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D-2296/2018

D-2296/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a Gaziantep nell'omonima provincia, ha depositato una domanda di asilo in Svizzera il 15 febbraio 2018 dopo aver lasciato la Turchia fra il 10 e l'11 febbraio 2018 (cfr. atto n. A6/13 [in seguito: verbale 1], pag. 3, punto 1.12 e pag. 4, punto 1.17.04). B. B.a Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato a seguito delle persecuzioni subite in Turchia in ragione della sua etnia curda nonché dell'attività politica ivi condotta. In proposito, egli ha anzitutto narrato che durante un soggiorno a B._______ nel 2013, la polizia turca - allertata da non meglio precisati individui infastiditi dal suo esprimersi in lingua curda - si sarebbe recata presso la sua abitazione inferendogli percosse e costringendolo a fare ritorno a Gaziantep (cfr. atto n. A11/14, [in seguito: verbale 2], pag. 3, D8). Dipoi, l'interessato ha riferito di essere stato aggredito dalle autorità turche quando, durante il periodo elettorale del 2015, egli distribuiva dei volantini per conto del partito "HDP". Infine, egli sarebbe stato vittima di episodi di violenza anche nel 2017. In proposito, egli sarebbe stato attaccato da membri del partito "MHP" per aver esibito con le mani il segno di libertà per i curdi (cfr. verbale 2, pag. 8, D58-D63); oltretutto, egli sarebbe stato nuovamente confrontato con i maltrattamenti delle autorità turche quando queste sarebbero intervenute per disperdere con la forza una manifestazione organizzata in sostegno della scarcerazione di C._______, e alla quale il ricorrente avrebbe aderito (cfr. verbale 2, pag. 9, D72). Proseguendo nel suo esposto, il richiedente ha dichiarato che la fuga dal Paese d'origine sarebbe altresì da ricondurre alla sua volontà di sottrarsi al servizio di leva, intento che sarebbe dettato dal timore di essere sottoposto a maltrattamenti ad opera dei suoi superiori gerarchici, oltreché di essere chiamato ad intervenire militarmente nelle aree più insidiose del conflitto siriano, ove dovrebbe peraltro misurarsi con i membri del suo stesso gruppo etnico. Non da ultimo, un suo ritorno nel Paese di provenienza lo esporrebbe, essendosi egli sottratto all'arruolamento, ad un arresto arbitrario e finanche ad atti di tortura perpetrati dalle autorità turche (cfr. verbale 2, pag. 11, D87-D89). B.b A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza la sua carta d'identità turca. C. Con decisione del 4 aprile 2018, notificata all'interessato in medesima data (cfr. atto n. A15/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome ritenuta lecita, esigibile e possibile. D. In data 20 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 aprile 2018) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. L'insorgente ha altresì chiesto di essere ammesso provvisoriamente. Infine, il medesimo ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato che parte delle allegazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto addotte tardivamente, contradditorie e insufficientemente motivate. 4.1.1 Anzitutto, nell'ambito dell'audizione sul rilevamento dei dati personali l'interessato avrebbe riferito di un unico episodio di violenza, avvenuto nel 2017 quando intento a distribuire volantini elettorali per conto del partito "HDP". Egli avrebbe inizialmente sostenuto che l'evento in parola fosse la sola ragione all'origine della fuga dalla Turchia, salvo poi correggersi durante la medesima audizione e ricondurre la medesima anche ai maltrattamenti subiti dalle autorità nel contesto di una manifestazione tenutasi nel 2017. Inoltre, in sede di audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe fatto menzione di quattro ulteriori aggressioni a suo discapito. A mente dell'autorità inferiore, posta la tardività delle ulteriori allegazioni del ricorrente, e conto tenuto del fatto che il medesimo non sia stato in grado di addurre valida giustificazione, le persecuzioni esposte sarebbero da considerarsi inverosimili. 4.1.2 Oltretutto, le affermazioni dell'interessato sarebbero divergenti su punti essenziali. Per quanto concerne le persecuzioni perpetrate dalle autorità statali, il richiedente avrebbe affermato durante l'audizione sulle generalità di essere stato vittima di due episodi di violenza, entrambi verificatisi nel 2017. Nondimeno, egli avrebbe modificato tale versione iniziale dei fatti in sede di audizione sui motivi d'asilo, evocando tre aggressioni, avvenute rispettivamente nel 2013, 2015 e nel 2017. Oltre a ciò, egli avrebbe fornito delle spiegazioni contradditorie sia in merito agli asseriti problemi risalenti al 2015 - poiché avrebbe prima collocato temporalmente tale avvenimento in estate del medesimo anno, salvo poi correggersi e farlo risalire al mese di aprile o maggio - sia per quanto attiene le modalità con cui la polizia avrebbe disperso i manifestanti nel 2017, giacché avrebbe spiegato di essere stato solamente bagnato con gli idranti ma raccontando in seguito di essere stato anche colpito con manganelli. Vieppiù, da un raffronto delle dichiarazioni rilasciate durante le rispettive audizioni, si evincerebbe un'incongruenza anche in merito alla sua appartenenza politica poiché avrebbe raccontato in un primo tempo di aver aderito al partito "BDP", per poi però parlare esclusivamente dell'iscrizione e delle attività svolte per il partito "HDP". In proposito, a mente della SEM, tali discrepanze non possono essere giustificate dal fatto che ambedue organizzazioni siano votate alla causa curda, siccome separate ed esistenti indipendentemente l'una dall'altra. Del resto, il richiedente si sarebbe contraddetto anche indicando la localizzazione geografica della sede del partito ove egli si sarebbe iscritto, giacché avrebbe sostenuto che questa si sarebbe svolta a D._______ malgrado egli avesse inizialmente indicato E._______. 4.1.3 Infine, la narrazione delle supposte persecuzioni non sarebbe concreta e particolareggiata. Anzitutto, limitandosi ad indicare l'anno e in alcuni casi il mese di riferimento, il ricorrente non avrebbe sufficientemente specificato i periodi temporali durante i quali si sarebbero svolti gli avvenimenti all'origine della decisione di fuggire dalla Turchia. A ciò, si aggiungerebbe che le risposte articolate dall'insorgente sarebbero vaghe ed impersonali. A titolo esemplificativo, la descrizione dell'aggressione avvenuta nel 2013, sarebbe scevra di dettagli circa le modalità, gli autori e le conseguenze della medesima. Allo stesso modo, sia la descrizione dell'aggressione avvenuta nel 2015, così come dello scontro con i membri di un partito rivale, sarebbe vaga e priva di particolari di sorta. Da ultimo, anche l'esposto riguardante la marcia di protesta in favore di C._______, non ossequierebbe le condizioni di cui all'art. 7 LAsi, poiché non sarebbe stato riportato il numero esatto di partecipanti, quali e quante forze di polizia siano intervenute per interromperla, così come neppure le conseguenze patite dal ricorrente in tale evenienza. Oltremodo, il tenore sommario delle allegazioni sarebbe ancor più considerevole se considerato il livello di istruzione di A._______. La SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di considerare verosimili gli eventi esposti.

E. 4.2 Nel prosieguo dell'analisi di cui alla decisione impugnata, la SEM ha ritenuto irrilevanti in materia d'asilo le ulteriori problematiche evocate.

E. 4.2.1 Per quanto attiene l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni nel Paese di provenienza dovute alla sola estrazione etnica del ricorrente, la SEM ha osservato che pur essendo generalmente nota l'esposizione a discriminazioni della popolazione curda in Turchia, ciò non basterebbe a determinare un'esistenza impossibile o insopportabile in tale Paese; conseguentemente - posta l'inverosimiglianza delle persecuzioni allegate - l'appartenenza all'etnia curda non sarebbe suscettibile di condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato. Parimenti, neppure la supposta attività politica ossequierebbe i disposti dell'art. 3 LAsi; la semplice adesione al partito, per il quale non avrebbe rivestito ruoli di spicco, non giustificherebbe infatti un timore fondato di persecuzioni future da parte delle autorità turche. D'altro canto, egli non avrebbe mai fatto menzione di indagini condotte a suo carico, di mandati di cattura formali emessi nei suoi confronti, né di essere stato arrestato.

E. 4.2.2 Infine, la SEM ha esaminato l'esistenza di un timore fondato in relazione con l'obbligo di leva militare in Turchia. A mente di quest'ultima, l'incorporazione nell'esercito non costituirebbe una persecuzione ex art. 3 LAsi; in effetti, il fatto di servire nelle forze armate avrebbe quale scopo la protezione dello Stato contro pericoli provenienti dall'interno quanto dall'esterno. Ne discenderebbe che nemmeno un suo dispiegamento nell'ambito del conflitto siriano in assenza di elementi comprovanti un nesso oggettivo fra la sua etnia e il luogo di distaccamento muterebbe tale valutazione. Vieppiù, il timore di essere esposto ai maltrattamenti dei commilitoni e dei suoi superiori gerarchici in seno all'esercito, oltre a non raggiungere un grado di intensità sufficiente al riconoscimento della qualità di rifugiato, si ridurrebbe ad una mera congettura, irrilevante in materia d'asilo. Da ultimo, alla luce dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, l'evocato timore di essere sanzionato per renitenza non permetterebbe diversa ponderazione. Ciò a maggior ragione se considerato che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine senza aver mai ricevuto alcuna convocazione formale.

E. 4.3 Conseguentemente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.

E. 5 Con il ricorso, l'insorgente contesta le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato.

E. 5.1 Anzitutto, il ricorrente confuta la tardività delle sue allegazioni. Egli avrebbe descritto spontaneamente e dettagliatamente tutti gli episodi di prevaricazione nei suoi confronti in ingresso di audizione sui motivi d'asilo. D'altra parte, gli sarebbe stato comunicato, durante la prima audizione, di non entrare nei dettagli dei motivi d'asilo, ciò che spiegherebbe la summenzionata apparente tardività.

E. 5.2 Quo alle divergenze scandagliate dalla SEM, quest'ultima non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte dal ricorrente - il quale avrebbe ricondotto parte delle divergenze ad un esposto riassuntivo durante la prima audizione - così come neppure del fatto che in alcuni casi egli si sarebbe corretto immediatamente senza che gli venisse in seguito contestata un'incongruenza (cfr. memoriale ricorsuale, punto 2). Parimenti, egli non si sarebbe contraddetto nel riferire del partito politico per il quale avrebbe militato, dacché BDP e HDP sarebbero parte della medesima organizzazione. In sostanza, pur riconoscendo un esposto maggiormente dettagliato in sede di audizione sui motivi d'asilo, dettato dalla natura stessa di quest'ultima, l'insorgente ha negato una dicotomia fra le versioni esposte durante le due interrogazioni.

E. 5.3 L'interessato avrebbe altresì sufficientemente sostanziato le proprie allegazioni. Con riferimento al rimprovero della SEM circa l'impossibilità di dettagliare il numero di aggressori appartenenti al partito MHP, egli sostiene che tale lacuna sarebbe giustificata dal fatto che si sarebbe preoccupato di difendersi anziché contare gli assalitori. Allo stesso modo, sarebbe comprensibile ch'egli non si sia curato di determinare con esattezza il numero di partecipanti alla manifestazione del 2017 - benché sia comunque stato in grado di fornire un'incertezza di appena una decina di persone - così come neppure quali e quante forze dell'ordine siano intervenute per disperdere i manifestanti. D'altro canto, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo non gli sarebbe stata posta alcuna domanda aggiuntiva in tal senso. Infine, contrariamente a quanto asserito dall'autorità di prima istanza e rinviando al relativo verbale (cfr. verbale 2, D74), egli avrebbe dettagliato le conseguenze cagionate dallo scontro con le autorità a margine della citata manifestazione del 2017.

E. 5.4 Vieppiù, le motivazioni addotte da A._______ ossequierebbero le condizioni di cui all'art. 3 LAsi. In questo senso, dagli episodi narrati sarebbe ravvisabile una diffusa e sistematica persecuzione nei confronti dei curdi; tale aspetto sarebbe tanto più evidente considerata la condotta pacifica del ricorrente, il quale non sarebbe mai stato arrestato. Da ultimo, la decisione impugnata non terrebbe debitamente conto delle vessazioni subite dai soldati turchi di etnia curda durante il servizio militare. Questi verrebbero dislocati nelle aree più insidiose del teatro di guerra siriano, sostenendo pesanti perdite e combattendo perdipiù persone appartenenti allo stesso gruppo etnico. Tale assunto, così come l'alto tasso di suicidi fra le reclude curde prestanti servizio nell'esercito curdo, sarebbe peraltro facilmente appurabile con una ricerca in rete.

E. 6 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-so include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-tano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistemati-che che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

E. 7 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8 8.1 Nel caso in esame, v'è anzitutto da chiedersi se i timori del ricorrente derivanti dalle evocate aggressioni, quandanche ritenute verosimili, siano rilevanti in materia d'asilo.

E. 8.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

E. 9 Orbene, v'è anzitutto da rilevare che nel caso in esame, indipendentemente dalla verosimiglianza delle aggressioni raccontate, quest'ultime non soddisfano le esigenze di concretezza del timore fondato ai sensi delle fonti sopraesposte. Per ammissione stessa del richiedente, dopo l'ultima asserita aggressione - avvenuta nel mese di luglio o di agosto del 2017 (cfr. verbale 2, pag. 9, D75) - egli ha continuato a risiedere normalmente in Turchia fino al 10 o all'11 febbraio 2018, data in cui sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 1.17.04 e verbale 2, pag. 11, D96). Tale periodo di svariati mesi, risulta uscire dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza poc'anzi enucleata, tanto più ponendo la mente al fatto ch'egli non ha addotto motivazioni atte a chiarire le ragioni di tale attesa e permettenti dunque diversa valutazione. Oltremodo, le persecuzioni raccontate non soddisfano le esigenze di concretezza del timore fondato dacché l'espatrio dell'insorgente pare piuttosto motivato dal timore della leva militare (cfr. verbale 2, pag. 11, D96) che non dai supposti episodi di violenza. Visto quanto precede, ritenendo il nesso causale temporale tra gli atti di persecuzione e l'espatrio dal suo Paese d'origine, come pure il nesso di causalità materiale tra gli stessi ed il bisogno di protezione, interrotti, non risultano rilevanti ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario.

E. 10 Per il resto, le ulteriori problematiche allegate dal ricorrente risultano, ai sensi delle considerazioni che seguono, ugualmente irrilevanti in materia d'asilo.

E. 11 Con riguardo alle doglianze ricorsuali con le quali l'interessato vorrebbe far intendere di temere persecuzioni future in ragione della sua etnia curda, è necessario constatare che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare che nonostante le recenti evoluzioni della situazione securitaria in Turchia, non è possibile ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale D-3639/2017 del 18 marzo 2020 consid. 8 e D-3600/2017 del 29 marzo 2019). Va a tal proposito ricordato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. ibidem).

E. 12 Proseguendo nell'analisi, nemmeno si può considerare che nella sindacata decisione non sia stato tenuto in debita considerazione il profilo politico del richiedente l'asilo. Al riguardo, è d'uopo sottolineare come lo stesso interessato abbia espressamente dichiarato di non aver ricoperto particolari funzioni in seno al partito (cfr. verbale 2, pag. 4, D16). In tal senso, va anche rammentato che la sola appartenenza ad un partito legale (in casu l'HDP) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-2545/2019 del 19 giugno 2019). Altresì, il fatto di essersi confrontato con le autorità di polizia mentre distribuiva volantini elettorali, oltreché d'essere stato presente durante l'intervento delle forze di sicurezza in occasione della manifestazione a sostegno di C._______, nemmeno permette di concludere ch'egli fosse ricercato dalle autorità turche.

E. 13 13.1 Infine, con riferimento all'eventuale, coscrizione nelle forze armate turche, v'è da rilevare che l'interessato non ha in casu addotto, al di là di mere dichiarazioni di parte, alcun elemento atto a comprovare l'asserzione secondo cui il suo eventuale arruolamento ossequierebbe le condizioni necessarie al riconoscimento della qualità di rifugiato. In proposito, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che in linea di principio, il dislocamento dei soldati dell'esercito turco avviene in modo aleatorio, senza che sia possibile concludere all'esistenza di una pratica attuale avverata - mossa da criteri etnico-politici ex art. 3 LAsi - da parte delle autorità turche, né che questa corrisponda alla volontà delle medesime (cfr. sentenza del Tribunale D-1402/2020 del 13 marzo 2020). Analogamente, non v'è modo di stabilire, sulla scorta di quanto versato agli atti, una prassi di discriminazione delle reclute di etnia curda, da parte dei vertici militari, pertinente in materia d'asilo.

E. 13.2 Da ultimo, non permette diversa conclusione neppure l'allegato timore di essere sanzionato per renitenza. Va difatti rammentato che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44). Ebbene, nella fattispecie concreta, proprio siffatte premesse non sono in specie adempiute. In primo luogo, per ammissione stessa del richiedente, egli non era ancora stato chiamato ad assolvere il servizio di leva al momento del suo espatrio (cfr. verbale 2, pag. 10, D85-D87), né ha mai prodotto nell'ambito della corrente procedura, documentazione comprovante la sua formale convocazione in tal senso. Oltretutto, dagli atti all'inserto non emergono indizi concreti a sostegno del fatto che egli sarebbe oggetto di una sanzione penale per renitenza nel Paese d'origine (cfr. in questo senso sentenza del Tribunale E-1992/2019 del 24 maggio 2019 consid. 3.2.2), tantomeno che questa sarebbe sproporzionata alla luce del legittimo diritto della Turchia a mantenere delle forze armate (cfr. sentenza del Tribunale E-6183/2018 del 18 dicembre 2019 consid. 4.2). Viene quindi da sé che su questi presupposti, non può essere riconosciuto un rischio per il ricorrente di essere esposto ad una sanzione determinante per causa di renitenza.

E. 13.3 Pertanto, alla luce di quanto precede, nemmeno il prospettato timore di essere chiamato ad assolvere il servizio di leva giustifica in specie la concessione dell'asilo in Svizzera.

E. 14 In definitiva, indipendentemente dalla verosimiglianza del suo narrato - la cui questione può in specie rimanere aperta - quanto allegato dall'insorgente a supporto della domanda d'asilo, appare privo di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 15 15.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 15.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).

E. 15.3 Pertanto la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 16 16.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 16.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 16.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 16.4 Nel gravame, l'insorgente avversa implicitamente anche tale assunto, concludendo alla sua ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 17 17.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 17.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, al di là delle generiche allegazioni ricorsuali, il richiedente non ha in casu comprovato, rispettivamente reso verosimile, l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Turchia ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 18 18.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 18.2 Nella fattispecie, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6), non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Oltretutto, nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche nel luglio del 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (cfr. sentenza del Tribunale D-2769/2019 del 3 settembre 2019). Il domicilio del ricorrente nella provincia di Gaziantep (cfr. verbale 1, pag. 2, punto 2.01) non rientra pertanto nelle regioni summenzionate. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha frequentato 12 anni di scuola conseguendo la maturità liceale nel 2014 (cfr. verbale 1, pag. 3, punto 1.17.04) e dispone di una buona esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pag. 3, punto 1.17.04). Ad esso si aggiunge il fatto che sia i genitori che i tre fratelli, con i quali risiedeva in una casa di proprietà del nonno (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.01), sono tutt'oggi residenti in Turchia (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 3.01). Oltretutto, anche i nonni materni, nonché all'incirca dodici zii e nove zie vivono attualmente in Turchia (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 3.01). Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare ch'egli si integrerà senza particolari problemi in Turchia. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 19 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 20 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 21 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

E. 22 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 4 dicembre 2017.

E. 23 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2296/2018 Sentenza del 7 luglio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 4 aprile 2018 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a Gaziantep nell'omonima provincia, ha depositato una domanda di asilo in Svizzera il 15 febbraio 2018 dopo aver lasciato la Turchia fra il 10 e l'11 febbraio 2018 (cfr. atto n. A6/13 [in seguito: verbale 1], pag. 3, punto 1.12 e pag. 4, punto 1.17.04). B. B.a Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato a seguito delle persecuzioni subite in Turchia in ragione della sua etnia curda nonché dell'attività politica ivi condotta. In proposito, egli ha anzitutto narrato che durante un soggiorno a B._______ nel 2013, la polizia turca - allertata da non meglio precisati individui infastiditi dal suo esprimersi in lingua curda - si sarebbe recata presso la sua abitazione inferendogli percosse e costringendolo a fare ritorno a Gaziantep (cfr. atto n. A11/14, [in seguito: verbale 2], pag. 3, D8). Dipoi, l'interessato ha riferito di essere stato aggredito dalle autorità turche quando, durante il periodo elettorale del 2015, egli distribuiva dei volantini per conto del partito "HDP". Infine, egli sarebbe stato vittima di episodi di violenza anche nel 2017. In proposito, egli sarebbe stato attaccato da membri del partito "MHP" per aver esibito con le mani il segno di libertà per i curdi (cfr. verbale 2, pag. 8, D58-D63); oltretutto, egli sarebbe stato nuovamente confrontato con i maltrattamenti delle autorità turche quando queste sarebbero intervenute per disperdere con la forza una manifestazione organizzata in sostegno della scarcerazione di C._______, e alla quale il ricorrente avrebbe aderito (cfr. verbale 2, pag. 9, D72). Proseguendo nel suo esposto, il richiedente ha dichiarato che la fuga dal Paese d'origine sarebbe altresì da ricondurre alla sua volontà di sottrarsi al servizio di leva, intento che sarebbe dettato dal timore di essere sottoposto a maltrattamenti ad opera dei suoi superiori gerarchici, oltreché di essere chiamato ad intervenire militarmente nelle aree più insidiose del conflitto siriano, ove dovrebbe peraltro misurarsi con i membri del suo stesso gruppo etnico. Non da ultimo, un suo ritorno nel Paese di provenienza lo esporrebbe, essendosi egli sottratto all'arruolamento, ad un arresto arbitrario e finanche ad atti di tortura perpetrati dalle autorità turche (cfr. verbale 2, pag. 11, D87-D89). B.b A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha versato agli atti della procedura di prima istanza la sua carta d'identità turca. C. Con decisione del 4 aprile 2018, notificata all'interessato in medesima data (cfr. atto n. A15/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la domanda di asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome ritenuta lecita, esigibile e possibile. D. In data 20 aprile 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 aprile 2018) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo e, sussidiariamente, la ritrasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. L'insorgente ha altresì chiesto di essere ammesso provvisoriamente. Infine, il medesimo ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato che parte delle allegazioni dell'interessato non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto addotte tardivamente, contradditorie e insufficientemente motivate. 4.1.1 Anzitutto, nell'ambito dell'audizione sul rilevamento dei dati personali l'interessato avrebbe riferito di un unico episodio di violenza, avvenuto nel 2017 quando intento a distribuire volantini elettorali per conto del partito "HDP". Egli avrebbe inizialmente sostenuto che l'evento in parola fosse la sola ragione all'origine della fuga dalla Turchia, salvo poi correggersi durante la medesima audizione e ricondurre la medesima anche ai maltrattamenti subiti dalle autorità nel contesto di una manifestazione tenutasi nel 2017. Inoltre, in sede di audizione sui motivi d'asilo egli avrebbe fatto menzione di quattro ulteriori aggressioni a suo discapito. A mente dell'autorità inferiore, posta la tardività delle ulteriori allegazioni del ricorrente, e conto tenuto del fatto che il medesimo non sia stato in grado di addurre valida giustificazione, le persecuzioni esposte sarebbero da considerarsi inverosimili. 4.1.2 Oltretutto, le affermazioni dell'interessato sarebbero divergenti su punti essenziali. Per quanto concerne le persecuzioni perpetrate dalle autorità statali, il richiedente avrebbe affermato durante l'audizione sulle generalità di essere stato vittima di due episodi di violenza, entrambi verificatisi nel 2017. Nondimeno, egli avrebbe modificato tale versione iniziale dei fatti in sede di audizione sui motivi d'asilo, evocando tre aggressioni, avvenute rispettivamente nel 2013, 2015 e nel 2017. Oltre a ciò, egli avrebbe fornito delle spiegazioni contradditorie sia in merito agli asseriti problemi risalenti al 2015 - poiché avrebbe prima collocato temporalmente tale avvenimento in estate del medesimo anno, salvo poi correggersi e farlo risalire al mese di aprile o maggio - sia per quanto attiene le modalità con cui la polizia avrebbe disperso i manifestanti nel 2017, giacché avrebbe spiegato di essere stato solamente bagnato con gli idranti ma raccontando in seguito di essere stato anche colpito con manganelli. Vieppiù, da un raffronto delle dichiarazioni rilasciate durante le rispettive audizioni, si evincerebbe un'incongruenza anche in merito alla sua appartenenza politica poiché avrebbe raccontato in un primo tempo di aver aderito al partito "BDP", per poi però parlare esclusivamente dell'iscrizione e delle attività svolte per il partito "HDP". In proposito, a mente della SEM, tali discrepanze non possono essere giustificate dal fatto che ambedue organizzazioni siano votate alla causa curda, siccome separate ed esistenti indipendentemente l'una dall'altra. Del resto, il richiedente si sarebbe contraddetto anche indicando la localizzazione geografica della sede del partito ove egli si sarebbe iscritto, giacché avrebbe sostenuto che questa si sarebbe svolta a D._______ malgrado egli avesse inizialmente indicato E._______. 4.1.3 Infine, la narrazione delle supposte persecuzioni non sarebbe concreta e particolareggiata. Anzitutto, limitandosi ad indicare l'anno e in alcuni casi il mese di riferimento, il ricorrente non avrebbe sufficientemente specificato i periodi temporali durante i quali si sarebbero svolti gli avvenimenti all'origine della decisione di fuggire dalla Turchia. A ciò, si aggiungerebbe che le risposte articolate dall'insorgente sarebbero vaghe ed impersonali. A titolo esemplificativo, la descrizione dell'aggressione avvenuta nel 2013, sarebbe scevra di dettagli circa le modalità, gli autori e le conseguenze della medesima. Allo stesso modo, sia la descrizione dell'aggressione avvenuta nel 2015, così come dello scontro con i membri di un partito rivale, sarebbe vaga e priva di particolari di sorta. Da ultimo, anche l'esposto riguardante la marcia di protesta in favore di C._______, non ossequierebbe le condizioni di cui all'art. 7 LAsi, poiché non sarebbe stato riportato il numero esatto di partecipanti, quali e quante forze di polizia siano intervenute per interromperla, così come neppure le conseguenze patite dal ricorrente in tale evenienza. Oltremodo, il tenore sommario delle allegazioni sarebbe ancor più considerevole se considerato il livello di istruzione di A._______. La SEM ha dunque ritenuto che nulla permetterebbe di considerare verosimili gli eventi esposti. 4.2 Nel prosieguo dell'analisi di cui alla decisione impugnata, la SEM ha ritenuto irrilevanti in materia d'asilo le ulteriori problematiche evocate. 4.2.1 Per quanto attiene l'esistenza di un timore fondato di persecuzioni nel Paese di provenienza dovute alla sola estrazione etnica del ricorrente, la SEM ha osservato che pur essendo generalmente nota l'esposizione a discriminazioni della popolazione curda in Turchia, ciò non basterebbe a determinare un'esistenza impossibile o insopportabile in tale Paese; conseguentemente - posta l'inverosimiglianza delle persecuzioni allegate - l'appartenenza all'etnia curda non sarebbe suscettibile di condurre al riconoscimento della qualità di rifugiato. Parimenti, neppure la supposta attività politica ossequierebbe i disposti dell'art. 3 LAsi; la semplice adesione al partito, per il quale non avrebbe rivestito ruoli di spicco, non giustificherebbe infatti un timore fondato di persecuzioni future da parte delle autorità turche. D'altro canto, egli non avrebbe mai fatto menzione di indagini condotte a suo carico, di mandati di cattura formali emessi nei suoi confronti, né di essere stato arrestato. 4.2.2 Infine, la SEM ha esaminato l'esistenza di un timore fondato in relazione con l'obbligo di leva militare in Turchia. A mente di quest'ultima, l'incorporazione nell'esercito non costituirebbe una persecuzione ex art. 3 LAsi; in effetti, il fatto di servire nelle forze armate avrebbe quale scopo la protezione dello Stato contro pericoli provenienti dall'interno quanto dall'esterno. Ne discenderebbe che nemmeno un suo dispiegamento nell'ambito del conflitto siriano in assenza di elementi comprovanti un nesso oggettivo fra la sua etnia e il luogo di distaccamento muterebbe tale valutazione. Vieppiù, il timore di essere esposto ai maltrattamenti dei commilitoni e dei suoi superiori gerarchici in seno all'esercito, oltre a non raggiungere un grado di intensità sufficiente al riconoscimento della qualità di rifugiato, si ridurrebbe ad una mera congettura, irrilevante in materia d'asilo. Da ultimo, alla luce dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, l'evocato timore di essere sanzionato per renitenza non permetterebbe diversa ponderazione. Ciò a maggior ragione se considerato che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine senza aver mai ricevuto alcuna convocazione formale. 4.3 Conseguentemente, alla luce delle considerazioni di cui sopra, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato ed ha respinto la sua domanda d'asilo.

5. Con il ricorso, l'insorgente contesta le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato. 5.1 Anzitutto, il ricorrente confuta la tardività delle sue allegazioni. Egli avrebbe descritto spontaneamente e dettagliatamente tutti gli episodi di prevaricazione nei suoi confronti in ingresso di audizione sui motivi d'asilo. D'altra parte, gli sarebbe stato comunicato, durante la prima audizione, di non entrare nei dettagli dei motivi d'asilo, ciò che spiegherebbe la summenzionata apparente tardività. 5.2 Quo alle divergenze scandagliate dalla SEM, quest'ultima non avrebbe tenuto conto delle giustificazioni addotte dal ricorrente - il quale avrebbe ricondotto parte delle divergenze ad un esposto riassuntivo durante la prima audizione - così come neppure del fatto che in alcuni casi egli si sarebbe corretto immediatamente senza che gli venisse in seguito contestata un'incongruenza (cfr. memoriale ricorsuale, punto 2). Parimenti, egli non si sarebbe contraddetto nel riferire del partito politico per il quale avrebbe militato, dacché BDP e HDP sarebbero parte della medesima organizzazione. In sostanza, pur riconoscendo un esposto maggiormente dettagliato in sede di audizione sui motivi d'asilo, dettato dalla natura stessa di quest'ultima, l'insorgente ha negato una dicotomia fra le versioni esposte durante le due interrogazioni. 5.3 L'interessato avrebbe altresì sufficientemente sostanziato le proprie allegazioni. Con riferimento al rimprovero della SEM circa l'impossibilità di dettagliare il numero di aggressori appartenenti al partito MHP, egli sostiene che tale lacuna sarebbe giustificata dal fatto che si sarebbe preoccupato di difendersi anziché contare gli assalitori. Allo stesso modo, sarebbe comprensibile ch'egli non si sia curato di determinare con esattezza il numero di partecipanti alla manifestazione del 2017 - benché sia comunque stato in grado di fornire un'incertezza di appena una decina di persone - così come neppure quali e quante forze dell'ordine siano intervenute per disperdere i manifestanti. D'altro canto, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo non gli sarebbe stata posta alcuna domanda aggiuntiva in tal senso. Infine, contrariamente a quanto asserito dall'autorità di prima istanza e rinviando al relativo verbale (cfr. verbale 2, D74), egli avrebbe dettagliato le conseguenze cagionate dallo scontro con le autorità a margine della citata manifestazione del 2017. 5.4 Vieppiù, le motivazioni addotte da A._______ ossequierebbero le condizioni di cui all'art. 3 LAsi. In questo senso, dagli episodi narrati sarebbe ravvisabile una diffusa e sistematica persecuzione nei confronti dei curdi; tale aspetto sarebbe tanto più evidente considerata la condotta pacifica del ricorrente, il quale non sarebbe mai stato arrestato. Da ultimo, la decisione impugnata non terrebbe debitamente conto delle vessazioni subite dai soldati turchi di etnia curda durante il servizio militare. Questi verrebbero dislocati nelle aree più insidiose del teatro di guerra siriano, sostenendo pesanti perdite e combattendo perdipiù persone appartenenti allo stesso gruppo etnico. Tale assunto, così come l'alto tasso di suicidi fra le reclude curde prestanti servizio nell'esercito curdo, sarebbe peraltro facilmente appurabile con una ricerca in rete.

6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 cpv. 1 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Es-so include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-tano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistemati-che che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

7. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditorie non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

8. 8.1 Nel caso in esame, v'è anzitutto da chiedersi se i timori del ricorrente derivanti dalle evocate aggressioni, quandanche ritenute verosimili, siano rilevanti in materia d'asilo. 8.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea, 1990, pag. 129 e, a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-2243/2015 del 15 dicembre 2017 consid. 8.4.1).

9. Orbene, v'è anzitutto da rilevare che nel caso in esame, indipendentemente dalla verosimiglianza delle aggressioni raccontate, quest'ultime non soddisfano le esigenze di concretezza del timore fondato ai sensi delle fonti sopraesposte. Per ammissione stessa del richiedente, dopo l'ultima asserita aggressione - avvenuta nel mese di luglio o di agosto del 2017 (cfr. verbale 2, pag. 9, D75) - egli ha continuato a risiedere normalmente in Turchia fino al 10 o all'11 febbraio 2018, data in cui sarebbe espatriato (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 1.17.04 e verbale 2, pag. 11, D96). Tale periodo di svariati mesi, risulta uscire dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza poc'anzi enucleata, tanto più ponendo la mente al fatto ch'egli non ha addotto motivazioni atte a chiarire le ragioni di tale attesa e permettenti dunque diversa valutazione. Oltremodo, le persecuzioni raccontate non soddisfano le esigenze di concretezza del timore fondato dacché l'espatrio dell'insorgente pare piuttosto motivato dal timore della leva militare (cfr. verbale 2, pag. 11, D96) che non dai supposti episodi di violenza. Visto quanto precede, ritenendo il nesso causale temporale tra gli atti di persecuzione e l'espatrio dal suo Paese d'origine, come pure il nesso di causalità materiale tra gli stessi ed il bisogno di protezione, interrotti, non risultano rilevanti ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario.

10. Per il resto, le ulteriori problematiche allegate dal ricorrente risultano, ai sensi delle considerazioni che seguono, ugualmente irrilevanti in materia d'asilo.

11. Con riguardo alle doglianze ricorsuali con le quali l'interessato vorrebbe far intendere di temere persecuzioni future in ragione della sua etnia curda, è necessario constatare che lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di precisare che nonostante le recenti evoluzioni della situazione securitaria in Turchia, non è possibile ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo. Invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale D-3639/2017 del 18 marzo 2020 consid. 8 e D-3600/2017 del 29 marzo 2019). Va a tal proposito ricordato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. ibidem).

12. Proseguendo nell'analisi, nemmeno si può considerare che nella sindacata decisione non sia stato tenuto in debita considerazione il profilo politico del richiedente l'asilo. Al riguardo, è d'uopo sottolineare come lo stesso interessato abbia espressamente dichiarato di non aver ricoperto particolari funzioni in seno al partito (cfr. verbale 2, pag. 4, D16). In tal senso, va anche rammentato che la sola appartenenza ad un partito legale (in casu l'HDP) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-2545/2019 del 19 giugno 2019). Altresì, il fatto di essersi confrontato con le autorità di polizia mentre distribuiva volantini elettorali, oltreché d'essere stato presente durante l'intervento delle forze di sicurezza in occasione della manifestazione a sostegno di C._______, nemmeno permette di concludere ch'egli fosse ricercato dalle autorità turche.

13. 13.1 Infine, con riferimento all'eventuale, coscrizione nelle forze armate turche, v'è da rilevare che l'interessato non ha in casu addotto, al di là di mere dichiarazioni di parte, alcun elemento atto a comprovare l'asserzione secondo cui il suo eventuale arruolamento ossequierebbe le condizioni necessarie al riconoscimento della qualità di rifugiato. In proposito, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che in linea di principio, il dislocamento dei soldati dell'esercito turco avviene in modo aleatorio, senza che sia possibile concludere all'esistenza di una pratica attuale avverata - mossa da criteri etnico-politici ex art. 3 LAsi - da parte delle autorità turche, né che questa corrisponda alla volontà delle medesime (cfr. sentenza del Tribunale D-1402/2020 del 13 marzo 2020). Analogamente, non v'è modo di stabilire, sulla scorta di quanto versato agli atti, una prassi di discriminazione delle reclute di etnia curda, da parte dei vertici militari, pertinente in materia d'asilo. 13.2 Da ultimo, non permette diversa conclusione neppure l'allegato timore di essere sanzionato per renitenza. Va difatti rammentato che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione nel loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). In tal senso, un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali. Ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). La rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44). Ebbene, nella fattispecie concreta, proprio siffatte premesse non sono in specie adempiute. In primo luogo, per ammissione stessa del richiedente, egli non era ancora stato chiamato ad assolvere il servizio di leva al momento del suo espatrio (cfr. verbale 2, pag. 10, D85-D87), né ha mai prodotto nell'ambito della corrente procedura, documentazione comprovante la sua formale convocazione in tal senso. Oltretutto, dagli atti all'inserto non emergono indizi concreti a sostegno del fatto che egli sarebbe oggetto di una sanzione penale per renitenza nel Paese d'origine (cfr. in questo senso sentenza del Tribunale E-1992/2019 del 24 maggio 2019 consid. 3.2.2), tantomeno che questa sarebbe sproporzionata alla luce del legittimo diritto della Turchia a mantenere delle forze armate (cfr. sentenza del Tribunale E-6183/2018 del 18 dicembre 2019 consid. 4.2). Viene quindi da sé che su questi presupposti, non può essere riconosciuto un rischio per il ricorrente di essere esposto ad una sanzione determinante per causa di renitenza. 13.3 Pertanto, alla luce di quanto precede, nemmeno il prospettato timore di essere chiamato ad assolvere il servizio di leva giustifica in specie la concessione dell'asilo in Svizzera.

14. In definitiva, indipendentemente dalla verosimiglianza del suo narrato - la cui questione può in specie rimanere aperta - quanto allegato dall'insorgente a supporto della domanda d'asilo, appare privo di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne discende quindi che la SEM ha a giusto titolo negato la qualità di rifugiato al ricorrente, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

15. 15.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 15.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1). 15.3 Pertanto la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

16. 16.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 16.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 16.3 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del non respingimento. Essa ha parimenti considerato l'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 16.4 Nel gravame, l'insorgente avversa implicitamente anche tale assunto, concludendo alla sua ammissione provvisoria in Svizzera.

17. 17.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 17.2 Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso la Turchia è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Inoltre, al di là delle generiche allegazioni ricorsuali, il richiedente non ha in casu comprovato, rispettivamente reso verosimile, l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in Turchia ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. Tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

18. 18.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). 18.2 Nella fattispecie, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6), non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Oltretutto, nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche nel luglio del 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (cfr. sentenza del Tribunale D-2769/2019 del 3 settembre 2019). Il domicilio del ricorrente nella provincia di Gaziantep (cfr. verbale 1, pag. 2, punto 2.01) non rientra pertanto nelle regioni summenzionate. Quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha frequentato 12 anni di scuola conseguendo la maturità liceale nel 2014 (cfr. verbale 1, pag. 3, punto 1.17.04) e dispone di una buona esperienza lavorativa (cfr. verbale 1, pag. 3, punto 1.17.04). Ad esso si aggiunge il fatto che sia i genitori che i tre fratelli, con i quali risiedeva in una casa di proprietà del nonno (cfr. verbale 1, pag. 4, punto 2.01), sono tutt'oggi residenti in Turchia (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 3.01). Oltretutto, anche i nonni materni, nonché all'incirca dodici zii e nove zie vivono attualmente in Turchia (cfr. verbale 1, pag. 5, punto 3.01). Di conseguenza, non vi è motivo per dubitare ch'egli si integrerà senza particolari problemi in Turchia. Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

19. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

20. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

21. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va dunque respinto.

22. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese versato il 4 dicembre 2017.

23. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: