Asilo (altro)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Nella misura della sua entrata nel merito, il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Hans Schürch Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3810/2019 Sentenza del 5 agosto 2019 Composizione Giudice Hans Schürch, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 16 luglio 2019 / N (...). Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) giugno 2009 (cfr. atto A2/1), il verbale d'audizione del richiedente del (...) giugno 2009 (cfr. atto A1/11), la decisione del 10 agosto 2009, con la quale l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM), non è entrato nel merito della succitata domanda d'asilo in applicazione del vart. 34 cpv. 2 lett. d (disposizione abrogata dalla legge federale del 14 dicembre 2012, con effetto dal 1° febbraio 2014) della vecchia legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) dell'interessato verso l'B._______ (cfr. atto A26/6), il matrimonio contratto in C._______ il (...) con D._______, cittadina svizzera ed attualmente residente a E._______ (cfr. verbale di rilevamento dei dati personali del [...] marzo 2019 [di seguito: verbale 1], p.to 1.14, pag. 3 e p.to 3.01, pag. 5; atto n. 1035207-1/2; cfr. anche: documentazione originale di stato civile nell'incarto N [...]), la nascita di F._______ il (...), cittadino svizzero e residente a E._______, figlio dei coniugi precitati (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; atto n. 1035207-1/2; cfr. anche: Certificato di famiglia originale [...] nell'incarto N [...]), la seconda domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035207-1/2), il verbale d'audizione del richiedente l'asilo del (...) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035207-13/8: verbale 1), ove in particolare il medesimo ha asserito aver lasciato la Nigeria il (...) febbraio 2019 per via aerea, atterrando in C._______, ed in seguito entrando in Svizzera il (...) marzo 2019 (cfr. verbale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6), le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione, le quali hanno in particolare permesso di accertare che, secondo la banca dati «EURODAC» l'interessato aveva già precedentemente depositato due domande d'asilo in C._______, rispettivamente il (...) giugno 2016 ed il (...) settembre 2016 (cfr. atto n. 1035207-15/2), il verbale del colloquio del (...) marzo 2019 ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza della C._______ per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché in merito al suo stato di salute (cfr. atto n. 1035207-17/2), il verbale del colloquio complementare del 3 aprile 2019, nel quale si è in particolare approfondita la questione della relazione dell'interessato con la moglie, con la quale avrebbe convissuto ininterrottamente a E._______ per circa un anno dall' (...) del 2015, ed altrimenti avrebbe visto la moglie in modo irregolare nel periodo successivo il matrimonio sia in C._______ che in Svizzera (cfr. atto n. 1035207-20/3), la domanda di ripresa in carico del richiedente del 5 aprile 2019 da parte della Svizzera alle (...) preposte, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 1035207-21/6), la seguente accettazione di ripresa in carico delle (...) del 10 aprile 2019 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto n. 1035207-24/1), il verbale del colloquio complementare Dublino del 2 maggio 2019, inerente la competenza della C._______ in merito alla trattazione della domanda d'asilo del richiedente (cfr. atto n. 1035207-27/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 7 maggio 2019, con la quale la precitata autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi nonché ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione, il ricorso del 16 maggio 2019 (recte: 17 maggio 2019; cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con cui il ricorrente ha contestato la competenza della C._______ nella trattazione della sua domanda d'asilo, richiesto l'applicazione della clausola di sovranità e la contestuale trattazione della sua domanda d'asilo in Svizzera, Paese nel quale risiederebbero la moglie ed il figlio, le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 20 maggio 2019, la sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019 di cui ai ruoli D-2393/2019, con la quale il predetto ha accolto il ricorso ed annullato la decisione del 7 maggio 2019 della SEM, con contestuale retrocessione degli atti di causa all'autorità inferiore per l'esame nazionale della domanda d'asilo del ricorrente; altresì, il Tribunale, ha segnatamente concesso all'insorgente di poter attendere l'esito della procedura in Svizzera, lo scritto della SEM del 13 giugno 2019, per mezzo del quale la precitata autorità ha offerto la possibilità all'interessato di esprimersi circa la presunta partenza non controllata ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi ed alla presunzione che egli abbia violato gravemente il suo obbligo di collaborare ex art. 8 cpv. 3 LAsi [recte: art. 8 cpv. 3bis LAsi), entro il 17 giugno 2019 (cfr. atto n. 1035207-37/2), l'autorizzazione temporanea del (...) giugno 2019 dell'autorità inferiore per l'interessato ad alloggiare presso la moglie a E._______, dopo la relativa richiesta del predetto con scritto dell'(...) giugno 2019 (cfr. atti n. 1035207-41/9 e n. 1035207-42/1), la risposta del 17 giugno 2019 del richiedente circa il diritto di essere sentito concesso dalla SEM in data 13 giugno 2019 (cfr. atto n. 1035207-44/17), il verbale d'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi del (...) luglio 2019 del richiedente (cfr. atto n. 1035207-46/15; di seguito: verbale 2), la decisione della SEM del 16 luglio 2019, notificata il 17 luglio 2019 (cfr. atto n. 1035207-53/1), con la quale la precitata autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato respingendo la sua domanda d'asilo; altresì ha statuito che la decisione in merito al rilascio di un permesso di dimora o ad un eventuale allontanamento sia di competenza delle autorità cantonali di polizia degli stranieri, il ricorso del 25 luglio 2019 (recte: 26 luglio 2019; cfr. timbro del plico raccomandato), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale avverso la decisione succitata, per mezzo del quale l'insorgente ha postulato a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'allontanamento; contestualmente ha presentato, secondo il senso, una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art.5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che circa le conclusioni esposte nel gravame relative all'esecuzione dell'allontanamento ed alla concessione dell'ammissione provvisoria, non si entrerà nel merito, per le motivazioni esposte dappresso, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che altresì, il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4), che sentito sui suoi motivi d'asilo, nel corso dell'audizione federale tenutasi il (...) luglio 2019, l'insorgente ha segnatamente dichiarato di volersi ricongiungere con la moglie ed il figlio in Svizzera (cfr. verbale 2, D13, pag. 3), che inoltre sarebbe espatriato la prima volta nel gennaio del 2003 dalla Nigeria, a seguito di minacce e costrizioni che egli avrebbe ricevuto dall'associazione segreta "(...)" successivamente alla morte del padre avvenuta nel 2001, il quale avrebbe fatto parte di tale associazione; che anche durante l'ultimo soggiorno in Nigeria, avvenuto tra il (...) dicembre 2017 ed il (...) febbraio 2019, a causa di tali problematiche personali non si sarebbe potuto recare presso la sua città natale, nonché si sarebbe spostato frequentemente uscendo e rientrando in Nigeria perché il suo soggiorno nel predetto Paese non fosse conosciuto (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.), che infine l'interessato ha allegato di aver fatto parte di un'unica associazione dal nome "(...)" durante gli anni della scuola media (cfr. verbale 2, D74 segg., pag. 10 seg.), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti ai sensi dell'asilo le dichiarazioni rese dal richiedente, che in primo luogo le allegazioni circa le problematiche personali che l'interessato avrebbe riscontrato con l'associazione "(...)", non sarebbero sufficientemente motivate, in quanto, in punti essenziali, le stesse non sarebbero concrete, dettagliate e circostanziate tanto da dare l'impressione che egli non abbia realmente vissuto gli eventi addotti, che in secondo luogo, la narrazione dei motivi che lo avrebbero indotto a lasciare la Nigeria nel 2003, come allegato nell'audizione del (...) luglio 2019, sarebbe completamente incongruente sia circa le conseguenze subite che riguardo agli eventi ed alle tempistiche forniti invece durante l'audizione sulle generalità del (...) giugno 2009, nell'ambito della prima domanda d'asilo del richiedente, che invero, nel corso della predetta audizione, egli avrebbe ricondotto il suo espatrio, che sarebbe avvenuto nel 2009, a dei problemi derivanti dalla sua frequentazione, a partire dal maggio del 2008, di un culto segreto di nome "(...)" ed in seguito di un altro culto segreto di nome "(...)"; che tali elementi non sarebbero invece emersi nell'audizione del (...) luglio 2019, avendo l'interessato dichiarato tutt'altri motivi fondanti il suo espatrio dal Paese d'origine, che altresì, durante l'audizione del (...) giugno 2009, egli avrebbe asserito che il padre sarebbe stato ancora vivo al momento della sua uscita dalla Nigeria, ovvero nel giugno del 2009; ciò che sarebbe in completa antitesi con quanto affermato invece nel verbale del (...) luglio 2019, ovvero che il padre sarebbe già deceduto nel 2001, che infine, le sue dichiarazioni circa la sua volontà di ricongiungersi in Svizzera con la moglie ed il figlio, non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art.3 LAsi, in quanto non sarebbero basate su uno dei motivi di cui alla predetta disposizione, che nel suo gravame, l'insorgente contesta le considerazioni e le conclusioni espresse nella decisione impugnata dall'autorità inferiore, che innanzitutto, per quanto concerne le contraddizioni rilevate dalla SEM, la verosimiglianza e la coerenza dei fatti da lui addotti, andrebbero considerati in modo globale e complessivo, tenendo pure conto della situazione in cui egli viveva nel suo paese d'origine, ovvero di timore per la sua incolumità fisica, che in tal senso, come avrebbe dichiarato nell'audizione federale del (...) luglio 2019, nel corso della procedura della sua prima domanda d'asilo egli non avrebbe approfondito le problematiche allegate durante la procedura della sua seconda domanda d'asilo, in quanto sarebbe stato molto preoccupato delle gravi conseguenze che avrebbe potuto riscontrare, nonché visto che avrebbe immaginato di essere trasferito altrove, che invece nell'audizione del (...) luglio 2019 avrebbe potuto precisare ampiamente i suoi motivi d'asilo, che inoltre, in punto alla verosimiglianza delle sue asserzioni, nessuna decisione sarebbe stata presa in merito riguardo a quanto egli avrebbe dichiarato nel 2009, che in conclusione, vista la natura e la segretezza dell'associazione "(...)", nonché le conseguenze per chi tradirebbe il vincolo di segretezza di tale società nonché della mancata adesione, quale figlio di un membro che avrebbe promesso la stessa, l'interessato avrebbe un timore fondato di essere sottoposto a delle future persecuzioni, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo di vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza, o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati), che a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso, a mente del Tribunale l'autorità inferiore ha ritenuto rettamente nel provvedimento impugnato che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente nel corso di procedura ed a fondamento della sua seconda domanda d'asilo, non adempiano le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza giusta gli art. 7 e 3 LAsi, che dapprima il Tribunale denota che, in merito alle importanti incongruenze riscontrabili nelle due audizioni rese nel corso delle due procedure d'asilo dall'insorgente, le stesse non risultano comprensibili con le sole giustificazioni addotte dal ricorrente durante l'audizione del (...) luglio 2019 e con il gravame, che invero, non solo egli nel corso dell'audizione del (...) giugno 2009 ha narrato di eventi alla base del suo espatrio completamente divergenti rispetto a quanto allegato durante l'audizione del (...) luglio 2019 (cfr. atto A1/11, p.to 15, pag. 5 segg.; verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.), ma per giustificarle ha fornito nel corso di quest'ultima delle allegazioni inconcludenti e confuse, in primo luogo asserendo di non essere stato chiaro e di non essere andato in profondità rispetto al suo problema durante il verbale reso nella prima procedura d'asilo, ed in seguito ritrattando senza alcuna spiegazione quanto precedentemente affermato, asserendo di non ricordarsi se avesse dichiarato qualcosa nel 2009, in quanto sarebbe stato in Svizzera per un tempo breve (cfr. verbale 2, D91 segg., pag. 11 seg.), che anche il timore di raccontare gli avvenimenti addotti nella sua seconda procedura d'asilo come allegato nel ricorso, non spiega le gravi discrepanze anche in punto alla tempistica del suo espatrio dal Paese d'origine e circa la dipartita del padre; che secondo le dichiarazioni rilasciate nella prima procedura, il suo espatrio alla base della sua prima domanda d'asilo in Svizzera, sarebbe avvenuto il (...) giugno 2009 (cfr. atto A1/11, p.to 3, pag. 1 seg. e p.to 16, pag. 7) - con un espatrio precedente in B._______ nel 2003 e rimpatrio in Nigeria nel 2004 (cfr. atto A1/11, p.to 16, pag. 7 seg.) -, allorché il genitore sarebbe stato ancora in vita (cfr. atto A1/11, p.to 12, pag. 3 e p.to 15, pag. 5); che secondo le asserzioni fornite invece nel corso dell'audizione del (...) luglio 2019, l'uscita dal Paese d'origine sarebbe occorsa molti anni prima, ovvero nel 2003 (cfr. verbale 2, D22 segg., pag. 5), allorquando il padre sarebbe già deceduto nel 2001 (cfr. verbale 2, D15, pag. 4), che altresì, come rimarcato correttamente nella decisione impugnata, le allegate persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito da parte della "(...)", non sono state in alcun modo sufficientemente circostanziate e dettagliate dall'insorgente; che malgrado i diversi quesiti posti dall'interrogante in merito per approfondire tale aspetto, le risposte fornite dall'interessato risultano essere confuse e vaghe (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 4), tanto da dare l'impressione che egli non abbia realmente vissuto i fatti addotti, che per il resto, su questo punto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rinvia alle considerazioni circostanziate della decisione impugnata che si confermano pienamente (cfr. p.to II, 1, pag. 3), che a titolo abbondanziale, il fatto che egli sia rientrato in Nigeria a due riprese e per dei periodi relativamente lunghi, dapprima nel 2014 ed in seguito tra il dicembre del 2017 ed il febbraio del 2019 (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 6), periodi nei quali non avrebbe riscontrato alcuna problematica (cfr. verbale 2, D13, pag. 3 e D68, pag. 9), rendono i suoi timori circa gli eventi addotti, poco plausibili, che l'evenienza da lui allegata di essersi spostato diverse volte onde evitare che venissero a sapere della sua presenza in Nigeria (cfr. verbale 2, D13, pag. 3 e D68, pag. 9), non conduce il Tribunale ad un diverso apprezzamento in merito, che visto tutto quanto sopra, l'insorgente non è riuscito a rendere verosimili né le sue dichiarazioni circa le minacce e le difficoltà che avrebbe riscontrato con l'associazione "(...)", né il timore di subire in futuro delle persecuzioni ad opera della stessa, che altresì, il fatto che il ricorrente desideri rimanere in Svizzera ove risiedono la moglie ed il figlio, per quanto comprensibile, non risulta manifestamente adempiere i requisiti dell'art. 3 LAsi, e pertanto tale motivo è irrilevante ai sensi dell'asilo, che proseguendo nell'analisi, in punto alla questione dell'allontanamento, il Tribunale, nella sua sentenza D-2393/2019 del 22 maggio 2019, aveva chiesto alla SEM di valutarla, nel caso in cui la procedura nazionale avrebbe condotto a negare la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, che la SEM ha osservato nella decisione impugnata che, dato che l'insorgente ha contratto matrimonio con una cittadina svizzera il (...), e che egli avrebbe, in principio, il diritto al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 42 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), in conformità con la giurisprudenza della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d), spetterebbe all'autorità cantonale di polizia degli stranieri competente la decisione in merito a tale diritto ed a pronunciarsi sul suo allontanamento, che nel suo gravame il ricorrente ha esposto anche delle censure in punto al suo eventuale allontanamento nonché all'esecuzione del medesimo provvedimento, ritenendolo non ragionevolmente esigibile, vista anche la presenza della moglie e del figlio, cittadini confederati, in Svizzera, che circa le medesime il Tribunale non ritiene doversi pronunciare oltre, rispetto alle considerazioni che verranno esposte dappresso, che secondo la giurisprudenza contenuta nella GICRA 2001 n. 21 e GICRA 2005 n. 3, confermata dal Tribunale nella DTAF 2013/37 consid. 4.4 e tutt'ora d'attualità, l'autorità d'asilo o il Tribunale amministrativo federale, nel caso di respingimento - o di rifiuto di entrare nel merito - di una domanda d'asilo, esamina a titolo pregiudiziale l'esistenza di un diritto potenziale del richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal diritto al rispetto della vita privata e famigliare ex art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che tale esame è compiuto unicamente se il ricorrente ha inoltrato all'autorità cantonale competente una domanda tendente al rilascio di un permesso di soggiorno e che la sua domanda sia ancora pendente (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4, in particolare consid. 4.4.2.2 con ulteriori riferimenti citati; GICRA 2005 n. 3 consid. 3.4; GICRA 2001 n. 21 consid. 8d, 9a e 11a), che nella presente disamina tale esame pregiudiziale è stato già adempiuto dal Tribunale nella sentenza D-2393/2019 del 22 maggio 2019, constatando, di principio, l'esistenza di un diritto dell'insorgente al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno fondata sull'art. 42 LStrI, essendo tra l'altro tutt'ora pendente una domanda volta al ricongiungimento famigliare ed al rilascio di un permesso di dimora inoltrata dall'interessato presso le competenti autorità cantonali (cfr. atti dell'[...]), che l'autorità inferiore, nella decisione impugnata, a seguito del respingimento della domanda d'asilo del richiedente, riprendendo la conclusione già esposta nella sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019 ed in applicazione della GICRA 2001 n. 21, ha constatato il diritto dell'insorgente, in linea di massima, al rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell'art. 42 LStrI, che alla luce di quanto sopra, la SEM non si è a ragione pronunciata oltre in merito all'allontanamento dell'insorgente, essendo che l'eventuale pronuncia relativa allo stesso risulta, in tali circostanze e secondo la giurisprudenza succitata, di competenza delle autorità cantonali preposte, che visto tutto quanto sopra, l'autorità di prime cure, con la decisione avversata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che visto l'esito delle procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura della sua entrata nel merito, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Hans Schürch Alissa Vallenari Data di spedizione: