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D-2436/2015

D-2436/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-08 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

I. Antefatti A. A._______ ed il figlio B._______, cittadini turchi di etnia curda, sono espatriati il 31 maggio 2009 ed hanno raggiunto la moglie, rispettivamente madre C._______, in Svizzera dove il 4 giugno 2009 hanno depositato domanda d'asilo. Il richiedente avrebbe fatto valere di essere espatriato per i problemi che avrebbe avuto con le autorità turche a causa delle attività politiche svolte dalla moglie e dai famigliari di quest'ultima. La polizia e le autorità turche gli avrebbero più volte chiesto informazioni sulla moglie. Inoltre, gli avrebbero a due riprese chiesto di far da spia e di fornire informazioni. Infine, ad aprile 2009 sarebbe stato prelevato da un agente di polizia, il quale l'avrebbe minacciato di morte insieme al figlio. A.a Ancor prima che i richiedenti giungessero in Svizzera, l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]), con decisione del 5 novembre 2007, aveva già respinto la domanda d'asilo di C._______ depositata il 4 marzo 2003, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dello stesso. Contro tale decisione l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 6 dicembre 2007. B. Con decisione del 23 ottobre 2009, l'allora UFM, ha pure respinto la domanda d'asilo di A._______ e del figlio, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Contro tale decisione gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale con ricorso del 26 novembre 2009. C. Il Tribunale, statuendo in un'unica sentenza (cfr. sentenza D-8285/2007 e D-7393/2009 dell'8 novembre 2010), ha respinto entrambi i ricorsi. D. Il 17 dicembre 2010 la famiglia D._______ ha presentato una domanda di riesame congiunta in ragione di un atto di accusa ([...]) concernente C._______. Tale domanda è stata respinta dall'allora UFM con decisione del 20 maggio 2011. E. Di conseguenza, il 2 agosto 2011 A._______ ha fatto volontariamente ritorno in Turchia, mentre la moglie ed il figlio sono rimasti in Svizzera. II. Fatti occorsi in Turchia a A._______ A. Il 17 agosto 2011, per il tramite di SOS Ticino, servizi sociali, l'UFM è stato informato che all'arrivo a Istanbul A._______ sarebbe stato arrestato e tradotto a F._______. Non sarebbero tuttavia conosciuti né i motivi dell'arresto né il luogo in cui ora egli si troverebbe (cfr. atto C16/6). I commissariati di F._______ negherebbero infatti di detenere il signor A._______. B. Il 29 novembre 2011 l'allora UFM ha richiesto all'Ambasciata svizzera di Ankara (Turchia) delle informazioni in merito a A._______ ed alla moglie. L'Ambasciata ha trasmesso all'UFM le informazioni richieste con scritto dell'8 febbraio 2012. La rappresentanza svizzera ha in particolare rilevato che il nome degli interessati non sarebbe iscritto in alcuna lista e che gli stessi non sarebbero né ricercati né sottostarebbero ad un divieto del passaporto ("Passverbot"). Altresì, l'atto d'accusa ([...]) fornito dai coniugi D._______ in sede di riesame dinanzi all'UFM e concernente C._______ non è stato ritenuto autentico. C. C.a Per il tramite del suo rappresentate C._______ ha informato l'UFM con scritti del 6 dicembre e del 12 dicembre 2011 (cfr. atti C29/3 e C30/2) di avere finalmente appreso dell'incarcerazione del marito presso il penitenziario di E._______ di F._______. In allegato ella ha inoltrato la documentazione - tra cui i verbali d'interrogatorio - trasmessale dall'avvocato del signor A._______ dalla quale sarebbero emerse le accuse di terrorismo rivolte all'interessato, a lei stessa nonché ai suoi fratelli. Da tali documenti risulterebbe inoltre che l'arresto sarebbe avvenuto solo il 2 dicembre 2011. Con queste accuse il marito rischierebbe una condanna tra i 7 e i 14 anni di carcere. C.b Con scritti del 9 marzo e del 13 aprile 2012 C._______ ha risposto alle domande poste dall'UFM indicando che A._______ si troverebbe sempre in detenzione e sarebbe accusato da una parte di aver falsificato dei documenti e dall'altra di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Per questi reati egli rischierebbe una pena di minimo 8 e massimo 18 anni. L'atto d'accusa non sarebbe tuttavia ancora stato formalizzato ed il processo non sarebbe ancora iniziato, l'udienza sarebbe stata fissata per il 27 aprile 2012. C.c In data 14 maggio 2012 l'autorità inferiore è stata informata del rinvio dell'udienza al 19 luglio 2012 a causa delle precarie condizione di salute di A._______. C.d Con successivo scritto del 12 novembre 2012 la moglie ha trasmesso all'UFM i verbali dell'udienza del 19 luglio 2012 e del 12 settembre 2012 in esito della quale il signor A._______ sarebbe stato condannato a 1 anno, 6 mesi e 22 giorni di reclusione per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. In considerazione del periodo già trascorso in carcere egli sarebbe stato rilasciato, ma sottoposto al regime della liberazione sorvegliata. Dal verbale della prima udienza risulterebbe inoltre l'esistenza di inchieste aperte a carico della moglie e dei cognati. D. Nel frattempo, C._______ in data 8 giugno 2012 ha presentato all'UFM una "Domanda di riesame e sospensione dell'allontanamento" (cfr. per ulteriori dettagli la procedura D-2431/2015 par. III. A.). III. Seconda domanda d'asilo A. Il 22 gennaio 2013 A._______, in arrivo all'aeroporto di Zurigo, ha depositato una nuova domanda d'asilo. A sostegno della richiesta egli ha consegnato i seguenti documenti in copia:

- un verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011;

- l'ordine di arresto del 3 dicembre 2011;

- le decisioni di prosecuzione dell'arresto del 2 gennaio 2012, del 10 febbraio 2012, del 25 maggio 2012 e del 25 giugno 2012;

- un atto d'accusa del Pubblico ministero di F._______ del 2 febbraio 2012;

- un atto d'accusa del Pubblico ministero di G._______ del 6 febbraio 2012;

- il verbale dell'udienza del 19 luglio 2012 dell'(...) corte dei reati penali gravi di F._______;

- il verbale dell'udienza e la decisione di condanna del 12 settembre 2012 dell'(...) corte dei reati penali gravi di F._______;

- diverse corrispondenze tra l'avvocato ed i famigliari del signor A._______;

- diversi documenti inerenti a dei procedimenti disciplinari;

- documenti attestanti la sua situazione medica. B. Il 25 gennaio 2013 il richiedente è stato sentito sulle generalità e sommariamente sui motivi d'asilo presso l'aeroporto di Zurigo (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2013 [atto E7/37]). C. La SEM, con decisione del 30 gennaio 2013, ha autorizzato l'entrata in Svizzera al richiedente e lo ha attribuito al Cantone H._______. D. In occasione dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale del 20 febbraio 2014 [atto E35/27]) il richiedente ha fatto valere di essere stato arrestato al controllo passaporti all'arrivo all'aeroporto di Istanbul ad agosto 2011. In questa occasione sarebbe stato insultato e accusato di essere un terrorista. In seguito sarebbe stato trasferito a F._______ in aereo dove sarebbe stato preso in consegna da dei funzionari dell'unità anti-terrorismo e portato alla loro unità per circa tre settimane. Lì egli sarebbe stato interrogato, maltrattato e torturato ed in seguito trasferito in una sorta di baita di montagna. A dicembre 2011 il richiedente sarebbe poi stato improvvisamente rilasciato nei pressi di G._______. Lì l'interessato avrebbe telefonato alla suocera per farsi venire a prendere e mentre aspettava alla stazione degli autobus sarebbe stato nuovamente arrestato dai gendarmi. Nello zaino che gli era stato consegnato al momento del rilascio sarebbe stata trovata della benzina (cfr. atto E35/27, D52). Il giorno seguente sarebbe stato presentato al Ministero Pubblico e poi al giudice competente per la carcerazione il quale avrebbe pronunciato la detenzione preventiva. Il 12 settembre 2012 sarebbe stato infine rilasciato dopo esser stato condannato a 19 mesi per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. Dopo il rilascio, egli non avrebbe potuto lasciare il suo domicilio e sarebbe stato continuamente controllato, insultato e minacciato dai poliziotti (cfr. atto E35/27, D36, D52, D56, D58). E. Con decisione del 18 marzo 2015 la SEM ha riconosciuto alla moglie C._______ la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, escludendola tuttavia dal beneficio dell'asilo giusta l'art. 54 LAsi. Nel contempo l'autorità inferiore l'ha messa al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed ha incluso il figlio B._______ nella sua qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera. F. In medesima data, tuttavia con decisione distinta notificata il 25 marzo 2015 (cfr. atto F18/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo di A._______, includendolo tuttavia nella qualità di rifugiato della moglie ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza anch'egli è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera. La SEM ha in particolare ritenuto che i documenti giudiziari turchi consegnati da A._______ contraddirebbero le sue allegazioni in merito agli avvenimenti accaduti al suo rientro in Turchia. Da tali documenti risulterebbe infatti che al suo arrivo egli si sarebbe recato dalla suocera a F._______ e poi dalla madre. In seguito, si sarebbe recato a Istanbul per incontrare i cognati - i quali tuttavia non si sarebbero presentati - al fine di venire introdotto nelle cerchie del BDP di Istanbul. Durante questo soggiorno, in un colloquio telefonico con la moglie, ella le avrebbe ingiunto, per il conto del di lei fratello, di trovarsi il 2 dicembre 2011 presso il caffè del capo di un villaggio nei pressi di G._______, di portare con sé della benzina e di attendere un certo A. che gli avrebbe spiegato che cosa fare. Egli avrebbe seguito le indicazioni della moglie, tuttavia all'incontro non si sarebbe presentato nessuno, così avrebbe fatto ritorno a G._______. L'autorità inferiore ha considerato verosimile tale versione dei fatti ed ha rilevato che se effettivamente le affermazioni fossero state conseguite con la tortura, egli avrebbe potuto in qualsiasi momento far valere dinanzi alle autorità turche tali maltrattamenti. Il fatto che egli non si sia avvalso di tale possibilità renderebbe, a dire della SEM, tale allegazione poco credibile e solleverebbe pure dei dubbi quanto alle torture descritte. Pertanto, non vi sarebbero motivi di dubitare della verità della descrizione del suo ritorno in Turchia e degli eventi successivi contenuti nei documenti giudiziari turchi. In seguito, la SEM ha ritenuto inverosimili - in quanto contraddittorie e non plausibili - le allegazioni inerenti al preteso arresto avvenuto immediatamente al suo arrivo in Turchia. Sarebbe infatti inverosimile, a fronte della situazione odierna in Turchia, che egli sarebbe stato per così tanto tempo senza poter contattare né un avvocato né la sua famiglia e sia stato detenuto subendo torture tanto gravi. Altresì, non vi sarebbe alcun motivo logico che spiegherebbe come mai le forze di sicurezza turche al momento del rilascio gli avrebbero consegnato uno zainetto contenente della benzina. Altrettanto inverosimile, sarebbe il fatto che il richiedente non avrebbe voluto verificare il contenuto dello zainetto. Infine, la SEM ha negato l'esistenza di un fondato timore per l'interessato di essere esposto in futuro a una persecuzione rilevante in materia d'asilo poiché il procedimento penale - svoltosi in conformità ai principi dello Stato di diritto - sarebbe concluso e la condanna inflitta non sarebbe tale da denotare un accanimento nei confronti di A._______ e quindi risultare rilevante ai fini dell'asilo. G. Con ricorso del 20 aprile 2015 A._______, la moglie ed il figlio sono insorti, in atto unico, contro entrambe le decisioni della SEM, concludendo alla congiunzione delle cause per motivi di economia processuale, all'accoglimento del ricorso ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. Altresì hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protesta di spese e ripetibili. Per quanto riguarda in modo specifico A._______ (per quanto attiene invece la moglie C._______ cfr. procedura D-2431/2015 par. III lett. I.), con ricorso viene anzitutto contestata l'inverosimiglianza dell'arresto al suo rientro in Turchia. In seguito, per quanto riguarda la ritenuta plausibilità e coerenza delle affermazioni dell'interessato dinanzi alle autorità turche, viene rilevato che egli avrebbe sottoscritto tali ammissioni solo prima del processo e prima di poter contare su un legale di fiducia. Inoltre, il verbale sarebbe tanto lineare e coerente da suscitare più di un dubbio quanto alla sua spontaneità e autenticità. Inoltre, se fosse vero che l'arresto sarebbe avvenuto solo il 2 dicembre 2011, non sarebbe comprensibile il motivo per il quale l'insorgente avrebbe dovuto concedere tali ammissioni tanto facilmente e peraltro senza prove di rilievo a suo carico. Altresì, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata l'interessato avrebbe effettivamente denunciato alle autorità i maltrattamenti subiti. L'autorità avrebbe dovuto esaminare se la cosiddetta ricostruzione ufficiale delle autorità turche potesse essere ritenuta intrinsecamente verosimile. Il ricorrente sostiene che tale ricostruzione paleserebbe una serie di elementi e incongruenze compatibili con l'ipotesi della messinscena e di ammissioni estorte con la tortura. Se davvero A._______ al suo rientro in Turchia si fosse recato a casa della sua famiglia, non sarebbe comprensibile il motivo per il quale egli, fermato dalla polizia in possesso di un po' di benzina, avrebbe dovuto ammettere così facilmente dei fatti gravi senza aver subito alcun tipo di pressione. Neppure comprensibile risulterebbe la ragione per la quale egli avrebbe improvvisamente dovuto trasformarsi in un terrorista. Tutto ciò parrebbe una messinscena non da parte dei ricorrenti, ma bensì da parte di coloro che avrebbero detenuto illegalmente il ricorrente. H. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2015 il Tribunale si è riservato di decidere in prosieguo di procedura la congiunzione delle cause ed ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato il ricorrente a versare CHF 600.- entro il 31 dicembre 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 21 dicembre 2015 l'insorgente ha tempestivamente versato il suddetto anticipo. I. Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, con osservazioni del 24 marzo 2016 la SEM ritiene che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. L'autorità inferiore rileva in particolare che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, gli atti giudiziari turchi lascerebbero pensare ad una procedura penale svoltasi in modo corretto ed equo. Egli sarebbe dapprima stato difeso da un avvocato d'ufficio ed in seguito da un'avvocatessa di fiducia scelta liberamente. Il fatto di aver subito dei maltrattamenti sarebbe stato sollevato dall'interessato unicamente in un secondo momento, per il che tali allegazioni dovrebbero essere considerate inverosimili. La sua strategia di difesa apparirebbe inoltre contraddittoria, fatto tuttavia non imputabile alle autorità turche. La sua avvocatessa di fiducia avrebbe da una parte asserito che egli si dichiarerebbe colpevole e vorrebbe essere messo al beneficio della legge sul pentimento. D'altra parte però il ricorrente si sarebbe invece dichiarato non colpevole ed avrebbe indicato di essere vittima di una manipolazione da parte dei suoi parenti, riconoscendo dunque implicitamente di essersi procurato della benzina su ordine degli stessi. Il comportamento dell'insorgente potrebbe essere unicamente giustificato dalla sua volontà di farsi accusare di attività a sostegno del PKK e pertanto crearsi così un motivo d'asilo dinanzi le autorità svizzere. Per il resto l'autorità inferiore rinvia alle considerazioni della decisione impugnata. J. Il 4 aprile 2016 le competenti autorità svizzere hanno ricevuto una richiesta di assistenza amministrativa da parte delle autorità turche al fine di ottenere informazioni in merito a A._______, oggetto di un procedimento penale con l'accusa di essere membro di un'organizzazione terroristica e di aver tentato di compiere un'azione in suo favore. K. Con risposta del 26 novembre 2018, il ricorrente richiama quanto esposto nell'atto di ricorso e contesta l'ipotesi della SEM secondo cui egli avrebbe pianificato un'azione per il PKK con l'intenzione di farsi condannare ed avere così un motivo d'asilo. Tale ipotesi non sarebbe infatti sostenibile date le terribili sofferenze ed i rischi a cui sarebbe stato esposto. La stessa implicherebbe inoltre un grado di sofisticazione e artificiosità irrealistico e sarebbe incoerente con gli sforzi di C._______ nella ricerca del marito fin da agosto 2011. Altresì se il ricorrente avesse voluto denunciare la moglie ed i cognati per attività terroristiche, avrebbe potuto farlo in altri modi e senza esporsi in prima persona. Infine, non sarebbe neppure comprensibile il motivo per il quale egli nel corso del processo avrebbe poi proclamato la propria innocenza. L. In sede di duplica, la SEM con osservazioni dell'8 gennaio 2019, rinvia ai numerosi elementi inattendibili contenuti nelle affermazioni del signor A._______ in merito al suo rientro in Turchia. Egli avrebbe dichiarato di essere stato fermato sin dal suo arrivo all'aeroporto e di essere poi stato incarcerato; salvo poi sostenere successivamente di essersi dapprima recato in visita presso parenti e di essere tornato per qualche tempo a Istanbul, per poi eseguire un incarico conferitogli dalla moglie. Il fatto che il ricorrente e la moglie, nelle procedure precedenti, hanno più volte trasmesso alle autorità d'asilo dei documenti contraffatti così come il fatto che l'insorgente di ritorno in Turchia si sia legittimato con un documento contraffatto non aiuterebbe a migliorare la credibilità generale dei ricorrenti. Dal punto di vista della SEM non vi sarebbero altre spiegazioni plausibili per il comportamento del ricorrente se non la volontà di procurare a sé e alla famiglia i motivi necessari all'ottenimento dell'asilo in Svizzera. Invero, nulla giustificherebbe che il signor A._______, dopo anni di assenza dalla Turchia, improvvisamente si sia trovato nell'obbligo di attivarsi a favore del PKK. Peraltro negli interrogatori da parte delle autorità turche egli non avrebbe avuto nessun ragionevole motivo di esporre la moglie asserendo che ella avrebbe svolto in Svizzera attività segrete per il conto del PKK. Un simile comportamento sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Da ciò si potrebbe pertanto dedurre che la signora C._______ sarebbe stata attivamente coinvolta in questa trama e sarebbe dunque responsabile della conseguente situazione di persecuzione. La SEM rimane pertanto dell'avviso che i richiedenti, prima di allora incensurati in Turchia, abbiano intessuto un complotto allo scopo di procurarsi motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga. Viceversa, sebbene vi sarebbe modo di sospettare che anche i famigliari della moglie siano stati imputati nel complotto, dal dossier non emergerebbero indizi inconfutabili sufficienti atti a confermare questo sospetto. Nel loro caso pertanto si sarebbe dunque dovuto dare per acquisiti motivi oggettivi posteriori alla fuga i quali hanno condotto alla concessione dell'asilo. Infine, nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria presentata nel 2016 dalle autorità turche alla Svizzera e riguardante il ricorrente non sarebbe atta a modificare la valutazione. La richiesta infatti, si riferirebbe esclusivamente a fatti verificatesi durante il viaggio dell'insorgente in Patria e come detto costituirebbero motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Il rifiuto di inoltrare le informazioni sollecitate nel quadro della richiesta di assistenza giudiziaria rifletterebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato. Anche un'eventuale richiesta di estradizione da parte delle autorità turche sarebbe a priori votata all'insuccesso a causa della qualità di rifugiato riconosciuta al ricorrente ed alla sua famiglia. M. Con osservazioni finali del 21 gennaio 2018 (recte: 2019), il ricorrente ribadisce nuovamente che le motivazioni inerenti alla sua condotta, così come ipotizzate dall'autorità inferiore, sarebbero in contrasto con la logica dell'agire per l'incredibile sproporzione tra i rischi corsi per la vita e le incertezze del risultato. Egli ritiene in seguito che la presunta illogicità del suo comportamento, attivatosi per il PKK, sarebbe in realtà da riferire alla ricostruzione accusatoria delle autorità turche e non alle sue allegazioni. In conclusione, l'ipotesi di un previo consenso tra i coniugi e di un coinvolgimento della moglie nella costruzione delle accuse dell'insorgente appare una supposizione non condivisibile, giacché basate in buona parte su ammissioni alle autorità turche imputabili ad uno stato di costrizione. Richiamati gli atti di causa, le risultanze mediche a comprova delle precarie condizioni di salute di A._______ al ritorno in Svizzera nonché dei mezzi di prova prodotti, egli propone l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 In seguito, per quanto riguarda la richiesta di congiunzione del presente procedimento con quello della moglie e del figlio (procedura D-2431/2015), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n° 3.17). Nel caso in disamina tuttavia, la fattispecie e le peculiarità del presente procedimento non permettono una congiunzione delle cause.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5 In primo luogo, occorre analizzare il primo episodio di fermo che il ricorrente ha allegato aver subito al suo arrivo in Turchia.

E. 5.1 Tali allegazioni risultano innanzitutto contraddittorie, poco sostanziate e contrarie alla logica dell'agire. In particolare, risultano poco convincenti le modalità in cui il ricorrente sarebbe stato fermato e poi rilasciato. Invero, egli si sarebbe contraddetto sull'identità e sul luogo in cui sarebbe stato portato dopo il fermo. Da una parte l'insorgente ha riferito essere stato arrestato da funzionari dell'Unità Anti-Terrorismo e di essere stato portato nella loro Unità (cfr. verbale 1, pag. 14), mentre in un secondo tempo ha asserito di essere stato arrestato da dei poliziotti in civile e di essere stato portato in quella che lui credeva essere una centrale di polizia (cfr. verbale 2, D52). In seguito, pure incongruenti risultano gli avvenimenti del secondo fermo, in un primo tempo egli ha dichiarato di aver telefonato alla suocera per farsi venire a prendere (cfr. verbale 1, pag. 14), mentre in un secondo momento egli ha riferito di essere stato assalito da agenti in borghese ancor prima di poter effettuare la telefonata (cfr. verbale 2, D52). Altresì, la versione dei fatti fornita dalla moglie C._______ a questo riguardo apporta delle ulteriori incongruenze. Ella si è infatti rivolta alla SEM con scritto del 17 agosto 2011 (ovvero 15 giorni dopo il rientro in Turchia di A._______) ed ha informato l'autorità dell'arresto del marito al suo arrivo a Istanbul. Nel corso dell'audizione del 21 febbraio 2014 la moglie non fa tuttavia più alcun riferimento all'arresto, ma si limita ad allegare di non aver avuto più notizie del consorte e di aver creduto che non fosse mai arrivato in Turchia e fosse deceduto (cfr. atto E36/16 D7).

E. 5.2 In seguito, risulta essere molto sorprendente e contrario alla logica dell'agire il fatto che l'insorgente sia stato dapprima fermato ed interrogato all'aeroporto di Istanbul per poi esser lasciato proseguire su un volo di linea fino a F._______ - sua destinazione finale - dove al suo arrivo sarebbe stato arrestato da due poliziotti in civile. Il ricorrente avrebbe fatto il viaggio senza scorta, sarebbe salito sull'aereo di sua spontanea volontà e sarebbe stato fermato mentre attendeva il suo bagaglio (cfr. verbale 2, D94 segg., D194). Parimenti poco logiche risultano essere le modalità di rilascio dal fermo e del susseguente nuovo arresto. Pare infatti incomprensibile il motivo per il quale al momento del rilascio al ricorrente sia stato consegnato uno zaino contenente della benzina. Ancor meno credibile risulta poi il fatto che egli abbia preso e portato lo zaino senza controllarne il contenuto. Altresì incomprensibile pare anche il motivo dell'arresto del ricorrente al suo arrivo in Turchia, dal momento che egli era incensurato (cfr. rapporto d'Ambasciata dell'11 dicembre 2014). Infine, appare pure piuttosto sorprendente la differenza di trattamento tra il primo ed il secondo fermo. In particolare, non è dato sapere il motivo per il quale in occasione del secondo arresto siano state, a prima vista, rispettate tutte le garanzie procedurali (accesso ad un avvocato, informazione in merito al motivo di arresto, contatto con i famigliari, visita da un medico).

E. 5.3 In conclusione dunque, non essendo stati fatti valere in sede ricorsuale argomenti o mezzi di prova atti a giustificare una diversa valutazione, la versione fornita dal ricorrente in merito alle circostanze del primo arresto ed al susseguente fermo di alcuni mesi non può essere ritenuta complessivamente verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 6 È ora necessario determinare se l'arresto del 2011 ed il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e la susseguente condanna siano rilevanti in materia d'asilo. In particolare, va determinato se il ricorrente abbia un timore di subire delle persecuzioni future.

E. 6.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.2 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in particolare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

E. 7 Nel caso in disamina, risulta dagli atti giudiziari turchi forniti dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo che egli è stato condannato a una pena detentiva di un anno, sei mesi e 22 giorni per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. Il periodo passato in carcerazione preventiva è stato computato sulla durata complessiva della carcerazione ed egli è stato rilasciato immediatamente dopo la pronuncia della sentenza con il divieto di lasciare il proprio domicilio (cfr. verbale dell'udienza e la decisione di condanna del 12 settembre 2012 dell'8a corte dei reati penali gravi di F._______).

E. 7.1 A questo riguardo, il Tribunale non può condividere la valutazione effettuata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e ritiene che vi siano indizi che permettano di ritenere che il ricorrente abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future.

E. 7.1.1 Innanzitutto, va precisato che il procedimento penale nei confronti dell'insorgente non era terminato con la pronuncia della sentenza del 12 settembre 2012 poiché l'interessato ha presentato ricorso alla corte di cassazione. Cionondimeno, a tuttora non vi sono informazioni in merito allo stato della procedura.

E. 7.1.2 In secondo luogo, al di là dello stato della procedura va tenuto conto del fatto che l'insorgente è espatriato a gennaio del 2013 e non si trovava più in Turchia nel periodo di prova di un anno durante il quale invece egli non avrebbe potuto lasciare il domicilio dei suoceri ed avrebbe dovuto tenersi sempre a disposizione delle autorità. In ragione del suo soggiorno all'estero l'insorgente ha dunque chiaramente violato il suo obbligo di controllo. Per questa ragione, non può essere escluso che la pena sospesa condizionalmente sia stata trasformata in una pena senza condizionale e che egli sia ricercato dalle autorità turche. Tale supposizione risulta pure ulteriormente supportata dal fatto che le autorità turche ad aprile 2016 hanno trasmesso una richiesta di assistenza amministrativa alle competenti autorità svizzere. La richiesta risulta essere basata sul procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e palesa dunque chiaramente l'attualità dell'interesse della Turchia nei confronti del ricorrente. A ciò si aggiunge il fatto che per il ricorrente, il cui nome è già noto alle autorità proprio per il procedimento penale summenzionato, vi sia un'alta probabilità di venire nuovamente arrestato e accusato di reati politici (realmente commessi o anche solo sospettati).

E. 7.1.3 In seguito, va pure tenuto conto del fatto che a seguito dell'arresto per appartenenza ad un'organizzazione terroristica e tentato reato in favore della stessa, l'insorgente è stato molto probabilmente schedato politicamente. L'esistenza di una tale schedatura politica, in particolare in presenza di ulteriori indizi - come nel caso in disamina - permette di ritenere un fondato timore di persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 consid. 5, GICRA 2005 n. 11 consid. 5). La schedatura politica inoltre, permane anche qualora il procedimento penale sia stato abbandonato oppure sia terminato con un'assoluzione (cfr. caso simile, sentenza del TAF D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.5). In caso di eventuale ritorno in Patria, si può partire dal presupposto che al controllo alla frontiera la schedatura politica sarà scoperta, ciò che costituisce un rischio di una persecuzione statale, per la sua intensità potenzialmente rilevante in materia d'asilo.

E. 7.1.4 A ciò si aggiungono inoltre le relazioni familiari del ricorrente. Vi è segnatamente modo di considerare l'apertura di un'inchiesta da parte del Pubblico ministero di F._______ nei confronti della moglie C._______ per sospetta appartenenza e appoggio al PKK a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal qui ricorrente. Proprio per questo motivo la SEM ha riconosciuto per l'interessata un rischio di essere esposta ad un possibile inasprimento della pena per motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e le ha riconosciuto la qualità di rifugiato. Oltracciò, anche nei confronti del cognato e della cognata del ricorrente, ugualmente da lui denunciati, è stato aperto un procedimento penale per sostegno e appartenenza al PKK. Entrambi sono stati riconosciuti quali rifugiati ed hanno ottenuto asilo in Svizzera. A questo proposito è d'uopo rilevare che è noto che delle rappresaglie statali contro famigliari di attivisti politici, in particolare di gruppi separatisti curdi, si verificano regolarmente in Turchia, costituendo dunque delle persecuzioni riflesse rilevanti in materia d'asilo. Le probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa sono inoltre maggiori qualora la persona - come nel caso di specie - sia ritenuta o sospettata di essere anch'ella sostenitrice di tali organizzazioni illegali.

E. 7.1.5 Infine, pure determinante per la valutazione del rischio di subire delle persecuzioni future risulta essere il fatto che la situazione in Turchia è recentemente cambiata significativamente, in particolare con la proclamazione dello stato di emergenza nel luglio 2016. Già con le elezioni parlamentari di giugno 2015 e di novembre 2015 e con la contemporanea ripresa del conflitto curdo, si è verificato un netto deterioramento della situazione dei diritti umani. Oppositori curdi sono spesso sospettati di essere coinvolti in presunte attività terroristiche. Dopo il fallito tentativo di colpo di stato e la proclamazione dello stato di emergenza si è inoltre osservata un'ulteriore intensificazione del conflitto curdo (cfr. sentenza del TAF E-5347/2014 del 16 novembre 2016 consid. 5.6.2 e ulteriori riferimenti). Con i numerosi arresti di effettivi e presunti oppositori del regime e dei membri dell'opposizione, e in particolare anche di persone presumibilmente in contatto con il BDP (ex-DTP), il rischio di persecuzioni già esistenti al momento dell'espatrio del ricorrente si è ulteriormente aggravato.

E. 7.2 In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, ed in particolare in ragione della violazione dell'obbligo di restare a disposizione delle autorità turche dopo il rilascio, del rischio di dover scontare il resto della pena, l'interesse da parte delle autorità turche nei suoi confronti, la grande probabilità di una schedatura politica, il suo contesto familiare e l'aggravamento della situazione politica in Turchia, appare altamente probabile che il comportamento del ricorrente venga considerato quale atto di ostilità nei confronti delle autorità turche e che egli rischi di venir punito per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico. In altri termini, il ricorrente ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione rilevante in materia d'asilo.

E. 8.1 Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 8.2 Nel caso di specie non risultano inoltre esserci elementi che giustificano un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo giusta l'art. 53 LAsi. Invero, essendo il ricorrente stato sollecitato dalla moglie al fine di effettuare un'azione in favore dell'organizzazione (cfr. per ulteriori dettagli D-2431/2015 consid. 6.2), non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia effettivamente avuto o abbia tuttora dei contatti dimostranti una vicinanza sufficiente ad un'organizzazione radicale che sostiene o commette atti terroristici o di estremismo violento e che permettano di presumere lo svolgimento di un'attività illecita atta a compromettere la sicurezza della Svizzera (cfr. DTAF 2018 VI/5 consid. 3.1-3.10).

E. 8.3 Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).

E. 9 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Di conseguenza, l'anticipo spese di CHF 600.- versato il 21 dicembre 2015, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale.

E. 10.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 10.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 3'800. - (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 18 marzo 2015 è annullata.
  2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, alla SEM è richiesto di accordargli l'asilo.
  3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di CHF 600.-, versato in data 21 dicembre 2015, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale.
  4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 3'800.- a titolo di indennità ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2436/2015 Sentenza dell'8 ottobre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, Servizio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 18 marzo 2015 / N (...). Fatti: I. Antefatti A. A._______ ed il figlio B._______, cittadini turchi di etnia curda, sono espatriati il 31 maggio 2009 ed hanno raggiunto la moglie, rispettivamente madre C._______, in Svizzera dove il 4 giugno 2009 hanno depositato domanda d'asilo. Il richiedente avrebbe fatto valere di essere espatriato per i problemi che avrebbe avuto con le autorità turche a causa delle attività politiche svolte dalla moglie e dai famigliari di quest'ultima. La polizia e le autorità turche gli avrebbero più volte chiesto informazioni sulla moglie. Inoltre, gli avrebbero a due riprese chiesto di far da spia e di fornire informazioni. Infine, ad aprile 2009 sarebbe stato prelevato da un agente di polizia, il quale l'avrebbe minacciato di morte insieme al figlio. A.a Ancor prima che i richiedenti giungessero in Svizzera, l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]), con decisione del 5 novembre 2007, aveva già respinto la domanda d'asilo di C._______ depositata il 4 marzo 2003, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dello stesso. Contro tale decisione l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 6 dicembre 2007. B. Con decisione del 23 ottobre 2009, l'allora UFM, ha pure respinto la domanda d'asilo di A._______ e del figlio, ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Contro tale decisione gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale con ricorso del 26 novembre 2009. C. Il Tribunale, statuendo in un'unica sentenza (cfr. sentenza D-8285/2007 e D-7393/2009 dell'8 novembre 2010), ha respinto entrambi i ricorsi. D. Il 17 dicembre 2010 la famiglia D._______ ha presentato una domanda di riesame congiunta in ragione di un atto di accusa ([...]) concernente C._______. Tale domanda è stata respinta dall'allora UFM con decisione del 20 maggio 2011. E. Di conseguenza, il 2 agosto 2011 A._______ ha fatto volontariamente ritorno in Turchia, mentre la moglie ed il figlio sono rimasti in Svizzera. II. Fatti occorsi in Turchia a A._______ A. Il 17 agosto 2011, per il tramite di SOS Ticino, servizi sociali, l'UFM è stato informato che all'arrivo a Istanbul A._______ sarebbe stato arrestato e tradotto a F._______. Non sarebbero tuttavia conosciuti né i motivi dell'arresto né il luogo in cui ora egli si troverebbe (cfr. atto C16/6). I commissariati di F._______ negherebbero infatti di detenere il signor A._______. B. Il 29 novembre 2011 l'allora UFM ha richiesto all'Ambasciata svizzera di Ankara (Turchia) delle informazioni in merito a A._______ ed alla moglie. L'Ambasciata ha trasmesso all'UFM le informazioni richieste con scritto dell'8 febbraio 2012. La rappresentanza svizzera ha in particolare rilevato che il nome degli interessati non sarebbe iscritto in alcuna lista e che gli stessi non sarebbero né ricercati né sottostarebbero ad un divieto del passaporto ("Passverbot"). Altresì, l'atto d'accusa ([...]) fornito dai coniugi D._______ in sede di riesame dinanzi all'UFM e concernente C._______ non è stato ritenuto autentico. C. C.a Per il tramite del suo rappresentate C._______ ha informato l'UFM con scritti del 6 dicembre e del 12 dicembre 2011 (cfr. atti C29/3 e C30/2) di avere finalmente appreso dell'incarcerazione del marito presso il penitenziario di E._______ di F._______. In allegato ella ha inoltrato la documentazione - tra cui i verbali d'interrogatorio - trasmessale dall'avvocato del signor A._______ dalla quale sarebbero emerse le accuse di terrorismo rivolte all'interessato, a lei stessa nonché ai suoi fratelli. Da tali documenti risulterebbe inoltre che l'arresto sarebbe avvenuto solo il 2 dicembre 2011. Con queste accuse il marito rischierebbe una condanna tra i 7 e i 14 anni di carcere. C.b Con scritti del 9 marzo e del 13 aprile 2012 C._______ ha risposto alle domande poste dall'UFM indicando che A._______ si troverebbe sempre in detenzione e sarebbe accusato da una parte di aver falsificato dei documenti e dall'altra di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Per questi reati egli rischierebbe una pena di minimo 8 e massimo 18 anni. L'atto d'accusa non sarebbe tuttavia ancora stato formalizzato ed il processo non sarebbe ancora iniziato, l'udienza sarebbe stata fissata per il 27 aprile 2012. C.c In data 14 maggio 2012 l'autorità inferiore è stata informata del rinvio dell'udienza al 19 luglio 2012 a causa delle precarie condizione di salute di A._______. C.d Con successivo scritto del 12 novembre 2012 la moglie ha trasmesso all'UFM i verbali dell'udienza del 19 luglio 2012 e del 12 settembre 2012 in esito della quale il signor A._______ sarebbe stato condannato a 1 anno, 6 mesi e 22 giorni di reclusione per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. In considerazione del periodo già trascorso in carcere egli sarebbe stato rilasciato, ma sottoposto al regime della liberazione sorvegliata. Dal verbale della prima udienza risulterebbe inoltre l'esistenza di inchieste aperte a carico della moglie e dei cognati. D. Nel frattempo, C._______ in data 8 giugno 2012 ha presentato all'UFM una "Domanda di riesame e sospensione dell'allontanamento" (cfr. per ulteriori dettagli la procedura D-2431/2015 par. III. A.). III. Seconda domanda d'asilo A. Il 22 gennaio 2013 A._______, in arrivo all'aeroporto di Zurigo, ha depositato una nuova domanda d'asilo. A sostegno della richiesta egli ha consegnato i seguenti documenti in copia:

- un verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011;

- l'ordine di arresto del 3 dicembre 2011;

- le decisioni di prosecuzione dell'arresto del 2 gennaio 2012, del 10 febbraio 2012, del 25 maggio 2012 e del 25 giugno 2012;

- un atto d'accusa del Pubblico ministero di F._______ del 2 febbraio 2012;

- un atto d'accusa del Pubblico ministero di G._______ del 6 febbraio 2012;

- il verbale dell'udienza del 19 luglio 2012 dell'(...) corte dei reati penali gravi di F._______;

- il verbale dell'udienza e la decisione di condanna del 12 settembre 2012 dell'(...) corte dei reati penali gravi di F._______;

- diverse corrispondenze tra l'avvocato ed i famigliari del signor A._______;

- diversi documenti inerenti a dei procedimenti disciplinari;

- documenti attestanti la sua situazione medica. B. Il 25 gennaio 2013 il richiedente è stato sentito sulle generalità e sommariamente sui motivi d'asilo presso l'aeroporto di Zurigo (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2013 [atto E7/37]). C. La SEM, con decisione del 30 gennaio 2013, ha autorizzato l'entrata in Svizzera al richiedente e lo ha attribuito al Cantone H._______. D. In occasione dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale del 20 febbraio 2014 [atto E35/27]) il richiedente ha fatto valere di essere stato arrestato al controllo passaporti all'arrivo all'aeroporto di Istanbul ad agosto 2011. In questa occasione sarebbe stato insultato e accusato di essere un terrorista. In seguito sarebbe stato trasferito a F._______ in aereo dove sarebbe stato preso in consegna da dei funzionari dell'unità anti-terrorismo e portato alla loro unità per circa tre settimane. Lì egli sarebbe stato interrogato, maltrattato e torturato ed in seguito trasferito in una sorta di baita di montagna. A dicembre 2011 il richiedente sarebbe poi stato improvvisamente rilasciato nei pressi di G._______. Lì l'interessato avrebbe telefonato alla suocera per farsi venire a prendere e mentre aspettava alla stazione degli autobus sarebbe stato nuovamente arrestato dai gendarmi. Nello zaino che gli era stato consegnato al momento del rilascio sarebbe stata trovata della benzina (cfr. atto E35/27, D52). Il giorno seguente sarebbe stato presentato al Ministero Pubblico e poi al giudice competente per la carcerazione il quale avrebbe pronunciato la detenzione preventiva. Il 12 settembre 2012 sarebbe stato infine rilasciato dopo esser stato condannato a 19 mesi per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. Dopo il rilascio, egli non avrebbe potuto lasciare il suo domicilio e sarebbe stato continuamente controllato, insultato e minacciato dai poliziotti (cfr. atto E35/27, D36, D52, D56, D58). E. Con decisione del 18 marzo 2015 la SEM ha riconosciuto alla moglie C._______ la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, escludendola tuttavia dal beneficio dell'asilo giusta l'art. 54 LAsi. Nel contempo l'autorità inferiore l'ha messa al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed ha incluso il figlio B._______ nella sua qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera. F. In medesima data, tuttavia con decisione distinta notificata il 25 marzo 2015 (cfr. atto F18/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo di A._______, includendolo tuttavia nella qualità di rifugiato della moglie ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. Di conseguenza anch'egli è stato ammesso provvisoriamente in Svizzera. La SEM ha in particolare ritenuto che i documenti giudiziari turchi consegnati da A._______ contraddirebbero le sue allegazioni in merito agli avvenimenti accaduti al suo rientro in Turchia. Da tali documenti risulterebbe infatti che al suo arrivo egli si sarebbe recato dalla suocera a F._______ e poi dalla madre. In seguito, si sarebbe recato a Istanbul per incontrare i cognati - i quali tuttavia non si sarebbero presentati - al fine di venire introdotto nelle cerchie del BDP di Istanbul. Durante questo soggiorno, in un colloquio telefonico con la moglie, ella le avrebbe ingiunto, per il conto del di lei fratello, di trovarsi il 2 dicembre 2011 presso il caffè del capo di un villaggio nei pressi di G._______, di portare con sé della benzina e di attendere un certo A. che gli avrebbe spiegato che cosa fare. Egli avrebbe seguito le indicazioni della moglie, tuttavia all'incontro non si sarebbe presentato nessuno, così avrebbe fatto ritorno a G._______. L'autorità inferiore ha considerato verosimile tale versione dei fatti ed ha rilevato che se effettivamente le affermazioni fossero state conseguite con la tortura, egli avrebbe potuto in qualsiasi momento far valere dinanzi alle autorità turche tali maltrattamenti. Il fatto che egli non si sia avvalso di tale possibilità renderebbe, a dire della SEM, tale allegazione poco credibile e solleverebbe pure dei dubbi quanto alle torture descritte. Pertanto, non vi sarebbero motivi di dubitare della verità della descrizione del suo ritorno in Turchia e degli eventi successivi contenuti nei documenti giudiziari turchi. In seguito, la SEM ha ritenuto inverosimili - in quanto contraddittorie e non plausibili - le allegazioni inerenti al preteso arresto avvenuto immediatamente al suo arrivo in Turchia. Sarebbe infatti inverosimile, a fronte della situazione odierna in Turchia, che egli sarebbe stato per così tanto tempo senza poter contattare né un avvocato né la sua famiglia e sia stato detenuto subendo torture tanto gravi. Altresì, non vi sarebbe alcun motivo logico che spiegherebbe come mai le forze di sicurezza turche al momento del rilascio gli avrebbero consegnato uno zainetto contenente della benzina. Altrettanto inverosimile, sarebbe il fatto che il richiedente non avrebbe voluto verificare il contenuto dello zainetto. Infine, la SEM ha negato l'esistenza di un fondato timore per l'interessato di essere esposto in futuro a una persecuzione rilevante in materia d'asilo poiché il procedimento penale - svoltosi in conformità ai principi dello Stato di diritto - sarebbe concluso e la condanna inflitta non sarebbe tale da denotare un accanimento nei confronti di A._______ e quindi risultare rilevante ai fini dell'asilo. G. Con ricorso del 20 aprile 2015 A._______, la moglie ed il figlio sono insorti, in atto unico, contro entrambe le decisioni della SEM, concludendo alla congiunzione delle cause per motivi di economia processuale, all'accoglimento del ricorso ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. Altresì hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protesta di spese e ripetibili. Per quanto riguarda in modo specifico A._______ (per quanto attiene invece la moglie C._______ cfr. procedura D-2431/2015 par. III lett. I.), con ricorso viene anzitutto contestata l'inverosimiglianza dell'arresto al suo rientro in Turchia. In seguito, per quanto riguarda la ritenuta plausibilità e coerenza delle affermazioni dell'interessato dinanzi alle autorità turche, viene rilevato che egli avrebbe sottoscritto tali ammissioni solo prima del processo e prima di poter contare su un legale di fiducia. Inoltre, il verbale sarebbe tanto lineare e coerente da suscitare più di un dubbio quanto alla sua spontaneità e autenticità. Inoltre, se fosse vero che l'arresto sarebbe avvenuto solo il 2 dicembre 2011, non sarebbe comprensibile il motivo per il quale l'insorgente avrebbe dovuto concedere tali ammissioni tanto facilmente e peraltro senza prove di rilievo a suo carico. Altresì, contrariamente a quanto ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata l'interessato avrebbe effettivamente denunciato alle autorità i maltrattamenti subiti. L'autorità avrebbe dovuto esaminare se la cosiddetta ricostruzione ufficiale delle autorità turche potesse essere ritenuta intrinsecamente verosimile. Il ricorrente sostiene che tale ricostruzione paleserebbe una serie di elementi e incongruenze compatibili con l'ipotesi della messinscena e di ammissioni estorte con la tortura. Se davvero A._______ al suo rientro in Turchia si fosse recato a casa della sua famiglia, non sarebbe comprensibile il motivo per il quale egli, fermato dalla polizia in possesso di un po' di benzina, avrebbe dovuto ammettere così facilmente dei fatti gravi senza aver subito alcun tipo di pressione. Neppure comprensibile risulterebbe la ragione per la quale egli avrebbe improvvisamente dovuto trasformarsi in un terrorista. Tutto ciò parrebbe una messinscena non da parte dei ricorrenti, ma bensì da parte di coloro che avrebbero detenuto illegalmente il ricorrente. H. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2015 il Tribunale si è riservato di decidere in prosieguo di procedura la congiunzione delle cause ed ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato il ricorrente a versare CHF 600.- entro il 31 dicembre 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 21 dicembre 2015 l'insorgente ha tempestivamente versato il suddetto anticipo. I. Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, con osservazioni del 24 marzo 2016 la SEM ritiene che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. L'autorità inferiore rileva in particolare che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, gli atti giudiziari turchi lascerebbero pensare ad una procedura penale svoltasi in modo corretto ed equo. Egli sarebbe dapprima stato difeso da un avvocato d'ufficio ed in seguito da un'avvocatessa di fiducia scelta liberamente. Il fatto di aver subito dei maltrattamenti sarebbe stato sollevato dall'interessato unicamente in un secondo momento, per il che tali allegazioni dovrebbero essere considerate inverosimili. La sua strategia di difesa apparirebbe inoltre contraddittoria, fatto tuttavia non imputabile alle autorità turche. La sua avvocatessa di fiducia avrebbe da una parte asserito che egli si dichiarerebbe colpevole e vorrebbe essere messo al beneficio della legge sul pentimento. D'altra parte però il ricorrente si sarebbe invece dichiarato non colpevole ed avrebbe indicato di essere vittima di una manipolazione da parte dei suoi parenti, riconoscendo dunque implicitamente di essersi procurato della benzina su ordine degli stessi. Il comportamento dell'insorgente potrebbe essere unicamente giustificato dalla sua volontà di farsi accusare di attività a sostegno del PKK e pertanto crearsi così un motivo d'asilo dinanzi le autorità svizzere. Per il resto l'autorità inferiore rinvia alle considerazioni della decisione impugnata. J. Il 4 aprile 2016 le competenti autorità svizzere hanno ricevuto una richiesta di assistenza amministrativa da parte delle autorità turche al fine di ottenere informazioni in merito a A._______, oggetto di un procedimento penale con l'accusa di essere membro di un'organizzazione terroristica e di aver tentato di compiere un'azione in suo favore. K. Con risposta del 26 novembre 2018, il ricorrente richiama quanto esposto nell'atto di ricorso e contesta l'ipotesi della SEM secondo cui egli avrebbe pianificato un'azione per il PKK con l'intenzione di farsi condannare ed avere così un motivo d'asilo. Tale ipotesi non sarebbe infatti sostenibile date le terribili sofferenze ed i rischi a cui sarebbe stato esposto. La stessa implicherebbe inoltre un grado di sofisticazione e artificiosità irrealistico e sarebbe incoerente con gli sforzi di C._______ nella ricerca del marito fin da agosto 2011. Altresì se il ricorrente avesse voluto denunciare la moglie ed i cognati per attività terroristiche, avrebbe potuto farlo in altri modi e senza esporsi in prima persona. Infine, non sarebbe neppure comprensibile il motivo per il quale egli nel corso del processo avrebbe poi proclamato la propria innocenza. L. In sede di duplica, la SEM con osservazioni dell'8 gennaio 2019, rinvia ai numerosi elementi inattendibili contenuti nelle affermazioni del signor A._______ in merito al suo rientro in Turchia. Egli avrebbe dichiarato di essere stato fermato sin dal suo arrivo all'aeroporto e di essere poi stato incarcerato; salvo poi sostenere successivamente di essersi dapprima recato in visita presso parenti e di essere tornato per qualche tempo a Istanbul, per poi eseguire un incarico conferitogli dalla moglie. Il fatto che il ricorrente e la moglie, nelle procedure precedenti, hanno più volte trasmesso alle autorità d'asilo dei documenti contraffatti così come il fatto che l'insorgente di ritorno in Turchia si sia legittimato con un documento contraffatto non aiuterebbe a migliorare la credibilità generale dei ricorrenti. Dal punto di vista della SEM non vi sarebbero altre spiegazioni plausibili per il comportamento del ricorrente se non la volontà di procurare a sé e alla famiglia i motivi necessari all'ottenimento dell'asilo in Svizzera. Invero, nulla giustificherebbe che il signor A._______, dopo anni di assenza dalla Turchia, improvvisamente si sia trovato nell'obbligo di attivarsi a favore del PKK. Peraltro negli interrogatori da parte delle autorità turche egli non avrebbe avuto nessun ragionevole motivo di esporre la moglie asserendo che ella avrebbe svolto in Svizzera attività segrete per il conto del PKK. Un simile comportamento sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Da ciò si potrebbe pertanto dedurre che la signora C._______ sarebbe stata attivamente coinvolta in questa trama e sarebbe dunque responsabile della conseguente situazione di persecuzione. La SEM rimane pertanto dell'avviso che i richiedenti, prima di allora incensurati in Turchia, abbiano intessuto un complotto allo scopo di procurarsi motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga. Viceversa, sebbene vi sarebbe modo di sospettare che anche i famigliari della moglie siano stati imputati nel complotto, dal dossier non emergerebbero indizi inconfutabili sufficienti atti a confermare questo sospetto. Nel loro caso pertanto si sarebbe dunque dovuto dare per acquisiti motivi oggettivi posteriori alla fuga i quali hanno condotto alla concessione dell'asilo. Infine, nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria presentata nel 2016 dalle autorità turche alla Svizzera e riguardante il ricorrente non sarebbe atta a modificare la valutazione. La richiesta infatti, si riferirebbe esclusivamente a fatti verificatesi durante il viaggio dell'insorgente in Patria e come detto costituirebbero motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Il rifiuto di inoltrare le informazioni sollecitate nel quadro della richiesta di assistenza giudiziaria rifletterebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato. Anche un'eventuale richiesta di estradizione da parte delle autorità turche sarebbe a priori votata all'insuccesso a causa della qualità di rifugiato riconosciuta al ricorrente ed alla sua famiglia. M. Con osservazioni finali del 21 gennaio 2018 (recte: 2019), il ricorrente ribadisce nuovamente che le motivazioni inerenti alla sua condotta, così come ipotizzate dall'autorità inferiore, sarebbero in contrasto con la logica dell'agire per l'incredibile sproporzione tra i rischi corsi per la vita e le incertezze del risultato. Egli ritiene in seguito che la presunta illogicità del suo comportamento, attivatosi per il PKK, sarebbe in realtà da riferire alla ricostruzione accusatoria delle autorità turche e non alle sue allegazioni. In conclusione, l'ipotesi di un previo consenso tra i coniugi e di un coinvolgimento della moglie nella costruzione delle accuse dell'insorgente appare una supposizione non condivisibile, giacché basate in buona parte su ammissioni alle autorità turche imputabili ad uno stato di costrizione. Richiamati gli atti di causa, le risultanze mediche a comprova delle precarie condizioni di salute di A._______ al ritorno in Svizzera nonché dei mezzi di prova prodotti, egli propone l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

2. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. In seguito, per quanto riguarda la richiesta di congiunzione del presente procedimento con quello della moglie e del figlio (procedura D-2431/2015), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n° 3.17). Nel caso in disamina tuttavia, la fattispecie e le peculiarità del presente procedimento non permettono una congiunzione delle cause.

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

5. In primo luogo, occorre analizzare il primo episodio di fermo che il ricorrente ha allegato aver subito al suo arrivo in Turchia. 5.1 Tali allegazioni risultano innanzitutto contraddittorie, poco sostanziate e contrarie alla logica dell'agire. In particolare, risultano poco convincenti le modalità in cui il ricorrente sarebbe stato fermato e poi rilasciato. Invero, egli si sarebbe contraddetto sull'identità e sul luogo in cui sarebbe stato portato dopo il fermo. Da una parte l'insorgente ha riferito essere stato arrestato da funzionari dell'Unità Anti-Terrorismo e di essere stato portato nella loro Unità (cfr. verbale 1, pag. 14), mentre in un secondo tempo ha asserito di essere stato arrestato da dei poliziotti in civile e di essere stato portato in quella che lui credeva essere una centrale di polizia (cfr. verbale 2, D52). In seguito, pure incongruenti risultano gli avvenimenti del secondo fermo, in un primo tempo egli ha dichiarato di aver telefonato alla suocera per farsi venire a prendere (cfr. verbale 1, pag. 14), mentre in un secondo momento egli ha riferito di essere stato assalito da agenti in borghese ancor prima di poter effettuare la telefonata (cfr. verbale 2, D52). Altresì, la versione dei fatti fornita dalla moglie C._______ a questo riguardo apporta delle ulteriori incongruenze. Ella si è infatti rivolta alla SEM con scritto del 17 agosto 2011 (ovvero 15 giorni dopo il rientro in Turchia di A._______) ed ha informato l'autorità dell'arresto del marito al suo arrivo a Istanbul. Nel corso dell'audizione del 21 febbraio 2014 la moglie non fa tuttavia più alcun riferimento all'arresto, ma si limita ad allegare di non aver avuto più notizie del consorte e di aver creduto che non fosse mai arrivato in Turchia e fosse deceduto (cfr. atto E36/16 D7). 5.2 In seguito, risulta essere molto sorprendente e contrario alla logica dell'agire il fatto che l'insorgente sia stato dapprima fermato ed interrogato all'aeroporto di Istanbul per poi esser lasciato proseguire su un volo di linea fino a F._______ - sua destinazione finale - dove al suo arrivo sarebbe stato arrestato da due poliziotti in civile. Il ricorrente avrebbe fatto il viaggio senza scorta, sarebbe salito sull'aereo di sua spontanea volontà e sarebbe stato fermato mentre attendeva il suo bagaglio (cfr. verbale 2, D94 segg., D194). Parimenti poco logiche risultano essere le modalità di rilascio dal fermo e del susseguente nuovo arresto. Pare infatti incomprensibile il motivo per il quale al momento del rilascio al ricorrente sia stato consegnato uno zaino contenente della benzina. Ancor meno credibile risulta poi il fatto che egli abbia preso e portato lo zaino senza controllarne il contenuto. Altresì incomprensibile pare anche il motivo dell'arresto del ricorrente al suo arrivo in Turchia, dal momento che egli era incensurato (cfr. rapporto d'Ambasciata dell'11 dicembre 2014). Infine, appare pure piuttosto sorprendente la differenza di trattamento tra il primo ed il secondo fermo. In particolare, non è dato sapere il motivo per il quale in occasione del secondo arresto siano state, a prima vista, rispettate tutte le garanzie procedurali (accesso ad un avvocato, informazione in merito al motivo di arresto, contatto con i famigliari, visita da un medico). 5.3 In conclusione dunque, non essendo stati fatti valere in sede ricorsuale argomenti o mezzi di prova atti a giustificare una diversa valutazione, la versione fornita dal ricorrente in merito alle circostanze del primo arresto ed al susseguente fermo di alcuni mesi non può essere ritenuta complessivamente verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi.

6. È ora necessario determinare se l'arresto del 2011 ed il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e la susseguente condanna siano rilevanti in materia d'asilo. In particolare, va determinato se il ricorrente abbia un timore di subire delle persecuzioni future. 6.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 6.2 Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in particolare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

7. Nel caso in disamina, risulta dagli atti giudiziari turchi forniti dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo che egli è stato condannato a una pena detentiva di un anno, sei mesi e 22 giorni per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. Il periodo passato in carcerazione preventiva è stato computato sulla durata complessiva della carcerazione ed egli è stato rilasciato immediatamente dopo la pronuncia della sentenza con il divieto di lasciare il proprio domicilio (cfr. verbale dell'udienza e la decisione di condanna del 12 settembre 2012 dell'8a corte dei reati penali gravi di F._______). 7.1 A questo riguardo, il Tribunale non può condividere la valutazione effettuata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e ritiene che vi siano indizi che permettano di ritenere che il ricorrente abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future. 7.1.1 Innanzitutto, va precisato che il procedimento penale nei confronti dell'insorgente non era terminato con la pronuncia della sentenza del 12 settembre 2012 poiché l'interessato ha presentato ricorso alla corte di cassazione. Cionondimeno, a tuttora non vi sono informazioni in merito allo stato della procedura. 7.1.2 In secondo luogo, al di là dello stato della procedura va tenuto conto del fatto che l'insorgente è espatriato a gennaio del 2013 e non si trovava più in Turchia nel periodo di prova di un anno durante il quale invece egli non avrebbe potuto lasciare il domicilio dei suoceri ed avrebbe dovuto tenersi sempre a disposizione delle autorità. In ragione del suo soggiorno all'estero l'insorgente ha dunque chiaramente violato il suo obbligo di controllo. Per questa ragione, non può essere escluso che la pena sospesa condizionalmente sia stata trasformata in una pena senza condizionale e che egli sia ricercato dalle autorità turche. Tale supposizione risulta pure ulteriormente supportata dal fatto che le autorità turche ad aprile 2016 hanno trasmesso una richiesta di assistenza amministrativa alle competenti autorità svizzere. La richiesta risulta essere basata sul procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e palesa dunque chiaramente l'attualità dell'interesse della Turchia nei confronti del ricorrente. A ciò si aggiunge il fatto che per il ricorrente, il cui nome è già noto alle autorità proprio per il procedimento penale summenzionato, vi sia un'alta probabilità di venire nuovamente arrestato e accusato di reati politici (realmente commessi o anche solo sospettati). 7.1.3 In seguito, va pure tenuto conto del fatto che a seguito dell'arresto per appartenenza ad un'organizzazione terroristica e tentato reato in favore della stessa, l'insorgente è stato molto probabilmente schedato politicamente. L'esistenza di una tale schedatura politica, in particolare in presenza di ulteriori indizi - come nel caso in disamina - permette di ritenere un fondato timore di persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 consid. 5, GICRA 2005 n. 11 consid. 5). La schedatura politica inoltre, permane anche qualora il procedimento penale sia stato abbandonato oppure sia terminato con un'assoluzione (cfr. caso simile, sentenza del TAF D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.5). In caso di eventuale ritorno in Patria, si può partire dal presupposto che al controllo alla frontiera la schedatura politica sarà scoperta, ciò che costituisce un rischio di una persecuzione statale, per la sua intensità potenzialmente rilevante in materia d'asilo. 7.1.4 A ciò si aggiungono inoltre le relazioni familiari del ricorrente. Vi è segnatamente modo di considerare l'apertura di un'inchiesta da parte del Pubblico ministero di F._______ nei confronti della moglie C._______ per sospetta appartenenza e appoggio al PKK a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal qui ricorrente. Proprio per questo motivo la SEM ha riconosciuto per l'interessata un rischio di essere esposta ad un possibile inasprimento della pena per motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e le ha riconosciuto la qualità di rifugiato. Oltracciò, anche nei confronti del cognato e della cognata del ricorrente, ugualmente da lui denunciati, è stato aperto un procedimento penale per sostegno e appartenenza al PKK. Entrambi sono stati riconosciuti quali rifugiati ed hanno ottenuto asilo in Svizzera. A questo proposito è d'uopo rilevare che è noto che delle rappresaglie statali contro famigliari di attivisti politici, in particolare di gruppi separatisti curdi, si verificano regolarmente in Turchia, costituendo dunque delle persecuzioni riflesse rilevanti in materia d'asilo. Le probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa sono inoltre maggiori qualora la persona - come nel caso di specie - sia ritenuta o sospettata di essere anch'ella sostenitrice di tali organizzazioni illegali. 7.1.5 Infine, pure determinante per la valutazione del rischio di subire delle persecuzioni future risulta essere il fatto che la situazione in Turchia è recentemente cambiata significativamente, in particolare con la proclamazione dello stato di emergenza nel luglio 2016. Già con le elezioni parlamentari di giugno 2015 e di novembre 2015 e con la contemporanea ripresa del conflitto curdo, si è verificato un netto deterioramento della situazione dei diritti umani. Oppositori curdi sono spesso sospettati di essere coinvolti in presunte attività terroristiche. Dopo il fallito tentativo di colpo di stato e la proclamazione dello stato di emergenza si è inoltre osservata un'ulteriore intensificazione del conflitto curdo (cfr. sentenza del TAF E-5347/2014 del 16 novembre 2016 consid. 5.6.2 e ulteriori riferimenti). Con i numerosi arresti di effettivi e presunti oppositori del regime e dei membri dell'opposizione, e in particolare anche di persone presumibilmente in contatto con il BDP (ex-DTP), il rischio di persecuzioni già esistenti al momento dell'espatrio del ricorrente si è ulteriormente aggravato. 7.2 In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, ed in particolare in ragione della violazione dell'obbligo di restare a disposizione delle autorità turche dopo il rilascio, del rischio di dover scontare il resto della pena, l'interesse da parte delle autorità turche nei suoi confronti, la grande probabilità di una schedatura politica, il suo contesto familiare e l'aggravamento della situazione politica in Turchia, appare altamente probabile che il comportamento del ricorrente venga considerato quale atto di ostilità nei confronti delle autorità turche e che egli rischi di venir punito per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico. In altri termini, il ricorrente ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione rilevante in materia d'asilo. 8. 8.1 Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8.2 Nel caso di specie non risultano inoltre esserci elementi che giustificano un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo giusta l'art. 53 LAsi. Invero, essendo il ricorrente stato sollecitato dalla moglie al fine di effettuare un'azione in favore dell'organizzazione (cfr. per ulteriori dettagli D-2431/2015 consid. 6.2), non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia effettivamente avuto o abbia tuttora dei contatti dimostranti una vicinanza sufficiente ad un'organizzazione radicale che sostiene o commette atti terroristici o di estremismo violento e che permettano di presumere lo svolgimento di un'attività illecita atta a compromettere la sicurezza della Svizzera (cfr. DTAF 2018 VI/5 consid. 3.1-3.10). 8.3 Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).

9. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Di conseguenza, l'anticipo spese di CHF 600.- versato il 21 dicembre 2015, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale. 10. 10.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 10.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 3'800. - (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 18 marzo 2015 è annullata.

2. Al ricorrente è riconosciuta la qualità di rifugiato. Di conseguenza, alla SEM è richiesto di accordargli l'asilo.

3. Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di CHF 600.-, versato in data 21 dicembre 2015, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 3'800.- a titolo di indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: