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D-2954/2019

D-2954/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-18 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino iracheno proveniente dal governatorato di B._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 30 aprile 2019 (cfr. atto [...]). B. Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di acclarare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Germania il 26 aprile 2016. C. Il 13 maggio 2019 l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione durante la quale la SEM lo ha informato quanto alla possibile competenza della Germania per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi. Egli ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera in quanto la sua presunta moglie ed il suo presunto figlio risiederebbero in Svizzera (cfr. atto 1040285-16/3). D. Il 13 maggio 2019 la SEM ha presentato alle autorità tedesche, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. E. Con scritto del 14 maggio 2019 il richiedente asilo ha versato agli atti un documento in lingua straniera ch'egli ha definito quale "certificato di matrimonio". F. Il 23 maggio 2019, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione complementare nel corso della quale gli sono state poste ulteriori domande in merito ai presunti famigliari risiedenti in Svizzera. In tale contesto egli ha prodotto un documento dell'ospedale di Lachen (SZ) attestante la nascita di un neonato designato come C._______. G. Con decisione del 3 giungo 2019, notificata il 6 giugno 2019 (cfr. atto 1040285-40/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Germania. L'autorità di prima istanza ha ritenuto data la competenza di tale paese per la trattazione della domanda d'asilo in forza ai criteri di cui al Regolamento Dublino III. La SEM ha poi considerato l'art. 8 CEDU non ostativo al trasferimento del richiedente verso la Germania. Infatti, l'insorgente non avrebbe presentato alcun documento giuridicamente valido a sostegno della sua unione matrimoniale. I documenti versati agli atti sarebbero stati delle semplici copie senza alcun valore probatorio. Del resto, la sua presunta moglie non avrebbe mai menzionato l'interessato nel corso della sua procedura d'asilo. L'applicazione dell'art. 8 CEDU sarebbe ad ogni modo esclusa in quanto sia D._______ che il presunto figlio non beneficerebbero di un diritto di presenza garantito in Svizzera. H. L'11 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 13 maggio 2019) l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame e la trattazione nazionale della procedura d'asilo; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. L'insorgente chiede la ritrasmissione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed una nuova valutazione circa l'esistenza di motivi tali da imporre l'applicazione di una delle clausole di sovranità previste dal Regolamento Dublino III in ragione della presenza in Svizzera di moglie e figlio. Invero, sebbene sia lui che la congiunta avrebbero inizialmente avuto timore di riferire tale aspetto alle autorità dei rispettivi paesi, il legame coniugale emergerebbe chiaramente dal certificato di matrimonio consegnato in originale allo stato civile del Canton Svitto, che la SEM avrebbe potuto richiedere in visione a detta autorità. Ad ogni modo, prosegue il ricorrente, quandanche si volesse negare l'esistenza di un matrimonio formale, si dovrebbe partire dal presupposto che l'esistenza di un concubinato antecedente all'espatrio dall'Iraq sia stata resa verosimile. Occorrerebbe dunque considerare D._______ quale moglie del ricorrente. La decisione impugnata non avrebbe pertanto tenuto in debita considerazione il principio dell'unità della famiglia. Dal momento che il trasferimento dell'interessato si porrebbe in contrasto con l'art. 8 CEDU, la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità. Ad analoga conclusione si giungerebbe anche considerando la presenza del figlio del ricorrente in Svizzera. Pur non essendo al momento formalmente attestata, la paternità dell'interessato andrebbe considerata verosimile. Questi avrebbe invero ottenuto un permesso speciale per assistere al parto. Su tali presupposti, andrebbero altresì riservate le disposizioni di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo. In quest'ottica potrebbe altresì trovare applicazione anche l'art. 16 Regolamento Dublino III. A sostegno delle sue allegazioni l'insorgente ha prodotto in copia un documento compilato a mano in lingua straniera che egli asserisce aver consegnato in originale presso lo stato civile di Svitto (di seguito: doc. a); si tratterebbe di un atto attestante il matrimonio civile tra quest'ultimo e D._______ emesso il 28 maggio 2019 dalle autorità irachene. I. Il 17 giugno 2019 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. J. Il 24 maggio 2019 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame. L'autorità intimata ha posto l'accento su alcune incongruenze tra i dati riportati nel doc. a e le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente in corso di procedura. A suo dire sussisterebbero dei dubbi residui circa il fatto che gli insorgenti siano o meno sposati, dubbi confortati anche dal comportamento sorprendente dei diretti interessati, i quali, nell'ambito delle rispettive procedure d'asilo, non avrebbero menzionato di essere sposati. Ad ogni modo, ha proseguito l'autorità intimata, il fatto che i ricorrenti fossero o meno coniugati formalmente sarebbe ininfluente, dal momento che in assenza di un diritto di presenza garantito l'art. 8 CEDU non troverebbe applicazione e ciò quandanche si voglia tenere in considerazione la nascita del presunto figlio. D'altronde, non essendo quest'ultimo dipendente dall'insorgente, neanche l'art. 16 Regolamento Dublino III sarebbe decisivo. K. Lo scambio scritti si è concluso con la replica dell'insorgente del 28 giugno 2019, pervenuta al Tribunale il 1° luglio 2019. In tale contesto l'interessato chiarisce innanzitutto i motivi alla base della parziale incongruenza tra le informazioni contenute nel doc. a e le sue dichiarazioni. Egli asserisce in particolare di essersi sposato religiosamente già nel paese d'origine salvo poi dover ripetere la cerimonia una volta all'estero in quanto la trascrizione in matrimonio civile sarebbe possibile unicamente entro un anno dalla. Illustra poi le ragioni che lo avrebbero portato ad espatriare successivamente alla moglie ed a richiedere asilo dapprima in Germania e poi in Svizzera. In buona sostanza, sarebbe stata intenzione del ricorrente ricongiungersi con i famigliari in Germania, laddove si attendeva regole meno restrittive. L'interessato allega quindi dei nuovi mezzi di prova in copia, asserendo che gli originali sarebbero stati nuovamente trasmessi allo stato civile. Si tratterebbe di degli estratti anagrafici conformi emessi recentemente dal registro civile iracheno riguardanti da una parte il ricorrente (di seguito: doc. c) e dall'altra D._______ (di seguito: doc. d) e dai quali si evincerebbe la loro unione coniugale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). In tale contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

E. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 4.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2).

E. 4.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

E. 5 Nel caso di specie l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Germania il 26 aprile 2016. Su tali presupposti, il 13 maggio 2019, la SEM ha presentato alle autorità tedesche, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 15 maggio 2019 le autorità tedesche hanno accolto la succitata richiesta. Di conseguenza, la competenza della Germania, risulta di principio essere data nella fattispecie. D'altro canto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha esaminato l'applicabilità dell'art. 9 Regolamento Dublino III, trattandosi di una procedura di ripresa in carico per la quale non si necessita un nuovo dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. supra consid. 4.3 e DTAF 2012/4 consid. 3.2). La questione non è del resto espressamente contestata in sede ricorsuale.

E. 6.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4).

E. 6.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Tra le disposizioni in questione rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019).

E. 6.4 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari.

E. 6.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sottolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie trattanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del Tribunale E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; Monnet Jean-Pierre, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433).

E. 7.1 Ora, nel caso in disanima l'autorità intimata ha posto l'accento sull'assenza di diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera della presunta moglie e del presunto figlio del ricorrente. La SEM ha invece solo in parte esaminato la possibile incidenza dell'asserito matrimonio religioso che a mente del ricorrente sarebbe poi stato trasposto in civile e per il quale una procedura di riconoscimento risulta a tutt'oggi pendente in Svizzera. In primo luogo, va ricordato che qualora l'unione coniugale venga riconosciuta, il figlio andrebbe con ogni probabilità ritenuto comune, cosa che implicherebbe un certo riserbo nella valutazione della strettezza della relazione. Del resto, va sottolineato che i matrimoni religiosi contratti nei paesi musulmani possono, in determinate circostanze, già essere apparentati a quelli civili (cfr. sentenza del Tribunale D-3202/2019 del 27 giugno 2019). Oltremodo, l'insorgente ha prodotto diversi documenti in originale a sostegno dell'asserita unione coniugale. Ebbene, quand'anche le allegazioni dell'interessato potessero in parte risultare contraddittorie rispetto ai medesimi, non si pu prescindere dal valutarli accuratamente posta la potenziale rilevanza sull'esito della procedura. Si denoti in particolare il doc. a, che la SEM non sembra aver richiesto in visione in originale alle autorità dello stato civile, accontentandosi di esprimere le proprie riserve sulla base di valutazioni meramente contenutistiche ed a tratti generiche, che non possono avere quale risultanza quella di privare di ogni valenza i mezzi di prova per la sola eventualità di una possibile contraffazione, che andrebbe piuttosto apprezzata sulla base di indizi concreti dopo aver preso in consegna la documentazione in originale. Così facendo, la SEM è venuta meno al suo obbligo di accertare d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti.

E. 7.2 Pertanto, appare in specie quantomeno giudizioso, anche in considerazione degli ulteriori documenti prodotti all'attenzione dello stato civile di Svitto (doc. b e c), retrocedere l'incarto all'autorità inferiore per un complemento dell'istruzione, posto che il Tribunale non è attualmente in misura di esprimersi con cognizione di causa sull'integralità degli elementi da giudicare privando inoltre l'insorgente del beneficio della doppia istanza (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il ricorso è dunque accolto, la decisione della SEM del 3 giugno 2019 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA).

E. 7.3 L'autorità inferiore avrà premura di esaminare l'integralità dei documenti prodotti a sostegno della presunta unione coniugale (in particolare i doc. a, doc. b, doc. c, oltre alla documentazione già prodotta in corso di procedura), idealmente chiedendo in visione gli originali presso le autorità dello stato civile. Essa ne verificherà l'autenticità così come l'esistenza dei presupposti che possano condurre ad un riconoscimento in Svizzera dell'unione coniugale e della - se del caso consequenziale - paternità. Si coordinerà con le altre autorità svizzere competenti in materia avendo premura di sincerarsi circa l'avanzamento delle procedure avviate dinanzi alle medesime. Potrà in seguito statuire nuovamente avendo raccolto tutte le informazioni necessarie per esprimersi in merito al trasferimento del ricorrente verso la Germania, tenendo conto dell'incidenza dei legami con i presunti famigliari presenti in Svizzera nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 CEDU alle condizioni sopracitate (cfr. supra consid. 7.5; caso analogo nella sentenza D-3202/2019).

E. 7.4 Si rammenta che le istruzioni a margine risultano vincolanti, nella misura in cui il dispositivo della sentenza prevede l'annullamento ai sensi dei considerandi (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 63; sentenza del Tribunale federale 9C_522/2007 del 17 giugno 2008, consid. 3.1)

E. 8 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre che ai sensi dell'art. 111ter LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

E. 9 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 3 giugno 2019 è annullata.

3. Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non sono accordate spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2954/2019 Sentenza del 18 luglio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Lang, Jürg Marcel Tiefenthal, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dal lic. iur. Mario Amato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 3 giugno 2019. Fatti: A. A._______, cittadino iracheno proveniente dal governatorato di B._______ ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il 30 aprile 2019 (cfr. atto [...]). B. Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di acclarare che secondo la banca dati EURODAC l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Germania il 26 aprile 2016. C. Il 13 maggio 2019 l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione durante la quale la SEM lo ha informato quanto alla possibile competenza della Germania per il trattamento della sua domanda d'asilo in base al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) e prospettato una possibile non entrata nel merito della sua domanda i applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi. Egli ha quindi ribadito la sua volontà di rimanere in Svizzera in quanto la sua presunta moglie ed il suo presunto figlio risiederebbero in Svizzera (cfr. atto 1040285-16/3). D. Il 13 maggio 2019 la SEM ha presentato alle autorità tedesche, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. E. Con scritto del 14 maggio 2019 il richiedente asilo ha versato agli atti un documento in lingua straniera ch'egli ha definito quale "certificato di matrimonio". F. Il 23 maggio 2019, l'interessato è stato sentito nell'ambito di un'audizione complementare nel corso della quale gli sono state poste ulteriori domande in merito ai presunti famigliari risiedenti in Svizzera. In tale contesto egli ha prodotto un documento dell'ospedale di Lachen (SZ) attestante la nascita di un neonato designato come C._______. G. Con decisione del 3 giungo 2019, notificata il 6 giugno 2019 (cfr. atto 1040285-40/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso la Germania. L'autorità di prima istanza ha ritenuto data la competenza di tale paese per la trattazione della domanda d'asilo in forza ai criteri di cui al Regolamento Dublino III. La SEM ha poi considerato l'art. 8 CEDU non ostativo al trasferimento del richiedente verso la Germania. Infatti, l'insorgente non avrebbe presentato alcun documento giuridicamente valido a sostegno della sua unione matrimoniale. I documenti versati agli atti sarebbero stati delle semplici copie senza alcun valore probatorio. Del resto, la sua presunta moglie non avrebbe mai menzionato l'interessato nel corso della sua procedura d'asilo. L'applicazione dell'art. 8 CEDU sarebbe ad ogni modo esclusa in quanto sia D._______ che il presunto figlio non beneficerebbero di un diritto di presenza garantito in Svizzera. H. L'11 maggio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 13 maggio 2019) l'interessato è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame e la trattazione nazionale della procedura d'asilo; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. L'insorgente chiede la ritrasmissione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed una nuova valutazione circa l'esistenza di motivi tali da imporre l'applicazione di una delle clausole di sovranità previste dal Regolamento Dublino III in ragione della presenza in Svizzera di moglie e figlio. Invero, sebbene sia lui che la congiunta avrebbero inizialmente avuto timore di riferire tale aspetto alle autorità dei rispettivi paesi, il legame coniugale emergerebbe chiaramente dal certificato di matrimonio consegnato in originale allo stato civile del Canton Svitto, che la SEM avrebbe potuto richiedere in visione a detta autorità. Ad ogni modo, prosegue il ricorrente, quandanche si volesse negare l'esistenza di un matrimonio formale, si dovrebbe partire dal presupposto che l'esistenza di un concubinato antecedente all'espatrio dall'Iraq sia stata resa verosimile. Occorrerebbe dunque considerare D._______ quale moglie del ricorrente. La decisione impugnata non avrebbe pertanto tenuto in debita considerazione il principio dell'unità della famiglia. Dal momento che il trasferimento dell'interessato si porrebbe in contrasto con l'art. 8 CEDU, la SEM avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità. Ad analoga conclusione si giungerebbe anche considerando la presenza del figlio del ricorrente in Svizzera. Pur non essendo al momento formalmente attestata, la paternità dell'interessato andrebbe considerata verosimile. Questi avrebbe invero ottenuto un permesso speciale per assistere al parto. Su tali presupposti, andrebbero altresì riservate le disposizioni di cui alla Convenzione sui diritti del fanciullo. In quest'ottica potrebbe altresì trovare applicazione anche l'art. 16 Regolamento Dublino III. A sostegno delle sue allegazioni l'insorgente ha prodotto in copia un documento compilato a mano in lingua straniera che egli asserisce aver consegnato in originale presso lo stato civile di Svitto (di seguito: doc. a); si tratterebbe di un atto attestante il matrimonio civile tra quest'ultimo e D._______ emesso il 28 maggio 2019 dalle autorità irachene. I. Il 17 giugno 2019 il Tribunale ha sospeso l'allontanamento in via supercautelare. J. Il 24 maggio 2019 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame. L'autorità intimata ha posto l'accento su alcune incongruenze tra i dati riportati nel doc. a e le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente in corso di procedura. A suo dire sussisterebbero dei dubbi residui circa il fatto che gli insorgenti siano o meno sposati, dubbi confortati anche dal comportamento sorprendente dei diretti interessati, i quali, nell'ambito delle rispettive procedure d'asilo, non avrebbero menzionato di essere sposati. Ad ogni modo, ha proseguito l'autorità intimata, il fatto che i ricorrenti fossero o meno coniugati formalmente sarebbe ininfluente, dal momento che in assenza di un diritto di presenza garantito l'art. 8 CEDU non troverebbe applicazione e ciò quandanche si voglia tenere in considerazione la nascita del presunto figlio. D'altronde, non essendo quest'ultimo dipendente dall'insorgente, neanche l'art. 16 Regolamento Dublino III sarebbe decisivo. K. Lo scambio scritti si è concluso con la replica dell'insorgente del 28 giugno 2019, pervenuta al Tribunale il 1° luglio 2019. In tale contesto l'interessato chiarisce innanzitutto i motivi alla base della parziale incongruenza tra le informazioni contenute nel doc. a e le sue dichiarazioni. Egli asserisce in particolare di essersi sposato religiosamente già nel paese d'origine salvo poi dover ripetere la cerimonia una volta all'estero in quanto la trascrizione in matrimonio civile sarebbe possibile unicamente entro un anno dalla. Illustra poi le ragioni che lo avrebbero portato ad espatriare successivamente alla moglie ed a richiedere asilo dapprima in Germania e poi in Svizzera. In buona sostanza, sarebbe stata intenzione del ricorrente ricongiungersi con i famigliari in Germania, laddove si attendeva regole meno restrittive. L'interessato allega quindi dei nuovi mezzi di prova in copia, asserendo che gli originali sarebbero stati nuovamente trasmessi allo stato civile. Si tratterebbe di degli estratti anagrafici conformi emessi recentemente dal registro civile iracheno riguardanti da una parte il ricorrente (di seguito: doc. c) e dall'altra D._______ (di seguito: doc. d) e dai quali si evincerebbe la loro unione coniugale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). In tale contesto il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, sentenza del Tribunale D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 4. 4.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2015/41 consid. 3.1). 4.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote-zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2). 4.4 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III). 5. Nel caso di specie l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Germania il 26 aprile 2016. Su tali presupposti, il 13 maggio 2019, la SEM ha presentato alle autorità tedesche, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Il 15 maggio 2019 le autorità tedesche hanno accolto la succitata richiesta. Di conseguenza, la competenza della Germania, risulta di principio essere data nella fattispecie. D'altro canto, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha esaminato l'applicabilità dell'art. 9 Regolamento Dublino III, trattandosi di una procedura di ripresa in carico per la quale non si necessita un nuovo dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. supra consid. 4.3 e DTAF 2012/4 consid. 3.2). La questione non è del resto espressamente contestata in sede ricorsuale. 6. 6.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 6.2 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 consid. 4.4). 6.3 Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Tra le disposizioni in questione rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019). 6.4 Seppure l'art. 8 CEDU, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1). La protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU). A questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari. 6.5 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). Occorre tuttavia sottolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie trattanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del Tribunale E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; Monnet Jean-Pierre, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433). 7. 7.1 Ora, nel caso in disanima l'autorità intimata ha posto l'accento sull'assenza di diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera della presunta moglie e del presunto figlio del ricorrente. La SEM ha invece solo in parte esaminato la possibile incidenza dell'asserito matrimonio religioso che a mente del ricorrente sarebbe poi stato trasposto in civile e per il quale una procedura di riconoscimento risulta a tutt'oggi pendente in Svizzera. In primo luogo, va ricordato che qualora l'unione coniugale venga riconosciuta, il figlio andrebbe con ogni probabilità ritenuto comune, cosa che implicherebbe un certo riserbo nella valutazione della strettezza della relazione. Del resto, va sottolineato che i matrimoni religiosi contratti nei paesi musulmani possono, in determinate circostanze, già essere apparentati a quelli civili (cfr. sentenza del Tribunale D-3202/2019 del 27 giugno 2019). Oltremodo, l'insorgente ha prodotto diversi documenti in originale a sostegno dell'asserita unione coniugale. Ebbene, quand'anche le allegazioni dell'interessato potessero in parte risultare contraddittorie rispetto ai medesimi, non si pu prescindere dal valutarli accuratamente posta la potenziale rilevanza sull'esito della procedura. Si denoti in particolare il doc. a, che la SEM non sembra aver richiesto in visione in originale alle autorità dello stato civile, accontentandosi di esprimere le proprie riserve sulla base di valutazioni meramente contenutistiche ed a tratti generiche, che non possono avere quale risultanza quella di privare di ogni valenza i mezzi di prova per la sola eventualità di una possibile contraffazione, che andrebbe piuttosto apprezzata sulla base di indizi concreti dopo aver preso in consegna la documentazione in originale. Così facendo, la SEM è venuta meno al suo obbligo di accertare d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti. 7.2 Pertanto, appare in specie quantomeno giudizioso, anche in considerazione degli ulteriori documenti prodotti all'attenzione dello stato civile di Svitto (doc. b e c), retrocedere l'incarto all'autorità inferiore per un complemento dell'istruzione, posto che il Tribunale non è attualmente in misura di esprimersi con cognizione di causa sull'integralità degli elementi da giudicare privando inoltre l'insorgente del beneficio della doppia istanza (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Il ricorso è dunque accolto, la decisione della SEM del 3 giugno 2019 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA). 7.3 L'autorità inferiore avrà premura di esaminare l'integralità dei documenti prodotti a sostegno della presunta unione coniugale (in particolare i doc. a, doc. b, doc. c, oltre alla documentazione già prodotta in corso di procedura), idealmente chiedendo in visione gli originali presso le autorità dello stato civile. Essa ne verificherà l'autenticità così come l'esistenza dei presupposti che possano condurre ad un riconoscimento in Svizzera dell'unione coniugale e della - se del caso consequenziale - paternità. Si coordinerà con le altre autorità svizzere competenti in materia avendo premura di sincerarsi circa l'avanzamento delle procedure avviate dinanzi alle medesime. Potrà in seguito statuire nuovamente avendo raccolto tutte le informazioni necessarie per esprimersi in merito al trasferimento del ricorrente verso la Germania, tenendo conto dell'incidenza dei legami con i presunti famigliari presenti in Svizzera nell'ambito dell'applicazione dell'art. 8 CEDU alle condizioni sopracitate (cfr. supra consid. 7.5; caso analogo nella sentenza D-3202/2019). 7.4 Si rammenta che le istruzioni a margine risultano vincolanti, nella misura in cui il dispositivo della sentenza prevede l'annullamento ai sensi dei considerandi (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed. 2015, pag. 63; sentenza del Tribunale federale 9C_522/2007 del 17 giugno 2008, consid. 3.1)

8. Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Inoltre che ai sensi dell'art. 111ter LAsi non sono attribuite indennità ripetibili quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

9. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 3 giugno 2019 è annullata.

3. Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non sono accordate spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli