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D-3639/2017

D-3639/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-18 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino turco di etnia curda, è nato e cresciuto nel villaggio di C._______, nella provincia di D._______. Questi, ha frequentato la scuola fino alla terza elementare, per poi dedicarsi agli allevamenti di bestiame della famiglia. Nel 2011 egli si è trasferito nel comune di E._______, nella provincia di F._______, abitandovi fino a un suo primo espatrio in Germania nel 2015. Dopo aver soggiornato tre mesi in Germania, egli ha fatto ritorno a E._______, rimanendovi fino al nuovo espatrio, avvenuto nel 2017. Giunto in Svizzera dopo essere transitato da diversi paesi terzi, l'interessato ha depositato una domanda di asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di G._______ il 28 marzo 2017 (cfr. A6/11 [in seguito: verbale 1]). B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato la Turchia per la problematica che segue. Nell'ambito di uno scontro a fuoco avvenuto nel (...) fra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan, PKK) e l'esercito turco, la madre del ricorrente sarebbe stata fortunosamente ferita. Quest'ultima sarebbe poi stata arrestata dall'esercito poiché sospettata di appartenere alla menzionata organizzazione paramilitare (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.01; A11/15 [in seguito: verbale 2]). A seguito di tale episodio, il 4 marzo 2011, forze speciali riconducibili allo Stato turco si sarebbero presentate presso il domicilio del richiedente, infliggendogli percosse fisiche (cfr. verbale 1, pag. 6 e seg., punto 7.01 e 7.02; verbale 2, pag. 5, D43). A mente di quest'ultimo, tale agire sarebbe da ricondurre alla presenza del nome della di lui madre in una lista di simpatizzanti del PKK (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.01; verbale 2, pag. 6, D46 e seg.). Temendo nuove aggressioni, egli avrebbe quindi lasciato il villaggio di C._______, trasferendo il proprio domicilio a E._______, nella provincia di F._______. Nondimeno, le importanti problematiche di razzismo riscontrate nella regione a motivo della sua etnia curda, lo avrebbero spinto ad espatriare una prima volta nel 2015 in Germania, dove egli avrebbe depositato una domanda di asilo. Sennonché, dopo tre mesi e prima che questa potesse essere evasa dalle autorità tedesche, egli avrebbe fatto ritorno in Turchia, risiedendovi sino al mese di marzo del 2017, periodo durante il quale sarebbe definitivamente espatriato. A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza la seguente documentazione:

- la sua carda d'identità turca;

- due rapporti clinici relativi alla degenza in ospedale nel 2011 (cfr. A8, doc. 1 e 5) redatti in lingua turca;

- il suo certificato di domicilio redatto in lingua turca (cfr. A8, doc. 2);

- una copia di uno scritto del 19 marzo 2001 redatto in lingua turca (cfr. A8, doc. 3);

- un certificato medico del 20 maggio 2016 (cfr. A8, doc. 4);

- una busta d'invio dalla Turchia con la quale gli è stato trasmesso il documento d'identità e uno dei due rapporti clinici relativi al ricovero del 2011 (cfr. A8, doc. 6);

- copia di una serie di missive e di verbali redatti in lingua turca, accompagnati dalla rispettiva traduzione in lingua tedesca (cfr. sub consid. I) (cfr. A8, doc. 7). C. Con decisione del 2 giugno 2017, notificata all'interessato in medesima data (cfr. atto A15/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome ritenuta lecita, esigibile e possibile. D. In data 28 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 giugno 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, di essere ammesso provvisoriamente. L'insorgente ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia, con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 novembre 2017, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 6 dicembre 2017, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 4 dicembre 2017 il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. G. Onde avvalorare la sua versione dei fatti, con scritto spontaneo del 1° febbraio 2018, l'insorgente ha allegato copia di una documentazione redatta in lingua straniera. H. Con decisione incidentale del 20 marzo 2018, il Tribunale ha invitato il ricorrente ha presentare la traduzione di tali documenti in una lingua ufficiale svizzera entro il 4 aprile 2018, con la comminatoria che a difetto di detto procedere gli scritti in questione sarebbero stati scartati senza esame di merito. I. Con missiva del 9 maggio 2018 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 11 maggio 2018) l'interessato ha dato seguito alla richiesta del Tribunale trasmettendone la traduzione in lingua tedesca. Essa corrisponde al carteggio già acquisito agli atti della procedura di primo grado ed è composta da:

- una lettera datata 15 maggio 2014 del (...), H._______, all'attenzione della (...) di D._______;

- una lettera non datata di I._______ all'attenzione del (...) di D._______ e di F._______;

- un verbale di interrogatorio di data 19 marzo 2001 di I._______, effettuato dalla (...);

- quattro verbali di interrogatorio di data 16 settembre 1997, rispettivamente di J._______, K._______, L._______ e M._______, effettuati dalla (...);

- una missiva del 2 ottobre 2000 di N._______, (...), all'attenzione della (...) di D._______. J. Tramite ordinanza del 27 novembre 2018, questo Tribunale ha trasmesso la summenzionata documentazione probatoria all'autorità inferiore concedendo la possibilità di esprimersi nel merito entro il 12 dicembre 2018. Quest'ultima, con osservazioni del 10 dicembre 2018 si è limitata a riconfermarsi integralmente nella propria decisione del 2 giugno 2017. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto anzitutto che parte delle allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo fossero inverosimili poiché insufficientemente motivate. In tal senso, egli avrebbe riferito in sede di audizione di repressioni effettuate dallo Stato turco posteriori all'aggressione del 2011, senza tuttavia precisare ulteriormente - malgrado i ripetuti inviti dell'autorità in questo senso - quanto allegato. In particolare l'interrogante avrebbe dovuto riformulare in numerose occasioni le domande poste (cfr. decisione del 2 giugno 2017 della SEM, pag. 3, punto 1). Ciò malgrado, le risposte e le spiegazioni del richiedente sarebbero rimaste spesso vaghe e generiche. Giusta le argomentazioni dell'autorità di prima istanza, A._______ non avrebbe quindi sufficientemente chiarito i motivi d'asilo posteriori all'episodio del 2011, e che lo avrebbero spinto a lasciare la Turchia. Nel prosieguo della sua analisi, la SEM ha oltretutto rilevato l'assenza di un nesso causale temporale e oggettivo fra l'asserita persecuzione del 2011 e la fuga dal Paese di origine. In primo luogo, per ammissione stessa del ricorrente, egli non avrebbe più avuto contatti con le autorità turche dopo l'evocato confronto del 2011. L'interessato avrebbe per di più continuato a risiedere in Turchia sino al 2017 - soggiorno interrotto da un espatrio di tre mesi in Germania nel 2015 - senza che gli accadesse nulla di rilevante, ciò che determinerebbe l'assenza di un nesso causale temporale. Analogamente, in casu farebbe difetto un nesso causale materiale giacché A._______ non avrebbe preso parte ad attività legate al PKK. Invero, l'episodio del 2011 si ridurrebbe ad un controllo consuetudinario condotto dalle forze speciali, a maggior ragione se considerato che i famigliari del richiedente l'asilo non sarebbero stati oggetto di persecuzioni in questo senso. In una terza parte della sua decisione, la SEM ha poi analizzato se il richiedente possa avere un timore fondato di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato turco in ragione delle motivazioni addotte. A mente dell'autorità in parola, ciò non sarebbe il caso. Il carattere episodico di quanto accaduto nel 2011, unitamente al fatto che A._______ sia volontariamente rimpatriato fino al 2017 comproverebbe l'assenza di un timore fondato in questo senso.

E. 3.2 Con la propria impugnativa, l'interessato, dopo aver sommariamente rammentato i fatti esposti in corso di procedura, ha avversato le valutazioni della SEM. Egli avrebbe anzitutto sufficientemente sostanziato le proprie allegazioni, fornendo l'integralità delle informazioni richieste dall'autorità inferiore e prodigandosi, per quanto possibile, nel dettagliare le sue risposte. In questo senso, quanto da lui narrato permetterebbe di determinare chiaramente i motivi all'origine della sua decisione di espatrio; egli avrebbe lasciato il Paese di provenienza poiché l'evento del 2011, unitamente alla sua etnia curda, avrebbero minato la possibilità di condurre un'esistenza tranquilla. Nel caso di specie, la SEM avrebbe altresì erroneamente considerato l'aggressione avvenuta nel 2011 quale evento episodico negando l'esistenza di un nesso causale fra quanto accorso all'interessato e la fuga dal Paese. Del resto, aggiunge il ricorrente, il primo espatrio avvenuto nel 2015 non sarebbe da considerarsi eccessivamente posticipato nel tempo e quindi atto a giustificare le valutazioni dell'autorità di prima istanza. Ciò indipendentemente dal ritorno in Turchia, dettato invero dalle ragioni indicate in corso di procedura.

E. 3.3 A proposito di tali argomenti e con riguardo alla nuova documentazione prodotta, la SEM, nel proprio atto responsivo si è limitata a rinviare alle considerazioni esposte nella decisione impugnata.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-so include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-tano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistemati-che che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

E. 5 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega-la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6 Anzitutto, a mente di codesto Tribunale, il resoconto fornito dal ricorrente, presta effettivamente il fianco a diverse critiche circa la verosimiglianza dello stesso.

E. 6.1 In primo luogo, nel caso che ci occupa, è d'uopo rilevare che l'allegazione addotta in sede ricorsuale, secondo la quale A._______ rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli in ragione dei suoi trascorsi politici, diverge in maniera consistente da quanto narrato in precedenza, non avendo egli mai riferito, nel corso delle audizioni, di aver avuto attività politiche di sorta. Al contrario, egli ha affermato di non partecipare a manifestazioni politiche in seguito alla supposta aggressione del 2011 (cfr. verbale 2, pag. 9, D76-D80) né di essersi iscritto al (...) (cfr. verbale 2, pag. 6, D43 e pag. 9, D75). Del resto, è doveroso osservare che, seppure non decisiva nel caso in disamina, l'ulteriore divergenza fra quanto affermato in sede ricorsuale e quanto raccontato alla polizia del Cantone di Friborgo, non giova alla linearità, alla coerenza e quindi alla credibilità dei suoi esposti. In tal senso, egli ha spiegato nell'ambito del procedimento di prima istanza, di non avere nessuna attività lavorativa in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02; verbale 2, pag. 11, D92), fornendo poi una versione diametralmente opposta alle menzionate autorità di polizia, dichiarando di aver cominciato un'attività lavorativa presso il ristorante "(...)" di (...) non appena giunto nel Paese (cfr. atto A1/7, pag. 2, Q7). Confrontato con tale discordanza, egli ne ha imputato la causa ad un'errata traduzione dell'interprete (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02; verbale 2, pag. 11, D92). Orbene, con tale giustificazione l'interessato non è riuscito a dissipare i dubbi, tanto più che egli stesso ha affermato di comprendere l'interprete presente durante l'interrogatorio condotto dalla polizia friborghese (cfr. atto A1/7, pag. 1).

E. 6.2 Vi sono d'altro canto ulteriori aspetti che inficiano l'attendibilità dell'insorgente. Come rettamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni del richiedente l'asilo risultano a tratti generiche e prive di sostanza. Difatti, unitamente al fatto che per ottenere delle risposte concrete sono state necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM - circostanza che ad essa sola non risulta comunque sufficiente per ritenere inverosimili delle dichiarazioni - la descrizione delle asserite persecuzioni appare alquanto scarna e vaga. L'interessato non ha saputo articolare e chiarire gli asseriti episodi di razzismo del quale sarebbe stato vittima dopo essersi trasferito ad F._______. In merito, egli non ha aggiunto alcun dettaglio personale, limitandosi ad esporre confusamente e finanche in modo stereotipato le vessazioni e le difficoltà riscontrate dalle persone di etnia curda in Turchia (cfr. verbale 2, pag. 9, D74 e seg.). Pertanto, l'assenza di elementi concreti porta lo scrivente Tribunale a dubitare che il ricorrente abbia effettivamente e personalmente subito le persecuzioni addotte. Su questo punto, non permette una diversa valutazione neppure la censura ricorsuale secondo cui le capacità narrative dell'insorgente andrebbero relativizzate dal suo precario stato di salute, il quale avrebbe richiesto - affinché non fosse ulteriormente aggravato - risposte brevi e concise (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, consid. 1). Quandanche veritiera, ad essa sola, questa giustificazione non può scusare delle lacune così importanti e ciò a maggior ragione se considerato che il richiedente avrebbe potuto sostanziare le persecuzioni nei suoi confronti riportando degli episodi a lui personalmente accaduti anziché dilungarsi su aspetti generali coinvolgenti l'insieme della minoranza curda.

E. 6.3 Da ultimo, il Tribunale ritiene giudizioso osservare che oltre ad essere contradditorie e non sufficientemente sostanziate, parte delle allegazioni del ricorrente appaiono incompatibili con l'esperienza generale della vita o di logica dell'agire. In effetti, l'interessato riconduce l'assenza di persecuzioni da parte delle autorità turche dopo il 2011, al cambiamento di domicilio che lo avrebbe reso irreperibile alle forze speciali del Paese d'origine (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4). Ebbene, appare poco plausibile che un semplice cambio di domicilio sia sufficiente a rendersi irrintracciabile dalle forze speciali - peraltro a suo dire aventi l'intenzione di perseguitarlo personalmente - a maggior ragione se considerato che egli non ha preteso aver messo in opera ulteriori accorgimenti in tal senso.

E. 6.4 In conclusione, ritenute le contraddizioni, l'insussistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo, così come l'incompatibilità con l'esperienza generale della vita o di logica dell'agire, il richiedente l'asilo non è riuscito a rendere verosimile di essere stato vittima di persecuzioni posteriori all'episodio del 2011. Sicché le valutazioni della SEM su tale punto devono essere confermate.

E. 7 7.1 A proposito dell'evocata aggressione del 2011 da parte di forze armate statali turche, è d'uopo rammentare che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Invero, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 7.2 Orbene, innanzitutto, quandanche si ammettesse la verosimiglianza del racconto relativo a quanto avvenuto nel 2011, le implicite conclusioni ricorsuali circa l'esistenza di un timore fondato legato agli atti delle forze speciali turche, risultano impalpabili. Le dichiarazioni del ricorrente, d'altro canto, si riducono a mere asserzioni di parte, prive del supporto di elementi di qualsivoglia consistenza. Dalle stesse non sono infatti ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo, che possano lasciar presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dopo la sua partenza dalla Turchia, l'insorgente - il quale è tutt'oggi proprietario di un immobile in tale Paese - non risulta mai essere stato ricercato o minacciato dalle autorità statali, tanto ch'egli vi ha fatto volontariamente ritorno dopo soli tre mesi di soggiorno in Germania - omettendo peraltro di dare seguito alla procedura di asilo ivi intrapresa - senza che gli accadesse nulla di rilevante. Su quanto precede, non permettono una diversa valutazione le argomentazioni enucleate nel gravame, con le quali l'interessato ha giustificato il ritorno in Patria fra il 2015 e il 2017 richiamando laconicamente i motivi addotti nel corso del procedimento di prima istanza. In proposito, lo scrivente osserva che neppure le dichiarazioni articolate in sede di audizione apportano chiarezza su tale punto, avendo l'insorgente affermato in un primo tempo di essere rimpatriato vista l'impossibilità di trovare lavoro in Germania (cfr. verbale 1 pag. 4, punto 2.04), per poi ricollegare parzialmente tale agire al quadro clinico precario della madre (cfr. verbale 2, pag. 4, D25). Ne discende che non vi sono indizi concreti, sia dal profilo soggettivo che oggettivo, che lascino intendere un fondato timore per l'interessato, di essere esposto, in caso di rientro nel proprio Paese, a dei pregiudizi rilevanti ex art. 3 LAsi.

E. 7.3 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale rileva che il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 7.4 Nel caso in disamina, anche ritenendo l'episodio del 2011 così come descritto dal ricorrente, questo non soddisfa le esigenze di attualità e di concretezza del timore fondato ai sensi delle fonti sopraesposte. È difatti incontestato che A._______ a seguito dell'asserita aggressione sia rimasto in Turchia per svariati anni fino al 2015, anno del primo espatrio in Germania (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02; verbale 2, pag. 3, D14; memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4). È ugualmente appurato che pochi mesi dopo aver depositato una domanda d'asilo in Germania nel settembre 2015, il richiedente abbia fatto ritorno presso il suo domicilio in Turchia (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.04; verbale 2, pag. 3, D17 e segg; memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4) ivi rimanendovi per oltre un anno sino al suo espatrio definitivo dal Paese di provenienza, avvenuto nel mese di marzo 2017 (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02). Il lungo periodo trascorso dall'insorgente in Patria fra il 2011 il 2015 prima, e dal 2015 al 2017 dopo, risulta uscire chiaramente dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza testé enucleata. In proposito, egli ha addotto parziali e generiche spiegazioni - ancorando la necessità di fare ritorno in Turchia fra il 2015 e il 2017 al fatto di non trovarsi bene in quel Paese (cfr. verbale 2, pag. 3, D18) all'impossibilità di trovare lavoro in Germania (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.04; verbale 2, pag. 4, D25) e alle supposte precarie condizioni di salute della madre (cfr. verbale 2, pag. 4, D25) - che tuttavia non permettono diversa valutazione. Oltretutto, posta l'inverosimiglianza delle persecuzioni avvenute posteriormente al 2011 (cfr. supra consid. 6), e ritenuto pertanto che durante tali periodi non è accaduto nulla di rilevante al richiedente l'asilo, in casu difetta anche un nesso di causalità materiale.

E. 7.5 Visto quanto precede, ritenendo il nesso causale temporale tra l'atto di persecuzione - ovvero il confronto con le forze speciali turche nel 2011 - e l'espatrio dal suo Paese d'origine, come pure il nesso di causalità materiale tra lo stesso ed il bisogno di protezione, interrotti, tale motivo non risulta rilevante ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario.

E. 8 Per sovrabbondanza, è infine necessario constatare, con riguardo alle doglianze ricorsuali con le quali l'interessato vorrebbe far intendere di temere persecuzioni future in ragione della sua etnia curda (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 1), che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare che nonostante le recenti evoluzioni della situazione securitaria in Turchia, non è possibile ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3600/2017 del 29 marzo 2019). Va a tal proposito ricordato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4).

E. 9 Ne discende quindi che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 10 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 10.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).

E. 10.3 Pertanto la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 11 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 11.4 Nel gravame l'insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire, l'esecuzione dell'allontanamento risulterebbe inammissibile - giacché ciò lo esporrebbe a trattamenti inumani in ragione dei suoi trascorsi politici - e non ragionevolmente esigibile in ragione della situazione attualmente vigente in Turchia.

E. 11.5 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inammissibile e inesigibile dell'allontanamento.

E. 12 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, al di là delle generiche allegazioni ricorsuali, il richiedente non ha in casu comprovato, rispettivamente reso verosimile, l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Turchia ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 13 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 13.2 Nella fattispecie, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6), non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Oltretutto, nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche nel luglio del 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale D-2769/2019 del 3 settembre 2019). Il domicilio del ricorrente nella provincia di F._______ (cfr. verbale 2, pag. 3, D14) non rientra pertanto nelle regioni summenzionate. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è comproprietario di un'abitazione famigliare nella provincia di F._______ (cfr. verbale 2, pag. 11, D97) ed aveva inoltre modo di mantenersi con diverse attività lavorative (cfr. verbale 2, pag. pag. 11, D97). A ciò si aggiunge che i genitori, un fratello minore, nonché sette sorelle con le rispettive famiglie, risiedono nella Paese di provenienza (cfr. verbale 2, pag. 11, D94). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 14 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 15 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 16 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 4 dicembre 2017.

E. 18 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 4 dicembre 2017.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3639/2017 Sentenza del 18 marzo 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérard Scherrer, Daniela Brüschweiler, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 giugno 2017. Fatti: A. A._______, cittadino turco di etnia curda, è nato e cresciuto nel villaggio di C._______, nella provincia di D._______. Questi, ha frequentato la scuola fino alla terza elementare, per poi dedicarsi agli allevamenti di bestiame della famiglia. Nel 2011 egli si è trasferito nel comune di E._______, nella provincia di F._______, abitandovi fino a un suo primo espatrio in Germania nel 2015. Dopo aver soggiornato tre mesi in Germania, egli ha fatto ritorno a E._______, rimanendovi fino al nuovo espatrio, avvenuto nel 2017. Giunto in Svizzera dopo essere transitato da diversi paesi terzi, l'interessato ha depositato una domanda di asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di G._______ il 28 marzo 2017 (cfr. A6/11 [in seguito: verbale 1]). B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, d'aver lasciato la Turchia per la problematica che segue. Nell'ambito di uno scontro a fuoco avvenuto nel (...) fra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan, PKK) e l'esercito turco, la madre del ricorrente sarebbe stata fortunosamente ferita. Quest'ultima sarebbe poi stata arrestata dall'esercito poiché sospettata di appartenere alla menzionata organizzazione paramilitare (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.01; A11/15 [in seguito: verbale 2]). A seguito di tale episodio, il 4 marzo 2011, forze speciali riconducibili allo Stato turco si sarebbero presentate presso il domicilio del richiedente, infliggendogli percosse fisiche (cfr. verbale 1, pag. 6 e seg., punto 7.01 e 7.02; verbale 2, pag. 5, D43). A mente di quest'ultimo, tale agire sarebbe da ricondurre alla presenza del nome della di lui madre in una lista di simpatizzanti del PKK (cfr. verbale 1, pag. 6, punto 7.01; verbale 2, pag. 6, D46 e seg.). Temendo nuove aggressioni, egli avrebbe quindi lasciato il villaggio di C._______, trasferendo il proprio domicilio a E._______, nella provincia di F._______. Nondimeno, le importanti problematiche di razzismo riscontrate nella regione a motivo della sua etnia curda, lo avrebbero spinto ad espatriare una prima volta nel 2015 in Germania, dove egli avrebbe depositato una domanda di asilo. Sennonché, dopo tre mesi e prima che questa potesse essere evasa dalle autorità tedesche, egli avrebbe fatto ritorno in Turchia, risiedendovi sino al mese di marzo del 2017, periodo durante il quale sarebbe definitivamente espatriato. A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza la seguente documentazione:

- la sua carda d'identità turca;

- due rapporti clinici relativi alla degenza in ospedale nel 2011 (cfr. A8, doc. 1 e 5) redatti in lingua turca;

- il suo certificato di domicilio redatto in lingua turca (cfr. A8, doc. 2);

- una copia di uno scritto del 19 marzo 2001 redatto in lingua turca (cfr. A8, doc. 3);

- un certificato medico del 20 maggio 2016 (cfr. A8, doc. 4);

- una busta d'invio dalla Turchia con la quale gli è stato trasmesso il documento d'identità e uno dei due rapporti clinici relativi al ricovero del 2011 (cfr. A8, doc. 6);

- copia di una serie di missive e di verbali redatti in lingua turca, accompagnati dalla rispettiva traduzione in lingua tedesca (cfr. sub consid. I) (cfr. A8, doc. 7). C. Con decisione del 2 giugno 2017, notificata all'interessato in medesima data (cfr. atto A15/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome ritenuta lecita, esigibile e possibile. D. In data 28 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 giugno 2017) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, di essere ammesso provvisoriamente. L'insorgente ha altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese anticipate di giustizia, con protestate spese e ripetibili. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 21 novembre 2017, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali entro il 6 dicembre 2017, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo. F. Il 4 dicembre 2017 il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. G. Onde avvalorare la sua versione dei fatti, con scritto spontaneo del 1° febbraio 2018, l'insorgente ha allegato copia di una documentazione redatta in lingua straniera. H. Con decisione incidentale del 20 marzo 2018, il Tribunale ha invitato il ricorrente ha presentare la traduzione di tali documenti in una lingua ufficiale svizzera entro il 4 aprile 2018, con la comminatoria che a difetto di detto procedere gli scritti in questione sarebbero stati scartati senza esame di merito. I. Con missiva del 9 maggio 2018 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 11 maggio 2018) l'interessato ha dato seguito alla richiesta del Tribunale trasmettendone la traduzione in lingua tedesca. Essa corrisponde al carteggio già acquisito agli atti della procedura di primo grado ed è composta da:

- una lettera datata 15 maggio 2014 del (...), H._______, all'attenzione della (...) di D._______;

- una lettera non datata di I._______ all'attenzione del (...) di D._______ e di F._______;

- un verbale di interrogatorio di data 19 marzo 2001 di I._______, effettuato dalla (...);

- quattro verbali di interrogatorio di data 16 settembre 1997, rispettivamente di J._______, K._______, L._______ e M._______, effettuati dalla (...);

- una missiva del 2 ottobre 2000 di N._______, (...), all'attenzione della (...) di D._______. J. Tramite ordinanza del 27 novembre 2018, questo Tribunale ha trasmesso la summenzionata documentazione probatoria all'autorità inferiore concedendo la possibilità di esprimersi nel merito entro il 12 dicembre 2018. Quest'ultima, con osservazioni del 10 dicembre 2018 si è limitata a riconfermarsi integralmente nella propria decisione del 2 giugno 2017. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. 3.1 Nella querelata decisione, la SEM ha ritenuto anzitutto che parte delle allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo fossero inverosimili poiché insufficientemente motivate. In tal senso, egli avrebbe riferito in sede di audizione di repressioni effettuate dallo Stato turco posteriori all'aggressione del 2011, senza tuttavia precisare ulteriormente - malgrado i ripetuti inviti dell'autorità in questo senso - quanto allegato. In particolare l'interrogante avrebbe dovuto riformulare in numerose occasioni le domande poste (cfr. decisione del 2 giugno 2017 della SEM, pag. 3, punto 1). Ciò malgrado, le risposte e le spiegazioni del richiedente sarebbero rimaste spesso vaghe e generiche. Giusta le argomentazioni dell'autorità di prima istanza, A._______ non avrebbe quindi sufficientemente chiarito i motivi d'asilo posteriori all'episodio del 2011, e che lo avrebbero spinto a lasciare la Turchia. Nel prosieguo della sua analisi, la SEM ha oltretutto rilevato l'assenza di un nesso causale temporale e oggettivo fra l'asserita persecuzione del 2011 e la fuga dal Paese di origine. In primo luogo, per ammissione stessa del ricorrente, egli non avrebbe più avuto contatti con le autorità turche dopo l'evocato confronto del 2011. L'interessato avrebbe per di più continuato a risiedere in Turchia sino al 2017 - soggiorno interrotto da un espatrio di tre mesi in Germania nel 2015 - senza che gli accadesse nulla di rilevante, ciò che determinerebbe l'assenza di un nesso causale temporale. Analogamente, in casu farebbe difetto un nesso causale materiale giacché A._______ non avrebbe preso parte ad attività legate al PKK. Invero, l'episodio del 2011 si ridurrebbe ad un controllo consuetudinario condotto dalle forze speciali, a maggior ragione se considerato che i famigliari del richiedente l'asilo non sarebbero stati oggetto di persecuzioni in questo senso. In una terza parte della sua decisione, la SEM ha poi analizzato se il richiedente possa avere un timore fondato di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato turco in ragione delle motivazioni addotte. A mente dell'autorità in parola, ciò non sarebbe il caso. Il carattere episodico di quanto accaduto nel 2011, unitamente al fatto che A._______ sia volontariamente rimpatriato fino al 2017 comproverebbe l'assenza di un timore fondato in questo senso. 3.2 Con la propria impugnativa, l'interessato, dopo aver sommariamente rammentato i fatti esposti in corso di procedura, ha avversato le valutazioni della SEM. Egli avrebbe anzitutto sufficientemente sostanziato le proprie allegazioni, fornendo l'integralità delle informazioni richieste dall'autorità inferiore e prodigandosi, per quanto possibile, nel dettagliare le sue risposte. In questo senso, quanto da lui narrato permetterebbe di determinare chiaramente i motivi all'origine della sua decisione di espatrio; egli avrebbe lasciato il Paese di provenienza poiché l'evento del 2011, unitamente alla sua etnia curda, avrebbero minato la possibilità di condurre un'esistenza tranquilla. Nel caso di specie, la SEM avrebbe altresì erroneamente considerato l'aggressione avvenuta nel 2011 quale evento episodico negando l'esistenza di un nesso causale fra quanto accorso all'interessato e la fuga dal Paese. Del resto, aggiunge il ricorrente, il primo espatrio avvenuto nel 2015 non sarebbe da considerarsi eccessivamente posticipato nel tempo e quindi atto a giustificare le valutazioni dell'autorità di prima istanza. Ciò indipendentemente dal ritorno in Turchia, dettato invero dalle ragioni indicate in corso di procedura. 3.3 A proposito di tali argomenti e con riguardo alla nuova documentazione prodotta, la SEM, nel proprio atto responsivo si è limitata a rinviare alle considerazioni esposte nella decisione impugnata.

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-so include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-tano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistemati-che che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

5. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Occorre altresì che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega-la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve infatti ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

6. Anzitutto, a mente di codesto Tribunale, il resoconto fornito dal ricorrente, presta effettivamente il fianco a diverse critiche circa la verosimiglianza dello stesso. 6.1 In primo luogo, nel caso che ci occupa, è d'uopo rilevare che l'allegazione addotta in sede ricorsuale, secondo la quale A._______ rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti pregiudizievoli in ragione dei suoi trascorsi politici, diverge in maniera consistente da quanto narrato in precedenza, non avendo egli mai riferito, nel corso delle audizioni, di aver avuto attività politiche di sorta. Al contrario, egli ha affermato di non partecipare a manifestazioni politiche in seguito alla supposta aggressione del 2011 (cfr. verbale 2, pag. 9, D76-D80) né di essersi iscritto al (...) (cfr. verbale 2, pag. 6, D43 e pag. 9, D75). Del resto, è doveroso osservare che, seppure non decisiva nel caso in disamina, l'ulteriore divergenza fra quanto affermato in sede ricorsuale e quanto raccontato alla polizia del Cantone di Friborgo, non giova alla linearità, alla coerenza e quindi alla credibilità dei suoi esposti. In tal senso, egli ha spiegato nell'ambito del procedimento di prima istanza, di non avere nessuna attività lavorativa in Svizzera (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02; verbale 2, pag. 11, D92), fornendo poi una versione diametralmente opposta alle menzionate autorità di polizia, dichiarando di aver cominciato un'attività lavorativa presso il ristorante "(...)" di (...) non appena giunto nel Paese (cfr. atto A1/7, pag. 2, Q7). Confrontato con tale discordanza, egli ne ha imputato la causa ad un'errata traduzione dell'interprete (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02; verbale 2, pag. 11, D92). Orbene, con tale giustificazione l'interessato non è riuscito a dissipare i dubbi, tanto più che egli stesso ha affermato di comprendere l'interprete presente durante l'interrogatorio condotto dalla polizia friborghese (cfr. atto A1/7, pag. 1). 6.2 Vi sono d'altro canto ulteriori aspetti che inficiano l'attendibilità dell'insorgente. Come rettamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni del richiedente l'asilo risultano a tratti generiche e prive di sostanza. Difatti, unitamente al fatto che per ottenere delle risposte concrete sono state necessarie numerose domande da parte del funzionario della SEM - circostanza che ad essa sola non risulta comunque sufficiente per ritenere inverosimili delle dichiarazioni - la descrizione delle asserite persecuzioni appare alquanto scarna e vaga. L'interessato non ha saputo articolare e chiarire gli asseriti episodi di razzismo del quale sarebbe stato vittima dopo essersi trasferito ad F._______. In merito, egli non ha aggiunto alcun dettaglio personale, limitandosi ad esporre confusamente e finanche in modo stereotipato le vessazioni e le difficoltà riscontrate dalle persone di etnia curda in Turchia (cfr. verbale 2, pag. 9, D74 e seg.). Pertanto, l'assenza di elementi concreti porta lo scrivente Tribunale a dubitare che il ricorrente abbia effettivamente e personalmente subito le persecuzioni addotte. Su questo punto, non permette una diversa valutazione neppure la censura ricorsuale secondo cui le capacità narrative dell'insorgente andrebbero relativizzate dal suo precario stato di salute, il quale avrebbe richiesto - affinché non fosse ulteriormente aggravato - risposte brevi e concise (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, consid. 1). Quandanche veritiera, ad essa sola, questa giustificazione non può scusare delle lacune così importanti e ciò a maggior ragione se considerato che il richiedente avrebbe potuto sostanziare le persecuzioni nei suoi confronti riportando degli episodi a lui personalmente accaduti anziché dilungarsi su aspetti generali coinvolgenti l'insieme della minoranza curda. 6.3 Da ultimo, il Tribunale ritiene giudizioso osservare che oltre ad essere contradditorie e non sufficientemente sostanziate, parte delle allegazioni del ricorrente appaiono incompatibili con l'esperienza generale della vita o di logica dell'agire. In effetti, l'interessato riconduce l'assenza di persecuzioni da parte delle autorità turche dopo il 2011, al cambiamento di domicilio che lo avrebbe reso irreperibile alle forze speciali del Paese d'origine (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4). Ebbene, appare poco plausibile che un semplice cambio di domicilio sia sufficiente a rendersi irrintracciabile dalle forze speciali - peraltro a suo dire aventi l'intenzione di perseguitarlo personalmente - a maggior ragione se considerato che egli non ha preteso aver messo in opera ulteriori accorgimenti in tal senso. 6.4 In conclusione, ritenute le contraddizioni, l'insussistenza delle dichiarazioni rilevanti in materia d'asilo, così come l'incompatibilità con l'esperienza generale della vita o di logica dell'agire, il richiedente l'asilo non è riuscito a rendere verosimile di essere stato vittima di persecuzioni posteriori all'episodio del 2011. Sicché le valutazioni della SEM su tale punto devono essere confermate.

7. 7.1 A proposito dell'evocata aggressione del 2011 da parte di forze armate statali turche, è d'uopo rammentare che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Invero, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 7.2 Orbene, innanzitutto, quandanche si ammettesse la verosimiglianza del racconto relativo a quanto avvenuto nel 2011, le implicite conclusioni ricorsuali circa l'esistenza di un timore fondato legato agli atti delle forze speciali turche, risultano impalpabili. Le dichiarazioni del ricorrente, d'altro canto, si riducono a mere asserzioni di parte, prive del supporto di elementi di qualsivoglia consistenza. Dalle stesse non sono infatti ravvisabili indizi concreti, né dal profilo soggettivo, né da quello oggettivo, che possano lasciar presagire l'avvento, in un futuro prossimo e con un'alta probabilità, di persecuzioni determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Dopo la sua partenza dalla Turchia, l'insorgente - il quale è tutt'oggi proprietario di un immobile in tale Paese - non risulta mai essere stato ricercato o minacciato dalle autorità statali, tanto ch'egli vi ha fatto volontariamente ritorno dopo soli tre mesi di soggiorno in Germania - omettendo peraltro di dare seguito alla procedura di asilo ivi intrapresa - senza che gli accadesse nulla di rilevante. Su quanto precede, non permettono una diversa valutazione le argomentazioni enucleate nel gravame, con le quali l'interessato ha giustificato il ritorno in Patria fra il 2015 e il 2017 richiamando laconicamente i motivi addotti nel corso del procedimento di prima istanza. In proposito, lo scrivente osserva che neppure le dichiarazioni articolate in sede di audizione apportano chiarezza su tale punto, avendo l'insorgente affermato in un primo tempo di essere rimpatriato vista l'impossibilità di trovare lavoro in Germania (cfr. verbale 1 pag. 4, punto 2.04), per poi ricollegare parzialmente tale agire al quadro clinico precario della madre (cfr. verbale 2, pag. 4, D25). Ne discende che non vi sono indizi concreti, sia dal profilo soggettivo che oggettivo, che lascino intendere un fondato timore per l'interessato, di essere esposto, in caso di rientro nel proprio Paese, a dei pregiudizi rilevanti ex art. 3 LAsi. 7.3 Proseguendo nell'analisi, il Tribunale rileva che il fondato timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1). 7.4 Nel caso in disamina, anche ritenendo l'episodio del 2011 così come descritto dal ricorrente, questo non soddisfa le esigenze di attualità e di concretezza del timore fondato ai sensi delle fonti sopraesposte. È difatti incontestato che A._______ a seguito dell'asserita aggressione sia rimasto in Turchia per svariati anni fino al 2015, anno del primo espatrio in Germania (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02; verbale 2, pag. 3, D14; memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4). È ugualmente appurato che pochi mesi dopo aver depositato una domanda d'asilo in Germania nel settembre 2015, il richiedente abbia fatto ritorno presso il suo domicilio in Turchia (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.04; verbale 2, pag. 3, D17 e segg; memoriale ricorsuale, pag. 3, punto 4) ivi rimanendovi per oltre un anno sino al suo espatrio definitivo dal Paese di provenienza, avvenuto nel mese di marzo 2017 (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.02). Il lungo periodo trascorso dall'insorgente in Patria fra il 2011 il 2015 prima, e dal 2015 al 2017 dopo, risulta uscire chiaramente dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza testé enucleata. In proposito, egli ha addotto parziali e generiche spiegazioni - ancorando la necessità di fare ritorno in Turchia fra il 2015 e il 2017 al fatto di non trovarsi bene in quel Paese (cfr. verbale 2, pag. 3, D18) all'impossibilità di trovare lavoro in Germania (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.04; verbale 2, pag. 4, D25) e alle supposte precarie condizioni di salute della madre (cfr. verbale 2, pag. 4, D25) - che tuttavia non permettono diversa valutazione. Oltretutto, posta l'inverosimiglianza delle persecuzioni avvenute posteriormente al 2011 (cfr. supra consid. 6), e ritenuto pertanto che durante tali periodi non è accaduto nulla di rilevante al richiedente l'asilo, in casu difetta anche un nesso di causalità materiale. 7.5 Visto quanto precede, ritenendo il nesso causale temporale tra l'atto di persecuzione - ovvero il confronto con le forze speciali turche nel 2011 - e l'espatrio dal suo Paese d'origine, come pure il nesso di causalità materiale tra lo stesso ed il bisogno di protezione, interrotti, tale motivo non risulta rilevante ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario.

8. Per sovrabbondanza, è infine necessario constatare, con riguardo alle doglianze ricorsuali con le quali l'interessato vorrebbe far intendere di temere persecuzioni future in ragione della sua etnia curda (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 2, punto 1), che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare che nonostante le recenti evoluzioni della situazione securitaria in Turchia, non è possibile ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3600/2017 del 29 marzo 2019). Va a tal proposito ricordato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4).

9. Ne discende quindi che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). 10.3 Pertanto la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

11. 11.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 11.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 11.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 11.4 Nel gravame l'insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire, l'esecuzione dell'allontanamento risulterebbe inammissibile - giacché ciò lo esporrebbe a trattamenti inumani in ragione dei suoi trascorsi politici - e non ragionevolmente esigibile in ragione della situazione attualmente vigente in Turchia. 11.5 Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inammissibile e inesigibile dell'allontanamento.

12. 12.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 12.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, al di là delle generiche allegazioni ricorsuali, il richiedente non ha in casu comprovato, rispettivamente reso verosimile, l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Turchia ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

13. 13.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 13.2 Nella fattispecie, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6), non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Oltretutto, nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche nel luglio del 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale D-2769/2019 del 3 settembre 2019). Il domicilio del ricorrente nella provincia di F._______ (cfr. verbale 2, pag. 3, D14) non rientra pertanto nelle regioni summenzionate. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è comproprietario di un'abitazione famigliare nella provincia di F._______ (cfr. verbale 2, pag. 11, D97) ed aveva inoltre modo di mantenersi con diverse attività lavorative (cfr. verbale 2, pag. pag. 11, D97). A ciò si aggiunge che i genitori, un fratello minore, nonché sette sorelle con le rispettive famiglie, risiedono nella Paese di provenienza (cfr. verbale 2, pag. 11, D94). Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

14. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

15. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

16. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 4 dicembre 2017.

18. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 4 dicembre 2017.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: