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D-6290/2018

D-6290/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-29 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le procedure D-6290/2018 e D-6320/2018 sono congiunte.

E. 2 I ricorsi sono respinti.

E. 3 Le domande di assistenza giudiziaria sono accolte.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Dispositiv
  1. Le procedure D-6290/2018 e D-6320/2018 sono congiunte.
  2. I ricorsi sono respinti.
  3. Le domande di assistenza giudiziaria sono accolte.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6290/2018, D-6320/2018 Sentenza del 29 giugno 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Daniela Brüschweiler cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), con i figli B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), Turchia, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 15 ottobre 2018. Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera l'11 agosto 2018, i verbali relativi alle audizioni di A._______ del 16 agosto 2018 e del 1° ottobre 2018, i verbali relativi alle audizioni di B._______ del 17 agosto 2018 e del 3 ottobre 2018, i verbali relativi alle audizioni di C._______ del 16 agosto 2018 e del 2 ottobre 2018, le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 ottobre 2018, notificate il giorno medesimo, (cfr. risultanze processuali) con cui tale autorità ha respinto le succitate domande d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, i ricorsi del 5 novembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 7 novembre 2018), per mezzo dei quali gli interessati hanno concluso all'annullamento delle decisioni impugnate, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione; in via ancor più subordinata alla concessione dell'ammissione provvisoria; altresì hanno presentato due distinte domande di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse, spese e ripetibili, le conferme di ricevimento dei gravami indirizzate l'8 novembre 2018 ai ricorrenti, lo scritto di A._______ e di C._______ del 28 novembre 2018, con cui veniva trasmessa copia di un manoscritto in lingua straniera che la ricorrente ha definito come "lettera di un amico che spiega la mia situazione e le minacce cui sono sottoposta", la comunicazione di B._______ del 28 novembre 2018, con la quale venivano trasmesse copie di dei mezzi di prova in lingua straniera che la ricorrente ha designato come "lettera del mio ex datore di lavoro con pressioni e minacce nei miei confronti"; "comunicazioni di informazioni rispetto alla mia situazione e a ricerche nei miei confronti"; "lettera esplicativa di mio padre riguardo alla mia situazione e alla sua evoluzione, anche rispetto alle minacce nei miei confronti", le ulteriori separate missive del 2 aprile 2019 che riproponevano i medesimi documenti riassumendone il contenuto con maggiore dettaglio, la decisione incidentale del 16 aprile 2020, per il cui tramite il Tribunale ha richiesto a A._______ e a C._______ di produrre una traduzione del summenzionato mezzo di prova nella procedura D-6290/2018, la traduzione inoltrata dai precitati il 22 maggio 2020 previa concessione di una proroga del termine da parte del Tribunale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di esse, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito dei gravami, che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quand'anche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed., 2013, n° 3.17), che in specie, posto l'adempimento del summenzionato presupposto, risulta giudizioso congiungere le procedure, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che gli insorgenti, cittadini turchi di etnia turca, hanno lasciato assieme il loro paese d'origine il 1° agosto del 2018, giungendo in Svizzera l'11 agosto successivo, che a sostegno delle loro domande d'asilo e nel contesto del rilevamento delle generalità hanno addotto quanto segue: A._______ avrebbe vissuto a Istanbul da sola, dopo aver divorziato dal marito, col quale sarebbe rimasta in buoni rapporti per il bene dei figli. Nella città sul Bosforo, ella avrebbe esercitato l'attività di estetista. Avrebbe deciso di espatriare con i suoi due figli dopo essere stata oggetto di pressioni religiose poiché non si copriva il capo e non praticava il digiuno vivendo l'islam in maniera non radicale. Nel mese di aprile del 2018, A._______ avrebbe assistito ad un comizio elettorale del Partito Democratico dei Popoli (HDP) in televisione, durante il quale sarebbe intervenuto (...), cosa che la avrebbe avvicinata alle idee di tale compagine politica. Su tali presupposti, la richiedente asilo avrebbe preso marginalmente parte a due manifestazioni di organizzate dal partito e svoltesi tra aprile e maggio. L'interessata avrebbe pure votato per l'HDP alle elezioni presidenziali del 24 giugno del 2018. Dipoi, alcuni sconosciuti avrebbero iniziato a fermarla per strada, a telefonarle, ad offenderla e a chiederle i motivi peri i quali non viveva la religione in modo più ortodosso. Sarebbe stata anche minacciata di morte telefonicamente da ignoti che conoscevano il suo indirizzo e il luogo in cui vivevano i suoi figli (cfr. verbale [...], pag. 2 e seg. e verbale [...], pag. 2 e seg.). La figlia maggiore, B._______, si sarebbe trasferita dal padre a Izmir dopo il divorzio dei genitori. In tale luogo sarebbe stata attiva segnatamente quale commessa e successivamente in qualità di responsabile in alcuni negozi di giocattoli. Durante l'adolescenza la ricorrente avrebbe preso coscienza di essere agnostica. Nel corso del primo mese di frequentazione dell'Università nel 2010, poi abbandonata dopo il primo anno, la richiedente l'asilo sarebbe stata invitata a partecipare ad un gruppo di discussione per studenti sulla religione musulmana da un suo compagno di classe. Dopo aver inizialmente accettato, si sarebbe quindi iscritta lasciando propri dati su un modulo di partecipazione ed avrebbe presenziato ad una di queste discussioni. Tuttavia, dopo soli 10 minuti, ella avrebbe compreso che le tematiche non le interessavano e si sarebbe allontanata. Nei giorni successivi, diversi studenti che non conosceva avrebbero cominciato a chiamarla "senza religione", e la avrebbero emarginata. In due occasioni, mentre si trovava all'Università, avrebbe quindi fatto l'oggetto di episodi di bullismo da parte di altri studenti. In riscontro a tali avvenimenti, l'interessata avrebbe deciso di interrompere gli studi. Nel 2013 avrebbe manifestato per la causa ambientalista rimediando delle manganellate. Tra il 2013 ed il 2015, alcune persone la avrebbero ripetutamente avvicinata per tentare di convincerla a fare parte di un altro gruppo di discussione religioso, ma la ricorrente non avrebbe accettato. Nel 2017, ella avrebbe poi riscontrato dei problemi sul posto di lavoro. Avendo preso le difese di un collega curdo spesso in contrasto con gli altri collaboratori, questi la avrebbero accusata di sostenere l'HDP e offesa in diversi modi. La sua divisa sarebbe stata tagliuzzata e la bicicletta con la quale si recava al lavoro sarebbe stata vandalizzata. B._______ avrebbe quindi chiesto il trasferimento in un altro negozio, laddove non avrebbe più riscontrato problemi per i motivi di cui sopra. Nel marzo del 2018 sarebbe però stata vittima di un tentativo di aggressione mentre tornava dal cinema durante la notte, riuscendo però a sottrarvisi senza conseguenze. Nell'aprile 2018 avrebbe partecipato ad una manifestazione dell'HDP (cfr. verbale [...], pag. 2 e seg. e verbale [...], pag. 2 e seg.). Il figlio minore, rispettivamente fratello delle precitate, C._______, si sarebbe a sua volta trasferito dal padre ad Izmir due anni prima dell'espatrio. Durante il percorso scolastico egli sarebbe stato oggetto di pressioni a causa del suo disinteresse per le questioni religiose. Avendo dichiarato di non credere in Dio, gli insegnanti lo avrebbero indirizzato da una figura di riferimento per gli scolari la quale avrebbe cercato di convincerlo del contrario. Da allora sarebbe stato obbligato a presenziare regolarmente a dei colloqui con il predetto referente. Gli stessi maestri avrebbero affrontato a più riprese l'argomento con lui, causandogli disagio. Per di più, l'Imam della moschea vicino casa lo avrebbe invitato ad iscriversi ad un corso di Corano, invito che C._______, con l'appoggio del padre, avrebbe declinato. Ciò avrebbe fatto sì che l'Imam parlasse negativamente di lui. Durante il decimo anno di scuola, il nuovo direttore lo avrebbe richiamato nel suo ufficio, sgridato senza un'apparente motivo e minacciato di allontanarlo da scuola. Il suo referente lo avrebbe però confortato facendo presente che il direttore non aveva il potere di espellerlo (cfr. verbale [...], pag. 2 e seg., verbale [...], pag. 2 e seg.; verbale [...], pag. 2 e seg., verbale [...], pag. 2 e seg.). che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che nelle decisioni qui avversate, l'autorità inferiore, previo richiamo della teoria della protezione, ha considerato integralmente irrilevanti i motivi d'asilo addotti da B._______ segnatamente in quanto sprovvisti di nesso causale con l'espatrio e privi dell'intensità tale da rendere insopportabile la sua vita nel paese d'origine; che ha pure ritenuto inverosimili le presunte pressioni religiose subite da A._______ così come le minacce causate dalle opinioni politiche pro HDP; che ha altresì giudicato irrilevanti le problematiche scolastiche e con l'Imam addotte da C._______, siccome su tale base non vi sarebbe modo di ritenere che questi rischiasse di essere sottoposto ad una persecuzione con grande probabilità ed in un futuro prossimo, che nei rispettivi gravami, gli interessati contestano le sovraesposte conclusioni; che B._______ ritiene che l'interruzione negli atti pregiudizievoli sarebbe da ricondurre a dei "cambiamenti di vita" da lei stessa messi in atto; che si tratterebbe inoltre di una sommatoria di episodi non sempre riconducibili ai medesimi autori ma accomunati nelle loro origini; che in questo senso, ella non avrebbe ad ogni modo potuto contare sulla protezione dello Stato turco, causa stessa dell'oppressione religiosa e politica; che dal canto suo, A._______ ritiene di aver reso verosimili i propri motivi di fuga e propone una diversa lettura delle sue allegazioni rispetto a quella di cui alla censurata decisione; che la gravità delle pressioni cui sarebbe stato sottoposto C._______ sarebbe d'altro canto incontestabile, vista la lesione permanente della libertà di pensiero ed espressione di un minore; che le persecuzioni a cui gli insorgenti sarebbero stati esposti andrebbero analizzate alla luce della situazione di cui sarebbero vittime gli aleviti in Turchia e del progressivo irrigidimento sociale in atto nel paese, che le tesi ricorsuali non possono essere seguite, che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5), che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che dal punto di vista oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che il timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; che quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). che il nesso di causalità fa parimenti difetto se l'abbandono del paese sia da imputare a cause non riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. DTAF 2010/14 consid. 2.4, Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all'interessato; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo; che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che alla luce di ciò, i presupposti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato agli insorgenti non risultano in specie riuniti, che in primo luogo, si deduce facilmente dai verbali che il motivo principale dell'abbandono della Turchia da parte di A._______ e C._______ pare riconducibile alla ricerca di una migliore situazione congiunturale in Svizzera e non tanto al timore di essere sottoposti ad atti pregiudizievoli, che la prima, chiamata a riferire delle ragioni che la avrebbero decisa a lasciare il paese, ha infatti menzionato l'ammirazione verso l'Europa (cfr. verbale [...], pag. 7) allorché il figlio ha parlato innanzitutto del sistema di istruzione e del fatto di essersi conformato ad una decisione dei famigliari (cfr. verbale [...], pag. 4), che allo stesso modo che come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, buona parte delle vicissitudini addotte da B._______ non adempiono ai requisiti di causalità sopraelencati (cfr. decisione impugnata [...], pag. 3-5), che i ricorrenti, laddove censurano problematiche che non li riguardano direttamente, quali il clima di violenza verso persone ed animali e l'insicurezza, paiono del resto per larghi tratti riferirsi alla situazione generale in Turchia (cfr. ad esempio verbale [...], pag. 7, verbale [...], pag. 17), ossia a questioni che non configurano una persecuzione mirata pertinente in materia d'asilo (Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2016, pag. 171), che per il resto va osservato come in Turchia, nonostante la confessione islamica sunnita - sul modello del laicismo sancito da Mustafa Kemal Ataturk - sia ampiamente maggioritaria, la libertà di religione nel senso di libertà di confessione individuale sia garantita a livello costituzionale; che si può partire dall'assunto che lo Stato turco salvaguardi in larga misura anche a livello concreto la libertà individuale di credo e di religione (cfr. sentenza del Tribunale D-4477/2016 del 24 aprile 2018 consid. 4.1; si veda anche la sentenza del Tribunale E-4983/2019 del 14 ottobre 2019, che delimita la questione anche rispetto all'apostasia), che con ciò, sebbene non si possa escludere - a seconda dell'ambiente sociale specifico - una possibile discriminazione delle persone con un diverso o mancante orientamento religioso, le turbative recensibili non sono generalmente dell'intensità richiesta per il riconoscimento dello statuto di rifugiato (cfr. sentenze del Tribunale E-6190/2019 del 10 dicembre 2019 e D-2545/2019 del 13 giungo 2019), che quanto in concreto deducibile dagli atti di causa non smentisce tale evidenza, atteso che le problematiche addotte dagli insorgenti e causate dal loro modo di vivere - o meglio, non vivere - la religione non raggiungono un grado di intensità tale da rendere impossibile la loro permanenza nel paese d'origine (cfr. sulla nozione DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che ciò è a maggior ragione il caso delle vicissitudini allegate da C._______, che nonostante quanto sostenuto nel gravame, paiono moderate e ad ogni modo attenuate dal clima rassicurante presente in famiglia, che non di meno, v'è anche da segnalare che A._______ e B._______ non hanno ricondotto le minacce, le ingiurie ed i soprusi subiti ad azioni statali, per il che, fa in casu pure difetto il prerequisito della sussidiarietà, che alle autorità turche è infatti per principio riconosciuta capacità di protezione (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 4 e E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che le interessate non avevano inoltre motivi sufficienti per non farvi capo (cfr. le generiche giustificazioni delle insorgenti; verbale [...] pag. 14; verbale [...], pag. 16), visto che le circostanze specifiche del caso in disamina non permettono, ad esse sole, di concludere che la protezione gli sarebbe stata rifiutata (cfr. situazione apparentabile nella sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 8.4), che va altresì osservato come il semplice fatto di essere un simpatizzante e di partecipare a manifestazioni indotte dall'HDP, partito legale rappresentato nel parlamento, non permetta di riconoscere un rischio di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi e ciò anche tenendo conto della situazione generale in Turchia e del profilo di rischio delle interessate (cfr. sentenza del Tribunale E-2227/2020 del 12 maggio 2020), che pertanto, i motivi d'asilo addotti dagli insorgenti non sono rilevanti in materia d'asilo, e ciò a prescindere dalla verosimiglianza delle allegazioni di A._______, che i mezzi di prova prodotti nel corso della procedura ricorsuale, dalla cui descrizione e parziale traduzione addotta dai ricorrenti medesimi non è deducibile alcun elemento atto ad inficiare quanto precede ed in particolare la possibilità di fare capo alla protezione statale - lasciando semmai intendere trattarsi di dichiarazioni di compiacenza -, non permettono di addivenire ad un diverso esito, che in definitiva, i ricorrenti non possono vantare alcun fondato timore d'essere esposti a pregiudizi determinanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nelle decisioni impugnate, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nei rispettivi allegati ricorsuali, gli insorgenti ritengono che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia, che anzitutto i ricorrenti non possono, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che inoltre, stante il fatto che in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica e che la situazione personale della ricorrente non dia adito a dubbi quanto al rischio di una messa in pericolo concreta, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che nemmeno la situazione personale degli interessati risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, non essendovi dubbi quanto al fatto che essi possano finire vittime di una situazione di minaccia esistenziale, segnatamente visto il loro buono stato di salute, le esperienze professionali pregresse e la presenza di una rete sociale in loco, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento le decisioni dell'autorità inferiore vanno confermate, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali sono divenute senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro dei gravami d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che i ricorrenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Le procedure D-6290/2018 e D-6320/2018 sono congiunte.

2. I ricorsi sono respinti.

3. Le domande di assistenza giudiziaria sono accolte.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli