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D-3928/2019

D-3928/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-08-15 · Italiano CH

Asyl und Wegweisung

Sachverhalt

A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2019, a seguito del suo rilascio dall'arresto preventivo avvenuto dal (...) al (...), per il procedimento penale aperto a suo carico dalla (...) del B._______, terminato con decreto d'accusa del (...) (cfr. atto n. 1037583-1/13 e atto n. 1037583-3/2). In quest'ultimo, egli è stato riconosciuto colpevole di entrata e soggiorno illegale in Svizzera ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. a e lett. b della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), per essere entrato in Svizzera circa il (...) dicembre 2018, senza disporre dei necessari documenti di viaggio, e qui avervi soggiornato sino al (...) marzo 2019. Altresì è stato riconosciuto colpevole di esercizio di un'attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. c LStrI, in quanto al momento del controllo da parte della polizia, avvenuto il (...) marzo 2019, egli stava lavorando presso (...), senza possedere alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'attività lavorativa citata (cfr. atto n. 1037583-1/13). B. Sentito nel corso dell'audizione di rilevamento dei dati personali dell'(...) aprile 2019 (cfr. atto 1037583-11/6; di seguito: verbale 1), l'interessato ha asserito di essere cittadino turco, di etnia curda, con ultimo domicilio nel villaggio di C._______, distretto di D._______, provincia di E._______, nonché di essere espatriato definitivamente dalla Turchia circa due mesi prima - ovvero nel febbraio del 2019 - senza però ricordarsi della data esatta ed entrando in Svizzera il (...) febbraio 2019 (cfr. verbale 1, p.to 5.01 e 5.03, pag. 5). C. Nell'ambito delle verifiche effettuate dall'autorità inferiore, è emerso che un visto per turismo, con validità dal (...) dicembre 2018 al (...) gennaio 2019, è stato rilasciato dalla Slovacchia il (...), su domanda presentata l'(...)ad F._______, tramite un passaporto con le generalità del richiedente (cfr. atto n. 1037583-12/2). D. Alla luce di quanto sopra, la SEM, in conformità con l'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), ha svolto un colloquio con l'interessato il (...) aprile 2019, con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza della Slovacchia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché in merito al suo stato valetudinario (cfr. atto n. 1037583-14/2). Nel verbale dell'audizione, il richiedente ha in particolare sostenuto di aver ottenuto un visto Schengen dalla Slovacchia, per il tramite di passatori e presentando il suo passaporto. Avrebbe utilizzato tale visto per giungere legalmente in Svizzera nel dicembre dell'anno 2018, rimanendovi al massimo per dieci giorni presso uno zio risiedente a G._______. In seguito sarebbe rientrato in Turchia, ove avrebbe soggiornato per un mese o un mese e mezzo, prima di espatriare definitivamente per problemi famigliari. L'interessato ha altresì allegato di sentirsi fisicamente bene, ma di avere problematiche psicologiche derivanti dal suo stato di timore. E. Il (...) aprile 2019, l'autorità svizzera competente, ha richiesto a quella slovacca, la presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1037583-16/7). La risposta negativa da parte delle autorità slovacche preposte è giunta il seguente (...) giugno 2019 (cfr. atto n. 1037583-23/1). F. F.a Con scritto datato 1° maggio 2019, l'attuale rappresentante legale dell'interessato, ha informato la SEM circa il suo mandato di rappresentanza tramite la procura allegata del 29 aprile 2019 (cfr. atto n. 1037583-21/2). F.b Il richiedente, con successiva dichiarazione di rinuncia del 7 maggio 2019, ha comunicato alla SEM di voler rinunciare a continuare a beneficiare dalla rappresentanza legale gratuita fino ad allora usufruita dal (...) (cfr. atto n. 1037583-22/1). G. G.a In data (...) giugno 2019, la SEM ha chiesto il riesame della risposta negativa succitata all'autorità slovacca competente (cfr. atto n. 1037583-25/2), la quale ha nuovamente rifiutato la sua competenza per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente il (...) giugno 2019 (cfr. atto n. 1037583-28/2). G.b A seguito di tale riscontro negativo da parte della Slovacchia, l'autorità di prime cure, con scritto del 21 giugno 2019, ha comunicato al richiedente che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto n. 1037583-30/1). H. Nell'ambito dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) del (...) luglio 2019 (cfr. atto 1037583-32/15; di seguito: verbale 2), l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver frequentato le scuole sino ad ottenere la maturità liceale, ed in seguito di avere esercitato quale professione ad H._______, l'attività di (...) dal luglio 2018 al novembre 2018, oltreché, prima di tale periodo, aver effettuato dei lavori giornalieri (...). Il richiedente ha addotto di essere espatriato una prima volta, legalmente e munito del suo passaporto, dal Paese d'origine il (...) dicembre 2018. In seguito sarebbe rientrato in Turchia, per espatriare definitivamente una seconda volta ad inizio dell'anno 2019. Il motivo alla base delle sue partenze dalla sua patria, sarebbe legato a problematiche famigliari. Invero, nel 2015 egli avrebbe scoperto di essere omosessuale, senza però raccontare a nessuno di quanto appreso né vivere alcuna relazione, cercando di rifiutare tale sua tendenza, in quanto sia la sua famiglia che la società turca non l'avrebbe ben vista. Nell'anno 2018, senza conoscere le circostanze effettive, egli ha dichiarato che il padre, avrebbe appreso del suo orientamento sessuale e per questo lo avrebbe rinchiuso in casa, senza possibilità di comunicazione verso l'esterno, minacciandolo di morte, nonché percosso. In seguito sarebbe riuscito a fuggire, riparando dapprima ad E._______ presso una sorella per una ventina di giorni ed il (...) dicembre 2018 espatriando e giungendo in Svizzera una prima volta. A causa di una telefonata ricevuta dal padre, ove gli avrebbe riferito che lo perdonava e che non gli avrebbe fatto nulla, a patto che nessuno venisse a conoscenza della sua omosessualità, l'interessato avrebbe fatto ritorno in Turchia, all'inizio dell'anno 2019, presso il domicilio dei genitori. Il padre però, lo avrebbe nuovamente rinchiuso in casa, senza possibilità per lui di comunicare con l'esterno, ritirandogli il passaporto ed il telefono, nonché minacciandolo di morte e malmenandolo. Per questo motivo egli sarebbe stato molto male psicologicamente, ed avrebbe pensato all'espatrio all'estero, in quanto in Turchia avrebbe sempre vissuto con il timore che il padre potesse ritrovarlo in qualsiasi luogo. La madre lo avrebbe aiutato in tale proposito, facendolo fuggire di casa una notte. Il richiedente si sarebbe dapprima intrattenuto per una settimana presso la sorella ad E._______, per poi espatriare definitivamente dalla Turchia. Egli teme, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, che il padre metta in atto l'intento di ucciderlo (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente non ha presentato alcun documento o mezzo di prova (cfr. verbale 2, D3 segg., pag. 2). I. Il 22 luglio 2019 la SEM ha emanato il suo progetto di decisione (cfr. atto n. 1037583-34/5). Contro il progetto di decisione non è stato presentato alcun parere, da parte del richiedente, entro il termine impartito. J. Con decisione del 24 luglio 2019, notificata al più presto il 25 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione dello stesso provvedimento ammissibile, esigibile e possibile. K. L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 5 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato con contestuale concessione dell'asilo; a titolo eventuale la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha depositato una domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 5.3.2 E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6 Nella prima parte della sua decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili, poiché non sufficientemente circostanziate e dettagliate, nonché in alcuni punti stereotipate e non sufficientemente concrete, le allegazioni dell'interessato circa la supposta scoperta da parte del padre della sua omosessualità nonché delle persecuzioni che il medesimo gli avrebbe inflitto a causa della stessa. Invero, egli non sarebbe riuscito a rendere credibile la scoperta del suo orientamento sessuale da parte del genitore, in quanto il suo racconto in merito sarebbe privo di sufficienti dettagli, tenuto altresì conto che egli avrebbe dichiarato di non aver mai accennato alla sua diversità con nessuno. Le sue asserzioni in merito alle pressioni psicologiche e violenze che gli avrebbe inflitto il padre, non risulterebbero maggiormente convincenti, in quanto, a mente della SEM, sarebbero stereotipate e vaghe. Altresì dicasi della sua fuga dal domicilio familiare, ove avrebbe reso una narrazione inconsistente. Le altre dichiarazioni dell'interessato sono state invece ritenute, nella seconda parte della decisione impugnata, non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In primo luogo, circa l'assunto del richiedente che in Turchia l'omosessualità non sarebbe accettata, l'autorità inferiore ha ritenuto che, se d'un canto in tale Paese un diverso orientamento sessuale non sarebbe penalmente represso, d'altro canto risulterebbe corretto che le persone che manifestano tale orientamento, sarebbero esposte a discriminazioni in molti settori e dovrebbero affrontare grandi difficoltà per far valere i propri diritti anche nei confronti delle autorità. Malgrado ciò, a mente della SEM, non si potrebbe concludere che in Turchia vi sia una mancanza di protezione o di disfunzione della giustizia. L'interessato si potrebbe inoltre stabilire in un'altra parte del territorio turco, onde evitare eventuali pressioni da parte del padre. Da ultimo, l'autorità di prime cure sostiene che il richiedente potrebbe stabilirsi ad F._______, ove esisterebbero delle reti di sicurezza pertinenti, ciò che tra l'altro sarebbe a conoscenza dell'interessato.

E. 7 Nel memoriale ricorsuale, l'insorgente, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, sottolinea dapprima la verosimiglianza e la rilevanza dei suoi timori di essere vittima di gravi conseguenze da parte del padre o da parte di fanatici religiosi, se fosse rimasto in Turchia od in futuro se vi facesse ritorno. Invero, l'omosessualità in tale Stato verrebbe stigmatizzata da buona parte della società per motivi religiosi, nonché chiunque uccida un omosessuale verrebbe visto quale eroe e lodato per il suo crimine. Sarebbe inoltre notorio che le autorità turche non accorderebbero la giusta protezione in tali casi, oltreché per le persone LGBT (acronimo utilizzato per riferirsi a persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender) non vi sarebbe alcuna disposizione legale a loro protezione, verrebbero discriminati e subirebbero diversi maltrattamenti sia da parte della polizia che da altre persone in ogni parte della Turchia, comprese nelle città come F._______ ed I._______. Alla luce di tali evenienze, non sarebbe quindi comprensibile la motivazione della SEM circa la mancanza di pericolo per l'insorgente, nel breve tempo intercorso tra la scoperta dell'omosessualità del medesimo e la sua fuga dal Paese d'origine, nel caso in cui egli vi ritornasse. Egli avrebbe difatti un timore oggettivo ai sensi dell'art. 3 LAsi di essere vittima in futuro di persecuzioni non statali, questo anche tenendo conto che il ricorrente sarebbe già nell'obiettivo del padre e che, con il tempo, anche altre persone, se non fossero già venute a conoscenza dell'orientamento sessuale del medesimo, ne vengano a conoscenza, mettendone pertanto concretamente a rischio la vita. Ritenuto tutto quanto sopra, secondo l'insorgente, egli adempirebbe pertanto le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato.

E. 8.1 Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che la SEM non ha contestato la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in merito al suo orientamento sessuale. Il Tribunale non ha da giungere ad una diversa valutazione. Le sue dichiarazioni in merito risultano infatti coerenti, sostanziate e plausibili.

E. 8.2 Altresì, il Tribunale, giunge a medesima conclusione dell'autorità inferiore, per quanto concerne l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini e problematiche che egli ha evocato a seguito della presunta scoperta del padre della sua omosessualità. Invero, se d'un canto la narrazione dell'insorgente possa iscriversi, nel contesto di provenienza del medesimo, come presentante degli elementi di plausibilità, tuttavia, vi sono nello stesso diverse incoerenze ed illogicità, che ne minano fortemente la credibilità dei suoi asserti. Innanzitutto, la collocazione temporale del suo espatrio definitivo dalla Turchia e successiva entrata in Svizzera - e quindi anche implicitamente delle problematiche che egli avrebbe sofferto nel suo Paese d'origine - non risultano collimare. Il ricorrente ha invero in un primo momento asserito di aver lasciato la Turchia circa due mesi prima l'audizione sul rilevamento dei dati personali dell'(...) aprile 2019, ovvero a fine gennaio-inizio febbraio 2019, non ricordandosi esattamente di tale data, nonché di essere entrato in Svizzera il (...)° febbraio 2019 rispettivamente ad inizio febbraio del medesimo anno (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 5), salvo poi contraddirsi collocando lo stesso ultimo espatrio, senza alcuna incertezza, il (...)° gennaio 2019 (cfr. verbale 1, D32, pag. 4). Interrogato in merito a tale palese incongruenza, il ricorrente ha dapprima affermato di aver dichiarato nel corso della prima audizione che egli sarebbe giunto in Svizzera nella prima settimana di gennaio, per in seguito offrire una terza versione temporale di tali eventi, ovvero che il (...)° gennaio 2019 egli sarebbe rimpatriato e dopo circa un mese di permanenza in Turchia, sarebbe espatriato nuovamente in data (...)° febbraio 2019 (cfr. verbale 2, D54 seg., pag. 6). La spiegazione fornita nel corso della seconda audizione, ovvero che egli sarebbe stato in ansia e per questo si sarebbe confuso, non risultano convincenti. Difatti, non solo le sue dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sulle generalità gli sono state nuovamente tradotte alla fine dell'audizione ed egli ha sottoscritto il verbale per approvazione, bensì egli ha pure rettificato per ben due volte quanto in precedenza asserito nel corso dell'audizione federale, e questo solo dopo che l'interrogante gli ha fatto notare l'incongruenza (cfr. verbale 2, D54, pag. 6). Anche la narrazione dell'interessato circa le limitazioni che gli avrebbe inflitto il padre a seguito della scoperta del suo orientamento omosessuale, risultano dissonanti. Se in un primo momento egli ha riferito che il genitore lo avrebbe rinchiuso in casa, ove non poteva fare nulla, sequestrandogli tutto, anche il telefono, e non potendo quindi comunicare con nessuno anche per poter conoscere come il medesimo ne fosse venuto a conoscenza (cfr. verbale 2, D61 seg., pag. 7), in seguito egli ha invece dichiarato che il padre non gli avrebbe imposto molte limitazioni, poiché si sarebbe trattato di un breve periodo prima del suo espatrio, asserendo però che il genitore lo avrebbe minacciato direttamente di morte (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 11). L'inconciliabilità tra le due versioni appare sensibile e non trova alcuna spiegazione, neppure nelle argomentazioni ricorsuali. Proseguendo nell'analisi, risulta inoltre incomprensibile, poiché il ricorrente in merito ha rilasciato delle dichiarazioni non sufficientemente circostanziate e dettagliate (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7), nonché poco plausibile, come il padre sia venuto a conoscenza e si sia auto-convinto dell'omosessualità del figlio. Invero il richiedente stesso ha più volte sostenuto di non averlo mai riferito a nessuno, in quanto altrimenti lo avrebbero scoperto anche i famigliari, e che non avrebbe subito alcun pregiudizio in tal senso (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 seg.) né di aver mai chiesto aiuto ad esempio a delle associazioni per i diritti degli omosessuali, in quanto nessuno avrebbe notato del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 2, D112, pag. 12). Appare inoltre illogico il comportamento tenuto dal ricorrente a seguito del suo primo espatrio ed arrivo in Svizzera. Difatti, se il ricorrente fosse stato realmente minacciato di morte dal padre e limitato nei suoi movimenti, sino a determinarlo per questo motivo a lasciare il suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7; D100 seg., pag. 11), appare poco plausibile - anche tenuto conto che l'insorgente stesso nutriva dei sospetti circa la veridicità degli asserti del padre (cfr. verbale 2, D99, pag. 11) - che egli sia ritornato al domicilio dei genitori dopo pochi giorni dal suo espatrio, a seguito di una chiamata ricevuta dal padre, rischiando di subire nuovamente quanto già vissuto nel passato e che quest'ultimo mettesse infine pure in atto gli intenti di morte nei suoi confronti. Tale comportamento appare a dir poco sorprendente, ritenuto che l'insorgente stesso aveva deciso di riparare all'estero, in quanto temeva che in Turchia il padre lo avrebbe potuto scovare dovunque (cfr. verbale 2, D93 seg., pag.10), ed altresì ha dichiarato che il genitore gli avrebbe comunicato telefonicamente che non avrebbe dovuto svelare ad alcuno il suo orientamento omosessuale, nonché che non lo avrebbe potuto vivere (cfr. verbale 2, D96, pag. 10).

E. 8.3 Alla luce di quanto precede, si può partire dall'assunto che il racconto dell'interessato circa le repressioni e minacce esercitate nei suoi confronti da parte del padre a causa della scoperta dell'omosessualità dell'interessato, come pure che tali problematiche lo abbiano determinato all'espatrio dalla Turchia, per i fatti addotti, sia inverosimile.

E. 8.4 Resta ancora da esaminare il quesito a sapere se il ricorrente ha un fondato timore di essere esposto in futuro a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo.

E. 8.4.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 8.4.2 In specie, l'omosessualità del ricorrente non è messa in discussione (cfr. supra consid. 8.1). Tuttavia, a differenza di quanto allegato nel gravame dall'insorgente, la verosimiglianza dei suoi asserti riguardo alle persecuzioni che gli avrebbe inflitto il padre prima del suo espatrio, non è stata riconosciuta dal Tribunale, confermando quanto concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. supra consid. 8.2 e 8.3). Risulta inoltre dalle insorgenze di causa che i famigliari - ovvero la madre, la sorella J._______, e lo zio (...) K._______, residente in Svizzera (cfr. incarto N [...]) -, che sarebbero venuti a conoscenza dell'orientamento sessuale dell'insorgente, pare abbiano accettato tale sua diversità e lo abbiano aiutato ad espatriare e ad arrivare in Svizzera (cfr. verbale 2, D104 segg., pag. 11 seg.). Dalle dichiarazioni del ricorrente, appare vieppiù che in Turchia nessun altro, a parte i famigliari succitati, siano a conoscenza della sua omosessualità, né che abbia mai subito nel suo Paese d'origine delle discriminazioni dal profilo lavorativo o sociale legate al suo orientamento sessuale (cfr. verbale 2, D67, pag. 7; D75 segg., pag. 8 seg.), tanto da non aver mai sentito il bisogno di interessarsi e di indirizzarsi presso un'associazione per i diritti degli omosessuali presenti sul territorio turco (cfr. verbale 2, D112, pag. 12). L'insorgente ha inoltre addotto di essere in buoni rapporti con i famigliari, zii paterni e materni che risiedono in Turchia (cfr. verbale 2, D115 seg., pag. 13). Vi è quindi da concludere che il ricorrente omosessuale non ha mai subito sino ad oggi alcuna conseguenza rilevante in materia d'asilo nel suo Paese d'origine.

E. 8.4.3 In considerazione delle presunzioni legali, che si impongono nella valutazione del quesito circa il timore fondato di persecuzione (cfr. in tal senso DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), l'insorgente non prova né rende verosimile il timore di essere esposto, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, ad una persecuzione, e che quindi la sua situazione futura si modifichi, con una rilevanza per l'asilo, rispetto a quella presente nel passato (cfr. in tal senso: sentenza del Tribunale E-5458/2017 del 30 luglio 2019 consid. 5.5.4).

E. 8.4.4 Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di non avere mai intessuto alcuna relazione omosessuale nel suo Paese d'origine, né dagli atti risulta che egli ne abbia iniziata una in Svizzera. Pertanto egli, nel caso di un suo rientro in Turchia, sarà una persona sola. Il quesito a sapere se ed eventualmente quando l'insorgente inizierà una relazione omosessuale, rimane quindi aperta come pure le circostanze concrete nelle quali tale relazione verrebbe vissuta o potrebbe essere vissuta. Anche per questo motivo, è da negare che egli, a causa della sua omosessualità, potrebbe in un futuro prossimo ed in tutta verosimiglianza incorrere in persecuzioni rilevanti (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale E-5458/2017 consid. 5.5.5).

E. 8.4.5 Infine, vi è da denotare che nella giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale non si è mai riconosciuto, in relazione ad alcun Paese d'origine, una persecuzione collettiva di richiedenti l'asilo (soli) omosessuali, nel senso che, i singoli individui facenti parte di tale determinato gruppo di persone, possano prevalersi con successo di persecuzioni non mirate personalmente contro di loro, quanto invece unicamente per il loro orientamento sessuale (per le condizioni relative al riconoscimento di una persecuzione collettiva cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9; sentenza del Tribunale E-5458/2017 consid. 5.5.6 con ulteriori riferimenti citati).

E. 8.4.6 Riassumendo, sulla scorta di quanto esaminato, non si può dunque concludere che il ricorrente avesse a temere al momento in cui è espatriato, come pure al momento attuale in caso di rimpatrio, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi a causa della sua omosessualità e tenendo altresì conto della situazione attuale nel suo Paese d'origine, sia da parte di famigliari che da parte di persone terze.

E. 9 Alla luce di quanto sopra, la SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto.

E. 10.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 10.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 10.3 Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 11 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 12.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, riguardo all'ammissibilità del provvedimento, l'autorità inferiore ha rimarcato che, dato che all'insorgente non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato, il principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi non sarebbe applicabile. Altresì, non sussisterebbero indizi agli atti per concludere che, in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, rischierebbe di essere concretamente e seriamente esposto ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento, né la situazione vigente nel paese d'origine, né motivi individuali, sarebbero, a mente dell'autorità inferiore, ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.

E. 12.2 Nel suo ricorso, l'insorgente avversa le predette conclusioni della SEM, sostenendo che l'esecuzione del suo allontanamento sia inesigibile in quanto violerebbe l'art. 25 Cost., l'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'art. 3 CEDU, l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Invero alcuni suoi famigliari sarebbero venuti a conoscenza della sua omosessualità e con il trascorrere del tempo vi sarebbe un concreto pericolo che anche altri parenti dell'insorgente ne vengano a conoscenza. Pertanto, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli dovrebbe contare su gravi conseguenze da parte di un familiare o di un'altra persona e sarebbe costretto a vivere costantemente con il timore che qualcuno lo picchi o lo uccida. Tale pericolo non sarebbe eluso dal ricorrente neanche se facesse uso di un'alternativa di soggiorno interna, in quanto l'omosessualità sarebbe percepita come una discriminante in tutto il Paese ed il contesto sociale per gli omosessuali sarebbe negli ultimi anni peggiorato nello stesso.

E. 12.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 12.3.2 Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è stato respinto (cfr. supra consid. 8 - 9), l'interessato non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella disposizione precitata né tanto meno l'art. 25 cpv. 2 Cost. come allegato dall'insorgente. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi precitati, non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura, come neppure giusta i dispositivi di legge citati nel gravame del ricorrente.

E. 12.3.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 12.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 12.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii).

E. 12.4.3 Nonostante a seguito dei recenti eventi la situazione in Turchia risulti essere peggiorata sia sul piano politico che dal profilo dei diritti dell'uomo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre: sentenze del Tribunale D-3600/2017 del 28 marzo 2019 consid. 9.4.3; D-5143/2016 del 20 luglio 2018 consid. 6.5; D-6884/2017 del 28 marzo 2018 consid. 7). Per quanto attiene le regioni del Sud-est dell'Anatolia, dal quale proviene il ricorrente (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4; verbale 2, D6, pag. 2), secondo anche la giurisprudenza recente del Tribunale, si ritiene che, malgrado le tensioni esistenti e atti violenti isolati nelle stesse - e questo anche tenuto conto del riaccendersi del conflitto turco-curdo così come della ripresa dei combattimenti tra l'armata turca ed il Partito dei Lavoratori del Kurdistan/Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) dal luglio del 2015 in diverse province del Sud-est del Paese nonché degli sviluppi intervenuti dopo il tentativo di colpo di stato militare del 15/16 luglio 2016 - il limite per il riconoscimento di una situazione di violenza generalizzata non sia raggiunto (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.2 e tra le altre la sentenza del Tribunale E-7263/2017 del 25 luglio 2019 consid. 7.3.3, così come la sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3). Pertanto, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak, al confine con la Siria e l'Iran, si può partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda, come è il caso dell'insorgente (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante: sentenza del Tribunale E-6717/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.3.2).

E. 12.4.4 Visto anche quanto già sopra concluso (cfr. supra consid. 8.4), e dagli atti all'inserto, non risulta alcun motivo ostativo individuale all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Turchia. Invero il ricorrente è giovane, in salute (cfr. verbale 2, D113, pag. 12) e può vantare di una buona scolarizzazione (terminata con la maturità liceale, cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 seg.), nonché di esperienza professionale nel (...) e quale (...) (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 3). Egli dispone inoltre nel suo Paese d'origine, di una rete sociale intatta, segnatamente della sua famiglia nucleare d'origine nel villaggio di C._______ (E._______-D._______, cfr. verbale 2, D20, pag. 3; D29 seg., pag. 4 e D35 seg., pag. 4), di una sorella a E._______ (cfr. verbale 2, D30, pag. 4), con la quale avrebbe vissuto per dei brevi periodi prima dell'espatrio, oltreché di diversi zii e zie materni e paterni in diverse parti della Turchia, con i quali intratterrebbe dei buoni rapporti (cfr. verbale 2, D37 seg., pag. 4 seg.), i quali potranno, se del caso, assicurargli la copertura dei suoi bisogni fondamentali al momento del suo ritorno in Turchia. Per di più, ad E._______ presso la sorella, ove egli si è intrattenuto le settimane prima dei suoi due espatri dal Paese d'origine (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 3; D104 segg., pag. 11 seg.), l'insorgente disporrebbe di una ragionevole alternativa di soggiorno interno al di fuori del suo luogo d'origine e della sua famiglia nucleare risiedente a C._______, che potrà sostenerlo, se del caso, nell'ambito di un suo reinsediamento.

E. 12.4.5 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 12.5 In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Il ricorrente, usando invero della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio nel suo paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 12.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 13 Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Hans Schürch Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3928/2019 Sentenza del 15 agosto 2019 Composizione Giudice Hans Schürch, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dal lic. iur. Serif Altunakar, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 luglio 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2019, a seguito del suo rilascio dall'arresto preventivo avvenuto dal (...) al (...), per il procedimento penale aperto a suo carico dalla (...) del B._______, terminato con decreto d'accusa del (...) (cfr. atto n. 1037583-1/13 e atto n. 1037583-3/2). In quest'ultimo, egli è stato riconosciuto colpevole di entrata e soggiorno illegale in Svizzera ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. a e lett. b della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), per essere entrato in Svizzera circa il (...) dicembre 2018, senza disporre dei necessari documenti di viaggio, e qui avervi soggiornato sino al (...) marzo 2019. Altresì è stato riconosciuto colpevole di esercizio di un'attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. c LStrI, in quanto al momento del controllo da parte della polizia, avvenuto il (...) marzo 2019, egli stava lavorando presso (...), senza possedere alcuna autorizzazione per l'esercizio dell'attività lavorativa citata (cfr. atto n. 1037583-1/13). B. Sentito nel corso dell'audizione di rilevamento dei dati personali dell'(...) aprile 2019 (cfr. atto 1037583-11/6; di seguito: verbale 1), l'interessato ha asserito di essere cittadino turco, di etnia curda, con ultimo domicilio nel villaggio di C._______, distretto di D._______, provincia di E._______, nonché di essere espatriato definitivamente dalla Turchia circa due mesi prima - ovvero nel febbraio del 2019 - senza però ricordarsi della data esatta ed entrando in Svizzera il (...) febbraio 2019 (cfr. verbale 1, p.to 5.01 e 5.03, pag. 5). C. Nell'ambito delle verifiche effettuate dall'autorità inferiore, è emerso che un visto per turismo, con validità dal (...) dicembre 2018 al (...) gennaio 2019, è stato rilasciato dalla Slovacchia il (...), su domanda presentata l'(...)ad F._______, tramite un passaporto con le generalità del richiedente (cfr. atto n. 1037583-12/2). D. Alla luce di quanto sopra, la SEM, in conformità con l'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), ha svolto un colloquio con l'interessato il (...) aprile 2019, con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza della Slovacchia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché in merito al suo stato valetudinario (cfr. atto n. 1037583-14/2). Nel verbale dell'audizione, il richiedente ha in particolare sostenuto di aver ottenuto un visto Schengen dalla Slovacchia, per il tramite di passatori e presentando il suo passaporto. Avrebbe utilizzato tale visto per giungere legalmente in Svizzera nel dicembre dell'anno 2018, rimanendovi al massimo per dieci giorni presso uno zio risiedente a G._______. In seguito sarebbe rientrato in Turchia, ove avrebbe soggiornato per un mese o un mese e mezzo, prima di espatriare definitivamente per problemi famigliari. L'interessato ha altresì allegato di sentirsi fisicamente bene, ma di avere problematiche psicologiche derivanti dal suo stato di timore. E. Il (...) aprile 2019, l'autorità svizzera competente, ha richiesto a quella slovacca, la presa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1037583-16/7). La risposta negativa da parte delle autorità slovacche preposte è giunta il seguente (...) giugno 2019 (cfr. atto n. 1037583-23/1). F. F.a Con scritto datato 1° maggio 2019, l'attuale rappresentante legale dell'interessato, ha informato la SEM circa il suo mandato di rappresentanza tramite la procura allegata del 29 aprile 2019 (cfr. atto n. 1037583-21/2). F.b Il richiedente, con successiva dichiarazione di rinuncia del 7 maggio 2019, ha comunicato alla SEM di voler rinunciare a continuare a beneficiare dalla rappresentanza legale gratuita fino ad allora usufruita dal (...) (cfr. atto n. 1037583-22/1). G. G.a In data (...) giugno 2019, la SEM ha chiesto il riesame della risposta negativa succitata all'autorità slovacca competente (cfr. atto n. 1037583-25/2), la quale ha nuovamente rifiutato la sua competenza per la trattazione della domanda d'asilo del richiedente il (...) giugno 2019 (cfr. atto n. 1037583-28/2). G.b A seguito di tale riscontro negativo da parte della Slovacchia, l'autorità di prime cure, con scritto del 21 giugno 2019, ha comunicato al richiedente che la sua domanda d'asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto n. 1037583-30/1). H. Nell'ambito dell'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi (RS 142.31) del (...) luglio 2019 (cfr. atto 1037583-32/15; di seguito: verbale 2), l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver frequentato le scuole sino ad ottenere la maturità liceale, ed in seguito di avere esercitato quale professione ad H._______, l'attività di (...) dal luglio 2018 al novembre 2018, oltreché, prima di tale periodo, aver effettuato dei lavori giornalieri (...). Il richiedente ha addotto di essere espatriato una prima volta, legalmente e munito del suo passaporto, dal Paese d'origine il (...) dicembre 2018. In seguito sarebbe rientrato in Turchia, per espatriare definitivamente una seconda volta ad inizio dell'anno 2019. Il motivo alla base delle sue partenze dalla sua patria, sarebbe legato a problematiche famigliari. Invero, nel 2015 egli avrebbe scoperto di essere omosessuale, senza però raccontare a nessuno di quanto appreso né vivere alcuna relazione, cercando di rifiutare tale sua tendenza, in quanto sia la sua famiglia che la società turca non l'avrebbe ben vista. Nell'anno 2018, senza conoscere le circostanze effettive, egli ha dichiarato che il padre, avrebbe appreso del suo orientamento sessuale e per questo lo avrebbe rinchiuso in casa, senza possibilità di comunicazione verso l'esterno, minacciandolo di morte, nonché percosso. In seguito sarebbe riuscito a fuggire, riparando dapprima ad E._______ presso una sorella per una ventina di giorni ed il (...) dicembre 2018 espatriando e giungendo in Svizzera una prima volta. A causa di una telefonata ricevuta dal padre, ove gli avrebbe riferito che lo perdonava e che non gli avrebbe fatto nulla, a patto che nessuno venisse a conoscenza della sua omosessualità, l'interessato avrebbe fatto ritorno in Turchia, all'inizio dell'anno 2019, presso il domicilio dei genitori. Il padre però, lo avrebbe nuovamente rinchiuso in casa, senza possibilità per lui di comunicare con l'esterno, ritirandogli il passaporto ed il telefono, nonché minacciandolo di morte e malmenandolo. Per questo motivo egli sarebbe stato molto male psicologicamente, ed avrebbe pensato all'espatrio all'estero, in quanto in Turchia avrebbe sempre vissuto con il timore che il padre potesse ritrovarlo in qualsiasi luogo. La madre lo avrebbe aiutato in tale proposito, facendolo fuggire di casa una notte. Il richiedente si sarebbe dapprima intrattenuto per una settimana presso la sorella ad E._______, per poi espatriare definitivamente dalla Turchia. Egli teme, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, che il padre metta in atto l'intento di ucciderlo (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente non ha presentato alcun documento o mezzo di prova (cfr. verbale 2, D3 segg., pag. 2). I. Il 22 luglio 2019 la SEM ha emanato il suo progetto di decisione (cfr. atto n. 1037583-34/5). Contro il progetto di decisione non è stato presentato alcun parere, da parte del richiedente, entro il termine impartito. J. Con decisione del 24 luglio 2019, notificata al più presto il 25 luglio 2019 (cfr. risultanze processuali), la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l'esecuzione dello stesso provvedimento ammissibile, esigibile e possibile. K. L'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 5 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato con contestuale concessione dell'asilo; a titolo eventuale la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, egli ha depositato una domanda di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle presunte spese processuali, con protesta di spese e ripetibili. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ricorso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto redatta in italiano.

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre, tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 5. 5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3. 5.3.1. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5.3.2. E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

6. Nella prima parte della sua decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili, poiché non sufficientemente circostanziate e dettagliate, nonché in alcuni punti stereotipate e non sufficientemente concrete, le allegazioni dell'interessato circa la supposta scoperta da parte del padre della sua omosessualità nonché delle persecuzioni che il medesimo gli avrebbe inflitto a causa della stessa. Invero, egli non sarebbe riuscito a rendere credibile la scoperta del suo orientamento sessuale da parte del genitore, in quanto il suo racconto in merito sarebbe privo di sufficienti dettagli, tenuto altresì conto che egli avrebbe dichiarato di non aver mai accennato alla sua diversità con nessuno. Le sue asserzioni in merito alle pressioni psicologiche e violenze che gli avrebbe inflitto il padre, non risulterebbero maggiormente convincenti, in quanto, a mente della SEM, sarebbero stereotipate e vaghe. Altresì dicasi della sua fuga dal domicilio familiare, ove avrebbe reso una narrazione inconsistente. Le altre dichiarazioni dell'interessato sono state invece ritenute, nella seconda parte della decisione impugnata, non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In primo luogo, circa l'assunto del richiedente che in Turchia l'omosessualità non sarebbe accettata, l'autorità inferiore ha ritenuto che, se d'un canto in tale Paese un diverso orientamento sessuale non sarebbe penalmente represso, d'altro canto risulterebbe corretto che le persone che manifestano tale orientamento, sarebbero esposte a discriminazioni in molti settori e dovrebbero affrontare grandi difficoltà per far valere i propri diritti anche nei confronti delle autorità. Malgrado ciò, a mente della SEM, non si potrebbe concludere che in Turchia vi sia una mancanza di protezione o di disfunzione della giustizia. L'interessato si potrebbe inoltre stabilire in un'altra parte del territorio turco, onde evitare eventuali pressioni da parte del padre. Da ultimo, l'autorità di prime cure sostiene che il richiedente potrebbe stabilirsi ad F._______, ove esisterebbero delle reti di sicurezza pertinenti, ciò che tra l'altro sarebbe a conoscenza dell'interessato.

7. Nel memoriale ricorsuale, l'insorgente, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, sottolinea dapprima la verosimiglianza e la rilevanza dei suoi timori di essere vittima di gravi conseguenze da parte del padre o da parte di fanatici religiosi, se fosse rimasto in Turchia od in futuro se vi facesse ritorno. Invero, l'omosessualità in tale Stato verrebbe stigmatizzata da buona parte della società per motivi religiosi, nonché chiunque uccida un omosessuale verrebbe visto quale eroe e lodato per il suo crimine. Sarebbe inoltre notorio che le autorità turche non accorderebbero la giusta protezione in tali casi, oltreché per le persone LGBT (acronimo utilizzato per riferirsi a persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender) non vi sarebbe alcuna disposizione legale a loro protezione, verrebbero discriminati e subirebbero diversi maltrattamenti sia da parte della polizia che da altre persone in ogni parte della Turchia, comprese nelle città come F._______ ed I._______. Alla luce di tali evenienze, non sarebbe quindi comprensibile la motivazione della SEM circa la mancanza di pericolo per l'insorgente, nel breve tempo intercorso tra la scoperta dell'omosessualità del medesimo e la sua fuga dal Paese d'origine, nel caso in cui egli vi ritornasse. Egli avrebbe difatti un timore oggettivo ai sensi dell'art. 3 LAsi di essere vittima in futuro di persecuzioni non statali, questo anche tenendo conto che il ricorrente sarebbe già nell'obiettivo del padre e che, con il tempo, anche altre persone, se non fossero già venute a conoscenza dell'orientamento sessuale del medesimo, ne vengano a conoscenza, mettendone pertanto concretamente a rischio la vita. Ritenuto tutto quanto sopra, secondo l'insorgente, egli adempirebbe pertanto le condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato. 8. 8.1. Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che la SEM non ha contestato la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in merito al suo orientamento sessuale. Il Tribunale non ha da giungere ad una diversa valutazione. Le sue dichiarazioni in merito risultano infatti coerenti, sostanziate e plausibili. 8.2. Altresì, il Tribunale, giunge a medesima conclusione dell'autorità inferiore, per quanto concerne l'inverosimiglianza delle allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini e problematiche che egli ha evocato a seguito della presunta scoperta del padre della sua omosessualità. Invero, se d'un canto la narrazione dell'insorgente possa iscriversi, nel contesto di provenienza del medesimo, come presentante degli elementi di plausibilità, tuttavia, vi sono nello stesso diverse incoerenze ed illogicità, che ne minano fortemente la credibilità dei suoi asserti. Innanzitutto, la collocazione temporale del suo espatrio definitivo dalla Turchia e successiva entrata in Svizzera - e quindi anche implicitamente delle problematiche che egli avrebbe sofferto nel suo Paese d'origine - non risultano collimare. Il ricorrente ha invero in un primo momento asserito di aver lasciato la Turchia circa due mesi prima l'audizione sul rilevamento dei dati personali dell'(...) aprile 2019, ovvero a fine gennaio-inizio febbraio 2019, non ricordandosi esattamente di tale data, nonché di essere entrato in Svizzera il (...)° febbraio 2019 rispettivamente ad inizio febbraio del medesimo anno (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 5), salvo poi contraddirsi collocando lo stesso ultimo espatrio, senza alcuna incertezza, il (...)° gennaio 2019 (cfr. verbale 1, D32, pag. 4). Interrogato in merito a tale palese incongruenza, il ricorrente ha dapprima affermato di aver dichiarato nel corso della prima audizione che egli sarebbe giunto in Svizzera nella prima settimana di gennaio, per in seguito offrire una terza versione temporale di tali eventi, ovvero che il (...)° gennaio 2019 egli sarebbe rimpatriato e dopo circa un mese di permanenza in Turchia, sarebbe espatriato nuovamente in data (...)° febbraio 2019 (cfr. verbale 2, D54 seg., pag. 6). La spiegazione fornita nel corso della seconda audizione, ovvero che egli sarebbe stato in ansia e per questo si sarebbe confuso, non risultano convincenti. Difatti, non solo le sue dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sulle generalità gli sono state nuovamente tradotte alla fine dell'audizione ed egli ha sottoscritto il verbale per approvazione, bensì egli ha pure rettificato per ben due volte quanto in precedenza asserito nel corso dell'audizione federale, e questo solo dopo che l'interrogante gli ha fatto notare l'incongruenza (cfr. verbale 2, D54, pag. 6). Anche la narrazione dell'interessato circa le limitazioni che gli avrebbe inflitto il padre a seguito della scoperta del suo orientamento omosessuale, risultano dissonanti. Se in un primo momento egli ha riferito che il genitore lo avrebbe rinchiuso in casa, ove non poteva fare nulla, sequestrandogli tutto, anche il telefono, e non potendo quindi comunicare con nessuno anche per poter conoscere come il medesimo ne fosse venuto a conoscenza (cfr. verbale 2, D61 seg., pag. 7), in seguito egli ha invece dichiarato che il padre non gli avrebbe imposto molte limitazioni, poiché si sarebbe trattato di un breve periodo prima del suo espatrio, asserendo però che il genitore lo avrebbe minacciato direttamente di morte (cfr. verbale 2, D100 seg., pag. 11). L'inconciliabilità tra le due versioni appare sensibile e non trova alcuna spiegazione, neppure nelle argomentazioni ricorsuali. Proseguendo nell'analisi, risulta inoltre incomprensibile, poiché il ricorrente in merito ha rilasciato delle dichiarazioni non sufficientemente circostanziate e dettagliate (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7), nonché poco plausibile, come il padre sia venuto a conoscenza e si sia auto-convinto dell'omosessualità del figlio. Invero il richiedente stesso ha più volte sostenuto di non averlo mai riferito a nessuno, in quanto altrimenti lo avrebbero scoperto anche i famigliari, e che non avrebbe subito alcun pregiudizio in tal senso (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 seg.) né di aver mai chiesto aiuto ad esempio a delle associazioni per i diritti degli omosessuali, in quanto nessuno avrebbe notato del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 2, D112, pag. 12). Appare inoltre illogico il comportamento tenuto dal ricorrente a seguito del suo primo espatrio ed arrivo in Svizzera. Difatti, se il ricorrente fosse stato realmente minacciato di morte dal padre e limitato nei suoi movimenti, sino a determinarlo per questo motivo a lasciare il suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7; D100 seg., pag. 11), appare poco plausibile - anche tenuto conto che l'insorgente stesso nutriva dei sospetti circa la veridicità degli asserti del padre (cfr. verbale 2, D99, pag. 11) - che egli sia ritornato al domicilio dei genitori dopo pochi giorni dal suo espatrio, a seguito di una chiamata ricevuta dal padre, rischiando di subire nuovamente quanto già vissuto nel passato e che quest'ultimo mettesse infine pure in atto gli intenti di morte nei suoi confronti. Tale comportamento appare a dir poco sorprendente, ritenuto che l'insorgente stesso aveva deciso di riparare all'estero, in quanto temeva che in Turchia il padre lo avrebbe potuto scovare dovunque (cfr. verbale 2, D93 seg., pag.10), ed altresì ha dichiarato che il genitore gli avrebbe comunicato telefonicamente che non avrebbe dovuto svelare ad alcuno il suo orientamento omosessuale, nonché che non lo avrebbe potuto vivere (cfr. verbale 2, D96, pag. 10). 8.3. Alla luce di quanto precede, si può partire dall'assunto che il racconto dell'interessato circa le repressioni e minacce esercitate nei suoi confronti da parte del padre a causa della scoperta dell'omosessualità dell'interessato, come pure che tali problematiche lo abbiano determinato all'espatrio dalla Turchia, per i fatti addotti, sia inverosimile. 8.4. Resta ancora da esaminare il quesito a sapere se il ricorrente ha un fondato timore di essere esposto in futuro a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. 8.4.1. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 8.4.2. In specie, l'omosessualità del ricorrente non è messa in discussione (cfr. supra consid. 8.1). Tuttavia, a differenza di quanto allegato nel gravame dall'insorgente, la verosimiglianza dei suoi asserti riguardo alle persecuzioni che gli avrebbe inflitto il padre prima del suo espatrio, non è stata riconosciuta dal Tribunale, confermando quanto concluso dall'autorità inferiore nella decisione avversata (cfr. supra consid. 8.2 e 8.3). Risulta inoltre dalle insorgenze di causa che i famigliari - ovvero la madre, la sorella J._______, e lo zio (...) K._______, residente in Svizzera (cfr. incarto N [...]) -, che sarebbero venuti a conoscenza dell'orientamento sessuale dell'insorgente, pare abbiano accettato tale sua diversità e lo abbiano aiutato ad espatriare e ad arrivare in Svizzera (cfr. verbale 2, D104 segg., pag. 11 seg.). Dalle dichiarazioni del ricorrente, appare vieppiù che in Turchia nessun altro, a parte i famigliari succitati, siano a conoscenza della sua omosessualità, né che abbia mai subito nel suo Paese d'origine delle discriminazioni dal profilo lavorativo o sociale legate al suo orientamento sessuale (cfr. verbale 2, D67, pag. 7; D75 segg., pag. 8 seg.), tanto da non aver mai sentito il bisogno di interessarsi e di indirizzarsi presso un'associazione per i diritti degli omosessuali presenti sul territorio turco (cfr. verbale 2, D112, pag. 12). L'insorgente ha inoltre addotto di essere in buoni rapporti con i famigliari, zii paterni e materni che risiedono in Turchia (cfr. verbale 2, D115 seg., pag. 13). Vi è quindi da concludere che il ricorrente omosessuale non ha mai subito sino ad oggi alcuna conseguenza rilevante in materia d'asilo nel suo Paese d'origine. 8.4.3. In considerazione delle presunzioni legali, che si impongono nella valutazione del quesito circa il timore fondato di persecuzione (cfr. in tal senso DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), l'insorgente non prova né rende verosimile il timore di essere esposto, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, ad una persecuzione, e che quindi la sua situazione futura si modifichi, con una rilevanza per l'asilo, rispetto a quella presente nel passato (cfr. in tal senso: sentenza del Tribunale E-5458/2017 del 30 luglio 2019 consid. 5.5.4). 8.4.4. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di non avere mai intessuto alcuna relazione omosessuale nel suo Paese d'origine, né dagli atti risulta che egli ne abbia iniziata una in Svizzera. Pertanto egli, nel caso di un suo rientro in Turchia, sarà una persona sola. Il quesito a sapere se ed eventualmente quando l'insorgente inizierà una relazione omosessuale, rimane quindi aperta come pure le circostanze concrete nelle quali tale relazione verrebbe vissuta o potrebbe essere vissuta. Anche per questo motivo, è da negare che egli, a causa della sua omosessualità, potrebbe in un futuro prossimo ed in tutta verosimiglianza incorrere in persecuzioni rilevanti (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale E-5458/2017 consid. 5.5.5). 8.4.5. Infine, vi è da denotare che nella giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale non si è mai riconosciuto, in relazione ad alcun Paese d'origine, una persecuzione collettiva di richiedenti l'asilo (soli) omosessuali, nel senso che, i singoli individui facenti parte di tale determinato gruppo di persone, possano prevalersi con successo di persecuzioni non mirate personalmente contro di loro, quanto invece unicamente per il loro orientamento sessuale (per le condizioni relative al riconoscimento di una persecuzione collettiva cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9; sentenza del Tribunale E-5458/2017 consid. 5.5.6 con ulteriori riferimenti citati). 8.4.6. Riassumendo, sulla scorta di quanto esaminato, non si può dunque concludere che il ricorrente avesse a temere al momento in cui è espatriato, come pure al momento attuale in caso di rimpatrio, in tutta verosimiglianza ed in un futuro prossimo, un trattamento contrario all'art. 3 LAsi a causa della sua omosessualità e tenendo altresì conto della situazione attuale nel suo Paese d'origine, sia da parte di famigliari che da parte di persone terze.

9. Alla luce di quanto sopra, la SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell'asilo va conseguentemente respinto. 10. 10.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 10.2. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 10.3. Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

11. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 12. 12.1. Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, riguardo all'ammissibilità del provvedimento, l'autorità inferiore ha rimarcato che, dato che all'insorgente non può essere riconosciuta la qualità di rifugiato, il principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi non sarebbe applicabile. Altresì, non sussisterebbero indizi agli atti per concludere che, in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, rischierebbe di essere concretamente e seriamente esposto ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento, né la situazione vigente nel paese d'origine, né motivi individuali, sarebbero, a mente dell'autorità inferiore, ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 12.2. Nel suo ricorso, l'insorgente avversa le predette conclusioni della SEM, sostenendo che l'esecuzione del suo allontanamento sia inesigibile in quanto violerebbe l'art. 25 Cost., l'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'art. 3 CEDU, l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Invero alcuni suoi famigliari sarebbero venuti a conoscenza della sua omosessualità e con il trascorrere del tempo vi sarebbe un concreto pericolo che anche altri parenti dell'insorgente ne vengano a conoscenza. Pertanto, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli dovrebbe contare su gravi conseguenze da parte di un familiare o di un'altra persona e sarebbe costretto a vivere costantemente con il timore che qualcuno lo picchi o lo uccida. Tale pericolo non sarebbe eluso dal ricorrente neanche se facesse uso di un'alternativa di soggiorno interna, in quanto l'omosessualità sarebbe percepita come una discriminante in tutto il Paese ed il contesto sociale per gli omosessuali sarebbe negli ultimi anni peggiorato nello stesso. 12.3. 12.3.1. A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 12.3.2. Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo è stato respinto (cfr. supra consid. 8 - 9), l'interessato non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella disposizione precitata né tanto meno l'art. 25 cpv. 2 Cost. come allegato dall'insorgente. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi precitati, non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura, come neppure giusta i dispositivi di legge citati nel gravame del ricorrente. 12.3.3. Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 12.4. 12.4.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 12.4.2. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii). 12.4.3. Nonostante a seguito dei recenti eventi la situazione in Turchia risulti essere peggiorata sia sul piano politico che dal profilo dei diritti dell'uomo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre: sentenze del Tribunale D-3600/2017 del 28 marzo 2019 consid. 9.4.3; D-5143/2016 del 20 luglio 2018 consid. 6.5; D-6884/2017 del 28 marzo 2018 consid. 7). Per quanto attiene le regioni del Sud-est dell'Anatolia, dal quale proviene il ricorrente (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg., pag. 4; verbale 2, D6, pag. 2), secondo anche la giurisprudenza recente del Tribunale, si ritiene che, malgrado le tensioni esistenti e atti violenti isolati nelle stesse - e questo anche tenuto conto del riaccendersi del conflitto turco-curdo così come della ripresa dei combattimenti tra l'armata turca ed il Partito dei Lavoratori del Kurdistan/Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) dal luglio del 2015 in diverse province del Sud-est del Paese nonché degli sviluppi intervenuti dopo il tentativo di colpo di stato militare del 15/16 luglio 2016 - il limite per il riconoscimento di una situazione di violenza generalizzata non sia raggiunto (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.2 e tra le altre la sentenza del Tribunale E-7263/2017 del 25 luglio 2019 consid. 7.3.3, così come la sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 7.3). Pertanto, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak, al confine con la Siria e l'Iran, si può partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda, come è il caso dell'insorgente (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante: sentenza del Tribunale E-6717/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.3.2). 12.4.4. Visto anche quanto già sopra concluso (cfr. supra consid. 8.4), e dagli atti all'inserto, non risulta alcun motivo ostativo individuale all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Turchia. Invero il ricorrente è giovane, in salute (cfr. verbale 2, D113, pag. 12) e può vantare di una buona scolarizzazione (terminata con la maturità liceale, cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 2 seg.), nonché di esperienza professionale nel (...) e quale (...) (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 3). Egli dispone inoltre nel suo Paese d'origine, di una rete sociale intatta, segnatamente della sua famiglia nucleare d'origine nel villaggio di C._______ (E._______-D._______, cfr. verbale 2, D20, pag. 3; D29 seg., pag. 4 e D35 seg., pag. 4), di una sorella a E._______ (cfr. verbale 2, D30, pag. 4), con la quale avrebbe vissuto per dei brevi periodi prima dell'espatrio, oltreché di diversi zii e zie materni e paterni in diverse parti della Turchia, con i quali intratterrebbe dei buoni rapporti (cfr. verbale 2, D37 seg., pag. 4 seg.), i quali potranno, se del caso, assicurargli la copertura dei suoi bisogni fondamentali al momento del suo ritorno in Turchia. Per di più, ad E._______ presso la sorella, ove egli si è intrattenuto le settimane prima dei suoi due espatri dal Paese d'origine (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 3; D104 segg., pag. 11 seg.), l'insorgente disporrebbe di una ragionevole alternativa di soggiorno interno al di fuori del suo luogo d'origine e della sua famiglia nucleare risiedente a C._______, che potrà sostenerlo, se del caso, nell'ambito di un suo reinsediamento. 12.4.5. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 12.5. In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Il ricorrente, usando invero della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio nel suo paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 12.6. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

13. Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Hans Schürch Alissa Vallenari Data di spedizione: