Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. I ricorrenti, A._____ e B._____, cittadini iraniani con ultimo domicilio a Teheran, sono espatriati illegalmente nell'agosto del 2013 presso Orumieh con due loro figli maggiorenni di nome C._____ e D._____ ed oggetto di separata procedura. Dopo aver brevemente soggiornato in Turchia, essi si sono recati in Svizzera, depositandovi una domanda d'asilo il 16 settembre 2013 (cfr. atti A3 e A4). B. B.a L'ulteriore figlio dei richiedenti, E._____, anch'egli facente oggetto di una separata procedura d'asilo, è giunto in Svizzera già nel luglio del 2005 dopo essersi sposato una prima volta a Teheran con una cittadina elvetica. Nel dicembre del 2006 egli ha poi fatto ritorno in Iran, salvo ritrasferirsi definitivamente in Svizzera nel luglio del 2007. Nel dicembre dello stesso anno si è separato dalla compagna elvetica. Il suo permesso di soggiorno è successivamente giunto in scadenza il (...) proprio a causa di tale separazione (cfr. dossier d'appoggio N [...], in particolare atti A1 e A17). B.b Il (...) E._____ ha depositato una domanda d'asilo presso il CRP di Kreuzlingen. A sostegno della stessa egli ha addotto provenire da una famiglia riformista critica verso la classe politica iraniana e di essere stato a sua volta attivo politicamente sin da quanto aveva quattordici anni segnatamente distribuendo volantini e svolgendo attività informative. L'interessato ha poi dichiarato che successivamente egli avrebbe iniziato a rendere pubblico il suo pensiero politico dapprima inoltrando alcuni scritti per posta elettronica ai conoscenti ed in seguito pubblicando le proprie riflessioni su dei giornali riformisti e su alcuni blog. Tali attività sarebbero perdurate anche durante il suo primo soggiorno in Svizzera nel 2005-2006 laddove l'interessato avrebbe anche gestito direttamente alcune pagine web. A causa di tali attività, dopo essere rientrato in Iran nel dicembre del 2006 egli avrebbe avuto i primi problemi con le autorità. A suo dire i servizi di sicurezza lo avrebbero infatti contattato tramite il padre e convocato per alcuni chiarimenti. Recatosi presso gli uffici dell'autorità preposta il (...), egli avrebbe appreso che i servizi di sicurezza sarebbero stati al corrente di tutte le attività da lui svolte. I funzionari lo avrebbero interrogato approfonditamente in merito ad eventuali contatti con gruppi di oppositori all'estero. Egli sarebbe stato rilasciato con preghiera di volersi ripresentare due giorni dopo munito di passaporto. Presentatosi in tale seconda occasione, E._____ sarebbe stato condotto bendato in un altro edificio. Giunto in loco, il soggetto si sarebbe reso conto di trovarsi presso la sede del Ministero delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, VAJA). Le domande postegli dai funzionari sarebbero state dello stesso tenore. Nella stessa occasione gli sarebbe anche stato ritirato il passaporto. Dopo essere stato rilasciato E._____ sarebbe riuscito a tornare in Svizzera grazie all'aiuto di un collaboratore della VAJA che gli avrebbe permesso di riottenere il suo documento d'identitià. Egli ha poi dichiarato che dopo il suo espatrio e meglio il (...), il VAJA avrebbe perquisito la casa di famiglia a Teheran, sequestrando alcuni suoi scritti. In tale occasione le forze di sicurezza avrebbero anche fermato il padre per chiedergli informazioni. Per tale ragione E._____ avrebbe interrotto ogni contatto telefonico con la famiglia. Sempre secondo quanto addotto da E._____ in tale occasione, dei membri del VAJA si sarebbero ripresentati nuovamente a una decina di giorni di distanza, prelevando il padre per un ulteriore interrogatorio. Ciò sarebbe avvenuto anche in due altre occasioni (cfr. dossier d'appoggio N [...], in particolare atti A1 e A17). B.c Prima che l'autorità di prima istanza decidesse al riguardo, E._____, con scritto del (...), ha ritirato la sua domanda d'asilo, e ciò dopo aver nuovamente contratto matrimonio con un'altra cittadina svizzera il (...). Visto il conseguente stralcio della procedura d'asilo, gli esposti raccolti nelle audizioni riguardano i soli avvenimenti precedenti al (...) (data dell'ultima audizione svolta; cfr. dossier d'appoggio N [...], atto A17). Dalle tavole processuali si può quantomeno evincere che il (...), l'attuale moglie di E._____ si è rivolta all'ambasciata svizzera di Teheran con uno scritto trasmesso per posta elettronica. Secondo quanto riportato in tale documento E._____ avrebbe fatto rientro in Iran il (...) e, una volta giunto in loco, gli sarebbe stato ritirato il passaporto iraniano. In un ulteriore scritto indirizzato alla SEM dallo stesso E._____ e volto al rilascio di un documento di viaggio si può inoltre leggere che quest'ultimo, a seguito del suo ritorno in Iran il (...), sarebbe stato incarcerato il (...) e rilasciato il (...) dopo deposito a titolo cauzionale dell'atto di proprietà della casa famigliare da parte del padre (cfr. dossier d'appoggio N [...]: scambio email del [...] e istanza del [...]). C. C.a Dal canto suo, A._____, padre di E._____, ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato attivo politicamente sin dalla rivoluzione islamica iraniana. A tal riguardo egli ha addotto che nei primi anni 80 le autorità gli avrebbero inizialmente impedito di frequentare l'università per poi riammetterlo a patto che evitasse di svolgere attività politiche. Egli sarebbe inoltre stato spesso nel visore delle autorità che talvolta sarebbero venute a cercarlo. Sempre a causa di questo suo profilo l'interessato sarebbe stato sfavorito nella sua carriera in seno all'agenzia statale delle telecomunicazioni. Parimenti, sia lui che i suoi famigliari sarebbero stati messi sotto pressione dalle autorità. In particolare il figlio C._____ avrebbe incontrato alcune problematiche nel corso del servizio militare e la figlia D._____ sarebbe stata esclusa dagli studi. Dopo aver presentato questi presupposti, il richiedente ha proseguito il suo esposto riallacciandosi ai fatti riguardanti il figlio E._____. A tal riguardo egli ha anzitutto addotto che tra il 2006 ed il 2007, dopo che E._____ aveva fatto una prima volta ritorno in patria per disciplinare il suo divorzio, i servizi di sicurezza si sarebbero presentati presso il suo domicilio al fine di sequestrare della documentazione che lo riguardava. Nella stessa occasione E._____ sarebbe stato a sua volta trattenuto dalle autorità, le quali gli avrebbero anche ritirato il passaporto. Nel 2008, quando il figlio aveva già lasciato il paese, il VAJA avrebbe arrestato il richiedente in due occasioni chiedendogli informazioni su quest'ultimo ed esortandolo a comunicargli la necessità di un suo rientro in patria per chiarire la situazione. In seguito il contesto si sarebbe apparentemente normalizzato. Sennonché, nel (...) del 2013, in coincidenza con un'ulteriore rientro in patria di E._____ susseguente ad un ricovero in ospedale del richiedente, la situazione sarebbe definitivamente precipitata. In tale occasione, E._____, una volta giunto all'aeroporto sarebbe stato fermato dalla polizia la quale gli avrebbe comunicato l'esistenza di un divieto di lasciare il paese che lo riguardava. Il richiedente avrebbe quindi sottoscritto un impegno per permettere il rilascio del figlio. Per evitare che lo rintracciassero, i famigliari avrebbero quindi deciso di non far rientrare E._____ al domicilio ma di condurlo presso un amico di famiglia. Non essendo successo nulla nei 10 giorni seguenti quest'ultimo sarebbe infine ritornato presso l'abitazione di famiglia. Due giorni dopo, membri in civile del VAJA si sarebbero presentati per prelevarlo. Dopo alcune ricerche, il richiedente avrebbe appreso che E._____ era detenuto presso la prigione di Evin e si sarebbe attivato per ottenerne la scarcerazione. La settimana seguente l'autorità giudiziaria avrebbe pertanto proposto il deposito di una cauzione per il suo rilascio. Al fine di ottenere la liberazione del figlio, A._____ avrebbe consegnato l'atto di proprietà dell'abitazione famigliare a titolo di garanzia. Susseguentemente al suo rilascio e dopo essersi consultato con la rappresentanza svizzera - in quanto il passaporto del figlio sarebbe stato sequestrato dalle autorità iraniane - l'interessato avrebbe organizzato la fuga di E._____ prendendo contatto con un passatore di stanza a Orumieh. Successivamente a tale ulteriore espatrio e più precisamente il 25 marzo del 2013 il figlio sarebbe stato convocato dal Tribunale. Vista la sua assenza e la conseguente impossibilità ad ottemperare all'ordine di comparizione, le autorità avrebbero prelevato A._____ in sua vece conducendolo a sua volta presso il penitenziario di Evin. In occasione dell'interrogatorio il richiedente sarebbe stato percosso, umiliato e minacciato. Gli sarebbe in particolare stato detto che nel caso in cui non avesse consegnato il figlio la loro casa sarebbe stata confiscata. Dopo essere stato liberato l'interessato avrebbe subito un ulteriore arresto nel (...) del 2013. Le minacce proferite in tale sede sarebbero state ancor più gravi. Dopo tre giorni di interrogatori, il richiedente sarebbe nuovamente stato rilasciato. Susseguentemente a tale secondo episodio, egli avrebbe quindi preso la decisione di non tornare più a casa, concentrandosi sulla pianificazione dell'espatrio con la moglie ed i restanti figli (cfr. atto A17). C.b Chiamata a sua volta ad esprimersi nell'ambito dell'audizione ex art. 29 LAsi, B._____ ha sostanzialmente confermato la versione fornita dal marito in particolare a proposito di quanto accaduto a seguito del rientro in patria del figlio E._____ che ella ha collocato nel (...) del 2013 ma altresì in prossimità delle (...). La ricorrente ha inoltre precisato non aver avuto direttamente problemi in patria. Le pressioni e le traversie riguardanti i membri della sua famiglia la avrebbero tuttavia toccata indirettamente (cfr. atto A18). D. D.a Con decisione del 15 giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento: data di notifica 16 giugno 2015) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. La SEM, con separata decisione ha parimenti respinto le domande d'asilo ed ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento dei due restanti figli degli interessati D._____ e C._____. D.b L'autorità di prime cure ha anzitutto concluso all'inverosimiglianza della circostanza secondo la quale il figlio dei ricorrenti, E._____, sarebbe stato ricercato dalle autorità iraniane per via delle sue attività di blogger. A mente della SEM, se ciò corrispondesse al vero, non sarebbe comprensibile che quest'ultimo abbia preso il rischio di far ritorno legalmente in Iran nel 2013. Sempre a tal riguardo, l'autorità di prima istanza constata poi che A._____ avrebbe dichiarato essere stato dimesso dall'ospedale qualche giorno prima dell'arrivo di suo figlio E._____, per il che, mal si comprenderebbe come mai l'interessato non abbia desistito dal fare ritorno in Iran. Infine, la SEM aggiunge che se il figlio dei ricorrenti fosse veramente stato ricercato dalle autorità iraniane per le sue attività politiche, esse non lo avrebbero mai rilasciato su cauzione con il rischio che lasciasse illegalmente il paese, come già successo nel 2007. Su tali presupposti, la SEM conclude all'inverosimiglianza anche per quanto riguarda gli arresti di A._____ avvenuti nel 2008. Infatti, se comparato a quello dei 2013, mal si comprenderebbe l'atteggiamento poco ostile delle autorità in quelle occasioni, soprattutto dal momento che queste ultime erano al corrente delle attività del figlio ed erano a quel tempo già entrate in possesso di materiale compromettente. In tal senso, la circostanza secondo la quale le autorità aspettavano un imminente ritorno di E._____ in Iran per poterlo perseguire non sarebbe condivisibile. Di più, anche a supporre la veridicità delle allegazioni circa gli arresti del 2008, si vedrebbe rafforzata la tesi di illogicità sostenuta precedentemente circa il ritorno in patria di E._____ nel (...) del 2013. Per queste ragioni, sarebbe lecito dubitare sin dal principio del fatto che il ricorrente abbia subito delle misure persecutorie per via delle attività del figlio. Del resto, anche le dichiarazioni, circa gli arresti del 2013 non sarebbero convincenti. Infatti, mal si capirebbe il motivo per cui l'interessato non sia espatriato già dopo il primo arresto. A riguardo, A._____ avrebbe affermato meramente che solo durante il secondo arresto egli si sarebbe reso conto della gravità delle minacce contro la sua famiglia, allorché le presunte ritorsioni patite dagli altri due suoi figli, e meglio l'esclusione di D._____ dall'università e i problemi di C._____ al militare, avevano già avuto luogo. Avrebbe inoltre aggiunto che non sarebbe stato facile organizzare nel breve termine una fuga dal paese. A mente della SEM, anche questo argomento non sarebbe valido, dal momento che dopo iI secondo arresto all'interessato sarebbero serviti meno di due giorni per preparare l'espatrio insieme alla sua famiglia. Da ultimo, secondo l'autorità di prime cure sarebbe stato lecito attendersi la produzione da parte degli interessati di documenti a sostegno delle loro allegazioni. D.c Per il resto, le restanti problematiche di cui si è avvalso A._____ ed in particolare l'interruzione forzata degli studi universitari, la mancanza di stima da parte dei superiori sul posto di lavoro e le percosse ricevute nell'ambito di una manifestazione non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. E. E.a In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 giugno 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chiedendone l'annullamento e la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo accertamento dei fatti e l'emanazione di una nuova decisione. In primo subordine hanno postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ed in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno inoltre richiesto il coordinamento della presente procedura con quella riguardante i figli maggiorenni oggetto di separata decisione ed il richiamo dell'incarto riguardante il figlio E._____ con contestuale facoltà di esprimersi al riguardo. Da ultimo essi hanno presentato un'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili. E.b Gli insorgenti, dopo aver precisato i fatti oggetto della presente procedura e quanto riconducibile al vissuto di E._____, hanno motivato il proprio gravame prendendo anzitutto posizione in merito alle argomentazioni della SEM. Essi hanno in limine constatato come le stesse avrebbero principalmente fatto riferimento al vissuto di del figlio. Alla luce di ciò, i ricorrenti si sono chiesti il motivo per il quale quest'ultimo non sia stato coinvolto nella procedura di prima istanza. Considerate le circostanze, sarebbe stato irragionevole attendersi che i famigliari fossero a conoscenza di tutti i motivi della condotta di E._____. Le versioni dei ricorrenti e gli atti relativi alla sua procedura d'asilo dimostrerebbero del resto chiaramente in quale dimensione quest'ultimo fosse politicamente attivo. Su tali presupposti si giustificherebbe un'ulteriore audizione di E._____ fermo considerato che quest'ultimo non sarebbe mai stato sentito in merito ai fatti avvenuti nel 2013. D'altra parte, il ricorrente avrebbe dichiarato che la ragione della visita del figlio era da ricondurre al fatto che quest'ultimo avrebbe pensato che egli si trovasse in fin di vita. Partendo da tali presupposti sarebbe dunque comprensibile ch'egli abbia messo in secondo piano la propria incolumità al fine di giungere al capezzale del padre. Oltracciò, dal momento che E._____ avrebbe ottenuto senza particolari problemi un documento di viaggio dall'ambasciata iraniana di Berna, egli si sarebbe convinto, a torto, di non essere più ricercato in patria. Secondo i ricorrenti andrebbe quindi chiarito direttamente con quest'ultimo quali altre precauzioni egli abbia adottato prima del rimpatrio. Non di meno, il fatto che E._____ abbia intrapreso il proprio viaggio nonostante il padre fosse già stato dimesso dall'ospedale sarebbe da ricondurre alla circostanza secondo la quale egli avrebbe inteso che tali informazioni gli sarebbero state fornite allo scopo di non allarmarlo e per evitare che questi compisse azioni irrazionali. Per il resto, occorrerebbe considerare che diversamente da quanto avvenuto nel 2007, il rilascio di E._____ nel 2013 sarebbe stato possibile solo grazie alla cauzione depositata dal ricorrente ed all'intervento di una persona influente. Agli occhi delle autorità iraniane una tale garanzia sarebbe stata percepita come sufficientemente estesa per impedire l'espatrio del soggetto. Ad ogni buon conto, la reazione alla successiva fuga sarebbe stata cruenta. Il ricorrente sarebbe infatti stato arrestato in ben due occasioni e nella seconda anche maltrattato e minacciato. Gli argomenti della SEM al riguardo risulterebbero poco chiari ed inadeguati. Dalle dichiarazioni del ricorrente si evincerebbe infatti che lui stesso sarebbe stato convocato per poi venir minacciato e reso edotto circa la gravità della situazione. Andrebbe inoltre tenuto conto del fatto che in Iran la pressione esercitata sui famigliari di persone ricercate sarebbe nota. Inoltre, la circostanza secondo la quale i ricorrenti avrebbero atteso il secondo arresto di A._____ per espatriare per via delle difficoltà ad organizzare il viaggio nel breve termine non corrisponderebbe a quanto da loro dichiarato. Il ricorrente avrebbe infatti enunciato chiaramente i motivi di tale attesa riconducendoli al fatto che a quel tempo la proporzione del rischio incorso non gli sarebbe stata ancora chiara. Oltracciò, egli avrebbe addotto di aver trovato difficile dover imporre alla sua famiglia la necessità di lasciare il paese. Lo stesso andrebbe ritenuto anche per B._____, ferma considerata la sua attività commerciale. Il ricorrente risulterebbe inoltre aver chiarito anche la ragione per la quale egli non sarebbe stato in misura di documentare le proprie allegazioni. I documenti in questione si troverebbero infatti presso la loro abitazione a Teheran e non sarebbe chiaro se la stessa sia finalmente stata confiscata o meno. Non si potrebbe inoltre chiedere ai parenti di recarsi in loco dal momento che ciò equivarrebbe ad esporli a loro volta al rischio di ritorsioni. E.c Nel loro memoriale ricorsuale gli insorgenti si sono successivamente determinati in merito all'irrilevanza constatata dalla SEM circa le traversie riconducibili alla già antecedente attitudine critica del ricorrente nei confronti delle autorità. A loro dire occorrerebbe rilevare che A._____ avrebbe indicato quale causa preminente del suo espatrio proprio la situazione venutasi a creare susseguentemente al ritorno del figlio nel 2013 e che ad ogni modo al momento del suo arresto l'insorgente (e la sua famiglia) sarebbe a sua volta stato accusato di costituire un pericolo per la pubblica sicurezza. Per questi motivi l'assunto dell'autorità intimata al riguardo non sarebbe condivisibile. E.d In diritto i ricorrenti hanno censurato l'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 LAsi ed hanno proposto la conseguente cassazione della decisione impugnata. Siffatta mancanza si configurerebbe infatti allorquando l'autorità non chiarisca o chiarisca solo parzialmente la fattispecie alla base del caso. Ora, nonostante i ricorrenti avrebbero in più occasioni fatto presente che i loro motivi sarebbero stati da ricondurre alle attività del figlio E._____, tale occorrenza non sarebbe stata sufficientemente considerata dalla SEM. L'autorità di prima istanza, omettendo di sentire quest'ultimo nonostante la centralità del suo vissuto, avrebbe pertanto tralasciato elementi fondamentali nella trattazione della fattispecie. Agendo di sorta la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio negando nel contempo ai ricorrenti il loro diritto ad essere sentiti al riguardo. Relativamente invece alla verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati, la SEM non avrebbe dato il giusto peso alle esigenze ridotte in ambito probatorio prescritte in materia d'asilo. Le motivazioni circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo dei ricorrenti si baserebbero infatti su un applicazione troppo restrittiva dell'art. 7 LAsi. La SEM avrebbe del resto violato lo stesso art. 3 LAsi in quanto i ricorrenti avrebbero reso verosimile che la loro vita, la loro integrità e la loro libertà sarebbe messa in pericolo in caso di rimpatrio a causa delle attività politiche del figlio. In particolare si configurerebbe in specie la sussistenza di una persecuzione riflessa. F. Il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, ha accolto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dai ricorrenti, esentandoli dal versamento dell'anticipo spese e nominando l'avv. Urs Ebnoter quale loro patrocinatore d'ufficio. G. Con scritto del 1° marzo 2016, gli insorgenti hanno trasmesso al TAF due documenti in lingua straniera. H. Per mezzo di ulteriore comunicazione facente data al 20 maggio 2016, i ricorrenti hanno inviato al TAF le traduzioni in lingua tedesca di suddetti documenti. Secondo il tenore delle stesse, dalla documentazione prodotta si evincerebbe che i ricorrenti ed i figli, segnatamente C._____, D._____ e E._____, dopo essere stati convocati infruttuosamente, sarebbero stati condannati da un tribunale iraniano per reati politici di varia natura a pene detentive comprese tra i 2 ed i 12 anni di reclusione. I. Chiamata ad esprimersi in merito al gravame ed ai mezzi di prova summenzionati, la SEM ha richiesto al TAF una proroga di un mese al fine di compiere un ulteriore atto istruttorio. L'autorità di prima istanza ha quindi richiesto all'ambasciata svizzera di Teheran delucidazioni in merito all'autenticità dei documenti giudiziari prodotti dai ricorrenti e circa la modalità di consegna degli stessi nonché qualsiasi altra precisazione al riguardo. J. Lo studio legale incaricato di svolgere i necessari chiarimenti dall'ambasciata svizzera, ha trasmesso a quest'ultima il proprio rapporto il 30 settembre 2016. L'ambasciata lo ha quindi reindirizzato alla SEM. In tale referto viene anzitutto confermata l'identità dei ricorrenti e dei loro figli, così come il precedente impiego di A._____ in seno all'agenzia delle telecomunicazioni. Sennonché, l'esposto giunge alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti sarebbero incontestabilmente falsi. Secondo le informazioni in possesso del referente dell'ambasciata svizzera, le convocazioni sarebbero infatti generalmente individualizzate e non collettive come nel caso di specie. La fraseologia del documento analizzato designerebbe inoltre a tratti il tribunale ed a tratti la pubblica accusa risultando a tal punto confusa da non permettere di comprendere quale sia l'autorità intimante. Del resto la sezione del Ministero pubblico indicata sarebbe errata ratione loci, visto che, considerato il domicilio degli interessati, la trattazione del caso avrebbe dovuto competere al 14° distretto e non al 3°. La formula "sottodivisione" sarebbe inoltre inesistente ed il testo stesso della convocazione risulterebbe bizzarro ed in contrasto con il frasario di rito. Il timbro sarebbe inoltre manifestamente falso, essendo privo dell'epiteto "islamica" (in riferimento alla repubblica) e non sarebbe ad ogni modo riconducibile all'autorità convocante. Per di più, l'intervallo di un solo giorno entro la data di emanazione della convocazione e quella della sua consegna risulterebbe del tutto irrealistico. Nello stesso tempo la data della notifica, a suo dire fondamentale per il computo dei termini, non figurerebbe nemmeno nel documento. Inoltre, il mezzo di prova conterebbe alcune indicazioni temporali contraddittorie e degli ulteriori elementi incompatibili con l'aspetto di una convocazione effettuata in conformità ai prescritti in vigore. Quanto alla sentenza, il referente fa anzitutto notare che capi d'imputazione richiamati si esaurirebbero in un coacervo di elementi eterogenei ed incongruenti. Le indicazioni riferite all'autorità chiamata a pronunciarsi sulla questione sarebbero contraddittorie. L'atto giudiziale conterrebbe inoltre diversi errori d'ortografia. Il diritto iraniano non prevedrebbe peraltro alcuna responsabilità penale per le azioni dei famigliari (Sippehaft), per il che, mal si capirebbe a quale titolo tutti i membri della famiglia siano stati condannati per le azioni di E._____. Vi sarebbero inoltre altre importanti difformità. Da ultimo, anche la modalità di notifica invocata dai ricorrenti non sarebbe conforme alle norme procedurali applicabili. K. Con risposta del 26 ottobre 2016, l'autorità inferiore ha anzitutto rinviato alla decisione impugnata confermandone il tenore. Sulla scorta della summenzionata relazione di cui ha riportato i passaggi più salienti, la SEM ha parimenti concluso che i mezzi di prova presentati dai ricorrenti sarebbero dei falsi. La presa di posizione dell'autorità di prima istanza è poi stata trasmessa agli insorgenti con facoltà di esprimersi al riguardo. L. A seguito di suddetta presa di posizione, i ricorrenti hanno richiesto al TAF, con istanza di esame degli atti e di proroga del termine, di poter prendere visione della relazione fatta allestire dalla rappresentanza elvetica. Il 12 dicembre 2016 il TAF ha invitato l'autorità di prime cure a trattare senza indugio la domanda d'esame degli atti presentata dai ricorrenti. Il 20 dicembre 2016 la SEM ha quindi trasmesso al TAF una copia anonimizzata della domanda d'ambasciata e della relativa relazione dei referenti chiamati ad esprimersi. La stessa è stata inoltrata ai ricorrenti così come predisposta dalla SEM con facoltà di prendere posizione in merito. M. Con scritto del 17 gennaio 2017, i ricorrenti hanno rilevato che le risultanze di suddetta relazione sarebbero ampiamente da relativizzare sia per questioni formali che di merito. Essi hanno anzitutto constatato come l'anonimizzazione effettuata dalla SEM non lasci trasparire informazioni circa la persona chiamata ad esprimersi al riguardo ed in particolare non permetterebbe di comprendere se quest'ultima abbia agito indipendentemente e senza condizionamenti nei loro confronti. A loro dire la persona in questione è infatti stata in misura di accedere a documentazione ufficiale, il che lascerebbe intendere ad una possibile connivenza con le autorità iraniane. L'obbiettività e la neutralità del referente sarebbe inoltre messa in dubbio anche dal posizionamento radicale di quest'ultimo relativamente alla "Sippenhaft". Nella giurisprudenza del TAF sarebbe del resto già stato ampiamente riconosciuto il rischio di ritorsioni per i famigliari di attivisti politici iraniani. Non parrebbe inoltre che il referente abbia messo a disposizione materiale comparativo. Il fatto stesso che quest'ultimo abbia argomentato le proprie conclusioni in modo acritico sulla base degli standard procedurali iraniani lascerebbe presagire inoltre una certa vicinanza al regime. Anche a tal riguardo il TAF nella DTAF 2009/28 avrebbe determinato infatti che la qualità del sistema giudiziario iraniano così come delle decisioni emanate sarebbe miserabile e non adempirebbe agli standard internazionali e nemmeno a quanto previsto dalla stessa legislazione iraniana. Per tutti questi motivi, i ricorrenti hanno asserito aver preso contatto con il Deutsche Orient-Institut al fine di sottoporgli i mezzi di prova litigiosi. Per questo motivo hanno chiesto una proroga di almeno un mese. N. Con ordinanza del 1° marzo 2017 il TAF ha richiesto al ricorrenti di voler comunicare per iscritto le modalità di trasmissione dell'annunciata controperizia. Il 16 marzo 2017 i ricorrenti, sulla scorta di uno scambio di email con il Deutsche Orient-Institut, hanno informato il TAF circa le difficoltà a trovare una persona con le necessarie conoscenze, lasciando quindi aperta la questione. O. In data 24 marzo 2017, il TAF, dopo aver trasmesso la comunicazione dei ricorrenti alla SEM per conoscenza, ha concluso lo scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 3.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5).
E. 3.3 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
E. 3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 3.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 4.1 Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina i ricorrenti sono espatriati a causa delle presunte rappresaglie facenti seguito alle attività politiche del figlio, E._____. Quest'ultimo, come detto, ha fatto l'oggetto di una separata procedura d'asilo poi stralciata dai ruoli dall'allora Ufficio federale della migrazione su sua espressa richiesta.
E. 4.2 A proposito di E._____ è avantutto opportuno fare osservare come la richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguentemente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche circa il successivo ritiro della domanda d'asilo, si può constatare come la stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E._____ con una seconda cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto dichiarato dagli interessati, E._____ avrebbe svolto attività politiche di vario genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006 (cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno deciso di tornare una prima volta nel proprio paese d'origine nonostante non fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievoli altrimenti evitabili (cfr. ricorso, pag. 4-5). Per di più, malgrado i ricorrenti avessero addotto che proprio durante il suo rimpatrio del 2006/2007, il figlio sarebbe già stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane (cfr. atto A17, pag. 4 e 14), dal gravame è parimenti deducibile che E._____ in quell'occasione sarebbe espatriato munito di passaporto senza incontrare problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno, successivamente alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicurezza avrebbero arrestato lo stesso A._____ in ben due occasioni onde ottenere informazioni sul figlio, rendendolo edotto circa il fatto che quest'ultimo avesse attirato le loro attenzioni (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene, nonostante tutto ciò E._____ avrebbe preso la decisione di rientrare una seconda volta in Iran nel (...) del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5 e atto A17, pag. 7 e segg.). Ora, già solo per questi motivi, il TAF ha ragioni per dubitare del fatto che E._____ fosse realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle autorità iraniane in ragione delle sue attività politiche.
E. 4.3 Tale dubbio è del resto rafforzato anche dalle evanescenti dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti in corso di procedura e dagli stessi argomenti ricorsuali. Invero, per quanto concerne le ragioni all'origine del ritorno di E._____ in Iran nel 2013, A._____ ha addotto che i motivi sarebbero da ricercare nel fatto ch'egli, il padre, si sarebbe trovato in coma all'ospedale (cfr. atto A17, pag. 7) di modo che quest'ultimo avrebbe creduto che fosse in pericolo di vita (cfr. atto A17, pag. 14). Sennonché, l'insorgente ha anche asserito che il rientro di E._____ avrebbe avuto luogo il 5 (...) 2013, ossia successivamente alla sua degenza in ospedale, ch'egli ha dichiarato essere durata una settimana (cfr. atto A17, pag. 12). A conferma di ciò, l'interessato ha parimenti allegato essersi recato lui stesso in aeroporto ad accogliere il figlio al suo arrivo (cfr. atto A17, pag. 7). Su tali presupposti, può essere facilmente dedotto che la situazione di salute dell'insorgente, quandanche realmente critica, fosse sensibilmente migliorata già prima che E._____ intraprendesse il suo viaggio. Del resto, l'argomentazione ricorsuale secondo la quale E._____ avrebbe ritenuto non veritiere le informazioni circa il miglioramento del padre, non risulta supportata da alcun elemento concreto a suo sostegno. Ciò a maggior ragione se consideriamo che secondo le informazioni riportate nel gravame, E._____ avrebbe fatto rientro in Iran il 18 (...) 2013, ovvero a ben un mese di distanza dal ricovero del padre (cfr. ricorso, pag. 6). Pertanto, non essendo de facto identificabile in specie alcun motivo precipuo che permetta di collimare l'ultimo ritorno di E._____ a Teheran con le asserite vicissitudini a lui ascritte dagli insorgenti, ed essendo proprio tale rientro incontestato, quanto risulta in specie incerto è proprio il tenore delle attività politiche pregresse da lui svolte ed il relativo interessamento nei suoi confronti da parte delle autorità iraniane.
E. 4.4 Venendo poi alle dichiarazioni dei ricorrenti a proposito delle presunte traversie e rappresaglie subite da A._____ è inoltre possibile rilevare un'ulteriore serie di elementi dissonanti. Anzitutto, per quanto concerne i fermi subiti, le versioni rese dal diretto interessato nel corso delle due audizioni paiono differire su alcuni aspetti. In particolare, risulta difficile comprendere se alcune delle circostanze allegate vadano ricondotte ai due arresti collocati nel 2008 o a quelli del 2013. Nello stesso senso, occorre constatare come le allegazioni rese dei richiedenti asilo possano parimenti essere ritenute poco sostanziate. Invero, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, A._____ ha dichiarato essere stato arrestato in ben due occasioni nel 2008 per la durata di due, rispettivamente di due giorni e mezzo e di essere, in entrambi i casi, stato rilasciato a causa dei suoi problemi di salute e segnatamente dell'aumento del tasso insulinico (cfr. atto A3, pag. 10). Nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha invece omesso ogni riferimento spontaneo a quanto avvenuto nel 2008. A precisa domanda dell'auditore, egli ha finalmente addotto essere stato fermato in due distinte occasioni rimanendo in entrambi i casi sotto interrogatorio solo per un breve periodo. Invero, nonostante il quesito postogli riguardasse precisamente le circostanze della sua liberazione, egli non ha fatto menzione alcuna della sua situazione medica (cfr. atto A17, pag. 13). Ora, quanto lascia perplessi è il fatto che la precedente caratterizzazione del rilascio ricompare anche nell'ambito della seconda audizione, salvo fare questa volta inspiegabilmente riferimento agli arresti del 2013. Invero, il richiedente aveva poco prima dichiarato che durante il secondo arresto collocabile nel 2013, egli sarebbe stato liberato dopo alcuni giorni di prigionia proprio a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute dovute all'aumento del tasso insulinico (cfr. atto A17, pag. 6). Nello stesso senso, anche il riferimento al penitenziario di Evin, è nella prima occasione stato fatto dal richiedente a proposito dell'arresto del 2008 (cfr. atto A3, pag. 9) e non del 2013, come nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto A17, pag. 6). Al riguardo va anche tenuto conto del fatto che B._____, dal canto suo, non ha fatto alcuna menzione spontanea degli avvenimenti del 2008, limitandosi poi, a precisa domanda e dopo essersi riservata del tempo per riflettere al proposito, a confermare che il marito sarebbe stato arrestato in due occasioni anche in quell'anno. Infine, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, risulta poco logico che il ricorrente abbia atteso un'ulteriore arresto primo di decidersi per l'espatrio. Al riguardo, la tesi del mancato apprezzamento del rischio incorso mal si sposa con le sue stesse dichiarazioni a proposito delle metodologie d'azione delle autorità iraniane e con le circostanze stesse del precedente fermo.
E. 4.5 Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che i ricorrenti ed i figli sarebbero finiti nel collimatore delle autorità iraniane, il discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire dalla rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta dell'autorità di prima istanza, i documenti giudiziari addotti contengono numerose difformità con il materiale comparativo sia sotto l'aspetto della forma che del merito. L'entità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre tale da non potersi spiegare, come lo vogliono i ricorrenti, sulla sola base del precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze rilevate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica l'argomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra il referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo innegabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità della giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile credere che un tribunale giunga a condannare espressamente un'intera famiglia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in possesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto, essendosi i ricorrenti limitati a sollevare alcune congetture circa l'obbiettività e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il fatto che i ricorrenti, patrocinati in sede ricorsuale, nonostante abbiano in più occasioni prospettato l'allegazione di ulteriori elementi atti a confutare le risultanze della perizia, non sono riusciti in tale intento.
E. 5.1 In sunto, v'è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dai ricorrenti non sia stata resa verosimile. Come detto, vi sono già dubbi quanto al tenore delle attività politiche svolte da E._____ ed al fatto ch'egli fosse effettivamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, l'attendibilità personale dei ricorrenti va considerata fortemente compromessa, stante la produzione di mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni degli insorgenti non ossequiano i criteri di cui all'art. 7 LAsi e come tali vanno considerate inverosimili. Infine, per quanto concerne le presunte traversie di cui avrebbero fatto oggetto i due altri figli dei ricorrenti, C._____ e D._____, si rinvia a quanto esposto nelle rispettive decisioni di cui ai ruoli D-4399/2015 e D4398/2015.
E. 5.2 Per scrupolo di esaustività, è inoltre d'uopo sottolineare come le ulteriori circostanze menzionate da A._____ e riconducibili alla sua visione politica critica verso il sistema iraniano (cfr. atto A17, pag. 3-4 e 11: interruzione degli studi, difficoltà sul luogo di lavoro, intervento e controllo da parte delle autorità, percosse in occasione di una manifestazione), quandanche corrispondenti alla realtà dei fatti, non giustificano il riconoscimento della qualità di rifugiato in quanto non causali all'espatrio (cfr. sentenza del TAF D-7745/2016 dell'11 settembre 2017 consid. 5.4 e riferimenti citati) e non configuranti pregiudizi seri ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi.
E. 6 Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui ricorrenti si sono avvalsi in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all'annullamento della decisione impugnata.
E. 7.1 Va al riguardo rammentato che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA).
E. 7.2 D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).
E. 7.3 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1).
E. 7.4 Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale, il diritto di essere sentito dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid. 5).
E. 8.1 In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti a cui si appellano i ricorrenti censurando il mancato coinvolgimento di E._____, occorre anzitutto rilevare che dai disposti applicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l'autorità di agire in tal senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all'autorità di amministrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti per la decisione. Lo stesso obbiettivo dichiarato del disposto è infatti quello di giungere alla "verità materiale" (cfr. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d'informazione disponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la necessità di procedere all'audizione di E._____ dal momento ch'essa era già in possesso di sufficienti elementi per fondare la propria decisione.
E. 8.2 Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in questa sede alla richiesta di richiamo formale dell'incarto riguardante E._____ formulata dagli insorgenti. Come si evince dai considerandi precedenti, gli atti relativi ai ricorrenti si sono rivelati sufficienti per giungere ad una valutazione completa anche nell'ambito della presente procedura ricorsuale.
E. 8.3 Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbio il ben fondato del provvedimento avversato. Invero, dal momento che E._____ non era parte in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa propria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, i qui ricorrenti nemmeno potevano vantare un diritto ad essere sentiti al proposito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev'essere posta in relazione con l'accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo, una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.
E. 9 Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell'asilo, il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. I ricorrenti non sono infatti riusciti a rendere verosimile di aver subito atti pregiudizievoli a causa delle attività politiche del figlio, il cui tenore può del resto già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all'inserto. A miglior esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche dei ricorrenti, segnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello stesso E._____ nell'ambito della procedura d'asilo che li riguardava.
E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che gli interessati non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio degli insorgenti verso L'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile (cfr. segnatamente sentenza della CorteEDU R.C. contro Svezia del 9 marzo 2010, 41827/07, §49). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
E. 11.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio nazionale. Circa la situazione personale degli interessati, occorre rilevare come non emerga in specie nemmeno la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Invero, per quanto riguarda la patologia diabetica di cui risulta soffrire A._____, egli avrà la possibilità di accedere ad un trattamento medico in patria, come del resto avvenuto sino all'espatrio. Altresì, giova ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Non vi sono inoltre altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 13.1 Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).
E. 13.2 Nella presente fattispecie, i documenti addotti dai ricorrenti in sede ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra consid. 4.3). In considerazione di ciò, si giustifica la confisca dei mezzi di prova prodotti dai ricorrenti con scritto del 2 marzo 2016.
E. 14 Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con le procedure ricorsuali concernenti i figli C._____ (D-4399/2015) e D._____ (D-4398/2015), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non vi è più luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. Con la medesima decisione incidentale il TAF ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Urs Ebnöther in qualità di patrocinatrice d'ufficio. Per prassi del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 3'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- I mezzi di prova prodotti con scritto del 2 marzo 2016 sono confiscati.
- Non si prelevano spese processuali.
- La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 3'500.- a titolo di spese di patrocinio.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4396/2015 Sentenza del 14 dicembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._____, nato il (...), con la moglie B._____, nata il (...), Iran, entrambi patrocinati dall'avv. Urs Ebnöther, Advokatur Kanonengasse, Postfach 4115, 8021 Zürich, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 giugno 2015 / N (...). Fatti: A. I ricorrenti, A._____ e B._____, cittadini iraniani con ultimo domicilio a Teheran, sono espatriati illegalmente nell'agosto del 2013 presso Orumieh con due loro figli maggiorenni di nome C._____ e D._____ ed oggetto di separata procedura. Dopo aver brevemente soggiornato in Turchia, essi si sono recati in Svizzera, depositandovi una domanda d'asilo il 16 settembre 2013 (cfr. atti A3 e A4). B. B.a L'ulteriore figlio dei richiedenti, E._____, anch'egli facente oggetto di una separata procedura d'asilo, è giunto in Svizzera già nel luglio del 2005 dopo essersi sposato una prima volta a Teheran con una cittadina elvetica. Nel dicembre del 2006 egli ha poi fatto ritorno in Iran, salvo ritrasferirsi definitivamente in Svizzera nel luglio del 2007. Nel dicembre dello stesso anno si è separato dalla compagna elvetica. Il suo permesso di soggiorno è successivamente giunto in scadenza il (...) proprio a causa di tale separazione (cfr. dossier d'appoggio N [...], in particolare atti A1 e A17). B.b Il (...) E._____ ha depositato una domanda d'asilo presso il CRP di Kreuzlingen. A sostegno della stessa egli ha addotto provenire da una famiglia riformista critica verso la classe politica iraniana e di essere stato a sua volta attivo politicamente sin da quanto aveva quattordici anni segnatamente distribuendo volantini e svolgendo attività informative. L'interessato ha poi dichiarato che successivamente egli avrebbe iniziato a rendere pubblico il suo pensiero politico dapprima inoltrando alcuni scritti per posta elettronica ai conoscenti ed in seguito pubblicando le proprie riflessioni su dei giornali riformisti e su alcuni blog. Tali attività sarebbero perdurate anche durante il suo primo soggiorno in Svizzera nel 2005-2006 laddove l'interessato avrebbe anche gestito direttamente alcune pagine web. A causa di tali attività, dopo essere rientrato in Iran nel dicembre del 2006 egli avrebbe avuto i primi problemi con le autorità. A suo dire i servizi di sicurezza lo avrebbero infatti contattato tramite il padre e convocato per alcuni chiarimenti. Recatosi presso gli uffici dell'autorità preposta il (...), egli avrebbe appreso che i servizi di sicurezza sarebbero stati al corrente di tutte le attività da lui svolte. I funzionari lo avrebbero interrogato approfonditamente in merito ad eventuali contatti con gruppi di oppositori all'estero. Egli sarebbe stato rilasciato con preghiera di volersi ripresentare due giorni dopo munito di passaporto. Presentatosi in tale seconda occasione, E._____ sarebbe stato condotto bendato in un altro edificio. Giunto in loco, il soggetto si sarebbe reso conto di trovarsi presso la sede del Ministero delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, VAJA). Le domande postegli dai funzionari sarebbero state dello stesso tenore. Nella stessa occasione gli sarebbe anche stato ritirato il passaporto. Dopo essere stato rilasciato E._____ sarebbe riuscito a tornare in Svizzera grazie all'aiuto di un collaboratore della VAJA che gli avrebbe permesso di riottenere il suo documento d'identitià. Egli ha poi dichiarato che dopo il suo espatrio e meglio il (...), il VAJA avrebbe perquisito la casa di famiglia a Teheran, sequestrando alcuni suoi scritti. In tale occasione le forze di sicurezza avrebbero anche fermato il padre per chiedergli informazioni. Per tale ragione E._____ avrebbe interrotto ogni contatto telefonico con la famiglia. Sempre secondo quanto addotto da E._____ in tale occasione, dei membri del VAJA si sarebbero ripresentati nuovamente a una decina di giorni di distanza, prelevando il padre per un ulteriore interrogatorio. Ciò sarebbe avvenuto anche in due altre occasioni (cfr. dossier d'appoggio N [...], in particolare atti A1 e A17). B.c Prima che l'autorità di prima istanza decidesse al riguardo, E._____, con scritto del (...), ha ritirato la sua domanda d'asilo, e ciò dopo aver nuovamente contratto matrimonio con un'altra cittadina svizzera il (...). Visto il conseguente stralcio della procedura d'asilo, gli esposti raccolti nelle audizioni riguardano i soli avvenimenti precedenti al (...) (data dell'ultima audizione svolta; cfr. dossier d'appoggio N [...], atto A17). Dalle tavole processuali si può quantomeno evincere che il (...), l'attuale moglie di E._____ si è rivolta all'ambasciata svizzera di Teheran con uno scritto trasmesso per posta elettronica. Secondo quanto riportato in tale documento E._____ avrebbe fatto rientro in Iran il (...) e, una volta giunto in loco, gli sarebbe stato ritirato il passaporto iraniano. In un ulteriore scritto indirizzato alla SEM dallo stesso E._____ e volto al rilascio di un documento di viaggio si può inoltre leggere che quest'ultimo, a seguito del suo ritorno in Iran il (...), sarebbe stato incarcerato il (...) e rilasciato il (...) dopo deposito a titolo cauzionale dell'atto di proprietà della casa famigliare da parte del padre (cfr. dossier d'appoggio N [...]: scambio email del [...] e istanza del [...]). C. C.a Dal canto suo, A._____, padre di E._____, ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere stato attivo politicamente sin dalla rivoluzione islamica iraniana. A tal riguardo egli ha addotto che nei primi anni 80 le autorità gli avrebbero inizialmente impedito di frequentare l'università per poi riammetterlo a patto che evitasse di svolgere attività politiche. Egli sarebbe inoltre stato spesso nel visore delle autorità che talvolta sarebbero venute a cercarlo. Sempre a causa di questo suo profilo l'interessato sarebbe stato sfavorito nella sua carriera in seno all'agenzia statale delle telecomunicazioni. Parimenti, sia lui che i suoi famigliari sarebbero stati messi sotto pressione dalle autorità. In particolare il figlio C._____ avrebbe incontrato alcune problematiche nel corso del servizio militare e la figlia D._____ sarebbe stata esclusa dagli studi. Dopo aver presentato questi presupposti, il richiedente ha proseguito il suo esposto riallacciandosi ai fatti riguardanti il figlio E._____. A tal riguardo egli ha anzitutto addotto che tra il 2006 ed il 2007, dopo che E._____ aveva fatto una prima volta ritorno in patria per disciplinare il suo divorzio, i servizi di sicurezza si sarebbero presentati presso il suo domicilio al fine di sequestrare della documentazione che lo riguardava. Nella stessa occasione E._____ sarebbe stato a sua volta trattenuto dalle autorità, le quali gli avrebbero anche ritirato il passaporto. Nel 2008, quando il figlio aveva già lasciato il paese, il VAJA avrebbe arrestato il richiedente in due occasioni chiedendogli informazioni su quest'ultimo ed esortandolo a comunicargli la necessità di un suo rientro in patria per chiarire la situazione. In seguito il contesto si sarebbe apparentemente normalizzato. Sennonché, nel (...) del 2013, in coincidenza con un'ulteriore rientro in patria di E._____ susseguente ad un ricovero in ospedale del richiedente, la situazione sarebbe definitivamente precipitata. In tale occasione, E._____, una volta giunto all'aeroporto sarebbe stato fermato dalla polizia la quale gli avrebbe comunicato l'esistenza di un divieto di lasciare il paese che lo riguardava. Il richiedente avrebbe quindi sottoscritto un impegno per permettere il rilascio del figlio. Per evitare che lo rintracciassero, i famigliari avrebbero quindi deciso di non far rientrare E._____ al domicilio ma di condurlo presso un amico di famiglia. Non essendo successo nulla nei 10 giorni seguenti quest'ultimo sarebbe infine ritornato presso l'abitazione di famiglia. Due giorni dopo, membri in civile del VAJA si sarebbero presentati per prelevarlo. Dopo alcune ricerche, il richiedente avrebbe appreso che E._____ era detenuto presso la prigione di Evin e si sarebbe attivato per ottenerne la scarcerazione. La settimana seguente l'autorità giudiziaria avrebbe pertanto proposto il deposito di una cauzione per il suo rilascio. Al fine di ottenere la liberazione del figlio, A._____ avrebbe consegnato l'atto di proprietà dell'abitazione famigliare a titolo di garanzia. Susseguentemente al suo rilascio e dopo essersi consultato con la rappresentanza svizzera - in quanto il passaporto del figlio sarebbe stato sequestrato dalle autorità iraniane - l'interessato avrebbe organizzato la fuga di E._____ prendendo contatto con un passatore di stanza a Orumieh. Successivamente a tale ulteriore espatrio e più precisamente il 25 marzo del 2013 il figlio sarebbe stato convocato dal Tribunale. Vista la sua assenza e la conseguente impossibilità ad ottemperare all'ordine di comparizione, le autorità avrebbero prelevato A._____ in sua vece conducendolo a sua volta presso il penitenziario di Evin. In occasione dell'interrogatorio il richiedente sarebbe stato percosso, umiliato e minacciato. Gli sarebbe in particolare stato detto che nel caso in cui non avesse consegnato il figlio la loro casa sarebbe stata confiscata. Dopo essere stato liberato l'interessato avrebbe subito un ulteriore arresto nel (...) del 2013. Le minacce proferite in tale sede sarebbero state ancor più gravi. Dopo tre giorni di interrogatori, il richiedente sarebbe nuovamente stato rilasciato. Susseguentemente a tale secondo episodio, egli avrebbe quindi preso la decisione di non tornare più a casa, concentrandosi sulla pianificazione dell'espatrio con la moglie ed i restanti figli (cfr. atto A17). C.b Chiamata a sua volta ad esprimersi nell'ambito dell'audizione ex art. 29 LAsi, B._____ ha sostanzialmente confermato la versione fornita dal marito in particolare a proposito di quanto accaduto a seguito del rientro in patria del figlio E._____ che ella ha collocato nel (...) del 2013 ma altresì in prossimità delle (...). La ricorrente ha inoltre precisato non aver avuto direttamente problemi in patria. Le pressioni e le traversie riguardanti i membri della sua famiglia la avrebbero tuttavia toccata indirettamente (cfr. atto A18). D. D.a Con decisione del 15 giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento: data di notifica 16 giugno 2015) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati, pronunciando contestualmente il loro allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. La SEM, con separata decisione ha parimenti respinto le domande d'asilo ed ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento dei due restanti figli degli interessati D._____ e C._____. D.b L'autorità di prime cure ha anzitutto concluso all'inverosimiglianza della circostanza secondo la quale il figlio dei ricorrenti, E._____, sarebbe stato ricercato dalle autorità iraniane per via delle sue attività di blogger. A mente della SEM, se ciò corrispondesse al vero, non sarebbe comprensibile che quest'ultimo abbia preso il rischio di far ritorno legalmente in Iran nel 2013. Sempre a tal riguardo, l'autorità di prima istanza constata poi che A._____ avrebbe dichiarato essere stato dimesso dall'ospedale qualche giorno prima dell'arrivo di suo figlio E._____, per il che, mal si comprenderebbe come mai l'interessato non abbia desistito dal fare ritorno in Iran. Infine, la SEM aggiunge che se il figlio dei ricorrenti fosse veramente stato ricercato dalle autorità iraniane per le sue attività politiche, esse non lo avrebbero mai rilasciato su cauzione con il rischio che lasciasse illegalmente il paese, come già successo nel 2007. Su tali presupposti, la SEM conclude all'inverosimiglianza anche per quanto riguarda gli arresti di A._____ avvenuti nel 2008. Infatti, se comparato a quello dei 2013, mal si comprenderebbe l'atteggiamento poco ostile delle autorità in quelle occasioni, soprattutto dal momento che queste ultime erano al corrente delle attività del figlio ed erano a quel tempo già entrate in possesso di materiale compromettente. In tal senso, la circostanza secondo la quale le autorità aspettavano un imminente ritorno di E._____ in Iran per poterlo perseguire non sarebbe condivisibile. Di più, anche a supporre la veridicità delle allegazioni circa gli arresti del 2008, si vedrebbe rafforzata la tesi di illogicità sostenuta precedentemente circa il ritorno in patria di E._____ nel (...) del 2013. Per queste ragioni, sarebbe lecito dubitare sin dal principio del fatto che il ricorrente abbia subito delle misure persecutorie per via delle attività del figlio. Del resto, anche le dichiarazioni, circa gli arresti del 2013 non sarebbero convincenti. Infatti, mal si capirebbe il motivo per cui l'interessato non sia espatriato già dopo il primo arresto. A riguardo, A._____ avrebbe affermato meramente che solo durante il secondo arresto egli si sarebbe reso conto della gravità delle minacce contro la sua famiglia, allorché le presunte ritorsioni patite dagli altri due suoi figli, e meglio l'esclusione di D._____ dall'università e i problemi di C._____ al militare, avevano già avuto luogo. Avrebbe inoltre aggiunto che non sarebbe stato facile organizzare nel breve termine una fuga dal paese. A mente della SEM, anche questo argomento non sarebbe valido, dal momento che dopo iI secondo arresto all'interessato sarebbero serviti meno di due giorni per preparare l'espatrio insieme alla sua famiglia. Da ultimo, secondo l'autorità di prime cure sarebbe stato lecito attendersi la produzione da parte degli interessati di documenti a sostegno delle loro allegazioni. D.c Per il resto, le restanti problematiche di cui si è avvalso A._____ ed in particolare l'interruzione forzata degli studi universitari, la mancanza di stima da parte dei superiori sul posto di lavoro e le percosse ricevute nell'ambito di una manifestazione non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. E. E.a In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 giugno 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chiedendone l'annullamento e la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo accertamento dei fatti e l'emanazione di una nuova decisione. In primo subordine hanno postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ed in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno inoltre richiesto il coordinamento della presente procedura con quella riguardante i figli maggiorenni oggetto di separata decisione ed il richiamo dell'incarto riguardante il figlio E._____ con contestuale facoltà di esprimersi al riguardo. Da ultimo essi hanno presentato un'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili. E.b Gli insorgenti, dopo aver precisato i fatti oggetto della presente procedura e quanto riconducibile al vissuto di E._____, hanno motivato il proprio gravame prendendo anzitutto posizione in merito alle argomentazioni della SEM. Essi hanno in limine constatato come le stesse avrebbero principalmente fatto riferimento al vissuto di del figlio. Alla luce di ciò, i ricorrenti si sono chiesti il motivo per il quale quest'ultimo non sia stato coinvolto nella procedura di prima istanza. Considerate le circostanze, sarebbe stato irragionevole attendersi che i famigliari fossero a conoscenza di tutti i motivi della condotta di E._____. Le versioni dei ricorrenti e gli atti relativi alla sua procedura d'asilo dimostrerebbero del resto chiaramente in quale dimensione quest'ultimo fosse politicamente attivo. Su tali presupposti si giustificherebbe un'ulteriore audizione di E._____ fermo considerato che quest'ultimo non sarebbe mai stato sentito in merito ai fatti avvenuti nel 2013. D'altra parte, il ricorrente avrebbe dichiarato che la ragione della visita del figlio era da ricondurre al fatto che quest'ultimo avrebbe pensato che egli si trovasse in fin di vita. Partendo da tali presupposti sarebbe dunque comprensibile ch'egli abbia messo in secondo piano la propria incolumità al fine di giungere al capezzale del padre. Oltracciò, dal momento che E._____ avrebbe ottenuto senza particolari problemi un documento di viaggio dall'ambasciata iraniana di Berna, egli si sarebbe convinto, a torto, di non essere più ricercato in patria. Secondo i ricorrenti andrebbe quindi chiarito direttamente con quest'ultimo quali altre precauzioni egli abbia adottato prima del rimpatrio. Non di meno, il fatto che E._____ abbia intrapreso il proprio viaggio nonostante il padre fosse già stato dimesso dall'ospedale sarebbe da ricondurre alla circostanza secondo la quale egli avrebbe inteso che tali informazioni gli sarebbero state fornite allo scopo di non allarmarlo e per evitare che questi compisse azioni irrazionali. Per il resto, occorrerebbe considerare che diversamente da quanto avvenuto nel 2007, il rilascio di E._____ nel 2013 sarebbe stato possibile solo grazie alla cauzione depositata dal ricorrente ed all'intervento di una persona influente. Agli occhi delle autorità iraniane una tale garanzia sarebbe stata percepita come sufficientemente estesa per impedire l'espatrio del soggetto. Ad ogni buon conto, la reazione alla successiva fuga sarebbe stata cruenta. Il ricorrente sarebbe infatti stato arrestato in ben due occasioni e nella seconda anche maltrattato e minacciato. Gli argomenti della SEM al riguardo risulterebbero poco chiari ed inadeguati. Dalle dichiarazioni del ricorrente si evincerebbe infatti che lui stesso sarebbe stato convocato per poi venir minacciato e reso edotto circa la gravità della situazione. Andrebbe inoltre tenuto conto del fatto che in Iran la pressione esercitata sui famigliari di persone ricercate sarebbe nota. Inoltre, la circostanza secondo la quale i ricorrenti avrebbero atteso il secondo arresto di A._____ per espatriare per via delle difficoltà ad organizzare il viaggio nel breve termine non corrisponderebbe a quanto da loro dichiarato. Il ricorrente avrebbe infatti enunciato chiaramente i motivi di tale attesa riconducendoli al fatto che a quel tempo la proporzione del rischio incorso non gli sarebbe stata ancora chiara. Oltracciò, egli avrebbe addotto di aver trovato difficile dover imporre alla sua famiglia la necessità di lasciare il paese. Lo stesso andrebbe ritenuto anche per B._____, ferma considerata la sua attività commerciale. Il ricorrente risulterebbe inoltre aver chiarito anche la ragione per la quale egli non sarebbe stato in misura di documentare le proprie allegazioni. I documenti in questione si troverebbero infatti presso la loro abitazione a Teheran e non sarebbe chiaro se la stessa sia finalmente stata confiscata o meno. Non si potrebbe inoltre chiedere ai parenti di recarsi in loco dal momento che ciò equivarrebbe ad esporli a loro volta al rischio di ritorsioni. E.c Nel loro memoriale ricorsuale gli insorgenti si sono successivamente determinati in merito all'irrilevanza constatata dalla SEM circa le traversie riconducibili alla già antecedente attitudine critica del ricorrente nei confronti delle autorità. A loro dire occorrerebbe rilevare che A._____ avrebbe indicato quale causa preminente del suo espatrio proprio la situazione venutasi a creare susseguentemente al ritorno del figlio nel 2013 e che ad ogni modo al momento del suo arresto l'insorgente (e la sua famiglia) sarebbe a sua volta stato accusato di costituire un pericolo per la pubblica sicurezza. Per questi motivi l'assunto dell'autorità intimata al riguardo non sarebbe condivisibile. E.d In diritto i ricorrenti hanno censurato l'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 LAsi ed hanno proposto la conseguente cassazione della decisione impugnata. Siffatta mancanza si configurerebbe infatti allorquando l'autorità non chiarisca o chiarisca solo parzialmente la fattispecie alla base del caso. Ora, nonostante i ricorrenti avrebbero in più occasioni fatto presente che i loro motivi sarebbero stati da ricondurre alle attività del figlio E._____, tale occorrenza non sarebbe stata sufficientemente considerata dalla SEM. L'autorità di prima istanza, omettendo di sentire quest'ultimo nonostante la centralità del suo vissuto, avrebbe pertanto tralasciato elementi fondamentali nella trattazione della fattispecie. Agendo di sorta la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio negando nel contempo ai ricorrenti il loro diritto ad essere sentiti al riguardo. Relativamente invece alla verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati, la SEM non avrebbe dato il giusto peso alle esigenze ridotte in ambito probatorio prescritte in materia d'asilo. Le motivazioni circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo dei ricorrenti si baserebbero infatti su un applicazione troppo restrittiva dell'art. 7 LAsi. La SEM avrebbe del resto violato lo stesso art. 3 LAsi in quanto i ricorrenti avrebbero reso verosimile che la loro vita, la loro integrità e la loro libertà sarebbe messa in pericolo in caso di rimpatrio a causa delle attività politiche del figlio. In particolare si configurerebbe in specie la sussistenza di una persecuzione riflessa. F. Il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, ha accolto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dai ricorrenti, esentandoli dal versamento dell'anticipo spese e nominando l'avv. Urs Ebnoter quale loro patrocinatore d'ufficio. G. Con scritto del 1° marzo 2016, gli insorgenti hanno trasmesso al TAF due documenti in lingua straniera. H. Per mezzo di ulteriore comunicazione facente data al 20 maggio 2016, i ricorrenti hanno inviato al TAF le traduzioni in lingua tedesca di suddetti documenti. Secondo il tenore delle stesse, dalla documentazione prodotta si evincerebbe che i ricorrenti ed i figli, segnatamente C._____, D._____ e E._____, dopo essere stati convocati infruttuosamente, sarebbero stati condannati da un tribunale iraniano per reati politici di varia natura a pene detentive comprese tra i 2 ed i 12 anni di reclusione. I. Chiamata ad esprimersi in merito al gravame ed ai mezzi di prova summenzionati, la SEM ha richiesto al TAF una proroga di un mese al fine di compiere un ulteriore atto istruttorio. L'autorità di prima istanza ha quindi richiesto all'ambasciata svizzera di Teheran delucidazioni in merito all'autenticità dei documenti giudiziari prodotti dai ricorrenti e circa la modalità di consegna degli stessi nonché qualsiasi altra precisazione al riguardo. J. Lo studio legale incaricato di svolgere i necessari chiarimenti dall'ambasciata svizzera, ha trasmesso a quest'ultima il proprio rapporto il 30 settembre 2016. L'ambasciata lo ha quindi reindirizzato alla SEM. In tale referto viene anzitutto confermata l'identità dei ricorrenti e dei loro figli, così come il precedente impiego di A._____ in seno all'agenzia delle telecomunicazioni. Sennonché, l'esposto giunge alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dai ricorrenti sarebbero incontestabilmente falsi. Secondo le informazioni in possesso del referente dell'ambasciata svizzera, le convocazioni sarebbero infatti generalmente individualizzate e non collettive come nel caso di specie. La fraseologia del documento analizzato designerebbe inoltre a tratti il tribunale ed a tratti la pubblica accusa risultando a tal punto confusa da non permettere di comprendere quale sia l'autorità intimante. Del resto la sezione del Ministero pubblico indicata sarebbe errata ratione loci, visto che, considerato il domicilio degli interessati, la trattazione del caso avrebbe dovuto competere al 14° distretto e non al 3°. La formula "sottodivisione" sarebbe inoltre inesistente ed il testo stesso della convocazione risulterebbe bizzarro ed in contrasto con il frasario di rito. Il timbro sarebbe inoltre manifestamente falso, essendo privo dell'epiteto "islamica" (in riferimento alla repubblica) e non sarebbe ad ogni modo riconducibile all'autorità convocante. Per di più, l'intervallo di un solo giorno entro la data di emanazione della convocazione e quella della sua consegna risulterebbe del tutto irrealistico. Nello stesso tempo la data della notifica, a suo dire fondamentale per il computo dei termini, non figurerebbe nemmeno nel documento. Inoltre, il mezzo di prova conterebbe alcune indicazioni temporali contraddittorie e degli ulteriori elementi incompatibili con l'aspetto di una convocazione effettuata in conformità ai prescritti in vigore. Quanto alla sentenza, il referente fa anzitutto notare che capi d'imputazione richiamati si esaurirebbero in un coacervo di elementi eterogenei ed incongruenti. Le indicazioni riferite all'autorità chiamata a pronunciarsi sulla questione sarebbero contraddittorie. L'atto giudiziale conterrebbe inoltre diversi errori d'ortografia. Il diritto iraniano non prevedrebbe peraltro alcuna responsabilità penale per le azioni dei famigliari (Sippehaft), per il che, mal si capirebbe a quale titolo tutti i membri della famiglia siano stati condannati per le azioni di E._____. Vi sarebbero inoltre altre importanti difformità. Da ultimo, anche la modalità di notifica invocata dai ricorrenti non sarebbe conforme alle norme procedurali applicabili. K. Con risposta del 26 ottobre 2016, l'autorità inferiore ha anzitutto rinviato alla decisione impugnata confermandone il tenore. Sulla scorta della summenzionata relazione di cui ha riportato i passaggi più salienti, la SEM ha parimenti concluso che i mezzi di prova presentati dai ricorrenti sarebbero dei falsi. La presa di posizione dell'autorità di prima istanza è poi stata trasmessa agli insorgenti con facoltà di esprimersi al riguardo. L. A seguito di suddetta presa di posizione, i ricorrenti hanno richiesto al TAF, con istanza di esame degli atti e di proroga del termine, di poter prendere visione della relazione fatta allestire dalla rappresentanza elvetica. Il 12 dicembre 2016 il TAF ha invitato l'autorità di prime cure a trattare senza indugio la domanda d'esame degli atti presentata dai ricorrenti. Il 20 dicembre 2016 la SEM ha quindi trasmesso al TAF una copia anonimizzata della domanda d'ambasciata e della relativa relazione dei referenti chiamati ad esprimersi. La stessa è stata inoltrata ai ricorrenti così come predisposta dalla SEM con facoltà di prendere posizione in merito. M. Con scritto del 17 gennaio 2017, i ricorrenti hanno rilevato che le risultanze di suddetta relazione sarebbero ampiamente da relativizzare sia per questioni formali che di merito. Essi hanno anzitutto constatato come l'anonimizzazione effettuata dalla SEM non lasci trasparire informazioni circa la persona chiamata ad esprimersi al riguardo ed in particolare non permetterebbe di comprendere se quest'ultima abbia agito indipendentemente e senza condizionamenti nei loro confronti. A loro dire la persona in questione è infatti stata in misura di accedere a documentazione ufficiale, il che lascerebbe intendere ad una possibile connivenza con le autorità iraniane. L'obbiettività e la neutralità del referente sarebbe inoltre messa in dubbio anche dal posizionamento radicale di quest'ultimo relativamente alla "Sippenhaft". Nella giurisprudenza del TAF sarebbe del resto già stato ampiamente riconosciuto il rischio di ritorsioni per i famigliari di attivisti politici iraniani. Non parrebbe inoltre che il referente abbia messo a disposizione materiale comparativo. Il fatto stesso che quest'ultimo abbia argomentato le proprie conclusioni in modo acritico sulla base degli standard procedurali iraniani lascerebbe presagire inoltre una certa vicinanza al regime. Anche a tal riguardo il TAF nella DTAF 2009/28 avrebbe determinato infatti che la qualità del sistema giudiziario iraniano così come delle decisioni emanate sarebbe miserabile e non adempirebbe agli standard internazionali e nemmeno a quanto previsto dalla stessa legislazione iraniana. Per tutti questi motivi, i ricorrenti hanno asserito aver preso contatto con il Deutsche Orient-Institut al fine di sottoporgli i mezzi di prova litigiosi. Per questo motivo hanno chiesto una proroga di almeno un mese. N. Con ordinanza del 1° marzo 2017 il TAF ha richiesto al ricorrenti di voler comunicare per iscritto le modalità di trasmissione dell'annunciata controperizia. Il 16 marzo 2017 i ricorrenti, sulla scorta di uno scambio di email con il Deutsche Orient-Institut, hanno informato il TAF circa le difficoltà a trovare una persona con le necessarie conoscenze, lasciando quindi aperta la questione. O. In data 24 marzo 2017, il TAF, dopo aver trasmesso la comunicazione dei ricorrenti alla SEM per conoscenza, ha concluso lo scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 3.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). 3.3 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1). 3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 3.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina i ricorrenti sono espatriati a causa delle presunte rappresaglie facenti seguito alle attività politiche del figlio, E._____. Quest'ultimo, come detto, ha fatto l'oggetto di una separata procedura d'asilo poi stralciata dai ruoli dall'allora Ufficio federale della migrazione su sua espressa richiesta. 4.2 A proposito di E._____ è avantutto opportuno fare osservare come la richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguentemente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche circa il successivo ritiro della domanda d'asilo, si può constatare come la stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E._____ con una seconda cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto dichiarato dagli interessati, E._____ avrebbe svolto attività politiche di vario genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006 (cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno deciso di tornare una prima volta nel proprio paese d'origine nonostante non fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievoli altrimenti evitabili (cfr. ricorso, pag. 4-5). Per di più, malgrado i ricorrenti avessero addotto che proprio durante il suo rimpatrio del 2006/2007, il figlio sarebbe già stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane (cfr. atto A17, pag. 4 e 14), dal gravame è parimenti deducibile che E._____ in quell'occasione sarebbe espatriato munito di passaporto senza incontrare problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno, successivamente alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicurezza avrebbero arrestato lo stesso A._____ in ben due occasioni onde ottenere informazioni sul figlio, rendendolo edotto circa il fatto che quest'ultimo avesse attirato le loro attenzioni (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene, nonostante tutto ciò E._____ avrebbe preso la decisione di rientrare una seconda volta in Iran nel (...) del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5 e atto A17, pag. 7 e segg.). Ora, già solo per questi motivi, il TAF ha ragioni per dubitare del fatto che E._____ fosse realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle autorità iraniane in ragione delle sue attività politiche. 4.3 Tale dubbio è del resto rafforzato anche dalle evanescenti dichiarazioni rilasciate dai ricorrenti in corso di procedura e dagli stessi argomenti ricorsuali. Invero, per quanto concerne le ragioni all'origine del ritorno di E._____ in Iran nel 2013, A._____ ha addotto che i motivi sarebbero da ricercare nel fatto ch'egli, il padre, si sarebbe trovato in coma all'ospedale (cfr. atto A17, pag. 7) di modo che quest'ultimo avrebbe creduto che fosse in pericolo di vita (cfr. atto A17, pag. 14). Sennonché, l'insorgente ha anche asserito che il rientro di E._____ avrebbe avuto luogo il 5 (...) 2013, ossia successivamente alla sua degenza in ospedale, ch'egli ha dichiarato essere durata una settimana (cfr. atto A17, pag. 12). A conferma di ciò, l'interessato ha parimenti allegato essersi recato lui stesso in aeroporto ad accogliere il figlio al suo arrivo (cfr. atto A17, pag. 7). Su tali presupposti, può essere facilmente dedotto che la situazione di salute dell'insorgente, quandanche realmente critica, fosse sensibilmente migliorata già prima che E._____ intraprendesse il suo viaggio. Del resto, l'argomentazione ricorsuale secondo la quale E._____ avrebbe ritenuto non veritiere le informazioni circa il miglioramento del padre, non risulta supportata da alcun elemento concreto a suo sostegno. Ciò a maggior ragione se consideriamo che secondo le informazioni riportate nel gravame, E._____ avrebbe fatto rientro in Iran il 18 (...) 2013, ovvero a ben un mese di distanza dal ricovero del padre (cfr. ricorso, pag. 6). Pertanto, non essendo de facto identificabile in specie alcun motivo precipuo che permetta di collimare l'ultimo ritorno di E._____ a Teheran con le asserite vicissitudini a lui ascritte dagli insorgenti, ed essendo proprio tale rientro incontestato, quanto risulta in specie incerto è proprio il tenore delle attività politiche pregresse da lui svolte ed il relativo interessamento nei suoi confronti da parte delle autorità iraniane. 4.4 Venendo poi alle dichiarazioni dei ricorrenti a proposito delle presunte traversie e rappresaglie subite da A._____ è inoltre possibile rilevare un'ulteriore serie di elementi dissonanti. Anzitutto, per quanto concerne i fermi subiti, le versioni rese dal diretto interessato nel corso delle due audizioni paiono differire su alcuni aspetti. In particolare, risulta difficile comprendere se alcune delle circostanze allegate vadano ricondotte ai due arresti collocati nel 2008 o a quelli del 2013. Nello stesso senso, occorre constatare come le allegazioni rese dei richiedenti asilo possano parimenti essere ritenute poco sostanziate. Invero, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, A._____ ha dichiarato essere stato arrestato in ben due occasioni nel 2008 per la durata di due, rispettivamente di due giorni e mezzo e di essere, in entrambi i casi, stato rilasciato a causa dei suoi problemi di salute e segnatamente dell'aumento del tasso insulinico (cfr. atto A3, pag. 10). Nel corso della successiva audizione sui motivi d'asilo, l'insorgente ha invece omesso ogni riferimento spontaneo a quanto avvenuto nel 2008. A precisa domanda dell'auditore, egli ha finalmente addotto essere stato fermato in due distinte occasioni rimanendo in entrambi i casi sotto interrogatorio solo per un breve periodo. Invero, nonostante il quesito postogli riguardasse precisamente le circostanze della sua liberazione, egli non ha fatto menzione alcuna della sua situazione medica (cfr. atto A17, pag. 13). Ora, quanto lascia perplessi è il fatto che la precedente caratterizzazione del rilascio ricompare anche nell'ambito della seconda audizione, salvo fare questa volta inspiegabilmente riferimento agli arresti del 2013. Invero, il richiedente aveva poco prima dichiarato che durante il secondo arresto collocabile nel 2013, egli sarebbe stato liberato dopo alcuni giorni di prigionia proprio a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute dovute all'aumento del tasso insulinico (cfr. atto A17, pag. 6). Nello stesso senso, anche il riferimento al penitenziario di Evin, è nella prima occasione stato fatto dal richiedente a proposito dell'arresto del 2008 (cfr. atto A3, pag. 9) e non del 2013, come nell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto A17, pag. 6). Al riguardo va anche tenuto conto del fatto che B._____, dal canto suo, non ha fatto alcuna menzione spontanea degli avvenimenti del 2008, limitandosi poi, a precisa domanda e dopo essersi riservata del tempo per riflettere al proposito, a confermare che il marito sarebbe stato arrestato in due occasioni anche in quell'anno. Infine, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, risulta poco logico che il ricorrente abbia atteso un'ulteriore arresto primo di decidersi per l'espatrio. Al riguardo, la tesi del mancato apprezzamento del rischio incorso mal si sposa con le sue stesse dichiarazioni a proposito delle metodologie d'azione delle autorità iraniane e con le circostanze stesse del precedente fermo. 4.5 Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che i ricorrenti ed i figli sarebbero finiti nel collimatore delle autorità iraniane, il discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire dalla rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta dell'autorità di prima istanza, i documenti giudiziari addotti contengono numerose difformità con il materiale comparativo sia sotto l'aspetto della forma che del merito. L'entità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre tale da non potersi spiegare, come lo vogliono i ricorrenti, sulla sola base del precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze rilevate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica l'argomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra il referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo innegabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità della giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile credere che un tribunale giunga a condannare espressamente un'intera famiglia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in possesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto, essendosi i ricorrenti limitati a sollevare alcune congetture circa l'obbiettività e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il fatto che i ricorrenti, patrocinati in sede ricorsuale, nonostante abbiano in più occasioni prospettato l'allegazione di ulteriori elementi atti a confutare le risultanze della perizia, non sono riusciti in tale intento. 5. 5.1 In sunto, v'è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dai ricorrenti non sia stata resa verosimile. Come detto, vi sono già dubbi quanto al tenore delle attività politiche svolte da E._____ ed al fatto ch'egli fosse effettivamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, l'attendibilità personale dei ricorrenti va considerata fortemente compromessa, stante la produzione di mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni degli insorgenti non ossequiano i criteri di cui all'art. 7 LAsi e come tali vanno considerate inverosimili. Infine, per quanto concerne le presunte traversie di cui avrebbero fatto oggetto i due altri figli dei ricorrenti, C._____ e D._____, si rinvia a quanto esposto nelle rispettive decisioni di cui ai ruoli D-4399/2015 e D4398/2015. 5.2 Per scrupolo di esaustività, è inoltre d'uopo sottolineare come le ulteriori circostanze menzionate da A._____ e riconducibili alla sua visione politica critica verso il sistema iraniano (cfr. atto A17, pag. 3-4 e 11: interruzione degli studi, difficoltà sul luogo di lavoro, intervento e controllo da parte delle autorità, percosse in occasione di una manifestazione), quandanche corrispondenti alla realtà dei fatti, non giustificano il riconoscimento della qualità di rifugiato in quanto non causali all'espatrio (cfr. sentenza del TAF D-7745/2016 dell'11 settembre 2017 consid. 5.4 e riferimenti citati) e non configuranti pregiudizi seri ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. 6. Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui ricorrenti si sono avvalsi in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all'annullamento della decisione impugnata. 7. 7.1 Va al riguardo rammentato che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). 7.2 D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). 7.3 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). 7.4 Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale, il diritto di essere sentito dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid. 5). 8. 8.1 In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti a cui si appellano i ricorrenti censurando il mancato coinvolgimento di E._____, occorre anzitutto rilevare che dai disposti applicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l'autorità di agire in tal senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all'autorità di amministrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti per la decisione. Lo stesso obbiettivo dichiarato del disposto è infatti quello di giungere alla "verità materiale" (cfr. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d'informazione disponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la necessità di procedere all'audizione di E._____ dal momento ch'essa era già in possesso di sufficienti elementi per fondare la propria decisione. 8.2 Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in questa sede alla richiesta di richiamo formale dell'incarto riguardante E._____ formulata dagli insorgenti. Come si evince dai considerandi precedenti, gli atti relativi ai ricorrenti si sono rivelati sufficienti per giungere ad una valutazione completa anche nell'ambito della presente procedura ricorsuale. 8.3 Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbio il ben fondato del provvedimento avversato. Invero, dal momento che E._____ non era parte in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa propria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, i qui ricorrenti nemmeno potevano vantare un diritto ad essere sentiti al proposito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev'essere posta in relazione con l'accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo, una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.
9. Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell'asilo, il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. I ricorrenti non sono infatti riusciti a rendere verosimile di aver subito atti pregiudizievoli a causa delle attività politiche del figlio, il cui tenore può del resto già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all'inserto. A miglior esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche dei ricorrenti, segnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello stesso E._____ nell'ambito della procedura d'asilo che li riguardava.
10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che gli interessati non sono riusciti a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio degli insorgenti verso L'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti di essere esposti, nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile (cfr. segnatamente sentenza della CorteEDU R.C. contro Svezia del 9 marzo 2010, 41827/07, §49). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 11.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio nazionale. Circa la situazione personale degli interessati, occorre rilevare come non emerga in specie nemmeno la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Invero, per quanto riguarda la patologia diabetica di cui risulta soffrire A._____, egli avrà la possibilità di accedere ad un trattamento medico in patria, come del resto avvenuto sino all'espatrio. Altresì, giova ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Non vi sono inoltre altri motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 11.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13. 13.1 Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1). 13.2 Nella presente fattispecie, i documenti addotti dai ricorrenti in sede ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra consid. 4.3). In considerazione di ciò, si giustifica la confisca dei mezzi di prova prodotti dai ricorrenti con scritto del 2 marzo 2016.
14. Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con le procedure ricorsuali concernenti i figli C._____ (D-4399/2015) e D._____ (D-4398/2015), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non vi è più luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali. Con la medesima decisione incidentale il TAF ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sull'art. 110a cpv. 1 LAsi e nominato l'avv. Urs Ebnöther in qualità di patrocinatrice d'ufficio. Per prassi del TAF, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 3'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. I mezzi di prova prodotti con scritto del 2 marzo 2016 sono confiscati.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 3'500.- a titolo di spese di patrocinio.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli