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D-2393/2019

D-2393/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto.

E. 2 La decisione del 10 maggio 2019 è annullata. Gli atti di causa sono retrocessi alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo del ricorrente.

E. 3 Il ricorrente può attendere in Svizzera l'esito della procedura.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Non si assegnano indennità ripetibili.

E. 6 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2393/2019 Sentenza del 22 maggio 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 10 maggio 2019 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 10 marzo 2019, il verbale di rilevamento dei dati personali del 15 marzo 2019, nel corso del quale l'interessato ha addotto essere sposato con la B._______, cittadina Svizzera e padre del figlio concepito con quest'ultima nel 2011, C._______, il colloquio personale Dublino del 21 marzo 2019 ed il colloquio complementare Dublino del 3 aprile 2019, dai quali si evince che la sua domanda d'asilo sarebbe stata finalizzata alla permanenza in Svizzera assieme ai succitati famigliari, con i quali l'insorgente avrebbe vissuto a tratti in Svizzera e a tratti in Francia senza soluzione di continuità, la decisione della SEM del 7 maggio 2019 (cfr. avviso di ricevimento; data di notificazione: 10 maggio 2019), mediante la quale la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento verso la Francia, il ricorso del 16 maggio 2019 (recte: 17 maggio 2019; cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) e per mezzo del quale il ricorrente ha contestato la competenza francese, richiesto l'applicazione della clausola di sovranità e la contestuale trattazione della sua domanda in Svizzera, paese nel quale risiederebbero la moglie ed il figlio, i mezzi di prova versati agli atti, e meglio, le fotografie delle carte d'identità Svizzere di B._______ e di C._______ e la copia dell'atto relativo al matrimonio celebrato à D._______ il 18 gennaio 2011 tra la predetta ed il ricorrente, le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 20 maggio 2019, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 si rinuncia allo scambio di scritti, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15 Regolamento Dublino III), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all' art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienna 2014, n. 4 ad art. 7), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata), che il 5 aprile 2019 la SEM ha presentato, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, alle autorità francesi competenti una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, poi accolta dalle preposte autorità francesi il 10 aprile 2019, che, di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che tuttavia ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda; che detta facoltà concretizza la cosiddetta «clausola di sovranità» prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, e secondo la quale in deroga ai criteri di competenza ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che qualora, invece, il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravvenga ad una disposizione imperativa del diritto internazionale, tra cui le norme protettrici della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che giusta l'art. 8 CEDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza; che tale disposto protegge in particolare le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori, che nel caso di specie, è attestato dagli atti e non contestato che la moglie ed il figlio minore del ricorrente dispongano della cittadinanza svizzera e che vi risiedano, che al momento risulta inoltre pendente una domanda volta al ricongiungimento famigliare ed al rilascio di un permesso di dimora inoltrata presso le competenti autorità cantonali (cfr. atti dell'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino), che in tale contesto ed a seguito del matrimonio con una cittadina svizzera, l'insorgente dispone di principio di una pretesa al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno fondata sulla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (cfr. art. 42 LStrI), che su tali presupposti, quandanche la questione dello status del titolo di soggiorno dell'insorgente sia di esclusivo appannaggio delle autorità cantonali, l'applicazione della «clausola di sovranità» prevista dall'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III avrebbe dovuto condurre la SEM ad evadere la domanda in procedura nazionale (cfr. sentenza del Tribunale D-6945/2018 del 12 dicembre 2018), che il ricorso merita dunque tutela e la decisione emessa dall'autorità di prima istanza va annullata, che gli atti di causa sono retrocessi alla SEM per la trattazione della domanda in procedura nazionale, che in tale contesto, qualora l'autorità inferiore dovesse riscontrare l'assenza di una richiesta volta all'ottenimento di protezione contro le persecuzioni, essa resterà libera di applicare l'art. 31a cpv. 3 LAsi, che in ogni caso la SEM avrà premura di valutare se l'insorgente adempia o meno alle condizioni in virtù delle quali vi sia da astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che d'altro canto, posta l'esistenza di una pretesa fondata sulla LStrI, la litispendenza della procedura d'asilo non pregiudica di principio l'evasione della domanda volta al rilascio di un'autorizzazione di polizia degli stranieri da parte delle autorità cantonali preposte (cfr. art. 14 cpv. 1 in fine LAsi e art. 42 LStrI), che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA), che al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non si assegnano indennità ripetibili, che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il TribunLale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione del 10 maggio 2019 è annullata. Gli atti di causa sono retrocessi alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo del ricorrente.

3. Il ricorrente può attendere in Svizzera l'esito della procedura.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non si assegnano indennità ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: