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D-5117/2018

D-5117/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-12 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino turco di etnia curda, è espatriato il 3 maggio 2018 ed è entrato in Svizzera l'11 maggio seguente, dove il 14 del medesimo mese ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A8). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di aver avuto i primi problemi in patria durante il suo soggiorno per studi presso l'Università di B._______. In tale contesto il richiedente asilo avrebbe infatti partecipato a diverse manifestazioni in favore delle cause vegana, LGBT, ecologista e curda. Per queste ragioni ed in particolare a causa del suo sostegno all'ideologia identitaria curda egli sarebbe stato allontanato dall'università ed imputato in un procedimento penale per titolo di sostegno ad un gruppo terroristico. Dopo due mesi e mezzo di detenzione preventiva l'interessato sarebbe però stato rilasciato, la condanna definitiva essendo stata pronunciata condizionalmente con un periodo di prova di cinque anni. Sempre durante quel periodo, sarebbero stati aperti altri tre processi. Uno si sarebbe concluso con una penalizzazione scolastica, ma due sarebbero ancora pendenti e riguarderebbero il mancato pagamento di una rata universitaria rispettivamente la partecipazione a delle manifestazioni in occasione del Newroz del 2010. In quest'ultimo caso l'accusa sarebbe ancora di sostegno ad un gruppo terroristico. Rientrato nella sua città d'origine C._______, l'avrebbe dovuta abbandonare a causa del conflitto curdo-turco e la sua casa sarebbe andata distrutta. Rientratovi nuovamente, tre volte le autorità avrebbero perquisito casa sua e due volte sarebbe stato fermato per strada. A seguito di due delle tre perquisizioni sarebbe stato accompagnato in polizia. Infine, avrebbe ostacoli nel lavoro e sarebbe renitente alla leva (cfr. atto A15). C. Con decisione del 10 agosto 2018, notificata al richiedente il giorno stesso (cfr. atto A20), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 9 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 settembre 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. Ha infine chiesto che venga vietato all'autorità competente di contattare le autorità d'origine o di provenienza e di trasmettere loro dei dati o, in caso di trasmissione già avvenuta, di informarlo. E. Con scritto del 15 aprile 2019, il ricorrente ha comunicato che, da informazioni ricevute dalla sua famiglia in Turchia, la polizia lo starebbe ricercando. F. Con scritto del 23 maggio 2019, il ricorrente ha comunicato di essere ricercato in Turchia per propaganda terroristica. Vi ha allegato, in fotocopia e con traduzione in tedesco, sei documenti riguardanti un processo penale nei suoi confronti e sei estratti dal suo profilo facebook. G. Con scritto del 5 giugno 2019, il ricorrente ha trasmesso in originale i documenti allegati allo scritto del 23 maggio 2019. Ha prodotto inoltre le fotocopie delle carte d'identità di D._______ e di E._______ e tre documenti in lingua straniera. H. Con scritto del 16 ottobre 2019, il ricorrente ha comunicato che la polizia turca sarebbe andata due volte nell'arco di una settimana presso il suo domicilio, avrebbe chiesto di lui alla sua famiglia, l'avrebbe insultata, minacciata e interrogato suo padre. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va di principio annullata ed il caso retrocesso all'autorità inferiore, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, sentenze del Tribunale D-2954/2019 del 18 luglio 2019 consid. 3, D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

E. 5 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato irrilevante l'integralità delle allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. A mente dell'autorità di prime cure, vi sarebbe anzitutto da rilevare che mancherebbe un nesso causale tra i problemi riscontrati durante gli anni universitari e l'espatrio. Il timore di persecuzioni legato al processo penale in corso, inoltre, sarebbe ipotetico, lontano e poco probabile. Per quanto riguarda gli asseriti ostacoli nello studio e nel lavoro, non ne sarebbero derivati pregiudizi. Le tre perquisizioni di casa sua, due delle quali seguite da un accompagnamento in polizia, e i due fermi per strada subiti dal ricorrente non raggiungerebbero un'intensità tale da rendere impossibile o inesigibile una sua permanenza nel paese d'origine. Quanto alla paura di essere chiamato a prestare servizio militare, la SEM ha ritenuto che si tratterebbe di un obbligo cui sarebbe sottoposta gran parte della popolazione turca. Non di meno, anche la distruzione della sua casa risulterebbe a sua volta irrilevante, posto che non si tratterebbe di una situazione forzata ai sensi dei disposti applicabili.

E. 6.2 Nel ricorso, il ricorrente aggiunge ai motivi d'asilo già addotti di essere stato arrestato in occasione di un Newroz durante la scuola secondaria e torturato. Dopo la morte, il 12 maggio 2010, di un compagno di studi a seguito di attacchi razzisti, avrebbe inoltre costituito una società in sua memoria. Vi sarebbe stato attivo tre anni e, a causa di quest'attività, sarebbe stato denunciato e arrestato. Avrebbe, infine, lasciato il Paese illegalmente.

E. 7 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 8.1 Nella decisione impugnata la SEM non ha esaminato la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, ritenendole non rilevanti. È quindi opportuno esaminare se l'autorità inferiore abbia valutato correttamente i motivi d'asilo addotti. In particolare, va determinato se il ricorrente non abbia effettivamente alcun timore di subire persecuzioni future.

E. 8.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 8.3 Per quanto riguarda il processo penale cui il ricorrente sarebbe sottoposto per aver sostenuto un gruppo terroristico, il Tribunale rileva che, conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1 e 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in particolare dato in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo); in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto; in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1 e 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole, un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

E. 8.4 Con le elezioni parlamentari di giugno e di novembre del 2015 e con la contemporanea ripresa del conflitto curdo si è, però, verificato un sensibile deterioramento della situazione sul piano politico e del rispetto dei diritti umani in Turchia. Dopo il fallito colpo di stato militare contro il governo del 15/16 luglio 2016 e la susseguente proclamazione dello stato di emergenza (che è stato revocato nel luglio del 2018), si è inoltre assistito a un aumento delle incarcerazioni e delle epurazioni politiche. Da allora le autorità turche procedono con estremo rigore contro critici e oppositori del regime, veri o presunti che siano. False accuse di terrorismo così come incarcerazioni spropositatamente lunghe e arbitrarie sono all'ordine del giorno. Durante la detenzione, inoltre, vi è il notevole rischio di essere sottoposto a sevizie. Anche la garanzia d'indipendenza dei magistrati è intaccata in modo importante, cosa che rende praticamente impossibile che un processo sia rispettoso delle garanzie procedurali e privo di condizionamenti esterni. In Turchia, tanto i valori democratici quanto il principio dello stato di diritto sono sempre più messi in dubbio. Perciò nella sua prassi attuale il Tribunale prevede che, nel singolo caso, persone che in Turchia vengono accusate di sostegno a organizzazioni considerate come terroristiche abbiano un fondato timore di persecuzioni (cfr. sentenza del Tribunale E-1264/2020 del 6 aprile 2020 consid. 5.2 e ulteriori riferimenti).

E. 8.5 Nella fattispecie, risulta inoltre dalle allegazioni dell'insorgente a supporto della sua domanda d'asilo che sarebbe già stato condannato una volta con sentenza cresciuta in giudicato a una pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni per sostegno ad un gruppo terroristico. Va quindi pure tenuto conto del fatto che, se è stato arrestato per sostegno ad un gruppo terroristico, l'insorgente è anche stato molto probabilmente schedato politicamente. L'esistenza di una tale schedatura politica, in particolare in presenza di ulteriori indizi - come nel caso in disamina - permette di ritenere un fondato timore di persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 consid. 5 e GICRA 2005 n. 11 consid. 5). La schedatura politica, inoltre, permane anche qualora il procedimento penale sia stato abbandonato oppure sia terminato con un'assoluzione (cfr. sentenza del Tribunale D-3520/2015 del 1o settembre 2017 consid. 7.3). In caso di eventuale ritorno in Patria, si può partire dal presupposto che al controllo alla frontiera la schedatura politica sarebbe scoperta, ciò che costituirebbe un rischio di persecuzione statale, per la sua intensità potenzialmente rilevante in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 consid. 5 e GICRA 2005 n. 11 consid. 5).

E. 8.6 Con scritti del 15 aprile e del 16 ottobre 2019, il ricorrente ha infine comunicato che la polizia lo avrebbe ricercato al domicilio. Fatto, questo, che se comprovato dimostrerebbe che l'interesse delle autorità turche nei suoi confronti è sempre attuale.

E. 8.7 In conclusione, la SEM avrebbe dovuto motivare compiutamente perché, nonostante quanto precede ed in particolare la passata condanna per sostegno ad un gruppo terroristico, l'aggravamento della situazione politica in Turchia, la grande probabilità di una schedatura politica, il processo penale attualmente in corso sempre per sostegno ad un gruppo terroristico e l'interesse della polizia, il ricorrente in caso di ritorno non rischia alcuna persecuzione rilevante in materia d'asilo. Vista la situazione attuale in Turchia e i fattori di rischio addotti, il Tribunale non può condividere la valutazione effettuata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e ritiene che potenzialmente vi sarebbero sufficienti indizi per ammettere che il comportamento del ricorrente verrebbe considerato dalle autorità turche quale atto di ostilità nei loro confronti e che egli rischierebbe di venir punito per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico. In altri termini, dando credito alla versione del ricorrente, questi avrebbe dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione rilevante in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-2436/2015 dell'8 ottobre 2019 consid. 7.1). La SEM però non si è espressa sulla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente e, in particolare, del fatto che egli sarebbe stato condannato penalmente dalle autorità turche per sostegno ad un gruppo terroristico e che sarebbe ancora aperto un processo penale nei suoi confronti per lo stesso motivo. Sulla base dell'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore e senza ulteriori approfondimenti, il Tribunale non è ora in grado di dirimere in maniera definitiva la questione della rilevanza delle allegazioni del ricorrente.

E. 9 Ne discende che l'autorità inferiore, avendo omesso la verifica della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente e, in particolare, del fatto che egli sarebbe stato condannato penalmente dalle autorità turche per sostegno ad un gruppo terroristico e che sarebbe ancora aperto un processo penale nei suoi confronti per lo stesso motivo, non ha accertato in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti e, con ciò, ha violato il principio inquisitorio (cfr. supra consid. 4).

E. 10 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pag. 403 seg.). Nella fattispecie, poiché i necessari accertamenti omessi sono relativa-mente dispendiosi e complessi e onde evitare di privare il ricorrente di un'istanza di ricorso, si giustifica il rinvio della causa all'autorità di prima istanza. Essa è segnatamente invitata a chiarire se i documenti prodotti dal ricorrente siano effettivamente autentici e, più generalmente, se le sue al-legazioni siano verosimili. Inoltre, per decidere della rilevanza delle stesse, terrà in considerazione le riflessioni sviluppate nei considerandi precedenti.

E. 11 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 10 agosto 2018 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità intimata (art. 61 cpv. 1 PA) per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 12 La conclusione volta a vietare all'autorità competente di contattare le autorità d'origine o di provenienza e di trasmettere loro dei dati o, in caso di trasmissione già avvenuta, a informare il ricorrente, è inammissibile, esulando dalle competenze del Tribunale.

E. 13 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

E. 15 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 250.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; artt. 8-13 TS-TAF).

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 10 agosto 2018 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 250.- a titolo di spese ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5117/2018 Sentenza del 12 giugno 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli, cancelliere Manuel Piazza. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Necmettin Sahin, Office Avanti, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento;decisione della SEM del 10 agosto 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino turco di etnia curda, è espatriato il 3 maggio 2018 ed è entrato in Svizzera l'11 maggio seguente, dove il 14 del medesimo mese ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A8). B. Sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo di aver avuto i primi problemi in patria durante il suo soggiorno per studi presso l'Università di B._______. In tale contesto il richiedente asilo avrebbe infatti partecipato a diverse manifestazioni in favore delle cause vegana, LGBT, ecologista e curda. Per queste ragioni ed in particolare a causa del suo sostegno all'ideologia identitaria curda egli sarebbe stato allontanato dall'università ed imputato in un procedimento penale per titolo di sostegno ad un gruppo terroristico. Dopo due mesi e mezzo di detenzione preventiva l'interessato sarebbe però stato rilasciato, la condanna definitiva essendo stata pronunciata condizionalmente con un periodo di prova di cinque anni. Sempre durante quel periodo, sarebbero stati aperti altri tre processi. Uno si sarebbe concluso con una penalizzazione scolastica, ma due sarebbero ancora pendenti e riguarderebbero il mancato pagamento di una rata universitaria rispettivamente la partecipazione a delle manifestazioni in occasione del Newroz del 2010. In quest'ultimo caso l'accusa sarebbe ancora di sostegno ad un gruppo terroristico. Rientrato nella sua città d'origine C._______, l'avrebbe dovuta abbandonare a causa del conflitto curdo-turco e la sua casa sarebbe andata distrutta. Rientratovi nuovamente, tre volte le autorità avrebbero perquisito casa sua e due volte sarebbe stato fermato per strada. A seguito di due delle tre perquisizioni sarebbe stato accompagnato in polizia. Infine, avrebbe ostacoli nel lavoro e sarebbe renitente alla leva (cfr. atto A15). C. Con decisione del 10 agosto 2018, notificata al richiedente il giorno stesso (cfr. atto A20), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. In data 9 settembre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10 settembre 2018), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata nonché la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. Ha infine chiesto che venga vietato all'autorità competente di contattare le autorità d'origine o di provenienza e di trasmettere loro dei dati o, in caso di trasmissione già avvenuta, di informarlo. E. Con scritto del 15 aprile 2019, il ricorrente ha comunicato che, da informazioni ricevute dalla sua famiglia in Turchia, la polizia lo starebbe ricercando. F. Con scritto del 23 maggio 2019, il ricorrente ha comunicato di essere ricercato in Turchia per propaganda terroristica. Vi ha allegato, in fotocopia e con traduzione in tedesco, sei documenti riguardanti un processo penale nei suoi confronti e sei estratti dal suo profilo facebook. G. Con scritto del 5 giugno 2019, il ricorrente ha trasmesso in originale i documenti allegati allo scritto del 23 maggio 2019. Ha prodotto inoltre le fotocopie delle carte d'identità di D._______ e di E._______ e tre documenti in lingua straniera. H. Con scritto del 16 ottobre 2019, il ricorrente ha comunicato che la polizia turca sarebbe andata due volte nell'arco di una settimana presso il suo domicilio, avrebbe chiesto di lui alla sua famiglia, l'avrebbe insultata, minacciata e interrogato suo padre. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridicamente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va di principio annullata ed il caso retrocesso all'autorità inferiore, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191, Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n. 1155, sentenze del Tribunale D-2954/2019 del 18 luglio 2019 consid. 3, D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 5. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 6. 6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato irrilevante l'integralità delle allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato. A mente dell'autorità di prime cure, vi sarebbe anzitutto da rilevare che mancherebbe un nesso causale tra i problemi riscontrati durante gli anni universitari e l'espatrio. Il timore di persecuzioni legato al processo penale in corso, inoltre, sarebbe ipotetico, lontano e poco probabile. Per quanto riguarda gli asseriti ostacoli nello studio e nel lavoro, non ne sarebbero derivati pregiudizi. Le tre perquisizioni di casa sua, due delle quali seguite da un accompagnamento in polizia, e i due fermi per strada subiti dal ricorrente non raggiungerebbero un'intensità tale da rendere impossibile o inesigibile una sua permanenza nel paese d'origine. Quanto alla paura di essere chiamato a prestare servizio militare, la SEM ha ritenuto che si tratterebbe di un obbligo cui sarebbe sottoposta gran parte della popolazione turca. Non di meno, anche la distruzione della sua casa risulterebbe a sua volta irrilevante, posto che non si tratterebbe di una situazione forzata ai sensi dei disposti applicabili. 6.2 Nel ricorso, il ricorrente aggiunge ai motivi d'asilo già addotti di essere stato arrestato in occasione di un Newroz durante la scuola secondaria e torturato. Dopo la morte, il 12 maggio 2010, di un compagno di studi a seguito di attacchi razzisti, avrebbe inoltre costituito una società in sua memoria. Vi sarebbe stato attivo tre anni e, a causa di quest'attività, sarebbe stato denunciato e arrestato. Avrebbe, infine, lasciato il Paese illegalmente. 7. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 8. 8.1 Nella decisione impugnata la SEM non ha esaminato la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente, ritenendole non rilevanti. È quindi opportuno esaminare se l'autorità inferiore abbia valutato correttamente i motivi d'asilo addotti. In particolare, va determinato se il ricorrente non abbia effettivamente alcun timore di subire persecuzioni future. 8.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 8.3 Per quanto riguarda il processo penale cui il ricorrente sarebbe sottoposto per aver sostenuto un gruppo terroristico, il Tribunale rileva che, conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1 e 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in particolare dato in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo); in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto; in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1 e 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole, un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4). 8.4 Con le elezioni parlamentari di giugno e di novembre del 2015 e con la contemporanea ripresa del conflitto curdo si è, però, verificato un sensibile deterioramento della situazione sul piano politico e del rispetto dei diritti umani in Turchia. Dopo il fallito colpo di stato militare contro il governo del 15/16 luglio 2016 e la susseguente proclamazione dello stato di emergenza (che è stato revocato nel luglio del 2018), si è inoltre assistito a un aumento delle incarcerazioni e delle epurazioni politiche. Da allora le autorità turche procedono con estremo rigore contro critici e oppositori del regime, veri o presunti che siano. False accuse di terrorismo così come incarcerazioni spropositatamente lunghe e arbitrarie sono all'ordine del giorno. Durante la detenzione, inoltre, vi è il notevole rischio di essere sottoposto a sevizie. Anche la garanzia d'indipendenza dei magistrati è intaccata in modo importante, cosa che rende praticamente impossibile che un processo sia rispettoso delle garanzie procedurali e privo di condizionamenti esterni. In Turchia, tanto i valori democratici quanto il principio dello stato di diritto sono sempre più messi in dubbio. Perciò nella sua prassi attuale il Tribunale prevede che, nel singolo caso, persone che in Turchia vengono accusate di sostegno a organizzazioni considerate come terroristiche abbiano un fondato timore di persecuzioni (cfr. sentenza del Tribunale E-1264/2020 del 6 aprile 2020 consid. 5.2 e ulteriori riferimenti). 8.5 Nella fattispecie, risulta inoltre dalle allegazioni dell'insorgente a supporto della sua domanda d'asilo che sarebbe già stato condannato una volta con sentenza cresciuta in giudicato a una pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni per sostegno ad un gruppo terroristico. Va quindi pure tenuto conto del fatto che, se è stato arrestato per sostegno ad un gruppo terroristico, l'insorgente è anche stato molto probabilmente schedato politicamente. L'esistenza di una tale schedatura politica, in particolare in presenza di ulteriori indizi - come nel caso in disamina - permette di ritenere un fondato timore di persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 consid. 5 e GICRA 2005 n. 11 consid. 5). La schedatura politica, inoltre, permane anche qualora il procedimento penale sia stato abbandonato oppure sia terminato con un'assoluzione (cfr. sentenza del Tribunale D-3520/2015 del 1o settembre 2017 consid. 7.3). In caso di eventuale ritorno in Patria, si può partire dal presupposto che al controllo alla frontiera la schedatura politica sarebbe scoperta, ciò che costituirebbe un rischio di persecuzione statale, per la sua intensità potenzialmente rilevante in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 consid. 5 e GICRA 2005 n. 11 consid. 5). 8.6 Con scritti del 15 aprile e del 16 ottobre 2019, il ricorrente ha infine comunicato che la polizia lo avrebbe ricercato al domicilio. Fatto, questo, che se comprovato dimostrerebbe che l'interesse delle autorità turche nei suoi confronti è sempre attuale. 8.7 In conclusione, la SEM avrebbe dovuto motivare compiutamente perché, nonostante quanto precede ed in particolare la passata condanna per sostegno ad un gruppo terroristico, l'aggravamento della situazione politica in Turchia, la grande probabilità di una schedatura politica, il processo penale attualmente in corso sempre per sostegno ad un gruppo terroristico e l'interesse della polizia, il ricorrente in caso di ritorno non rischia alcuna persecuzione rilevante in materia d'asilo. Vista la situazione attuale in Turchia e i fattori di rischio addotti, il Tribunale non può condividere la valutazione effettuata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e ritiene che potenzialmente vi sarebbero sufficienti indizi per ammettere che il comportamento del ricorrente verrebbe considerato dalle autorità turche quale atto di ostilità nei loro confronti e che egli rischierebbe di venir punito per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico. In altri termini, dando credito alla versione del ricorrente, questi avrebbe dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di temere di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione rilevante in materia d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-2436/2015 dell'8 ottobre 2019 consid. 7.1). La SEM però non si è espressa sulla verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente e, in particolare, del fatto che egli sarebbe stato condannato penalmente dalle autorità turche per sostegno ad un gruppo terroristico e che sarebbe ancora aperto un processo penale nei suoi confronti per lo stesso motivo. Sulla base dell'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore e senza ulteriori approfondimenti, il Tribunale non è ora in grado di dirimere in maniera definitiva la questione della rilevanza delle allegazioni del ricorrente. 9. Ne discende che l'autorità inferiore, avendo omesso la verifica della verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente e, in particolare, del fatto che egli sarebbe stato condannato penalmente dalle autorità turche per sostegno ad un gruppo terroristico e che sarebbe ancora aperto un processo penale nei suoi confronti per lo stesso motivo, non ha accertato in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti e, con ciò, ha violato il principio inquisitorio (cfr. supra consid. 4). 10. Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, l'autorità decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. Ciò conviene allorquando è necessario procedere all'accertamento di ulteriori circostanze di fatto o effettuare una dettagliata amministrazione delle prove, anziché procedere a sanatoria in sede di ricorso (cfr. DTAF 2009/53 consid. 7.3; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1155, pag. 403 seg.). Nella fattispecie, poiché i necessari accertamenti omessi sono relativa-mente dispendiosi e complessi e onde evitare di privare il ricorrente di un'istanza di ricorso, si giustifica il rinvio della causa all'autorità di prima istanza. Essa è segnatamente invitata a chiarire se i documenti prodotti dal ricorrente siano effettivamente autentici e, più generalmente, se le sue al-legazioni siano verosimili. Inoltre, per decidere della rilevanza delle stesse, terrà in considerazione le riflessioni sviluppate nei considerandi precedenti. 11. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 10 agosto 2018 è annullata e gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità intimata (art. 61 cpv. 1 PA) per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 12. La conclusione volta a vietare all'autorità competente di contattare le autorità d'origine o di provenienza e di trasmettere loro dei dati o, in caso di trasmissione già avvenuta, a informare il ricorrente, è inammissibile, esulando dalle competenze del Tribunale. 13. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 14. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 15. Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 250.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; artt. 8-13 TS-TAF). 16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo stato che hanno abbandona-to in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-fra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 10 agosto 2018 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 250.- a titolo di spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Piazza Data di spedizione: