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D-1376/2018

D-1376/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-30 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1376/2018 Sentenza del 30 gennaio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della Giudice Christa Luterbacher; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, alias A._______, nata il (...), Sudan, alias B._______, nata il (...), Eritrea ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM dell'8 febbraio 2018 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) settembre 2015 (cfr. atto A1 e atto A5, in particolare p.to 5.03, pag. 8), i verbali di audizione della richiedente rispettivamente del 23 settembre 2015 (di seguito: verbale 1, cfr. atto A5) e del 20 giugno 2017 (di seguito: verbale 2, cfr. atto A16), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'8 febbraio 2018, notificata al più presto il 9 febbraio 2018 (cfr. avviso di ricevimento, atto A20/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera, ritenendo attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dello stesso verso l'Eritrea, con contestuale ammissione provvisoria, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 6 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 marzo 2018), con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine ha chiesto la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; contestualmente, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che preliminarmente occorre rilevare che essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione impugnata, e non avendo in specie la stessa censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea, di etnia (...), nata e cresciuta sino all'età di (...) anni in tale Paese; che poi si sarebbe trasferita in C._______ fino al (...) (cfr. verbale 1, pag. 3 segg.); che sarebbe in seguito stata espulsa con il marito dall'C._______, rientrando in Eritrea e più precisamente ad D._______, dove avrebbe vissuto sino al (...) (cfr. verbale 1, pag. 3 e pag. 5); che dipoi avrebbe abitato in E._______ sino a metà anno (...) rispettivamente in F._______, sino al dodicesimo mese del (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5 e p.to 2.05, pag. 6); che il (...) del 2007 sarebbe stata arrestata con la sorella dalle autorità (...) e rimpatriata in Eritrea, dove avrebbe trascorso un anno in detenzione ed in seguito un ulteriore anno in un campo di addestramento ad G._______, lavorando come cuoca (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5); che il marito sarebbe pure stato arrestato ed incarcerato dal (...) mese del 2007 in Eritrea, senza tuttavia che la richiedente sapesse dove si trovava (cfr. verbale 1, pag. 4); che infine dopo un'esplosione nel campo d'addestramento, ella sarebbe espatriata definitivamente per recarsi in E._______, rimanendovi sino all'ottavo mese del 2015, data in cui avrebbe intrapreso il viaggio verso l'Europa (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5 e p.to 5.02, pag. 7 seg.), che sentita sui motivi d'asilo ella ha affermato di essere espatriata poiché stanca della vita che conduceva e non desiderosa di rientrare in Eritrea per vivere con la madre; ch'ella ha inoltre aggiunto essere stata incarcerata sia in F._______ che in Eritrea (cfr. verbale 2, D142-D145, pag. 13); che il periodo di incarcerazione in quest'ultimo Paese sarebbe durato tre mesi (cfr. verbale 2, D123 segg., pag. 11 seg.), durante i quali avrebbe subito degli interrogatori e dei maltrattamenti (cfr. verbale 2, D126 segg., pag. 11 e D167 segg., pag. 15); che infine la richiedente ha asserito di temere di venire uccisa in caso di rientro nel suo Paese d'origine a causa della sua fuga dal campo di addestramento di G._______ (cfr. verbale 2, D213 seg., pag. 19), che nella decisione querelata, la SEM ha considerato le allegazioni concernenti i motivi d'asilo della richiedente come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che le stesse sarebbero contraddittorie ed inconsistenti, che segnatamente, l'autorità di prime cure ha ritenuto che l'interessata avrebbe fornito delle versioni notevolmente incongruenti nell'audizione sulle generalità rispetto all'audizione sui motivi in merito al periodo trascorso tra il rimpatrio coatto dall'F._______ ed il suo espatrio definitivo dal Paese d'origine; che anche le sue dichiarazioni circa l'incarcerazione a G._______ sarebbero vaghe e non corrisponderebbero a quelle di una persona che avrebbe realmente vissuto tale evento; che oltracciò pure il racconto dell'insorgente in merito all'evasione ed all'espatrio dall'Eritrea, risulterebbe superficiale e stereotipato, che tali allegazioni non risulterebbero plausibili e pertanto non soddisferebbero le condizioni poste all'art. 7 LAsi; che invero la richiedente sarebbe espatriata per altri motivi ed altre circostanze rispetto a quanto dichiarato, che infine, secondo l'autorità di prime cure, il timore di dover subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo in caso di rientro nel suo Paese d'origine non sussisterebbe, che invero l'interessata non sarebbe mai stata convocata per adempiere il servizio militare, né risulterebbe renitente alla leva; che quindi non vi sarebbe per lei il pericolo di dover subire delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'asilo da parte delle autorità eritree per renitenza o diserzione; che vieppiù pure potrebbe essere escluso che in futuro la richiedente venga chiamata a svolgere il servizio di leva, vista la sua età avanzata, che oltracciò, anche il dichiarato espatrio illegale non soddisferebbe da solo i criteri di rilevanza ex art. 3 LAsi; che non vi sarebbero difatti ulteriori elementi agli atti che farebbero apparire la richiedente come persona invisa alle autorità eritree, dato che gli eventi legati al successivo ritorno in Eritrea nel 2007 sarebbero inverosimili, che nel ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente censura dapprima la decisione impugnata poiché nella stessa non sarebbero stati considerati tutti i suoi motivi d'asilo; che questi ultimi sarebbero trattati soltanto parzialmente ed in modo discordante rispetto a quanto da lei esposto nei verbali d'audizione; che segnatamente ella rileva essere rientrata in Eritrea nel 2007 e non nel 2017, come riportato nella decisione querelata, che circa la contraddizione rilevata dalla SEM in merito alla durata dell'incarcerazione nonché al periodo trascorso nel suo Paese d'origine prima dell'espatrio definitivo, la ricorrente conferma poi la versione rilasciata nel corso dell'audizione sui motivi, ovvero che ella sarebbe stata incarcerata per tre mesi ed avrebbe lavorato quale cuoca soltanto nel periodo di prigionia riuscendo in seguito ad evadere, che inoltre le sue dichiarazioni in merito al periodo trascorso in carcere come pure alla sua successiva evasione ed all'espatrio dall'Eritrea, sarebbero sufficientemente dettagliate, coerenti e plausibili; che invero, a mente dell'insorgente, le eventuali contraddizioni presenti nel verbale sulle generalità andrebbero relativizzate, tenendo conto delle difficoltà riscontrate con l'interprete durante tale audizione e della natura concisa di quest'ultima, che infine l'incarcerazione subita e le accuse contro il marito, soddisferebbero pure i criteri di rilevanza ex art. 3 LAsi, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che a tenore dell'art. 7 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che come rettamente ritenuto dall'autorità di prime cure nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né di rilevanza giusta l'art. 3 LAsi, che in primo luogo l'insorgente non ha reso verosimili i suoi motivi d'asilo, in quanto le sue dichiarazioni risultano contraddittorie, spesso inconsistenti e stereotipate, che a titolo esemplificativo, circa l'asserito periodo di detenzione in Eritrea, l'insorgente ha reso delle versioni contrastanti in merito alla durata della prigionia ed alle modalità della stessa, che invero nel corso della prima audizione ella ha dichiarato di aver trascorso un anno di carcere a seguito del quale sarebbe stata scarcerata, espletando durante un ulteriore anno la mansione di cuoca nel medesimo luogo (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5), che invece, durante la seconda audizione, ella ha inspiegabilmente modificato tale precedente versione, sostenendo di essere stata incarcerata per un totale di tre mesi, di cui l'ultimo mese e mezzo trascorso preparando i pasti (cfr. verbale 2, D167 segg., pag. 15 segg. e D129, pag. 11), che posta difronte a tali incoerenze, ella ha unicamente negato di aver trascorso in prigione due anni (cfr. verbale 2, D207 segg., pag. 18 seg.), senza dare alcuna spiegazione convincente relativa alle medesime, che queste contraddizioni, al contrario di quanto allegato nel ricorso, non possono essere il frutto di incomprensioni scaturite nel corso della prima audizione; che invero d'un canto ella ha sottoscritto il verbale della prima audizione e d'altro canto ha reso delle dichiarazioni molto precise circa le coordinate temporali inerenti la sua detenzione, ciò che non rende plausibile una tale motivazione, che quo alla fuga dalla prigione, le circostanze dichiarate dall'insorgente non risultano maggiormente coerenti, che difatti la concatenazione degli eventi narrati nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo diverge significativamente; che se dapprima ella ha invero asserito che mentre stava servendo la cena a dei prigionieri presenti sarebbe riuscita a fuggire dopo lo scoppio di un incendio (cfr. verbale 2, D128, pag. 11), poco dopo ha modificato tale versione, dichiarando che allo scoppio dell'incendio ella si sarebbe invece trovata nella cucina della prigione e che non essendo presente nessuno in quel momento sarebbe fuggita (cfr. verbale 2, D186 segg., pag. 17), che inoltre anche i fatti addotti dall'insorgente circa l'espatrio definitivo dall'Eritrea, sia relativi alla collocazione che al mezzo con il quale avrebbe raggiunto il confine, risultano del tutto incompatibili, che invero la richiedente ha in un primo momento asserito di aver attraversato il confine dalla campagna, non passando in alcuna località (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7); che tuttavia, nell'ambito della successiva audizione ella ha inspiegabilmente riferito che sarebbe partita da H._______ con un camion attraversando invece la città di I._______ (cfr. verbale 2, D191 segg., pag. 17), che per di più, la narrazione delle giornate trascorse in carcere da parte della ricorrente, appaiono in più punti laconiche e superficiali, che difatti ella, a parte alcuni dettagli di poca importanza, si è dimostrata molto elusiva nel descrivere le sue giornate in carcere, riferendo unicamente di essere stata interrogata in un ufficio e che per il resto del tempo sarebbe rimasta nella sua cella, uscendo soltanto per espletare i suoi bisogni (cfr. verbale 2, D164 segg., pag. 15 seg.); che segnatamente non è stata in grado di spiegare in modo dettagliato la strada che avrebbe percorso quotidianamente tre volte al giorno per recarsi dalla sua cella sotterranea alla cucina, malgrado i reiterati quesiti in merito posti dall'auditore (cfr. verbale 2, D172 segg., pag. 15 seg.), che l'insorgente non è neppure riuscita a descrivere la prigione di G._______ in modo credibile, a parte la sua cella sotterranea, limitandosi unicamente a riferire quanto avrebbe sentito dire (cfr. verbale 2, D175 seg., pag. 16), che la spiegazione fornita dall'insorgente circa il fatto che lei sarebbe uscita di prigione soltanto per recarsi alla cucina e per espletare i suoi bisogni (cfr. verbale 2, D176, pag. 16), non risulta convincente per motivare tale carenza di elementi concreti nella sua descrizione, che invero ci si attenderebbe da una persona che ha trascorso un unico periodo di reclusione nella sua vita ed in condizioni difficili, un resoconto degli eventi successole in modo maggiormente fruito, sostanziato e dettagliato, che altresì l'interessata non descrive in modo credibile neppure il percorso che avrebbe adempiuto durante la fuga dalla prigione, fornendo una narrazione superficiale e stereotipata della concatenazione degli eventi e dei luoghi dove avrebbe soggiornato (cfr. verbale 2, D132 segg., pag. 12 e D188 segg., pag. 17), che in definitiva, vista l'inverosimiglianza delle allegazioni su tali aspetti, si può partire dal presupposto che l'insorgente non sia stata mai detenuta né sia mai fuggita dal carcere di G._______, che a titolo abbondanziale, circa le supposte accuse rivolte al marito (cfr. ricorso, pag. 4), l'insorgente non presenta alcun elemento concreto atto a sostanziare le sue asserzioni ed a rendere verosimili i suoi motivi d'asilo in relazione al comportamento e/o alla detenzione del marito; che pertanto tali eventi non risultano in alcun modo decisivi ai fini del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, che proseguendo nell'analisi, circa le sue non meglio precisate difficoltà a trascorrere ulteriormente la vita nel suo Paese d'origine (la stanchezza dovuta al lavoro, il fatto che ella non voglia più ritornare a vivere presso la [...]; cfr. verbale 2, D145, pag. 13), quand'anche fossero ritenute verosimili, le stesse non risultano rilevanti in materia d'asilo, che invero tali circostanze non rientrano nella definizione esaustiva dei motivi d'asilo espressi all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenze del TAF D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 5.3, D-2960/2017 del 27 giugno 2017, D-4593/2015 del 16 settembre 2015; cfr. anche Posse-Ousmane/Progin-Theuerkauf in Code annoté de droit des migrations, Vol. IV: Loi sur l'asile (LAsi), Cesla Amarelle, Minh Son Nguyen (ed.), 2015, pag. 24, n. 2.5 ad art. 3 LAsi con referenze citate), che anche il suo presunto arresto e successiva dichiarata incarcerazione in F._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 5; verbale 2, D113 segg., pag. 10 seg. e D145, pag. 13), non sono rilevanti in materia d'asilo, che in quanto riferiti ad uno Stato terzo di cui ella non detiene la cittadinanza (cfr. verbale 1, pag. 3), tali motivi non risultano infatti pertinenti (cfr. UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut des réfugiés au regard de la Convention de 1951 et du protocole 1967 relatifs au statut des réfugiés, 2011, pag. 20, n. 90), che infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future a causa del solo espatrio illegale dal suo Paese d'origine, si rileva che, secondo una sentenza di riferimento D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, il Tribunale, dopo analisi delle attuali informazioni sul Paese, ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo, che un rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai fini dell'asilo, può essere riconosciuto soltanto in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza del TAF D-7898/2015 consid. 5.1), che nel caso in disamina, data la mancanza di verosimiglianza e di rilevanza delle dichiarazioni della ricorrente circa i suoi motivi d'asilo, suddetti elementi supplementari non sono riconoscibili, che non vi è dunque un rischio accresciuto per l'insorgente di subire una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo in caso di ritorno in patria, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali prive di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: