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D-5460/2016

D-5460/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino turco di etnia curda originario e con ultimo domicilio a B._______, in provincia di irnak, è espatriato legalmente nella primavera del 2016. Il 18 maggio 2016 egli ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A5). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha anzitutto dichiarato di aver lasciato la Turchia in quanto dopo le votazioni del 2015 vi sarebbe stato un incremento della repressione nei confronti dei curdi. In particolare, la città di Silopi sarebbe stata attaccata dalle forze governative che avrebbero inoltre posto in essere un coprifuoco. Per quanto concerne direttamente il richiedente, egli ha riferito che avrebbe aiutato alcuni giovani che stavano costruendo delle trincee difensive. I susseguenti attacchi avrebbero inoltre causato la distruzione della sua abitazione e la dispersione della sua famiglia. La sua casa sarebbe poi stata sequestrata dal governo. Direttamente non gli sarebbe successo nulla. Egli ha però addotto che i suoi genitori si sarebbero rifugiati nelle vicinanze, a C._______; che due delle sorelle si troverebbero a D._______ e che i fratelli si sarebbero resi irreperibili per evitare di dover prestare servizio di leva. Proseguendo nel suo esposto, l'interessato ha altresì allegato che diversi suoi amici, conoscenti e colleghi sarebbero stati uccisi. Il richiedente avrebbe inoltre assistito al ferimento di un uomo ad opera della polizia. Il suo espatrio sarebbe inoltre da ricondurre alla sua volontà di sottrarsi al servizio di leva, dettata in particolare dal timore di essere chiamato ad intervenire militarmente contro i membri della sua stessa etnia. In aggiunta a ciò, l'interessato ha altresì riportato che due suoi amici stretti, attivi nel Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; sigla PKK) sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza nel corso del primo trimestre del 2016. Invero, proprio durante un contatto telefonico intercorso con uno di loro prima che fosse ucciso, l'interessato sarebbe stato invitato ad unirsi alla lotta armata. Chiamato a riferire quanto ad eventuali misure subite, il richiedente ha addotto essere stato fermato in un'occasione dalle forze dell'ordine. In tale circostanza la polizia avrebbe trovato alcune foto ritraenti martiri della causa curda salvate nella memoria del telefono dell'interessato. Successivamente a ciò, egli avrebbe subito alcuni maltrattamenti. Ciò nonostante, a seguito del tempestivo intervento dei suoi famigliari, l'insorgente sarebbe stato rilasciato il giorno stesso. Infine, quanto ad eventuali attività politiche, il richiedente ha addotto non essere personalmente attivo, pur avendo preso parte ad alcune attività organizzate dal Partito Democratico dei Popoli (in curdo: Partiya Demokratik a Gelan; sigla HDP). Da ultimo, egli ha dichiarato che il suo diploma universitario non gli sarebbe servito a nulla a causa della sua appartenenza all'etnia curda. Alla luce di questi avvenimenti, l'insorgente ha asserito che qualora fosse restato in patria, la sola via d'uscita sarebbe stata quella di imbracciare le armi raggiungendo i guerriglieri sulle montagne (cfr. atto A5, pag. 10 e seg., A11, pag. 4 e seg.). B. Con decisione del 12 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 7 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato, recte 8 settembre 2016; data d'entrata: 12 settembre 2016) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine una nuova pronuncia della SEM sul punto dell'asilo; in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 12 dicembre 2016, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria. Il 13 febbraio 2017 ha poi invitato la SEM a presentare la propria risposta. E. Con osservazioni del 22 febbraio 2017, la SEM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 25 aprile 2017 l'insorgente ha presentato la propria replica. G. Con scritto del 22 maggio 2017, la SEM si è espressa in duplica. H. Il 15 giugno 2017, l'avv. Michael Steiner si è notificato quale patrocinatore dell'insorgente, presentando poi delle ulteriori osservazioni con missiva del 30 giugno 2017. I. La SEM, con successiva presa di posizione del 12 settembre 2017, ha ribadito nuovamente la necessità di non dare seguito alle conclusioni ricorsuali. J. In data 14 febbraio 2018, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale alcuni ulteriori estratti giornalistici. K. Il 12 marzo 2018, l'autorità inferiore si è espressa anche a proposito di quest'ultimi. La presa di posizione dell'autorità inferiore è quindi stata trasmessa per conoscenza all'insorgente. L. Il 29 marzo 2018, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale uno scritto spontaneo corredato da diversi altri articoli provenienti da testate giornalistiche. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (52 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato irrilevante l'integralità delle allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. A mente dell'autorità di prime cure, vi sarebbe anzitutto da rilevare che il fermo subito dal ricorrente non raggiungerebbe un intensità tale da rendere impossibile o inesigibile una sua permanenza nel paese d'origine. Lo stesso varrebbe per le circostanze addotte dall'interessato a proposito del fatto di aver assistito ad una sparatoria per strada e di essere venuto a conoscenza dell'uccisione di due suoi amici. Non di meno, anche la distruzione della sua casa risulterebbe a sua volta irrilevante, posto che non si tratterebbe di una situazione forzata ai sensi dei disposti applicabili. Quanto alla paura di essere chiamato a prestare servizio militare, la SEM non ha ritenuto in specie dato alcun fondato timore di realizzazione di una tale eventualità, stante il rinvio dello stesso a causa degli studi sino al dicembre 2018. Lo stesso varrebbe anche a riguardo di un suo possibile arruolamento volontario nelle fila del PKK, circostanza quest'ultima solo potenziale e della quale l'insorgente sarebbe pronto ad accettare le conseguenze.

E. 3.2 Nel proprio atto ricorsuale, l'insorgente contesta le argomentazioni dell'autorità di prime cure. A suo dire, l'analisi effettuata dalla SEM affronterebbe le diverse problematiche che lo avrebbero costretto alla fuga in maniera atomizzata. Egli, in quanto curdo, nel corso della sua esistenza sarebbe stato sottoposto ad una serie di vessazioni a carattere persecutorio che lo avrebbero impossibilitato a godere di una vita serena e dignitosa. La sua casa sarebbe stata distrutta e il suo titolo di studio avrebbe perso ogni valore a seguito dell'impennata delle violenze e delle discriminazioni nei confronti del suo gruppo etnico. Ora, l'insorgente ritiene poter essere astretto a dover decidere se piegarsi al regime accettando di prestare il servizio di leva o rifiutarsi di farlo, esponendosi così a gravi conseguenze e persino al rischio di subire un'uccisione sommaria.

E. 3.3 I successivi allegati indirizzati dalle parti al Tribunale hanno principalmente disquisito di questioni attinenti all'esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed alla presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Per questo motivo, i rispettivi argomenti saranno riportati in seguito.

E. 3.4 Nel proprio scritto del 30 giugno 2017, il patrocinatore dell'insorgente ha quantomeno fatto presente che la SEM non avrebbe tenuto debitamente conto del profilo politico del richiedente. Invero, egli proverrebbe da una regione attualmente in guerra civile, sarebbe conosciuto e controllato dalle autorità turche (che in un'occasione lo avrebbero anche arrestato) ed avrebbe vissuto sulla sua pelle il deterioramento della situazione e delle persecuzioni dirette. Del resto, egli si sarebbe chiaramente espresso al riguardo nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, asserendo che se non si fosse trovato in Svizzera, egli avrebbe imbracciato le armi a favore della causa curda. La situazione nella regione di Silopi sarebbe a tal punto esplosiva e pericolosa che le autorità turche agirebbero ormai secondo la logica del "ciò che non è dalla nostra parte è contro di noi (terroristi)". In tal senso, il ricorrente rientrerebbe in questa seconda categoria e sarebbe visto come un nemico pubblico. Andrebbe inoltre tenuto conto del fatto che a far data dalla decisione della SEM, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata. Si imporrebbe pertanto che l'autorità di prime cure riattivi la procedura d'asilo del ricorrente in modo da chiarire l'attuale situazione in Turchia. Vi sarebbe in particolare da fare riferimento alla sentenza del Tribunale E-5347/2014 del 16 novembre 2016 ed alle fonti in essa citate, le quali attesterebbero un'escalation di arresti e di epurazioni a sfondo politico e una netta riacutizzazione della questione curda. Ciò detto, visto il profilo di oppositore del ricorrente, vi sarebbe da riconoscere il rischio ch'egli possa essere esposto a persecuzioni rilevanti in caso di rientro nel paese d'origine. A sostegno di tale tesi, il ricorrente ha inoltre prodotto alcuni estratti giornalistici e delle copie di rapporti di organizzazioni no-profit. Proseguendo nel proprio esposto, il patrocinatore dell'insorgente ha anche rilevato che, per quanto possibile, susseguentemente al referendum costituzionale del 16 aprile 2017, la situazione sarebbe votata ancor più all'autoritarismo. Invero, migliaia di critici, dimostranti e sospettati sarebbero stati arrestati, 4000 impiegati sarebbero stati licenziati ed il sito web Wikipedia sarebbe stato oscurato. Tali ulteriori circostanze, già di per se inquietanti, risulterebbero catastrofiche per il ricorrente, oppositore curdo noto e come tale registrato. Posti i rischi di subire persecuzioni ed il conseguente adempimento delle condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, la decisione impugnata meriterebbe l'annullamento. Del resto la stringata e superficiale presa di posizione della SEM, lascerebbe trasparire chiaramente che quest'ultima non avrebbe compreso a fondo il caso in esame né tantomeno considerato appieno il profilo del ricorrente e l'attuale situazione in Turchia, rispettivamente che non abbia la volontà di chiarire questi punti.

E. 3.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità intimata, ha rilevato, a proposito delle asserzioni del ricorrente circa il fatto che se non si fosse trovato in Svizzera avrebbe imbracciato le armi a favore della causa curda, di non basare le proprie decisioni su delle supposizioni. Invero, in Turchia vivrebbero milioni di curdi che non farebbero ricorso alla lotta armata. Proseguendo nella propria analisi, la SEM, pur non contestando l'effettivo peggioramento della situazione, ha colto l'occasione per sottolineare il fatto che nei confronti dell'insorgente non sarebbe al momento pendente alcun procedimento penale e che del resto, lui stesso avrebbe espressamente ammesso non essere stato politicamente attivo. Inoltre, nell'unica circostanza nella quale sarebbe stato fermato dalle autorità, egli sarebbe stato rilasciato il giorno stesso espatriando in seguito legalmente con il suo passaporto.

E. 3.6 Nell'ambito delle informazioni complementari spontaneamente trasmesse al Tribunale il 29 marzo 2018, l'insorgente ha tra le altre cose posto l'accento sul peggioramento delle condizioni dei diritti fondamentali in Turchia. A suo dire, le persone che avrebbero criticato l'intervento turco nella guerra civile in Siria sarebbero state arrestate e perseguitate. Gli stessi studenti che avrebbero manifestato contro la guerra sarebbero stati qualificati come terroristi.

E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 4.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 5.1 Nell'ultimo periodo, la situazione sul piano politico e del rispetto dei diritti umani in Turchia si è sensibilmente deteriorata. Lo stato di emergenza decretato il 20 luglio del 2016 per un periodo di 90 giorni a seguito del "tentativo di colpo di stato" del 15 luglio 2016 risulta tutt'ora in vigore, con tutte le conseguenze del caso. A ciò si aggiunge il fatto che le autorità turche hanno nel frattempo sospeso l'applicabilità della CEDU appellandosi all'art. 15. Ciò ha comportato il decadimento delle garanzie procedurali ed ha intaccato in modo importante la garanzia di indipendenza dei magistrati. Tali misure sono inoltre state rafforzate dalla riforma costituzionale del 16 aprile 2017 che ha accordato ulteriori poteri al presidente e da un insieme di leggi autorizzanti interventi diretti nell'ordinamento della giustizia e nelle libertà fondamentali. Secondo le informazioni disponibili, siffatte mutate circostanze si sono tradotte in una serie di arresti di giornalisti, magistrati e deputati dei partiti d'opposizione, per titolo di presunti legami con il PKK o di appartenenza al movimento gulenista (cfr. sentenza del Tribunale E-3288/2015, del 21 agosto 2017 consid. 4.4 e riferimenti citati). Nonostante ciò, non si può ad oggi ritenere che in Turchia la sola appartenenza etnica giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7). Va infatti rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4).

E. 5.2 Circa la regione di provenienza dell'interessato occorre considerare che a partire dalla seconda metà del 2015 la situazione sul campo si è fatta vieppiù difficile ed è a tratti sfociata in un vero e proprio confronto armato tra l'esercito turco ed alcuni gruppi di estrazione curda riconducibili al PKK. Vi sono inoltre evidenze quanto al fatto che parte della popolazione civile si sarebbe trovata nel mezzo dei combattimenti. La città di Silopi sarebbe stata particolarmente toccata dall'intervento delle forze di sicurezza. Diverse abitazioni avrebbero inoltre preso fuoco susseguentemente a bombardamenti d'artiglieria. Alla popolazione sarebbe anche stato imposto un coprifuoco. In altre parole, si può a giusto titolo concludere che nei luoghi menzionati vi sia una situazione comparabile a quella di un paese in guerra civile (cfr. sentenza del Tribunale D-2907/2017 del 16 ottobre 2017 consid. 7.2; vedi anche: Hurriyet Daily News, Five killed as PKK continues its attacks in Turkey, 07.08.2015 http://www.hurriyetdailynews.com/three-killed-one-injured-in-armed-conflict-in-southeast-turkey.aspx?pgeID=238&nID=86587&NewsCatID=341 e UIKI, Gli attacchi delle forze dello stato a Silopi provocano l'incendio di molte abitazioni, 18.12.2015, http://www.uikionlus.com/gli-attacchi-delle-forze-dello-stato-a-silopi-provocano-lincendio-di-molte-abitazioni/ >, consultati online il 23.10.2017).

E. 5.3 In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12; GICRA 1998 n°17; GICRA 1993 n° 23). Inoltre, la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).

E. 6.1 Ora, buona parte degli eventi di cui il ricorrente si è avvalso relativamente al suo soggiorno nelle regioni menzionate sono da imputare alla difficile situazione nel sud-est della Turchia. Ciò è segnatamente il caso per quanto concerne il fatto di essersi visto imporre un coprifuoco e di aver dovuto far fronte alla distruzione ed al presunto sequestro dell'abitazione famigliare. Nello stesso senso, anche la dispersione della sua famiglia e le ulteriori circostanze richiamate dall'interessato, ammesso e non concesso che si tratti di "misure" ai sensi dell'art. 3 LAsi, rientrano a loro volta nelle conseguenze indirette della precaria situazione in loco. Trattasi segnatamente delle circostanze secondo le quali egli avrebbe assistito al ferimento di un uomo e appreso dell'uccisione di due conoscenti militanti nelle schiere del PKK e di altri amici e colleghi così come del fatto di aver dato man forte a dei giovani che stavano erigendo una trincea difensiva. Ebbene, siffatte circostanze, quandanche realmente svoltesi così come riportate dal ricorrente, non risultano pertinenti in materia d'asilo (si veda situazione simile nella sentenza D-2907/2017 consid. 7.2). Infine, il fatto che l'interessato abbia prospettato di imbracciare le armi e di raggiungere il PKK nelle montagne, in quanto semplice eventualità dettata da una scelta personale, risulta del tutto irrilevante ai fini dell'evasione del presente gravame. La stessa può quantomeno iscriversi a sua volta nelle evenienze dettate dal clima regnante nella regione.

E. 6.2 Per quanto riguarda invece il breve fermo di cui sarebbe stato oggetto l'insorgente a seguito di un controllo di polizia, occorre ammettere ch'esso, anche se effettivamente originato da un motivo di cui all'art. 3 LAsi per via del ritrovamento di alcune raffigurazioni di militanti pro-Kurdistan - cosa peraltro non provata in specie -, non raggiunga in alcun caso un grado di intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. È infatti notorio che in Turchia le forze dell'ordine possano intervenire con una certa veemenza, soprattutto in determinate regioni. Ciò non significa tuttavia che il semplice fatto di essere oggetto di attenzioni da parte della polizia (quandanche in tale circostanza abbiano luogo delle angherie) giustifichi il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-7043/2014 dell'11 agosto 2016 consid. 6.3).

E. 6.3 Tenuto conto di quanto precede, nemmeno si può considerare, come lo vuole l'insorgente, che la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione il suo profilo politico. In primis è d'uopo sottolineare come lo stesso interessato abbia espressamente ammesso di non aver svolto attività politiche al di là della semplice partecipazione ad alcune manifestazioni e raduni organizzati dall'HDP e di non aver avuto alcun problema particolare con le autorità per causa di presunte attività sovversive (cfr. atto A5, pag. 10 e atto A11, pag. 8-9). In tal senso, va anche rammentato che la sola appartenenza ad un partito legale (quale l'HDP) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Inoltre, il fatto di essere stato presente durante l'intervento delle forze di sicurezza a Silopi e di aver dato man forte ad alcuni giovani nella costruzione di trincee, nemmeno permette di concludere ch'egli fosse ricercato dalle autorità turche (si veda situazione simile nella sentenza D-2907/2017 consid. 6.3 e 7.2). Come l'ha rettamente rilevato l'autorità intimata, ciò è del resto confermato anche dal fatto che l'interessato è espatriato legalmente munito di regolare passaporto (cfr. atto A5).

E. 7.1 Va inoltre rammentato che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44).

E. 7.2 Nel caso oggetto del presente procedimento, proprio siffatte premesse non sono in specie adempiute. In primo luogo non risulta che al momento l'interessato sia stato chiamato ad assolvere il servizio di leva. Invero, secondo le sue stesse dichiarazioni, essendo l'insorgente registrato come studente almeno sino al dicembre del 2018, una tale eventualità non pare nemmeno imminente (cfr. atto A11, pag. 7). Viene quindi da sé che su tali presupposti, non può essere riconosciuto un rischio per il ricorrente di essere esposto ad una sanzione determinante per causa di renitenza (cfr. sentenza del Tribunale D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8.1). Inoltre, secondo le informazioni in possesso del Tribunale, non vi sono indizi quanto al fatto che la sola incorporazione dell'insorgente nell'esercito rischi di esporlo a seri pregiudizi ai sensi di quanto sopra o ad atti vietati dallo ius cogens. In primo luogo, il servizio militare in Turchia è obbligatorio per tutti i giovani uomini e quindi non solo per coloro che appartengono ad un determinato gruppo di persone o ad una particolare etnia (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2336/2013 del 10 ottobre 2017 consid. 5.2) . Inoltre, pur essendo innegabile che l'esercito turco sia attivo sul terreno nei confronti del PKK, non si può parlare di azioni generalizzate contro una determinata etnia (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-3873/2014 del 1° ottobre 2015 consid. 6.5) o di atti contrari al diritto internazionale (cfr. tra le tante sentenza D-5396/2015 consid. 7.8.2). Invero, i rarissimi casi di applicazione di tale eccezione al principio dell'irrilevanza dei motivi d'asilo legati alla diserzione ed alla renitenza, sono limitati a situazioni di estrema gravità, laddove le persone interessate vengono forzate a commettere ostilità contro i membri della propria comunità, essendo nel contempo minacciati nella propria integrità (si veda in particolare GICRA 2003 no. 8 consid. 6b, a riguardo di cittadini di Sarajevo di etnia serba integrati nel neonato esercito bosniaco ed astretti a partecipare alle ostilità aventi quale obbiettivo la conquista e l'epurazione etnica di un territorio o ancora Samuel Werenfels, op. cit., p. 259, che fa riferimento alla prassi allor riguardante i cittadini Afgani obbligati a combattere sotto minaccia di fucilazione contro i Mujaheddin dai filosovietici).

E. 7.3 Alla luce di ciò, nemmeno il prospettato timore di essere chiamato ad assolvere il servizio di leva giustifica in specie la concessione dell'asilo in Svizzera.

E. 8 Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se possano in specie essere ravvisati dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga giustificanti il riconoscimento del solo statuto di rifugiato.

E. 9.1 La questione si pone a seguito della replica del ricorrente, per mezzo della quale egli ha, tra le altre cose, addotto aver partecipato a svariate manifestazioni di protesta e susseguentemente appreso essere apparso in un video su una piattaforma di rete sociale che lo ritraeva intento a manifestare.

E. 9.2 A tal riguardo, l'autorità di prime cure, ha rilevato che durante il suo soggiorno in Turchia il ricorrente non avrebbe disposto di un profilo politico tale da essere considerato degno di intenzioni a contenuto persecutorio per causa di eventuali attività svolte in Svizzera.

E. 9.3 Successivamente, il patrocinatore dell'insorgente, dopo aver illustrato in che modo il suo assistito fosse politicamente attivo in patria (cfr. supra consid. 3.4), ha addotto alcuni mezzi di prova a conferma delle attività svolte in favore della causa curda in Svizzera. Egli ha segnatamente prodotto un video ed alcuni estratti dello stesso nei quali il ricorrente è ritratto nel corso di una manifestazione (...). Ha inoltre fornito al Tribunale due estratti provenienti da un sito web che avrebbe ripreso la notizia delle manifestazioni pubblicando anche delle foto dei partecipanti, tra cui figurava l'insorgente. A suo dire, a causa della prominente identificabilità dell'interessato, le autorità turche sarebbero a conoscenza del suo soggiorno in Svizzera e delle sue attività politiche successive alla fuga. Infatti, la notizia sarebbe stata riportata da un vero media turco.

E. 9.4 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità intimata ha rilevato come l'insorgente non si sia avvalso dell'esistenza di alcun procedimento penale nei suoi confronti in Turchia. Inoltre, in corso di procedura egli avrebbe espressamente escluso di essere impegnato a livello politico. In occasione del breve arresto sarebbe del resto stato rilasciato nel giro di due giorni. Il suo status di cittadino turco incensurato sarebbe inoltre dimostrato dall'espatrio legale ed in particolare dal fatto che l'interessato avrebbe lasciato il paese per ben due volte dall'aeroporto di Istanbul con il suo passaporto. Infine, nell'ambito della manifestazione svoltasi a E._______, l'insorgente avrebbe avuto il ruolo di semplice compartecipante. Per questi motivi egli non sarebbe stato esposto in modo particolare né tantomeno avrebbe avuto un pregresso profilo politico tale da dover prendere in considerazione un rischio di identificazione e di futura persecuzione da parte delle autorità turche.

E. 9.5 Nell'ambito dell'ulteriore scritto facente data al 14 febbraio 2018, il ricorrente ha addotto essere venuto a conoscenza del fatto che il 24 gennaio 2018, l'esercito turco avrebbe attaccato per la seconda volta in pochi giorni il paese di C._______. I soldati avrebbero in particolare perquisito l'abitazione dei famigliari alla ricerca del ricorrente. A sostegno di tale tesi, il ricorrente ha prodotto uno stampato estratto dal medesimo sito web ove era già precedentemente stata riportata la notizia circa le manifestazioni svoltesi a E._______ ed un elenco di risultati relativo alla ricerca online del suo stesso nome.

E. 9.6 Invitata a fornire al Tribunale le proprie valutazioni al proposito, l'autorità di prima istanza ha anzitutto messo in discussione l'attendibilità delle informazioni riportate nel sito web in questione. La ricerca avrebbe infatti permesso di identificare unicamente un articolo in lingua tedesca senza alcun corrispettivo in turco. Ciò lascerebbe presagire che tale trafiletto sia stato redatto da un giornalista di parte, tanto più che l'autore nemmeno sarebbe identificabile. Del resto, il contenuto stesso dell'articolo lascerebbe perplessi stante la sconnessione in esso ravvisabile ed il fatto che mal si capirebbe in che modo il giornalista abbia potuto essere al corrente della volontà delle autorità di arrestare l'insorgente.

E. 9.7 Sempre a proposito della problematica in esame, il ricorrente, nelle "informazioni complementari" trasmesse al Tribunale il 29 marzo 2018, ha posto l'accento sull'accresciuto controllo esercitato all'estero dai servizi di sicurezza turchi. Tale ingerenza sarebbe dimostrata anche dal tentativo di rapimento di un uomo d'affari Svizzero. Secondo le informazioni riportate in tale scritto, i richiedenti asilo in Svizzera sarebbero sottoposti alla sorveglianza e minacciati dal "regime turco". Sarebbe inoltre evidente che tale controllo riguarderebbe anche il ricorrente.

E. 10.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1).

E. 10.2 Per quanto concerne la situazione in Turchia, occorre anzitutto rammentare che anche susseguentemente alla modifica delle circostanze facente seguito al "tentativo di colpo di stato" del 15 luglio 2016, il solo deposito di una domanda d'asilo in Svizzera così come il generico impegno politico in esilio non è sufficiente per concludere quanto all'esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4568/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.5). Al contrario, il riconoscimento della qualità di rifugiato, presuppone, come d'uso, che da un'analisi ai sensi dell'art. 7 LAsi possa essere presunto, a seguito di un esame approfondito delle circostanze, che le attività esercitate dopo la partenza dal paese d'origine siano giunte a conoscenza delle autorità e che ciò causi o rischi di causare una condanna illegittima in caso di ritorno in patria (cfr. 2009/28 consid. 7; sentenza del Tribunale E-2644/2016 del 20 marzo 2017 consid. 5.2.2).

E. 11.1 Ora, nel caso oggetto del presente procedimento, proprio tali presupposti non risultano soddisfatti. In primo luogo, come detto, dagli atti non emerge alcuna schedatura dell'insorgente per causa di attività politiche né tantomeno l'esistenza di procedimenti penali nei suoi confronti (cfr. supra consid. 6). Invero, come l'ha rettamente sottolineato l'autorità di prime cure, l'unico fermo da lui subito si è risolto in una tempestiva liberazione senza contestazioni formali. Giunto in Svizzera, egli risulta effettivamente aver partecipato ad alcune manifestazioni a sostegno della causa curda, (...). Tuttavia, i mezzi di prova addotti non spiegano, oltre alla semplice presenza in tali occasioni, in che modo l'interessato fosse politicamente attivo né tantomeno a quali organizzazioni facesse capo. Alla luce di ciò, si può dunque partire dall'assunto che l'insorgente sia intervenuto in qualità di semplice partecipante, senza tuttavia ch'egli avesse un ruolo attivo in seno ad organizzazioni percepite come sensibili da Ankara. Oltracciò, dalle foto da lui prodotte, sembra poter essere dedotto che gli eventi in questione siano riconducibili ad una qualche sezione europea all'HDP, ovvero ad un partito legale. È pertanto difficile credere che le autorità turche si siano adoperate per identificare l'interessato, fermo considerate inoltre gli innumerevoli eventi di tale tipo svoltisi in Europa nel corso del 2017. Quanto al video prodotto dal ricorrente, va rilevato come l'insorgente non abbia dimostrato in quali termini lo stesso sia stato reso pubblico, posto ch'egli si è limitato a sostenere che sarebbe stato condiviso su di una rete sociale senza apportarne la prova. Infine, circa gli articoli apparsi sul web, le argomentazioni dell'interessato risultano pretestuose. Anzitutto, va premesso che nelle fotografie ad essi annessi, il ricorrente è semplicemente ritratto nel mezzo di altre persone sotto un gazebo (cfr. risultanze processuali). Inoltre, nonostante il ricorrente vi abbia fatto riferimento al plurale, trattasi chiaramente, per contenuto ed origine, di un solo articolo stampato in maniera differente. Diversamente di quanto da lui sostenuto, non si tratta inoltre di un estratto proveniente da un "vero media turco" ma, come si evince chiaramente dall'Impressum, di un semplice resoconto pubblicato su di un organo riconducibile ad una fondazione attiva nella difesa dei diritti dei curdi registrata in Olanda ([...]). Alla luce di ciò, è difficile credere che tale pubblicazione abbia avuto particolare risalto in Turchia come lo vuole l'insorgente.

E. 11.2 Negli stessi termini, anche le informazioni circa il presunto tentativo di arrestare il ricorrente a C._______ non permettono di giungere ad una diversa valutazione. Anzitutto, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, l'attendibilità del media che ha riportato la notizia è fortemente messa in dubbio, trattandosi di una testata di parte (peraltro la stessa ad aver dato inspiegabilmente enfasi agli avvenimenti [...]) ed essendo il contenuto stesso e le modalità di pubblicazione del breve trafiletto inconsistenti (si vedano le considerazioni della SEM esposte al considerando 9.6).

E. 11.3 Da ultimo, occorre constatare come nemmeno i mezzi di prova trasmessi dal ricorrente contestualmente allo scritto del 29 marzo 2018, così come le argomentazioni in esso contenuto, lasciano trasparire un rischio per quest'ultimo di essere sottoposto ad atti pregiudizievoli da parte dello Stato turco.

E. 12 Visto tutto quanto precede, si può pertanto concludere che il ricorrente non ha reso verosimile di aver svolto attività politiche in esilio suscettibili di esporlo a pregiudizi determinanti in materia d'asilo in caso di ritorno nel suo paese d'origine.

E. 13 In definitiva, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 14 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata.

E. 15 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 16.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Ella ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. L'autorità di prime cure ha in particolare concluso che il richiedente disporrebbe di un'alternativa di domicilio al di fuori della regione di Sirnak.

E. 16.2 Nel gravame, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire l'integralità della sua famiglia si sarebbe dispersa a causa di quanto occorso e nessuno dei suoi famigliari disporrebbe di una situazione personale tale da permettere di fornirgli assistenza. Inoltre, in quanto curdo proveniente da una zona percepita in modo negativo dalle autorità e dalla popolazione turca, egli non avrebbe alcuna realistica possibilità di reinserimento.

E. 16.3 La SEM, chiamata ad esprimersi al riguardo, ha sottolineato come l'informazione a proposito della dispersione della sua famiglia paleserebbe un'incoerenza, giacché nello stesso atto ricorsuale l'insorgente avrebbe in precedenza addotto che i famigliari si sarebbero separati trovando protezione in alcune località da lui elencate. Inoltre, nell'audizione sulle generalità egli avrebbe dichiarato che i genitori soggiornavano a Silopi nonché di avere altri nove fratelli tutti residenti con i genitori ad eccezione di due sorelle sposate. Del resto, egli avrebbe allegato avere anche diversi zii e zie a B._______ e a C._______. Dall'audizione sui motivi d'asilo si potrebbe inoltre evincere che persisterebbe un certo contatto con la famiglia posto che il ricorrente in tale circostanza avrebbe spiegato che i genitori abiterebbero nel villaggio e due fratelli a D._______. Pertanto, la considerazione secondo la quale la famiglia sarebbe dispersa risulterebbe inverosimile tenuto anche conto che l'interessato avrebbe omesso di addurre ulteriori elementi al riguardo nell'atto ricorsuale. Inoltre, le sue asserzioni a proposito del fatto che non si potrebbe stabilire altrove in Turchia, segnatamente a causa dell'inservibilità del suo diploma universitario, sarebbero in netto contrasto con il possesso di una licenza di condurre per veicoli pesanti.

E. 16.4 In sede di replica, l'insorgente, prendendo posizione circa le osservazioni dell'autorità intimata, rammenta che nel corso dell'audizione sulle generalità gli sarebbe stato chiesto (quantomeno egli avrebbe inteso), di incare i luoghi di domicilio dei famigliari. Al contrario, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, egli avrebbe avuto modo di spiegare nel dettaglio il modo in cui i suoi famigliari si sarebbero separati cercando rifugio in altre località. Del resto, l'espressione menzionata nel gravame avrebbe fatto riferimento alla circostanza della dispersione della famiglia sul territorio a seguito della distruzione della loro casa, ovvero al fatto di essere stati separati e divisi. Invero, separarsi e disperdersi sarebbero dei sinonimi, per il che, mal si comprenderebbe ove risieda la contraddizione. Il ricorrente ha poi concluso la propria disquisizione confermando come attualmente egli non abbia famigliari a B._______. Infine, circa l'eventualità di un suo trasferimento in un'altra località della Turchia, egli ha sottolineato che l'aiuto economico ottenuto dalla famiglia sarebbe stato circoscritto al viaggio. I suoi parenti non potrebbero infatti occuparsi a lungo del suo sostentamento. Analogamente, egli non potrebbe esigere che i suoi parenti lontani si occupino del suo sostegno economico. In ragione dei motivi addotti a sostegno della sua domanda d'asilo, in caso di rientro in Turchia l'interessato nemmeno oserebbe prendere contatto con i parenti onde evitare di esporli a pericolo. Oltracciò egli non sentirebbe i famigliari da diversi mesi.

E. 16.5 Nella successiva presa di posizione, l'autorità di prime cure ha ribadito che vi sarebbero alcune contraddizioni dei luoghi di soggiorno dei famigliari e che inoltre l'insorgente non avrebbe fornito alcun ulteriore dettaglio in merito agli stessi. Del resto, la sua allegazione secondo la quale egli non vorrebbe mettersi in contatto con i famigliari per questioni di sicurezza parlerebbe in favore del fatto ch'egli sia a conoscenza del luogo di soggiorno degli stessi o perlomeno che sussistano possibilità concrete di rintracciarli. Infine, occorrerebbe rimarcare che l'insorgente avrebbe vissuto per ben due anni a F._______ (...). Si potrebbe dunque affermare ch'egli conosca a sufficienza la città in questione.

E. 16.6 Con ulteriore scritto, il patrocinatore dell'insorgente rileva che il suo assistito avrebbe ampiamente dimostrato di non disporre di una rete sociale in Turchia. La sua famiglia sarebbe infatti a sua volta fuggita e si troverebbe in diversi luoghi. Nessun membro della stessa sarebbe del resto in misura di sostenerlo di modo che, in caso di allontanamento a B._______, egli si troverebbe in pericolo di vita. Inoltre, nonostante abbia soggiornato a F._______ (...), non disporrebbe di un'alternativa di domicilio in loco. Invero, in tale luogo egli non avrebbe alcun contatto né tantomeno una rete sociale in grado di sostenerlo.

E. 17.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 17.1.2 Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta infatti all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile.

E. 17.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 17.2.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 17.2.3 A seguito delle recenti vicissitudini, ed in particolare del tentativo di colpo di stato avvenuto a metà luglio, la situazione in Turchia risulta essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1). Ciò nonostante, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per quanto riguarda però le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si parte quantomeno dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso tali luoghi non sia esigibile in ragione delle tensioni tra l'esercito regolare ed i guerriglieri del PKK rifugiatisi nel vicino Kurdistan iracheno (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6; vedi anche supra consid. 5.2).

E. 17.2.4 Nel caso in disamina, il ricorrente risulta provenire da B._______, in provincia di Sirnak. L'esecuzione del suo allontanamento verso tale luogo risulta pertanto inesigibile. Ciò detto, occorre ora valutare se per il ricorrente esista o meno un'alternativa di domicilio al di fuori della regione d'origine (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1; GICRA 1996 n. 2 consid. 6.bb per i criteri). In tal senso, va in primo luogo rilevato che secondo le sue stesse dichiarazioni, l'interessato ha svolto i propri studi universitari nella città di Van (cfr. atto A5, pag. 4). Su tale presupposto si può anzitutto legittimamente ritenere ch'egli abbia dimestichezza anche con luoghi situati al di fuori della provincia di Sirnak e laddove l'esecuzione dell'allontanamento non risulti generalmente inesigibile. Proprio quest'ultimo luogo può infatti essere considerato come una delle possibili alternative di domicilio a disposizione dell'insorgente. Al proposito occorre poi constatare che l'insorgente dispone di una formazione universitaria e di una licenza di condurre per mezzi pesanti, nonché di una certa esperienza lavorativa (cfr. atto A5, pag. 4 e 5). Inoltre, le sue conoscenze della lingua turca risultano soddisfacenti (cfr. atto A4, pag. 2 e 4). Ciò lascia trasparire una certa flessibilità nelle possibilità di integrazione in un'alternativa di domicilio esigibile e permette di presupporre ch'egli possa essere in misura di far capo alle sue necessità anche al di fuori della provincia di Sirnak. Infatti, secondo la giurisprudenza, più le conoscenze della lingua turca sono buone ed il livello formativo è elevato meno vi sono rischi di non riuscire a garantirsi il minimo esistenziale in un luogo diverso da quello di provenienza (cfr. GICRA 1996 n. 2 consid. 6.bb). Ora, visto quanto precede, la dibattuta questione dell'esistenza di una rete sociale nella provincia di Sirnak non risulta in specie decisiva. È quantomeno indubbio, ferma considerata anche la necessità di prendere in considerazione le relazioni famigliari in senso esteso, che il ricorrente disponga di una certa parentela nel paese d'origine che, se del caso, potrà sostenerlo nell'ambito di un reinsediamento, come già fatto al momento del suo espatrio.

E. 17.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 18 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 19 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 12 dicembre 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5460/2016 Sentenza del 10 aprile 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dall'avv. Michael Steiner, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 12 agosto 2016 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino turco di etnia curda originario e con ultimo domicilio a B._______, in provincia di irnak, è espatriato legalmente nella primavera del 2016. Il 18 maggio 2016 egli ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A5). Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha anzitutto dichiarato di aver lasciato la Turchia in quanto dopo le votazioni del 2015 vi sarebbe stato un incremento della repressione nei confronti dei curdi. In particolare, la città di Silopi sarebbe stata attaccata dalle forze governative che avrebbero inoltre posto in essere un coprifuoco. Per quanto concerne direttamente il richiedente, egli ha riferito che avrebbe aiutato alcuni giovani che stavano costruendo delle trincee difensive. I susseguenti attacchi avrebbero inoltre causato la distruzione della sua abitazione e la dispersione della sua famiglia. La sua casa sarebbe poi stata sequestrata dal governo. Direttamente non gli sarebbe successo nulla. Egli ha però addotto che i suoi genitori si sarebbero rifugiati nelle vicinanze, a C._______; che due delle sorelle si troverebbero a D._______ e che i fratelli si sarebbero resi irreperibili per evitare di dover prestare servizio di leva. Proseguendo nel suo esposto, l'interessato ha altresì allegato che diversi suoi amici, conoscenti e colleghi sarebbero stati uccisi. Il richiedente avrebbe inoltre assistito al ferimento di un uomo ad opera della polizia. Il suo espatrio sarebbe inoltre da ricondurre alla sua volontà di sottrarsi al servizio di leva, dettata in particolare dal timore di essere chiamato ad intervenire militarmente contro i membri della sua stessa etnia. In aggiunta a ciò, l'interessato ha altresì riportato che due suoi amici stretti, attivi nel Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; sigla PKK) sarebbero stati uccisi dalle forze di sicurezza nel corso del primo trimestre del 2016. Invero, proprio durante un contatto telefonico intercorso con uno di loro prima che fosse ucciso, l'interessato sarebbe stato invitato ad unirsi alla lotta armata. Chiamato a riferire quanto ad eventuali misure subite, il richiedente ha addotto essere stato fermato in un'occasione dalle forze dell'ordine. In tale circostanza la polizia avrebbe trovato alcune foto ritraenti martiri della causa curda salvate nella memoria del telefono dell'interessato. Successivamente a ciò, egli avrebbe subito alcuni maltrattamenti. Ciò nonostante, a seguito del tempestivo intervento dei suoi famigliari, l'insorgente sarebbe stato rilasciato il giorno stesso. Infine, quanto ad eventuali attività politiche, il richiedente ha addotto non essere personalmente attivo, pur avendo preso parte ad alcune attività organizzate dal Partito Democratico dei Popoli (in curdo: Partiya Demokratik a Gelan; sigla HDP). Da ultimo, egli ha dichiarato che il suo diploma universitario non gli sarebbe servito a nulla a causa della sua appartenenza all'etnia curda. Alla luce di questi avvenimenti, l'insorgente ha asserito che qualora fosse restato in patria, la sola via d'uscita sarebbe stata quella di imbracciare le armi raggiungendo i guerriglieri sulle montagne (cfr. atto A5, pag. 10 e seg., A11, pag. 4 e seg.). B. Con decisione del 12 agosto 2016 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 7 settembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato, recte 8 settembre 2016; data d'entrata: 12 settembre 2016) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale la concessione dell'asilo in Svizzera; in primo subordine una nuova pronuncia della SEM sul punto dell'asilo; in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione circa la presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Altresì ha presentato istanza di esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 12 dicembre 2016, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria. Il 13 febbraio 2017 ha poi invitato la SEM a presentare la propria risposta. E. Con osservazioni del 22 febbraio 2017, la SEM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 25 aprile 2017 l'insorgente ha presentato la propria replica. G. Con scritto del 22 maggio 2017, la SEM si è espressa in duplica. H. Il 15 giugno 2017, l'avv. Michael Steiner si è notificato quale patrocinatore dell'insorgente, presentando poi delle ulteriori osservazioni con missiva del 30 giugno 2017. I. La SEM, con successiva presa di posizione del 12 settembre 2017, ha ribadito nuovamente la necessità di non dare seguito alle conclusioni ricorsuali. J. In data 14 febbraio 2018, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale alcuni ulteriori estratti giornalistici. K. Il 12 marzo 2018, l'autorità inferiore si è espressa anche a proposito di quest'ultimi. La presa di posizione dell'autorità inferiore è quindi stata trasmessa per conoscenza all'insorgente. L. Il 29 marzo 2018, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale uno scritto spontaneo corredato da diversi altri articoli provenienti da testate giornalistiche. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi in diritto qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato irrilevante l'integralità delle allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. A mente dell'autorità di prime cure, vi sarebbe anzitutto da rilevare che il fermo subito dal ricorrente non raggiungerebbe un intensità tale da rendere impossibile o inesigibile una sua permanenza nel paese d'origine. Lo stesso varrebbe per le circostanze addotte dall'interessato a proposito del fatto di aver assistito ad una sparatoria per strada e di essere venuto a conoscenza dell'uccisione di due suoi amici. Non di meno, anche la distruzione della sua casa risulterebbe a sua volta irrilevante, posto che non si tratterebbe di una situazione forzata ai sensi dei disposti applicabili. Quanto alla paura di essere chiamato a prestare servizio militare, la SEM non ha ritenuto in specie dato alcun fondato timore di realizzazione di una tale eventualità, stante il rinvio dello stesso a causa degli studi sino al dicembre 2018. Lo stesso varrebbe anche a riguardo di un suo possibile arruolamento volontario nelle fila del PKK, circostanza quest'ultima solo potenziale e della quale l'insorgente sarebbe pronto ad accettare le conseguenze. 3.2 Nel proprio atto ricorsuale, l'insorgente contesta le argomentazioni dell'autorità di prime cure. A suo dire, l'analisi effettuata dalla SEM affronterebbe le diverse problematiche che lo avrebbero costretto alla fuga in maniera atomizzata. Egli, in quanto curdo, nel corso della sua esistenza sarebbe stato sottoposto ad una serie di vessazioni a carattere persecutorio che lo avrebbero impossibilitato a godere di una vita serena e dignitosa. La sua casa sarebbe stata distrutta e il suo titolo di studio avrebbe perso ogni valore a seguito dell'impennata delle violenze e delle discriminazioni nei confronti del suo gruppo etnico. Ora, l'insorgente ritiene poter essere astretto a dover decidere se piegarsi al regime accettando di prestare il servizio di leva o rifiutarsi di farlo, esponendosi così a gravi conseguenze e persino al rischio di subire un'uccisione sommaria. 3.3 I successivi allegati indirizzati dalle parti al Tribunale hanno principalmente disquisito di questioni attinenti all'esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed alla presenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Per questo motivo, i rispettivi argomenti saranno riportati in seguito. 3.4 Nel proprio scritto del 30 giugno 2017, il patrocinatore dell'insorgente ha quantomeno fatto presente che la SEM non avrebbe tenuto debitamente conto del profilo politico del richiedente. Invero, egli proverrebbe da una regione attualmente in guerra civile, sarebbe conosciuto e controllato dalle autorità turche (che in un'occasione lo avrebbero anche arrestato) ed avrebbe vissuto sulla sua pelle il deterioramento della situazione e delle persecuzioni dirette. Del resto, egli si sarebbe chiaramente espresso al riguardo nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, asserendo che se non si fosse trovato in Svizzera, egli avrebbe imbracciato le armi a favore della causa curda. La situazione nella regione di Silopi sarebbe a tal punto esplosiva e pericolosa che le autorità turche agirebbero ormai secondo la logica del "ciò che non è dalla nostra parte è contro di noi (terroristi)". In tal senso, il ricorrente rientrerebbe in questa seconda categoria e sarebbe visto come un nemico pubblico. Andrebbe inoltre tenuto conto del fatto che a far data dalla decisione della SEM, la situazione sarebbe ulteriormente peggiorata. Si imporrebbe pertanto che l'autorità di prime cure riattivi la procedura d'asilo del ricorrente in modo da chiarire l'attuale situazione in Turchia. Vi sarebbe in particolare da fare riferimento alla sentenza del Tribunale E-5347/2014 del 16 novembre 2016 ed alle fonti in essa citate, le quali attesterebbero un'escalation di arresti e di epurazioni a sfondo politico e una netta riacutizzazione della questione curda. Ciò detto, visto il profilo di oppositore del ricorrente, vi sarebbe da riconoscere il rischio ch'egli possa essere esposto a persecuzioni rilevanti in caso di rientro nel paese d'origine. A sostegno di tale tesi, il ricorrente ha inoltre prodotto alcuni estratti giornalistici e delle copie di rapporti di organizzazioni no-profit. Proseguendo nel proprio esposto, il patrocinatore dell'insorgente ha anche rilevato che, per quanto possibile, susseguentemente al referendum costituzionale del 16 aprile 2017, la situazione sarebbe votata ancor più all'autoritarismo. Invero, migliaia di critici, dimostranti e sospettati sarebbero stati arrestati, 4000 impiegati sarebbero stati licenziati ed il sito web Wikipedia sarebbe stato oscurato. Tali ulteriori circostanze, già di per se inquietanti, risulterebbero catastrofiche per il ricorrente, oppositore curdo noto e come tale registrato. Posti i rischi di subire persecuzioni ed il conseguente adempimento delle condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato, la decisione impugnata meriterebbe l'annullamento. Del resto la stringata e superficiale presa di posizione della SEM, lascerebbe trasparire chiaramente che quest'ultima non avrebbe compreso a fondo il caso in esame né tantomeno considerato appieno il profilo del ricorrente e l'attuale situazione in Turchia, rispettivamente che non abbia la volontà di chiarire questi punti. 3.5 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità intimata, ha rilevato, a proposito delle asserzioni del ricorrente circa il fatto che se non si fosse trovato in Svizzera avrebbe imbracciato le armi a favore della causa curda, di non basare le proprie decisioni su delle supposizioni. Invero, in Turchia vivrebbero milioni di curdi che non farebbero ricorso alla lotta armata. Proseguendo nella propria analisi, la SEM, pur non contestando l'effettivo peggioramento della situazione, ha colto l'occasione per sottolineare il fatto che nei confronti dell'insorgente non sarebbe al momento pendente alcun procedimento penale e che del resto, lui stesso avrebbe espressamente ammesso non essere stato politicamente attivo. Inoltre, nell'unica circostanza nella quale sarebbe stato fermato dalle autorità, egli sarebbe stato rilasciato il giorno stesso espatriando in seguito legalmente con il suo passaporto. 3.6 Nell'ambito delle informazioni complementari spontaneamente trasmesse al Tribunale il 29 marzo 2018, l'insorgente ha tra le altre cose posto l'accento sul peggioramento delle condizioni dei diritti fondamentali in Turchia. A suo dire, le persone che avrebbero criticato l'intervento turco nella guerra civile in Siria sarebbero state arrestate e perseguitate. Gli stessi studenti che avrebbero manifestato contro la guerra sarebbero stati qualificati come terroristi. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 5. 5.1 Nell'ultimo periodo, la situazione sul piano politico e del rispetto dei diritti umani in Turchia si è sensibilmente deteriorata. Lo stato di emergenza decretato il 20 luglio del 2016 per un periodo di 90 giorni a seguito del "tentativo di colpo di stato" del 15 luglio 2016 risulta tutt'ora in vigore, con tutte le conseguenze del caso. A ciò si aggiunge il fatto che le autorità turche hanno nel frattempo sospeso l'applicabilità della CEDU appellandosi all'art. 15. Ciò ha comportato il decadimento delle garanzie procedurali ed ha intaccato in modo importante la garanzia di indipendenza dei magistrati. Tali misure sono inoltre state rafforzate dalla riforma costituzionale del 16 aprile 2017 che ha accordato ulteriori poteri al presidente e da un insieme di leggi autorizzanti interventi diretti nell'ordinamento della giustizia e nelle libertà fondamentali. Secondo le informazioni disponibili, siffatte mutate circostanze si sono tradotte in una serie di arresti di giornalisti, magistrati e deputati dei partiti d'opposizione, per titolo di presunti legami con il PKK o di appartenenza al movimento gulenista (cfr. sentenza del Tribunale E-3288/2015, del 21 agosto 2017 consid. 4.4 e riferimenti citati). Nonostante ciò, non si può ad oggi ritenere che in Turchia la sola appartenenza etnica giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7). Va infatti rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4). 5.2 Circa la regione di provenienza dell'interessato occorre considerare che a partire dalla seconda metà del 2015 la situazione sul campo si è fatta vieppiù difficile ed è a tratti sfociata in un vero e proprio confronto armato tra l'esercito turco ed alcuni gruppi di estrazione curda riconducibili al PKK. Vi sono inoltre evidenze quanto al fatto che parte della popolazione civile si sarebbe trovata nel mezzo dei combattimenti. La città di Silopi sarebbe stata particolarmente toccata dall'intervento delle forze di sicurezza. Diverse abitazioni avrebbero inoltre preso fuoco susseguentemente a bombardamenti d'artiglieria. Alla popolazione sarebbe anche stato imposto un coprifuoco. In altre parole, si può a giusto titolo concludere che nei luoghi menzionati vi sia una situazione comparabile a quella di un paese in guerra civile (cfr. sentenza del Tribunale D-2907/2017 del 16 ottobre 2017 consid. 7.2; vedi anche: Hurriyet Daily News, Five killed as PKK continues its attacks in Turkey, 07.08.2015 http://www.hurriyetdailynews.com/three-killed-one-injured-in-armed-conflict-in-southeast-turkey.aspx?pgeID=238&nID=86587&NewsCatID=341 e UIKI, Gli attacchi delle forze dello stato a Silopi provocano l'incendio di molte abitazioni, 18.12.2015, http://www.uikionlus.com/gli-attacchi-delle-forze-dello-stato-a-silopi-provocano-lincendio-di-molte-abitazioni/ >, consultati online il 23.10.2017). 5.3 In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12; GICRA 1998 n°17; GICRA 1993 n° 23). Inoltre, la definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel paese in questione, può essere confrontata (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017). 6. 6.1 Ora, buona parte degli eventi di cui il ricorrente si è avvalso relativamente al suo soggiorno nelle regioni menzionate sono da imputare alla difficile situazione nel sud-est della Turchia. Ciò è segnatamente il caso per quanto concerne il fatto di essersi visto imporre un coprifuoco e di aver dovuto far fronte alla distruzione ed al presunto sequestro dell'abitazione famigliare. Nello stesso senso, anche la dispersione della sua famiglia e le ulteriori circostanze richiamate dall'interessato, ammesso e non concesso che si tratti di "misure" ai sensi dell'art. 3 LAsi, rientrano a loro volta nelle conseguenze indirette della precaria situazione in loco. Trattasi segnatamente delle circostanze secondo le quali egli avrebbe assistito al ferimento di un uomo e appreso dell'uccisione di due conoscenti militanti nelle schiere del PKK e di altri amici e colleghi così come del fatto di aver dato man forte a dei giovani che stavano erigendo una trincea difensiva. Ebbene, siffatte circostanze, quandanche realmente svoltesi così come riportate dal ricorrente, non risultano pertinenti in materia d'asilo (si veda situazione simile nella sentenza D-2907/2017 consid. 7.2). Infine, il fatto che l'interessato abbia prospettato di imbracciare le armi e di raggiungere il PKK nelle montagne, in quanto semplice eventualità dettata da una scelta personale, risulta del tutto irrilevante ai fini dell'evasione del presente gravame. La stessa può quantomeno iscriversi a sua volta nelle evenienze dettate dal clima regnante nella regione. 6.2 Per quanto riguarda invece il breve fermo di cui sarebbe stato oggetto l'insorgente a seguito di un controllo di polizia, occorre ammettere ch'esso, anche se effettivamente originato da un motivo di cui all'art. 3 LAsi per via del ritrovamento di alcune raffigurazioni di militanti pro-Kurdistan - cosa peraltro non provata in specie -, non raggiunga in alcun caso un grado di intensità tale da giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato. È infatti notorio che in Turchia le forze dell'ordine possano intervenire con una certa veemenza, soprattutto in determinate regioni. Ciò non significa tuttavia che il semplice fatto di essere oggetto di attenzioni da parte della polizia (quandanche in tale circostanza abbiano luogo delle angherie) giustifichi il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-7043/2014 dell'11 agosto 2016 consid. 6.3). 6.3 Tenuto conto di quanto precede, nemmeno si può considerare, come lo vuole l'insorgente, che la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione il suo profilo politico. In primis è d'uopo sottolineare come lo stesso interessato abbia espressamente ammesso di non aver svolto attività politiche al di là della semplice partecipazione ad alcune manifestazioni e raduni organizzati dall'HDP e di non aver avuto alcun problema particolare con le autorità per causa di presunte attività sovversive (cfr. atto A5, pag. 10 e atto A11, pag. 8-9). In tal senso, va anche rammentato che la sola appartenenza ad un partito legale (quale l'HDP) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Inoltre, il fatto di essere stato presente durante l'intervento delle forze di sicurezza a Silopi e di aver dato man forte ad alcuni giovani nella costruzione di trincee, nemmeno permette di concludere ch'egli fosse ricercato dalle autorità turche (si veda situazione simile nella sentenza D-2907/2017 consid. 6.3 e 7.2). Come l'ha rettamente rilevato l'autorità intimata, ciò è del resto confermato anche dal fatto che l'interessato è espatriato legalmente munito di regolare passaporto (cfr. atto A5). 7. 7.1 Va inoltre rammentato che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44). 7.2 Nel caso oggetto del presente procedimento, proprio siffatte premesse non sono in specie adempiute. In primo luogo non risulta che al momento l'interessato sia stato chiamato ad assolvere il servizio di leva. Invero, secondo le sue stesse dichiarazioni, essendo l'insorgente registrato come studente almeno sino al dicembre del 2018, una tale eventualità non pare nemmeno imminente (cfr. atto A11, pag. 7). Viene quindi da sé che su tali presupposti, non può essere riconosciuto un rischio per il ricorrente di essere esposto ad una sanzione determinante per causa di renitenza (cfr. sentenza del Tribunale D-5396/2015 del 29 luglio 2016, consid. 7.8.1). Inoltre, secondo le informazioni in possesso del Tribunale, non vi sono indizi quanto al fatto che la sola incorporazione dell'insorgente nell'esercito rischi di esporlo a seri pregiudizi ai sensi di quanto sopra o ad atti vietati dallo ius cogens. In primo luogo, il servizio militare in Turchia è obbligatorio per tutti i giovani uomini e quindi non solo per coloro che appartengono ad un determinato gruppo di persone o ad una particolare etnia (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2336/2013 del 10 ottobre 2017 consid. 5.2) . Inoltre, pur essendo innegabile che l'esercito turco sia attivo sul terreno nei confronti del PKK, non si può parlare di azioni generalizzate contro una determinata etnia (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-3873/2014 del 1° ottobre 2015 consid. 6.5) o di atti contrari al diritto internazionale (cfr. tra le tante sentenza D-5396/2015 consid. 7.8.2). Invero, i rarissimi casi di applicazione di tale eccezione al principio dell'irrilevanza dei motivi d'asilo legati alla diserzione ed alla renitenza, sono limitati a situazioni di estrema gravità, laddove le persone interessate vengono forzate a commettere ostilità contro i membri della propria comunità, essendo nel contempo minacciati nella propria integrità (si veda in particolare GICRA 2003 no. 8 consid. 6b, a riguardo di cittadini di Sarajevo di etnia serba integrati nel neonato esercito bosniaco ed astretti a partecipare alle ostilità aventi quale obbiettivo la conquista e l'epurazione etnica di un territorio o ancora Samuel Werenfels, op. cit., p. 259, che fa riferimento alla prassi allor riguardante i cittadini Afgani obbligati a combattere sotto minaccia di fucilazione contro i Mujaheddin dai filosovietici). 7.3 Alla luce di ciò, nemmeno il prospettato timore di essere chiamato ad assolvere il servizio di leva giustifica in specie la concessione dell'asilo in Svizzera.

8. Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se possano in specie essere ravvisati dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga giustificanti il riconoscimento del solo statuto di rifugiato. 9. 9.1 La questione si pone a seguito della replica del ricorrente, per mezzo della quale egli ha, tra le altre cose, addotto aver partecipato a svariate manifestazioni di protesta e susseguentemente appreso essere apparso in un video su una piattaforma di rete sociale che lo ritraeva intento a manifestare. 9.2 A tal riguardo, l'autorità di prime cure, ha rilevato che durante il suo soggiorno in Turchia il ricorrente non avrebbe disposto di un profilo politico tale da essere considerato degno di intenzioni a contenuto persecutorio per causa di eventuali attività svolte in Svizzera. 9.3 Successivamente, il patrocinatore dell'insorgente, dopo aver illustrato in che modo il suo assistito fosse politicamente attivo in patria (cfr. supra consid. 3.4), ha addotto alcuni mezzi di prova a conferma delle attività svolte in favore della causa curda in Svizzera. Egli ha segnatamente prodotto un video ed alcuni estratti dello stesso nei quali il ricorrente è ritratto nel corso di una manifestazione (...). Ha inoltre fornito al Tribunale due estratti provenienti da un sito web che avrebbe ripreso la notizia delle manifestazioni pubblicando anche delle foto dei partecipanti, tra cui figurava l'insorgente. A suo dire, a causa della prominente identificabilità dell'interessato, le autorità turche sarebbero a conoscenza del suo soggiorno in Svizzera e delle sue attività politiche successive alla fuga. Infatti, la notizia sarebbe stata riportata da un vero media turco. 9.4 Chiamata ad esprimersi al riguardo, l'autorità intimata ha rilevato come l'insorgente non si sia avvalso dell'esistenza di alcun procedimento penale nei suoi confronti in Turchia. Inoltre, in corso di procedura egli avrebbe espressamente escluso di essere impegnato a livello politico. In occasione del breve arresto sarebbe del resto stato rilasciato nel giro di due giorni. Il suo status di cittadino turco incensurato sarebbe inoltre dimostrato dall'espatrio legale ed in particolare dal fatto che l'interessato avrebbe lasciato il paese per ben due volte dall'aeroporto di Istanbul con il suo passaporto. Infine, nell'ambito della manifestazione svoltasi a E._______, l'insorgente avrebbe avuto il ruolo di semplice compartecipante. Per questi motivi egli non sarebbe stato esposto in modo particolare né tantomeno avrebbe avuto un pregresso profilo politico tale da dover prendere in considerazione un rischio di identificazione e di futura persecuzione da parte delle autorità turche. 9.5 Nell'ambito dell'ulteriore scritto facente data al 14 febbraio 2018, il ricorrente ha addotto essere venuto a conoscenza del fatto che il 24 gennaio 2018, l'esercito turco avrebbe attaccato per la seconda volta in pochi giorni il paese di C._______. I soldati avrebbero in particolare perquisito l'abitazione dei famigliari alla ricerca del ricorrente. A sostegno di tale tesi, il ricorrente ha prodotto uno stampato estratto dal medesimo sito web ove era già precedentemente stata riportata la notizia circa le manifestazioni svoltesi a E._______ ed un elenco di risultati relativo alla ricerca online del suo stesso nome. 9.6 Invitata a fornire al Tribunale le proprie valutazioni al proposito, l'autorità di prima istanza ha anzitutto messo in discussione l'attendibilità delle informazioni riportate nel sito web in questione. La ricerca avrebbe infatti permesso di identificare unicamente un articolo in lingua tedesca senza alcun corrispettivo in turco. Ciò lascerebbe presagire che tale trafiletto sia stato redatto da un giornalista di parte, tanto più che l'autore nemmeno sarebbe identificabile. Del resto, il contenuto stesso dell'articolo lascerebbe perplessi stante la sconnessione in esso ravvisabile ed il fatto che mal si capirebbe in che modo il giornalista abbia potuto essere al corrente della volontà delle autorità di arrestare l'insorgente. 9.7 Sempre a proposito della problematica in esame, il ricorrente, nelle "informazioni complementari" trasmesse al Tribunale il 29 marzo 2018, ha posto l'accento sull'accresciuto controllo esercitato all'estero dai servizi di sicurezza turchi. Tale ingerenza sarebbe dimostrata anche dal tentativo di rapimento di un uomo d'affari Svizzero. Secondo le informazioni riportate in tale scritto, i richiedenti asilo in Svizzera sarebbero sottoposti alla sorveglianza e minacciati dal "regime turco". Sarebbe inoltre evidente che tale controllo riguarderebbe anche il ricorrente. 10. 10.1 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). 10.2 Per quanto concerne la situazione in Turchia, occorre anzitutto rammentare che anche susseguentemente alla modifica delle circostanze facente seguito al "tentativo di colpo di stato" del 15 luglio 2016, il solo deposito di una domanda d'asilo in Svizzera così come il generico impegno politico in esilio non è sufficiente per concludere quanto all'esistenza di motivi soggettivi insorti dopo la fuga (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4568/2016 del 15 marzo 2017 consid. 4.5). Al contrario, il riconoscimento della qualità di rifugiato, presuppone, come d'uso, che da un'analisi ai sensi dell'art. 7 LAsi possa essere presunto, a seguito di un esame approfondito delle circostanze, che le attività esercitate dopo la partenza dal paese d'origine siano giunte a conoscenza delle autorità e che ciò causi o rischi di causare una condanna illegittima in caso di ritorno in patria (cfr. 2009/28 consid. 7; sentenza del Tribunale E-2644/2016 del 20 marzo 2017 consid. 5.2.2). 11. 11.1 Ora, nel caso oggetto del presente procedimento, proprio tali presupposti non risultano soddisfatti. In primo luogo, come detto, dagli atti non emerge alcuna schedatura dell'insorgente per causa di attività politiche né tantomeno l'esistenza di procedimenti penali nei suoi confronti (cfr. supra consid. 6). Invero, come l'ha rettamente sottolineato l'autorità di prime cure, l'unico fermo da lui subito si è risolto in una tempestiva liberazione senza contestazioni formali. Giunto in Svizzera, egli risulta effettivamente aver partecipato ad alcune manifestazioni a sostegno della causa curda, (...). Tuttavia, i mezzi di prova addotti non spiegano, oltre alla semplice presenza in tali occasioni, in che modo l'interessato fosse politicamente attivo né tantomeno a quali organizzazioni facesse capo. Alla luce di ciò, si può dunque partire dall'assunto che l'insorgente sia intervenuto in qualità di semplice partecipante, senza tuttavia ch'egli avesse un ruolo attivo in seno ad organizzazioni percepite come sensibili da Ankara. Oltracciò, dalle foto da lui prodotte, sembra poter essere dedotto che gli eventi in questione siano riconducibili ad una qualche sezione europea all'HDP, ovvero ad un partito legale. È pertanto difficile credere che le autorità turche si siano adoperate per identificare l'interessato, fermo considerate inoltre gli innumerevoli eventi di tale tipo svoltisi in Europa nel corso del 2017. Quanto al video prodotto dal ricorrente, va rilevato come l'insorgente non abbia dimostrato in quali termini lo stesso sia stato reso pubblico, posto ch'egli si è limitato a sostenere che sarebbe stato condiviso su di una rete sociale senza apportarne la prova. Infine, circa gli articoli apparsi sul web, le argomentazioni dell'interessato risultano pretestuose. Anzitutto, va premesso che nelle fotografie ad essi annessi, il ricorrente è semplicemente ritratto nel mezzo di altre persone sotto un gazebo (cfr. risultanze processuali). Inoltre, nonostante il ricorrente vi abbia fatto riferimento al plurale, trattasi chiaramente, per contenuto ed origine, di un solo articolo stampato in maniera differente. Diversamente di quanto da lui sostenuto, non si tratta inoltre di un estratto proveniente da un "vero media turco" ma, come si evince chiaramente dall'Impressum, di un semplice resoconto pubblicato su di un organo riconducibile ad una fondazione attiva nella difesa dei diritti dei curdi registrata in Olanda ([...]). Alla luce di ciò, è difficile credere che tale pubblicazione abbia avuto particolare risalto in Turchia come lo vuole l'insorgente. 11.2 Negli stessi termini, anche le informazioni circa il presunto tentativo di arrestare il ricorrente a C._______ non permettono di giungere ad una diversa valutazione. Anzitutto, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, l'attendibilità del media che ha riportato la notizia è fortemente messa in dubbio, trattandosi di una testata di parte (peraltro la stessa ad aver dato inspiegabilmente enfasi agli avvenimenti [...]) ed essendo il contenuto stesso e le modalità di pubblicazione del breve trafiletto inconsistenti (si vedano le considerazioni della SEM esposte al considerando 9.6). 11.3 Da ultimo, occorre constatare come nemmeno i mezzi di prova trasmessi dal ricorrente contestualmente allo scritto del 29 marzo 2018, così come le argomentazioni in esso contenuto, lasciano trasparire un rischio per quest'ultimo di essere sottoposto ad atti pregiudizievoli da parte dello Stato turco.

12. Visto tutto quanto precede, si può pertanto concludere che il ricorrente non ha reso verosimile di aver svolto attività politiche in esilio suscettibili di esporlo a pregiudizi determinanti in materia d'asilo in caso di ritorno nel suo paese d'origine.

13. In definitiva, la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

14. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata va confermata. 15. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 16. 16.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Ella ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. L'autorità di prime cure ha in particolare concluso che il richiedente disporrebbe di un'alternativa di domicilio al di fuori della regione di Sirnak. 16.2 Nel gravame, l'insorgente avversa tale valutazione. A suo dire l'integralità della sua famiglia si sarebbe dispersa a causa di quanto occorso e nessuno dei suoi famigliari disporrebbe di una situazione personale tale da permettere di fornirgli assistenza. Inoltre, in quanto curdo proveniente da una zona percepita in modo negativo dalle autorità e dalla popolazione turca, egli non avrebbe alcuna realistica possibilità di reinserimento. 16.3 La SEM, chiamata ad esprimersi al riguardo, ha sottolineato come l'informazione a proposito della dispersione della sua famiglia paleserebbe un'incoerenza, giacché nello stesso atto ricorsuale l'insorgente avrebbe in precedenza addotto che i famigliari si sarebbero separati trovando protezione in alcune località da lui elencate. Inoltre, nell'audizione sulle generalità egli avrebbe dichiarato che i genitori soggiornavano a Silopi nonché di avere altri nove fratelli tutti residenti con i genitori ad eccezione di due sorelle sposate. Del resto, egli avrebbe allegato avere anche diversi zii e zie a B._______ e a C._______. Dall'audizione sui motivi d'asilo si potrebbe inoltre evincere che persisterebbe un certo contatto con la famiglia posto che il ricorrente in tale circostanza avrebbe spiegato che i genitori abiterebbero nel villaggio e due fratelli a D._______. Pertanto, la considerazione secondo la quale la famiglia sarebbe dispersa risulterebbe inverosimile tenuto anche conto che l'interessato avrebbe omesso di addurre ulteriori elementi al riguardo nell'atto ricorsuale. Inoltre, le sue asserzioni a proposito del fatto che non si potrebbe stabilire altrove in Turchia, segnatamente a causa dell'inservibilità del suo diploma universitario, sarebbero in netto contrasto con il possesso di una licenza di condurre per veicoli pesanti. 16.4 In sede di replica, l'insorgente, prendendo posizione circa le osservazioni dell'autorità intimata, rammenta che nel corso dell'audizione sulle generalità gli sarebbe stato chiesto (quantomeno egli avrebbe inteso), di incare i luoghi di domicilio dei famigliari. Al contrario, nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo, egli avrebbe avuto modo di spiegare nel dettaglio il modo in cui i suoi famigliari si sarebbero separati cercando rifugio in altre località. Del resto, l'espressione menzionata nel gravame avrebbe fatto riferimento alla circostanza della dispersione della famiglia sul territorio a seguito della distruzione della loro casa, ovvero al fatto di essere stati separati e divisi. Invero, separarsi e disperdersi sarebbero dei sinonimi, per il che, mal si comprenderebbe ove risieda la contraddizione. Il ricorrente ha poi concluso la propria disquisizione confermando come attualmente egli non abbia famigliari a B._______. Infine, circa l'eventualità di un suo trasferimento in un'altra località della Turchia, egli ha sottolineato che l'aiuto economico ottenuto dalla famiglia sarebbe stato circoscritto al viaggio. I suoi parenti non potrebbero infatti occuparsi a lungo del suo sostentamento. Analogamente, egli non potrebbe esigere che i suoi parenti lontani si occupino del suo sostegno economico. In ragione dei motivi addotti a sostegno della sua domanda d'asilo, in caso di rientro in Turchia l'interessato nemmeno oserebbe prendere contatto con i parenti onde evitare di esporli a pericolo. Oltracciò egli non sentirebbe i famigliari da diversi mesi. 16.5 Nella successiva presa di posizione, l'autorità di prime cure ha ribadito che vi sarebbero alcune contraddizioni dei luoghi di soggiorno dei famigliari e che inoltre l'insorgente non avrebbe fornito alcun ulteriore dettaglio in merito agli stessi. Del resto, la sua allegazione secondo la quale egli non vorrebbe mettersi in contatto con i famigliari per questioni di sicurezza parlerebbe in favore del fatto ch'egli sia a conoscenza del luogo di soggiorno degli stessi o perlomeno che sussistano possibilità concrete di rintracciarli. Infine, occorrerebbe rimarcare che l'insorgente avrebbe vissuto per ben due anni a F._______ (...). Si potrebbe dunque affermare ch'egli conosca a sufficienza la città in questione. 16.6 Con ulteriore scritto, il patrocinatore dell'insorgente rileva che il suo assistito avrebbe ampiamente dimostrato di non disporre di una rete sociale in Turchia. La sua famiglia sarebbe infatti a sua volta fuggita e si troverebbe in diversi luoghi. Nessun membro della stessa sarebbe del resto in misura di sostenerlo di modo che, in caso di allontanamento a B._______, egli si troverebbe in pericolo di vita. Inoltre, nonostante abbia soggiornato a F._______ (...), non disporrebbe di un'alternativa di domicilio in loco. Invero, in tale luogo egli non avrebbe alcun contatto né tantomeno una rete sociale in grado di sostenerlo. 17. 17.1 17.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStr l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 17.1.2 Nel caso in esame, visto che l'interessato non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il rinvio dell'insorgente verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta infatti all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Turchia non conduce attualmente a poter considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. 17.2 17.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 17.2.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 17.2.3 A seguito delle recenti vicissitudini, ed in particolare del tentativo di colpo di stato avvenuto a metà luglio, la situazione in Turchia risulta essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1). Ciò nonostante, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per quanto riguarda però le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si parte quantomeno dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso tali luoghi non sia esigibile in ragione delle tensioni tra l'esercito regolare ed i guerriglieri del PKK rifugiatisi nel vicino Kurdistan iracheno (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6; vedi anche supra consid. 5.2). 17.2.4 Nel caso in disamina, il ricorrente risulta provenire da B._______, in provincia di Sirnak. L'esecuzione del suo allontanamento verso tale luogo risulta pertanto inesigibile. Ciò detto, occorre ora valutare se per il ricorrente esista o meno un'alternativa di domicilio al di fuori della regione d'origine (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1; GICRA 1996 n. 2 consid. 6.bb per i criteri). In tal senso, va in primo luogo rilevato che secondo le sue stesse dichiarazioni, l'interessato ha svolto i propri studi universitari nella città di Van (cfr. atto A5, pag. 4). Su tale presupposto si può anzitutto legittimamente ritenere ch'egli abbia dimestichezza anche con luoghi situati al di fuori della provincia di Sirnak e laddove l'esecuzione dell'allontanamento non risulti generalmente inesigibile. Proprio quest'ultimo luogo può infatti essere considerato come una delle possibili alternative di domicilio a disposizione dell'insorgente. Al proposito occorre poi constatare che l'insorgente dispone di una formazione universitaria e di una licenza di condurre per mezzi pesanti, nonché di una certa esperienza lavorativa (cfr. atto A5, pag. 4 e 5). Inoltre, le sue conoscenze della lingua turca risultano soddisfacenti (cfr. atto A4, pag. 2 e 4). Ciò lascia trasparire una certa flessibilità nelle possibilità di integrazione in un'alternativa di domicilio esigibile e permette di presupporre ch'egli possa essere in misura di far capo alle sue necessità anche al di fuori della provincia di Sirnak. Infatti, secondo la giurisprudenza, più le conoscenze della lingua turca sono buone ed il livello formativo è elevato meno vi sono rischi di non riuscire a garantirsi il minimo esistenziale in un luogo diverso da quello di provenienza (cfr. GICRA 1996 n. 2 consid. 6.bb). Ora, visto quanto precede, la dibattuta questione dell'esistenza di una rete sociale nella provincia di Sirnak non risulta in specie decisiva. È quantomeno indubbio, ferma considerata anche la necessità di prendere in considerazione le relazioni famigliari in senso esteso, che il ricorrente disponga di una certa parentela nel paese d'origine che, se del caso, potrà sostenerlo nell'ambito di un reinsediamento, come già fatto al momento del suo espatrio. 17.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

18. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-ritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

19. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il TAF, con decisione incidentale del 12 dicembre 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.

20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: