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D-1865/2022

D-1865/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1865/2022 Sentenza del 27 aprile 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Georgia, alias E._______, nato il (...), Russia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 19 aprile 2022 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. [(...)]-4/2), il verbale di rilevamento dei dati personali del (...) febbraio 2022 (cfr. n. 16/10) dell'interessato e quello relativo al colloquio personale Dublino del (...) febbraio 2022 (cfr. n. 19/3), la documentazione medica agli atti (cfr. n. 13/2, 24/2, 25/2, 27/2, 29/2, 30/2, 31/1, 35/2, 36/2, 37/1 e 46/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 aprile 2022, notificata il giorno seguente (cfr. n. 43/1 e 44/1) ove è pure cessato il mandato di rappresentanza alla protezione giuridica (cfr. n. 44/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso i Paesi Bassi, nonché l'esecuzione della predetta misura, precisando inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, il ricorso del 21 aprile 2021 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui l'insorgente ha chiesto di considerare la sua situazione medica e di entrare nel merito della sua domanda d'asilo, applicando la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento; che la SEM, prima di applicare la precitata disposizione, esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente, in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che nel caso in esame, un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato delle domande d'asilo pregresse a quella presentata in territorio elvetico segnatamente nei Paesi Bassi il (...) rispettivamente il (...) (cfr. n. 11/3 e 12/2), che il ricorrente ha confermato tali riscontri (cfr. n. 19/3), che su tali presupposti, il (...) febbraio 2022, la SEM ha presentato alle autorità olandesi competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del predetto Regolamento (cfr. n. 21/8), che le autorità olandesi hanno risposto affermativamente alla richiesta di ripresa in carico, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III e nel termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, in data (...) febbraio 2022 (cfr. n. 26/1), che di conseguenza, la competenza dei Paesi Bassi risulta di principio essere data, che trattandosi di una domanda di ripresa in carico, l'eventualità secondo la quale la domanda d'asilo del ricorrente fosse effettivamente stata respinta nei Paesi Bassi, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Stato membro per l'eventuale esecuzione del trasferimento dell'interessato, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-1772/2022 del 20 aprile 2022, D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e riferimento ivi citato), che inoltre, si rammenta all'insorgente che il Regolamento Dublino non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo stato membro nel quale essi desiderano che la loro domanda venga esaminata o che offra, a loro avviso, le migliori condizioni d'accoglienza come stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo, ma ha precisamente quale scopo di determinare - in funzione di un certo numero di criteri - lo Stato membro competente per trattare la loro domanda d'asilo conformemente al principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), e di far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto "asylum shopping", ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del Regolamento Dublino III; cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale D-3600/2021 del 31 marzo 2022 consid. 4.8.2 e F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid. 6.3.3), che per quanto poi riguarda l'opposizione espressa dal ricorrente di ritornare nei Paesi Bassi, in quanto avrebbe litigato con un (...) che viveva con lui nel centro per richiedenti e che non sopporterebbe i (...) (cfr. n. 19/3), si può senz'altro rinviare per i dettagli (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF, applicabile per rinvio dell'art. 4 PA) alla motivazione chiara e completa espressa dall'autorità inferiore sul punto in questione (cfr. p.to II, pag. 6 della decisione impugnata), in quanto tali argomentazioni non sono all'evidenza atte a rimettere in discussione la competenza dei Paesi Bassi per il prosieguo della sua procedura d'asilo, nonché che il memoriale ricorsuale non contiene alcun elemento nuovo, atto a rimetterne in causa le conclusioni, che altresì i Paesi Bassi sono legati alla CartaUE e sono firmatari della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applicano le disposizioni, che pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che la presunzione testé citata non è però assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ciò non è manifestamente il caso nei Paesi Bassi e che il ricorrente non ha del resto sostenuto il contrario né nella procedura di prima istanza né nel suo gravame, che pertanto l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica in specie, che ciò nondimeno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato giusta il Regolamento Dublino III, che l'autorità inferiore, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, essa è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che dapprima, nel caso in esame, non si evincono dalle allegazioni del ricorrente indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che i Paesi Bassi non rispetterebbero il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbero meno ai loro obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese; che anche un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituirebbe di per sé una violazione del principio di non-respingimento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3936/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 8.3 con rif. cit.), che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che vista la doglianza in tal senso, e la richiesta da parte dell'insorgente nel ricorso di applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III a causa del fatto che il suo stato di salute sarebbe gravemente compromesso, in quanto un eventuale trasferimento nei Paesi Bassi non garantirebbe la continuità del seguito terapeutico e che l'interruzione seppure minima delle cure gli sarebbe dannosa pregiudicando i pochi miglioramenti raggiunti finora, occorre a questo punto chiedersi se le affezioni di cui soffre l'insorgente rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate, che la situazione medica del ricorrente manifestamente non si iscrive nella restrittiva giurisprudenza convenzionale succitata, che dalla documentazione medica agli atti si evince invero che all'interessato sono stati diagnosticati: una flebite all'arto inferiore (...), per la quale gli sono stati prescritti Co-amoximepha 1gr e Irfen 400 (cfr. n. 24/2 e 25/2) ed in seguito Doxium 500 mg (cfr. n. 27/2 e 30/2), ed un edema all'arto inferiore (...) (cfr. n. 30/2); una dipendenza da oppiacei in terapia sostitutiva con Ketalgin 35 mg/die (cfr. n. 13/2, 25/2 e 30/2); un'eruzione cutanea pruriginosa (cfr. n. 30/2); meteorismo intestinale (cfr. n. 31/1) ed uno stato da epatite B e C (cfr. n. 35/2 e 36/2); che per le epatiti, dagli accertamenti specialistici effettuati si è segnalata un'epatomegalia senza lesioni focali e senza splenomegalia; che le analisi hanno rilevato una pregressa epatite B ed un'epatite C possibilmente guarita dopo il trattamento ricevuto in F._______ dal ricorrente, vista la viremia negativa (cfr. n. 35/2), per le quali nessun trattamento è stato indicato neppure dopo le successive analisi ematiche (cfr. n. 36/2); che infine, il ricorrente è stato curato pure per una problematica dentale che risulta essersi conclusa (cfr. n. 46/3), che pertanto, per quanto concerne l'unica diagnosi per la quale l'insorgente risulta attualmente ancora in trattamento, ovvero la dipendenza da oppiacei in terapia sostitutiva con Ketalgin 35 mg/die, la stessa potrà senz'altro essere proseguita, se ritenuta necessaria, anche nei Paesi Bassi, in quanto quest'ultimo paese dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non risulta peraltro né dalla documentazione all'incarto né men che meno l'insorgente apporta con il gravame degli elementi atti a sostanziare la sua motivazione generica che il suo seguito terapeutico non verrebbe garantito in caso di trasferimento nel succitato Paese in violazione della suddetta direttiva; che difatti egli non ha allegato che nel predetto Stato membro non avrebbe ricevuto le cure mediche adeguate durante il suo precedente soggiorno, né presenta alcun elemento serio e concreto che permetta di mettere in dubbio l'accesso nel predetto Paese ad una presa in carico medica adeguata, ove necessaria, che al precitato Stato incomberà pertanto di assicurare la presa in carico idonea dei bisogni medici attuali dell'insorgente; che a tal proposito i Paesi Bassi verranno opportunamente e preventivamente informati in merito allo stato di salute del predetto da parte della Svizzera e ciò prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 par. 1 e 32 par. 1 Regolamento Dublino III), circostanze che potranno escludere ancor più che vi sia un'ipotetica interruzione - come ventilato genericamente dall'insorgente nel gravame - delle cure a lui necessarie nel suddetto Paese, che peraltro, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento nei Paesi Bassi, che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che da ultimo, dagli atti non risultano neppure esserci elementi che permettano di ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), che a tali circostanze, il Tribunale non può pertanto sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, che ne discende che non vi è quindi motivo di applicare la clausola discrezionale ai sensi della disposizione precitata in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di detta norma da parte della Svizzera, i Paesi Bassi sono competenti per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente e sono tenuti a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso i Paesi Bassi conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente e pronuncia il trasferimento dello stesso dalla Svizzera verso i Paesi Bassi, confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: