Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. La ricorrente, A.______, cittadina iraniana con ultimo domicilio a Teheran, è espatriata illegalmente nell'agosto del 2013 presso Orumieh con i genitori (B._____ e C._____) ed il fratello (D._____), tutti oggetto di separate procedure. Dopo aver brevemente soggiornato in Turchia, ella si è recata in Svizzera, depositandovi una domanda d'asilo il 16 settembre 2013 (cfr. atto A3). B. B.a L'ulteriore fratello dell'interessata, E._____ (N [...]), anch'egli facente oggetto di una separata procedura d'asilo, è giunto in Svizzera già nel luglio del 2005 dopo essersi sposato una prima volta a Teheran con una cittadina elvetica. Nel dicembre del 2006 egli ha poi fatto ritorno in Iran, salvo ritrasferirsi definitivamente in Svizzera nel luglio del 2007. Nel dicembre dello stesso anno si è separato dalla compagna elvetica. Il suo permesso di soggiorno è successivamente giunto in scadenza il 5 luglio del 2008 proprio a causa di tale separazione (cfr. dossier d'appoggio N [...], in particolare atti A1 e A17). B.b Il 26 maggio del 2009 E._____ ha depositato una domanda d'asilo presso il CRP di Kreuzlingen. A sostegno della stessa egli ha addotto provenire da una famiglia riformista critica verso la classe politica iraniana e di essere stato a sua volta attivo politicamente sin da quanto aveva quattordici anni segnatamente distribuendo volantini e svolgendo attività informative. L'interessato ha poi dichiarato che successivamente egli avrebbe iniziato a rendere pubblico il suo pensiero politico dapprima inoltrando alcuni scritti per posta elettronica ai conoscenti ed in seguito pubblicando le proprie riflessioni su dei giornali riformisti e su alcuni blog. Tali attività sarebbero perdurate anche durante il suo primo soggiorno in Svizzera nel 2005-2006 laddove l'interessato avrebbe anche gestito direttamente alcune pagine web. A causa di tali attività, dopo essere rientrato in Iran nel dicembre del 2006 egli avrebbe avuto i primi problemi con le autorità. A suo dire i servizi di sicurezza lo avrebbero infatti contattato tramite il padre e convocato per alcuni chiarimenti. Recatosi presso gli uffici dell'autorità preposta il 4 marzo del 2007, egli avrebbe appreso che i servizi di sicurezza sarebbero stati al corrente di tutte le attività da lui svolte. I funzionari lo avrebbero interrogato approfonditamente in merito ad eventuali contatti con gruppi di oppositori all'estero. Egli sarebbe stato rilasciato con preghiera di volersi ripresentare due giorni dopo munito di passaporto. Presentatosi in tale seconda occasione, E._____ sarebbe stato condotto bendato in un altro edificio. Giunto in loco, il soggetto si sarebbe reso conto di trovarsi presso la sede del Ministero delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, VAJA). Le domande postegli dai funzionari sarebbero state dello stesso tenore. Nella stessa occasione gli sarebbe anche stato ritirato il passaporto. Dopo essere stato rilasciato E._____ sarebbe riuscito a tornare in Svizzera grazie all'aiuto di un collaboratore della VAJA che gli avrebbe permesso di riottenere il suo documento d'identitià. Egli ha poi dichiarato che dopo il suo espatrio e meglio il 17 febbraio del 2008, il VAJA avrebbe perquisito la casa di famiglia a Teheran, sequestrando alcuni suoi scritti. In tale occasione le forze di sicurezza avrebbero anche fermato il padre per chiedergli informazioni. Per tale ragione E._____ avrebbe interrotto ogni contatto telefonico con la famiglia. Sempre secondo quanto addotto da E._____ in tale occasione, dei membri del VAJA si sarebbero ripresentati nuovamente a una decina di giorni di distanza, prelevando il padre per un ulteriore interrogatorio. Ciò sarebbe avvenuto anche in due altre occasioni (cfr. dossier d'appoggio N [...], in particolare atti A1 e A17). B.c Prima che l'autorità di prima istanza decidesse al riguardo, E._____, con scritto del 10 dicembre 2012, ha ritirato la sua domanda d'asilo, e ciò dopo aver nuovamente contratto matrimonio con un'altra cittadina svizzera il 19 aprile del 2012. Visto il conseguente stralcio della procedura d'asilo, gli esposti raccolti nelle audizioni riguardano i soli avvenimenti precedenti al 22 giugno 2009 (data dell'ultima audizione svolta; cfr. dossier d'appoggio N 527 304 atto A17). Dalle tavole processuali si può quantomeno evincere che il 19 (...) 2013, l'attuale moglie di E._____ si è rivolta all'ambasciata svizzera di Teheran con uno scritto trasmesso per posta elettronica. Secondo quanto riportato in tale documento E._____ avrebbe fatto rientro in Iran il 18 (...) 2013 e, una volta giunto in loco, gli sarebbe stato ritirato il passaporto iraniano. In un ulteriore scritto indirizzato alla SEM dallo stesso E._____ e volto al rilascio di un documento di viaggio si può inoltre leggere che quest'ultimo, a seguito del suo ritorno in Iran il 18 (...) 2013, sarebbe stato incarcerato il 3 (...) 2013 e rilasciato il 7 (...) 2013 dopo deposito a titolo cauzionale dell'atto di proprietà della casa famigliare da parte del padre (cfr. dossier d'appoggio N [...]: scambio email del [...] e istanza del [...]). C. Dal canto suo, A._______, ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver avuto alcune difficoltà durante i suoi studi universitari ma di aver lasciato il paese principalmente a causa dei problemi incontrati dai famigliari. In particolare ella ha adotto essere stata sospesa dall'università a causa delle attività politiche svolte dal fratello E._____. A suo dire quest'ultimo sarebbe stato attivo come blogger e per questo motivo sarebbe ricercato dalle autorità iraniane. Ciò avrebbe comportato la messa sotto pressione dell'intera famiglia. Ella ha a tal proposito dichiarato che nel (...) del 2013, dopo il rientro in patria del fratello, suo padre sarebbe stato arrestato in due occasioni. In seguito lei ed i famigliari si sarebbero decisi per l'espatrio. Per i dettagli ha chiesto fosse fatto riferimento al resoconto dei famigliari, posta la sua volontà di rimanere estranea a tali questioni (cfr. atto A9). D. D.a Con decisione del 15 giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento: data di notifica 16 giugno 2015) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. La SEM, con separata decisione ha parimenti respinto le domande d'asilo ed ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento dei genitori e del fratello D._____. D.b L'autorità di prime cure ha anzitutto concluso all'inverosimiglianza della circostanza secondo la quale il fratello della ricorrente, E._____, sarebbe stato ricercato dalle autorità iraniane per via delle sue attività di blogger. Alla luce di ciò, l'autorità di prima istanza ha ritenunto lecito dubitare sin dal principio anche delle dichiarazioni dell'interessata. Successivamente, l'autorità di prima istanza ha rilevato anche la presenza di una contraddizione a riguardo dell'espulsione dall'università. La ricorrente avrebbe infatti dapprima dichiarato di aver ricevuto un documento scritto attestante un divieto d'entrata nell'ateneo allorché in seguito avrebbe parlato solamente dell'annullamento della sua carta studente. Del resto anche il fatto che la richiedente abbia potuto iscriversi all'università nonostante le pregresse attività del fratello E._____ non sarebbe convincente. E. E.a In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 giugno 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chiedendone l'annullamento e la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo accertamento dei fatti e l'emanazione di una nuova decisione. In primo subordine ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ed in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha inoltre richiesto il coordinamento della presente procedura con quella riguardante i genitori ed il fratello oggetto di separata decisione ed il richiamo dell'incarto riguardante l'altro fratello E._____ con contestuale facoltà di esprimersi al riguardo. Da ultimo ella ha presentato un'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili. E.b Dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha motivato il proprio gravame prendendo anzitutto posizione in merito alle argomentazioni della SEM e constatando in limine come le stesse avrebbero principalmente fatto riferimento, per il tramite del rinvio alla decisione dei genitori, al vissuto di E._____. Alla luce di ciò mal si capirebbe per quale motivo quest'ultimo non sia stato coinvolto nella procedura di prima istanza. Considerate le circostanze, sarebbe stato irragionevole attendersi che i famigliari fossero a conoscenza di tutti i motivi alla base della condotta di E._____. La fattispecie richiamata e gli atti relativi alla procedura d'asilo relativa a E._____ dimostrerebbero del resto chiaramente in quale dimensione quest'ultimo fosse politicamente attivo. Su tali presupposti si giustificherebbe un'audizione ulteriore di E._____ fermo considerato che quest'ultimo non sarebbe mai stato sentito in merito ai fatti avvenuti nel 2013. E.c Per quanto concerne la contraddizione a riguardo dell'espulsione dall'università, la ricorrente ha anzitutto prospettato la possibile trasmissione di un documento proveniente dal suo fascicolo universitario e che attesterebbe la sua sospensione. Ad ogni modo, anche nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessata avrebbe affermato non aver ricevuto nessuna conferma scritta. Oltracciò, occorrerebbe relativizzare le dichiarazioni della ricorrente sulla base del lungo tempo trascorso entro le due audizioni. E.d Infine, l'argomento della SEM secondo il quale mal si capirebbe come la ricorrente abbia potuto iscriversi all'università nonostante le attività del fratello non sarebbe condivisibile. Al riguardo l'interessata si sarebbe infatti limitata ad asserire che le rappresaglie nei confronti della famiglia si sarebbero intensificate a seguito del ritorno di E._____ in Iran nel 2013. E.e In diritto la ricorrente ha censurato l'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 LAsi ed ha proposto la conseguente cassazione della decisione impugnata. Siffatta mancanza si configurerebbe infatti allorquando l'autorità non chiarisca o chiarisca solo parzialmente la fattispecie alla base del caso. La decisione impugnata farebbe riferimento in blocco a quella riguardante i genitori. Per questo motivo, si dovrebbe partire dal presupposto che il provvedimento avversato sia stato emanato in piena conoscenza dei relativi atti. Ora, nonostante i famigliari avrebbero in più occasioni fatto presente che i loro motivi sarebbero stati da ricondurre alle attività del figlio E._____, tale occorrenza non sarebbe stata sufficientemente considerata dalla SEM. L'autorità di prima istanza, omettendo di sentire quest'ultimo nonostante la centralità del suo vissuto, avrebbe pertanto tralasciato elementi fondamentali nella trattazione della fattispecie. Agendo di sorta la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio negando nel contempo alla ricorrente il suo diritto ad essere sentita al riguardo. Relativamente invece alla verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati, la SEM non avrebbe dato il giusto peso alle esigenze ridotte in ambito probatorio prescritte in materia d'asilo. Le motivazioni circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della ricorrente si baserebbero infatti su un applicazione troppo restrittiva dell'art. 7 LAsi. La SEM avrebbe del resto violato lo stesso art. 3 LAsi in quanto l'insorgente sarebbe pervenuta a rendere quantomeno verosimile la sua sospensione dall'università a causa delle attività del fratello e conseguentemente anche il rischio per la sua vita, la sua integrità e la sua libertà in caso di ritorno in Iran. F. Il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, ha respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dalla ricorrente e la ha invitata a versare un anticipo di CHF 600. - a copertura delle presunte spese processuali. La ricorrente ha tempestivamente versato il suddetto importo il 25 gennaio 2016. G. Con scritto del 1° marzo 2016, l'insorgente ha trasmesso al TAF due documenti in lingua straniera. H. Per mezzo di ulteriore comunicazione facente data al 20 maggio 2016, la ricorrente ha inviato al TAF le traduzioni in lingua tedesca di suddetti documenti. Secondo il tenore delle stesse, dalla documentazione prodotta si evincerebbe che l'insorgente ed i famigliari, dopo essere stati convocati infruttuosamente, sarebbero stati condannati da un tribunale iraniano per reati politici di varia natura a pene detentive comprese tra i 2 ed i 12 anni di reclusione. I. Chiamata ad esprimersi in merito al gravame ed ai mezzi di prova summenzionati, la SEM ha richiesto al TAF una proroga di un mese al fine di compiere un ulteriore atto istruttorio. L'autorità di prima istanza ha quindi richiesto all'ambasciata svizzera di Teheran delucidazioni in merito all'autenticità dei documenti giudiziari prodotti dalla ricorrente e circa la modalità di consegna degli stessi nonché qualsiasi altra precisazione al riguardo. J. Lo studio legale incaricato di svolgere i necessari chiarimenti dall'ambasciata svizzera, ha trasmesso a quest'ultima il proprio rapporto il 30 settembre 2016. L'ambasciata lo ha quindi reindirizzato alla SEM. In tale referto viene anzitutto confermata l'identità della ricorrente e dei suoi famigliari, così come il precedente impiego del padre in seno all'agenzia delle telecomunicazioni. Sennonché, l'esposto giunge alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente sarebbero incontestabilmente falsi. Secondo le informazioni in possesso del referente dell'ambasciata svizzera, le convocazioni sarebbero infatti generalmente individualizzate e non collettive come nel caso di specie. La fraseologia del documento analizzato designerebbe inoltre a tratti il tribunale ed a tratti la pubblica accusa risultando a tal punto confusa da non permettere di comprendere quale sia l'autorità intimante. Del resto la sezione del Ministero pubblico indicata sarebbe errata ratione loci, visto che, considerato il domicilio degli interessati, la trattazione del caso avrebbe dovuto competere al 14° distretto e non al 3°. La formula "sottodivisione" sarebbe inoltre inesistente ed il testo stesso della convocazione risulterebbe bizzarro ed in contrasto con il frasario di rito. Il timbro sarebbe inoltre manifestamente falso, essendo privo dell'epiteto "islamica" (in riferimento alla repubblica) e non sarebbe ad ogni modo riconducibile all'autorità convocante. Per di più, l'intervallo di un solo giorno entro la data di emanazione della convocazione e quella della sua consegna risulterebbe del tutto irrealistico. Nello stesso tempo la data della notifica, a suo dire fondamentale per il computo dei termini, non figurerebbe nemmeno nel documento. Inoltre, il mezzo di prova conterebbe alcune indicazioni temporali contraddittorie e degli ulteriori elementi incompatibili con l'aspetto di una convocazione effettuata in conformità ai prescritti in vigore. Quanto alla sentenza, il referente fa anzitutto notare che capi d'imputazione richiamati si esaurirebbero in un coacervo di elementi eterogenei ed incongruenti. Le indicazioni riferite all'autorità chiamata a pronunciarsi sulla questione sarebbero contraddittorie. L'atto giudiziale conterrebbe inoltre diversi errori d'ortografia. Il diritto iraniano non prevedrebbe peraltro alcuna responsabilità penale per le azioni dei famigliari (Sippehaft), per il che, mal si capirebbe a quale titolo tutti i membri della famiglia siano stati condannati per le azioni di E._____. Vi sarebbero inoltre altre importanti difformità. Da ultimo, anche la modalità di notifica invocata dalla ricorrente non sarebbe conforme alle norme procedurali applicabili. K. Con risposta del 26 ottobre 2016, l'autorità inferiore ha anzitutto rinviato alla decisione impugnata confermandone il tenore. Sulla scorta della summenzionata relazione, di cui ha riportato i passaggi più salienti, la SEM ha parimenti concluso che i mezzi di prova presentati dalla ricorrente sarebbero dei falsi. La presa di posizione dell'autorità di prima istanza è poi stata trasmessa all'insorgente con facoltà di esprimersi al riguardo. L. A seguito di suddetta presa di posizione, la ricorrente ha richiesto al TAF, con istanza di esame degli atti e di proroga del termine, di poter prendere visione della relazione fatta allestire dalla rappresentanza elvetica. Il 12 dicembre 2016 il TAF ha invitato l'autorità di prime cure a trattare senza indugio la domanda d'esame degli atti presentata dalla ricorrente. Il 20 dicembre 2016 la SEM ha quindi trasmesso al TAF una copia anonimizzata della domanda d'ambasciata e della relativa relazione dei referenti chiamati ad esprimersi. La stessa è stata inoltrata alla ricorrente così come predisposta dalla SEM con facoltà di prendere posizione in merito. M. Con scritto del 17 gennaio 2017, la ricorrente ha rilevato che le risultanze di suddetta relazione sarebbero ampiamente da relativizzare sia per questioni formali che di merito. Ella ha anzitutto constatato come l'anonimizzazione effettuata dalla SEM non lasci trasparire informazioni circa la persona chiamata ad esprimersi al riguardo ed in particolare non permetterebbe di comprendere se quest'ultima abbia agito indipendentemente e senza condizionamenti nei loro confronti. A suo dire la persona in questione parrebbe essere stata in misura di accedere a documentazione ufficiale, il che lascerebbe intendere ad una possibile connivenza con le autorità iraniane. L'obbiettività e la neutralità del referente sarebbe inoltre messa in dubbio anche dal posizionamento radicale di quest'ultimo relativamente alla "Sippenhaft". Nella giurisprudenza del TAF sarebbe del resto già stato ampiamente riconosciuto il rischio di ritorsioni per i famigliari di attivisti politici iraniani. Non sembrerebbe inoltre che il referente abbia messo a disposizione materiale comparativo. Il fatto stesso che quest'ultimo abbia argomentato le proprie conclusioni in modo acritico sulla base degli standard procedurali iraniani lascerebbe presagire inoltre una certa vicinanza al regime. Anche a tal riguardo il TAF nella DTAF 2009/28 avrebbe determinato infatti che la qualità del sistema giudiziario iraniano così come delle decisioni emanate sarebbe miserabile e non adempirebbe agli standard internazionali e nemmeno a quanto previsto dalla stessa legislazione iraniana. Per tutti questi motivi, la ricorrente ha asserito poi aver preso contatto con il Deutsche Orient-Institut al fine di sottoporgli i mezzi di prova litigiosi. Per questo motivo ha chiesto una proroga di almeno un mese. N. Con ordinanza del 1° marzo 2017 il TAF ha richiesto alla ricorrente di voler comunicare per iscritto le modalità di trasmissione dell'annunciata controperizia. Il 16 marzo 2017 la ricorrente, sulla scorta di uno scambio di email con il Deutsche Orient-Institut, ha informato il TAF circa le difficoltà a trovare una persona con le necessarie conoscenze, lasciando quindi aperta la questione. O. In data 24 marzo 2017, il TAF, dopo aver trasmesso la comunicazione della ricorrente alla SEM per conoscenza, ha concluso lo scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 3.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5).
E. 3.3 Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1).
E. 3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 3.5 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 4.1 Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina la ricorrente è espatriata a causa delle presunte rappresaglie subite da lei e dai famigliari a seguito alle attività politiche del fratello, E._____. Quest'ultimo, come detto, ha fatto l'oggetto di una separata procedura d'asilo poi stralciata dai ruoli dall'allora Ufficio federale della migrazione su sua espressa richiesta.
E. 4.2 A proposito di E._____ è avantutto opportuno fare osservare come la richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguentemente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche circa il successivo ritiro della domanda d'asilo, si può constatare come la stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E._____ con una seconda cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto dichiarato dall'interessata, E._____ avrebbe svolto attività politiche di vario genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006 (cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno deciso di tornare una prima volta nel proprio paese d'origine nonostante non fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievoli altrimenti evitabili (cfr. ricorso, pag. 5). Per di più, malgrado il fratello sarebbe già stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane proprio durante il suo rimpatrio del 2006/2007, dal gravame è parimenti deducibile che E._____ in quell'occasione sarebbe espatriato munito di passaporto senza incontrare problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno, successivamente alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicurezza avrebbero arrestato il padre della ricorrente (B._____) in ben due occasioni onde ottenere informazioni sul figlio (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene, nonostante tutto ciò E._____ avrebbe preso la decisione di rientrare una seconda volta in Iran nel (...) del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5). Ora, già solo per questi motivi, il Tribunale ha ragioni per dubitare del fatto che E._____ fosse realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle autorità iraniane in ragione delle sue attività politiche. A tal riguardo occorre inoltre rilevare come le stesse circostanze a monte di tale rientro risultino evanescenti. Secondo quanto riportato dalla ricorrente è infatti possibile dedurre che la situazione di salute del padre, indicata da E._____ come causa del suo rimpatrio (cfr. ricorso pag. 6), quandanche realmente critica, fosse sensibilmente migliorata già prima che quest'ultimo intraprendesse il suo viaggio (circostanza quest'ultima confermata dallo stesso fatto che B._____ si sia recato ad accogliere il figlio in aeroporto; cfr. ricorso, pag. 6).
E. 4.3 Venendo poi alle dichiarazioni della ricorrente a proposito delle presunte traversie e rappresaglie subite durante gli studi a causa delle attività politiche del fratello, è inoltre possibile rilevare un'incongruenza di fondo. Invero, in occasione dell'audizione sulle generalità, la richiedente ha affermato aver ricevuto una lettera nella quale sarebbe stato riportato ch'ella era colpita da un divieto d'entrata all'ateneo (cfr. atto A3, pag. 8). Tale versione è però incompatibile con quanto dichiarato dall'interessata in occasione della successiva audizione, laddove ella ha asserito, a precisa domanda, essersi vista annullare la carta studente senza tuttavia aver ricevuto alcuna conferma scritta (cfr. atto A9, pag. 8). Per di più, dopo essere stata confrontata in merito, la richiedente si è limitata a negare quanto dichiarato nel corso della prima audizione, affermando ch'ella avrebbe inteso fare riferimento alla carta studente anche in tale sede (cfr. atto A9, pag. 11). Ora, tale tesi, così come i summenzionati argomenti addotti in sede ricorsuale al riguardo (cfr. supra D.c) non può essere seguita. In primo luogo è infatti incontestabile che una lettera può essere apparentata ad una conferma scritta. Inoltre, nel corso dell'audizione sulle generalità, l'insorgente, interrogata proprio in merito alla presenza di un tale documento, ha affermato ch'esso si sarebbe dovuto trovare al suo domicilio e, in ogni caso, nell'incarto a lei relativo presso l'università (cfr. atto A3, pag. 8). Invero, ciò dimostra ch'ella non intendesse fare riferimento alla carta studente, stante il fatto che un tale oggetto difficilmente si sarebbe trovato in entrambi i luoghi, differentemente da quanto concepibile per una lettera con contestuale copia o secondo esemplare. Del resto, va sottolineato che la prospettata produzione di un documento proveniente dal suo fascicolo universitario (cfr. supra D.c) non sia ad oggi avvenuta nonostante siano trascorsi oltre due anni dall'inoltro del gravame.
E. 4.4 Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che la ricorrente ed i famigliari sarebbero finiti nel collimatore delle autorità iraniane, il discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire dalla rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta dell'autorità di prima istanza, i documenti giudiziari addotti contengono numerose difformità con il materiale comparativo sia sotto l'aspetto della forma che del merito. L'entità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre tale da non potersi spiegare, come lo vuole la ricorrente, sulla sola base del precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze rilevate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica l'argomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra il referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo innegabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità della giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile credere che un tribunale giunga a condannare espressamente un'intera famiglia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in possesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto, essendosi la ricorrente limitata a sollevare alcune congetture circa l'obbiettività e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il fatto che la ricorrente, patrocinata in sede ricorsuale, nonostante abbia in più occasioni prospettato l'allegazione di ulteriori elementi atti a confutare le risultanze della perizia, non è riuscita in tale intento.
E. 5 In sunto, v'è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dalla ricorrente non sia nel complesso veritiera. Come detto, vi sono già dubbi quanto al tenore delle attività politiche svolte di E._____ ed al fatto ch'egli sia effettivamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, la sua attendibilità personale va considerata fortemente compromessa, stante la produzione di mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni dell'insorgente, per quanto rilevanti in materia d'asilo non ossequiano i criteri di cui all'art. 7 LAsi e come tali vanno considerate inverosimili. Infine, per quanto concerne le presunte traversie di cui avrebbe fatto oggetto il padre della ricorrente, si rinvia a quanto esposto nella rispettiva decisione di cui ai ruoli D-4396/2015.
E. 6 Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui la ricorrente si è avvalsa in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all'annullamento della decisione impugnata.
E. 7.1 Va al riguardo rammentato che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).
E. 7.2 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale, il diritto di essere sentito dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid. 5).
E. 8.1 In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti a cui si appella la ricorrente censurando il mancato coinvolgimento di E._____, occorre anzitutto rilevare che dai disposti applicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l'autorità di agire in tal senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all'autorità di amministrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti per la decisione. Lo stesso obbiettivo dichiarato del disposto è infatti quello di giungere alla "verità materiale" (cfr. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d'informazione disponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la necessità di procedere all'audizione di E._____ dal momento ch'essa era già in possesso di sufficienti elementi per fondare la propria decisione.
E. 8.2 Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in questa sede alla richiesta di richiamo formale dell'incarto riguardante E._____ formulata dall'insorgente. Come si evince dai considerandi precedenti, gli atti relativi alla ricorrente si sono rivelati sufficienti per giungere ad una valutazione completa anche nell'ambito della presente procedura ricorsuale.
E. 8.3 Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbio il ben fondato del provvedimento avversato. Invero, dal momento che E._____ non era parte in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa propria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, la qui ricorrente nemmeno poteva vantare un diritto ad essere sentita al proposito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev'essere posta in relazione con l'accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo, una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.
E. 9 Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell'asilo, il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. La ricorrente non è infatti riuscita a rendere verosimile di aver subito atti pregiudizievoli a causa delle attività politiche del fratello, il cui tenore può del resto già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all'inserto. A miglior esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche della ricorrente, segnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello stesso E._____ nell'ambito della procedura d'asilo che la riguardava.
E. 10 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che l'interessata non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.
E. 11.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio nazionale. La situazione personale dell'interessata non osta inoltre all'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 11.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 12 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 13.1 Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).
E. 13.2 Nella presente fattispecie, i documenti addotti dalla ricorrente in sede ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra). In considerazione di ciò, si giustifica la confisca dei mezzi di prova da lei prodotti con scritto del 2 marzo 2016.
E. 14 Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con le procedure ricorsuali concernenti i genitori (D-4396/2015) ed il fratello sorella (D-4399/2015), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non vi è più luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.
E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibi-li nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 25 gennaio 2016.
E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- I mezzi di prova prodotti con scritto del 2 marzo 2016 sono confiscati.
- Le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 25 gennaio 2016.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4398/2015 Sentenza del 14 dicembre 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Iran, patrocinata dall'avv. Urs Ebnöther,Advokatur Kanonengasse, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 giugno 2015 / N (...). Fatti: A. La ricorrente, A.______, cittadina iraniana con ultimo domicilio a Teheran, è espatriata illegalmente nell'agosto del 2013 presso Orumieh con i genitori (B._____ e C._____) ed il fratello (D._____), tutti oggetto di separate procedure. Dopo aver brevemente soggiornato in Turchia, ella si è recata in Svizzera, depositandovi una domanda d'asilo il 16 settembre 2013 (cfr. atto A3). B. B.a L'ulteriore fratello dell'interessata, E._____ (N [...]), anch'egli facente oggetto di una separata procedura d'asilo, è giunto in Svizzera già nel luglio del 2005 dopo essersi sposato una prima volta a Teheran con una cittadina elvetica. Nel dicembre del 2006 egli ha poi fatto ritorno in Iran, salvo ritrasferirsi definitivamente in Svizzera nel luglio del 2007. Nel dicembre dello stesso anno si è separato dalla compagna elvetica. Il suo permesso di soggiorno è successivamente giunto in scadenza il 5 luglio del 2008 proprio a causa di tale separazione (cfr. dossier d'appoggio N [...], in particolare atti A1 e A17). B.b Il 26 maggio del 2009 E._____ ha depositato una domanda d'asilo presso il CRP di Kreuzlingen. A sostegno della stessa egli ha addotto provenire da una famiglia riformista critica verso la classe politica iraniana e di essere stato a sua volta attivo politicamente sin da quanto aveva quattordici anni segnatamente distribuendo volantini e svolgendo attività informative. L'interessato ha poi dichiarato che successivamente egli avrebbe iniziato a rendere pubblico il suo pensiero politico dapprima inoltrando alcuni scritti per posta elettronica ai conoscenti ed in seguito pubblicando le proprie riflessioni su dei giornali riformisti e su alcuni blog. Tali attività sarebbero perdurate anche durante il suo primo soggiorno in Svizzera nel 2005-2006 laddove l'interessato avrebbe anche gestito direttamente alcune pagine web. A causa di tali attività, dopo essere rientrato in Iran nel dicembre del 2006 egli avrebbe avuto i primi problemi con le autorità. A suo dire i servizi di sicurezza lo avrebbero infatti contattato tramite il padre e convocato per alcuni chiarimenti. Recatosi presso gli uffici dell'autorità preposta il 4 marzo del 2007, egli avrebbe appreso che i servizi di sicurezza sarebbero stati al corrente di tutte le attività da lui svolte. I funzionari lo avrebbero interrogato approfonditamente in merito ad eventuali contatti con gruppi di oppositori all'estero. Egli sarebbe stato rilasciato con preghiera di volersi ripresentare due giorni dopo munito di passaporto. Presentatosi in tale seconda occasione, E._____ sarebbe stato condotto bendato in un altro edificio. Giunto in loco, il soggetto si sarebbe reso conto di trovarsi presso la sede del Ministero delle Informazioni e della Sicurezza Nazionale (Vezarat-e Ettela'at Jomhuri-ye Eslami-ye Iran, VAJA). Le domande postegli dai funzionari sarebbero state dello stesso tenore. Nella stessa occasione gli sarebbe anche stato ritirato il passaporto. Dopo essere stato rilasciato E._____ sarebbe riuscito a tornare in Svizzera grazie all'aiuto di un collaboratore della VAJA che gli avrebbe permesso di riottenere il suo documento d'identitià. Egli ha poi dichiarato che dopo il suo espatrio e meglio il 17 febbraio del 2008, il VAJA avrebbe perquisito la casa di famiglia a Teheran, sequestrando alcuni suoi scritti. In tale occasione le forze di sicurezza avrebbero anche fermato il padre per chiedergli informazioni. Per tale ragione E._____ avrebbe interrotto ogni contatto telefonico con la famiglia. Sempre secondo quanto addotto da E._____ in tale occasione, dei membri del VAJA si sarebbero ripresentati nuovamente a una decina di giorni di distanza, prelevando il padre per un ulteriore interrogatorio. Ciò sarebbe avvenuto anche in due altre occasioni (cfr. dossier d'appoggio N [...], in particolare atti A1 e A17). B.c Prima che l'autorità di prima istanza decidesse al riguardo, E._____, con scritto del 10 dicembre 2012, ha ritirato la sua domanda d'asilo, e ciò dopo aver nuovamente contratto matrimonio con un'altra cittadina svizzera il 19 aprile del 2012. Visto il conseguente stralcio della procedura d'asilo, gli esposti raccolti nelle audizioni riguardano i soli avvenimenti precedenti al 22 giugno 2009 (data dell'ultima audizione svolta; cfr. dossier d'appoggio N 527 304 atto A17). Dalle tavole processuali si può quantomeno evincere che il 19 (...) 2013, l'attuale moglie di E._____ si è rivolta all'ambasciata svizzera di Teheran con uno scritto trasmesso per posta elettronica. Secondo quanto riportato in tale documento E._____ avrebbe fatto rientro in Iran il 18 (...) 2013 e, una volta giunto in loco, gli sarebbe stato ritirato il passaporto iraniano. In un ulteriore scritto indirizzato alla SEM dallo stesso E._____ e volto al rilascio di un documento di viaggio si può inoltre leggere che quest'ultimo, a seguito del suo ritorno in Iran il 18 (...) 2013, sarebbe stato incarcerato il 3 (...) 2013 e rilasciato il 7 (...) 2013 dopo deposito a titolo cauzionale dell'atto di proprietà della casa famigliare da parte del padre (cfr. dossier d'appoggio N [...]: scambio email del [...] e istanza del [...]). C. Dal canto suo, A._______, ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver avuto alcune difficoltà durante i suoi studi universitari ma di aver lasciato il paese principalmente a causa dei problemi incontrati dai famigliari. In particolare ella ha adotto essere stata sospesa dall'università a causa delle attività politiche svolte dal fratello E._____. A suo dire quest'ultimo sarebbe stato attivo come blogger e per questo motivo sarebbe ricercato dalle autorità iraniane. Ciò avrebbe comportato la messa sotto pressione dell'intera famiglia. Ella ha a tal proposito dichiarato che nel (...) del 2013, dopo il rientro in patria del fratello, suo padre sarebbe stato arrestato in due occasioni. In seguito lei ed i famigliari si sarebbero decisi per l'espatrio. Per i dettagli ha chiesto fosse fatto riferimento al resoconto dei famigliari, posta la sua volontà di rimanere estranea a tali questioni (cfr. atto A9). D. D.a Con decisione del 15 giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento: data di notifica 16 giugno 2015) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. La SEM, con separata decisione ha parimenti respinto le domande d'asilo ed ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento dei genitori e del fratello D._____. D.b L'autorità di prime cure ha anzitutto concluso all'inverosimiglianza della circostanza secondo la quale il fratello della ricorrente, E._____, sarebbe stato ricercato dalle autorità iraniane per via delle sue attività di blogger. Alla luce di ciò, l'autorità di prima istanza ha ritenunto lecito dubitare sin dal principio anche delle dichiarazioni dell'interessata. Successivamente, l'autorità di prima istanza ha rilevato anche la presenza di una contraddizione a riguardo dell'espulsione dall'università. La ricorrente avrebbe infatti dapprima dichiarato di aver ricevuto un documento scritto attestante un divieto d'entrata nell'ateneo allorché in seguito avrebbe parlato solamente dell'annullamento della sua carta studente. Del resto anche il fatto che la richiedente abbia potuto iscriversi all'università nonostante le pregresse attività del fratello E._____ non sarebbe convincente. E. E.a In data 16 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 giugno 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF) chiedendone l'annullamento e la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo accertamento dei fatti e l'emanazione di una nuova decisione. In primo subordine ha postulato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ed in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha inoltre richiesto il coordinamento della presente procedura con quella riguardante i genitori ed il fratello oggetto di separata decisione ed il richiamo dell'incarto riguardante l'altro fratello E._____ con contestuale facoltà di esprimersi al riguardo. Da ultimo ella ha presentato un'istanza volta alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con protestate spese e ripetibili. E.b Dopo aver richiamato e precisato i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ha motivato il proprio gravame prendendo anzitutto posizione in merito alle argomentazioni della SEM e constatando in limine come le stesse avrebbero principalmente fatto riferimento, per il tramite del rinvio alla decisione dei genitori, al vissuto di E._____. Alla luce di ciò mal si capirebbe per quale motivo quest'ultimo non sia stato coinvolto nella procedura di prima istanza. Considerate le circostanze, sarebbe stato irragionevole attendersi che i famigliari fossero a conoscenza di tutti i motivi alla base della condotta di E._____. La fattispecie richiamata e gli atti relativi alla procedura d'asilo relativa a E._____ dimostrerebbero del resto chiaramente in quale dimensione quest'ultimo fosse politicamente attivo. Su tali presupposti si giustificherebbe un'audizione ulteriore di E._____ fermo considerato che quest'ultimo non sarebbe mai stato sentito in merito ai fatti avvenuti nel 2013. E.c Per quanto concerne la contraddizione a riguardo dell'espulsione dall'università, la ricorrente ha anzitutto prospettato la possibile trasmissione di un documento proveniente dal suo fascicolo universitario e che attesterebbe la sua sospensione. Ad ogni modo, anche nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessata avrebbe affermato non aver ricevuto nessuna conferma scritta. Oltracciò, occorrerebbe relativizzare le dichiarazioni della ricorrente sulla base del lungo tempo trascorso entro le due audizioni. E.d Infine, l'argomento della SEM secondo il quale mal si capirebbe come la ricorrente abbia potuto iscriversi all'università nonostante le attività del fratello non sarebbe condivisibile. Al riguardo l'interessata si sarebbe infatti limitata ad asserire che le rappresaglie nei confronti della famiglia si sarebbero intensificate a seguito del ritorno di E._____ in Iran nel 2013. E.e In diritto la ricorrente ha censurato l'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 LAsi ed ha proposto la conseguente cassazione della decisione impugnata. Siffatta mancanza si configurerebbe infatti allorquando l'autorità non chiarisca o chiarisca solo parzialmente la fattispecie alla base del caso. La decisione impugnata farebbe riferimento in blocco a quella riguardante i genitori. Per questo motivo, si dovrebbe partire dal presupposto che il provvedimento avversato sia stato emanato in piena conoscenza dei relativi atti. Ora, nonostante i famigliari avrebbero in più occasioni fatto presente che i loro motivi sarebbero stati da ricondurre alle attività del figlio E._____, tale occorrenza non sarebbe stata sufficientemente considerata dalla SEM. L'autorità di prima istanza, omettendo di sentire quest'ultimo nonostante la centralità del suo vissuto, avrebbe pertanto tralasciato elementi fondamentali nella trattazione della fattispecie. Agendo di sorta la SEM avrebbe violato il principio inquisitorio negando nel contempo alla ricorrente il suo diritto ad essere sentita al riguardo. Relativamente invece alla verosimiglianza dei motivi d'asilo allegati, la SEM non avrebbe dato il giusto peso alle esigenze ridotte in ambito probatorio prescritte in materia d'asilo. Le motivazioni circa l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo della ricorrente si baserebbero infatti su un applicazione troppo restrittiva dell'art. 7 LAsi. La SEM avrebbe del resto violato lo stesso art. 3 LAsi in quanto l'insorgente sarebbe pervenuta a rendere quantomeno verosimile la sua sospensione dall'università a causa delle attività del fratello e conseguentemente anche il rischio per la sua vita, la sua integrità e la sua libertà in caso di ritorno in Iran. F. Il TAF, con decisione incidentale del 14 gennaio 2016, ha respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentate dalla ricorrente e la ha invitata a versare un anticipo di CHF 600. - a copertura delle presunte spese processuali. La ricorrente ha tempestivamente versato il suddetto importo il 25 gennaio 2016. G. Con scritto del 1° marzo 2016, l'insorgente ha trasmesso al TAF due documenti in lingua straniera. H. Per mezzo di ulteriore comunicazione facente data al 20 maggio 2016, la ricorrente ha inviato al TAF le traduzioni in lingua tedesca di suddetti documenti. Secondo il tenore delle stesse, dalla documentazione prodotta si evincerebbe che l'insorgente ed i famigliari, dopo essere stati convocati infruttuosamente, sarebbero stati condannati da un tribunale iraniano per reati politici di varia natura a pene detentive comprese tra i 2 ed i 12 anni di reclusione. I. Chiamata ad esprimersi in merito al gravame ed ai mezzi di prova summenzionati, la SEM ha richiesto al TAF una proroga di un mese al fine di compiere un ulteriore atto istruttorio. L'autorità di prima istanza ha quindi richiesto all'ambasciata svizzera di Teheran delucidazioni in merito all'autenticità dei documenti giudiziari prodotti dalla ricorrente e circa la modalità di consegna degli stessi nonché qualsiasi altra precisazione al riguardo. J. Lo studio legale incaricato di svolgere i necessari chiarimenti dall'ambasciata svizzera, ha trasmesso a quest'ultima il proprio rapporto il 30 settembre 2016. L'ambasciata lo ha quindi reindirizzato alla SEM. In tale referto viene anzitutto confermata l'identità della ricorrente e dei suoi famigliari, così come il precedente impiego del padre in seno all'agenzia delle telecomunicazioni. Sennonché, l'esposto giunge alla conclusione che i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente sarebbero incontestabilmente falsi. Secondo le informazioni in possesso del referente dell'ambasciata svizzera, le convocazioni sarebbero infatti generalmente individualizzate e non collettive come nel caso di specie. La fraseologia del documento analizzato designerebbe inoltre a tratti il tribunale ed a tratti la pubblica accusa risultando a tal punto confusa da non permettere di comprendere quale sia l'autorità intimante. Del resto la sezione del Ministero pubblico indicata sarebbe errata ratione loci, visto che, considerato il domicilio degli interessati, la trattazione del caso avrebbe dovuto competere al 14° distretto e non al 3°. La formula "sottodivisione" sarebbe inoltre inesistente ed il testo stesso della convocazione risulterebbe bizzarro ed in contrasto con il frasario di rito. Il timbro sarebbe inoltre manifestamente falso, essendo privo dell'epiteto "islamica" (in riferimento alla repubblica) e non sarebbe ad ogni modo riconducibile all'autorità convocante. Per di più, l'intervallo di un solo giorno entro la data di emanazione della convocazione e quella della sua consegna risulterebbe del tutto irrealistico. Nello stesso tempo la data della notifica, a suo dire fondamentale per il computo dei termini, non figurerebbe nemmeno nel documento. Inoltre, il mezzo di prova conterebbe alcune indicazioni temporali contraddittorie e degli ulteriori elementi incompatibili con l'aspetto di una convocazione effettuata in conformità ai prescritti in vigore. Quanto alla sentenza, il referente fa anzitutto notare che capi d'imputazione richiamati si esaurirebbero in un coacervo di elementi eterogenei ed incongruenti. Le indicazioni riferite all'autorità chiamata a pronunciarsi sulla questione sarebbero contraddittorie. L'atto giudiziale conterrebbe inoltre diversi errori d'ortografia. Il diritto iraniano non prevedrebbe peraltro alcuna responsabilità penale per le azioni dei famigliari (Sippehaft), per il che, mal si capirebbe a quale titolo tutti i membri della famiglia siano stati condannati per le azioni di E._____. Vi sarebbero inoltre altre importanti difformità. Da ultimo, anche la modalità di notifica invocata dalla ricorrente non sarebbe conforme alle norme procedurali applicabili. K. Con risposta del 26 ottobre 2016, l'autorità inferiore ha anzitutto rinviato alla decisione impugnata confermandone il tenore. Sulla scorta della summenzionata relazione, di cui ha riportato i passaggi più salienti, la SEM ha parimenti concluso che i mezzi di prova presentati dalla ricorrente sarebbero dei falsi. La presa di posizione dell'autorità di prima istanza è poi stata trasmessa all'insorgente con facoltà di esprimersi al riguardo. L. A seguito di suddetta presa di posizione, la ricorrente ha richiesto al TAF, con istanza di esame degli atti e di proroga del termine, di poter prendere visione della relazione fatta allestire dalla rappresentanza elvetica. Il 12 dicembre 2016 il TAF ha invitato l'autorità di prime cure a trattare senza indugio la domanda d'esame degli atti presentata dalla ricorrente. Il 20 dicembre 2016 la SEM ha quindi trasmesso al TAF una copia anonimizzata della domanda d'ambasciata e della relativa relazione dei referenti chiamati ad esprimersi. La stessa è stata inoltrata alla ricorrente così come predisposta dalla SEM con facoltà di prendere posizione in merito. M. Con scritto del 17 gennaio 2017, la ricorrente ha rilevato che le risultanze di suddetta relazione sarebbero ampiamente da relativizzare sia per questioni formali che di merito. Ella ha anzitutto constatato come l'anonimizzazione effettuata dalla SEM non lasci trasparire informazioni circa la persona chiamata ad esprimersi al riguardo ed in particolare non permetterebbe di comprendere se quest'ultima abbia agito indipendentemente e senza condizionamenti nei loro confronti. A suo dire la persona in questione parrebbe essere stata in misura di accedere a documentazione ufficiale, il che lascerebbe intendere ad una possibile connivenza con le autorità iraniane. L'obbiettività e la neutralità del referente sarebbe inoltre messa in dubbio anche dal posizionamento radicale di quest'ultimo relativamente alla "Sippenhaft". Nella giurisprudenza del TAF sarebbe del resto già stato ampiamente riconosciuto il rischio di ritorsioni per i famigliari di attivisti politici iraniani. Non sembrerebbe inoltre che il referente abbia messo a disposizione materiale comparativo. Il fatto stesso che quest'ultimo abbia argomentato le proprie conclusioni in modo acritico sulla base degli standard procedurali iraniani lascerebbe presagire inoltre una certa vicinanza al regime. Anche a tal riguardo il TAF nella DTAF 2009/28 avrebbe determinato infatti che la qualità del sistema giudiziario iraniano così come delle decisioni emanate sarebbe miserabile e non adempirebbe agli standard internazionali e nemmeno a quanto previsto dalla stessa legislazione iraniana. Per tutti questi motivi, la ricorrente ha asserito poi aver preso contatto con il Deutsche Orient-Institut al fine di sottoporgli i mezzi di prova litigiosi. Per questo motivo ha chiesto una proroga di almeno un mese. N. Con ordinanza del 1° marzo 2017 il TAF ha richiesto alla ricorrente di voler comunicare per iscritto le modalità di trasmissione dell'annunciata controperizia. Il 16 marzo 2017 la ricorrente, sulla scorta di uno scambio di email con il Deutsche Orient-Institut, ha informato il TAF circa le difficoltà a trovare una persona con le necessarie conoscenze, lasciando quindi aperta la questione. O. In data 24 marzo 2017, il TAF, dopo aver trasmesso la comunicazione della ricorrente alla SEM per conoscenza, ha concluso lo scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al TAF possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). 3. 3.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 3.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). 3.3. Vi è luogo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione riflessa quando dei famigliari di una persona perseguitata sono esposti a delle rappresaglie, siano esse finalizzate all'ottenimento di informazioni, espletate in ottica punitiva o, ancora, messe in atto con l'obbiettivo di imporre una cessazione delle attività svolte dalla persona presa di mira. In tale ambito si necessita di apprezzare l'intensità del rischio di esposizione a persecuzioni in funzione delle circostanze del caso in esame. Vi è altresì luogo di prendere in considerazione la situazione nel paese d'origine sotto l'aspetto dei diritti umani, dei modelli di persecuzione "usualmente" applicati così come del comportamento generale degli organi statali nei confronti di determinate persone o gruppi di persone la cui situazione è comparabile a quella del richiedente (cfr. DTAF 2010/57 consid. 4.1.3 e sentenza del TAF D-4120/2014 del 31 maggio 2016 consid. 5.3.1). 3.4. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 3.5. È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1. Come si evince dalle tavole processuali, nel caso in disamina la ricorrente è espatriata a causa delle presunte rappresaglie subite da lei e dai famigliari a seguito alle attività politiche del fratello, E._____. Quest'ultimo, come detto, ha fatto l'oggetto di una separata procedura d'asilo poi stralciata dai ruoli dall'allora Ufficio federale della migrazione su sua espressa richiesta. 4.2. A proposito di E._____ è avantutto opportuno fare osservare come la richiesta di protezione da questi depositata sia intervenuta susseguentemente la scadenza di un precedente permesso di dimora da lui ottenuto in virtù della legislazione sugli stranieri (cfr. ricorso, pag. 5). Peraltro, anche circa il successivo ritiro della domanda d'asilo, si può constatare come la stessa sia avvenuta a seguito del matrimonio di E._____ con una seconda cittadina elvetica (cfr. ricorso, pag. 6). Dipoi, per quanto concerne il suo primo rientro in patria, occorre anzitutto rilevare che secondo quanto dichiarato dall'interessata, E._____ avrebbe svolto attività politiche di vario genere già precedentemente al suo provvisorio rientro a Teheran nel 2006 (cfr. ricorso, pag. 4-5). Ora, in tale occasione egli avrebbe quantomeno deciso di tornare una prima volta nel proprio paese d'origine nonostante non fosse tenuto a farlo, con il rischio di esporsi ad atti pregiudizievoli altrimenti evitabili (cfr. ricorso, pag. 5). Per di più, malgrado il fratello sarebbe già stato oggetto di svariate misure da parte delle autorità iraniane proprio durante il suo rimpatrio del 2006/2007, dal gravame è parimenti deducibile che E._____ in quell'occasione sarebbe espatriato munito di passaporto senza incontrare problemi particolari (cfr. ricorso, pag. 5). Non di meno, successivamente alla sua partenza dal paese nel 2007, le forze di sicurezza avrebbero arrestato il padre della ricorrente (B._____) in ben due occasioni onde ottenere informazioni sul figlio (cfr. ricorso, pag. 5). Ebbene, nonostante tutto ciò E._____ avrebbe preso la decisione di rientrare una seconda volta in Iran nel (...) del 2013 (cfr. ricorso, pag. 5). Ora, già solo per questi motivi, il Tribunale ha ragioni per dubitare del fatto che E._____ fosse realmente alla ricerca di protezione in Svizzera poiché ricercato dalle autorità iraniane in ragione delle sue attività politiche. A tal riguardo occorre inoltre rilevare come le stesse circostanze a monte di tale rientro risultino evanescenti. Secondo quanto riportato dalla ricorrente è infatti possibile dedurre che la situazione di salute del padre, indicata da E._____ come causa del suo rimpatrio (cfr. ricorso pag. 6), quandanche realmente critica, fosse sensibilmente migliorata già prima che quest'ultimo intraprendesse il suo viaggio (circostanza quest'ultima confermata dallo stesso fatto che B._____ si sia recato ad accogliere il figlio in aeroporto; cfr. ricorso, pag. 6). 4.3. Venendo poi alle dichiarazioni della ricorrente a proposito delle presunte traversie e rappresaglie subite durante gli studi a causa delle attività politiche del fratello, è inoltre possibile rilevare un'incongruenza di fondo. Invero, in occasione dell'audizione sulle generalità, la richiedente ha affermato aver ricevuto una lettera nella quale sarebbe stato riportato ch'ella era colpita da un divieto d'entrata all'ateneo (cfr. atto A3, pag. 8). Tale versione è però incompatibile con quanto dichiarato dall'interessata in occasione della successiva audizione, laddove ella ha asserito, a precisa domanda, essersi vista annullare la carta studente senza tuttavia aver ricevuto alcuna conferma scritta (cfr. atto A9, pag. 8). Per di più, dopo essere stata confrontata in merito, la richiedente si è limitata a negare quanto dichiarato nel corso della prima audizione, affermando ch'ella avrebbe inteso fare riferimento alla carta studente anche in tale sede (cfr. atto A9, pag. 11). Ora, tale tesi, così come i summenzionati argomenti addotti in sede ricorsuale al riguardo (cfr. supra D.c) non può essere seguita. In primo luogo è infatti incontestabile che una lettera può essere apparentata ad una conferma scritta. Inoltre, nel corso dell'audizione sulle generalità, l'insorgente, interrogata proprio in merito alla presenza di un tale documento, ha affermato ch'esso si sarebbe dovuto trovare al suo domicilio e, in ogni caso, nell'incarto a lei relativo presso l'università (cfr. atto A3, pag. 8). Invero, ciò dimostra ch'ella non intendesse fare riferimento alla carta studente, stante il fatto che un tale oggetto difficilmente si sarebbe trovato in entrambi i luoghi, differentemente da quanto concepibile per una lettera con contestuale copia o secondo esemplare. Del resto, va sottolineato che la prospettata produzione di un documento proveniente dal suo fascicolo universitario (cfr. supra D.c) non sia ad oggi avvenuta nonostante siano trascorsi oltre due anni dall'inoltro del gravame. 4.4. Quanto ai documenti allegati in sede ricorsuale a riprova del fatto che la ricorrente ed i famigliari sarebbero finiti nel collimatore delle autorità iraniane, il discorso non muta. Come attestato infatti dalla perizia fatta allestire dalla rappresentanza svizzera a Teheran su richiesta dell'autorità di prima istanza, i documenti giudiziari addotti contengono numerose difformità con il materiale comparativo sia sotto l'aspetto della forma che del merito. L'entità degli elementi che lasciano propendere per una falsificazione è inoltre tale da non potersi spiegare, come lo vuole la ricorrente, sulla sola base del precario stato del sistema giudiziario iraniano. Parte delle incongruenze rilevate è inoltre facilmente verificabile, per il che, nemmeno si giustifica l'argomentazione secondo la quale vi sarebbe una possibile connivenza tra il referente ed il regime iraniano. A titolo esemplificativo, pur essendo innegabile che vi possano essere delle divergenze imputabili alla scarsa qualità della giustizia anche nella documentazione autentica, è molto difficile credere che un tribunale giunga a condannare espressamente un'intera famiglia sulla base di atti compiuti da un solo membro della stessa allorché le norme applicabili non prevedono una tale possibilità. Del resto, il materiale comparativo prodotto dal referente della rappresentanza svizzera in possesso del TAF differisce formalmente su svariati punti. Ad ogni buon conto, essendosi la ricorrente limitata a sollevare alcune congetture circa l'obbiettività e la neutralità del referente senza tuttavia essere in misura di fornire elementi concreti al riguardo, non vi è alcuna ragione di discostarsi da quanto stabilito dal rapporto. Particolarmente interlocutorio risulta inoltre il fatto che la ricorrente, patrocinata in sede ricorsuale, nonostante abbia in più occasioni prospettato l'allegazione di ulteriori elementi atti a confutare le risultanze della perizia, non è riuscita in tale intento. 5. In sunto, v'è dunque luogo di ritenere che la versione addotta dalla ricorrente non sia nel complesso veritiera. Come detto, vi sono già dubbi quanto al tenore delle attività politiche svolte di E._____ ed al fatto ch'egli sia effettivamente ricercato dalle autorità iraniane. Inoltre, la sua attendibilità personale va considerata fortemente compromessa, stante la produzione di mezzi di prova rivelatisi dei falsi. Da ultimo, le stesse allegazioni dell'insorgente, per quanto rilevanti in materia d'asilo non ossequiano i criteri di cui all'art. 7 LAsi e come tali vanno considerate inverosimili. Infine, per quanto concerne le presunte traversie di cui avrebbe fatto oggetto il padre della ricorrente, si rinvia a quanto esposto nella rispettiva decisione di cui ai ruoli D-4396/2015.
6. Si necessita ora di passare in rassegna le ulteriori doglianze di cui la ricorrente si è avvalsa in sede ricorsuale che se accolte potrebbero luogo all'annullamento della decisione impugnata. 7. 7.1. Va al riguardo rammentato che nelle procedure d'asilo - cosi come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). 7.2. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e ancorato, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, all'art. 29 PA e segg., comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco (cfr. sentenza del TAF D-5501/2013 del 19 novembre 2014 consid. 3.2.1). Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b e 105 Ia 193 consid. 2b/cc). In via generale, il diritto di essere sentito dev'essere posto in relazione con l'accertamento dei fatti. A titolo eccezionale è tuttavia necessario interpellare le parti anche quando il Giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocati in precedenza (DTF 130 III 35 consid. 5). 8. 8.1. In primo luogo, quanto al presunto accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti a cui si appella la ricorrente censurando il mancato coinvolgimento di E._____, occorre anzitutto rilevare che dai disposti applicabili non è deducibile alcun obbligo espresso per l'autorità di agire in tal senso. Invero, la necessità di procedere ad una corretta amministrazione delle prove derivante dal principio inquisitorio, impone all'autorità di amministrare i soli mezzi di prova necessari alla delucidazione dei fatti rilevanti per la decisione. Lo stesso obbiettivo dichiarato del disposto è infatti quello di giungere alla "verità materiale" (cfr. Kiener/Rütsche/Kuhn, Öffentliches Verfahrensrecht, n° 92) e non di far capo a tutte le fonti d'informazione disponibili. Alla luce di ciò e considerato quanto sin qui esposto, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha considerato che non vi fosse la necessità di procedere all'audizione di E._____ dal momento ch'essa era già in possesso di sufficienti elementi per fondare la propria decisione. 8.2. Per queste stesse ragioni, nemmeno può essere dato seguito in questa sede alla richiesta di richiamo formale dell'incarto riguardante E._____ formulata dall'insorgente. Come si evince dai considerandi precedenti, gli atti relativi alla ricorrente si sono rivelati sufficienti per giungere ad una valutazione completa anche nell'ambito della presente procedura ricorsuale. 8.3. Del resto, neppure il generico richiamo ad una presunta violazione del diritto di essere sentito è destinato a mettere in subbio il ben fondato del provvedimento avversato. Invero, dal momento che E._____ non era parte in causa nella presente procedura, egli non disponeva di una pretesa propria ad essere ascoltato in sede di prima istanza. Allo stesso modo, non necessitandosi la sua audizione in applicazione del principio inquisitorio, la qui ricorrente nemmeno poteva vantare un diritto ad essere sentita al proposito delle sue eventuali dichiarazioni, posto che tale prerogativa dev'essere posta in relazione con l'accertamento dei fatti. Anche a tal riguardo, una siffatta eventualità non si impone neppure in questa sede.
9. Ne consegue che in materia di statuto di rifugiato e concessione dell'asilo, il ricorso, destituito di fondamento, non meriti tutela e vada respinto. La ricorrente non è infatti riuscita a rendere verosimile di aver subito atti pregiudizievoli a causa delle attività politiche del fratello, il cui tenore può del resto già essere messo in dubbio alla luce degli elementi all'inserto. A miglior esito non sono inoltre giunte neppure le ulteriori critiche della ricorrente, segnatamente per quanto riguarda il mancato coinvolgimento dello stesso E._____ nell'ambito della procedura d'asilo che la riguardava.
10. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento la decisione impugnata va confermata.
11. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del TAF circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11.1. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). Nel caso in esame, visto che l'interessata non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposti a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione ed il rinvio dell'insorgente verso l'Iran è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Iran non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 11.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Al momento, in Iran non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio nazionale. La situazione personale dell'interessata non osta inoltre all'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 11.3. Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
12. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 13. 13.1. Giusta l'art 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1). 13.2. Nella presente fattispecie, i documenti addotti dalla ricorrente in sede ricorsuale si sono rivelati dei falsi (cfr. supra). In considerazione di ciò, si giustifica la confisca dei mezzi di prova da lei prodotti con scritto del 2 marzo 2016.
14. Avendo il TAF dato ampiamente seguito alla richiesta di coordinamento con le procedure ricorsuali concernenti i genitori (D-4396/2015) ed il fratello sorella (D-4399/2015), segnatamente per mezzo di istruzione congiunta, non vi è più luogo di esprimersi al riguardo in questa sede.
15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibi-li nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 25 gennaio 2016.
16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. I mezzi di prova prodotti con scritto del 2 marzo 2016 sono confiscati.
3. Le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 25 gennaio 2016.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli