Asilo ed allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le procedure D-6481/2017 e D-6484/2017 sono congiunte.
E. 2 Il ricorso è respinto.
E. 3 Le domande d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, sono respinte.
E. 4 Le spese processuali di CHF 1000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6481/2017, D-6484/2017 Sentenza del 13 dicembre 2017 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (giudice unico), con l'approvazione del giudice Markus König, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), Tunisia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisioni della SEM del 20 ottobre 2017 / N (...). Visto: le domande d'asilo che gli interessati hanno ha presentato in Svizzera in data 11 settembre 2017, i verbali relativi alle audizioni di B._______ del (...) settembre 2016 (di seguito: verbale 1HK) e del 6 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2HK), i verbali relativi alle audizioni di A._______ del (...) settembre 2016 (di seguito: verbale 1MZ) e del 6 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2MZ), i verbali dei complementi d'audizione riguardanti le rispettive dichiarazioni concessi il 6 ottobre 2017 a B._______ (di seguito: verbale 3HK) ed a A._______ (dio seguito: verbale 3MZ), le separate decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 20 ottobre 2017, notificate agli interessati il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), con cui tale autorità ha respinto le succitate domande d'asilo pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso di B._______ del 13 novembre 2017 (recte: 17 novembre 2017; cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 novembre 2017), con cui la ricorrente ha postulato in limine la congiunzione della sua procedura con quella riguardante A._______ e la trattazione simultanea delle loro domande d'asilo, in via principale l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo in Svizzera, in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per la pronuncia di una nuova decisione ed in secondo subordine di essere posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il ricorso di A._______ del 13 novembre 2017 (recte: 17 novembre 2017; cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 novembre 2017), con cui il ricorrente ha postulato in limine la congiunzione della sua procedura con quella riguardante B._______ e la trattazione simultanea delle loro domande d'asilo, in via principale l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo in Svizzera, in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per la pronuncia di una nuova decisione ed in secondo subordine di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2.ed., n° 3.17), che in specie, stante la richiesta in tal senso dei ricorrenti e l'adempimento del summenzionato presupposto, risulta giudizioso congiungere le procedure, che i ricorsi manifestamente infondati, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità i richiedenti si sono dichiarati cittadini tunisini di etnia araba con ultimo domicilio nella città di Kairouan (cfr. verbale 1MZ, pag. 3 e segg; verbale 1HK, pag. 3 e segg.), che hanno inoltre addotto essere espatriati assieme verso la fine dell'estate del 2017, giungendo dapprima in Italia e successivamente in Svizzera (cfr. verbale 1MZ, pag. 8; verbale 1HK, pag. 8), che chiamati ad esprimersi al riguardo, entrambi hanno ricondotto la fuga dal paese d'origine ad alcune vicissitudini che avrebbero avuto origine a seguito della mancata accettazione della loro relazione sentimentale da parte delle rispettive famiglie (cfr. verbale 1MZ, pag. 9; verbale 1HK, pag. 9), che più nel dettaglio B._______ ha addotto aver iniziato la relazione con A._______ già diversi anni prima di sposarsi con un altro uomo; che a tal proposito ella ha allegato essere stata forzata a contrarre matrimonio dai famigliari sul finire del 2011; che il marito sarebbe stato una cattiva persona ed avrebbe inoltre fatto l'oggetto di una condanna penale a 7 anni di carcere; che la richiedente si sarebbe concessa a lui controvoglia; che durante la sua detenzione ella avrebbe chiesto il divorzio nelle sedi preposte; che ella avrebbe inoltre già partecipato a diverse udienze; che l'interessata si troverebbe per sua stessa ammissione in una posizione di forza potendo decidere sola delle sorti della sua unione; che tuttavia, ella sarebbe stata minacciata di ripercussioni dal marito in occasione di una sua visita in carcere; che nonostante tutto ciò, nel corso degli anni ella avrebbe mantenuto i legami con A._______; che però il fratello la avrebbe vista in diverse occasioni in compagnia di quest'ultimo; che per questa ragione la avrebbe percossa e seviziata ripetutamente, incitando anche un altro fratello a fare altrettanto; che le percosse le avrebbe anche causato un aborto; che in conseguenza di ciò ella si sarebbe dovuta sottoporre ad un raschiamento in ospedale; che una volta appresso che l'interessata era rimasta incinta proprio da A._______, il fratello se la sarebbe presa anche con quest'ultimo, investendolo con un veicolo; che alcuni mesi dopo tali avvenimenti B._______ avrebbe incontrato nuovamente A._______ e la loro relazione intima sarebbe proseguita; che i maltrattamenti da parte del fratello si sarebbero protratti; che la richiedente avrebbe quindi deciso di lasciare la sua abitazione famigliare per andare a vivere alcuni mesi con l'amante prima di espatriare (cfr. verbale 1HK, pag. 9 e segg.; verbale 2HK, pag. 4 e segg.), che dal canto suo, A._______ ha dichiarato che stante la mancata accettazione della loro relazione, B._______ sarebbe stata data in moglie dalla di lei famiglia ad un altro uomo; che ciò nonostante egli avrebbe continuato a frequentarla, anche intimamente; che nel 2016, il fratello della ragazza la avrebbe malmenata dopo aver scoperto ch'ella non avrebbe desistito dall'intrattenersi con lui; che ciò le avrebbe causato il ricovero in ospedale e la perdita del figlio che portava in grembo; che il richiedente sarebbe poi stato a sua volta investito con un veicolo a motore dal fratello di B._______; che a causa di ciò egli sarebbe stato ospedalizzato per alcuni giorni, dapprima in una struttura pubblica e successivamente in una clinica privata; che dopo essere stato dimesso avrebbe atteso un certo tempo prima di riprendere i contatti con l'amante; che in seguito egli sarebbe andato di nascosto a vivere con B._______; che nel frattempo le minacce da parte dei famigliari della ragazza sarebbero proseguite; che i due avrebbero quindi deciso di espatriare (cfr. verbale 1MZ, pag. 9 e segg.; verbale 2MZ, pagg. 5 e segg.), che nelle querelate decisioni, la SEM ha anzitutto ritenuto inverosimili i motivi d'asilo addotti dagli interessati, che in particolare, le allegazioni di B._______ conterebbero delle palesi e gravi contraddizioni a proposito delle circostanze delle aggressioni subite da lei e da A._______ ad opera del fratello, del suo ricovero in ospedale nonché dell'aborto di cui sarebbe stata vittima; che inoltre, le versioni da lei fornite nelle due audizioni sarebbero discrepanti anche per quanto concerne i successivi contatti con l'aggressore; che del resto, le sue stesse allegazioni non sarebbero nemmeno sufficientemente sostanziate; che ciò riguarderebbe in particolare la caratterizzazione del suo primo incontro con A._______, la descrizione dell'ultimo maltrattamento subito dal fratello e le stesse minacce telefoniche proferite da quest'ultimo; che per di più la richiedente avrebbe omesso di menzionare nell'ambito dell'audizione del 15 settembre 2017, che a mente dell'autorità di prima istanza, nemmeno le dichiarazioni di A._______ ossequierebbero i criteri di verosimiglianza; che in particolare vi sarebbero notevoli differenze tra quanto da lui dichiarato nelle due diverse audizioni a proposito delle circostanze e della collocazione temporale del suo ferimento ad opera del fratello B._______, del successivo incontro con quest'ultima ed a riguardo delle minacce subite, che oltracciò, in entrambe le decisioni la SEM ha constatato come quanto rispettivamente addotto dai due interessati a proposito del loro primo incontro e del successivo contatto telefonico risulterebbe discordante; che entrambi avrebbero inoltre fornito risposte evasive dopo essere stati confrontati in merito, che su tali presupposti, le stesse allegazioni di B._______ circa le minacce da lei subite al momento della sua visita nel penitenziario ove era recluso il marito andrebbero considerate inverosimili, che infine, per quanto concerne la circostanza del matrimonio forzato a cui B._______ sarebbe stata sottoposta, la SEM ha concluso all'irrilevanza in materia d'asilo in ragione dell'inesistenza di probabilità di realizzazione di una persecuzione in futuro e della sua facoltà di chiedere protezione alle autorità tunisine, che nel proprio ricorso, B._______ avversa tali considerazioni; che a suo dire la lettura attenta dei verbali dimostrerebbe che vi sarebbero stati dei momenti di confusione che avrebbero condotto ad un'interpretazione dei fatti al di fuori del giusto contesto; che alla luce di ciò e considerati anche i chiarimenti già offerti in sede di audizione federale, le incongruenze dovrebbero venir relativizzate; che inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM, la ricorrente ritiene aver descritto in maniera sufficientemente concreta il suo primo incontro con A._______ e l'ultimo episodio di violenza sofferto, soprattutto ove si consideri il lungo tempo trascorso dal primo e la traumaticità del secondo evento; che quanto alla mancata menzione delle minacce telefoniche in occasione della prima audizione, andrebbe tenuto conto del fatto che alla richiedente non sarebbero state poste domande specifiche che la inducessero a parlarne; che in definitiva le sue allegazioni meriterebbe d'essere considerate verosimili in quanto consistenti, plausibili e coerenti, ch'ella rammenta poi come nella sua regione d'origine i matrimoni sarebbero spesso frutto di accordi tra le famiglie; che a suo dire, nel caso in cui non ci si uniformi a tali pattuizioni, la disapprovazione sociale sarebbe pesantissima e lo stato non assumerebbe alcuna misura di protezione; che spesso sarebbe lo stesso diritto vigente a legittimare l'intervento della famiglia ed a sanzionare i comportamenti devianti quali un adulterio; che in tal senso, il solo fatto di aver potuto chiedere il divorzio non porrebbe l'interessata al riparo da ritorsioni; che al momento del rilascio dell'attuale coniuge ella rischierebbe conseguentemente di trovarsi a doverlo affrontare da sola, senza potersi rivolgere alle autorità, che nel proprio atto ricorsuale A._______, dopo aver ampiamente precisato i fatti esposti in corso di procedura, sostiene a sua volta che le incongruenze rilevate dall'autorità di prime cure sarebbero da relativizzare; che da un lato andrebbe tenuto conto della diversa natura delle due audizioni e del fatto che nel corso della prima vi sarebbero stati notevoli problemi segnatamente in quanto egli sarebbe stato interrotto; che inoltre l'autorità di prima istanza avrebbe avuto un certo tipo di aspettative che non coincidevano con la propensione del ricorrente; che egli si sarebbe sentito enormemente sotto pressione; che proprio per cercare di soddisfare le aspettative della SEM ed adempiere al suo obbligo di collaborare, l'interessato avrebbe fornito indicazioni temporali imprecise; che ciò avrebbe causato una serie di malintesi ed equivoci; che ciononostante, nell'ambito della seconda audizione egli avrebbe illustrato un quadro logico e chiaro degli avvenimenti, ch'egli riconferma in sede ricorsuale. che infine, entrambi imputano le incongruenze circa il loro primo incontro, ad una errata valutazione da parte dell'autorità di prime cure; che a loro dire, le differenze tra le due versioni non sarebbero tali, stante il fatto che entrambi avrebbero indicato il medesimo luogo, seppur con riferimenti diversi; che vi sarebbe inoltre da tenere presente un possibile equivoco di natura linguistica e culturale, posto che l'accezione "parlare" farebbe riferimento ad un incontro in prima persona, escludendo quindi le conversazioni telefoniche, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che nel caso che ci occupa, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, i fatti allegati dagli insorgenti risultano a tratti incoerenti, che a titolo esemplificativo, già solo le stesse circostanze del loro primo incontro risultano contradditorie, che le incongruenze riscontrabili non possono inoltre essere spiegate, come lo vogliono i ricorrenti, sulla sola base del fatto ch'essi avrebbero indicato il medesimo luogo, seppur con riferimenti diversi; che infatti, A._______ ha addotto aver incontrato B._______ al mercato, di essersi rivolto a lei comunicandole il proprio numero di telefono e di aver ricevuto una sua chiamata la sera stessa (cfr. verbale 2ZM, pag. 7); che al contrario, quest'ultima ha dichiarato averlo conosciuto in un negozio di succhi di frutta e di averlo contattato a distanza di due o tre giorni dal primo incontro (cfr. verbale 2HK, pag. 6-7), che entrambi non sono inoltre stati in grado di fornire spiegazioni circostanziate a proposito di tali divergenze nonostante gliene sia stata data ampia facoltà (cfr. verbale 3ZM, pag. 1 e verbale 3 HK, pag. 1), che inoltre, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, le contraddizioni nell'esposto dei ricorrenti a proposito delle traversie ch'essi avrebbero incontrato proprio a causa delle loro relazione, risultano estese e inconciliabili, che invero, A._______ ha in un primo momento asserito di essersi trattenuto con B._______ per tutto il pomeriggio precedente al suo ricovero in ospedale riconducendo i maltrattamenti proprio al fatto che i famigliari di quest'ultima avrebbero scoperto della gravidanza (cfr. verbale 1MZ, pag. 9-10); che tuttavia, nel corso della successiva audizione, egli ha dichiarato averla incontrata verso le 9 o le 10 di mattina e che i famigliari avrebbero appreso della sua gravidanza solo successivamente al ricovero (cfr. verbale 2MZ, pag. 11 e 17); che del resto anche quanto all'aggressione da lui subita ed al successivo incontro con l'amante, A._______ non è stato in grado di fornire allegazioni lineari, posto che egli ha dapprima asserito essere scappato dopo aver visto dal vetro i famigliari di B._______ giungere in ospedale ed aver rincontrato per la prima volta quest'ultima ben 4 mesi dopo l'aggressione (cfr. verbale 1MZ, pag. 10) ed in seguito di aver scorso il solo fratello dell'amante e di averla rincontrata già 3 mesi dopo (cfr. verbale 2MZ, pag. 12-13); che si estese incongruenze non possono inoltre essere relativizzate sulla base delle generiche giustificazioni esposte in sede ricorsuale; che del resto, anche nelle allegazioni di B._______ sono identificabili delle contraddizioni di un certo rilievo; che a titolo esemplificativo, ella ha infatti in un primo momento asserito di non aver più rivisto il fratello dall'aprile/maggio del 2016 (cfr. verbale 1HK, pag. 10) salvo poi contraddirsi riferendo di essere stata percossa da quest'ultimo 5 mesi prima dell'audizione del 6 ottobre 2017 (cfr. verbale 2HK, pag. 13), che su tali presupposti, il Tribunale si esime in questa sede dall'elencare gli ulteriori elementi contradditori già constatati dall'autorità di prima istanza ed alla cui decisione vi è luogo di rinviare, anche per quanto concerne l'insufficiente motivazione riscontrata nelle allegazioni di B._______, che negli stessi termini, v'è parimenti luogo di condividere la posizione dell'autorità di prima istanza circa l'inverosimiglianza delle minacce di ripercussioni subite da B._______ al momento della visita al marito in carcere, posto che le stesse avrebbero fatto riferimento alla sua relazione con A._______ (cfr. verbale 2HK, pag. 14), che ad ogni buon conto, quandanche si voglia ritenere veritiero il racconto degli interessati, occorrerebbe ancora, perché il gravame meriti accoglimento, che i ricorrenti non siano in misura di ottenere un'appropriata protezione in patria, che lo stesso valgasi per la circostanza del matrimonio organizzato a cui sarebbe stata sottoposta B._______ e di cui l'autorità di prima istanza non ha posto in discussione la verosimiglianza, che invero, nei casi laddove le persecuzioni emanano da entità non statali, soprattutto se circoscritte a livello locale, la protezione internazionale è sussidiaria rispetto a quella ottenibile nel paese d'origine (cfr. DTAF 2008/4 e 2011/51), che proprio tale presupposto non risulta in specie adempiuto, che infatti, A._______ ha espressamente addotto non essersi rivolto alle autorità ma ha omesso di fornire elementi concreti a riguardo di un'eventuale assenza di capacità e di volontà di proteggere da parte dello stato tunisino (cfr. verbale 2ZM, pag. 16), che B._______ ha a sua volta dichiarato di essersi recata in una sola occasione a denunciare i fatti ma di aver desistito a fronte della sua impossibilità a raccogliere le necessarie prove (cfr. verbale 2HK, pag. 15); che così facendo ella non ha però dimostrato in che modo le autorità non sarebbero in misura o non avrebbero intenzione di proteggerla; che non si può inoltre partire dal presupposto che la Tunisia sia sull'integralità del suo territorio priva di un'adeguata infrastruttura di protezione contro gli atti messi in opera da privati (cfr. a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale E-1633/2013 del 4 giugno 2013); che del resto lo stesso puntuale arresto del coniuge pare confermare l'effettività dell'azione delle autorità di perseguimento penale tunisine, che per quanto riguarda la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità di prime cure, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale, entrambi gli insorgenti censurano una violazione dell'art. 8 CEDU; che a loro dire la Tunisia non rispetterebbe il loro diritto alla vita famigliare in conformità con i parametri utilizzati in Europa; che la loro divisione costituirebbe violazione dell'art. 8 CEDU; che inoltre, il loro rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile; che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato le decisioni della SEM relative alle domande d'asilo degli insorgenti, quest'ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che quo alla censurata violazione dell'art. 8 CEDU, occorre anzitutto fare presente che la risultanza della procedura d'asilo non è stata quella di dividere i richiedenti; che del resto, nessuno dei due può vantare la presenza di famigliari stretti in Svizzera; che quanto ad un'eventuale violazione indiretta dettata dal fatto che gli interessati non sarebbero liberi di vivere la loro relazione in Tunisia, occorre rammentare che lo strumento interpretativo in questione (la cosiddetta protezione "par ricochet") è stata elaborata nell'ambito dell'art. 3 CEDU e non dell'art. 8 CEDU; che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nel Paese d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che va al proposito in primo luogo rammentato che in Tunisia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale, che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Tunisia; che entrambi sono giovani ed in buona salute, dispongono indubbiamente di conoscenze in patria e di possibilità di reinserimento, che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti risulta parimenti ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, le domande di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, sono respinte (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura e considerata la congiunzione delle procedure le spese processuali, di CHF 1'000.-, che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le procedure D-6481/2017 e D-6484/2017 sono congiunte.
2. Il ricorso è respinto.
3. Le domande d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, sono respinte.
4. Le spese processuali di CHF 1000.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: