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D-3936/2021

D-3936/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-25 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

E. 3 Non vengono riscosse spese processuali.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3936/2021 Sentenza del 25 novembre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Turchia, patrocinata da Fazil Ahmet Tamer, Verein MOR Recht, Stampfenbachstrasse 142, 8006 Zürich, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 4 agosto 2021 / N (...). Visto: la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 ottobre 2018, per mezzo della quale detta autorità ha respinto la domanda d'asilo depositata dall'interessata l'11 agosto 2018, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione, siccome lecita, esigibile e possibile, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), del 29 giugno 2020 (D-6290/2018), che confermava integralmente la succitata decisione, lo scritto del 28 aprile 2021, rubricato "Mehrfachgesuch" e per il cui tramite, l'interessata, chiedeva nuovamente la protezione della Svizzera sulla scorta di alcune minacce successive al suo espatrio subite dell'ex marito e da un conoscente, che avrebbe rotto le finestre del suo appartamento, adducendo nel contempo un peggioramento del suo stato di salute, la decisione del 4 agosto 2021 (notificata l'8 agosto 2021; cfr. avviso di ricevimento) con cui la SEM ha respinto la domanda dell'interessata, qualificata come domanda multipla, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera peraltro senza intravedere ostacoli all'esecuzione dello stesso, il ricorso del 4 settembre 2021 (cfr. timbro postale), con cui l'interessata ha concluso all'annullamento della decisione avversata, al riconoscimento dello statuto di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine di essere ammessa provvisoriamente per causa di inesigibilità ed inammissibilità; in via ancor più subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio; contestualmente la concessione dell'effetto sospensivo e dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, la decisione incidentale del Tribunale del 21 ottobre 2021, che invitava l'insorgente a comunicare gli esiti del ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) fornendo documentazione a sostegno (certificati medici o eventuale lettera di dimissione) nonché ad aggiornare il Tribunale circa il suo stato di salute attuale, la documentazione medica inoltrata, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 - 4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; per la distinzione con il riesame e la revisione si veda la sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4), che ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato e che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3), cosa che a livello di casistica giurisprudenziale si esaurisce sostanzialmente nei motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali segnatamente delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale E-2642/2020 del 13 luglio 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4), che la LAsi, con l'art. 111c, prevede un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto; che si tratta di una procedura specifica alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come "domande multiple" (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3); che per contro, gli eventi preesistenti, ossia fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.3), che alla luce dei motivi addotti dall'insorgente è innanzitutto a giusto titolo che l'autorità inferiore ha evaso la richiesta quale domanda multipla, che le pretese minacce addotte dall'insorgente sono infatti intervenute successivamente al suo espatrio e non sono riconducibili ai motivi d'asilo già esaminati nella procedura ordinaria (cfr. sentenza del Tribunale D-6290/2018), che resta ora da valutare se l'esito cui è giunta sia conforme al diritto federale e consecutivo ad un accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) rispettivamente se, quo alle questioni attinenti al diritto degli stranieri, la decisione risulti adeguata (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che nell'esercizio di tale controllo il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che secondo l'autorità inferiore la versione dei fatti addotta dall'insorgente a proposito delle minacce ad opera dell'ex marito risulterebbe inattendibile in quanto contraddittoria con le dichiarazioni rese nel corso della procedura ordinaria e secondo le quali tra i due sussisteva un buon rapporto; che peraltro, quo all'episodio inerente al conoscente, vi sarebbe la facoltà di far capo alle autorità turche, di modo che, esso non risulterebbe pertinente ai fini della concessione dell'asilo, che nel ricorso, l'insorgente avversa le conclusioni cui è giunta l'autorità di prima istanza; che il patrocinatore precisa come il rapporto con l'ex marito sarebbe sempre stato difficile, ma la ricorrente non ne avrebbe fatto menzione per proteggere i figli; che il comportamento di quest'ultimo costituirebbe un pericolo concreto per l'interessata, come pure le minacce messe in opera dal conoscente; che infatti la situazione delle donne in Turchia sarebbe significativamente peggiorata, come dimostrato da alcuni rapporti indipendenti citati nel memoriale ricorsuale, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all'interessato; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale, si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo; che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che a questo riguardo, va constato come alle autorità turche è per principio riconosciuta capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2 - 5.2.5 e E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1), che la giurisprudenza ha peraltro già avuto modo di confrontarsi con le recenti evoluzioni della situazione del Paese ed in particolare con la denuncia della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (RS 0.311.35) da parte della Turchia, senza dedurne la necessità di rimettere in discussioni i principi esposti sopra (cfr. sentenza del Tribunale D-1777/2021 del 10 maggio 2021), che pertanto, i motivi addotti dall'interessata, non risultano determinati per la concessione dell'asilo, e ciò a prescindere dalla loro verosimiglianza, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che nel provvedimento sindacato, l'autorità inferiore ha altresì escluso la sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, che la ricorrente contesta in particolare tale punto di questione, visti segnatamente i problemi di salute di cui soffrirebbe; che il rischio stesso di essere rinviata in Turchia sarebbe a monte dei medesimi e nel suo Paese d'origine non vi sarebbero adeguate possibilità di trattamento; che il patrocinatore si riferisce nuovamente a dei rapporti indipendenti, secondo i quali i consultori per le vittime di violenza domestica dovrebbero far fronte ad una carenza di personale a causa dell'alto numero di domande; che in concreto l'insorgente avrebbe espresso propositi anticonservativi; che nel ricorso e nella successiva comunicazione del 3 novembre 2021 viene contestualizzata la diagnosi deducibile dalla documentazione medica e di cui si dirà più approfonditamente d'appresso; che viene in particolare posto l'accento sul fatto medici sarebbero del parere che una donna sola di 53 anni, senza punti di riferimento né un alloggio e con una doppia diagnosi non sarebbe in grado di tornare in Turchia e vivere una vita dignitosa; che ella non avrebbe peraltro alcun parente ne conoscente che possa sostenerla; che nel Paese natale la attenderebbero soltanto le persone che la avrebbero minacciata e la violenza dello Stato, il tutto nel contesto di un'atmosfera di anarchia e di arbitrarietà avverso le donne, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che per il resto, la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che come verrà esposto più avanti, la situazione dell'insorgente non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento da un punto di vista dell'esigibilità; che su questi presupposti e per i motivi esposti di seguito, nemmeno si può ritenere che il suo respingimento ponga problemi rispetto alla citata e più restrittiva giurisprudenza convenzionale, che visto quanto precede non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. sentenza E-3258/2018 consid. 12.3) fondato su motivi che esulano dallo stato di salute dell'insorgente, che ne consegue che, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguitati, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata; che essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte; che tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo; che l'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali; che sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana; che lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico; che in tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). che stante il fatto che in Turchia non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia risulta in termini generali ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che per quanto riguarda la situazione personale dell'insorgente, occorre innanzitutto fare riferimento alla documentazione medica agli atti, che dalla medesima si evince una sintomatologia francamente depressiva in associazione con una sintomatologia post-traumatica caratterizzata da evidenti manifestazioni neurovegetative associate a significative quote di ansia, pensieri intrusivi, incubi notturni che rendono conto di un disturbo del sonno iniziale e centrale, mancanza di appetito, e difficoltà nella concentrazione, nell'attenzione e nella memoria (cfr. rapporto psicologico del 29 ottobre 2021); che per queste ragioni, la richiedente l'asilo è stata oggetto di un ricovero volontario presso la CPC dal 13 al 30 agosto 2021, da cui è stata dimessa in adeguato compenso psichico con slancio vitale e buona progettualità futura; che la terapia farmacologica alla dimissione e non diversamente precisata nel rapporto psicologico successivo prevede la somministrazione di Fluoxetine e Zyprexa (cfr. lettera di dimissione dell'8 settembre 2021), che così, pur senza sminuire le problematiche in essere, non si può che constatare come le stesse non siano manifestamente tali da pregiudicare l'esecuzione del rinvio; che infatti, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che in Turchia sussiste un'infrastruttura medica sufficiente per il trattamento di questa tipologia di affezioni, segnatamente nove centri ospedalieri specializzati nelle malattie mentali, 167 centri di salute mentale e ben 356 divisioni psichiatriche negli ospedali (cfr. sentenza del Tribunale E-3413/2019 del 27 marzo 2020 consid. 7.3.1.2 e riferimenti citati; recentemente anche D-1703/2020 del 26 gennaio 2021), che peraltro non privo di rilievo è pure il fatto che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che tuttavia, le autorità competenti per l'esecuzione sono tenute ad adottare tutte le misure ragionevoli nel quadro del rimpatrio per garantire che la vita e la salute dell'interessato non siano compromesse (cfr. sentenze del Tribunale federale 2D_14/2018 del 13 agosto 2018 consid. 7.3, 2C_98/2018 del 7 novembre 2018 consid. 5.5.3, DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; sentenza della CorteEdu Sanda Dragan e altri contro Germania del 7 ottobre 2004, 33743/03, § 1.2), che per il resto, la situazione personale dell'insorgente non osta all'esecuzione del rinvio, come già puntualizzato nella procedura D-6290/2018, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il ricorso effetto sospensivo la rispettiva richiesta era sin dall'inoltro priva d'oggetto (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo del 26 maggio 2010, FF 2010 3889, 3939), che essendo state le conclusioni ricorsuali al momento del deposito del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che nondimeno, per motivi inerenti alla parte in causa, non vengono riscosse spese (cfr. art. 6 lett. b TS-TAF), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non vengono riscosse spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: