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D-3932/2021

D-3932/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla SEM il 12 agosto 2021, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati europea «EURODAC», il richiedente asilo aveva presentato una pregressa domanda d'asilo in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2 e 10/1). C. Il (...) agosto 2021, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM n. 13/9), rispettivamente il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 16/2), si è tenuto con il medesimo il colloquio personale ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In quest'ultimo contesto, l'interessato, ha dapprima dichiarato di godere di buona salute, salvo per un problema agli occhi di cui soffrirebbe fin da bambino, a causa del quale avrebbe sempre utilizzato delle lenti a contatto; ma da qualche tempo non le utilizzerebbe più e la sua vista sarebbe peggiorata, avendo presumibilmente necessità di un intervento. In seguito ha segnatamente confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Germania, asserendo di aver ricevuto una risposta negativa un mese o due circa dopo la stessa. Egli ha dichiarato che sarebbe rimasto in Germania fino a circa (...) del 2021, prima di giungere in Svizzera. Questionato anche circa l'eventuale competenza della Germania nella trattazione della sua domanda d'asilo, l'insorgente ha affermato di non volervi ritornare, poiché dovrebbe sottoporsi ad un intervento all'occhio ed in Germania non avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie (cfr. atto SEM n. 16/2). D. Il (...), le autorità tedesche hanno risposto affermativamente (cfr. atto SEM n. 26/3) alla richiesta di ripresa in carico formulata da parte dell'autorità svizzera preposta, in data (...), in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 18/5, 19/1 e 20/1). E. Con decisione del 26 agosto 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 33/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda del richiedente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso la Germania e l'esecuzione della predetta misura. F. Per il tramite del ricorso del 3 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In limine, egli ha postulato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per nuovo esame delle allegazioni affinché effettui una nuova valutazione in merito all'applicazione dell'art. 17 Regolamento Dublino III. Contestualmente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo. G. Il Tribunale, in data 6 settembre 2021, ha pronunciato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. H. Con comunicazione al Tribunale del 6 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'(...) del E._______ ha informato la scrivente autorità che già dal 2 settembre 2021, l'insorgente era scomparso dal Centro federale presso il quale alloggiava (cfr. anche per la scomparsa del medesimo l'atto SEM n. 36/1 e la dichiarazione in tal senso datata 27 agosto 2021, ove l'insorgente esprimeva di lasciare il succitato Centro federale d'asilo di cui all'atto SEM n. 37/1). I. I.a Per mezzo della decisione incidentale del 7 settembre 2021, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha accordato al rappresentante legale dell'insorgente un termine di tre giorni dalla notifica della decisione incidentale, per comunicare al Tribunale il luogo di residenza del ricorrente e per presentare una dichiarazione sottoscritta dal medesimo insorgente, mediante la quale quest'ultimo manifestasse la volontà alla continuazione della procedura di ricorso; assortendola della comminatoria, in caso di decorso infruttuoso del termine, di stralcio dai ruoli del ricorso. I.b Con missiva del 13 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il rappresentante legale dell'insorgente ha comunicato in particolare allo scrivente Tribunale, che l'interessato sarebbe tutt'ora assente dal Centro federale d'asilo di F._______, come pure che non avrebbe potuto contattare altrimenti il ricorrente, né sarebbe in grado di indicare il suo attuale luogo di residenza o di produrre una dichiarazione scritta nel senso richiesto dal Tribunale. J. L'(...) del E._______, per mezzo di un'ulteriore comunicazione datata 15 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), ha informato il Tribunale del fatto che il ricorrente, il quale risultava scomparso sia per loro che per la SEM, dalla decisione del 6 settembre 2021 del (...) ([...]) che hanno allegato, si troverebbe probabilmente in carcerazione preventiva (cfr. anche in merito la decisione del 6 settembre 2021 del [...] allegata alla comunicazione del 15 settembre 2021). K. K.a Preso atto di quanto sopra, il Tribunale, con decisione incidentale del 28 settembre 2021, ha nuovamente concesso al patrocinatore dell'insorgente un termine di tre giorni dalla notifica della decisione incidentale - avvenuta il 29 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali) - per presentare una dichiarazione sottoscritta dal medesimo insorgente, mediante la quale quest'ultimo manifestasse la volontà alla continuazione della procedura di ricorso, con la comminatoria in caso di decorso infruttuoso del termine o d'inottemperanza di quanto richiesto, dello stralcio dai ruoli del ricorso. K.b Per il tramite dello scritto tempestivo del 4 ottobre 2021 il rappresentante legale dell'insorgente, ha in particolare riportato la volontà di quest'ultimo di voler proseguire la procedura ricorsuale, nonché si è riconfermato essenzialmente nelle conclusioni esposte nel gravame, segnatamente circa l'incompletezza dell'accertamento medico effettuato dalla SEM, per quanto concerne la problematica agli occhi dell'insorgente. A supporto delle sue allegazioni, ha prodotto in allegato copia della dichiarazione di volontà del 1° ottobre 2021 sottoscritta dall'insorgente, come pure copia del F2 del (...) inerente un consulto medico del ricorrente tenutosi in medesima data (già presente agli atti della SEM, cfr. atto SEM n. 35/2). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), nonché vista in particolare la dichiarazione di volontà circa il proseguimento della procedura ricorsuale sottoscritta dall'insorgente in data 1° ottobre 2021 (cfr. dichiarazione allegata allo scritto del rappresentante legale dell'insorgente del 4 ottobre 2021; cfr. anche supra lett. K.b), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art.111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Nel provvedimento avversato, in un primo passo, l'autorità inferiore ha constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Germania e l'ininfluenza ai sensi del Regolamento Dublino III sulla competenza di tale Stato membro malgrado la decisione negativa rispetto alla sua domanda d'asilo che il ricorrente avrebbe ricevuto in tale Paese, nonché ha osservato che l'obiettivo del Regolamento precitato è di evitare il deposito di domande d'asilo multiple. In un passo successivo, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che imporrebbero in specie l'applicazione delle clausole discrezionali secondo gli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In particolare, le problematiche oftalmologiche di cui soffrirebbe l'interessato, sarebbero state sufficientemente acclarate per poter decretare il suo allontanamento verso la Germania, in quanto non vi sarebbe alcun motivo di supporre che, a seguito della visita specialistica preventivata, possa emergere una diagnosi così grave da mutare tale valutazione. Pertanto, a mente dell'autorità pregressa, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sarebbe concluso e non meritevole di ulteriori chiarimenti medici. La sua situazione medica non rappresenterebbe peraltro un ostacolo al suo trasferimento in Germania, ove sarebbe notoriamente risaputo che esistano sufficienti ed adeguate infrastrutture mediche equiparabili a quelle svizzere, nonché che tale Paese sarebbe tenuto a prestare le cure mediche adeguate. Inoltre, dagli atti, non risulterebbero prove serie ed oggettive che sostengano l'asserita privazione in Germania delle cure mediche di cui egli avrebbe necessitato.

E. 4.2 Nel proprio gravame, il ricorrente avversa l'argomentazione di cui alla decisione sindacata, essenzialmente sostenendo che la sua situazione medica sarebbe stata insufficientemente acclarata da parte della SEM. Invero, malgrado una visita specialistica oftalmologica sia stata richiesta dal medico in medicina generale che avrebbe visitato il ricorrente, l'autorità inferiore non avrebbe atteso l'esito della stessa prima dell'emissione della decisione, contravvenendo alla massima inquisitoria. In assenza della visita specialistica oftalmologica, sarebbe a mente sua al momento impossibile sapere se effettivamente il problema dichiarato dal ricorrente sia ascrivibile ad una diagnosi di cheratocono, quale sia l'attuale stadio della malattia e se la recente perdita di acuità visiva non sia stata, per ipotesi, determinata da cheratocono acuto, con le gravi conseguenze a cui ciò potrebbe condurre in mancanza del corretto e tempestivo trattamento. L'accertamento dei fatti da parte dell'autorità di prime cure sarebbe quindi palesemente carente al fine di valutare i presumibili ostacoli all'allontanamento dell'insorgente. Segnatamente, la SEM, oltreché attendere l'organizzazione della visita medica oftalmologica richiesta, avrebbe dovuto procedere all'allestimento di un rapporto medico dettagliato (cosiddetto F4), comprensivo dell'anamnesi, delle diagnosi, del trattamento necessario nonché delle prognosi con e senza trattamento. Queste ultime informazioni sarebbero, a mente dell'insorgente, necessarie ad una valutazione completa in merito alla sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) rispettivamente dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Alla luce degli elementi succitati, il ricorrente conclude che un suo rinvio in Germania risulterebbe, allo stato attuale degli atti, in contrasto con l'art. 3 CEDU.

E. 4.3 Nel suo scritto del 4 ottobre 2021, in merito alle sue problematiche alla vista, il ricorrente riferisce in particolare di non aver ancora potuto sottoporsi ad alcuna visita medica oftalmologica, che sarebbe però stata ritenuta necessaria ed urgente secondo il medico specialista FMH in medicina generale che lo avrebbe visitato sia in data (...) che successivamente il (...). Nel corso di quest'ultimo consulto, il precitato medico avrebbe nuovamente rilevato la necessità di una visita specialistica oftalmologica, evidenziando un deficit visivo gravemente limitante, anche pericoloso, per entrambi i lati, ed indicato che tale condizione fosse necessariamente da esaminare con una pregressa visita oftalmologica - prevista inizialmente il (...) - chiedendo al contempo alla SEM di non procedere all'esecuzione del trasferimento prima che fosse possibile riadattare con successo le lenti. Il ricorrente ha inoltre affermato che dopo essere stato posto in detenzione, avrebbe richiesto delle gocce, che tuttavia si sarebbero rivelate a lui inadatte, e che soffrirebbe tutt'ora di tale problematica agli occhi, che si sarebbe addirittura aggravata. Il rappresentante legale ha infine indicato che non appena conoscerà, anche per il tramite del legale che rappresenterebbe l'insorgente nella procedura penale a suo carico, i tempi possibili dell'attuale detenzione del ricorrente, come pure se sia possibile organizzare una visita medica specialistica oftalmologica per lo stesso, informerà di conseguenza dei rilievi lo scrivente Tribunale.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella presente disamina - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).

E. 5.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

E. 5.5 Nondimeno, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 6.1 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno permesso di appurare, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda di asilo in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2 e 10/1). Il ricorrente ha del resto confermato tale riscontro (cfr. atto SEM n. 16/2). Su tali presupposti, il (...), l'autorità elvetica competente ha presentato all'omologa autorità tedesca, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del predetto Regolamento (cfr. atto SEM n. 18/5). Il (...) le autorità tedesche hanno espressamente accettato la predetta (cfr. atto SEM n. 26/3). Di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data.

E. 6.2 Come rettamente osservato dalla SEM nella decisione impugnata, anche nell'eventualità in cui la domanda d'asilo dell'insorgente fosse effettivamente stata respinta in Germania, tale circostanza non sarebbe comunque atta a mettere in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per la regolamentazione delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile verso il luogo d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019).

E. 7.1 Per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 7.2 La presunzione testé citata non è però assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE [Grande Sezione] del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10).

E. 7.3 Dapprima, in maniera del tutto generale, occorre osservare come, ad oggi, non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, o ancora che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. le sentenze del Tribunale F-3366/2021 del 28 luglio 2021, D-3068/2021 dell'8 luglio 2021, D-45/2021 del 14 gennaio 2021). Ad ogni modo, la Germania è uno Stato di diritto e ci si può quindi attendere che il ricorrente si rivolga alle autorità di tale Paese qualora abbia a sollevare delle eventuali censure rispetto allo svolgimento della sua procedura d'asilo nel predetto Stato membro, ciò che in questa sede del resto egli non adduce.

E. 7.4 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso in parola.

E. 8.1 Ciò nondimeno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità - se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato giusta il Regolamento Dublino III.

E. 8.2 L'autorità inferiore, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, essa è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 8.3 Nel caso in esame, in primo luogo non si evincono dalle insorgenze di causa indizi seri e concreti che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprendere in carico il ricorrente ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Anche un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituirebbe di per sé una violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza del Tribunale E-1983/2019 del 2 luglio 2019 consid. 5.5 con rif. citati).

E. 8.4.1 In secondo luogo, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso, segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 8.4.2 Essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra, se le stesse rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate.

E. 8.4.2.1 Alla luce del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa al momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

E. 8.4.2.2 Nel caso in narrativa non appare che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù della predetta massima. Difatti, sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione impugnata, risultava chiaro che la situazione medica dell'insorgente, il quale soffre di un'elevata miopia corretta già da anni con delle lenti a contatto, non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale succitata. Anche la prescrizione di un consulto specialistico oftalmologico da parte del Dr. med. G._______ in data (...) in rapporto ad una visita oftalmologica prima di un adattamento delle lenti a contatto, teso quest'ultimo a migliorare lo stato visivo dell'insorgente (cfr. atti SEM n. 27/2 e n. 28/1), non muta tale valutazione. Invero dal succitato certificato medico, non sono evincibili indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata. Allo stesso modo, non vi sono elementi per sospettare che le eventuali patologie che verrebbero eventualmente diagnosticate con una visita oftalmologica, possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario del ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. A tal proposito, occorre difatti osservare come lo stesso medico succitato, nel F2 del (...) - quindi quest'ultimo emesso dopo la decisione impugnata, ed inoltrato anche dall'insorgente con il suo scritto del 4 ottobre 2021 - ha confermato che l'insorgente, a parte le problematiche severe alla vista per il quale deve essere effettuata una visita specialistica oftalmologica prima del suo trasferimento con adattamento delle lenti a contatto, godesse per il resto di buona salute (cfr. atto SEM n. 35/2). Visita oftalmologica specialistica, che tra l'altro appare non essere stata potuta già adempiere, anche e principalmente a causa della scomparsa del ricorrente il 2 settembre 2021 dal Centro federale d'asilo di F._______ ove era alloggiato il medesimo (cfr. atti SEM n. 36/1 e 37/1) - nel contesto del quale egli era stato del resto edotto delle possibili conseguenze negative che una sua assenza ingiustificata dal Centro federale poteva comportare per la sua domanda d'asilo - e della sua successiva incarcerazione (cfr. anche supra lett. I e J). In tal senso, appare pretestuosa la doglianza espressa nel suo scritto del 4 ottobre 2021, circa il non aver ancora ottenuto una tale visita oftalmologica. Inoltre, nel caso di specie, non si deve tralasciare il fatto che la Germania dispone notoriamente di infrastrutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche (cfr. sentenza del Tribunale E-795/2021 del 1° aprile 2021). Il ricorrente in merito, a parte delle allegazioni generiche circa il fatto che non avrebbe ricevuto in Germania le cure mediche necessarie (cfr. atto SEM n. 16/2), non apporta alcun elemento serio e concreto che permetta di mettere in dubbio l'accesso nel predetto Paese ad una presa in carico medica adeguata, ove necessaria. Al precitato Stato incomberà pertanto di assicurare la presa in carico idonea dei bisogni medici attuali del ricorrente. A tal proposito la Germania verrà opportunamente e preventivamente informata in merito allo stato di salute del ricorrente da parte della Svizzera e ciò prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 par. 1 e 32 par. 1 Regolamento Dublino III). A tal fine, apparterrà al ricorrente di trasmettere all'autorità inferiore le informazioni più dettagliate ed attualizzate concernenti il suo dossier medico, a carico in seguito della SEM di comunicarle alle autorità tedesche prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 e 32 par. 1 Regolamento Dublino III). Sulla scorta delle evenienze testé enucleate, il Tribunale non ritiene neppure di dover attendere ulteriori informazioni da parte del rappresentante legale dell'insorgente, così come ventilate dallo stesso nello scritto del 4 ottobre 2021, circa l'organizzazione della visita oftalmologica per il ricorrente.

E. 8.4.2.3 Alla luce di tutto quanto sopra, e tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare il trasferimento dell'interessato in Germania, di modo che nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, segnatamente di non aver svolto ulteriori accertamenti circa lo stato di salute dell'insorgente con la richiesta di un rapporto medico dettagliato (F4) come lamentato dal ricorrente nel gravame. Pertanto la SEM non ha violato il principio inquisitorio, e la censura in tal senso formulata dall'insorgente deve essere in toto respinta.

E. 8.4.3 Per il resto, il ricorrente non ha fornito ulteriori indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania. Ad ogni modo, apparterrà all'insorgente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.

E. 8.4.4 Infine, non risultano neppure esserci elementi agli atti che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). A tali circostanze il Tribunale non può pertanto sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Ne discende quindi che non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale ai sensi della disposizione precitata in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 9 Riassumendo, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III.

E. 10 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

E. 11 In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 12 Visto quando precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente e pronuncia il trasferimento dello stesso dalla Svizzera verso la Germania, confermata.

E. 13 Con la presente sentenza finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 6 settembre 2021 decadono.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta senza oggetto.

E. 15 Altresì, per lo stesso motivo summenzionato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 16 In seguito, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 6 settembre 2021 decadono.
  3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3932/2021 Sentenza del 7 ottobre 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Marocco, rappresentato dal signor Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 26 agosto 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. [{...}]-2/2). B. Le successive indagini svolte dalla SEM il 12 agosto 2021, hanno permesso di accertare che, secondo la banca dati europea «EURODAC», il richiedente asilo aveva presentato una pregressa domanda d'asilo in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2 e 10/1). C. Il (...) agosto 2021, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM n. 13/9), rispettivamente il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 16/2), si è tenuto con il medesimo il colloquio personale ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). In quest'ultimo contesto, l'interessato, ha dapprima dichiarato di godere di buona salute, salvo per un problema agli occhi di cui soffrirebbe fin da bambino, a causa del quale avrebbe sempre utilizzato delle lenti a contatto; ma da qualche tempo non le utilizzerebbe più e la sua vista sarebbe peggiorata, avendo presumibilmente necessità di un intervento. In seguito ha segnatamente confermato di aver depositato una domanda d'asilo in Germania, asserendo di aver ricevuto una risposta negativa un mese o due circa dopo la stessa. Egli ha dichiarato che sarebbe rimasto in Germania fino a circa (...) del 2021, prima di giungere in Svizzera. Questionato anche circa l'eventuale competenza della Germania nella trattazione della sua domanda d'asilo, l'insorgente ha affermato di non volervi ritornare, poiché dovrebbe sottoporsi ad un intervento all'occhio ed in Germania non avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie (cfr. atto SEM n. 16/2). D. Il (...), le autorità tedesche hanno risposto affermativamente (cfr. atto SEM n. 26/3) alla richiesta di ripresa in carico formulata da parte dell'autorità svizzera preposta, in data (...), in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atti SEM n. 18/5, 19/1 e 20/1). E. Con decisione del 26 agosto 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 33/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda del richiedente in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso la Germania e l'esecuzione della predetta misura. F. Per il tramite del ricorso del 3 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto avverso la succitata decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In limine, egli ha postulato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per nuovo esame delle allegazioni affinché effettui una nuova valutazione in merito all'applicazione dell'art. 17 Regolamento Dublino III. Contestualmente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo. G. Il Tribunale, in data 6 settembre 2021, ha pronunciato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. H. Con comunicazione al Tribunale del 6 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'(...) del E._______ ha informato la scrivente autorità che già dal 2 settembre 2021, l'insorgente era scomparso dal Centro federale presso il quale alloggiava (cfr. anche per la scomparsa del medesimo l'atto SEM n. 36/1 e la dichiarazione in tal senso datata 27 agosto 2021, ove l'insorgente esprimeva di lasciare il succitato Centro federale d'asilo di cui all'atto SEM n. 37/1). I. I.a Per mezzo della decisione incidentale del 7 settembre 2021, il Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha accordato al rappresentante legale dell'insorgente un termine di tre giorni dalla notifica della decisione incidentale, per comunicare al Tribunale il luogo di residenza del ricorrente e per presentare una dichiarazione sottoscritta dal medesimo insorgente, mediante la quale quest'ultimo manifestasse la volontà alla continuazione della procedura di ricorso; assortendola della comminatoria, in caso di decorso infruttuoso del termine, di stralcio dai ruoli del ricorso. I.b Con missiva del 13 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), il rappresentante legale dell'insorgente ha comunicato in particolare allo scrivente Tribunale, che l'interessato sarebbe tutt'ora assente dal Centro federale d'asilo di F._______, come pure che non avrebbe potuto contattare altrimenti il ricorrente, né sarebbe in grado di indicare il suo attuale luogo di residenza o di produrre una dichiarazione scritta nel senso richiesto dal Tribunale. J. L'(...) del E._______, per mezzo di un'ulteriore comunicazione datata 15 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali), ha informato il Tribunale del fatto che il ricorrente, il quale risultava scomparso sia per loro che per la SEM, dalla decisione del 6 settembre 2021 del (...) ([...]) che hanno allegato, si troverebbe probabilmente in carcerazione preventiva (cfr. anche in merito la decisione del 6 settembre 2021 del [...] allegata alla comunicazione del 15 settembre 2021). K. K.a Preso atto di quanto sopra, il Tribunale, con decisione incidentale del 28 settembre 2021, ha nuovamente concesso al patrocinatore dell'insorgente un termine di tre giorni dalla notifica della decisione incidentale - avvenuta il 29 settembre 2021 (cfr. risultanze processuali) - per presentare una dichiarazione sottoscritta dal medesimo insorgente, mediante la quale quest'ultimo manifestasse la volontà alla continuazione della procedura di ricorso, con la comminatoria in caso di decorso infruttuoso del termine o d'inottemperanza di quanto richiesto, dello stralcio dai ruoli del ricorso. K.b Per il tramite dello scritto tempestivo del 4 ottobre 2021 il rappresentante legale dell'insorgente, ha in particolare riportato la volontà di quest'ultimo di voler proseguire la procedura ricorsuale, nonché si è riconfermato essenzialmente nelle conclusioni esposte nel gravame, segnatamente circa l'incompletezza dell'accertamento medico effettuato dalla SEM, per quanto concerne la problematica agli occhi dell'insorgente. A supporto delle sue allegazioni, ha prodotto in allegato copia della dichiarazione di volontà del 1° ottobre 2021 sottoscritta dall'insorgente, come pure copia del F2 del (...) inerente un consulto medico del ricorrente tenutosi in medesima data (già presente agli atti della SEM, cfr. atto SEM n. 35/2). L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), nonché vista in particolare la dichiarazione di volontà circa il proseguimento della procedura ricorsuale sottoscritta dall'insorgente in data 1° ottobre 2021 (cfr. dichiarazione allegata allo scritto del rappresentante legale dell'insorgente del 4 ottobre 2021; cfr. anche supra lett. K.b), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art.111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Nel provvedimento avversato, in un primo passo, l'autorità inferiore ha constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Germania e l'ininfluenza ai sensi del Regolamento Dublino III sulla competenza di tale Stato membro malgrado la decisione negativa rispetto alla sua domanda d'asilo che il ricorrente avrebbe ricevuto in tale Paese, nonché ha osservato che l'obiettivo del Regolamento precitato è di evitare il deposito di domande d'asilo multiple. In un passo successivo, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, o ancora di violazione del principio del divieto di respingimento. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che imporrebbero in specie l'applicazione delle clausole discrezionali secondo gli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III. In particolare, le problematiche oftalmologiche di cui soffrirebbe l'interessato, sarebbero state sufficientemente acclarate per poter decretare il suo allontanamento verso la Germania, in quanto non vi sarebbe alcun motivo di supporre che, a seguito della visita specialistica preventivata, possa emergere una diagnosi così grave da mutare tale valutazione. Pertanto, a mente dell'autorità pregressa, l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti sarebbe concluso e non meritevole di ulteriori chiarimenti medici. La sua situazione medica non rappresenterebbe peraltro un ostacolo al suo trasferimento in Germania, ove sarebbe notoriamente risaputo che esistano sufficienti ed adeguate infrastrutture mediche equiparabili a quelle svizzere, nonché che tale Paese sarebbe tenuto a prestare le cure mediche adeguate. Inoltre, dagli atti, non risulterebbero prove serie ed oggettive che sostengano l'asserita privazione in Germania delle cure mediche di cui egli avrebbe necessitato. 4.2 Nel proprio gravame, il ricorrente avversa l'argomentazione di cui alla decisione sindacata, essenzialmente sostenendo che la sua situazione medica sarebbe stata insufficientemente acclarata da parte della SEM. Invero, malgrado una visita specialistica oftalmologica sia stata richiesta dal medico in medicina generale che avrebbe visitato il ricorrente, l'autorità inferiore non avrebbe atteso l'esito della stessa prima dell'emissione della decisione, contravvenendo alla massima inquisitoria. In assenza della visita specialistica oftalmologica, sarebbe a mente sua al momento impossibile sapere se effettivamente il problema dichiarato dal ricorrente sia ascrivibile ad una diagnosi di cheratocono, quale sia l'attuale stadio della malattia e se la recente perdita di acuità visiva non sia stata, per ipotesi, determinata da cheratocono acuto, con le gravi conseguenze a cui ciò potrebbe condurre in mancanza del corretto e tempestivo trattamento. L'accertamento dei fatti da parte dell'autorità di prime cure sarebbe quindi palesemente carente al fine di valutare i presumibili ostacoli all'allontanamento dell'insorgente. Segnatamente, la SEM, oltreché attendere l'organizzazione della visita medica oftalmologica richiesta, avrebbe dovuto procedere all'allestimento di un rapporto medico dettagliato (cosiddetto F4), comprensivo dell'anamnesi, delle diagnosi, del trattamento necessario nonché delle prognosi con e senza trattamento. Queste ultime informazioni sarebbero, a mente dell'insorgente, necessarie ad una valutazione completa in merito alla sussistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) rispettivamente dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Alla luce degli elementi succitati, il ricorrente conclude che un suo rinvio in Germania risulterebbe, allo stato attuale degli atti, in contrasto con l'art. 3 CEDU. 4.3 Nel suo scritto del 4 ottobre 2021, in merito alle sue problematiche alla vista, il ricorrente riferisce in particolare di non aver ancora potuto sottoporsi ad alcuna visita medica oftalmologica, che sarebbe però stata ritenuta necessaria ed urgente secondo il medico specialista FMH in medicina generale che lo avrebbe visitato sia in data (...) che successivamente il (...). Nel corso di quest'ultimo consulto, il precitato medico avrebbe nuovamente rilevato la necessità di una visita specialistica oftalmologica, evidenziando un deficit visivo gravemente limitante, anche pericoloso, per entrambi i lati, ed indicato che tale condizione fosse necessariamente da esaminare con una pregressa visita oftalmologica - prevista inizialmente il (...) - chiedendo al contempo alla SEM di non procedere all'esecuzione del trasferimento prima che fosse possibile riadattare con successo le lenti. Il ricorrente ha inoltre affermato che dopo essere stato posto in detenzione, avrebbe richiesto delle gocce, che tuttavia si sarebbero rivelate a lui inadatte, e che soffrirebbe tutt'ora di tale problematica agli occhi, che si sarebbe addirittura aggravata. Il rappresentante legale ha infine indicato che non appena conoscerà, anche per il tramite del legale che rappresenterebbe l'insorgente nella procedura penale a suo carico, i tempi possibili dell'attuale detenzione del ricorrente, come pure se sia possibile organizzare una visita medica specialistica oftalmologica per lo stesso, informerà di conseguenza dei rilievi lo scrivente Tribunale. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nella presente disamina - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 5.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 5.5 Nondimeno, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6. 6.1 Nel caso in parola, gli accertamenti effettuati dalla SEM hanno permesso di appurare, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda di asilo in Germania il (...) (cfr. atti SEM n. 9/2 e 10/1). Il ricorrente ha del resto confermato tale riscontro (cfr. atto SEM n. 16/2). Su tali presupposti, il (...), l'autorità elvetica competente ha presentato all'omologa autorità tedesca, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del predetto Regolamento (cfr. atto SEM n. 18/5). Il (...) le autorità tedesche hanno espressamente accettato la predetta (cfr. atto SEM n. 26/3). Di conseguenza, la competenza della Germania è di principio data. 6.2 Come rettamente osservato dalla SEM nella decisione impugnata, anche nell'eventualità in cui la domanda d'asilo dell'insorgente fosse effettivamente stata respinta in Germania, tale circostanza non sarebbe comunque atta a mettere in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per la regolamentazione delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile verso il luogo d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019). 7. 7.1 Per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 7.2 La presunzione testé citata non è però assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE [Grande Sezione] del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10). 7.3 Dapprima, in maniera del tutto generale, occorre osservare come, ad oggi, non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, o ancora che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. le sentenze del Tribunale F-3366/2021 del 28 luglio 2021, D-3068/2021 dell'8 luglio 2021, D-45/2021 del 14 gennaio 2021). Ad ogni modo, la Germania è uno Stato di diritto e ci si può quindi attendere che il ricorrente si rivolga alle autorità di tale Paese qualora abbia a sollevare delle eventuali censure rispetto allo svolgimento della sua procedura d'asilo nel predetto Stato membro, ciò che in questa sede del resto egli non adduce. 7.4 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso in parola. 8. 8.1 Ciò nondimeno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità - se "motivi umanitari" lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato giusta il Regolamento Dublino III. 8.2 L'autorità inferiore, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, essa è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 8.3 Nel caso in esame, in primo luogo non si evincono dalle insorgenze di causa indizi seri e concreti che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprendere in carico il ricorrente ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, o che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Anche un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituirebbe di per sé una violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza del Tribunale E-1983/2019 del 2 luglio 2019 consid. 5.5 con rif. citati). 8.4 8.4.1 In secondo luogo, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali. Ciò risulta essere il caso, segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciare presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile, peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 8.4.2 Essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra, se le stesse rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate. 8.4.2.1 Alla luce del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). L'istruzione d'ufficio ("Amtsermittlung") è da ritenersi conclusa al momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti sono stati chiariti o quando, in modo non arbitrario, si può partire dall'assunto che ulteriori chiarimenti non porteranno a conoscenze aggiuntive sulla questione (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 8.4.2.2 Nel caso in narrativa non appare che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù della predetta massima. Difatti, sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione impugnata, risultava chiaro che la situazione medica dell'insorgente, il quale soffre di un'elevata miopia corretta già da anni con delle lenti a contatto, non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale succitata. Anche la prescrizione di un consulto specialistico oftalmologico da parte del Dr. med. G._______ in data (...) in rapporto ad una visita oftalmologica prima di un adattamento delle lenti a contatto, teso quest'ultimo a migliorare lo stato visivo dell'insorgente (cfr. atti SEM n. 27/2 e n. 28/1), non muta tale valutazione. Invero dal succitato certificato medico, non sono evincibili indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale succitata. Allo stesso modo, non vi sono elementi per sospettare che le eventuali patologie che verrebbero eventualmente diagnosticate con una visita oftalmologica, possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario del ricorrente comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. A tal proposito, occorre difatti osservare come lo stesso medico succitato, nel F2 del (...) - quindi quest'ultimo emesso dopo la decisione impugnata, ed inoltrato anche dall'insorgente con il suo scritto del 4 ottobre 2021 - ha confermato che l'insorgente, a parte le problematiche severe alla vista per il quale deve essere effettuata una visita specialistica oftalmologica prima del suo trasferimento con adattamento delle lenti a contatto, godesse per il resto di buona salute (cfr. atto SEM n. 35/2). Visita oftalmologica specialistica, che tra l'altro appare non essere stata potuta già adempiere, anche e principalmente a causa della scomparsa del ricorrente il 2 settembre 2021 dal Centro federale d'asilo di F._______ ove era alloggiato il medesimo (cfr. atti SEM n. 36/1 e 37/1) - nel contesto del quale egli era stato del resto edotto delle possibili conseguenze negative che una sua assenza ingiustificata dal Centro federale poteva comportare per la sua domanda d'asilo - e della sua successiva incarcerazione (cfr. anche supra lett. I e J). In tal senso, appare pretestuosa la doglianza espressa nel suo scritto del 4 ottobre 2021, circa il non aver ancora ottenuto una tale visita oftalmologica. Inoltre, nel caso di specie, non si deve tralasciare il fatto che la Germania dispone notoriamente di infrastrutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche (cfr. sentenza del Tribunale E-795/2021 del 1° aprile 2021). Il ricorrente in merito, a parte delle allegazioni generiche circa il fatto che non avrebbe ricevuto in Germania le cure mediche necessarie (cfr. atto SEM n. 16/2), non apporta alcun elemento serio e concreto che permetta di mettere in dubbio l'accesso nel predetto Paese ad una presa in carico medica adeguata, ove necessaria. Al precitato Stato incomberà pertanto di assicurare la presa in carico idonea dei bisogni medici attuali del ricorrente. A tal proposito la Germania verrà opportunamente e preventivamente informata in merito allo stato di salute del ricorrente da parte della Svizzera e ciò prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 par. 1 e 32 par. 1 Regolamento Dublino III). A tal fine, apparterrà al ricorrente di trasmettere all'autorità inferiore le informazioni più dettagliate ed attualizzate concernenti il suo dossier medico, a carico in seguito della SEM di comunicarle alle autorità tedesche prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 e 32 par. 1 Regolamento Dublino III). Sulla scorta delle evenienze testé enucleate, il Tribunale non ritiene neppure di dover attendere ulteriori informazioni da parte del rappresentante legale dell'insorgente, così come ventilate dallo stesso nello scritto del 4 ottobre 2021, circa l'organizzazione della visita oftalmologica per il ricorrente. 8.4.2.3 Alla luce di tutto quanto sopra, e tenuto conto delle questioni giuridiche che si ponevano, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare il trasferimento dell'interessato in Germania, di modo che nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, segnatamente di non aver svolto ulteriori accertamenti circa lo stato di salute dell'insorgente con la richiesta di un rapporto medico dettagliato (F4) come lamentato dal ricorrente nel gravame. Pertanto la SEM non ha violato il principio inquisitorio, e la censura in tal senso formulata dall'insorgente deve essere in toto respinta. 8.4.3 Per il resto, il ricorrente non ha fornito ulteriori indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania. Ad ogni modo, apparterrà all'insorgente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 8.4.4 Infine, non risultano neppure esserci elementi agli atti che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.; art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). A tali circostanze il Tribunale non può pertanto sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Ne discende quindi che non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale ai sensi della disposizione precitata in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

9. Riassumendo, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Germania è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III.

10. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

11. In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

12. Visto quando precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente e pronuncia il trasferimento dello stesso dalla Svizzera verso la Germania, confermata.

13. Con la presente sentenza finale le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 6 settembre 2021 decadono.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, risulta senza oggetto.

15. Altresì, per lo stesso motivo summenzionato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

16. In seguito, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 6 settembre 2021 decadono.

3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: