Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A.a I ricorrenti 1 e 2 hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2021 per sé stessi e per i tre figli. Dai riscontri dattiloscopici dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC” è risultato che gli in- teressati avevano depositato una precedente domanda d’asilo in Grecia il (…) ottobre 2019 ed in seguito il ricorrente 1 ha depositato una nuova do- manda d’asilo in Croazia il (…) febbraio 2021, mentre le ricorrenti 2 e 3 hanno depositato domanda d’asilo in Croazia il (…) gennaio 2021. A.b I richiedenti 1, 2 e 3 sono stati sentiti nell’ambito del verbale del rileva- mento dei dati personali il (…) marzo 2021. Il (…) marzo 2021, si è tenuto con i medesimi il colloquio ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i cri- teri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante lo stesso, sono stati interrogati segnatamente ri- guardo ad eventuali ostacoli che si opporrebbero all’eventuale competenza della Croazia nella trattazione della loro domanda d’asilo, così come in rap- porto al loro stato di salute, sia per quanto concerne la loro persona, sia quella dei ricorrenti 4 e 5. I ricorrenti non hanno prodotto alcun documento a sostegno della propria domanda. A.c Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa croata – in data (…) marzo 2021 – una richie- sta di informazioni. Le autorità croate hanno confermato la propria compe- tenza per il trattamento della domanda d’asilo, indicando inoltre che gli in- sorgenti hanno abbandonato il Paese il (…) marzo 2021. In data (…) aprile 2021, l’autorità inferiore ha inoltrato una domanda di ripresa in carico degli interessati basata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il (…) aprile 2021, l’auto- rità croata preposta ha risposto positivamente alla suddetta domanda, ac- cettando la ripresa in carico degli interessati fondandosi sull’art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del (…) agosto 2021 – notificata il (…) agosto 2021 (cfr. atto della SEM n. [{…}]-129/1) – l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della
D-3640/2021 Pagina 3 legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferi- mento del richiedente dalla Svizzera verso la Croazia e l’esecuzione della medesima misura. C. Per il tramite del plico raccomandato del (…) agosto 2021 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedi- mento dell’autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell’ese- cuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affin- ché effettui un esame nazionale della domanda d’asilo o, in subordine, per- ché proceda ai necessari complementi istruttori e l’eventuale ottenimento di idonee garanzie circa le condizioni d’accoglienza in Grecia (recte: Croa- zia). Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo. Al ricorso è stata annessa la copia delle 5 procure degli interessati, la copia dello scritto della rappresentante legale del (…) maggio 2021, la copia dello scritto della rappresentante legale dell’(…) giugno 2021, la copia del diritto di essere sentito della rappresentante legale del (…) luglio 2021 e relativi allegati, copia della decisione dell’autorità inferiore del (…) agosto 2021. D. In data (…) agosto 2021 il Tribunale ordina la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento degli interessati. E. L’ (…) settembre 2021, il (…) marzo 2022 e il (…) maggio 2022, la rappre- sentante legale produce nuova documentazione medica agli atti. In data (…) ottobre 2021, la rappresentante legale trasmette un comple- mento al ricorso, rendendo attento il Tribunale circa le condizioni dei richie- denti l’asilo in Croazia. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 3 Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nel loro gravame, gli insorgenti si prevalgono essenzialmente di un ac- certamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, e di una conseguente violazione del principio inquisi- torio. In tal senso, ritengono che la SEM avrebbe dovuto approfondire mag- giormente quanto sarebbe successo in Croazia, con particolare riferimento alle violenze da loro subite sul confine con la Bosnia, oltre che alle carenze sistemiche che sussisterebbero nel sistema d’asilo croato.
E. 4.2 Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto pos- sono comportare l’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5).
E. 4.3 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine
D-3640/2021 Pagina 5 le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.4 Riguardo alle censure sollevate dagli insorgenti in ordine alla loro per- manenza in Croazia, si osserva quanto segue. La SEM, nella propria deci- sione, non ha valutato come inverosimili le violenze subite dai ricorrenti al confine tra Croazia e Bosnia. Infatti, l’autorità inferiore ha dettagliatamente elencato le violenze emerse durante i colloqui Dublino svolti nel corso della procedura, compreso l’episodio durante il quale alcuni agenti avrebbero sollevato i vestiti all’insorgente 3 al fine di effettuare una perquisizione. In riferimento a quest’ultimo episodio, la ricorrente 2 ha affermato che non è avvenuta nessuna violenza sessuale, contrariamente a quanto poi accen- nato di transenna nell’allegato ricorsuale, senza che vi fosse alcun fonda- mento oggettivo a supporto di tale affermazione, negata dapprima in fase istruttoria e sollevata strumentalmente per la prima volta nell’impugnativa (cfr. n° 61/3). In merito a questi episodi, l’autorità di prime cure ha concluso rettamente che gli stessi siano da ricondurre al comportamento di singoli agenti di polizia. Gli stessi insorgenti, infatti, hanno dichiarato nei propri colloqui Dublino di aver altresì incontrato poliziotti che li hanno aiutati, in particolar modo rispondendo alle richieste di aiuto a seguito del peggiora- mento della situazione di salute del ricorrente 4 (cfr. n° 61/3 e 64/3). Inoltre, dagli atti non emerge alcuna allegazione circa eventuali maltrattamenti su- biti dai ricorrenti a seguito del deposito della domanda d’asilo in Croazia e neppure viene contestata tale eventualità nell’allegato ricorsuale. Di con- seguenza, la conclusione a cui è giunta l’autorità di prime cure risulta cor- retta. Pertanto, in rapporto ai predetti aspetti, la SEM non è incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella decisione avversata, ed il principio inquisitorio non è dunque stato violato. Le censure formali dell’insorgente sono quindi recisamente respinte.
E. 5 Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
D-3640/2021 Pagina 6 previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di deter- minazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richie- dente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso du- rante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).
E. 5.2 Giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richie- dente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze si- stemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei ri- chiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro com- petente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.
E. 5.3 Inoltre, ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in de- roga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen- tata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
E. 6 Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive- lato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC”, che gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo pregressa in Croazia il (…) gennaio 2021 e rispettivamente il (…) febbraio 2021 (cfr. n. 46/2, 48/1, 52/2 e 53/1). I ricorrenti hanno, dal canto
D-3640/2021 Pagina 7 loro, confermato unicamente che in tale Paese sarebbero stati obbligati a farsi rilevare le impronte digitali (cfr. n. 59/3). Su tali presupposti, il (…) marzo 2021, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità croata compe- tente una richiesta circa lo stato della trattazione della domanda d’asilo dei ricorrenti (cfr. n. 66/3, 67/4). Il successivo (…) aprile 2021, le autorità croate hanno confermato che i ricorrenti hanno depositato una domanda d’asilo, la cui trattazione è stata sospesa in quanto resosi irreperibili (cfr. n. 77/1 e 78/1). In data (…) aprile 2021, l’autorità inferiore ha trasmesso – entro i termini fissati all’art. 23 par. 2 RD III, una richiesta di ripresa in carico fon- data sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 80/6 e 83/6). La Croazia ha espli- citamente accolto la stessa il (…) aprile 2021 (cfr. n. 87/1 e 88/1). Visto quanto precede, il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda di asilo. Per quanto attiene poi alla presenza del presunto figlio/fratello dei ricorrenti in Svizzera
- di circa 23 anni e residente in Svizzera dal 2015 - la stessa è inconferente circa la competenza dello Stato che tratterà la domanda di protezione. In- fatti, l’art. 9 RD III trova applicazione unicamente nel caso in cui i membri della famiglia rientrino nella definizione giusta l’art. 2 lett. g RD III. In casu, il membro della famiglia che già godrebbe di protezione in Svizzera sa- rebbe maggiorenne e di conseguenza lo stesso non rientrerebbe nel campo d’applicazione di tale norma. Non è neppure ravvisabile dalle alle- gazioni dei ricorrenti che esista effettivamente una relazione di dipendenza tra di loro ed il presunto figlio. Pertanto, le motivazioni del provvedimento impugnato a tal proposito risultano essere corrette. Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di nume- rosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il si- stema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 no- vembre 2022 consid. 6.4 con rif. cit., D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire tale suesposta presunzione e di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Pertanto l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 6.1 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi
D-3640/2021 Pagina 8 umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda an- che qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destina- zione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al ri- guardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere evincibile dalle loro dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che non abbiano avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Gli episodi di violenza che avrebbero subito al confine tra il predetto Paese e la Bosnia non sono sufficienti al fine di dimostrare che le condizioni che sarebbero loro riser- vate a seguito di un loro ritorno in Croazia possano essere così gravi da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tor- tura. A seguito della ripresa a carico Dublino, infatti, si troverebbero in una situazione differente rispetto a quella da loro vissuta prima del deposito della domanda d’asilo. Ciò è stato altresì confermato dagli stessi ricorrenti, che hanno indicato di aver ricevuto un alloggio e cure mediche una volta ottenuto accesso al territorio croato (cfr. n. 61/3 e 64/3). Ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l’eventuale violazione dei loro diritti fonda- mentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).
E. 6.2 Tra le norme imperative che possono condurre all’applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l’art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 con- sid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nu- cleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 con- sid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del TAF D-2393/2019 del 22 maggio 2019). L’applicazione di tale norma è stata sollevata dagli insor- genti in sede ricorsuale.
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E. 6.2.1 Seppure detto disposto, rispettivamente l’art. 13 Cost., non garanti- scano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è asso- luta. Un’ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è pre- vista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democra- tica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ul- timo a mantenere le sue relazioni familiari.
E. 6.2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non sol- tanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sot- tolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell’ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell’ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del TAF DTAF 2021 VI/1 consid. 13, E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, con- sid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; MONNET JEAN-PIERRE, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433).
E. 6.2.3 La norma protegge innanzitutto i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in partico- lare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia
D-3640/2021 Pagina 10 grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza Cor- teEDU – Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l’altra clausola discre- zionale prevista all’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, secondo il cui tenore “laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’as- sistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del ri- chiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esi- stessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interes- sati abbiano espresso tale desiderio per iscritto”. Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o an- che di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Per- tanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 8.3.5).
E. 6.2.4 Ora, nel caso che ci occupa, il figlio già presente in Svizzera è mag- giorenne e, inoltre, non si può a giusto titolo ritenere che “sia stata dimo- strata una l’esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali” (cfr. sentenza CorteEDU – A.W. Khan c, Re- gno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, gli insorgenti - con particolare riferimento alla ricorrente 2 - non hanno presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il loro trasferimento pregiudichi un’assistenza quotidiana in- dispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito al membro della famiglia che soggiorna in Svizzera, rispettivamente che siano loro a bene- ficiare di una tale assistenza da parte sua. Nella documentazione medica agli atti, non è invero fatta alcuna menzione quanto alla necessità, per l’in- sorgente, di disporre di un sostegno continuativo da parte di terze persone.
E. 6.2.5 Non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III e l’art. 8 CEDU risultano date.
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E. 6.3 Per quanto concerne l’asserito trattamento subito dai ricorrenti dopo aver depositato la domanda d’asilo, vale a dire che le persone in Croazia sarebbero scappate appena li avrebbero visti e che alcuni poliziotti avreb- bero gettato delle bevande alcoliche addosso i vestiti delle ragazze (cfr. n° 64/3), tali allegazioni risultano essere sommarie e poco circostanziate, e non sono in tal senso in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l’altro, i ricorrenti non hanno allegato di essersi rivolti alle autorità preposte croate, onde far valere i loro diritti in merito, se considerava fossero stati violati in qualsiasi modo gli stessi. Gli insorgenti, con i loro asserti, non hanno quindi apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’ac- coglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbero benefi- ciare dell’aiuto necessario per far valere i loro diritti. Altresì, non si evince dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscetti- bile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi in- ternazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di es- sere respinti in un tale paese.
E. 6.4 Per quanto concerne lo stato di salute degli insorgenti si constata che il ricorrente 1 non ha lamentato problemi di salute durante il colloquio Du- blino (cfr. n° 59/3) e neppure ve ne è traccia agli atti. La ricorrente 3 è stata curata per una carie profonda e per una ipermia della congiuntiva tarsale e bulbare. Quest’ultima problematica è stata ri- solta (cfr. n° 124/4). Alla ricorrente 4 è stata diagnosticata una lesione cistica sottocutanea (cfr. n.°91/2), oltre che comedoni infiammatori paranasali, trattati con drenaggio di raccolta di grasso e con applicazione di Fucicort (cfr. n° 103/2). Da una visita dermatologica, è emersa la presenza di acne-comedonica e pusto- losa al volto. È stata prescritta una cura tramite Lubex detergente per il viso, oltre che Epiduo gel forte (cfr. n° 113/2). Invece, al ricorrente 5 sono state trattate carie multiple (cfr. n° 104/2). Dai documenti agli atti non sono evincibili ulteriori problematiche o indicazioni contrarie ad una risoluzione delle stesse come neppure sono state solle- vate nell’allegato ricorsuale e nei successivi addendum.
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E. 6.5 La situazione valetudinaria della ricorrente 2 invece, presentava dal profilo somatico, al (…) giugno 2021 - data della redazione del primo mo- dulo F4 - un prolasso vescicale, una discopatia asintomatica ed un disturbo post-traumatico da stress (cfr. n° 106/3). Tra il (…) ed il (…) luglio 2021 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di colporaffia anteriore e poste- riore. Al contempo sono state diagnosticate una sindrome ansioso-depres- siva, iperattività detrusoriale, incontinenza da sforzo di grado severo. Alla dimissione è stata prescritta dai medici la ripresa della terapia abituale do- miciliare (cfr. n° 110/3). Dalla documentazione versata agli atti dagli insor- genti, emerge che in data (…) agosto 2021, la ricorrente 2 è stata sottopo- sta ad una visita angiologica, durante la quale è stata diagnosticata un’in- sufficienza vena safena magna bilaterale, iniziale vena safena parva a si- nistra, in assenza di vene varicose evidenti oltre che edemi declivi, mentre è stata esclusa un’arteriopatia periferica obliterante di rilievo agli arti infe- riori. Dal rapporto medico emerge che non vi siano problematiche angiolo- giche di rilievo e viene consigliato di indossare una calza elastica di classe 2 fino a sopra il ginocchio. In data (…) gennaio 2022, la ricorrente 2 si è sottoposta ad una nuova visita ginecologica, durante la quale è stato dia- gnosticato “OAB Dry”, trattata con Vesicare, oltre che “Vaginale Ureapla- smeninfektion”, trattato con Doxycylin 200mg per 14 giorni, mentre è stato constato che l’intervento chirurgico effettuato nel luglio 2021 è stato effi- cace. Non sono state fornite ulteriori indicazioni circa nuovi esami in ambito ginecologico. Infine, dall’ultimo documento prodotto agli atti, emerge che da una visita effettuata il (…) maggio 2022 presso un gastroenterologo, è stato diagnosticato un lipoma al duodeno e un’infiammazione cronica di basso grado. Il medico non ha tuttavia prescritto ulteriori trattamenti, oltre quelli indicati in precedenza e dagli atti non emerge che siano stati effettuati ulteriori accertamenti. Di conseguenza, la diagnosi relativa alle problema- tiche somatiche della ricorrente 2 è chiara e le terapie farmacologiche im- postate, si constata infine che da maggio 2022 non sono pervenuti aggior- namenti in merito al suo stato di salute. Per quanto concerne le problematiche psichiche, da quanto indicato nel secondo F4 datato (…) luglio 2021, è stata diagnosticata una sindrome post-traumatica da stress, trattata farmacologicamente (cfr. n° 111/4). L’ul- timo aggiornamento in merito prodotto agli atti dai ricorrenti risale allo scorso (…) maggio 2022. Ivi emerge che lo stato di salute psichico della ricorrente 2 sia migliorato, la stessa dorme meglio e non ha pensieri suicidi. La cura medicamentosa prescritta è composta da Pantoprazol 40 mg, Bet- miga 50 mg, Cipralex 20 mg e Sequase 50 mg in riserva. Ne deriva che lo stato psichico della ricorrente 2 è stabile, la diagnosi chiara e la terapia
D-3640/2021 Pagina 13 farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall’autorità di prime cure risultano tutt’ora corrette.
E. 6.6 I ricorrenti non hanno pertanto dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all’esecuzione del loro trasferimento, se- condo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell’ambito dell’asilo in Croazia, cfr. le sentenze del Tribunale D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inol- tre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria compren- dente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento es- senziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assi- stenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psi- chica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.).
E. 6.7 Per quanto concerne, invece, la censura sollevata dai ricorrenti circa la violazione del principio di celerità previsto nel sistema Dublino, la stessa rientra nell’ambito dell’applicazione della clausola di sovranità.
E. 6.7.1 I riferimenti giurisprudenziali citati nell’allegato ricorsuale si riferi- scono a fattispecie differenti rispetto a quella che ci occupa nella presente procedura, visto che concernono procedure della durata superiore ai due anni. Nondimeno, altresì vista la tempistica della procedura ricorsuale, un’analisi di tale aspetto s’impone.
E. 6.7.2 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d’un canto il sistema Dublino, tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») intende far fonte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l’avvio parallelo oppure successivo di procedure d’asilo in diversi Stati membri del Regolamento
D-3640/2021 Pagina 14 Dublino III), ed il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre per- tanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D’altro canto, il richiedente l’asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d’asilo in uno degli Stati membri (cfr. sen- tenza del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.4 con ulte- riore riferimento citato). Ora, lo scrivente Tribunale ha ammesso un’entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 con- sid. 7.2 con ulteriori riferimenti citati; D-2926/2021 consid. 9.2 con rif. citati). A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d’asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale è durata più di due anni e che quest’ultima non era imputabile all’insorgente (cfr. F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D- 1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell’8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della com- petenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in prece- denza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un’entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. sentenze del Tribu- nale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021; E-7092/2017 del 25 gennaio 2021; E-5474/2018 del 21 dicembre 2018). Quest’ultima soluzione, si può im- porre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d’esempio, allorché l’annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sa- rebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 con- sid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6–6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 con- sid. 5.3).
E. 6.7.3 Nel caso in rassegna, i ricorrenti hanno presentato la loro domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2021. La durata della fase istruttoria dinanzi all’autorità di prime cure è durata circa 5 mesi, mentre la durata della pre- sente procedura ricorsuale circa 16 mesi, per complessivi circa 21 mesi dal deposito della domanda d’asilo. Poiché tale durata della procedura non può essere ritenuta, anche alla luce di quanto sopra esposto, come estrema-
D-3640/2021 Pagina 15 mente lunga, ed inoltre con la presente sentenza la procedura per la de- terminazione dello Stato membro competente sarà definitivamente con- clusa, un’entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, non si impone in specie. Tale conclusione è ulteriormente sostenuta dal fatto che, a differenza di quanto considerato dagli insorgenti, la sua situazione di sa- lute - con particolare riferimento alla ricorrente 2 - è stata nel frattempo sufficientemente acclarata ed altresì è evoluta favorevolmente (cfr. supra consid. 6.4), e non vi sono altri motivi per ritenere applicabile la clausola di sovranità.
E. 6.8 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo po- tere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per- tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 7 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conforme- mente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato l’au- torità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata.
E. 8 Le misure supercautelari statuite dal Tribunale in data (…) agosto 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 9 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-3640/2021 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Adriano Alari
Dispositiv
- A._______, nato il (…),
- B._______, nata il (…),
- C._______, nata il (…),
- D._______, nata il (…),
- E._______, nato il (…), Afghanistan, tutti patrocinati dall'avv. Michela Gentile, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 5 agosto 2021 / (…). D-3640/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a I ricorrenti 1 e 2 hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2021 per sé stessi e per i tre figli. Dai riscontri dattiloscopici dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC” è risultato che gli in- teressati avevano depositato una precedente domanda d’asilo in Grecia il (…) ottobre 2019 ed in seguito il ricorrente 1 ha depositato una nuova do- manda d’asilo in Croazia il (…) febbraio 2021, mentre le ricorrenti 2 e 3 hanno depositato domanda d’asilo in Croazia il (…) gennaio 2021. A.b I richiedenti 1, 2 e 3 sono stati sentiti nell’ambito del verbale del rileva- mento dei dati personali il (…) marzo 2021. Il (…) marzo 2021, si è tenuto con i medesimi il colloquio ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i cri- teri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno de- gli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante lo stesso, sono stati interrogati segnatamente ri- guardo ad eventuali ostacoli che si opporrebbero all’eventuale competenza della Croazia nella trattazione della loro domanda d’asilo, così come in rap- porto al loro stato di salute, sia per quanto concerne la loro persona, sia quella dei ricorrenti 4 e 5. I ricorrenti non hanno prodotto alcun documento a sostegno della propria domanda. A.c Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa croata – in data (…) marzo 2021 – una richie- sta di informazioni. Le autorità croate hanno confermato la propria compe- tenza per il trattamento della domanda d’asilo, indicando inoltre che gli in- sorgenti hanno abbandonato il Paese il (…) marzo 2021. In data (…) aprile 2021, l’autorità inferiore ha inoltrato una domanda di ripresa in carico degli interessati basata sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il (…) aprile 2021, l’auto- rità croata preposta ha risposto positivamente alla suddetta domanda, ac- cettando la ripresa in carico degli interessati fondandosi sull’art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del (…) agosto 2021 – notificata il (…) agosto 2021 (cfr. atto della SEM n. [{…}]-129/1) – l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b della D-3640/2021 Pagina 3 legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferi- mento del richiedente dalla Svizzera verso la Croazia e l’esecuzione della medesima misura. C. Per il tramite del plico raccomandato del (…) agosto 2021 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedi- mento dell’autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell’ese- cuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all’annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affin- ché effettui un esame nazionale della domanda d’asilo o, in subordine, per- ché proceda ai necessari complementi istruttori e l’eventuale ottenimento di idonee garanzie circa le condizioni d’accoglienza in Grecia (recte: Croa- zia). Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del re- lativo anticipo. Al ricorso è stata annessa la copia delle 5 procure degli interessati, la copia dello scritto della rappresentante legale del (…) maggio 2021, la copia dello scritto della rappresentante legale dell’(…) giugno 2021, la copia del diritto di essere sentito della rappresentante legale del (…) luglio 2021 e relativi allegati, copia della decisione dell’autorità inferiore del (…) agosto 2021. D. In data (…) agosto 2021 il Tribunale ordina la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento degli interessati. E. L’ (…) settembre 2021, il (…) marzo 2022 e il (…) maggio 2022, la rappre- sentante legale produce nuova documentazione medica agli atti. In data (…) ottobre 2021, la rappresentante legale trasmette un comple- mento al ricorso, rendendo attento il Tribunale circa le condizioni dei richie- denti l’asilo in Croazia. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. D-3640/2021 Pagina 4 Diritto:
- Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
- Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una deci- sione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esami- nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
- Giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
- 4.1 Nel loro gravame, gli insorgenti si prevalgono essenzialmente di un ac- certamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore, e di una conseguente violazione del principio inquisi- torio. In tal senso, ritengono che la SEM avrebbe dovuto approfondire mag- giormente quanto sarebbe successo in Croazia, con particolare riferimento alle violenze da loro subite sul confine con la Bosnia, oltre che alle carenze sistemiche che sussisterebbero nel sistema d’asilo croato. 4.2 Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto pos- sono comportare l’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 4.3 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all’art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla tratta- zione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine D-3640/2021 Pagina 5 le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comun- que le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’ammi- nistrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.4 Riguardo alle censure sollevate dagli insorgenti in ordine alla loro per- manenza in Croazia, si osserva quanto segue. La SEM, nella propria deci- sione, non ha valutato come inverosimili le violenze subite dai ricorrenti al confine tra Croazia e Bosnia. Infatti, l’autorità inferiore ha dettagliatamente elencato le violenze emerse durante i colloqui Dublino svolti nel corso della procedura, compreso l’episodio durante il quale alcuni agenti avrebbero sollevato i vestiti all’insorgente 3 al fine di effettuare una perquisizione. In riferimento a quest’ultimo episodio, la ricorrente 2 ha affermato che non è avvenuta nessuna violenza sessuale, contrariamente a quanto poi accen- nato di transenna nell’allegato ricorsuale, senza che vi fosse alcun fonda- mento oggettivo a supporto di tale affermazione, negata dapprima in fase istruttoria e sollevata strumentalmente per la prima volta nell’impugnativa (cfr. n° 61/3). In merito a questi episodi, l’autorità di prime cure ha concluso rettamente che gli stessi siano da ricondurre al comportamento di singoli agenti di polizia. Gli stessi insorgenti, infatti, hanno dichiarato nei propri colloqui Dublino di aver altresì incontrato poliziotti che li hanno aiutati, in particolar modo rispondendo alle richieste di aiuto a seguito del peggiora- mento della situazione di salute del ricorrente 4 (cfr. n° 61/3 e 64/3). Inoltre, dagli atti non emerge alcuna allegazione circa eventuali maltrattamenti su- biti dai ricorrenti a seguito del deposito della domanda d’asilo in Croazia e neppure viene contestata tale eventualità nell’allegato ricorsuale. Di con- seguenza, la conclusione a cui è giunta l’autorità di prime cure risulta cor- retta. Pertanto, in rapporto ai predetti aspetti, la SEM non è incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella decisione avversata, ed il principio inquisitorio non è dunque stato violato. Le censure formali dell’insorgente sono quindi recisamente respinte.
- Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri D-3640/2021 Pagina 6 previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l’esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell’art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di deter- minazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richie- dente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso du- rante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 5.2 Giusta l’art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richie- dente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze si- stemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei ri- chiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro com- petente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.3 Inoltre, ai sensi dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), in de- roga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presen- tata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.
- Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive- lato, dopo consultazione dell’unità centrale del sistema europeo “EURODAC”, che gli interessati avevano già depositato una domanda d’asilo pregressa in Croazia il (…) gennaio 2021 e rispettivamente il (…) febbraio 2021 (cfr. n. 46/2, 48/1, 52/2 e 53/1). I ricorrenti hanno, dal canto D-3640/2021 Pagina 7 loro, confermato unicamente che in tale Paese sarebbero stati obbligati a farsi rilevare le impronte digitali (cfr. n. 59/3). Su tali presupposti, il (…) marzo 2021, l’autorità inferiore ha presentato all’autorità croata compe- tente una richiesta circa lo stato della trattazione della domanda d’asilo dei ricorrenti (cfr. n. 66/3, 67/4). Il successivo (…) aprile 2021, le autorità croate hanno confermato che i ricorrenti hanno depositato una domanda d’asilo, la cui trattazione è stata sospesa in quanto resosi irreperibili (cfr. n. 77/1 e 78/1). In data (…) aprile 2021, l’autorità inferiore ha trasmesso – entro i termini fissati all’art. 23 par. 2 RD III, una richiesta di ripresa in carico fon- data sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 80/6 e 83/6). La Croazia ha espli- citamente accolto la stessa il (…) aprile 2021 (cfr. n. 87/1 e 88/1). Visto quanto precede, il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda di asilo. Per quanto attiene poi alla presenza del presunto figlio/fratello dei ricorrenti in Svizzera - di circa 23 anni e residente in Svizzera dal 2015 - la stessa è inconferente circa la competenza dello Stato che tratterà la domanda di protezione. In- fatti, l’art. 9 RD III trova applicazione unicamente nel caso in cui i membri della famiglia rientrino nella definizione giusta l’art. 2 lett. g RD III. In casu, il membro della famiglia che già godrebbe di protezione in Svizzera sa- rebbe maggiorenne e di conseguenza lo stesso non rientrerebbe nel campo d’applicazione di tale norma. Non è neppure ravvisabile dalle alle- gazioni dei ricorrenti che esista effettivamente una relazione di dipendenza tra di loro ed il presunto figlio. Pertanto, le motivazioni del provvedimento impugnato a tal proposito risultano essere corrette. Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di nume- rosi organismi – in particolare del Consiglio d’Europa – in materia, il si- stema d’asilo e d’accoglienza croato non presenta delle carenze sistemi- che, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già de- positato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 no- vembre 2022 consid. 6.4 con rif. cit., D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire tale suesposta presunzione e di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Pertanto l’applicazione dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6.1 Ai sensi dell’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se “motivi D-3640/2021 Pagina 8 umanitari” lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda an- che qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il tratta- mento della domanda. Nell’applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destina- zione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l’autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d’asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al ri- guardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all’inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere evincibile dalle loro dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che non abbiano avuto accesso alla procedura d’asilo in Croazia in passato. Gli episodi di violenza che avrebbero subito al confine tra il predetto Paese e la Bosnia non sono sufficienti al fine di dimostrare che le condizioni che sarebbero loro riser- vate a seguito di un loro ritorno in Croazia possano essere così gravi da contravvenire all’art. 4 della CartaUE, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 Conv. tor- tura. A seguito della ripresa a carico Dublino, infatti, si troverebbero in una situazione differente rispetto a quella da loro vissuta prima del deposito della domanda d’asilo. Ciò è stato altresì confermato dagli stessi ricorrenti, che hanno indicato di aver ricevuto un alloggio e cure mediche una volta ottenuto accesso al territorio croato (cfr. n. 61/3 e 64/3). Ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l’eventuale violazione dei loro diritti fonda- mentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 6.2 Tra le norme imperative che possono condurre all’applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l’art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 con- sid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nu- cleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 con- sid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del TAF D-2393/2019 del 22 maggio 2019). L’applicazione di tale norma è stata sollevata dagli insor- genti in sede ricorsuale. D-3640/2021 Pagina 9 6.2.1 Seppure detto disposto, rispettivamente l’art. 13 Cost., non garanti- scano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è asso- luta. Un’ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è pre- vista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democra- tica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l’interesse dello Stato all’allontanamento dello straniero e, dall’altra, l’interesse di quest’ul- timo a mantenere le sue relazioni familiari. 6.2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non sol- tanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest’ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sot- tolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell’ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell’ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del TAF DTAF 2021 VI/1 consid. 13, E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, con- sid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; MONNET JEAN-PIERRE, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433). 6.2.3 La norma protegge innanzitutto i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenza CorteEDU – Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in partico- lare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia D-3640/2021 Pagina 10 grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza Cor- teEDU – Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l’altra clausola discre- zionale prevista all’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, secondo il cui tenore “laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall’as- sistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall’assistenza del ri- chiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esi- stessero nel paese d’origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interes- sati abbiano espresso tale desiderio per iscritto”. Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l’esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un’assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o an- che di un’assistenza e di un’attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Per- tanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 con- sid. 8.3.5). 6.2.4 Ora, nel caso che ci occupa, il figlio già presente in Svizzera è mag- giorenne e, inoltre, non si può a giusto titolo ritenere che “sia stata dimo- strata una l’esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali” (cfr. sentenza CorteEDU – A.W. Khan c, Re- gno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, gli insorgenti - con particolare riferimento alla ricorrente 2 - non hanno presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il loro trasferimento pregiudichi un’assistenza quotidiana in- dispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito al membro della famiglia che soggiorna in Svizzera, rispettivamente che siano loro a bene- ficiare di una tale assistenza da parte sua. Nella documentazione medica agli atti, non è invero fatta alcuna menzione quanto alla necessità, per l’in- sorgente, di disporre di un sostegno continuativo da parte di terze persone. 6.2.5 Non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell’art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell’art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III e l’art. 8 CEDU risultano date. D-3640/2021 Pagina 11 6.3 Per quanto concerne l’asserito trattamento subito dai ricorrenti dopo aver depositato la domanda d’asilo, vale a dire che le persone in Croazia sarebbero scappate appena li avrebbero visti e che alcuni poliziotti avreb- bero gettato delle bevande alcoliche addosso i vestiti delle ragazze (cfr. n° 64/3), tali allegazioni risultano essere sommarie e poco circostanziate, e non sono in tal senso in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l’altro, i ricorrenti non hanno allegato di essersi rivolti alle autorità preposte croate, onde far valere i loro diritti in merito, se considerava fossero stati violati in qualsiasi modo gli stessi. Gli insorgenti, con i loro asserti, non hanno quindi apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d’ac- coglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbero benefi- ciare dell’aiuto necessario per far valere i loro diritti. Altresì, non si evince dagli atti all’incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscetti- bile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi in- ternazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di es- sere respinti in un tale paese. 6.4 Per quanto concerne lo stato di salute degli insorgenti si constata che il ricorrente 1 non ha lamentato problemi di salute durante il colloquio Du- blino (cfr. n° 59/3) e neppure ve ne è traccia agli atti. La ricorrente 3 è stata curata per una carie profonda e per una ipermia della congiuntiva tarsale e bulbare. Quest’ultima problematica è stata ri- solta (cfr. n° 124/4). Alla ricorrente 4 è stata diagnosticata una lesione cistica sottocutanea (cfr. n.°91/2), oltre che comedoni infiammatori paranasali, trattati con drenaggio di raccolta di grasso e con applicazione di Fucicort (cfr. n° 103/2). Da una visita dermatologica, è emersa la presenza di acne-comedonica e pusto- losa al volto. È stata prescritta una cura tramite Lubex detergente per il viso, oltre che Epiduo gel forte (cfr. n° 113/2). Invece, al ricorrente 5 sono state trattate carie multiple (cfr. n° 104/2). Dai documenti agli atti non sono evincibili ulteriori problematiche o indicazioni contrarie ad una risoluzione delle stesse come neppure sono state solle- vate nell’allegato ricorsuale e nei successivi addendum. D-3640/2021 Pagina 12 6.5 La situazione valetudinaria della ricorrente 2 invece, presentava dal profilo somatico, al (…) giugno 2021 - data della redazione del primo mo- dulo F4 - un prolasso vescicale, una discopatia asintomatica ed un disturbo post-traumatico da stress (cfr. n° 106/3). Tra il (…) ed il (…) luglio 2021 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di colporaffia anteriore e poste- riore. Al contempo sono state diagnosticate una sindrome ansioso-depres- siva, iperattività detrusoriale, incontinenza da sforzo di grado severo. Alla dimissione è stata prescritta dai medici la ripresa della terapia abituale do- miciliare (cfr. n° 110/3). Dalla documentazione versata agli atti dagli insor- genti, emerge che in data (…) agosto 2021, la ricorrente 2 è stata sottopo- sta ad una visita angiologica, durante la quale è stata diagnosticata un’in- sufficienza vena safena magna bilaterale, iniziale vena safena parva a si- nistra, in assenza di vene varicose evidenti oltre che edemi declivi, mentre è stata esclusa un’arteriopatia periferica obliterante di rilievo agli arti infe- riori. Dal rapporto medico emerge che non vi siano problematiche angiolo- giche di rilievo e viene consigliato di indossare una calza elastica di classe 2 fino a sopra il ginocchio. In data (…) gennaio 2022, la ricorrente 2 si è sottoposta ad una nuova visita ginecologica, durante la quale è stato dia- gnosticato “OAB Dry”, trattata con Vesicare, oltre che “Vaginale Ureapla- smeninfektion”, trattato con Doxycylin 200mg per 14 giorni, mentre è stato constato che l’intervento chirurgico effettuato nel luglio 2021 è stato effi- cace. Non sono state fornite ulteriori indicazioni circa nuovi esami in ambito ginecologico. Infine, dall’ultimo documento prodotto agli atti, emerge che da una visita effettuata il (…) maggio 2022 presso un gastroenterologo, è stato diagnosticato un lipoma al duodeno e un’infiammazione cronica di basso grado. Il medico non ha tuttavia prescritto ulteriori trattamenti, oltre quelli indicati in precedenza e dagli atti non emerge che siano stati effettuati ulteriori accertamenti. Di conseguenza, la diagnosi relativa alle problema- tiche somatiche della ricorrente 2 è chiara e le terapie farmacologiche im- postate, si constata infine che da maggio 2022 non sono pervenuti aggior- namenti in merito al suo stato di salute. Per quanto concerne le problematiche psichiche, da quanto indicato nel secondo F4 datato (…) luglio 2021, è stata diagnosticata una sindrome post-traumatica da stress, trattata farmacologicamente (cfr. n° 111/4). L’ul- timo aggiornamento in merito prodotto agli atti dai ricorrenti risale allo scorso (…) maggio 2022. Ivi emerge che lo stato di salute psichico della ricorrente 2 sia migliorato, la stessa dorme meglio e non ha pensieri suicidi. La cura medicamentosa prescritta è composta da Pantoprazol 40 mg, Bet- miga 50 mg, Cipralex 20 mg e Sequase 50 mg in riserva. Ne deriva che lo stato psichico della ricorrente 2 è stabile, la diagnosi chiara e la terapia D-3640/2021 Pagina 13 farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall’autorità di prime cure risultano tutt’ora corrette. 6.6 I ricorrenti non hanno pertanto dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all’esecuzione del loro trasferimento, se- condo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 con- sid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell’ambito dell’asilo in Croazia, cfr. le sentenze del Tribunale D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inol- tre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria compren- dente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento es- senziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assi- stenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psi- chica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l’aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). 6.7 Per quanto concerne, invece, la censura sollevata dai ricorrenti circa la violazione del principio di celerità previsto nel sistema Dublino, la stessa rientra nell’ambito dell’applicazione della clausola di sovranità. 6.7.1 I riferimenti giurisprudenziali citati nell’allegato ricorsuale si riferi- scono a fattispecie differenti rispetto a quella che ci occupa nella presente procedura, visto che concernono procedure della durata superiore ai due anni. Nondimeno, altresì vista la tempistica della procedura ricorsuale, un’analisi di tale aspetto s’impone. 6.7.2 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d’un canto il sistema Dublino, tramite l’esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») intende far fonte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l’avvio parallelo oppure successivo di procedure d’asilo in diversi Stati membri del Regolamento D-3640/2021 Pagina 14 Dublino III), ed il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre per- tanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D’altro canto, il richiedente l’asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d’asilo in uno degli Stati membri (cfr. sen- tenza del Tribunale F-2001/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 6.4 con ulte- riore riferimento citato). Ora, lo scrivente Tribunale ha ammesso un’entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 con- sid. 7.2 con ulteriori riferimenti citati; D-2926/2021 consid. 9.2 con rif. citati). A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d’asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale è durata più di due anni e che quest’ultima non era imputabile all’insorgente (cfr. F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D- 1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell’8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della com- petenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in prece- denza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un’entrata nel merito della domanda d’asilo dell’interessato (cfr. sentenze del Tribu- nale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021; E-7092/2017 del 25 gennaio 2021; E-5474/2018 del 21 dicembre 2018). Quest’ultima soluzione, si può im- porre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d’esempio, allorché l’annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sa- rebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 con- sid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6–6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 con- sid. 5.3). 6.7.3 Nel caso in rassegna, i ricorrenti hanno presentato la loro domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2021. La durata della fase istruttoria dinanzi all’autorità di prime cure è durata circa 5 mesi, mentre la durata della pre- sente procedura ricorsuale circa 16 mesi, per complessivi circa 21 mesi dal deposito della domanda d’asilo. Poiché tale durata della procedura non può essere ritenuta, anche alla luce di quanto sopra esposto, come estrema- D-3640/2021 Pagina 15 mente lunga, ed inoltre con la presente sentenza la procedura per la de- terminazione dello Stato membro competente sarà definitivamente con- clusa, un’entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all’art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, non si impone in specie. Tale conclusione è ulteriormente sostenuta dal fatto che, a differenza di quanto considerato dagli insorgenti, la sua situazione di sa- lute - con particolare riferimento alla ricorrente 2 - è stata nel frattempo sufficientemente acclarata ed altresì è evoluta favorevolmente (cfr. supra consid. 6.4), e non vi sono altri motivi per ritenere applicabile la clausola di sovranità. 6.8 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l’autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo po- tere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta per- tanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all’art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all’art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
- Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo dei ricorrenti, in applicazione dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conforme- mente all’art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato l’au- torità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata.
- Le misure supercautelari statuite dal Tribunale in data (…) agosto 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
- Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito fa- vorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1–3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). D-3640/2021 Pagina 16
- La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-3640/2021 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3640/2021 Sentenza del 24 gennaio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Jeannine Scherrer-Bänziger cancelliere Adriano Alari. Parti
1. A._______, nato il (...),
2. B._______, nata il (...),
3. C._______, nata il (...),
4. D._______, nata il (...),
5. E._______, nato il (...), Afghanistan, tutti patrocinati dall'avv. Michela Gentile, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 5 agosto 2021 / (...). Fatti: A. A.a I ricorrenti 1 e 2 hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2021 per sé stessi e per i tre figli. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che gli interessati avevano depositato una precedente domanda d'asilo in Grecia il (...) ottobre 2019 ed in seguito il ricorrente 1 ha depositato una nuova domanda d'asilo in Croazia il (...) febbraio 2021, mentre le ricorrenti 2 e 3 hanno depositato domanda d'asilo in Croazia il (...) gennaio 2021. A.b I richiedenti 1, 2 e 3 sono stati sentiti nell'ambito del verbale del rilevamento dei dati personali il (...) marzo 2021. Il (...) marzo 2021, si è tenuto con i medesimi il colloquio ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Durante lo stesso, sono stati interrogati segnatamente riguardo ad eventuali ostacoli che si opporrebbero all'eventuale competenza della Croazia nella trattazione della loro domanda d'asilo, così come in rapporto al loro stato di salute, sia per quanto concerne la loro persona, sia quella dei ricorrenti 4 e 5. I ricorrenti non hanno prodotto alcun documento a sostegno della propria domanda. A.c Sulla base degli elementi raccolti, l'autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa croata - in data (...) marzo 2021 - una richiesta di informazioni. Le autorità croate hanno confermato la propria competenza per il trattamento della domanda d'asilo, indicando inoltre che gli insorgenti hanno abbandonato il Paese il (...) marzo 2021. In data (...) aprile 2021, l'autorità inferiore ha inoltrato una domanda di ripresa in carico degli interessati basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. Il (...) aprile 2021, l'autorità croata preposta ha risposto positivamente alla suddetta domanda, accettando la ripresa in carico degli interessati fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del (...) agosto 2021 - notificata il (...) agosto 2021 (cfr. atto della SEM n. [{...}]-129/1) - l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento del richiedente dalla Svizzera verso la Croazia e l'esecuzione della medesima misura. C. Per il tramite del plico raccomandato del (...) agosto 2021 (cfr. risultanze processuali), gli interessati sono insorti con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM, affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo o, in subordine, perché proceda ai necessari complementi istruttori e l'eventuale ottenimento di idonee garanzie circa le condizioni d'accoglienza in Grecia (recte: Croazia). Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa la copia delle 5 procure degli interessati, la copia dello scritto della rappresentante legale del (...) maggio 2021, la copia dello scritto della rappresentante legale dell'(...) giugno 2021, la copia del diritto di essere sentito della rappresentante legale del (...) luglio 2021 e relativi allegati, copia della decisione dell'autorità inferiore del (...) agosto 2021. D. In data (...) agosto 2021 il Tribunale ordina la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento degli interessati. E. L' (...) settembre 2021, il (...) marzo 2022 e il (...) maggio 2022, la rappresentante legale produce nuova documentazione medica agli atti. In data (...) ottobre 2021, la rappresentante legale trasmette un complemento al ricorso, rendendo attento il Tribunale circa le condizioni dei richiedenti l'asilo in Croazia. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
3. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nel loro gravame, gli insorgenti si prevalgono essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, e di una conseguente violazione del principio inquisitorio. In tal senso, ritengono che la SEM avrebbe dovuto approfondire maggiormente quanto sarebbe successo in Croazia, con particolare riferimento alle violenze da loro subite sul confine con la Bosnia, oltre che alle carenze sistemiche che sussisterebbero nel sistema d'asilo croato. 4.2 Tali censure verranno esaminate in limine dal Tribunale, in quanto possono comportare l'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5). 4.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.4 Riguardo alle censure sollevate dagli insorgenti in ordine alla loro permanenza in Croazia, si osserva quanto segue. La SEM, nella propria decisione, non ha valutato come inverosimili le violenze subite dai ricorrenti al confine tra Croazia e Bosnia. Infatti, l'autorità inferiore ha dettagliatamente elencato le violenze emerse durante i colloqui Dublino svolti nel corso della procedura, compreso l'episodio durante il quale alcuni agenti avrebbero sollevato i vestiti all'insorgente 3 al fine di effettuare una perquisizione. In riferimento a quest'ultimo episodio, la ricorrente 2 ha affermato che non è avvenuta nessuna violenza sessuale, contrariamente a quanto poi accennato di transenna nell'allegato ricorsuale, senza che vi fosse alcun fondamento oggettivo a supporto di tale affermazione, negata dapprima in fase istruttoria e sollevata strumentalmente per la prima volta nell'impugnativa (cfr. n° 61/3). In merito a questi episodi, l'autorità di prime cure ha concluso rettamente che gli stessi siano da ricondurre al comportamento di singoli agenti di polizia. Gli stessi insorgenti, infatti, hanno dichiarato nei propri colloqui Dublino di aver altresì incontrato poliziotti che li hanno aiutati, in particolar modo rispondendo alle richieste di aiuto a seguito del peggioramento della situazione di salute del ricorrente 4 (cfr. n° 61/3 e 64/3). Inoltre, dagli atti non emerge alcuna allegazione circa eventuali maltrattamenti subiti dai ricorrenti a seguito del deposito della domanda d'asilo in Croazia e neppure viene contestata tale eventualità nell'allegato ricorsuale. Di conseguenza, la conclusione a cui è giunta l'autorità di prime cure risulta corretta. Pertanto, in rapporto ai predetti aspetti, la SEM non è incorsa in alcun accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti nella decisione avversata, ed il principio inquisitorio non è dunque stato violato. Le censure formali dell'insorgente sono quindi recisamente respinte.
5. Ciò posto, venendo ora al merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.1 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 5.2 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.3 Inoltre, ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 6. Nella presente disamina, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC", che gli interessati avevano già depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...) gennaio 2021 e rispettivamente il (...) febbraio 2021 (cfr. n. 46/2, 48/1, 52/2 e 53/1). I ricorrenti hanno, dal canto loro, confermato unicamente che in tale Paese sarebbero stati obbligati a farsi rilevare le impronte digitali (cfr. n. 59/3). Su tali presupposti, il (...) marzo 2021, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente una richiesta circa lo stato della trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti (cfr. n. 66/3, 67/4). Il successivo (...) aprile 2021, le autorità croate hanno confermato che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo, la cui trattazione è stata sospesa in quanto resosi irreperibili (cfr. n. 77/1 e 78/1). In data (...) aprile 2021, l'autorità inferiore ha trasmesso - entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 80/6 e 83/6). La Croazia ha esplicitamente accolto la stessa il (...) aprile 2021 (cfr. n. 87/1 e 88/1). Visto quanto precede, il predetto Paese è quindi tenuto, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare la loro domanda di asilo. Per quanto attiene poi alla presenza del presunto figlio/fratello dei ricorrenti in Svizzera - di circa 23 anni e residente in Svizzera dal 2015 - la stessa è inconferente circa la competenza dello Stato che tratterà la domanda di protezione. Infatti, l'art. 9 RD III trova applicazione unicamente nel caso in cui i membri della famiglia rientrino nella definizione giusta l'art. 2 lett. g RD III. In casu, il membro della famiglia che già godrebbe di protezione in Svizzera sarebbe maggiorenne e di conseguenza lo stesso non rientrerebbe nel campo d'applicazione di tale norma. Non è neppure ravvisabile dalle allegazioni dei ricorrenti che esista effettivamente una relazione di dipendenza tra di loro ed il presunto figlio. Pertanto, le motivazioni del provvedimento impugnato a tal proposito risultano essere corrette. Agli occhi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi - in particolare del Consiglio d'Europa - in materia, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina, per quanto attiene ai richiedenti che hanno già depositato una domanda di protezione internazionale in Croazia e che sono esplicitamente ripresi in carico da tale Stato nel quadro di una procedura Dublino (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.4 con rif. cit., D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire tale suesposta presunzione e di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Pertanto l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 6.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale disposizione normativa, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura. Neppure può essere evincibile dalle loro dichiarazioni né dalla documentazione agli atti, che non abbiano avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato. Gli episodi di violenza che avrebbero subito al confine tra il predetto Paese e la Bosnia non sono sufficienti al fine di dimostrare che le condizioni che sarebbero loro riservate a seguito di un loro ritorno in Croazia possano essere così gravi da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. A seguito della ripresa a carico Dublino, infatti, si troverebbero in una situazione differente rispetto a quella da loro vissuta prima del deposito della domanda d'asilo. Ciò è stato altresì confermato dagli stessi ricorrenti, che hanno indicato di aver ricevuto un alloggio e cure mediche una volta ottenuto accesso al territorio croato (cfr. n. 61/3 e 64/3). Ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinnanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 6.2 Tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del TAF D-2393/2019 del 22 maggio 2019). L'applicazione di tale norma è stata sollevata dagli insorgenti in sede ricorsuale. 6.2.1 Seppure detto disposto, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 6.2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sottolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del TAF DTAF 2021 VI/1 consid. 13, E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; Monnet Jean-Pierre, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433). 6.2.3 La norma protegge innanzitutto i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenzaCorteEDU - Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50). Non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattiagrave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU - Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46). A medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, secondo il cui tenore "laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto". Da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5). Pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). 6.2.4 Ora, nel caso che ci occupa, il figlio già presente in Svizzera è maggiorenne e, inoltre, non si può a giusto titolo ritenere che "sia stata dimostrata una l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU - A.W. Khan c, Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32). In buona sostanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, gli insorgenti - con particolare riferimento alla ricorrente 2 - non hanno presentato alcuna prova concreta né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il loro trasferimento pregiudichi un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito al membro della famiglia che soggiorna in Svizzera, rispettivamente che siano loro a beneficiare di una tale assistenza da parte sua. Nella documentazione medica agli atti, non è invero fatta alcuna menzione quanto alla necessità, per l'insorgente, di disporre di un sostegno continuativo da parte di terze persone. 6.2.5 Non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Nemmeno le condizioni previste dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III e l'art. 8 CEDU risultano date. 6.3 Per quanto concerne l'asserito trattamento subito dai ricorrenti dopo aver depositato la domanda d'asilo, vale a dire che le persone in Croazia sarebbero scappate appena li avrebbero visti e che alcuni poliziotti avrebbero gettato delle bevande alcoliche addosso i vestiti delle ragazze (cfr. n° 64/3), tali allegazioni risultano essere sommarie e poco circostanziate, e non sono in tal senso in alcun modo provate o rese verosimili. Fra l'altro, i ricorrenti non hanno allegato di essersi rivolti alle autorità preposte croate, onde far valere i loro diritti in merito, se considerava fossero stati violati in qualsiasi modo gli stessi. Gli insorgenti, con i loro asserti, non hanno quindi apportato alcun indizio oggettivo, concreto e serio che sarebbero privati durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbero beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i loro diritti. Altresì, non si evince dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 6.4 Per quanto concerne lo stato di salute degli insorgenti si constata che il ricorrente 1 non ha lamentato problemi di salute durante il colloquio Dublino (cfr. n° 59/3) e neppure ve ne è traccia agli atti. La ricorrente 3 è stata curata per una carie profonda e per una ipermia della congiuntiva tarsale e bulbare. Quest'ultima problematica è stata risolta (cfr. n° 124/4). Alla ricorrente 4 è stata diagnosticata una lesione cistica sottocutanea (cfr. n.°91/2), oltre che comedoni infiammatori paranasali, trattati con drenaggio di raccolta di grasso e con applicazione di Fucicort (cfr. n° 103/2). Da una visita dermatologica, è emersa la presenza di acne-comedonica e pustolosa al volto. È stata prescritta una cura tramite Lubex detergente per il viso, oltre che Epiduo gel forte (cfr. n° 113/2). Invece, al ricorrente 5 sono state trattate carie multiple (cfr. n° 104/2). Dai documenti agli atti non sono evincibili ulteriori problematiche o indicazioni contrarie ad una risoluzione delle stesse come neppure sono state sollevate nell'allegato ricorsuale e nei successivi addendum. 6.5 La situazione valetudinaria della ricorrente 2 invece, presentava dal profilo somatico, al (...) giugno 2021 - data della redazione del primo modulo F4 - un prolasso vescicale, una discopatia asintomatica ed un disturbo post-traumatico da stress (cfr. n° 106/3). Tra il (...) ed il (...) luglio 2021 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di colporaffia anteriore e posteriore. Al contempo sono state diagnosticate una sindrome ansioso-depressiva, iperattività detrusoriale, incontinenza da sforzo di grado severo. Alla dimissione è stata prescritta dai medici la ripresa della terapia abituale domiciliare (cfr. n° 110/3). Dalla documentazione versata agli atti dagli insorgenti, emerge che in data (...) agosto 2021, la ricorrente 2 è stata sottoposta ad una visita angiologica, durante la quale è stata diagnosticata un'insufficienza vena safena magna bilaterale, iniziale vena safena parva a sinistra, in assenza di vene varicose evidenti oltre che edemi declivi, mentre è stata esclusa un'arteriopatia periferica obliterante di rilievo agli arti inferiori. Dal rapporto medico emerge che non vi siano problematiche angiologiche di rilievo e viene consigliato di indossare una calza elastica di classe 2 fino a sopra il ginocchio. In data (...) gennaio 2022, la ricorrente 2 si è sottoposta ad una nuova visita ginecologica, durante la quale è stato diagnosticato "OAB Dry", trattata con Vesicare, oltre che "Vaginale Ureaplasmeninfektion", trattato con Doxycylin 200mg per 14 giorni, mentre è stato constato che l'intervento chirurgico effettuato nel luglio 2021 è stato efficace. Non sono state fornite ulteriori indicazioni circa nuovi esami in ambito ginecologico. Infine, dall'ultimo documento prodotto agli atti, emerge che da una visita effettuata il (...) maggio 2022 presso un gastroenterologo, è stato diagnosticato un lipoma al duodeno e un'infiammazione cronica di basso grado. Il medico non ha tuttavia prescritto ulteriori trattamenti, oltre quelli indicati in precedenza e dagli atti non emerge che siano stati effettuati ulteriori accertamenti. Di conseguenza, la diagnosi relativa alle problematiche somatiche della ricorrente 2 è chiara e le terapie farmacologiche impostate, si constata infine che da maggio 2022 non sono pervenuti aggiornamenti in merito al suo stato di salute. Per quanto concerne le problematiche psichiche, da quanto indicato nel secondo F4 datato (...) luglio 2021, è stata diagnosticata una sindrome post-traumatica da stress, trattata farmacologicamente (cfr. n° 111/4). L'ultimo aggiornamento in merito prodotto agli atti dai ricorrenti risale allo scorso (...) maggio 2022. Ivi emerge che lo stato di salute psichico della ricorrente 2 sia migliorato, la stessa dorme meglio e non ha pensieri suicidi. La cura medicamentosa prescritta è composta da Pantoprazol 40 mg, Betmiga 50 mg, Cipralex 20 mg e Sequase 50 mg in riserva. Ne deriva che lo stato psichico della ricorrente 2 è stabile, la diagnosi chiara e la terapia farmacologica impostata e pertanto le valutazioni effettuate dall'autorità di prime cure risultano tutt'ora corrette. 6.6 I ricorrenti non hanno pertanto dimostrato di soffrire di problematiche mediche che sarebbero ostative all'esecuzione del loro trasferimento, secondo la giurisprudenza topica in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non risulta inopportuno evidenziare a tal proposito come, in linea di principio, la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (sulle possibilità di presa in carico medica nell'ambito dell'asilo in Croazia, cfr. le sentenze del Tribunale D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6 e D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Inoltre, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Le allegazioni dei ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale apprezzamento, essendo rammentato che il Tribunale ha già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permette segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. in tal senso la sentenza del Tribunale E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1 con rif. cit.). 6.7 Per quanto concerne, invece, la censura sollevata dai ricorrenti circa la violazione del principio di celerità previsto nel sistema Dublino, la stessa rientra nell'ambito dell'applicazione della clausola di sovranità. 6.7.1 I riferimenti giurisprudenziali citati nell'allegato ricorsuale si riferiscono a fattispecie differenti rispetto a quella che ci occupa nella presente procedura, visto che concernono procedure della durata superiore ai due anni. Nondimeno, altresì vista la tempistica della procedura ricorsuale, un'analisi di tale aspetto s'impone. 6.7.2 A tal proposito, occorre dapprima rilevare come d'un canto il sistema Dublino, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») intende far fonte al fenomeno delle domande di asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del Regolamento Dublino III), ed il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre pertanto il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). D'altro canto, il richiedente l'asilo deve poter beneficiare, in un termine ragionevole, di un accesso effettivo alla procedura d'asilo in uno degli Stati membri (cfr. sentenza del Tribunale F-2001/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 6.4 con ulteriore riferimento citato). Ora, lo scrivente Tribunale ha ammesso un'entrata nel merito a causa della lunga durata della procedura, soltanto in pochi casi eccezionali (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 consid. 7.2 con ulteriori riferimenti citati; D-2926/2021 consid. 9.2 con rif. citati). A titolo esemplificativo, allorché la procedura di competenza dal momento della presentazione della domanda d'asilo sino alla sentenza del Tribunale amministrativo federale è durata più di due anni e che quest'ultima non era imputabile all'insorgente (cfr. F-2001/2021 consid. 6.5: più di 28 mesi; D-1851/2021 del 5 maggio 2021 consid. 7.4: più di 27 mesi; F-5634/2018 del 23 aprile 2021 consid. 7.7 e 7.8: 32 mesi; E-6654/2017 del 23 marzo 2020 consid. 6.1: 32 mesi; D-3394/2017 del 30 agosto 2019 consid. 7.3: 30 mesi; E-26/2016 del 16 gennaio 2019 consid. 5.2.3: 41 mesi; E-1532/2017 dell'8 novembre 2017 consid. 6.3.2: 35 mesi). Tuttavia occorre rimarcare come vi siano state anche delle procedure per lo stabilimento della competenza, che malgrado delle tempistiche simili agli esempi citati in precedenza o addirittura con durate maggiori, non hanno comportato un'entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato (cfr. sentenze del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021; E-7092/2017 del 25 gennaio 2021; E-5474/2018 del 21 dicembre 2018). Quest'ultima soluzione, si può imporre eccezionalmente in durate della procedura più corta, allorché vi sono ulteriori motivi. A titolo d'esempio, allorché l'annullamento della decisione della SEM ed il rinvio della causa alla stessa per lacune procedurali sarebbe stato indicato, ma avrebbe comportato un ulteriore prolungamento della procedura di competenza (cfr. sentenze del Tribunale D-3277/2015 del 26 agosto 2015 consid. 5.4, E-2514/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 6.3, E-4664/2014 del 1° settembre 2014 consid. 5.4, E-1768/2014 del 22 maggio 2014 consid. 6.6-6.8, D-6982/2011 del 9 agosto 2013 consid. 5.3). 6.7.3 Nel caso in rassegna, i ricorrenti hanno presentato la loro domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2021. La durata della fase istruttoria dinanzi all'autorità di prime cure è durata circa 5 mesi, mentre la durata della presente procedura ricorsuale circa 16 mesi, per complessivi circa 21 mesi dal deposito della domanda d'asilo. Poiché tale durata della procedura non può essere ritenuta, anche alla luce di quanto sopra esposto, come estremamente lunga, ed inoltre con la presente sentenza la procedura per la determinazione dello Stato membro competente sarà definitivamente conclusa, un'entrata nel merito in applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, non si impone in specie. Tale conclusione è ulteriormente sostenuta dal fatto che, a differenza di quanto considerato dagli insorgenti, la sua situazione di salute - con particolare riferimento alla ricorrente 2 - è stata nel frattempo sufficientemente acclarata ed altresì è evoluta favorevolmente (cfr. supra consid. 6.4), e non vi sono altri motivi per ritenere applicabile la clausola di sovranità. 6.8 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
7. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
8. Le misure supercautelari statuite dal Tribunale in data (...) agosto 2021 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
9. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari