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D-3600/2017

D-3600/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-28 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, asserito cittadino turco di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______, villaggio di C._______, nella provincia di D._______ (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità del 22 marzo 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 5; verbale d'audizione dell'11 maggio 2017 [di seguito: verbale 2], D53, pag. 6), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2017 (cfr. atto A1/1). B. B.a Interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere membro del partito (...) ("[...]" o in italiano: "[...]") e che ad un amico, di nome E._______, avrebbe prestato una sua vettura in due circostanze. Dopo l'ultimo prestito, l'amico non gli avrebbe però più restituito la medesima. Secondo informazioni ricevute in seguito, la macchina sarebbe stata ritrovata nella zona di controllo del PKK e requisita dallo Stato turco. L'interessato avrebbe pure appreso che il suo veicolo era stato utilizzato per compiere delle azioni e che sarebbe stato aperto un procedimento a suo carico, il quale sarebbe stato secretato dall'autorità giudiziaria competente di D._______, per il quale avrebbe incaricato un avvocato. Poco tempo dopo, mentre il richiedente si sarebbe trovato a D._______ per affari, i suoi famigliari lo avrebbero informato telefonicamente dell'irruzione di militari presso il suo domicilio familiare, che lo avrebbero cercato e minacciato di ucciderlo se lo avessero trovato. A seguito di tale circostanza, temendo per la sua vita e che se fosse stato fermato dalle autorità turche sarebbe stato torturato, egli sarebbe espatriato nell'autunno del (...) partendo da F._______ verso la G._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.; verbale 2, D4 segg., pag. 2 segg.), lasciando la moglie ed i figli ad F._______, dove soggiornerebbero tutt'oggi presso i (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 4; verbale 2, D60, pag. 7). Durante l'audizione sui motivi d'asilo, l'interessato ha inoltre affermato di avere subito delle repressioni da parte delle autorità turche per la sua appartenenza etnica. Segnatamente, nel (...), dei militari gli avrebbero chiesto di diventare "guardiano dei villaggi", nonché gli avrebbero bruciato la casa (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.). B.b Il richiedente ha infine dichiarato che, dopo il suo espatrio, avrebbe appreso dai suoi famigliari di essere stato nuovamente ricercato dalle autorità presso il suo domicilio e presso alcuni familiari, i quali sarebbero pure stati minacciati dai militari (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D81 segg., pag. 8 seg.). Oltracciò il suo amico E._______ sarebbe stato arrestato ed incarcerato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D166 segg., pag. 16). B.c A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato la copia di un formulario d'iscrizione al partito (...), datato (...) (cfr. atto A8/1; di seguito: doc. 1); copia del certificato di matrimonio, copia del registro di famiglia, nonché copie delle carte d'identità della moglie H._______ e dei figli I._______, J._______ e K._______. C. Con decisione del 26 maggio 2017, notificata il medesimo giorno (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha negato la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso. D. Il 26 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione, postulando a titolo principale che gli sia concesso l'asilo. A titolo subordinato egli ha richiesto che gli atti vengano restituiti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la sua qualità di rifugiato, o alternativamente, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì il ricorrente ha presentato, secondo il senso, istanza di assistenza giudiziaria, quale esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato la seguente documentazione:

- uno scritto in lingua straniera dall'avv. L._______, datato (...), con relativa copia della traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 2);

- uno scritto in lingua straniera dell'avv. L._______ alla M._______ di D._______, datato (...), con allegata la relativa copia della traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 3);

- un presunto scritto originale della N._______, O._______, D._______, del (...) con relativa copia della traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 4);

- una copia della presunta procura del signor A._______ all'avv. L._______ dell'(...) in lingua straniera (retro) e la copia della carta d'identità del signor A._______, no. (...) (verso) (di seguito: doc. 5);

- una copia sottoscritta dall'avv. L._______ di un suo documento intitolato "(...)" (di seguito: doc. 6). E. Con decisione incidentale del 3 maggio 2018 il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, a condizione che il ricorrente producesse un'attestazione d'indigenza entro il 18 maggio 2016, oppure alternativamente ed entro il medesimo termine, al versamento di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. Il ricorrente ha dato seguito tempestivamente alla richiesta del Tribunale e prodotto un'attestazione d'indigenza (cfr. risultanze processuali). F. Nella sua risposta del 30 luglio 2018, l'autorità inferiore, ha proposto la reiezione del gravame, confermando le conclusioni del provvedimento impugnato. Altresì la SEM ha formulato delle osservazioni in merito alla nuova documentazione presentata dal ricorrente in fase ricorsuale. In merito ha segnatamente ritenuto che per quanto attiene alla copia della procura rilasciata dall'insorgente al presunto avvocato L._______ - che tra l'altro non fornirebbe il contesto nel quale è stato conferito tale mandato - ed il documento prodotto in copia del medesimo, non essendo dei documenti originali, andrebbero considerati di scarso valore probatorio, in quanto non suscettibili a verifica di autenticità. Inoltre, quandanche tali copie venissero ritenute autentiche, non comproverebbero i motivi d'espatrio dell'insorgente. Attinente lo scritto del (...), lo stesso sarebbe costituivo più di una lettera di compiacenza, essendo stata redatta soltanto posteriormente alla decisione impugnata, che non di un esposto neutro ed obiettivo dei fatti accaduti al ricorrente e delle azioni intraprese nei suoi confronti dalle autorità turche. Infine, in merito agli altri due documenti (doc. 3 e doc. 4), non vi sarebbe alcun elemento atto a sostanziare un'eventuale indagine o un processo a carico dell'interessato per motivi legati ad un reato di (...), nonché vi sarebbero dei dubbi circa la loro effettiva autenticità. Riguardo a quest'ultima osservazione, l'autorità di prime cure rileva che nel doc. 4 vi sarebbero delle firme elettroniche ed altresì i due timbri impressi a fresco, sarebbero identici a quelli presenti sul doc. 3 del presunto avvocato. G. Con replica del 31 agosto 2018, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle sue motivazioni e conclusioni ricorsuali. Ha tuttavia evidenziato che non vi sarebbero dei motivi ragionevoli per dubitare dell'autenticità dei documenti da lui prodotti né del mandato di rappresentanza e legittimità dell'avv. L._______, proponendo eventualmente di richiedere un parere in merito agli stessi alla competente rappresentanza svizzera in Turchia. H. In data 26 ottobre 2018 l'autorità inferiore si è pronunciata in duplica, ribadendo quanto già addotto e concluso nella decisione avversata e nella sua risposta. Altresì ha ritenuto che non vi sia motivo di sollecitare la rappresentanza svizzera in Turchia per un parere riguardo la documentazione succitata, in quanto dalla stessa non si ravviserebbero elementi oggettivi e concreti atti a ritenere che l'insorgente sia oggetto di indagini da parte delle autorità turche per un qualsivoglia reato di (...). I. A seguito di uno scritto datato 26 ottobre 2018 del signor P._______ alla SEM - e trasmesso dalla predetta autorità al Tribunale il 12 novembre 2018 - con allegati una copia del permesso (...) del ricorrente nonché una procura di rappresentanza nella procedura d'asilo di quest'ultimo in favore del signor P._______, con decisione incidentale del 29 novembre 2018, il Tribunale ha invitato il fino ad allora rappresentante legale dell'insorgente, a volerlo informare circa la continuazione o la revoca del mandato di rappresentanza a nome e per conto dell'insorgente. Inoltre, il Tribunale ha chiesto di voler produrre una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente attestante il nominativo del suo eventuale rappresentante legale per il proseguo della procedura. J. Con scritto del 27 dicembre 2018, il ricorrente ha risposto a quanto richiesto dal Tribunale, producendo la dichiarazione di revoca del mandato di rappresentanza al fino ad allora rappresentante legale, nonché la conferma di voler conferire mandato per la sua procedura d'asilo e ricorsuale al signor Kalender Toklu (cfr. risultanze processuali). K. Nella successiva decisione incidentale del 10 gennaio 2019, il Tribunale, vista la richiesta di consultazione degli atti generica formulata dal nuovo rappresentante legale dell'insorgente nel suo scritto del 26 ottobre 2018 alla SEM, ha dato seguito alla stessa, concedendo al ricorrente un termine con scadenza sino al 25 gennaio 2019 per comunicare al Tribunale a quali atti di causa, di cui non ne avesse ancora avuto compulsazione, desiderava avere accesso. L. Il plico raccomandato, giunto a destinazione l'(...) gennaio 2019, non è stato ritirato entro il termine di sette giorni di giacenza dal nuovo rappresentante legale, ed è stato nuovamente ricevuto dal Tribunale il 23 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 3.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).

E. 3.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 3.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha concluso all'inverosimiglianza dell'integralità delle dichiarazioni dell'insorgente relative ai suoi motivi d'asilo. Innanzitutto sarebbero contraddittorie le asserzioni dell'insorgente rese nel corso delle due audizioni federali circa il periodo temporale trascorso dal prestito della vettura per la seconda volta al suo amico E._______ ed il momento nel quale i militari sarebbero giunti a cercarlo al suo domicilio. Lo stesso varrebbe per quanto concerne la segretezza che vi sarebbe riguardo al motivo per il quale egli verrebbe ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine. Invero, nel corso della prima audizione egli ha riferito che lui ed il suo amico erano membri del partito (...), quando invece, senza alcuna spiegazione plausibile, durante la seconda audizione avrebbe fatto riferimento più volte al PKK, sia per quanto concerne l'amico - che sarebbe un (...) - che per quanto attiene il ritrovamento della sua vettura. Divergerebbero pure le dichiarazioni rese dall'interessato in corso di procedura relative al motivo per cui egli non si sarebbe trovato in casa al momento della visita delle autorità, nonché circa gli eventi successivi alla perquisizione del suo domicilio. Inoltre, le repressioni che egli avrebbe subito a causa dell'appartenenza all'etnia curda, sarebbero state addotte soltanto durante il corso della seconda audizione, e le sue affermazioni in merito sarebbero comunque incongruenti ed inconsistenti. Infine, in relazione alla sua dichiarazione dell'esistenza di ulteriori mezzi di prova che dimostrerebbero la segretezza del suo caso, per la carenza d'indicazioni e per la loro contraddittorietà, indurrebbero la SEM a nutrire seri dubbi della loro effettiva esistenza. Proseguendo nell'analisi, l'autorità di prime cure ha ritenuto non probante la copia della richiesta dell'insorgente di diventare membro del partito (...) del (...). Le sue affermazioni in merito sarebbero invero totalmente incoerenti e né le stesse né il documento prodotto avvalorerebbero i motivi di fuga addotti. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova che egli sia conosciuto dalle autorità quale simpatizzante o membro del partito (...) e che da ciò ne possa derivare una problematica nel suo paese d'origine.

E. 4.2 Nel gravame il ricorrente avversa la lettura dell'autorità di prime cure delle circostanze da lui descritte a fondamento della sua domanda d'asilo. A suo dire, la contraddizione rilevata dall'autorità di prime cure in merito al tempo intercorso tra il secondo prestito dell'automobile e l'irruzione dei militari al suo domicilio nella prima audizione rispetto alla seconda audizione federale - di cui ne conferma le allegazioni - sarebbe imputabile al suo precario stato di salute, alle problematiche riscontrate durante il viaggio d'espatrio ed al periodo di detenzione trascorso in G._______. Proseguendo, l'insorgente rileva che in merito alle presunte divergenze tra la prima e la seconda audizione in merito ai legami esistenti tra il suo amico E._______ ed il PKK, egli avrebbe ricevuto delle informazioni aggiuntive, segnatamente che E._______ era membro del PKK, soltanto dopo la prima audizione. Per quanto attiene invece la supposta contraddizione inerente gli eventi subito successivi all'irruzione dei militari a casa sua, il ricorrente ribadisce non aver fatto ritorno presso il proprio domicilio. Quanto dichiarato nella seconda audizione federale, sarebbe quindi frutto di un malinteso. Circa le pressioni che egli avrebbe subito in quanto curdo, il ricorrente afferma non averle indicate già nell'audizione sulle generalità a causa del poco tempo a disposizione e comunque essendo convinto che in Svizzera le discriminazioni di cui sarebbero vittima i curdi in Turchia siano già note. Infine, la produzione in fase ricorsuale dei documenti già annunciati in precedenza dall'insorgente, ne attesterebbero la sua fedefacenza e l'esistenza di una procedura a suo carico per atti di (...) e la segretezza dell'inchiesta. Le allegazioni del ricorrente, avvalorate dai mezzi di prova prodotti, andrebbero quindi nel loro complesso ritenute verosimili. Infine egli avrebbe un timore fondato di essere vittima di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, viste le accuse a suo carico, ovvero il sospetto di legami con il PKK, il clima socio-politico vigente in Turchia, nonché la recrudescenza del conflitto tra il governo turco e le organizzazioni curde.

E. 5.1 Nella presente disamina, occorre constatare come le allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini da lui evidenziate a seguito del secondo prestito di una sua vettura all'amico E._______, risultino in buona parte contraddittorie. Innanzitutto, la collocazione temporale dell'irruzione dei militari presso il suo domicilio non risulta lineare, avendo il ricorrente in un primo momento asserito che l'evento si sarebbe svolto il giorno dopo il prestito del veicolo all'amico (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), salvo poi contraddirsi collocando lo stesso avvenimento (...), (...) giorni dopo la seconda volta che avrebbe prestato la vettura a E._______ senza tuttavia essere in grado di fornire una data precisa (cfr. verbale 2, D144 segg., pag. 14). Interrogato in merito a tale palese incongruenza, il ricorrente non è riuscito minimamente a dipanare la stessa, unicamente affermando che i militari lo starebbero ancora cercando (cfr. verbale 2, D180, pag. 17). Neppure le spiegazioni ricorsuali fornite in merito dall'insorgente lo soccorrono, in quanto non solo le sue dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sulle generalità gli sono state nuovamente tradotte alla fine dell'audizione ed egli ha sottoscritto il verbale per approvazione, ma inoltre il suo stato di salute in quel momento non è credibile possa aver pregiudicato a tal punto le sue allegazioni da spiegare l'incoerenza summenzionata. Invero egli, interrogato in merito al suo stato valetudinario, ha affermato di avere delle fratture non ben rimarginate a causa di un incidente e di essere raffreddato (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9). Allo stesso modo, anche il motivo per il quale egli sarebbe stato ricercato e minacciato di morte dall'autorità militare turca, non risulta coerente. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità l'interessato ha infatti asserito che egli non ne conoscerebbe l'effettiva motivazione, e che ciò sarebbe deducibile dai documenti del Tribunale che egli dovrebbe ricevere dalla Turchia, asserendo inoltre che il suo amico, membro del partito (...), sarebbe stato coinvolto in una vicenda e che sarebbe stato arrestato ed incarcerato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.). Sentito nuovamente al riguardo in occasione della successiva audizione sui motivi d'asilo, egli ha invece dichiarato che dalle informazioni avute dai militari che avrebbero fatto irruzione presso il suo domicilio, la sua vettura sarebbe stata utilizzata per perpetrare un'azione e che la stessa sarebbe stata trovata nella zona di controllo del PKK, e che inoltre il suo amico E._______ sarebbe stato (...) (cfr. verbale 2, D121 segg., pag. 12 segg.).L'inconciliabilità tra le due versioni appare dunque sensibile e non può spiegarsi sulla base delle argomentazioni addotte in sede ricorsuale, essendo che l'insorgente, dalle sue stesse dichiarazioni, era a conoscenza del fatto che la vicenda della vettura fosse legata ad azioni commesse dal PKK subito dopo la ricerca dei militari a casa sua (cfr. verbale 2, D142, pag. 14 e D148 segg., pag. 14 seg.) e ciò nonostante, non ha addotto tale elemento importante già nel corso della prima audizione.

E. 5.2 Del resto, come già sottolineato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, le allegazioni dell'insorgente non sono esenti da ulteriori elementi dissonanti. In particolare, l'interessato risulta infatti essersi contraddetto in merito al motivo per il quale egli non si sarebbe trovato in casa al momento della perquisizione del suo domicilio da parte dei militari, avendo in un primo momento asserito di essere andato a D._______ per acquistare delle (...) per i suoi (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7) e successivamente che invece si sarebbe ivi recato per (...) per la (...) dei suoi (...)(cfr. verbale 2, D159, pag. 15). Tale incongruenza nelle versioni, non risulta spiegabile con quanto affermato in seguito dall'insorgente posto a confronto con la stessa divergenza, ovvero che egli avrebbe preso le (...) con i (...) (cfr. verbale 2, D181, pag. 17), in quanto tale allegazione aggiunge un'ulteriore incoerenza al suo narrato. Invero, nell'arco della stessa audizione federale, all'interessato era stato posto il quesito se oltre al motivo di (...) dichiarato vi fossero ulteriori motivi per il quale egli si sarebbe recato a D._______, ed egli ha sostenuto di non aver preso altro (cfr. verbale 2, D160, pag. 15). Anche circa quanto l'insorgente avrebbe intrapreso a seguito dell'incursione dei militari presso il suo domicilio le sue dichiarazioni risultano divergenti. Se infatti dapprima egli ha addotto di essere rimasto sino all'espatrio a D._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), in seguito ha invece sostenuto di essere partito con la sua famiglia dal villaggio di C._______ per recarsi a D._______ e poi ad F._______, dove vi avrebbe soggiornato una settimana prima di espatriare (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 7). In seguito ha presentato pure una terza versione, adducendo che la moglie ed i figli lo avrebbero raggiunto a D._______, dove avrebbero soggiornato per una settimana, per in seguito recarsi ad F._______ (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 8). La spiegazione fornita in sede di audizione federale (cfr. verbale 2, D182, pag. 17) e nel ricorso dall'insorgente, ovvero che l'incongruenza sarebbe frutto di un malinteso, per la notevole contraddittorietà delle versioni date, non risulta credibile.

E. 5.3 Inoltre, nel corso dell'audizione sulle generalità, nonostante ne avesse avuto la facoltà, il richiedente asilo ha omesso di menzionare importanti elementi, di cui invece si è avvalso successivamente. Si tratta delle repressioni che egli avrebbe subito a causa dell'appartenenza all'etnia curda (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.). Oltretutto, il richiedente non è nemmeno stato in misura di fornire informazioni coerenti e sostanziate in merito a tali presunte repressioni. Egli ha invero addotto che nel (...) gli avrebbero proposto di diventare un guardiano dei villaggi, e che egli non avrebbe accettato, oltreché gli avrebbero bruciato la casa (cfr. verbale 2, D107 segg., pag. 11), non aggiungendo agli eventi narrati alcunché di preciso. Inoltre, se dapprima ha affermato che tali repressioni non fonderebbero il motivo del suo espatrio, ma soltanto la questione della vettura (cfr. verbale 2, D117, pag. 11), in seguito si è smentito sostenendo invece che egli sarebbe fuggito anche per le repressioni subite in patria (cfr. verbale 2, D118, pag. 14).

E. 5.4 Già alla luce di quanto precede, si può partire dall'assunto che il racconto dell'interessato circa le repressioni e la ricerca da parte delle autorità nei suoi confronti per i fatti addotti sia inverosimile. Ma non solo. Viste le innumerevoli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimiglianza delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall'insorgente sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni concludenti, non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in merito ai motivi d'asilo dell'interessato.

E. 5.5 Neppure i mezzi di prova prodotti dall'insorgente sono atti a rendere verosimile gli eventi da egli narrati ed i suoi motivi d'asilo.

E. 5.5.1 Segnatamente, per quanto attiene la copia della sua richiesta di affiliazione al partito (...) del (...) (cfr. doc. 1), oltreché, come rettamente già denotato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, non risulta in alcun modo probante dell'effettiva accettazione dello stesso quale membro del precitato partito, le sue dichiarazioni in merito risultano pure contraddittorie. Invero, se in un primo momento ha dichiarato di aver presentato il modulo d'iscrizione al partito (...) o (...) prima della seconda audizione federale (cfr. verbale 2, D44 seg., pag. 5 seg.) - ciò che corrisponderebbe al (...) rispettivamente (...) dell'anno (...) - egli poco dopo ha invece inspiegabilmente cambiato la sua versione affermando di essere stato un membro semplice del partito già a partire dal (...) (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 6). Sia quel che sia, quandanche la sua affiliazione quale membro al partito (...) fosse ritenuta verosimile, non sembra ad ogni modo un'evenienza pertinente ai fini dell'asilo, in quanto non sono ravvisabili nelle dichiarazioni dell'insorgente alcun elemento che permetta di ritenere che egli abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future derivante da tale affiliazione, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Egli stesso ha infatti negato che gli sia accaduto qualcosa a seguito dell'iscrizione al partito (cfr. verbale 2, D50, pag. 6). Inoltre dalle sue stesse allegazioni egli non svolgeva alcuna funzione specifica all'interno del partito, recandosi unicamente alla sede dello stesso (cfr. verbale 2, D47, pag. 6). A ciò si aggiunga che l'interessato non ha in alcun modo segnalato una qualsiasi reazione da parte dei rappresentanti del suo paese d'origine che permetta di concludere ad un'identificazione dell'insorgente quale opponente al regime per la sua sola affiliazione al partito e che rischia di subire delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Turchia. Infine, la sola appartenenza ad un partito legale (in casu il [...]; cfr. in merito Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: [...], [...], https://assets.publishing.service.gov.uk/government[...] , consultato il 01.02.2019) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-1695/2018 del 5 novembre 2018 e D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 6.3).

E. 5.5.2 Proseguendo nell'analisi, per quanto concerne invece la documentazione prodotta dall'insorgente nel corso della procedura ricorsuale (cfr. doc. 2 - doc. 6), quandanche non si dubitasse dell'autenticità degli stessi, non risultano atti a convincere il Tribunale delle argomentazioni ricorsuali riferite ad un procedimento a carico dell'insorgente, per un qualsivoglia reato di (...). Invero, i documenti di qualche rilievo giudiziario (cfr. doc. 3 e doc. 4), non contengono alcun elemento che ricondurrebbe l'eventuale procedura aperta a degli atti di (...) o all'emissione di qualsivoglia mandato di cattura nei suoi confronti. L'unico documento che sosterrebbe quanto precede, è lo scritto dell'avv. L._______ del (...) (cfr. doc. 2), che, come rettamente sostenuto dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, è però da ritenere come una semplice allegazione di parte, in quanto non solo è stato prodotto dall'insorgente successivamente all'emissione della decisione avversata, ma non vi è presente alcun dettaglio significativo relativo alle vicissitudini che il ricorrente avrebbe vissuto prima dell'espatrio, né per quanto concerne il dettaglio delle azioni intraprese dalle autorità turche nei suoi confronti.

E. 5.6 Su tali presupposti, non si può che ritenere parimenti dubbiose anche le sue allegazioni a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto dopo l'espatrio, fermo considerata inoltre l'insussistenza delle dichiarazioni. Egli invero non è riuscito a sostanziare le sue allegazioni in merito, asserendo in modo generico e stereotipato che dei militari lo continuerebbero a cercare a casa sua, i quali verrebbero interrogati su dove egli si trovi, nonché minacciandoli, e ciò malgrado sia in quotidiano contatto con i famigliari ed avrebbe pertanto potuto chiedere informazioni più dettagliate in merito (cfr. verbale 2, D79 segg., pag. 8 seg.).

E. 6 Sia quel che sia, per quanto attiene le presunte repressioni che l'insorgente avrebbe subito in quanto curdo è ad ogni modo opportuno sottolineare che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Ora, dal momento che i fatti in questione risalirebbero a ben (...) anni di distanza dall'espatrio rispettivamente circa (...) anni prima il medesimo (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.), non vi è modo di considerare che gli stessi, quandanche verosimili, abbiano un nesso causale con la partenza dell'insorgente dal suo paese d'origine. A titolo puramente abbondanziale, si rammenta come nonostante le recente nefasta evoluzione della situazione in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. sentenza del Tribunale D-1695/2018 del 5 novembre 2018 con riferimento ivi citato). Va a tal proposito ricordato che, il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-16295/2018 e D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4).

E. 7 La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, riguardo all'esigibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha rimarcato che, malgrado il riaccendersi del conflitto turco-curdo ed il maggior numero di scontri tra il partito del PKK e le autorità governative dal (...) nelle provincie del (...) della Turchia, il rinvio dell'insorgente verso la provincia di D._______ non sarebbe, in maniera generale, inesigibile. Ha tuttavia pure esaminato un'alternativa di soggiorno per l'insorgente verso F._______, provincia di F._______, dove egli avrebbe vissuto per diversi anni e dove si troverebbe attualmente pure la sua famiglia. Nel proprio gravame, il ricorrente ritiene invece che anche tale conclusione dell'autorità di prime cure debba essere disattesa, per inammissibilità ed inesigibilità dell'allontanamento dell'insorgente. Invero, quest'ultimo rischierebbe di essere sottoposto a dei trattamenti degradanti ed a tortura ex art. 3 CEDU. Il peggioramento del conflitto tra le forze governative e quelle curde, visto anche il suo profilo personale, renderebbe inoltre inesigibile un suo rinvio nella regione di D._______. Non vi sarebbero infine le condizioni sufficienti per un reinsediamento dell'interessato ad F._______.

E. 9.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 9.3.2 Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è stato respinto (cfr. supra consid. 5 - 7), l'interessato non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella disposizione precitata. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi precitati, non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura.

E. 9.3.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 9.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 9.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii).

E. 9.4.3 Nonostante a seguito delle recenti vicissitudini, la situazione in Turchia risulti essere peggiorata sia sul piano politico che dal profilo dei diritti dell'uomo (cfr. sentenze del Tribunale D-5143/2016 del 20 luglio 2018 consid. 6.5; D-6884/2017 del 28 marzo 2018 consid. 7; D-257/2016 del 15 gennaio 2018 consid. 11.2), non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con la Siria e l'Iran, si può partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante: sentenza del Tribunale E-6717/2018 del 12 dicembre 2018). I combattimenti tra l'armata turca ed il PKK dell'estate 2015, come pure gli attentati, hanno certamente comportato la morte di migliaia di persone nel sud-est del paese. Tali eventi hanno colpito in particolare le province di Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari e Sirnak, così come in maniera meno intensa le province di Kilis, Sanliurfa e Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan e Mus (cfr. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), COI Focus: Turquie, situation sécuritaire: 14 septembre 2017 - 29 mars 2018, 29 marzo 2018, < https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_turquie._situation_securitaire.pdf >, consultato il 4 febbraio 2019; sentenze del Tribunale D-6884/2017 del 28 marzo 2018 consid. 13.2 con riferimenti citati e sentenza del Tribunale E-6717/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.3.2). A partire dalla primavera del 2016, la maggior parte delle vittime sono contate nella zona rurale. Tra giugno 2016 e marzo 2018, si stima che il 90% dei decessi abbia avuto luogo nei distretti rurali del sud-est, la maggior parte si situa nelle province di Hakkari, Sirnak, Mardin, Diyarbakir e Van (così come nella provincia di Bitlis per i mesi di maggio e giugno 2017). Tra il 30 marzo ed il 29 agosto 2018, il conflitto tra le forze governative ed il PKK avrebbe fatto delle vittime nelle zone rurali delle seguenti province: Hakkari (61 vittime), Sirnak (52 vittime), Tunceli (35 vittime), Diyarbakir (27 vittime), Siirt (17 vittime), Bitlis (14 vittime), Osmaniye (12 vittime), Agri (10 vittime), Hatay (8 vittime), Van (7 vittime), Giresum (5 vittime), Bingöl (5 vittime), Mardin (5 vittime), Adiyaman (4 vittime), Gümüsane (2 vittime) e Kars (1 vittima). Durante tale periodo, le vittime civili sono registrate nelle province di Hakkari (3 vittime), Diyarbakir (2 vittime), Agri (1 vittima), Igdir (1 vittima), Van (1 vittima), Tunceli (1 vittima), Mardin (1 vittima) (cfr. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, Turquie: Situation sécuritaire, 13 settembre 2018, < https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_turquie._situation_securitaire_1.pdf >, consultato il 4 febbraio 2019, in particolare pag. 22 seg.). Invece, secondo le fonti accessibili pubblicamente, nessun combattimento o scontro di particolare impatto è riportato per la provincia di F._______ o ancora per la città (...), ove il ricorrente vi avrebbe vissuto dalla nascita sino a (...) anni fa (cfr. verbale 2, D55 segg., pag. 6), e dove soggiornerebbero dal momento dell'espatrio dell'insorgente sino a tutt'ora la moglie ed i figli dello stesso presso i (...) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D60 segg., pag. 7). Tale provincia non è pertanto il teatro di violenze ricorrenti, salvo di un attentato (...) perpetrato nel (...) contro gli uffici del (...) e di un attentato con (...) del (...) dinnanzi agli uffici del (...), che ha causato la morte di (...) persone ed il ferimento, secondo la fonte consultata, di (...) o (...), o ancora (...) persone (cfr. sentenza del Tribunale D-6884/2017 consid. 13.2 con riferimenti citati; Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, Turquie: Situation sécuritaire, 13 settembre 2018, < https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_turquie._situation_securitaire_1.pdf > con riferimenti menzionati, consultato il 4 febbraio 2019). Inoltre, tale provincia non conta tra quelle in cui l'esecuzione del rinvio è in una maniera generale inesigibile ai termini della giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9).

E. 9.4.4 Dagli atti all'inserto, non risulta alcun motivo ostativo individuale all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Turchia. Invero il ricorrente è giovane, può vantare un'esperienza professionale di diversi anni quale (...) ed (...) nonché come (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; p.to 2.02, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D140, pag. 13) e non ha allegato dei problemi di salute di particolare importanza ([...] ed alla [...] a seguito di un [...]) e che non possano essere curati in Turchia, come fatto sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, D32 segg., pag. 5), che siano ostativi ad un suo rinvio verso il suo paese d'origine. Egli dispone inoltre, in particolare nella città di F._______, di una rete sociale intatta, segnatamente della sua famiglia nucleare d'origine, dei (...), oltreché di (...) sorelle e (...) fratelli ad F._______, una (...) a Mersin, una (...) a D._______, oltreché i (...) e (...) sorelle a C._______ (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 seg.; verbale 1, p.to 3.01, pag. 5), i quali potranno, se del caso, assicurargli la copertura dei suoi bisogni fondamentali al momento del suo ritorno in Turchia.

E. 9.4.5 Alla luce di quanto sopra, e fermo considerata che la provincia di D._______ dal quale è originario l'insorgente non risulta una regione ove secondo la giurisprudenza l'esecuzione dell'allontanamento è in generale inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9; tra le altre: sentenza del Tribunale D-5408/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 8.4.2), la questione dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, verso la provincia di D._______, può rimanere nella presente disamina aperta. Invero egli dispone perlomeno di un'alternativa di domicilio al di fuori della regione d'origine (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 2 consid. 6.bb per i criteri), ovvero ad F._______, ove risiedono in particolare la moglie ed i suoi figli, e diversi altri suoi parenti, che potranno sostenerlo, se del caso, nell'ambito di un reinsediamento. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 9.4.6 Infine, in ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Il ricorrente, usando invero della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio nel suo paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.5 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 10 Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 3 maggio 2018, non vengono prelevate spese processuali.

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3600/2017 Sentenza del 28 marzo 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dal signor Kalender Toklu, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 maggio 2017 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino turco di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______, villaggio di C._______, nella provincia di D._______ (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità del 22 marzo 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 seg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 5; verbale d'audizione dell'11 maggio 2017 [di seguito: verbale 2], D53, pag. 6), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2017 (cfr. atto A1/1). B. B.a Interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere membro del partito (...) ("[...]" o in italiano: "[...]") e che ad un amico, di nome E._______, avrebbe prestato una sua vettura in due circostanze. Dopo l'ultimo prestito, l'amico non gli avrebbe però più restituito la medesima. Secondo informazioni ricevute in seguito, la macchina sarebbe stata ritrovata nella zona di controllo del PKK e requisita dallo Stato turco. L'interessato avrebbe pure appreso che il suo veicolo era stato utilizzato per compiere delle azioni e che sarebbe stato aperto un procedimento a suo carico, il quale sarebbe stato secretato dall'autorità giudiziaria competente di D._______, per il quale avrebbe incaricato un avvocato. Poco tempo dopo, mentre il richiedente si sarebbe trovato a D._______ per affari, i suoi famigliari lo avrebbero informato telefonicamente dell'irruzione di militari presso il suo domicilio familiare, che lo avrebbero cercato e minacciato di ucciderlo se lo avessero trovato. A seguito di tale circostanza, temendo per la sua vita e che se fosse stato fermato dalle autorità turche sarebbe stato torturato, egli sarebbe espatriato nell'autunno del (...) partendo da F._______ verso la G._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7 seg.; verbale 2, D4 segg., pag. 2 segg.), lasciando la moglie ed i figli ad F._______, dove soggiornerebbero tutt'oggi presso i (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.14, pag. 4; verbale 2, D60, pag. 7). Durante l'audizione sui motivi d'asilo, l'interessato ha inoltre affermato di avere subito delle repressioni da parte delle autorità turche per la sua appartenenza etnica. Segnatamente, nel (...), dei militari gli avrebbero chiesto di diventare "guardiano dei villaggi", nonché gli avrebbero bruciato la casa (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.). B.b Il richiedente ha infine dichiarato che, dopo il suo espatrio, avrebbe appreso dai suoi famigliari di essere stato nuovamente ricercato dalle autorità presso il suo domicilio e presso alcuni familiari, i quali sarebbero pure stati minacciati dai militari (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D81 segg., pag. 8 seg.). Oltracciò il suo amico E._______ sarebbe stato arrestato ed incarcerato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D166 segg., pag. 16). B.c A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato la copia di un formulario d'iscrizione al partito (...), datato (...) (cfr. atto A8/1; di seguito: doc. 1); copia del certificato di matrimonio, copia del registro di famiglia, nonché copie delle carte d'identità della moglie H._______ e dei figli I._______, J._______ e K._______. C. Con decisione del 26 maggio 2017, notificata il medesimo giorno (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), ha negato la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso. D. Il 26 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione, postulando a titolo principale che gli sia concesso l'asilo. A titolo subordinato egli ha richiesto che gli atti vengano restituiti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la sua qualità di rifugiato, o alternativamente, che gli sia concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì il ricorrente ha presentato, secondo il senso, istanza di assistenza giudiziaria, quale esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al ricorso l'insorgente ha allegato la seguente documentazione:

- uno scritto in lingua straniera dall'avv. L._______, datato (...), con relativa copia della traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 2);

- uno scritto in lingua straniera dell'avv. L._______ alla M._______ di D._______, datato (...), con allegata la relativa copia della traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 3);

- un presunto scritto originale della N._______, O._______, D._______, del (...) con relativa copia della traduzione in lingua tedesca (di seguito: doc. 4);

- una copia della presunta procura del signor A._______ all'avv. L._______ dell'(...) in lingua straniera (retro) e la copia della carta d'identità del signor A._______, no. (...) (verso) (di seguito: doc. 5);

- una copia sottoscritta dall'avv. L._______ di un suo documento intitolato "(...)" (di seguito: doc. 6). E. Con decisione incidentale del 3 maggio 2018 il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, a condizione che il ricorrente producesse un'attestazione d'indigenza entro il 18 maggio 2016, oppure alternativamente ed entro il medesimo termine, al versamento di un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. Il ricorrente ha dato seguito tempestivamente alla richiesta del Tribunale e prodotto un'attestazione d'indigenza (cfr. risultanze processuali). F. Nella sua risposta del 30 luglio 2018, l'autorità inferiore, ha proposto la reiezione del gravame, confermando le conclusioni del provvedimento impugnato. Altresì la SEM ha formulato delle osservazioni in merito alla nuova documentazione presentata dal ricorrente in fase ricorsuale. In merito ha segnatamente ritenuto che per quanto attiene alla copia della procura rilasciata dall'insorgente al presunto avvocato L._______ - che tra l'altro non fornirebbe il contesto nel quale è stato conferito tale mandato - ed il documento prodotto in copia del medesimo, non essendo dei documenti originali, andrebbero considerati di scarso valore probatorio, in quanto non suscettibili a verifica di autenticità. Inoltre, quandanche tali copie venissero ritenute autentiche, non comproverebbero i motivi d'espatrio dell'insorgente. Attinente lo scritto del (...), lo stesso sarebbe costituivo più di una lettera di compiacenza, essendo stata redatta soltanto posteriormente alla decisione impugnata, che non di un esposto neutro ed obiettivo dei fatti accaduti al ricorrente e delle azioni intraprese nei suoi confronti dalle autorità turche. Infine, in merito agli altri due documenti (doc. 3 e doc. 4), non vi sarebbe alcun elemento atto a sostanziare un'eventuale indagine o un processo a carico dell'interessato per motivi legati ad un reato di (...), nonché vi sarebbero dei dubbi circa la loro effettiva autenticità. Riguardo a quest'ultima osservazione, l'autorità di prime cure rileva che nel doc. 4 vi sarebbero delle firme elettroniche ed altresì i due timbri impressi a fresco, sarebbero identici a quelli presenti sul doc. 3 del presunto avvocato. G. Con replica del 31 agosto 2018, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle sue motivazioni e conclusioni ricorsuali. Ha tuttavia evidenziato che non vi sarebbero dei motivi ragionevoli per dubitare dell'autenticità dei documenti da lui prodotti né del mandato di rappresentanza e legittimità dell'avv. L._______, proponendo eventualmente di richiedere un parere in merito agli stessi alla competente rappresentanza svizzera in Turchia. H. In data 26 ottobre 2018 l'autorità inferiore si è pronunciata in duplica, ribadendo quanto già addotto e concluso nella decisione avversata e nella sua risposta. Altresì ha ritenuto che non vi sia motivo di sollecitare la rappresentanza svizzera in Turchia per un parere riguardo la documentazione succitata, in quanto dalla stessa non si ravviserebbero elementi oggettivi e concreti atti a ritenere che l'insorgente sia oggetto di indagini da parte delle autorità turche per un qualsivoglia reato di (...). I. A seguito di uno scritto datato 26 ottobre 2018 del signor P._______ alla SEM - e trasmesso dalla predetta autorità al Tribunale il 12 novembre 2018 - con allegati una copia del permesso (...) del ricorrente nonché una procura di rappresentanza nella procedura d'asilo di quest'ultimo in favore del signor P._______, con decisione incidentale del 29 novembre 2018, il Tribunale ha invitato il fino ad allora rappresentante legale dell'insorgente, a volerlo informare circa la continuazione o la revoca del mandato di rappresentanza a nome e per conto dell'insorgente. Inoltre, il Tribunale ha chiesto di voler produrre una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente attestante il nominativo del suo eventuale rappresentante legale per il proseguo della procedura. J. Con scritto del 27 dicembre 2018, il ricorrente ha risposto a quanto richiesto dal Tribunale, producendo la dichiarazione di revoca del mandato di rappresentanza al fino ad allora rappresentante legale, nonché la conferma di voler conferire mandato per la sua procedura d'asilo e ricorsuale al signor Kalender Toklu (cfr. risultanze processuali). K. Nella successiva decisione incidentale del 10 gennaio 2019, il Tribunale, vista la richiesta di consultazione degli atti generica formulata dal nuovo rappresentante legale dell'insorgente nel suo scritto del 26 ottobre 2018 alla SEM, ha dato seguito alla stessa, concedendo al ricorrente un termine con scadenza sino al 25 gennaio 2019 per comunicare al Tribunale a quali atti di causa, di cui non ne avesse ancora avuto compulsazione, desiderava avere accesso. L. Il plico raccomandato, giunto a destinazione l'(...) gennaio 2019, non è stato ritirato entro il termine di sette giorni di giacenza dal nuovo rappresentante legale, ed è stato nuovamente ricevuto dal Tribunale il 23 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 3.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 3.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha concluso all'inverosimiglianza dell'integralità delle dichiarazioni dell'insorgente relative ai suoi motivi d'asilo. Innanzitutto sarebbero contraddittorie le asserzioni dell'insorgente rese nel corso delle due audizioni federali circa il periodo temporale trascorso dal prestito della vettura per la seconda volta al suo amico E._______ ed il momento nel quale i militari sarebbero giunti a cercarlo al suo domicilio. Lo stesso varrebbe per quanto concerne la segretezza che vi sarebbe riguardo al motivo per il quale egli verrebbe ricercato dalle autorità del suo Paese d'origine. Invero, nel corso della prima audizione egli ha riferito che lui ed il suo amico erano membri del partito (...), quando invece, senza alcuna spiegazione plausibile, durante la seconda audizione avrebbe fatto riferimento più volte al PKK, sia per quanto concerne l'amico - che sarebbe un (...) - che per quanto attiene il ritrovamento della sua vettura. Divergerebbero pure le dichiarazioni rese dall'interessato in corso di procedura relative al motivo per cui egli non si sarebbe trovato in casa al momento della visita delle autorità, nonché circa gli eventi successivi alla perquisizione del suo domicilio. Inoltre, le repressioni che egli avrebbe subito a causa dell'appartenenza all'etnia curda, sarebbero state addotte soltanto durante il corso della seconda audizione, e le sue affermazioni in merito sarebbero comunque incongruenti ed inconsistenti. Infine, in relazione alla sua dichiarazione dell'esistenza di ulteriori mezzi di prova che dimostrerebbero la segretezza del suo caso, per la carenza d'indicazioni e per la loro contraddittorietà, indurrebbero la SEM a nutrire seri dubbi della loro effettiva esistenza. Proseguendo nell'analisi, l'autorità di prime cure ha ritenuto non probante la copia della richiesta dell'insorgente di diventare membro del partito (...) del (...). Le sue affermazioni in merito sarebbero invero totalmente incoerenti e né le stesse né il documento prodotto avvalorerebbero i motivi di fuga addotti. Inoltre, non vi sarebbe alcuna prova che egli sia conosciuto dalle autorità quale simpatizzante o membro del partito (...) e che da ciò ne possa derivare una problematica nel suo paese d'origine. 4.2 Nel gravame il ricorrente avversa la lettura dell'autorità di prime cure delle circostanze da lui descritte a fondamento della sua domanda d'asilo. A suo dire, la contraddizione rilevata dall'autorità di prime cure in merito al tempo intercorso tra il secondo prestito dell'automobile e l'irruzione dei militari al suo domicilio nella prima audizione rispetto alla seconda audizione federale - di cui ne conferma le allegazioni - sarebbe imputabile al suo precario stato di salute, alle problematiche riscontrate durante il viaggio d'espatrio ed al periodo di detenzione trascorso in G._______. Proseguendo, l'insorgente rileva che in merito alle presunte divergenze tra la prima e la seconda audizione in merito ai legami esistenti tra il suo amico E._______ ed il PKK, egli avrebbe ricevuto delle informazioni aggiuntive, segnatamente che E._______ era membro del PKK, soltanto dopo la prima audizione. Per quanto attiene invece la supposta contraddizione inerente gli eventi subito successivi all'irruzione dei militari a casa sua, il ricorrente ribadisce non aver fatto ritorno presso il proprio domicilio. Quanto dichiarato nella seconda audizione federale, sarebbe quindi frutto di un malinteso. Circa le pressioni che egli avrebbe subito in quanto curdo, il ricorrente afferma non averle indicate già nell'audizione sulle generalità a causa del poco tempo a disposizione e comunque essendo convinto che in Svizzera le discriminazioni di cui sarebbero vittima i curdi in Turchia siano già note. Infine, la produzione in fase ricorsuale dei documenti già annunciati in precedenza dall'insorgente, ne attesterebbero la sua fedefacenza e l'esistenza di una procedura a suo carico per atti di (...) e la segretezza dell'inchiesta. Le allegazioni del ricorrente, avvalorate dai mezzi di prova prodotti, andrebbero quindi nel loro complesso ritenute verosimili. Infine egli avrebbe un timore fondato di essere vittima di persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, viste le accuse a suo carico, ovvero il sospetto di legami con il PKK, il clima socio-politico vigente in Turchia, nonché la recrudescenza del conflitto tra il governo turco e le organizzazioni curde. 5. 5.1 Nella presente disamina, occorre constatare come le allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini da lui evidenziate a seguito del secondo prestito di una sua vettura all'amico E._______, risultino in buona parte contraddittorie. Innanzitutto, la collocazione temporale dell'irruzione dei militari presso il suo domicilio non risulta lineare, avendo il ricorrente in un primo momento asserito che l'evento si sarebbe svolto il giorno dopo il prestito del veicolo all'amico (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7), salvo poi contraddirsi collocando lo stesso avvenimento (...), (...) giorni dopo la seconda volta che avrebbe prestato la vettura a E._______ senza tuttavia essere in grado di fornire una data precisa (cfr. verbale 2, D144 segg., pag. 14). Interrogato in merito a tale palese incongruenza, il ricorrente non è riuscito minimamente a dipanare la stessa, unicamente affermando che i militari lo starebbero ancora cercando (cfr. verbale 2, D180, pag. 17). Neppure le spiegazioni ricorsuali fornite in merito dall'insorgente lo soccorrono, in quanto non solo le sue dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sulle generalità gli sono state nuovamente tradotte alla fine dell'audizione ed egli ha sottoscritto il verbale per approvazione, ma inoltre il suo stato di salute in quel momento non è credibile possa aver pregiudicato a tal punto le sue allegazioni da spiegare l'incoerenza summenzionata. Invero egli, interrogato in merito al suo stato valetudinario, ha affermato di avere delle fratture non ben rimarginate a causa di un incidente e di essere raffreddato (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 9). Allo stesso modo, anche il motivo per il quale egli sarebbe stato ricercato e minacciato di morte dall'autorità militare turca, non risulta coerente. Nell'ambito dell'audizione sulle generalità l'interessato ha infatti asserito che egli non ne conoscerebbe l'effettiva motivazione, e che ciò sarebbe deducibile dai documenti del Tribunale che egli dovrebbe ricevere dalla Turchia, asserendo inoltre che il suo amico, membro del partito (...), sarebbe stato coinvolto in una vicenda e che sarebbe stato arrestato ed incarcerato (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7 seg.). Sentito nuovamente al riguardo in occasione della successiva audizione sui motivi d'asilo, egli ha invece dichiarato che dalle informazioni avute dai militari che avrebbero fatto irruzione presso il suo domicilio, la sua vettura sarebbe stata utilizzata per perpetrare un'azione e che la stessa sarebbe stata trovata nella zona di controllo del PKK, e che inoltre il suo amico E._______ sarebbe stato (...) (cfr. verbale 2, D121 segg., pag. 12 segg.).L'inconciliabilità tra le due versioni appare dunque sensibile e non può spiegarsi sulla base delle argomentazioni addotte in sede ricorsuale, essendo che l'insorgente, dalle sue stesse dichiarazioni, era a conoscenza del fatto che la vicenda della vettura fosse legata ad azioni commesse dal PKK subito dopo la ricerca dei militari a casa sua (cfr. verbale 2, D142, pag. 14 e D148 segg., pag. 14 seg.) e ciò nonostante, non ha addotto tale elemento importante già nel corso della prima audizione. 5.2 Del resto, come già sottolineato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, le allegazioni dell'insorgente non sono esenti da ulteriori elementi dissonanti. In particolare, l'interessato risulta infatti essersi contraddetto in merito al motivo per il quale egli non si sarebbe trovato in casa al momento della perquisizione del suo domicilio da parte dei militari, avendo in un primo momento asserito di essere andato a D._______ per acquistare delle (...) per i suoi (...) (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 7) e successivamente che invece si sarebbe ivi recato per (...) per la (...) dei suoi (...)(cfr. verbale 2, D159, pag. 15). Tale incongruenza nelle versioni, non risulta spiegabile con quanto affermato in seguito dall'insorgente posto a confronto con la stessa divergenza, ovvero che egli avrebbe preso le (...) con i (...) (cfr. verbale 2, D181, pag. 17), in quanto tale allegazione aggiunge un'ulteriore incoerenza al suo narrato. Invero, nell'arco della stessa audizione federale, all'interessato era stato posto il quesito se oltre al motivo di (...) dichiarato vi fossero ulteriori motivi per il quale egli si sarebbe recato a D._______, ed egli ha sostenuto di non aver preso altro (cfr. verbale 2, D160, pag. 15). Anche circa quanto l'insorgente avrebbe intrapreso a seguito dell'incursione dei militari presso il suo domicilio le sue dichiarazioni risultano divergenti. Se infatti dapprima egli ha addotto di essere rimasto sino all'espatrio a D._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), in seguito ha invece sostenuto di essere partito con la sua famiglia dal villaggio di C._______ per recarsi a D._______ e poi ad F._______, dove vi avrebbe soggiornato una settimana prima di espatriare (cfr. verbale 2, D62 segg., pag. 7). In seguito ha presentato pure una terza versione, adducendo che la moglie ed i figli lo avrebbero raggiunto a D._______, dove avrebbero soggiornato per una settimana, per in seguito recarsi ad F._______ (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 8). La spiegazione fornita in sede di audizione federale (cfr. verbale 2, D182, pag. 17) e nel ricorso dall'insorgente, ovvero che l'incongruenza sarebbe frutto di un malinteso, per la notevole contraddittorietà delle versioni date, non risulta credibile. 5.3 Inoltre, nel corso dell'audizione sulle generalità, nonostante ne avesse avuto la facoltà, il richiedente asilo ha omesso di menzionare importanti elementi, di cui invece si è avvalso successivamente. Si tratta delle repressioni che egli avrebbe subito a causa dell'appartenenza all'etnia curda (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.). Oltretutto, il richiedente non è nemmeno stato in misura di fornire informazioni coerenti e sostanziate in merito a tali presunte repressioni. Egli ha invero addotto che nel (...) gli avrebbero proposto di diventare un guardiano dei villaggi, e che egli non avrebbe accettato, oltreché gli avrebbero bruciato la casa (cfr. verbale 2, D107 segg., pag. 11), non aggiungendo agli eventi narrati alcunché di preciso. Inoltre, se dapprima ha affermato che tali repressioni non fonderebbero il motivo del suo espatrio, ma soltanto la questione della vettura (cfr. verbale 2, D117, pag. 11), in seguito si è smentito sostenendo invece che egli sarebbe fuggito anche per le repressioni subite in patria (cfr. verbale 2, D118, pag. 14). 5.4 Già alla luce di quanto precede, si può partire dall'assunto che il racconto dell'interessato circa le repressioni e la ricerca da parte delle autorità nei suoi confronti per i fatti addotti sia inverosimile. Ma non solo. Viste le innumerevoli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimiglianza delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall'insorgente sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni concludenti, non è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in merito ai motivi d'asilo dell'interessato. 5.5 Neppure i mezzi di prova prodotti dall'insorgente sono atti a rendere verosimile gli eventi da egli narrati ed i suoi motivi d'asilo. 5.5.1 Segnatamente, per quanto attiene la copia della sua richiesta di affiliazione al partito (...) del (...) (cfr. doc. 1), oltreché, come rettamente già denotato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, non risulta in alcun modo probante dell'effettiva accettazione dello stesso quale membro del precitato partito, le sue dichiarazioni in merito risultano pure contraddittorie. Invero, se in un primo momento ha dichiarato di aver presentato il modulo d'iscrizione al partito (...) o (...) prima della seconda audizione federale (cfr. verbale 2, D44 seg., pag. 5 seg.) - ciò che corrisponderebbe al (...) rispettivamente (...) dell'anno (...) - egli poco dopo ha invece inspiegabilmente cambiato la sua versione affermando di essere stato un membro semplice del partito già a partire dal (...) (cfr. verbale 2, D47 segg., pag. 6). Sia quel che sia, quandanche la sua affiliazione quale membro al partito (...) fosse ritenuta verosimile, non sembra ad ogni modo un'evenienza pertinente ai fini dell'asilo, in quanto non sono ravvisabili nelle dichiarazioni dell'insorgente alcun elemento che permetta di ritenere che egli abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future derivante da tale affiliazione, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi. Egli stesso ha infatti negato che gli sia accaduto qualcosa a seguito dell'iscrizione al partito (cfr. verbale 2, D50, pag. 6). Inoltre dalle sue stesse allegazioni egli non svolgeva alcuna funzione specifica all'interno del partito, recandosi unicamente alla sede dello stesso (cfr. verbale 2, D47, pag. 6). A ciò si aggiunga che l'interessato non ha in alcun modo segnalato una qualsiasi reazione da parte dei rappresentanti del suo paese d'origine che permetta di concludere ad un'identificazione dell'insorgente quale opponente al regime per la sua sola affiliazione al partito e che rischia di subire delle persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Turchia. Infine, la sola appartenenza ad un partito legale (in casu il [...]; cfr. in merito Home Office, Country Policy and Information Note, Turkey: [...], [...], https://assets.publishing.service.gov.uk/government[...] , consultato il 01.02.2019) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante: sentenze del Tribunale D-1695/2018 del 5 novembre 2018 e D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 6.3). 5.5.2 Proseguendo nell'analisi, per quanto concerne invece la documentazione prodotta dall'insorgente nel corso della procedura ricorsuale (cfr. doc. 2 - doc. 6), quandanche non si dubitasse dell'autenticità degli stessi, non risultano atti a convincere il Tribunale delle argomentazioni ricorsuali riferite ad un procedimento a carico dell'insorgente, per un qualsivoglia reato di (...). Invero, i documenti di qualche rilievo giudiziario (cfr. doc. 3 e doc. 4), non contengono alcun elemento che ricondurrebbe l'eventuale procedura aperta a degli atti di (...) o all'emissione di qualsivoglia mandato di cattura nei suoi confronti. L'unico documento che sosterrebbe quanto precede, è lo scritto dell'avv. L._______ del (...) (cfr. doc. 2), che, come rettamente sostenuto dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, è però da ritenere come una semplice allegazione di parte, in quanto non solo è stato prodotto dall'insorgente successivamente all'emissione della decisione avversata, ma non vi è presente alcun dettaglio significativo relativo alle vicissitudini che il ricorrente avrebbe vissuto prima dell'espatrio, né per quanto concerne il dettaglio delle azioni intraprese dalle autorità turche nei suoi confronti. 5.6 Su tali presupposti, non si può che ritenere parimenti dubbiose anche le sue allegazioni a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto dopo l'espatrio, fermo considerata inoltre l'insussistenza delle dichiarazioni. Egli invero non è riuscito a sostanziare le sue allegazioni in merito, asserendo in modo generico e stereotipato che dei militari lo continuerebbero a cercare a casa sua, i quali verrebbero interrogati su dove egli si trovi, nonché minacciandoli, e ciò malgrado sia in quotidiano contatto con i famigliari ed avrebbe pertanto potuto chiedere informazioni più dettagliate in merito (cfr. verbale 2, D79 segg., pag. 8 seg.).

6. Sia quel che sia, per quanto attiene le presunte repressioni che l'insorgente avrebbe subito in quanto curdo è ad ogni modo opportuno sottolineare che il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Ora, dal momento che i fatti in questione risalirebbero a ben (...) anni di distanza dall'espatrio rispettivamente circa (...) anni prima il medesimo (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 seg.), non vi è modo di considerare che gli stessi, quandanche verosimili, abbiano un nesso causale con la partenza dell'insorgente dal suo paese d'origine. A titolo puramente abbondanziale, si rammenta come nonostante le recente nefasta evoluzione della situazione in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. sentenza del Tribunale D-1695/2018 del 5 novembre 2018 con riferimento ivi citato). Va a tal proposito ricordato che, il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenze del Tribunale D-16295/2018 e D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4).

7. La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, riguardo all'esigibilità dell'allontanamento, l'autorità inferiore ha rimarcato che, malgrado il riaccendersi del conflitto turco-curdo ed il maggior numero di scontri tra il partito del PKK e le autorità governative dal (...) nelle provincie del (...) della Turchia, il rinvio dell'insorgente verso la provincia di D._______ non sarebbe, in maniera generale, inesigibile. Ha tuttavia pure esaminato un'alternativa di soggiorno per l'insorgente verso F._______, provincia di F._______, dove egli avrebbe vissuto per diversi anni e dove si troverebbe attualmente pure la sua famiglia. Nel proprio gravame, il ricorrente ritiene invece che anche tale conclusione dell'autorità di prime cure debba essere disattesa, per inammissibilità ed inesigibilità dell'allontanamento dell'insorgente. Invero, quest'ultimo rischierebbe di essere sottoposto a dei trattamenti degradanti ed a tortura ex art. 3 CEDU. Il peggioramento del conflitto tra le forze governative e quelle curde, visto anche il suo profilo personale, renderebbe inoltre inesigibile un suo rinvio nella regione di D._______. Non vi sarebbero infine le condizioni sufficienti per un reinsediamento dell'interessato ad F._______. 9.3 9.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 9.3.2 Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è stato respinto (cfr. supra consid. 5 - 7), l'interessato non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella disposizione precitata. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi precitati, non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. 9.3.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 9.4 9.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii). 9.4.3 Nonostante a seguito delle recenti vicissitudini, la situazione in Turchia risulti essere peggiorata sia sul piano politico che dal profilo dei diritti dell'uomo (cfr. sentenze del Tribunale D-5143/2016 del 20 luglio 2018 consid. 6.5; D-6884/2017 del 28 marzo 2018 consid. 7; D-257/2016 del 15 gennaio 2018 consid. 11.2), non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con la Siria e l'Iran, si può partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante: sentenza del Tribunale E-6717/2018 del 12 dicembre 2018). I combattimenti tra l'armata turca ed il PKK dell'estate 2015, come pure gli attentati, hanno certamente comportato la morte di migliaia di persone nel sud-est del paese. Tali eventi hanno colpito in particolare le province di Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari e Sirnak, così come in maniera meno intensa le province di Kilis, Sanliurfa e Van, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Ardahan e Mus (cfr. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), COI Focus: Turquie, situation sécuritaire: 14 septembre 2017 - 29 mars 2018, 29 marzo 2018, , consultato il 4 febbraio 2019; sentenze del Tribunale D-6884/2017 del 28 marzo 2018 consid. 13.2 con riferimenti citati e sentenza del Tribunale E-6717/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.3.2). A partire dalla primavera del 2016, la maggior parte delle vittime sono contate nella zona rurale. Tra giugno 2016 e marzo 2018, si stima che il 90% dei decessi abbia avuto luogo nei distretti rurali del sud-est, la maggior parte si situa nelle province di Hakkari, Sirnak, Mardin, Diyarbakir e Van (così come nella provincia di Bitlis per i mesi di maggio e giugno 2017). Tra il 30 marzo ed il 29 agosto 2018, il conflitto tra le forze governative ed il PKK avrebbe fatto delle vittime nelle zone rurali delle seguenti province: Hakkari (61 vittime), Sirnak (52 vittime), Tunceli (35 vittime), Diyarbakir (27 vittime), Siirt (17 vittime), Bitlis (14 vittime), Osmaniye (12 vittime), Agri (10 vittime), Hatay (8 vittime), Van (7 vittime), Giresum (5 vittime), Bingöl (5 vittime), Mardin (5 vittime), Adiyaman (4 vittime), Gümüsane (2 vittime) e Kars (1 vittima). Durante tale periodo, le vittime civili sono registrate nelle province di Hakkari (3 vittime), Diyarbakir (2 vittime), Agri (1 vittima), Igdir (1 vittima), Van (1 vittima), Tunceli (1 vittima), Mardin (1 vittima) (cfr. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, Turquie: Situation sécuritaire, 13 settembre 2018, , consultato il 4 febbraio 2019, in particolare pag. 22 seg.). Invece, secondo le fonti accessibili pubblicamente, nessun combattimento o scontro di particolare impatto è riportato per la provincia di F._______ o ancora per la città (...), ove il ricorrente vi avrebbe vissuto dalla nascita sino a (...) anni fa (cfr. verbale 2, D55 segg., pag. 6), e dove soggiornerebbero dal momento dell'espatrio dell'insorgente sino a tutt'ora la moglie ed i figli dello stesso presso i (...) (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; verbale 2, D60 segg., pag. 7). Tale provincia non è pertanto il teatro di violenze ricorrenti, salvo di un attentato (...) perpetrato nel (...) contro gli uffici del (...) e di un attentato con (...) del (...) dinnanzi agli uffici del (...), che ha causato la morte di (...) persone ed il ferimento, secondo la fonte consultata, di (...) o (...), o ancora (...) persone (cfr. sentenza del Tribunale D-6884/2017 consid. 13.2 con riferimenti citati; Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, COI Focus, Turquie: Situation sécuritaire, 13 settembre 2018, con riferimenti menzionati, consultato il 4 febbraio 2019). Inoltre, tale provincia non conta tra quelle in cui l'esecuzione del rinvio è in una maniera generale inesigibile ai termini della giurisprudenza (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9). 9.4.4 Dagli atti all'inserto, non risulta alcun motivo ostativo individuale all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Turchia. Invero il ricorrente è giovane, può vantare un'esperienza professionale di diversi anni quale (...) ed (...) nonché come (...) (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; p.to 2.02, pag. 5 e p.to 7.01, pag. 7; verbale 2, D140, pag. 13) e non ha allegato dei problemi di salute di particolare importanza ([...] ed alla [...] a seguito di un [...]) e che non possano essere curati in Turchia, come fatto sino al suo espatrio (cfr. verbale 2, D32 segg., pag. 5), che siano ostativi ad un suo rinvio verso il suo paese d'origine. Egli dispone inoltre, in particolare nella città di F._______, di una rete sociale intatta, segnatamente della sua famiglia nucleare d'origine, dei (...), oltreché di (...) sorelle e (...) fratelli ad F._______, una (...) a Mersin, una (...) a D._______, oltreché i (...) e (...) sorelle a C._______ (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 seg.; verbale 1, p.to 3.01, pag. 5), i quali potranno, se del caso, assicurargli la copertura dei suoi bisogni fondamentali al momento del suo ritorno in Turchia. 9.4.5 Alla luce di quanto sopra, e fermo considerata che la provincia di D._______ dal quale è originario l'insorgente non risulta una regione ove secondo la giurisprudenza l'esecuzione dell'allontanamento è in generale inesigibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9; tra le altre: sentenza del Tribunale D-5408/2018 del 3 gennaio 2019 consid. 8.4.2), la questione dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, verso la provincia di D._______, può rimanere nella presente disamina aperta. Invero egli dispone perlomeno di un'alternativa di domicilio al di fuori della regione d'origine (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 2 consid. 6.bb per i criteri), ovvero ad F._______, ove risiedono in particolare la moglie ed i suoi figli, e diversi altri suoi parenti, che potranno sostenerlo, se del caso, nell'ambito di un reinsediamento. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 9.4.6 Infine, in ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Il ricorrente, usando invero della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio nel suo paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 9.5 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

10. Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 3 maggio 2018, non vengono prelevate spese processuali.

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: