Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2545/2019 Sentenza del 13 giugno 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 16 maggio 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 1° aprile 2019, il verbale d'audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) del 7 maggio 2019 (cfr. atto [...]17/2 [di seguito: verbale]), il parere sulla bozza di decisione negativa del 15 maggio 2019, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 16 maggio 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto [...]27/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 27 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 maggio 2019), con cui il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento della decisione impugnata e alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; altresì ha presentato, secondo il senso, una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 29 maggio 2019 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente è cittadino turco di etnia curda e religione alevita, originario di Adiyaman e con ultimo domicilio a Malatya nell'omonima provincia; che sarebbe espatriato a causa delle numerose angherie subite da una parte dai protettori del villaggio a causa della sua etnia e della sua confessione e dall'altra dalla polizia per la sua appartenenza al Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi [HDP]), che i protettori del villaggio di B._______ (Adiyaman) impedivano all'interessato ed ai famigliari di coltivare parte dei terreni di loro proprietà; che la famiglia non era ben accetta in tale villaggio; che essi sarebbero stati più volte picchiati e le loro colture distrutte (cfr. verbale, D83 e D211 e segg.), che a sostegno della sua domanda, l'interessato ha presentato la copia dell'attestazione dell'HDP, la copia del pagamento della quota mensile al partito, la copia dell'attestazione di sostegno ad una fondazione per i diritti umani in Turchia e un video di un pestaggio subito nei terreni di famiglia, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto anzitutto inverosimili i maltrattamenti e le perquisizioni da parte della polizia a causa della sua affiliazione all'HDP; che il narrato sarebbe vago e privo di sostanza; che segnatamente, il richiedente non avrebbe saputo né quantificare né collocare temporalmente gli episodi, che gli altri motivi d'asilo sono invece stati ritenuti irrilevanti dall'autorità inferiore; che in particolare, l'appartenenza alla minoranza curda non sarebbe di per sé un motivo sufficiente per riconoscere la qualità di rifugiato; che i pregiudizi subiti non sarebbero sufficientemente intensi, che con ricorso, l'insorgente contesta la valutazione della SEM; che le allegazioni in merito ai problemi dovuti alla sua affiliazione all'HDP sarebbero verosimili; che i documenti presentati avvalorerebbero le sue dichiarazioni; che in seguito, gli atteggiamenti persecutori sarebbero di un'intensità tale da costituire una pressione psichica insopportabile, che la tesi ricorsuale non può tuttavia essere seguita, che nella fattispecie, le allegazioni del ricorrente in merito ai problemi avuti con la polizia a causa della sua appartenenza all'HDP non risultano verosimili; che le stesse non sono sufficientemente sostanziate; che egli non è riuscito né a concretizzare neppure un episodio né a quantificare i pestaggi e le perquisizioni, che a titolo d'esempio, alla domanda precisa ha risposto di non ricordare, ma di essere stato picchiato "veramente tantissime volte" tra il 2005 e il 2019 (cfr. verbale, D213); che egli sarebbe pure stato fermato una volta per quattro o cinque giorni, ma non è riuscito a circostanziare neppure tale episodio; che ha risposto di essere stato preso, portato in un posto di polizia, picchiato prima di essere messo in cella e rilasciato così senza dire niente (cfr. verbale, D232 segg.); che il racconto manca tuttavia di qualsiasi dettaglio che permetta di ritenere che gli avvenimenti descritti siano stati personalmente vissuti dal ricorrente, che le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda le perquisizioni; che egli non ricorderebbe le volte in cui la polizia avrebbe fatto irruzione in casa sua, ma "sarebbero tantissime" (cfr. verbale, D217), che per il resto i suoi motivi d'asilo non risultano rilevanti, che infatti, nonostante il recente aumento delle tensioni etnico-politiche in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune emarginazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va poi rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4); che pure insufficiente è la sola professione della confessione alevita (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3851/2018 del 18 luglio 2018), che più genericamente, va inoltre tenuto presente che per essere considerate rilevanti materia d'asilo, le misure adottate debbono raggiungere una certa intensità; che sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d'asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sentenze del Tribunale D-20/2018 del 5 giugno 2018 consid. 5.3 e E-6571/2012 del 12 agosto 2014 consid. 6.2); che alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, debbono rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che del resto, gli asseriti pestaggi da parte dei protettori del villaggio di B._______ (Adiyaman), non paiono d'acchito poter essere considerate misure che rendano impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine; che invero, malgrado venisse intimato a lui e ai suoi famigliari di non coltivare i terreni, i pregiudizi addotti non impedivano loro interamente di esercitare le attività agricole; che il ricorrente insieme ai famigliari poteva coltivare comunque una parte dei terreni (cfr. verbale, D108 e D140); che inoltre, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, l'insorgente non traeva tutti i profitti dall'agricoltura, ma lavorava presso la ditta di costruzioni del fratello (cfr. verbale, D201), che lo stesso può dirsi anche per i maltrattamenti subiti nel suo quartiere - in ragione della sua appartenenza etnico-religiosa e del mancato sostegno al partito AKP - e per il fatto che la sua casa fosse stata segnata con una "X" (in quanto abitazione di curdi aleviti); che si tratta invero di misure alle quali ogni persona di origine curda e confessione alevita può essere confrontata nel paese d'origine, e che non permettono, in assenza di elementi supplementari, una diversa valutazione del caso; che invero, a titolo d'esempio, l'insorgente ha allegato che anche un altro quartiere vicino al suo ed abitato in maggioranza da aleviti ha subito diverse cose, tra cui la "X" sulle case (cfr. verbale, D83), che la dichiarazione del muhtar allegata in sede ricorsuale che confermerebbe i fatti occorsi al ricorrente ed ai famigliari - oltre ad essere una dichiarazione di parte di esiguo valore probatorio - non permette una diversa valutazione, che infine, la sola appartenenza ad un partito legale (in casu l'HDP) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante, situazione simile nella sentenza D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 6.3), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale del ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che inoltre, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6), non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche in luglio 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale D-6066/2017 del 20 luglio 2018 consid. 7.3.2), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, domiciliato a Malatya (nell'omonima provincia) dal 1996 (cfr. verbale, D22), ovvero da un luogo non facente parte delle province summenzionate, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3), che invero, egli in Turchia ha sempre potuto ottenere i medicamenti necessari per trattare l'epilessia di cui soffre (cfr. verbale, D257), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: