Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1695/2018 Sentenza del 5 novembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Mia Fuchs; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, alias B._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Bulgaria, rappresentato dal lic. iur. Serif Altunakar, Rechtsberatung, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 febbraio 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 19 ottobre 2017, i verbali d'audizione del 26 ottobre 2017 (di seguito: verbale 1) e del 2 febbraio 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 febbraio 2018, notificata all'interessato il 20 febbraio 2018 (cfr. atto A21/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 20 marzo 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 marzo 2018), con cui il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità, eventualmente per inesigibilità, dell'esecuzione dell'allontanamento; e di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 23 marzo 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda e religione alevita, è cresciuto a Elbistan, nella provincia di Kahramanmara ed è giunto illegalmente in Svizzera depositandovi domanda d'asilo il 19 ottobre 2017 (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che nel corso dell'audizione sulle generalità l'interessato ha allegato di essere partito alla volta di Istanbul dopo il fermo dell'8 novembre 2016 durante il quale due poliziotti in borghese l'avrebbero messo sotto pressione affinché accettasse di diventare una spia e di comunicare informazioni riguardo al Partito Democratico dei Popoli (in curdo: Partiya Demokratik a Gelan; sigla HDP) di cui egli era simpatizzante (cfr. verbale 1, pag. 6 seg.), che sentito approfonditamente sui motivi d'asilo, il richiedente ha ribadito quale motivo principale l'episodio del fermo da parte dei poliziotti e la loro richiesta di diventare una spia; che inoltre, egli ha allegato che nel corso di una manifestazione per la pace ad Ankara il 10 ottobre 2015 lo zio sarebbe rimasto ferito a causa di un'esplosione (cfr. verbale 2, D38); che a seguito di ciò la sezione antiterrorismo di Elbistan avrebbe interrogato lo zio e chiesto informazioni in merito all'interessato (cfr. ibidem); che infine, dopo la sua partenza sarebbe stato ricercato a due riprese dalla polizia in borghese presso il suo domicilio mentre una volta i militari avrebbero chiesto informazioni allo zio, capo del villaggio (cfr. verbale 2, D38), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha messo in dubbio la verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato; che le dichiarazioni inerenti al fermo da parte dei poliziotti in borghese, alle informazioni richieste allo zio dal reparto antiterrorismo dopo l'esplosione di Ankara ed alle ricerche da parte delle autorità dopo la sua partenza non sarebbero sufficientemente motivate; che altresì, le allegazioni sarebbero pure contraddittorie; che nel corso della seconda audizione l'interessato avrebbe infatti inspiegabilmente omesso di evocare il controllo dei documenti prima di essere invitato a salire a bordo dell'auto dei poliziotti, che nel proprio gravame l'insorgente contesta la valutazione della SEM; che a suo dire, le allegazioni adempirebbero le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi; che segnatamente, le sue dichiarazioni in merito all'interrogatorio dello zio da parte della sezione antiterrorista dimostrerebbero l'intenzione delle autorità di arrestarlo poiché conosciuto per le sue attività politiche per l'HDP; che inoltre, tali attività politiche non sarebbero state prese in conto dall'autorità inferiore; che sarebbe tuttavia di dominio pubblico che le autorità considererebbero i simpatizzanti dell'HDP quali sostenitori del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partîya Karkerén Kurdîstan, sigla PKK) e - a seguito del tentativo di golpe militare del 15 luglio 2016 - arresterebbero tutti coloro che sarebbero anche solo sospettati di fornire sostegno al terrorismo; che diverse fonti parlerebbero di maltrattamenti e atti di tortura perpetrati nei confronti dei (presunti) sostenitori del PKK; che in qualità di simpatizzante dell'HDP l'insorgente rischierebbe di venire arrestato in ogni momento; che oltracciò, il fatto che gli sia stato chiesto di diventare una spia corrisponderebbe alla maniera di agire della polizia; che il semplice fatto di aver omesso il controllo dei documenti nel racconto del fermo in occasione dell'audizione sui motivi d'asilo non potrebbe essere considerata una contraddizione; che le allegazioni dell'insorgente dimostrerebbero che egli sarebbe nel mirino delle autorità turche ed in caso di ritorno in Patria rischierebbe di subire delle persecuzioni; che pertanto gli andrebbe riconosciuta la qualità di rifugiato, che nonostante le giustificazioni di cui si avvale il ricorrente, il Tribunale non può che condividere le conclusioni dell'autorità di prima istanza, che da una parte, le allegazioni risultano inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e paiono lasciar trasparire un tentativo di avvalersi di circostanze non realmente svoltesi, che in particolare, nel racconto dell'episodio di fermo da parte dei due poliziotti in borghese effettuato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo l'insorgente ha effettivamente omesso in maniera inspiegabile di indicare il controllo dei documenti (cfr. verbale 2, D85 e D126; verbale 1, pag. 7), che altresì incongruenti risultano le allegazioni in merito alla partenza da Elbistan; che in un primo momento l'insorgente ha dichiarato di essere stato fermato l'8 novembre 2016 e di aver lasciato il suo domicilio il giorno seguente per andare a Istanbul senza dire nulla a nessuno (cfr. verbale 1, pag. 7); che in un secondo tempo egli ha invece allegato di essere partito il medesimo giorno del fermo e di aver detto alla madre che si sarebbe recato ad Istanbul (cfr. verbale 2, D54), che oltracciò, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione querelata, le allegazioni non sono sufficientemente sostanziate; che in particolare la descrizione dei poliziotti risulta alquanto generica e scarna; che l'insorgente, malgrado sia stato invitato più volte a fornire dei dettagli, ha semplicemente dichiarato che i poliziotti in borghese sono come gente del popolo, sono alti e hanno la barba (cfr. verbale 2, D102-D106), che egli ha pure faticato a riportare la conversazione avuta (cfr. verbale 2, D84, D88, D90 e D92-D95) ed il tragitto effettuato in auto (cfr. verbale 2, D54, D84, D96-D97), che il semplice fatto che quanto allegato corrisponde al modo di agire della polizia non risulta sufficiente per ritenere verosimili le allegazioni; che al contrario, proprio per questo motivo ci si può attendere un racconto maggiormente dettagliato e sostanziato, che su tali presupposti, non si può che ritenere parimenti dubbiose anche le sue allegazioni a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto dopo l'espatrio, fermo considerata inoltre l'insussistenza delle dichiarazioni; che egli non è stato in grado di indicare come abbiano reagito le autorità alla sua assenza, malgrado sia in quotidiano contatto con i famigliari ed avrebbe potuto chiedere informazioni (cfr. verbale 2, D37 segg., D111), che sia come sia, i motivi d'asilo del ricorrente non sono comunque rilevanti in materia d'asilo; che non vi sono infatti elementi che permettano di ritenere che egli abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future, che invero, la sola appartenenza (nella fattispecie peraltro soltanto quale simpatizzante) ad un partito legale (in casu l'HDP) così come la stessa partecipazione ad attività organizzate da tali raggruppamenti non giustifica un timore fondato di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante, situazione simile nella sentenza D-5460/2016 del 10 aprile 2018 consid. 6.3), che inoltre, qualora si dovesse ritenere veritiera la richiesta di informazioni sul suo conto da parte della sezione antiterrorismo a seguito dell'esplosione avvenuta il 10 ottobre 2015, contrariamente a quanto allegato dall'insorgente in sede ricorsuale, essa non dimostrerebbe minimamente l'intenzione delle autorità di arrestare l'interessato; che se così fosse stato, esse avrebbero avuto sicuramente l'occasione per fermarlo avendo egli lasciato Elbistan un anno dopo questo episodio; che al contrario, il fatto che siano state richieste informazioni sul suo conto un'unica volta - senza reagire ulteriormente (cfr. verbale 2, D78) - e per di più allo zio, dimostrerebbe, se del caso, che il ruolo da lui ricoperto (quale semplice partecipante alle attività organizzate dal partito) non sarebbe sufficiente per sospettarlo di azioni terroristiche, che infine, si rammenti quantomeno come nonostante le recente nefasta evoluzione della situazione in Turchia, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va infatti rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che tale conclusione debba essere disattesa; che invero, un suo allontanamento in Turchia sarebbe inammissibile, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, da prassi costante del Tribunale, in Turchia, fatte salve le province di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6), non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che nonostante la ripresa delle ostilità tra il PKK e le forze di sicurezza turche in luglio 2015 in diverse province del Sudest e le recenti vicissitudini a seguito del tentativo golpe militare del 15 luglio 2016, tale valutazione è tuttora attuale anche per le persone di etnia curda (sentenza del Tribunale D-6066/2017 del 20 luglio 2018 consid. 7.3.2), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene da Elbistan, ovvero da un luogo non facente parte delle province summenzionate, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza D-1428/2018 del 18 aprile 2018 consid. 8.4.2, che riguarda un caso di allontanamento verso Elbistan), che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: