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D-2953/2022

D-2953/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2953/2022 Sentenza del 14 luglio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 giugno 2022 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) maggio 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2), il verbale del colloquio personale Dublino del richiedente del (...) giugno 2022 (cfr. n. 15/2), la documentazione medica agli atti (cfr. n. 11/2, 12/3, 21/1, 22/1, 23/1 e 28/4), la decisione della SEM del 27 giugno 2022, notificata il giorno seguente (cfr. n. 26/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato dalla Svizzera verso la Germania, nonché l'esecuzione della predetta misura, precisando inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, il ricorso del 6 luglio 2022 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui l'insorgente ha chiesto in limine la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione impugnata e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; nel merito, ed a titolo principale, ha postulato che la decisione avversata sia annullata e gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per effettuare l'esame nazionale della sua domanda d'asilo; ed a titolo subordinato l'insorgente ha concluso, che gli atti siano restituiti alla SEM per procedere al completamento dell'istruttoria; contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il rapporto dell'(...) allegato al gravame, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che preliminarmente, il Tribunale osserva come le censure formali sollevate dall'insorgente circa l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM in merito all'eventuale esistenza di ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento in Germania ed all'incompleta motivazione dell'autorità inferiore rispetto all'eventuale impiego della clausola umanitaria ex art. 17 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), risultano essere in realtà rivolte contro il merito della decisione impugnata - ovvero l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore nella fattispecie - e verranno pertanto, in quanto tali, trattate dappresso, che del resto, la decisione querelata comporta una motivazione nella quale l'autorità inferiore ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto non applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, ed il ricorrente, visto il gravame presentato, ha potuto comprenderne pienamente la portata ed impugnarla quindi validamente, che ne discende quindi che le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano essere infondate, che ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento; che la SEM, prima di applicare la precitata disposizione, esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella fattispecie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro compente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente, in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che nel caso in esame, un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato delle domande d'asilo pregresse a quella presentata in territorio elvetico in Germania il (...) rispettivamente il (...) (cfr. n. 17/5), che il ricorrente, nel corso del colloquio Dublino, ha confermato di aver presentato in Germania a due riprese una domanda d'asilo, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 15/2), che su tali presupposti, il (...) giugno 2022, la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d del predetto Regolamento (cfr. n. 17/5, 18/1 e 19/1), che le autorità tedesche, hanno risposto affermativamente alla domanda di ripresa in carico, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III e nel termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, in data (...) giugno 2022 (cfr. n. 20/3), che di conseguenza, la competenza della Germania risulta di principio essere data, che riguardo alle censure sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in merito al fatto che egli avrebbe ricevuto una decisione negativa in Germania e quindi rischierebbe di essere rinviato in Afghanistan, si osserva in primo luogo come l'eventualità secondo la quale la sua domanda d'asilo fosse effettivamente stata respinta nel predetto Paese, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Stato membro per l'eventuale esecuzione del trasferimento dell'interessato, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-1772/2022 del 20 aprile 2022, D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e riferimento ivi citato), che in secondo luogo, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente di aver ricevuto un ordine di espulsione dalla Germania, dalle sue dichiarazioni rese nel colloquio Dublino, si evince come egli abbia unicamente riferito di aver ricevuto una decisione negativa - contro la quale ha potuto presentare regolare ricorso assistito da un legale - e che se venisse ivi rinviato gli consegnerebbero un foglio d'espulsione (cfr. n. 15/2), che inoltre, le allegazioni dell'insorgente contenute nel gravame , ovvero che dopo aver ricevuto la seconda risposta negativa alla sua domanda d'asilo in Germania, non avrebbe disposto di alcun documento, né tantomeno di un alloggio, di assistenza medica e sociale (cfr. p.to 17, pag. 5 del ricorso), si scontrano con quanto riferito invece nel corso del colloquio Dublino, che invero nel predetto, egli ha sostenuto di aver vissuto da ultimo in uno stabile nei pressi di B._______ con altre (...) o (...) persone in un appartamento e che ognuno aveva la sua stanza, nonché di aver imparato la lingua tedesca poiché vi avrebbe soggiornato (...) o (...) anni; che altresì risulta dagli atti di causa che in Germania avrebbe seguito la scolarizzazione, nonché avrebbe ricevuto delle cure mediche per le sue problematiche oftalmologiche (cfr. n. 11/2 e 21/1), che sulla scorta di tali elementi, non può quindi essere dato alcun credito alle asserzioni contrarie e per nulla sostanziate offerte con il ricorso dall'insorgente, circa la situazione nella quale egli avrebbe vissuto in Germania nell'ultimo periodo ed in merito alle conseguenze che lo attenderebbero nel caso di un suo rinvio nel precitato Paese, che per di più la Germania è legata alla CartaUE ed è firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che la presunzione testé citata non è però assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ciò non è manifestamente il caso della Germania, che dapprima, in maniera del tutto generale, occorre osservare come, ad oggi, non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, o ancora che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. la sentenze del Tribunale D-3932/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 7.3 con ulteriori riferimenti citati), che anche tornando al caso specifico e come già sopra considerato, si ravvisa che il ricorrente ha potuto essere seguito da un legale nelle varie fasi ricorsuali, presentando pure un primo ricorso contro la decisione negativa d'asilo ricevuta in Germania; che risulta poi dalle sue stesse asserzioni, che è stato lui stesso - consigliato dal suo legale - a desistere dall'inoltrare un ulteriore ricorso contro la seconda decisione negativa d'asilo ricevuta, che ad ogni modo, la Germania è uno Stato di diritto e ci si può quindi attendere che il ricorrente, se necessario e se lo riterrà opportuno, in futuro si rivolga nuovamente alle autorità di tale Paese per far riesaminare la sua situazione, rispettivamente per opporsi all'eventuale esecuzione del suo allontanamento, che pertanto l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica in specie, che ciò nondimeno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete ad un altro Stato giusta il Regolamento Dublino III, che l'autorità inferiore, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, essa è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che dapprima, dalle allegazioni del ricorrente - e visto quanto già sopra considerato - non si evincono indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che la Germania non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese; che si osserva inoltre come un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituirebbe di per sé una violazione del principio di non-respingimento (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3936/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 8.3 con rif. cit.), che neppure il rapporto dell'OSAR presentato dal ricorrente con il ricorso e le sue allegazioni a supporto, conducono il Tribunale a differente conclusione, che inoltre, da un esame d'ufficio degli atti di causa, il ricorrente non appare soffrire di problematiche mediche tali da risultare ostative al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. n. 11/2, 12/3, 21/1 e 28/4) e rientranti nelle casistiche di cui alla giurisprudenza topica della CorteEDU e del Tribunale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), ciò che tra l'altro l'insorgente non solleva nel suo gravame, e sul quale punto si può quindi senz'altro rinviare alla decisione avversata, la quale risulta essere sufficientemente chiara, motivata ed esplicita in proposito (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione SEM), che peraltro, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che ne discende che non si ravvisa pertanto in casu un obbligo di applicare la clausola di sovranità giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che pertanto la SEM, a differenza di quanto proposto nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to 19, pag. 5 seg.), sulla scorta degli elementi raccolti nel caso di specie, non era tenuta ad effettuare ulteriori accertamenti o a richiedere delle garanzie individuali alla Germania prima del rinvio dell'insorgente; che pertanto l'autorità inferiore non ha violato il principio inquisitorio (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che di conseguenza, la conclusione proposta in via subordinata dal ricorrente, deve essere respinta, che da ultimo, dalla documentazione all'inserto non risultano neppure esserci elementi che permettano di ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi), che a tali circostanze, il Tribunale non può pertanto sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, che ne discende che non vi è quindi motivo di applicare la clausola discrezionale ai sensi della disposizione precitata in relazione all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di detta norma da parte della Svizzera, la Germania è competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente e pronuncia il trasferimento dello stesso dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, che la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risultano essere senza oggetto, che per il medesimo motivo sopra esposto, anche la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, è senza oggetto, che in seguito, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: