Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3068/2021 Sentenza dell'8 luglio 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 22 giugno 2021 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 31 maggio 2021 (cfr. atto SEM 1/2), il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 15 giugno 2021 (cfr. atto SEM 15/3), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 7/3 e 24/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 giugno 2021, notificata il 24 giugno 2021 (cfr. atto SEM 25/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 2 luglio 2021 (timbro postale) e con cui l'insorgente ha postulato il limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della precitata decisione ed il rinvio degli atti alla SEM per nuovo esame; contestualmente di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino l'insorgente, dopo aver precisato di avere problemi di memoria ma non altri problemi di salute, ha dichiarato di non essere stato aiutato dalle autorità tedesche, le quali non avrebbero accettato la sua domanda d'asilo tenendolo lontano dal fratello residente in Svizzera, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Germania e l'ininfluenza della presenza in Svizzera del fratello, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Germania alla luce della sufficiente infrastruttura medica esistente in tale Paese, che nel proprio gravame il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al provvedimento sindacato; che in primo luogo, egli presenterebbe un quadro clinico delicato; che nell'ambito della visita medica svoltasi il 7 giugno 2021, l'insorgente avrebbe contestualizzato alcune problematiche con gli stupefacenti e manifestato sintomi depressivi e ansiosi; che in esito al precitato consulto gli sarebbe stata diagnosticata una sindrome post traumatica da stress ed una sindrome ansioso-depressiva reattiva con prescrizione di Trittico e Relaxane e consigliata una presa a carico psichiatrica; che in occasione dei colloqui di consulenza e di notifica della decisione tenutisi presso la protezione giuridica, il ricorrente avrebbe avuto modo di esternare tutto il suo profondo malessere psichico; che all'arrivo in Germania, iI ricorrente sarebbe stato "tenuto" a formalizzare una domanda d'asilo; che il respingimento della medesima avrebbe aggravato la sua situazione psichica; che nel provvedimento querelato la SEM avrebbe utilizzato una formulazione ipotetica quo all'eventualità di una sua presa a carico nel Paese di destinazione e ciò nonostante il parere del medico e conto tenuto del fatto che le tempistiche per la fissazione di un primo consulto per richiedenti asilo residenti al CFA di Glaubenberg richiederebbero un attesa minima di tre/quattro mesi; che in assenza di un rapporto medico dettagliato in grado di definire l'estensione e la gravità delle patologie, il trattamento necessario e rischi ingenerati da un'eventuale sospensione, l'autorità intimata avrebbe così violato il principio inquisitorio; che l'autorità resistente avrebbe pure dovuto segnalare la vulnerabilità del ricorrente alle autorità tedesche; che la SEM nemmeno avrebbe considerato le pregresse esperienze traumatiche vissute dall'interessato, né tantomeno la sua vulnerabilità individuale in ragione delle sue attuali condizioni di salute psichica ed alla luce del supporto che il fratello residente in Svizzera avrebbe potuto fornirgli, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che nondimeno, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in Germania il 6 novembre 2015 (cfr. atto SEM 10/1), che il ricorrente ha espressamente confermato tale riscontro (cfr. atto SEM 15/3), che su questi presupposti, il 17 giugno 2021, la SEM ha presentato alle autorità tedesche competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, che il 22 giugno 2021 le autorità teutoniche hanno espressamente accettato la predetta, che la competenza della Germania è dunque di principio data, che l'eventualità in cui la domanda d'asilo fosse effettivamente stata respinta in Germania non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per la regolamentazione delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile verso il luogo d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019), che a medesima conclusione si giunge anche considerando la circostanza della presenza in Svizzera del fratello dell'insorgente; che come rettamente ritenuto nella decisione avverso la quale l'insorgente si è aggravato, tale grado di parentela non rientra nella nozione di "familiari" ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III e non giustifica così l'applicazione degli art. 9 e 10 del medesimo Regolamento; che d'altro canto, trattandosi in concreto di una procedura di ripresa in carico, non va di norma effettuato un nuovo esame dello Stato membro competente secondo il capo III, di cui tali disposizioni sono parte integrante (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2; DTAF 2012/4 consid. 3.2; sentenza del Tribunale D-2954/2019 del 18 luglio 2019 consid. 5), che del resto il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è però assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]), che in maniera del tutto generale ad oggi non risulta però che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza del Tribunale D-45/21 del 14 gennaio 2021), che ad ogni modo, la Germania è uno Stato di diritto e ci si può oltremodo attendere che il ricorrente si rivolga alle autorità sovranazionali qualora abbia a sollevare doglianze rispetto allo svolgimento della pratica che lo riguarda, che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che nondimeno, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che l'autorità inferiore, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, essa è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che l'insorgente non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che su tali presupposti, anche ammettendo che le autorità tedesche abbiano effettivamente pronunciato l'allontanamento del richiedente verso l'Afghanistan, nulla permette di ritenere in casu che lo abbiano fatto venendo meno al diritto cogente, che così, anche un'eventuale decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituirebbe di per sé una violazione del principio del non respingimento (cfr. sentenza del Tribunale E-1983/2019 consid. 5.5 e rif. citati), che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra, se le stesse rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione sindacata, risultava nondimeno chiaro che la situazione medica dell'insorgente, che soffre di una sindrome post traumatica da stress e di una sindrome ansioso-depressiva reattiva con prescrizione di Trittico e Relaxane, non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che l'eventualità di svolgere un consulto psichiatrico è da relazionarsi ai trattamenti prescritti per la suddetta diagnosi e non alla necessità di individuare ulteriori patologie, di modo che, risulta pretestuoso appellarvisi censurando un presunto accertamento incompleto della fattispecie (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3), che le autorità svizzere non sono d'altro canto tenute a prendere in considerazione l'eventuale insorgere di ulteriori affezioni non ancora indagate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), che nemmeno ciò che risulta dal consulto del 23 giugno 2021, successivo all'emissione del provvedimento impugnato, lascia trasparire elementi potenzialmente ostativi al rinvio, atteso che si limita a precisare che il ricorrente sarebbe stato invitato a fare regolare uso dei precitati medicamenti (cfr. atto SEM 24/2), che in siffatta disamina non si deve dipoi tralasciare il fatto che la Germania dispone notoriamente di infrastrutture mediche del tutto equiparabili a quelle elvetiche ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che pertanto la situazione medica dell'insorgente, sufficientemente chiara conto tenuto della situazione nel Paese di destinazione e dei presupposti giurisprudenziali al trasferimento, non implicano la necessità di un'entrata nel merito discrezionale da parte delle autorità elvetiche, che per il resto, il ricorrente non ha fornito ulteriori indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che nel diritto cogente rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni famigliari (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019), che sono protetti, principalmente, i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50), che le relazioni tra genitori e figli maggiorenni possono essere considerate solo eccezionalmente, ossia quando sussiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU - Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46); che a medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che pure il ricorrente non censura e secondo il cui tenore "laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ri-congiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto", che da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di di-pendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità tale da implicare un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), che la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è invece tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), che nel caso de quo, a prescindere dal fatto che non siamo in presenza di un rapporto figlio genitore, risultava già palese che la situazione valetudinaria dell'insorgente non fosse tale da necessitare un'assistenza continuativa ai sensi della casistica citata, che pertanto, dal momento che il substrato fattuale per le condizioni di applicazione delle norme topiche era sufficientemente delineato, non vi era necessità di istruire ulteriormente nemmeno tale punto di questione (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7), che nella fattispecie, dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle succitate norme da parte della Svizzera, la Germania rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in conformità alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Germania conformemente all'art. 44 LAsi (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che essi risultano indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli