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D-2406/2020

D-2406/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-29 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2406/2020 Sentenza del 29 giugno 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il 9 marzo 1974, Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 3 aprile 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 27 dicembre 2018, la documentazione da lui prodotta in medesima data e composta dal suo passaporto turco in originale nonché dalla ricevuta della tassa di partenza, il rilevamento dei dati personali del 4 gennaio 2019, il verbale di audizione del 10 ottobre 2019 (di seguito: verbale), la documentazione versata agli atti in tale ambito, fra cui figurano:

- l'estratto di famiglia in originale (doc. 1);

- il formulario di richiesta di adesione, quale membro, all'associazione culturale (...) (doc. 2);

- uno scritto redatto dall'associazione culturale (...), con il quale quest'ultima conferma l'appartenenza del richiedente alla medesima, oltreché riferire delle discriminazioni che A._______ avrebbe subito in Turchia a motivo della sua confessione alevita (doc. 3);

- uno scritto del 15 gennaio 2019 redatto dall'Halklarin Demokratik Partisi (HDP), per il tramite del quale il partito ha confermato la qualità di membro dell'interessato, oltre che a testimoniare delle sue attività politiche e delle persecuzioni subite (doc. 4);

- copia di due tessere dell'HDP, indicanti la funzione di (...) nell'ambito delle elezioni del (...) e del (...) (doc. 5);

- una lista dei mezzi di prova prodotti (doc. 6);

- copia della notifica del (...), con la quale la (...) ha confermato l'interessato quale (...) (doc. 7);

- copia del messaggio di testo (SMS) del (...), con il quale la (...) ha confermato telefonicamente all'interessato il suo ruolo di (...) per il partito HDP (doc. 8);

- copia di vari messaggi di testo (SMS) indirizzati telefonicamente dall'HDP al richiedente l'asilo (doc. 9 e 10);

- documentazione fotografica, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 aprile 2020, notificata il 7 aprile 2020, (cfr. risultanze processuali; atto A22/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 7 maggio 2020 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 8 maggio 2020), con cui il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata l'8 maggio 2020 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che il richiedente è cittadino turco di etnia curda e religione alevita, con ultimo domicilio ad Istanbul; che questi sarebbe espatriato a causa delle persecuzioni perpetrate nei suoi confronti dalle autorità turche in ragione della sua appartenenza al Partito Democratico dei Popoli (HDP) nonché alle attività politiche svolte per conto dello stesso, che in particolare egli sarebbe stato arbitrariamente oggetto di misure detentive oltreché di pressioni da parte delle autorità turche (cfr. verbale, pag. 11, D66), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni dell'interessato; che il narrato circa le persecuzioni subite, così come quello relativo alle attività politiche esercitate, sarebbe vago e privo di sostanza; che quanto esposto nell'ambito delle due audizioni divergerebbe altresì su punti essenziali, che con il gravame, l'insorgente contesta la valutazione della SEM; che innanzitutto, la verosimiglianza del suo esposto andrebbe ponderata da un punto di vista globale, tenendo conto in particolare del timore per la propria incolumità fisica dovuta alla peculiare situazione in cui egli si sarebbe trovato nel Paese di provenienza; che del resto, a suo dire, i documenti presentati comproverebbero le sue dichiarazioni riguardo le funzioni esercitate in seno all'HDP, che l'argomentazione ricorsuale non può tuttavia essere condivisa dallo scrivente Tribunale, che nella fattispecie, le allegazioni del ricorrente in merito ai problemi avuti con le autorità turche a causa della sua appartenenza all'HDP non risultano verosimili, che anzitutto, come rettamente osservato dalla SEM, egli ha in un primo tempo affermato di essere stato arbitrariamente arrestato per la prima volta nel 2018 (cfr. verbale, pag. 11, D67-68), per poi però dichiarare di essere stato oggetto di una misura detentiva nel 2017 (cfr. verbale, pag. 12, D69); che perdipiù, l'insorgente ha in seguito ulteriormente modificato la propria versione dei fatti, affermando di non essere mai stato arrestato fra il 2014 e il 2018 (cfr. verbale, pag. 12, D74), che vieppiù, v'è da osservare che il racconto del ricorrente in merito ai problemi avuti con le autorità a causa delle sue attività politiche non è sufficientemente sostanziato; che dopo aver confusamente riferito di un difficile contesto generale regnante nel suo Paese d'origine durante gli anni '90 (cfr. verbale, pag. 9-11, D58-D65), egli ha riferito di essere stato recentemente vittima di arresti arbitrari negli ultimi anni (cfr. verbale, pag. 11, D66) senza tuttavia essere in grado di quantificare tali episodi, né di circostanziarne chiaramente le modalità (cfr. verbale, pag. 12-13, D75-79), che interrogato ripetutamente in proposito, il ricorrente si è limitato ad esporre episodi d'ordine generale come, ad esempio, le violenze perpetrate dalla polizia turca durante le manifestazioni (cfr. verbale, pag. 13, D76), che il racconto manca di qualsiasi dettaglio che permetta di ritenere che gli avvenimenti descritti siano stati personalmente vissuti dal ricorrente, che d'altro canto, le stesse considerazioni valgono anche per quanto riguarda il ruolo da lui assunto in seno all'HDP; che oltre a riferire di essere stato designato quale (...) in due occasioni durante le elezioni, egli non ha fornito maggiori particolari, che conseguentemente, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente non è riuscito a rendere verosimile di essere stato vittima delle persecuzioni allegate, che neppure la documentazione allegata dinanzi all'autorità inferiore è suscettibile di mutare tale valutazione; che le dichiarazioni ivi accluse - oltre ad essere di parte e avere dunque esiguo valore probatorio - sono prive di dettagli, e non apportano pertanto maggiore chiarezza, che per il resto, i suoi motivi d'asilo non risultano rilevanti, che infatti, nonostante il recente aumento delle tensioni etnico-politiche in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune emarginazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale D-2769/2019 del 3 settembre 2019 e D-3639/2017 del 18 marzo 2020 consid. 8); che va poi rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. ibidem); che pure insufficiente è la sola professione della confessione alevita (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2545/2019 del 13 giugno 2019), che la sola appartenenza ad un partito legale (in casu l'HDP) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante, situazione simile nella sentenza D-2545/2019 del 13 giugno 2019), che in questo senso, neppure l'appartenenza all'associazione culturale (...) permette diversa valutazione; che del resto il ricorrente non ha mai legato le persecuzioni lamentate all'attività svolta per l'associazione, che infine, il ricorrente ha riferito di essere espatriato legalmente, servendosi del proprio passaporto e partendo con un volo dall'aeroporto di Istanbul (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 5.01); che oltremodo, dal suo arrivo in Svizzera egli ha atteso più di tre mesi prima di presentarvi una domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 5.02), che tale comportamento risulta palesemente incompatibile con quello di una persona effettivamente esposta ad un rischio di persecuzioni, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa; che a suo dire, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile in ragione della campagna di intimidazione e repressione ai danni dell'opposizione politica che sarebbe condotta in Turchia a seguito del fallito colpo di stato del 2016, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), per il che, l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che nella fattispecie concreta, dagli elementi presenti agli atti, nonché dalle dichiarazioni dell'insorgente, lo stato di salute di quest'ultimo non parrebbe presentare carenze di una gravità tale da cagionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute dello stesso in caso di un suo ritorno in Turchia; che del resto il richiedente con la propria impugnativa nemmeno censura tale aspetto, che inoltre, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6), non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche in luglio 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale D-2545/2019 del 13 giugno 2019), che il ricorrente è domiciliato ad Istanbul (nell'omonima provincia) dal 2014, dopo avervi già risieduto fra il 2003 e il 2011 (cfr. verbale, pag. 4, D22-D23), ovvero un luogo non facente parte delle province summenzionate, che da ultimo, egli non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali, come giustamente motivato dalla SEM, alla cui decisione si rinvia al fine di evitare ripetizioni (cfr. decisione impugnata, pag. 4, punto III.2), che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LAsi, che non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ferme tali premesse, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard