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F-5339/2019

F-5339/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-12 · Italiano CH

Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è accolto, la decisione del 3 ottobre 2019 è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda secondo le istruzioni esposte nei considerandi, e statuisca di nuovo.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Al ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 400.-, a carico della SEM.

E. 4 Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM (ad N...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5339/2019 Sentenza del 12 aprile 2020 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gregor Chatton, Andreas Trommer, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via Gerolamo Porta 1, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Assegnazione di un richiedente l'asilo a un cantone. Visto che: il 26 aprile 2016, A._______, il ricorrente, cittadino iracheno nato il ... 1989 nel governatorato di Babil, ha depositato una domanda d'asilo in Germania, il 30 aprile 2019, egli ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera, il 13 maggio 2019, sentito dalla SEM, il ricorrente ha dichiarato di volere rimanere in Svizzera presso la sua pretesa moglie B._______, nata il ... 1991, titolare di un permesso F (ammissione provvisoria), che avrebbe sposato a Babil il ... 2015, e presso il suo preteso figlio C._______, nato il ... 2019 a ... SZ, entrambi residenti nel Canton Svitto, lo stesso 13 maggio 2019, la SEM ha inoltrato una richiesta di riammissione del ricorrente alla Germania, il 15 maggio 2019, la Germania ha accolto la richiesta della SEM, il 3 giugno 2019, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando nel contempo il suo trasferimento in Germania, il 13 luglio 2019, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo l'annullamento della decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo, con il rinvio della causa alla SEM affinché proceda ad un complemento istruttorio sul suo stato civile (rapporto di matrimonio con B._______ e rapporto di filiazione con C._______) e, in seguito, emani una nuova decisione impugnabile, il 18 luglio 2019, mediante sentenza definitiva (D-2954/2019), questo Tribunale ha accolto il ricorso, annullato la decisione del 3 giugno 2019 e rinviato la causa alla SEM per completarne l'istruzione, nel senso di "esaminare l'integralità dei documenti prodotti a sostegno della presunta unione coniugale (in particolare i doc. a, doc. b, doc. c, oltre alla documentazione già prodotta in corso di procedura), idealmente chiedendo in visione gli originali presso le autorità dello stato civile [e verificare] l'autenticità così come l'esistenza dei presupposti che possano condurre ad un riconoscimento in Svizzera dell'unione coniugale e della - se del caso consequenziale - paternità [in coordinazione] con le altre autorità svizzere competenti in materia, avendo premura di sincerarsi circa l'avanzamento delle procedure avviate dinanzi alle medesime" (sentenza, consid. 7.3), il 3 ottobre 2019, la SEM ha deciso di attribuire il ricorrente, in quanto richiedente l'asilo, al Cantone Ticino, rilevando succintamente che, "dopo gli accertamenti effettuati al Centro federale d'asilo, e indicazione dei diritti e dei doveri, non sono apparsi interessi legittimi del/dei richiedente/i l'asilo che pregiudicherebbero la ripartizione ad un determinato Cantone", l'11 ottobre 2019, il ricorrente ha impugnato davanti a questo Tribunale la decisione della SEM, chiedendone l'annullamento e, alternativamente, la pronuncia della sua attribuzione al Canton Svitto oppure il rinvio della causa alla SEM affinché esegua un complemento istruttorio in merito all'esistenza dell'unione coniugale con B._______ e del rapporto di filiazione con C._______, ed emani quindi una nuova decisione impugnabile, il 7 novembre 2019, la SEM ha risposto al ricorso, rilevando sostanzialmente di ritenere "opportuno procedere di guisa ad un annullamento della decisione impugnata e alla sua sostituzione con una decisione di ripartizione al Canton Svitto in tempi stretti", il 13 gennaio 2020, questo Tribunale ha invitato la SEM ad informarlo, entro il 23 gennaio 2020, riguardo alla prevista sostituzione della decisione impugnata con una nuova decisione, senza tuttavia ottenere risposta, il 17 febbraio 2020, questo Tribunale ha chiesto un'altra volta alla SEM di comunicargli, entro il 21 febbraio 2020, a che punto si trovava la prevista sostituzione della decisione impugnata con una nuova decisione, ma la SEM non si è manifestata, e considerato che: il provvedimento del 3 ottobre 2019 costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emessa dalla SEM nell'ambito della procedura d'asilo relativa al ricorrente, tuttora pendente, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso (cfr. artt. 31 a 33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché gli artt. 27 cpv. 3, 105 e 107 cpv. 1 2a frase della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]); dato che la procedura verte su una decisione in materia d'asilo, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), il ricorso è peraltro ammissibile (cfr. artt. 48 cpv. 1, 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), nulla osta quindi all'esame del merito del litigio vertente sull'attribuzione cantonale del ricorrente, secondo l'art. 27 cpv. 3 LAsi, la SEM ripartisce i richiedenti fra i Cantoni (1a frase), tiene conto degli interessi degni di protezione dei Cantoni e dei richiedenti (2a frase), la decisione d'attribuzione può essere impugnata soltanto per violazione del principio dell'unità della famiglia (3a frase), l'art. 27 cpv. 3 3a frase LAsi è stato introdotto in funzione delle esigenze poste dagli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 13 (diritto a un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101; cfr. Messaggio del Consiglio federale relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, in particolare la pag. 54, Foglio federale 1996 II 1); si osservi che, in accordo con la giurisprudenza federale, il principio dell'unità della famiglia si applica, in primis, alle relazioni in seno alla famiglia cosiddetta nucleare, ossia tra gli sposi nonché tra i genitori e i loro figli minorenni, ma può anche applicarsi, a dipendenza delle circostanze, ad altre configurazioni familiari o di parentela (cfr., in particolare, DTAF 2009/8 consid 5.3.2 e 2008/47 consid. 4.1.1 con i riferimenti); peraltro, secondo la CorteEDU, "le concept de « vie familiale » visé par l'article 8 ne se borne pas aux seules familles fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres relations de facto [...] Pour déterminer si une relation s'analyse en une « vie familiale », il peut se révéler utile de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, tels le point de savoir si les partenaires cohabitent, la durée de leur relation, la question de savoir s'ils ont, d'une quelconque manière, par exemple en ayant des enfants ensemble, démontré leur engagement l'un envers l'autre" (sentenza CorteEDU - Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50), l'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: (a) documenti; (b) informazioni delle parti; (c) informazioni o testimonianze di terzi; (d) sopralluoghi; (e) perizie (cfr. art. 12 PA in combinato disposto con gli artt. 6 e 95l LAsi); in generale, la PA non prevede regole rigide sul grado della prova e nemmeno presuppone una certezza indubbia: determinante è unicamente la convinzione dell'autorità circa l'esistenza o l'inesistenza di un determinato fatto, secondo un grado di verosimiglianza così elevato da dissipare qualsiasi dubbio ragionevole (cfr. Patrick Krauskopf/Katrin Emmenegger/Fabio Barbey, in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed., 2016, nn. 213 a 215 ad art. 12 PA; cfr. anche la sentenza TAF B-6585/2013 del 27 agosto 2014 consid. 8.2), l'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61 cpv. 1 PA); la riforma di una decisione presuppone che l'incarto sia istruito sufficientemente, considerato che non spetta all'autorità di ricorso procedere a delucidazioni complementari complicate (cfr. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., 1991, n. 2058); inoltre, la riforma di una decisione è inammissibile ("unzulässig") se determinate questioni, la cui soluzione dipende dal margine d'apprezzamento o dal potere discrezionale dell'autorità inferiore ("Beurteilungs- oder Ermessensspielraum"), devono essere trattate per la prima volta (cfr. DTAF 2010/46 consid. 4), in concreto, come risulta dalla sentenza TAF D-2954/2019 del 18 luglio 2019, sopracitata, e dallo stato attuale degli incarti N... e F-5339/2019, la questione nodale dell'esistenza verosimile, oltre qualsiasi dubbio ragionevole, di un rapporto di matrimonio tra il ricorrente e B._______ e/o di un rapporto di filiazione tra il ricorrente e C._______, oppure di una "vita familiare" tra il ricorrente e B._______ secondo l'art. 8 par. 1 CEDU, non è ancora stata delucidata in maniera tale da permettere a questo Tribunale di determinarsi nel merito, peraltro, la stessa SEM, manifestando l'intenzione di voler modificare la decisione, lascia perlomeno intendere che vi siano ancora degli elementi di fatto da chiarire, ora, benché l'art. 61 cpv. 1 PA permetta solo eccezionalmente di ricorrere alla procedura di rinvio, l'applicazione dell'eccezione prevista è tuttavia giustificata in concreto, segnatamente alla luce del potere discrezionale della SEM nella ripartizione ai Cantoni dei richiedenti l'asilo (cfr. art. 27 cpv. 3 1a frase LAsi), pertanto, la SEM dovrà chiarificare, secondo un grado di verosimiglianza che dissipi qualsiasi dubbio ragionevole, fondandosi sui mezzi di prova di cui già dispone e che riterrà ancora opportuno procacciarsi, se il ricorrente è sposato con B._______ e/o se è legato da un rapporto di filiazione con C._______, oppure se la relazione con B._______ può comunque rientrare nella categoria di "vita familiare" ai sensi dell'art 8 par. 1 CEDU; quindi, in funzione delle risultanze di questi accertamenti, la SEM emanerà una nuova decisione impugnabile, con la quale attribuirà il ricorrente al corrispondente Cantone, dato l'esito del litigio, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e al ricorrente si attribuisce un'indennità per spese ripetibili di fr. 400.-, a carico della SEM (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto, la decisione del 3 ottobre 2019 è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda secondo le istruzioni esposte nei considerandi, e statuisca di nuovo.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Al ricorrente è attribuita un'indennità per spese ripetibili di fr. 400.-, a carico della SEM.

4. Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM (ad N...). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: