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D-4702/2021

D-4702/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. Gli interessati, di nazionalità serba, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 luglio 2021 (cfr. atto SEM 4/2 e 5/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" i richiedenti l'asilo avevano già depositato una domanda d'asilo in Francia il 18 dicembre 2020 (cfr. atti SEM 17/1 e 19/1). C. Il 2 agosto 2021, l'autorità inferiore ha svolto un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) con i richiedenti l'asilo. In detto contesto, quest'ultimi, dopo aver confermato di aver chiesto asilo in Francia e precisato che detta domanda sarebbe stata respinta, hanno espresso la loro contrarietà farvi ritorno alla luce delle difficili condizioni di sussistenza cui sarebbero stati esposti (cfr. atti SEM 34/2 e 35/2). D. Su questi presupposti, il giorno medesimo, la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III. E. Il 23 agosto 2021 la Francia ha espressamente accettato di riprendere in carico gli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d (A._______) e dell'art. 18 par. 1 lett. b (B._______) Regolamento Dublino III. F. Nel corso della procedura di prima istanza, B._______ ha fatto l'oggetto di diversi accertamenti di natura medica (cfr. atti SEM 29/2, 46/2, 50/2, 51/3, 52/2, 53/1, 54/1, 55/1, 6272, 63/2, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2, 68/3, 74/2). In sunto e con particolare riferimento al rapporto dettagliato del 22 settembre 2021, si evince che ella soffre di una pronunciata instabilità con sbalzi tra disperazione e risate paratimiche, sensi di colpa nei confronti dei figli lasciati in Serbia, mancanza di gioia, disturbi del sonno indifferenza ed allontanamento sociale nonché di fitte da sensazione di panico con dispnea e tremore. La diagnosi è di un grave disturbo post traumatico da stress, ansia e disturbo da somatizzazione, sintomi cardiopolmonari funzionali e situazione da stress psicosociale complessa. Una malattia coronarica è stata esclusa con certezza. La terapia farmacologica impostata prevede la somministrazione di Mirtazapin 15mg e Sequase 25mg quale ausilio per dormire. Quale trattamento necessario e adeguato, viene segnalata la necessità di sottoporsi a sessioni di psicoterapia combinate con gli antidepressivi (cfr. atto SEM 68/3). G. Il 5 ottobre 2021, la protezione giuridica ha avuto modo di esprimersi sulle risultanze del precitato rapporto medico dettagliato (cfr. atto SEM 70/1), sottolineando tra le altre cose l'impossibilità, per la richiedente asilo, di accedere a cure mediche adeguate in Serbia e in Francia e ciò nonostante le stesse sarebbero fondamentali per la sua prognosi (cfr. atto SEM 71/13). H. Con decisione del 18 ottobre 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 77/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Francia come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione del trasferimento. I. Successivamente all'emissione del predetto provvedimento, B._______ si è sottoposta ad alcuni controlli medici supplementari a causa di una sospetta calcolosi delle vie urinarie. I test di laboratorio si sono rilevati inconcludenti. Nessuna congestione renale è stata rilevata nell'ecografia. È così stata prescritta una terapia analgesica e consigliato un monitoraggio presso il generalista (cfr. atto SEM 83/2). J. Il 26 ottobre 2021 (cfr. tracciamento degli invii), gli interessati sono insorti contro la precitata decisione chiedendo in limine la restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della stessa e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio. Contestualmente, essi hanno proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. K. Il 28 ottobre 2021 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dai richiedenti, oltreché della scadenza del termine di accettazione e della successiva accettazione tardiva - la competenza della Francia per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. L'eventuale respingimento delle domande d'asilo in detto Paese sarebbe peraltro ininfluente, atteso che non vi sarebbero evidenze circa il fatto che la Francia abbia violato i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Francia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che i ricorrenti non sarebbero esposti a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbero a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora, che non sarebbero rinviati nel loro Paese d'origine o di provenienza senza che la loro domanda d'asilo venga esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi che impongano di esaminare la domanda d'asilo in Svizzera in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) non sarebbe giustificata nella fattispecie. Innanzitutto, lo stato di salute dei ricorrenti, ed in particolare di B._______, sufficientemente acclarato, non raggiungerebbe una gravità tale da rendere inammissibile il trasferimento. La Francia disporrebbe in ogni caso di un'infrastruttura medica sufficiente e - in virtù della direttiva accoglienza - sarebbe tenuta a prestare cure mediche adeguate. I dubbi addotti al soggetto dagli insorgenti non sarebbero peraltro supportati da alcun elemento concreto. Le disquisizioni circa l'impossibilità di una presa a carico in Serbia sarebbero dipoi prive di attinenza nel quadro di una procedura Dublino, ove solo la capacità di trasferimento risulterebbe di principio decisiva. A medesima conclusione occorrerebbe giungere anche quo alle violenze subite dalla ricorrente nel Paese d'origine. Non vi sarebbero pertanto gli estremi per un'applicazione potestativa della clausola di sovranità.

E. 4.2 Nella la loro strutturata impugnativa, gli insorgenti avversano le conclusioni cui è giunta l'autorità resistente. Essi pongono innanzitutto l'accento sui diversi disposti menzionati nelle accettazioni al trasferimento trasmesse tardivamente dalle autorità francesi, aspetto che implicherebbe il mancato accoglimento della richiesta di trattare congiuntamente le domande d'asilo. In altre parole, prosegue la protezione giuridica, per B._______ verrà svolta una procedura di prima istanza mentre che per A._______ si procederà con tutta probabilità ad un allontanamento verso la Serbia. Ciò porrebbe ovvi problemi atteso che gli insorgenti, pur non essendo ancora sposati, sarebbero legati da un profondo legame affettivo. B._______, segnata da drammatici trascorsi famigliari e da seri problemi psichici, potrebbe contare unicamente su A._______. Così, il trasferimento in Francia configurerebbe una violazione dell'art. 8 CEDU, aspetto che l'autorità resistente non avrebbe affrontato nel proprio provvedimento. Dipoi, la rappresentante legale si sofferma sullo stato di salute della richiedente. Dopo aver ripreso parte degli argomenti già addotti nel diritto di essere sentito citato sub. lett. F, essa osserva come l'autorità non avrebbe valutato correttamente le condizioni di salute della ricorrente. Numerosi rapporti e studi, in parte citati nel memoriale, indicherebbero che attualmente la situazione del sistema di accoglienza francese sarebbe critica sotto molteplici punti di vista. Ciò sarebbe stato referenziato anche in un certo numero di "costellazioni a rischio" trattate dal Tribunale ed avrebbe portato ad una condanna della Francia da parte delle CorteEdu. La protezione giuridica ribadisce quindi come la mera interruzione, fosse anche temporanea, della presa a carico, implicherebbe un rischio grave non preso sufficientemente in conto dall'autorità inferiore. Richiama in seguito la giurisprudenza della CGUE secondo cui non solo le carenze sistemiche, ma anche il trasferimento in sé potrebbe comportare una violazione dell'art. 3 CEDU o 4 della Carta UE. Dopo aver citato alcune sentenze di questo Tribunale, precisa quindi come la SEM avrebbe dovuto valutare in concreto i rischi derivanti dalla discontinuità dei trattamenti. In specie, l'esame di cui alla querelata decisione non sarebbe completo. In particolare, occorrerebbero delle ulteriori misure di istruzione al fine di valutare compiutamente sia il rischio che una riammissione in Francia si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU, sia la necessità di rinunciare al trasferimento per motivi umanitari. Ciò con particolare riferimento al fatto che nella domanda di riammissione difetterebbe qualsiasi segnalazione dello stato di vulnerabilità della ricorrente e che il rapporto medico dettagliato sarebbe successivo alla stessa. I dubbi sul rischio di "refoulement" in Serbia sarebbero peraltro più che sensati e pertanto anche l'eventualità di non potere accedere alle cure. Quanto avvenuto nel Paese d'origine sarebbe d'altro canto fondamentale per esprimere delle considerazioni sull'attuale stato di salute psicofisico dell'insorgente.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

E. 5.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 5.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). Rispettivamente, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, ai sensi degli stessi articoli di legge menzionati, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

E. 6 Nel caso in rassegna, la Francia non ha risposto alla richiesta di ripresa a carico dei richiedenti nel termine di accettazione previsto all'art. 25 cpv. 2 Regolamento Dublino III rispettivamente le autorità dello Stato richiesto la hanno espressamente accettata, seppur tardivamente. La competenza della Francia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento dei richiedenti risulta così di principio essere data. In questo contesto, il fatto che nelle separate comunicazioni di accettazione trasmesse dalle autorità francesi siano stati menzionati due disposti diversi risulta ininfluente. Non da ultimo, è doveroso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di quest'ultime autorità, del trasferimento nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2641/2017 dell'11 maggio 2017).

E. 7.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III) (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-1339/2020 del 14 aprile 2020 consid. 5; F-2143/2020 del 6 maggio 2020, consid. 6).

E. 7.2 La Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni.

E. 7.3 Di conseguenza, detto Paese è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva procedura e direttiva accoglienza).

E. 7.4 Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]).

E. 7.5 Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dai ricorrenti, nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Sebbene alcuni rapporti indipendenti abbiano effettivamente evidenziato la presenza di alcune criticità nel sistema di accoglienza transalpino, giurisprudenza invalsa ha sempre escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi del precitato disposto (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 6). Altresì gli insorgenti non hanno dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Francia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Peraltro, come regolarmente osservato dalla giurisprudenza, anche una decisione definitiva emessa dallo Stato richiesto ed assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituisce gioco forza una violazione in concreto del principio del non respingimento (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1983/2019 del 2 luglio 2019 consid. 5.5). Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la predetta presunzione legale. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 8.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 8.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 9.1.1 Vista la censura in tal senso, occorre determinare, in primo luogo, se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore sul punto di questione dell'applicazione della clausola di sovranità presti il fianco a critiche o meno. Ciò con particolare riferimento allo stato di salute di B._______.

E. 9.1.2 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 9.1.3 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144).

E. 9.1.4 Nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario di B._______ funge da discriminante si esauriscono sostanzialmente nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU.

E. 9.1.5 A questo titolo, v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

E. 9.1.6 Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2).

E. 9.1.7 In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva accoglienza, la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento.

E. 9.1.8 Ferme queste premesse, è indubbio che nel caso in narrativa, l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore non risulti carente. La SEM ha infatti ordinato un rapporto medico dettagliato che illustra in modo esaustivo le problematiche valetudinarie in capo a B._______, la necessaria presa a carico ed i trattamenti prescritti (cfr. supra lett. F). Per il resto, non vi erano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale né tantomeno di patologie che potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di un peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Inoltre, come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, la Francia dispone notoriamente di un'infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, alla quale la ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza).

E. 9.1.9 Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessata in Francia nel contesto di un procedimento Dublino, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio.

E. 9.2 Su questi medesimi presupposti, si può partire dall'assunto che lo stato di salute di B._______, per i cui dettagli si rinvia a quanto esposto sub. lett. F e I non risulti ostativo al trasferimento in Francia. In questo senso, anche gli ulteriori accertamenti svolti dopo l'emissione del provvedimento impugnato non permettono di giungere ad un esito diverso.

E. 9.3 Tra le norme imperative di cui sopra rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019). Nel caso in narrativa, codesta patrocinatrice vi si appella però a torto. A prescindere dal legame che lega gli odierni ricorrenti, va infatti osservato come alla luce del preventivato trasferimento congiunto, alle autorità elvetiche non può essere rimproverata alcuna violazione della normativa citata. Quanto ad un'eventuale violazione indiretta, occorre inoltre rammentare che la cosiddetta protezione "par ricochet" è stata elaborata nell'ambito dell'art. 3 CEDU e non dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del tribunale D-6481/2017 del 13 dicembre 2017). A prescindere da ciò, si deve in ogni caso partire dal presupposto che la Francia, stato di diritto, rispetti i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, di modo che, nell'eventualità di una violazione del disposto, i ricorrenti potranno rivolgersi alle rispettive autorità onde ottenerne il riconoscimento delle garanzie ad esso inerenti.

E. 10 Visto quanto precede ed alla luce del fatto che non ci sono dunque elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

E. 11 È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

E. 12 Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia confermata.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),

E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4702/2021 Sentenza del 21 novembre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yannick Antoniazza-Hafner, Yanick Felley, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato (...), B._______, nata (...), Serbia, entrambi patrocinati da Roberta Condemi, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 18 ottobre 2021 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, di nazionalità serba, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 luglio 2021 (cfr. atto SEM 4/2 e 5/2). B. Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" i richiedenti l'asilo avevano già depositato una domanda d'asilo in Francia il 18 dicembre 2020 (cfr. atti SEM 17/1 e 19/1). C. Il 2 agosto 2021, l'autorità inferiore ha svolto un colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) con i richiedenti l'asilo. In detto contesto, quest'ultimi, dopo aver confermato di aver chiesto asilo in Francia e precisato che detta domanda sarebbe stata respinta, hanno espresso la loro contrarietà farvi ritorno alla luce delle difficili condizioni di sussistenza cui sarebbero stati esposti (cfr. atti SEM 34/2 e 35/2). D. Su questi presupposti, il giorno medesimo, la SEM ha presentato alle competenti autorità francesi una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III. E. Il 23 agosto 2021 la Francia ha espressamente accettato di riprendere in carico gli interessati sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d (A._______) e dell'art. 18 par. 1 lett. b (B._______) Regolamento Dublino III. F. Nel corso della procedura di prima istanza, B._______ ha fatto l'oggetto di diversi accertamenti di natura medica (cfr. atti SEM 29/2, 46/2, 50/2, 51/3, 52/2, 53/1, 54/1, 55/1, 6272, 63/2, 64/2, 65/2, 66/2, 67/2, 68/3, 74/2). In sunto e con particolare riferimento al rapporto dettagliato del 22 settembre 2021, si evince che ella soffre di una pronunciata instabilità con sbalzi tra disperazione e risate paratimiche, sensi di colpa nei confronti dei figli lasciati in Serbia, mancanza di gioia, disturbi del sonno indifferenza ed allontanamento sociale nonché di fitte da sensazione di panico con dispnea e tremore. La diagnosi è di un grave disturbo post traumatico da stress, ansia e disturbo da somatizzazione, sintomi cardiopolmonari funzionali e situazione da stress psicosociale complessa. Una malattia coronarica è stata esclusa con certezza. La terapia farmacologica impostata prevede la somministrazione di Mirtazapin 15mg e Sequase 25mg quale ausilio per dormire. Quale trattamento necessario e adeguato, viene segnalata la necessità di sottoporsi a sessioni di psicoterapia combinate con gli antidepressivi (cfr. atto SEM 68/3). G. Il 5 ottobre 2021, la protezione giuridica ha avuto modo di esprimersi sulle risultanze del precitato rapporto medico dettagliato (cfr. atto SEM 70/1), sottolineando tra le altre cose l'impossibilità, per la richiedente asilo, di accedere a cure mediche adeguate in Serbia e in Francia e ciò nonostante le stesse sarebbero fondamentali per la sua prognosi (cfr. atto SEM 71/13). H. Con decisione del 18 ottobre 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 77/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dei richiedenti dalla Svizzera verso la Francia come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione del trasferimento. I. Successivamente all'emissione del predetto provvedimento, B._______ si è sottoposta ad alcuni controlli medici supplementari a causa di una sospetta calcolosi delle vie urinarie. I test di laboratorio si sono rilevati inconcludenti. Nessuna congestione renale è stata rilevata nell'ecografia. È così stata prescritta una terapia analgesica e consigliato un monitoraggio presso il generalista (cfr. atto SEM 83/2). J. Il 26 ottobre 2021 (cfr. tracciamento degli invii), gli interessati sono insorti contro la precitata decisione chiedendo in limine la restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della stessa e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio. Contestualmente, essi hanno proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. K. Il 28 ottobre 2021 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1. Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data - in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dai richiedenti, oltreché della scadenza del termine di accettazione e della successiva accettazione tardiva - la competenza della Francia per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento. L'eventuale respingimento delle domande d'asilo in detto Paese sarebbe peraltro ininfluente, atteso che non vi sarebbero evidenze circa il fatto che la Francia abbia violato i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Francia - Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) - non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che i ricorrenti non sarebbero esposti a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbero a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora, che non sarebbero rinviati nel loro Paese d'origine o di provenienza senza che la loro domanda d'asilo venga esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Non esisterebbero altresì motivi che impongano di esaminare la domanda d'asilo in Svizzera in applicazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) non sarebbe giustificata nella fattispecie. Innanzitutto, lo stato di salute dei ricorrenti, ed in particolare di B._______, sufficientemente acclarato, non raggiungerebbe una gravità tale da rendere inammissibile il trasferimento. La Francia disporrebbe in ogni caso di un'infrastruttura medica sufficiente e - in virtù della direttiva accoglienza - sarebbe tenuta a prestare cure mediche adeguate. I dubbi addotti al soggetto dagli insorgenti non sarebbero peraltro supportati da alcun elemento concreto. Le disquisizioni circa l'impossibilità di una presa a carico in Serbia sarebbero dipoi prive di attinenza nel quadro di una procedura Dublino, ove solo la capacità di trasferimento risulterebbe di principio decisiva. A medesima conclusione occorrerebbe giungere anche quo alle violenze subite dalla ricorrente nel Paese d'origine. Non vi sarebbero pertanto gli estremi per un'applicazione potestativa della clausola di sovranità. 4.2 Nella la loro strutturata impugnativa, gli insorgenti avversano le conclusioni cui è giunta l'autorità resistente. Essi pongono innanzitutto l'accento sui diversi disposti menzionati nelle accettazioni al trasferimento trasmesse tardivamente dalle autorità francesi, aspetto che implicherebbe il mancato accoglimento della richiesta di trattare congiuntamente le domande d'asilo. In altre parole, prosegue la protezione giuridica, per B._______ verrà svolta una procedura di prima istanza mentre che per A._______ si procederà con tutta probabilità ad un allontanamento verso la Serbia. Ciò porrebbe ovvi problemi atteso che gli insorgenti, pur non essendo ancora sposati, sarebbero legati da un profondo legame affettivo. B._______, segnata da drammatici trascorsi famigliari e da seri problemi psichici, potrebbe contare unicamente su A._______. Così, il trasferimento in Francia configurerebbe una violazione dell'art. 8 CEDU, aspetto che l'autorità resistente non avrebbe affrontato nel proprio provvedimento. Dipoi, la rappresentante legale si sofferma sullo stato di salute della richiedente. Dopo aver ripreso parte degli argomenti già addotti nel diritto di essere sentito citato sub. lett. F, essa osserva come l'autorità non avrebbe valutato correttamente le condizioni di salute della ricorrente. Numerosi rapporti e studi, in parte citati nel memoriale, indicherebbero che attualmente la situazione del sistema di accoglienza francese sarebbe critica sotto molteplici punti di vista. Ciò sarebbe stato referenziato anche in un certo numero di "costellazioni a rischio" trattate dal Tribunale ed avrebbe portato ad una condanna della Francia da parte delle CorteEdu. La protezione giuridica ribadisce quindi come la mera interruzione, fosse anche temporanea, della presa a carico, implicherebbe un rischio grave non preso sufficientemente in conto dall'autorità inferiore. Richiama in seguito la giurisprudenza della CGUE secondo cui non solo le carenze sistemiche, ma anche il trasferimento in sé potrebbe comportare una violazione dell'art. 3 CEDU o 4 della Carta UE. Dopo aver citato alcune sentenze di questo Tribunale, precisa quindi come la SEM avrebbe dovuto valutare in concreto i rischi derivanti dalla discontinuità dei trattamenti. In specie, l'esame di cui alla querelata decisione non sarebbe completo. In particolare, occorrerebbero delle ulteriori misure di istruzione al fine di valutare compiutamente sia il rischio che una riammissione in Francia si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU, sia la necessità di rinunciare al trasferimento per motivi umanitari. Ciò con particolare riferimento al fatto che nella domanda di riammissione difetterebbe qualsiasi segnalazione dello stato di vulnerabilità della ricorrente e che il rapporto medico dettagliato sarebbe successivo alla stessa. I dubbi sul rischio di "refoulement" in Serbia sarebbero peraltro più che sensati e pertanto anche l'eventualità di non potere accedere alle cure. Quanto avvenuto nel Paese d'origine sarebbe d'altro canto fondamentale per esprimere delle considerazioni sull'attuale stato di salute psicofisico dell'insorgente. 5. 5.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 5.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 5.4. Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 5.5. Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). Rispettivamente, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, ai sensi degli stessi articoli di legge menzionati, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 6. Nel caso in rassegna, la Francia non ha risposto alla richiesta di ripresa a carico dei richiedenti nel termine di accettazione previsto all'art. 25 cpv. 2 Regolamento Dublino III rispettivamente le autorità dello Stato richiesto la hanno espressamente accettata, seppur tardivamente. La competenza della Francia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento dei richiedenti risulta così di principio essere data. In questo contesto, il fatto che nelle separate comunicazioni di accettazione trasmesse dalle autorità francesi siano stati menzionati due disposti diversi risulta ininfluente. Non da ultimo, è doveroso rammentare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere - se del caso - alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di quest'ultime autorità, del trasferimento nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2641/2017 dell'11 maggio 2017). 7. 7.1. Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Francia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III) (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-1339/2020 del 14 aprile 2020 consid. 5; F-2143/2020 del 6 maggio 2020, consid. 6). 7.2. La Francia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo sta-tuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Proto-collo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. 7.3. Di conseguenza, detto Paese è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva procedura e direttiva accoglienza). 7.4. Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]). 7.5. Orbene, anche prendendo in considerazione le censure mosse nel gravame dai ricorrenti, nulla permette di ritenere la persistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. Sebbene alcuni rapporti indipendenti abbiano effettivamente evidenziato la presenza di alcune criticità nel sistema di accoglienza transalpino, giurisprudenza invalsa ha sempre escluso l'esistenza di carenze sistemiche ai sensi del precitato disposto (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019 e D-6652/2020 dell'11 febbraio 2020 consid. 6). Altresì gli insorgenti non hanno dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte della Francia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Peraltro, come regolarmente osservato dalla giurisprudenza, anche una decisione definitiva emessa dallo Stato richiesto ed assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituisce gioco forza una violazione in concreto del principio del non respingimento (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1983/2019 del 2 luglio 2019 consid. 5.5). Gli elementi concreti del caso di specie, non sono così tali da rimettere in discussione la predetta presunzione legale. Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1. Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 8.2. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prima istanza, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 e seg.); la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto il potere d'esame del Tribunale e pertanto quest'ultimo può e deve unicamente controllare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezzamento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. In questi casi il Tribunale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM. Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9. 9.1. 9.1.1. Vista la censura in tal senso, occorre determinare, in primo luogo, se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore sul punto di questione dell'applicazione della clausola di sovranità presti il fianco a critiche o meno. Ciò con particolare riferimento allo stato di salute di B._______. 9.1.2. Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 9.1.3. La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). 9.1.4. Nel caso in rassegna gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario di B._______ funge da discriminante si esauriscono sostanzialmente nella questione a sapere se il suo trasferimento possa o meno configurare una violazione dell'art. 3 CEDU. 9.1.5. A questo titolo, v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). 9.1.6. Sempre in quest'ambito, si deve ricordare che il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2). 9.1.7. In una siffatta valutazione non è certo privo di rilievo il diritto sovranazionale che lega lo stato di destinazione. Gli Stati membri sono invero vincolati dalla CartaUE e la CEDU e tenuti ad applicare la direttiva accoglienza, la quale prevede, all'art. 19 par. 1, che si debba provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quantomeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali. Pure da considerare è l'infrastruttura sanitaria in essere nel Paese di destinazione e le conseguenti possibilità di trattamento. 9.1.8. Ferme queste premesse, è indubbio che nel caso in narrativa, l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore non risulti carente. La SEM ha infatti ordinato un rapporto medico dettagliato che illustra in modo esaustivo le problematiche valetudinarie in capo a B._______, la necessaria presa a carico ed i trattamenti prescritti (cfr. supra lett. F). Per il resto, non vi erano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale né tantomeno di patologie che potessero raggiungere un livello di gravità tale da configurare un rischio reale di un peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. Inoltre, come rettamente segnalato dall'autorità inferiore, la Francia dispone notoriamente di un'infrastruttura sanitaria funzionante ed equiparabile a quella elvetica, alla quale la ricorrente può avere libero accesso come previsto dal diritto comunitario (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). 9.1.9. Conto tenuto delle questioni giuridiche che si ponevano, il complesso fattuale era dunque sufficientemente delineato per giudicare del trasferimento dell'interessata in Francia nel contesto di un procedimento Dublino, sicché nulla può essere rimproverato all'autorità inferiore, che non ha quindi violato il principio inquisitorio. 9.2. Su questi medesimi presupposti, si può partire dall'assunto che lo stato di salute di B._______, per i cui dettagli si rinvia a quanto esposto sub. lett. F e I non risulti ostativo al trasferimento in Francia. In questo senso, anche gli ulteriori accertamenti svolti dopo l'emissione del provvedimento impugnato non permettono di giungere ad un esito diverso. 9.3. Tra le norme imperative di cui sopra rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019). Nel caso in narrativa, codesta patrocinatrice vi si appella però a torto. A prescindere dal legame che lega gli odierni ricorrenti, va infatti osservato come alla luce del preventivato trasferimento congiunto, alle autorità elvetiche non può essere rimproverata alcuna violazione della normativa citata. Quanto ad un'eventuale violazione indiretta, occorre inoltre rammentare che la cosiddetta protezione "par ricochet" è stata elaborata nell'ambito dell'art. 3 CEDU e non dell'art. 8 CEDU (cfr. sentenza del tribunale D-6481/2017 del 13 dicembre 2017). A prescindere da ciò, si deve in ogni caso partire dal presupposto che la Francia, stato di diritto, rispetti i suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale, di modo che, nell'eventualità di una violazione del disposto, i ricorrenti potranno rivolgersi alle rispettive autorità onde ottenerne il riconoscimento delle garanzie ad esso inerenti.

10. Visto quanto precede ed alla luce del fatto che non ci sono dunque elementi per ritenere che l'autorità di prima istanza abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

11. È dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che gli insorgenti non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non v'è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).

12. Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia confermata.

13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che il ricorrente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA),

15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli