circa le ricerche di A._______ da parte delle autorità siriane successive al suo espatrio (cfr. B21, D28 segg., pag. 4) risultano credibili.
E. 7 In sunto, vi è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dai ricorrenti delle persecuzioni che avrebbero subito da parte delle autorità siriane non sia stata resa verosimile, in quanto sia le allegazioni degli insorgenti che i mezzi di prova prodotti, non ossequiano i criteri di cui all'art. 7 LAsi. Inoltre, la credibilità delle loro allegazioni va considerata fortemente compromessa, stante l'inverosimiglianza pregressa e confermata da codesto Tribunale delle dichiarazioni del marito, rispettivamente padre, L._______, come giustamente denotato anche dall'autorità inferiore nel suo atto responsivo.
E. 8 Quo alle allegazioni di A._______ relative al fatto che il padre avrebbe voluto farle sposare in patria un altro uomo, le stesse non risultano credibili. Invero, le sue dichiarazioni in merito risultano contraddittorie ed incoerenti. Ella adduce infatti dapprima che il padre non solo avrebbe esercitato delle pressioni su di lei perché sposasse il presunto pretendente, ma l'avrebbe pure picchiata, ciò che l'avrebbe determinata il giorno dopo a lasciare il domicilio paterno e ad espatriare (cfr. atto B21, D118 segg., pag. 13 seg.). Successivamente, però, ella riferisce che il padre l'avrebbe malmenata una settimana prima dell'espatrio (cfr. atto B21, D122, pag. 14). Tale incoerenza importante non trova alcuna spiegazione, anche ponendo mente al fatto che, dalle dichiarazioni precedenti, sarebbe stato l'evento che l'avrebbe finalmente determinata a partire con i figli (cfr. atto B21, D37, pag. 5 e D121, pag. 14). Inoltre, la ricorrente, senza alcuna motivazione plausibile, ha presentato tali allegazioni soltanto nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, ciò che mette maggiormente in dubbio i fatti da lei narrati. Invero stupisce che, se tali eventi l'avessero effettivamente determinata all'espatrio, non siano stati neppure accennati nel corso della prima audizione sulle generalità. Malgrado le sia stata offerta più volte la possibilità di esprimersi in merito ai suoi motivi d'asilo, ella ha unicamente asserito che il padre le avrebbe riferito che poteva ospitare presso il suo domicilio soltanto lei, mentre che i suoi figli si sarebbero dovuti recare dai suoceri, ciò che lei avrebbe rifiutato (cfr. atto B13, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.). Ciò che stupisce maggiormente, è inoltre che ella, interrogata inizialmente durante l'audizione sui motivi circa i famigliari ancora presenti in patria, abbia sostenuto dapprima che il padre fosse deceduto già poco prima del suo espatrio in H._______ (cfr. atto B21, pag. 23), circostanza che sconfesserebbe la concatenazione degli eventi relativi alle pressioni subite dal padre della ricorrente prima della sua partenza dalla Siria, per subito dopo allegare invece che il padre sarebbe stato ancora in vita durante la sua prima audizione in Svizzera, essendo deceduto da poco più di un anno (cfr. atto B21, D24 seg., pag. 4). Pertanto, alla luce degli elementi discrepanti ed incoerenti succitati, si ritiene che anche gli avvicendamenti dichiarati in merito alle pressioni esercitate dal padre della ricorrente perché sposasse un altro uomo, non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 9 Per scrupolo di esaustività, circa le ulteriori circostanze addotte da A._______ in merito alle pressioni che suo padre avrebbe esercitato su di lei perché lasciasse i suoi figli ai suoceri e chiedesse il divorzio (cfr. atto B21, D37, pag. 5), come pure delle pressioni dei familiari paterni che B._______ dichiara avessero ricevuto perché lasciassero il domicilio dei nonni paterni (cfr. atto B12, p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.), le stesse, anche se fossero ritenute verosimili, non risultano rilevanti ai sensi dell'asilo. Invero il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Nel caso in esame non vi sono evidenze agli atti che permettano di concludere che in un futuro prossimo e con un'alta probabilità il padre dell'insorgente potesse mettere in atto effettivamente le sue pressioni, non avendo intrapreso alcunché di concreto per far sancire il divorzio tra l'insorgente ed il marito, come pure perché i figli lasciassero la madre, salvo aver ingiunto alla figlia di riaccompagnare i figli dai suoceri, come pure di chiedere il divorzio, perché non riscontrassero più delle problematiche con le autorità (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8 e atto B21, D37, pag. 5). Pertanto dalle allegazioni dei richiedenti non risultano sufficienti indizi per ritenere un fondato timore di subire dei pregiudizi da parte del padre, rispettivamente del nonno, per tali circostanze se ella fosse rimasta presso il domicilio paterno. Inoltre, essendo il padre, rispettivamente nonno materno, nel frattempo deceduto (cfr. atto B21, D23 segg., pag. 4; atto B23, D32, pag. 4), tali circostanze, quand'anche verosimili, non esporrebbero in un prossimo futuro i ricorrenti a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi.
E. 10 Infine, i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati anche a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze indirette da essa derivanti (cfr. atto B11, p.to 7.01, pag. 6; atto B12, p.to 7.03, pag. 10; atto B13, p.to 7.03, pag. 10), come pure B._______, ha addotto genericamente alla mancanza di libertà e giustizia in Siria, alle discriminazioni subite in quanto curdo, ed alle difficoltà di costruirsi un futuro nel suo paese d'origine (cfr. atto B23, D43, pag. 5; D64 segg., pag. 7 seg.; D79 e D81, pag. 9). In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb). Inoltre, la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017). Le evenienze citate dai ricorrenti, non risultano pertanto rilevanti in materia d'asilo, in quanto in parte ascrivibili alla situazione di guerra e di violenza generalizzata ed in parte alle difficoltà socio-economiche ai quali in modo generico è sottoposta tutta la popolazione in Siria. La situazione di pericolo dovuta alla situazione d'insicurezza in un determinato paese, è del resto contemplata esclusivamente dall'art. 83 cpv. 4 LStr (RS 142.20), il quale prevede che, qualora nel Paese d'origine o di provenienza lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l'esecuzione dell'allontanamento non è esigibile. Il pericolo generale dovuto all'attuale situazione in Siria è stato correttamente analizzato dall'autorità inferiore, poiché la stessa ha disposto per i ricorrenti l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 11 Ne discende pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM, con la decisione avversata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 2 febbraio 2018, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e l'inoltro della documentazione attestante il percepimento di prestazioni assistenziali da parte del nucleo familiare il 6 febbraio 2018, non sono riscosse le spese processuali.
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1530/2017 Sentenza del 14 settembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jürg Marcel Tiefenthal, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con i figli B._______, nato il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), Siria, tutti rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 10 febbraio 2017 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina siriana di etnia curda, nata a E._______ e vissuta a F._______ sino alla partenza del marito avvenuta alla fine del 2010 ed in seguito presso il domicilio dei genitori a E._______, nel governatorato di G._______, ha dichiarato di essere espatriata legalmente in H._______ con i figli minorenni di nome D._______, C._______ e B._______, tutti cittadini siriani con ultimo domicilio a E._______. Gli stessi ricorrenti muniti di un visto rilasciato dall'ambasciata svizzera in H._______ per la durata di 90 giorni, sono entrati legalmente in territorio elvetico, depositandovi una domanda d'asilo il (...) agosto 2015 e ricongiungendosi con il marito e rispettivo padre, il quale vive da tempo in Svizzera essendo stato ammesso provvisoriamente in Svizzera con decisione della SEM del 25 aprile 2013, quest'ultima confermata dallo scrivente Tribunale con sentenza del 14 luglio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013 (cfr. risultanze processuali nonché atti B13, pag. 3 segg.; B11, pag. 3 segg.; B12, pag. 3 segg.; B21, D9 segg., pag. 3 e D77 segg., pag. 9; B22, D12 segg., pag. 3 seg.; B23, D20 segg., pag. 3 seg.). B. B.a Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata principalmente poiché sarebbe stata perseguitata a causa delle attività politiche del marito. Difatti ella avrebbe subito un numero innumerevole di prelevamenti forzati dal suo domicilio e di interrogatori, con una frequenza quindicinale o di due mesi, da parte di persone facenti parte del reparto di informazione politica del governo siriano, che avrebbero voluto sapere dove si trovasse il marito. Durante tali interrogatori l'interessata sarebbe stata vittima di maltrattamenti. Segnatamente, nel corso di un interrogatorio, l'avrebbero torturata con delle scosse elettriche per estorcerle il luogo dove risiederebbe il marito mentre durante un altro fermo, a seguito delle percosse subite, avrebbe perso i sensi. Dai fermi ella sarebbe sempre stata liberata grazie all'intercessione di uno zio (...), il quale avrebbe versato delle tangenti per il suo rilascio. Gli arresti sarebbero avvenuti in presenza dei figli, ciò che avrebbe comportato per la figlia C._______ delle ripercussioni, presentando tutt'ora delle difficoltà di linguaggio, mentre al figlio B._______ durante un episodio, gli avrebbero tirato un pugno al naso, causandogli la rottura del setto nasale. Dopo il suo espatrio, ella avrebbe appreso da una telefonata con parenti, che sarebbe stata ricercata dalle autorità ancora una volta presso il domicilio dei genitori. Oltracciò in H._______ non avrebbe più avuto alcun alloggio, dato che con i figli se ne sarebbe andata dalla casa paterna dopo che suo padre, stanco della situazione, le avrebbe ingiunto di portare i figli ai nonni paterni e di chiedere il divorzio. Infine ella riferisce che il padre avrebbe insistito, anche picchiandola in un'occasione, perché lei lasciasse i figli ai suoceri e per farle sposare un altro uomo contro la sua volontà (cfr. atto B21, D37 segg., pag. 5 segg.). B.b La figlia, C._______, ascoltata in presenza della madre, in quanto all'epoca minorenne, ha indicato di essere espatriata per la situazione di guerra in essere nel paese d'origine. Ella ha inoltre asserito che delle persone sarebbero venute svariate volte a prendere la madre presso il domicilio e avrebbero inferto a quest'ultima anche dei pugni e dei calci. Lei sarebbe stata presente al momento dei prelevamenti forzati della madre ed avrebbe sofferto e temuto a seguito degli stessi (cfr. atto B11, pag. 6 e atto B22, D14 segg., pag. 3 segg.). B.c Dal canto suo B._______, sentito sui suoi motivi d'asilo in presenza della madre, poiché anche lui minorenne al momento dell'audizione, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, che sarebbe espatriato in quanto non vi sarebbe alcuna libertà e giustizia in Siria, ed essendo curdo, non riterrebbe che tale Stato sia il suo Paese. Durante il corso della seconda audizione federale, ha pure affermato che egli sarebbe stato picchiato al volto con un bastone da uno degli agenti del governo che erano venuti a prelevare la madre a casa; colpo che gli avrebbe occasionato la rottura del setto nasale e problematiche visive all'occhio sinistro (cfr. B23, D43 segg., pag. 5). B.d A sostegno della loro domanda d'asilo gli interessati hanno prodotto:
- i loro passaporti siriani;
- la carta d'identità siriana di A._______;
- quattro ricevute dei biglietti aerei da I._______ a J._______ della "(...)";
- dei certificati di analisi mediche di B._______ in lingua straniera;
- un certificato di un'analisi della vista del 20.10.2014 di B._______ in lingua straniera. C. Con decisione unica del 10 febbraio 2017 notificata ai richiedenti il più presto in data 11 febbraio 2017 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha respinto le succitate domande d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento degli interessati verso la Siria, concedendo loro di conseguenza l'ammissione provvisoria. D. In data 13 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 14 marzo 2017) i richiedenti sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la suddetta decisione, chiedendo a titolo principale la concessione dell'asilo in Svizzera, ed in subordine che gli atti vengano restituiti all'autorità inferiore per una nuova valutazione in merito alla qualità di rifugiato. Altresì hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. E. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2018, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che l'indigenza venisse dimostrata con un'attestazione entro il 12 febbraio 2018. Con scritto del 6 febbraio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 febbraio 2018), i ricorrenti hanno dato seguito a quanto richiesto. F. Con risposta del 4 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 6 aprile 2018), la SEM ha proposto la reiezione del gravame, rimandando alla decisione impugnata e cogliendo l'occasione per presentare delle osservazioni aggiuntive. G. In data 23 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 24 aprile 2018), il patrocinatore dei ricorrenti, si è espresso in replica rimandando e riconfermandosi nelle motivazioni ricorsuali. Tali osservazioni di replica sono state trasmesse alla SEM per conoscenza con ordinanza del Tribunale del 2 maggio 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati gli insorgenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione avversata del 10 febbraio 2017, e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha considerato inverosimili giusta l'art. 7 LAsi i motivi a fondamento della domanda d'asilo degli interessati. 4.1.1 In primo luogo la SEM ha rilevato che la credibilità dei fatti dichiarati dai richiedenti sarebbe seriamente messa in dubbio dall'incoerenza temporale riguardo alla data d'espatrio, che condurrebbe alla conclusione che gli stessi non abbiano vissuto in modo continuativo in patria e che gli eventi narrati non si siano effettivamente verificati. Gli insorgenti avrebbero difatti asserito dapprima di essere espatriati dalla Siria il (...) gennaio 2013; mentre che nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, avrebbero fornito ciascuno una versione divergente riguardo la partenza definitiva dal Paese d'origine. Segnatamente A._______ avrebbe indicato di essere espatriata nel 2010 o nel 2011, la figlia C._______ all'età di (...) anni ed in ultimo il figlio B._______ all'età di (...) o di (...) anni, ovvero due anni dopo la partenza del padre. 4.1.2 Circa i motivi d'asilo addotti da A._______, l'autorità di prime cure ha innanzitutto riscontrato che i continui prelevamenti forzati da parte di agenti governativi sarebbero inverosimili in quanto la stessa si sarebbe contraddetta in merito a svariati punti nel corso delle audizioni. In particolare vi sarebbe un'incoerenza delle sue dichiarazioni circa la frequenza dei fermi, avendo dapprima sostenuto che veniva prelevata ed interrogata ogni due mesi; ed in seguito invece che gli stessi sarebbero stati un centinaio, ed ancora che avvenivano con una frequenza quindicinale. Confrontata in merito a tale divergenza, l'insorgente avrebbe unicamente asserito che in principio sarebbe stata interrogata ogni quindici giorni, tuttavia su richiesta dello zio (...), verso la fine la frequenza dei fermi si sarebbe diradata. Oltracciò anche le allegazioni circa la durata del primo fermo sarebbero incongruenti, avendo in primo luogo sostenuto che lo stesso fosse durato sei ore, ed in secondo luogo che fosse stata invece trattenuta per due giorni. Interrogata anche in merito a questa incoerenza, l'interessata avrebbe affermato che l'interrogatorio sarebbe durato sei ore, ma che sarebbe stata liberata soltanto dopo due giorni. Infine si sarebbe smentita svariate volte circa le modalità di tali arresti e interrogatori, dichiarando dapprima di essere stata prelevata insieme al padre e ad uno dei fratelli, quando invece nella seconda audizione, avrebbe sostenuto che soltanto in un'unica occasione era stato condotto via da casa pure uno dei fratelli. Confrontata circa tale incongruenza, la richiedente avrebbe dapprima affermato che fisicamente veniva portata via soltanto lei e che soltanto in un'occasione suo fratello K._______ sarebbe stato arrestato. Successivamente, avrebbe inoltre asserito che anche suo padre sarebbe stato arrestato una volta. In seguito la SEM ha rilevato che la descrizione del penultimo fermo da parte dell'insorgente sarebbe inconsistente, poiché troppo generico e stereotipato. Inoltre anche il comportamento dell'interessata, malgrado le reiterate violenze subite, non sarebbe comprensibile. Invero, se quest'ultima fosse stata realmente vittima dei sistematici interrogatori ed arresti narrati, si sarebbe rifugiata altrove rispetto al domicilio dei genitori o di altri famigliari, in quanto luoghi facilmente reperibili per le autorità. Infine l'autorità inferiore mette in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni della ricorrente relative al contatto delle autorità eritree con i suoi famigliari successivo al suo espatrio, come pure in merito all'aggressione del figlio B._______ da parte delle autorità durante uno dei fermi presso l'abitazione familiare, oltre alle pressioni che il padre le avrebbe fatto perché divorziasse ed accettasse di sposare un amico dello stesso. Invero le stesse sarebbero intempestive, in quanto presentate senza una giustificazione convincente soltanto nel corso della seconda audizione, oltre che insufficientemente dettagliate, in quanto l'interessata non sarebbe stata in grado di indicare quando il figlio sarebbe stato picchiato, né conoscerebbe il nome del presunto pretendente. 4.1.3 Quo alle dichiarazioni rilasciate dal figlio B._______, la SEM ritiene che anche le medesime siano inverosimili, in quanto contraddittorie e non sufficientemente circostanziate. Nel corso della prima audizione egli avrebbe infatti sostenuto che le autorità non gli avrebbero fatto nulla, mentre invece sarebbe stato picchiato da vicini di casa, allorché si recava ad acquistare il pane. Diversamente nell'audizione federale sui motivi d'asilo, avrebbe affermato dapprima di essere stato colpito al volto da parte di un agente governativo che era penetrato in casa per condurre via la madre, provocandogli la frattura del setto nasale e delle problematiche ad un occhio; ed in secondo luogo che egli sarebbe stato invece sempre colpito dagli agenti, ogni volta che portavano via la madre. Confrontato in merito alle precitate incoerenze, egli si sarebbe giustificato affermando di non avere narrato i fatti interamente nell'arco della prima audizione e di non rammentare tutto. La documentazione medica prodotta dal ricorrente per provare i motivi d'asilo succitati, non sarebbe inoltre pertinente secondo l'autorità di prime cure, in quanto non corroborerebbe l'episodio di violenza subito da parte dell'agente governativo, ma enuncerebbe unicamente delle problematiche di salute di B._______. Infine le allegazioni dell'insorgente quo alla carente libertà e giustizia in Siria ed al fatto che le persone vivrebbero nel medesimo Paese sempre sotto pressione, non sono a mente della SEM più credibili. Difatti le sue dichiarazioni in merito sarebbero vaghe, sommarie e stereotipate, indizio di eventi non vissuti direttamente. 4.1.4 In conclusione anche i fatti allegati dalla figlia C._______ non sarebbero veritieri, in quanto avrebbe narrato gli episodi nei quali sarebbe stata condotta via da casa la madre in modo superficiale, vago e spiccio, spesso appellandosi al fatto di non ricordare gli stessi. 4.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti contestano l'inverosimiglianza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo, che sarebbe la conseguenza di un esame incompleto dei fatti determinanti e di un'interpretazione errata del diritto applicabile. 4.2.1 Innanzitutto, le divergenze riguardo alla data d'espatrio non andrebbero interpretate come indicative di fatti non realmente vissuti. Invero la contraddizione rimarcata sarebbe frutto di un momento di confusione da parte dell'insorgente durante la seconda audizione, che avrebbe menzionato durante la stessa il periodo del suo soggiorno in H._______ in occasione della partenza del marito per l'Europa e non del suo definitivo espatrio dalla Siria. Che la ricorrente fosse tornata in Siria nel (...) 2011, sarebbe inoltre attestato dal timbro apposto sul suo passaporto. Per quanto attiene le allegazioni incoerenti in merito da parte dei figli C._______ e B._______, le stesse andrebbero relativizzate, poiché strettamente connesse con la loro minore età al momento dell'audizione federale, il lungo periodo trascorso tra le due audizioni, i traumi che avrebbero subito in Patria, nonché le loro gravi lacune scolastiche. 4.2.2 In seconda analisi, il gravame riporta come le contraddizioni rimarcate nella decisione avversata circa i prelevamenti forzati di A._______, sarebbero da ascrivere al contesto generale nel quale si sono verificati, ovverossia al numero consistente di fermi alla quale la ricorrente sarebbe stata sottoposta, al tempo trascorso dagli eventi in questione, come pure ai traumi dalla medesima sofferti. Riguardo a ciò, pure le dichiarazioni rese dalla figlia C._______, seppure concise, sarebbero coerenti con quanto affermato dalla madre. Le difficoltà di ricordo palesate dalla figlia, sarebbero inoltre da mettere in relazione principalmente con la sua giovane età ed i momenti drammatici vissuti. 4.2.3 In terzo luogo, in merito alle violenze che B._______ avrebbe subito da un agente governativo, gli insorgenti rammentano che egli avrebbe sostenuto nel corso della seconda audizione di non essere riuscito a ricordare ed a narrare tutto durante la prima audizione federale, a causa dell'emozione per gli eventi successogli. Inoltre andrebbe preso in considerazione che, al momento dell'audizione sulle generalità, il ricorrente aveva soltanto (...) anni ed era appena giunto in Svizzera. 4.2.4 Nel proseguo del suo memoriale ricorsuale il patrocinatore degli insorgenti, afferma che la narrazione del penultimo fermo di A._______ sarebbe stata sufficientemente sostanziata e ricca di elementi emotivi che attesterebbero del vissuto di tale evento da parte della stessa. Inoltre, il fatto che l'insorgente non sia stata in grado di riferire l'esito delle analisi mediche successive a tale fermo, non andrebbe interpretato come una sua volontà di essere vaga, bensì di riferire ciò che ella effettivamente sapeva riguardo all'evento. Dipoi non sarebbe assolutamente illogico ed irrealistico che l'insorgente, se fosse stata effettivamente vittima di abusi sessuali mentre era svenuta, non sia stata posta a conoscenza degli esiti medici da parte del padre o dello zio (...), che avrebbero voluto in tal senso risparmiarle un motivo di sofferenza, di trauma o di vergogna aggiuntivo, visto anche il contesto socio-culturale. Oltracciò il comportamento tenuto dalla ricorrente non sarebbe illogico, in quanto ella quale donna sola con tre bambini piccoli e nel contesto siriano, non avrebbe potuto trovare alcun'altra possibilità di fuga se non presso familiari. 4.2.5 Gli insorgenti nell'impugnativa, pur riconoscendo che le allegazioni di B._______ in merito alla mancanza di libertà e di giustizia in Siria, non siano rilevanti in materia d'asilo, ritengono comunque le stesse coerenti con la realtà nota in merito al suo Paese d'origine. 4.2.6 I ricorrenti sono inoltre dell'avviso che anche le dichiarazioni giudicate tardive dall'autorità di prime cure, siano da ritenere verosimili. Difatti come A._______ avrebbe rilevato durante l'audizione federale, d'un lato la natura dell'audizione sulle generalità ha una natura differente, e d'altro lato avrebbe scoperto soltanto in Svizzera la gravità delle problematiche al naso del figlio. Visti gli eventi successi all'insorgente negli ultimi anni trascorsi in Siria, sarebbe inoltre comprensibile che la visita delle autorità presso il domicilio dei genitori dopo la sua partenza definitiva dal Paese, come pure le pressioni del padre perché lei divorziasse, siano stati interpretati come eventi di minore importanza rispetto ai motivi principali addotti nella prima audizione dall'insorgente. Per di più il fatto che ella non conoscesse l'identità dell'amico che il padre era intenzionato a farle sposare, come pure la data nella quale al figlio sarebbe stato fratturato il setto nasale, non sarebbero fatti determinanti. 4.2.7 Infine gli interessati ritengono che, in ragione dei motivi addotti di natura essenzialmente politica, segnatamente dei prelevamenti e delle violenze fisiche e psichiche subite da A._______, dalle quali ella si sarebbe potuta sottrarre soltanto fuggendo dalla Siria, vi sarebbero i presupposti per riconoscere loro la qualità di rifugiato. 4.3 Nel suo atto responsivo la SEM rileva in aggiunta a quanto già sostenuto nella decisione impugnata, che i motivi d'asilo del marito della ricorrente, i quali sarebbero intrinsecamente legati a quelli degli insorgenti, sarebbero già stati valutati dall'autorità di prime cure come inverosimili, ciò che poi sarebbe pure stato confermato con sentenza da codesto Tribunale. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6. A mente del Tribunale, appare opportuno procedere in primo luogo analizzando i motivi d'asilo individuali invocati dai ricorrenti. 6.1 Innanzitutto gli insorgenti hanno indicato di essere espatriati a causa dei presunti reiterati fermi, interrogatori e conseguenti violenze che A._______ avrebbe subito in patria facenti seguito alle supposte attività politiche del marito, rispettivamente padre, L._______. Quest'ultimo, come detto, ha fatto l'oggetto di una separata procedura d'asilo terminata con sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013, che ha confermato la decisione dell'autorità inferiore di non riconoscere lo statuto di rifugiato allo stesso né di concedergli il diritto d'asilo. Ora, come correttamente ritenuto dall'autorità di prime cure, gli eventi narrati dai ricorrenti in merito, non sono verosimili, in quanto risultano in più punti contraddittori, incoerenti e non compatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. 6.1.1 Questo Tribunale constata come A._______ abbia presentato delle versioni dissonanti circa l'inizio degli arresti, della frequenza dei fermi e degli interrogatori da parte delle autorità siriane come pure relativo ai famigliari che sarebbero stati interrogati con la medesima. Invero, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, ella ha dichiarato dapprima di essere stata interrogata dalle autorità la prima volta nel 2010, ad un mese dall'espatrio del marito, e di aver subito i successivi fermi ed interrogatori a distanza di due mesi l'uno dall'altro (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8), per circa una decina di volte (cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 9), e con essa sarebbero sempre stati arrestati ed interrogati anche suo padre, suo fratello M._______ o il fratello K._______ (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8). Nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo, l'interessata ha invece dichiarato di essere stata condotta via dal domicilio la prima volta, subito dopo il suo rientro in Siria, dopo aver accompagnato il marito in H._______ (cfr. atto B21, D44, pag. 5); nonché che i suoi prelevamenti forzati avvenissero con una cadenza quindicinale e per un totale di quasi più di cento volte (cfr. atto B21, D42, pag.5 e D53/D54, pag. 6). Durante tali fermi soltanto in un'occasione il fratello K._______ sarebbe stato condotto via assieme a lei (cfr. atto B21, D101 seg., pag. 11) e non altri famigliari. A precisa domanda dell'auditore, ella si è nuovamente contraddetta, dichiarando che anche il padre sarebbe stato arrestato un'unica volta e che uno zio (...) avrebbe pagato per il rilascio sia del padre che del fratello (cfr. atto B21, D104, pag. 12). Il dubbio che gli eventi non si siano effettivamente svolti così come narrati, è del resto rafforzato anche dalle incongruenze nelle dichiarazioni della ricorrente in merito al primo e all'ultimo fermo. Invero, oltre a situare temporalmente in modo differente il primo arresto, come precedentemente rimarcato, ella riferisce durante l'audizione sulle generalità che le autorità siriane si sarebbero presentate a casa dei suoi genitori, dove ella viveva con i figli (cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 8) e di essere stata trattenuta presso i loro uffici per sei ore (cfr. atto B13, p.to 7.02, pag. 9); mentre nella seconda audizione federale, la stessa ha dichiarato che le autorità l'avrebbero ricercata a casa dei suoceri (cfr. atto B21, D46, pag. 6), e sarebbe stata arrestata e trattenuta per due giorni, durante i quali avrebbe dormito per terra (cfr. atto B21, D59 seg., pag. 7). Interrogata in merito a quest'ultima contraddizione, ella ha fornito una versione ancora differente, affermando di essere stata interrogata per sei ore, mentre che il fermo sarebbe durato complessivamente due giorni (cfr. atto B21, D69, pag. 8). Circa l'ultimo episodio nel quale ella sarebbe stata prelevata dalle autorità per essere interrogata, lo stesso sarebbe avvenuto secondo le dichiarazioni della ricorrente poco prima del suo espatrio, ovvero nel novembre 2011, mentre che durante la prima audizione sulle generalità, aveva asserito essere espatriata dal suo Paese d'origine nel gennaio del 2013 (cfr. atto B13, p.to 5.01, pag. 7). Interrogata anche in merito a quest'ultima incongruenza, la richiedente ha dapprima cercato di tergiversare per poi, incalzata dall'auditore, fornire una risposta inconcludente, asserendo che la data del suo espatrio sarebbe dimostrata dal suo passaporto (cfr. atto B21, D77 seg., pag. 9). Tali contraddizioni ed incoerenze negli eventi narrati dall'insorgente, per la loro importanza, non possono essere comprensibili e spiegabili con l'argomentazione inconsistente dei ricorrenti che A._______ si possa essere confusa circa le date di espatrio, oppure che le stesse sarebbero dovute alla distanza temporale dagli eventi occorsole o agli episodi traumatici vissuti. 6.1.2 Quanto lascia maggiormente perplessi è il fatto che, malgrado i presunti arresti e maltrattamenti reiterati subiti durante i fermi, la ricorrente sia rimasta quasi tutto il tempo a casa dei suoi genitori. Ora, anche in merito le dichiarazioni della stessa non sono scevre da incoerenze, in quanto nella prima audizione sulle generalità, ella ha affermato aver tentato di lasciare il domicilio paterno una volta recandosi da una sorella che vivrebbe nello stesso villaggio, ma che le autorità si sarebbero presentate almeno una decina di volte anche lì per interrogarla (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8), ed in seguito inspiegabilmente affermare invece di avere soggiornato per quindici giorni presso una sorella che abiterebbe in un altro villaggio, nel corso dei quali non sarebbe mai stata ricercata dalle autorità (cfr. atto B21, D96 seg., pag. 11). E' soltanto a precisa domanda dell'auditore, che ella ha finalmente addotto che gli avvenimenti narrati precedentemente sarebbero riconducibili ad una sorella (...), mentre invece gli eventi narrati nella prima audizione federale concernevano quanto avvenuto presso un'altra sorella che abiterebbe nello stesso villaggio paterno (cfr. atto B21, D99 seg., pag. 11). Anche le motivazioni ricorsuali in merito non convincono per la loro genericità ed inconsistenza. Invero, anche se come allegato, la ricorrente era una donna sola con tre figli a carico, anche nel contesto sociale e culturale specifico, ha dimostrato di aver deciso autonomamente di abbandonare il domicilio paterno e di espatriare, senza alcuna consultazione con il circolo familiare e più specificatamente maschile al quale apparteneva. Inoltre il Tribunale constata che le circostanze che l'avrebbero finalmente determinata all'espatrio sarebbero state le pressioni ricevute dal contesto familiare perché lasciasse i figli presso il domicilio dei nonni paterni (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8; atto B21, D37, pag. 5), e non i presunti e reiterati arresti e maltrattamenti compiuti dalle autorità siriane. A causa di questi ultimi l'insorgente non ha invece neppure tentato di trovare una soluzione abitativa differente a quella familiare, per cercare di sfuggire ai suoi presunti persecutori, o almeno di mettere al sicuro i figli da possibili ripercussioni, ciò che risulta illogico e contrario alla generale esperienza di vita. 6.1.3 Infine, come rettamente constatato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, neppure i figli B._______ e C._______, con le loro dichiarazioni contraddittorie ed inconsistenti, soccorrono la ricorrente nelle sue allegazioni, ma semmai confermano ancora maggiormente l'inverosimiglianza delle stesse. Al riguardo, stupisce in particolare che la presunta aggressione del figlio B._______ da parte delle forze governative durante uno dei fermi della madre, sia stato allegato sia da quest'ultimo che da A._______, soltanto nel corso della seconda audizione. Invero, la ricorrente ha accennato al fatto alla fine di quest'ultima audizione, raccontando che al figlio gli avrebbero sferrato un pugno sul naso, rompendogli il setto nasale, diagnosi che però sarebbe emersa soltanto in N._______ (cfr. atto B21, D109 segg., pag. 12 seg.). Il figlio, nell'audizione avvenuta il giorno dopo a quella della ricorrente, ha però inspiegabilmente presentato una dinamica differente del colpo che gli sarebbe stato inferto al naso. Difatti ha dichiarato essere stato colpito con un bastone da un agente governativo, che gli avrebbe procurato sia la rottura del setto nasale che delle problematiche all'occhio (...), certificate a mente sua dalla documentazione medica prodotta agli atti (cfr. atto B23, D43 segg., pag. 5 seg.). Senonché tali eventi non sono minimamente sostenuti dalla documentazione medica in lingua straniera prodotta nel gravame, in quanto riportanti analisi mediche e della vista generiche e pertanto inconsistenti, che non sono riconducibili direttamente ai fatti addotti. Inoltre risulta maggiormente incomprensibile, se tale evento fosse stato realmente vissuto, perché B._______ abbia negato nella prima audizione di aver avuto qualsivoglia problematica con le autorità del suo paese d'origine, dichiarando invece che fossero i suoi vicini a malmenarlo quando si recava a comprare il pane (cfr. atto B12, p.to 7.02, pag. 6). 6.1.4 A titolo abbondanziale l'esistenza di una persecuzione riflessa - ovvero quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4396/2015 del 14 dicembre 2017 consid. 3.3) - di A._______ per le presunte attività politiche esercitate dal marito, è pure seriamente messa in dubbio dal fatto che con sentenza del Tribunale del 14 luglio 2015 di cui ai ruoli D-3001/2013, già citata nei considerandi precedenti, le motivazioni politiche addotte dal marito L._______, sono state ritenute inverosimili (cfr. consid. 7). Alla luce delle evenienze succitate, neppure le dichiarazioni circa le ricerche di A._______ da parte delle autorità siriane successive al suo espatrio (cfr. B21, D28 segg., pag. 4) risultano credibili.
7. In sunto, vi è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dai ricorrenti delle persecuzioni che avrebbero subito da parte delle autorità siriane non sia stata resa verosimile, in quanto sia le allegazioni degli insorgenti che i mezzi di prova prodotti, non ossequiano i criteri di cui all'art. 7 LAsi. Inoltre, la credibilità delle loro allegazioni va considerata fortemente compromessa, stante l'inverosimiglianza pregressa e confermata da codesto Tribunale delle dichiarazioni del marito, rispettivamente padre, L._______, come giustamente denotato anche dall'autorità inferiore nel suo atto responsivo.
8. Quo alle allegazioni di A._______ relative al fatto che il padre avrebbe voluto farle sposare in patria un altro uomo, le stesse non risultano credibili. Invero, le sue dichiarazioni in merito risultano contraddittorie ed incoerenti. Ella adduce infatti dapprima che il padre non solo avrebbe esercitato delle pressioni su di lei perché sposasse il presunto pretendente, ma l'avrebbe pure picchiata, ciò che l'avrebbe determinata il giorno dopo a lasciare il domicilio paterno e ad espatriare (cfr. atto B21, D118 segg., pag. 13 seg.). Successivamente, però, ella riferisce che il padre l'avrebbe malmenata una settimana prima dell'espatrio (cfr. atto B21, D122, pag. 14). Tale incoerenza importante non trova alcuna spiegazione, anche ponendo mente al fatto che, dalle dichiarazioni precedenti, sarebbe stato l'evento che l'avrebbe finalmente determinata a partire con i figli (cfr. atto B21, D37, pag. 5 e D121, pag. 14). Inoltre, la ricorrente, senza alcuna motivazione plausibile, ha presentato tali allegazioni soltanto nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, ciò che mette maggiormente in dubbio i fatti da lei narrati. Invero stupisce che, se tali eventi l'avessero effettivamente determinata all'espatrio, non siano stati neppure accennati nel corso della prima audizione sulle generalità. Malgrado le sia stata offerta più volte la possibilità di esprimersi in merito ai suoi motivi d'asilo, ella ha unicamente asserito che il padre le avrebbe riferito che poteva ospitare presso il suo domicilio soltanto lei, mentre che i suoi figli si sarebbero dovuti recare dai suoceri, ciò che lei avrebbe rifiutato (cfr. atto B13, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.). Ciò che stupisce maggiormente, è inoltre che ella, interrogata inizialmente durante l'audizione sui motivi circa i famigliari ancora presenti in patria, abbia sostenuto dapprima che il padre fosse deceduto già poco prima del suo espatrio in H._______ (cfr. atto B21, pag. 23), circostanza che sconfesserebbe la concatenazione degli eventi relativi alle pressioni subite dal padre della ricorrente prima della sua partenza dalla Siria, per subito dopo allegare invece che il padre sarebbe stato ancora in vita durante la sua prima audizione in Svizzera, essendo deceduto da poco più di un anno (cfr. atto B21, D24 seg., pag. 4). Pertanto, alla luce degli elementi discrepanti ed incoerenti succitati, si ritiene che anche gli avvicendamenti dichiarati in merito alle pressioni esercitate dal padre della ricorrente perché sposasse un altro uomo, non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
9. Per scrupolo di esaustività, circa le ulteriori circostanze addotte da A._______ in merito alle pressioni che suo padre avrebbe esercitato su di lei perché lasciasse i suoi figli ai suoceri e chiedesse il divorzio (cfr. atto B21, D37, pag. 5), come pure delle pressioni dei familiari paterni che B._______ dichiara avessero ricevuto perché lasciassero il domicilio dei nonni paterni (cfr. atto B12, p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.), le stesse, anche se fossero ritenute verosimili, non risultano rilevanti ai sensi dell'asilo. Invero il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). Nel caso in esame non vi sono evidenze agli atti che permettano di concludere che in un futuro prossimo e con un'alta probabilità il padre dell'insorgente potesse mettere in atto effettivamente le sue pressioni, non avendo intrapreso alcunché di concreto per far sancire il divorzio tra l'insorgente ed il marito, come pure perché i figli lasciassero la madre, salvo aver ingiunto alla figlia di riaccompagnare i figli dai suoceri, come pure di chiedere il divorzio, perché non riscontrassero più delle problematiche con le autorità (cfr. atto B13, p.to 7.01, pag. 8 e atto B21, D37, pag. 5). Pertanto dalle allegazioni dei richiedenti non risultano sufficienti indizi per ritenere un fondato timore di subire dei pregiudizi da parte del padre, rispettivamente del nonno, per tali circostanze se ella fosse rimasta presso il domicilio paterno. Inoltre, essendo il padre, rispettivamente nonno materno, nel frattempo deceduto (cfr. atto B21, D23 segg., pag. 4; atto B23, D32, pag. 4), tali circostanze, quand'anche verosimili, non esporrebbero in un prossimo futuro i ricorrenti a dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi.
10. Infine, i ricorrenti hanno indicato di essere espatriati anche a causa della situazione di insicurezza causata dalla guerra in Siria e delle conseguenze indirette da essa derivanti (cfr. atto B11, p.to 7.01, pag. 6; atto B12, p.to 7.03, pag. 10; atto B13, p.to 7.03, pag. 10), come pure B._______, ha addotto genericamente alla mancanza di libertà e giustizia in Siria, alle discriminazioni subite in quanto curdo, ed alle difficoltà di costruirsi un futuro nel suo paese d'origine (cfr. atto B23, D43, pag. 5; D64 segg., pag. 7 seg.; D79 e D81, pag. 9). In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; GICRA 1998 n°17 consid. 4c, bb). Inoltre, la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017). Le evenienze citate dai ricorrenti, non risultano pertanto rilevanti in materia d'asilo, in quanto in parte ascrivibili alla situazione di guerra e di violenza generalizzata ed in parte alle difficoltà socio-economiche ai quali in modo generico è sottoposta tutta la popolazione in Siria. La situazione di pericolo dovuta alla situazione d'insicurezza in un determinato paese, è del resto contemplata esclusivamente dall'art. 83 cpv. 4 LStr (RS 142.20), il quale prevede che, qualora nel Paese d'origine o di provenienza lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l'esecuzione dell'allontanamento non è esigibile. Il pericolo generale dovuto all'attuale situazione in Siria è stato correttamente analizzato dall'autorità inferiore, poiché la stessa ha disposto per i ricorrenti l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
11. Ne discende pertanto che, per quanto riguarda la questione dello statuto di rifugiato e della conseguente concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. La SEM, con la decisione avversata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale del 2 febbraio 2018, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza e l'inoltro della documentazione attestante il percepimento di prestazioni assistenziali da parte del nucleo familiare il 6 febbraio 2018, non sono riscosse le spese processuali.
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: