opencaselaw.ch

D-8285/2007

D-8285/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2010-11-08 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L'interessata, di etnia curda, è nata a E._______ nell'omonimo distretto, nella provincia di F._______, in Turchia, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 3 novembre 1999 allorquando si sarebbe trasferita da suo marito a G._______ nella provincia di H._______. Ad agosto, oppure a settembre 2002, si sarebbe recata a I._______, nella provincia di J._______, dove sarebbe rimasta per un mese, fino al 3 novembre, oppure fino alla fine di novembre, rispettivamente inizio dicembre 2002, dopo di che avrebbe soggiornato per tre o quattro giorni da sua madre a K._______, sempre nella provincia di J._______. In seguito, si sarebbe data alla clandestinità ed avrebbe trovato alloggio da una amica o da vari conoscenti ad J._______ fino al suo espatrio in data 23 gennaio 2003. Avrebbe quindi raggiunto la Svizzera il 4 marzo 2003 ove ha presentato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pagg. 1-2 e 6-7 come pure del 9 aprile 2003, pag. 4 nonché del 17 ottobre 2006, pag. 3). Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di subire ulteriori pressioni, fermi, molestie sessuali e torture fisiche da parte delle autorità turche per il fatto di essere stata membro del Partito Popolare Democratico (Halk?n Demokrasi Partisi [HADEP]) nonché del Partito Democratico Popolare (Demokratik Halk Partisie [DEHAP]) e di avere ricoperto cariche di responsabile a livello locale. Avrebbe altresì esercitato delle attività di propaganda a favore dei giovani, partecipato a riunioni ed a manifestazioni nonché svolto attività culturali curde di tipo musicale o di teatro. Ella avrebbe esercitato queste attività soprattutto all'università di H._______ ed in città quali L._______, M._______, N._______, J._______, e O._______. Inoltre, sarebbe stata accusata di collaborare con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]). Sarebbe stata ricercata dalle autorità statali dopo aver lavorato durante le elezioni del 3 novembre 2002 in qualità di sorvegliante presso il seggio elettorale di K._______. Da ultimo, in data 18 novembre 2002, sarebbe stata condannata in contumacia a tre anni e nove mesi di carcere sulla base dell'art. 169 del Codice penale turco per aver aiutato ed ospitato a casa sua delle persone. Oltre a ciò, avrebbe subito delle pressioni da parte della famiglia di suo marito che non l'avrebbe accettata per questioni religiose. Quest'ultimo, influenzato dai propri famigliari, l'avrebbe picchiata. A.b L'interessato, pure di etnia curda, è nato a P._______ nella provincia di Q._______. Avrebbe trascorso l'infanzia e l'adolescenza negli orfanotrofi di Q._______, fino all'età di 17 anni, e di R._______, nell'omonima provincia, fino all'età di 22 anni. In seguito avrebbe risieduto presso dei parenti a Q._______ e da sua zia materna ad J._______. Avrebbe poi vissuto a G._______, nella provincia di H._______ dal 1994 al 2002, anno in cui si sarebbe trasferito a I._______, dove sarebbe rimasto fino al 20 settembre 2008, dopo di che avrebbe abitato a K._______ fino all'espatrio in data 31 maggio 2009. Infine, sarebbe giunto in Svizzera il medesimo giorno presentando una domanda d'asilo in data 4 giugno 2009 dopo aver incontrato sua moglie (cfr. verbali d'audizione del 17 giugno 2009, pagg. 1-2 e 7-9 come pure del 30 giugno 2009, pag. 3). Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è di qui rilievo di essere espatriato per i problemi che avrebbe avuto con le autorità turche a causa delle attività politiche svolte dalla coniuge e dai famigliari di quest'ultima. Inoltre, membri dell'ala giovanile del Partito del Movimento Nazionalista (Milliyetçi Hareket Partisi [MHP]) avrebbero fatto irruzione in casa sua quando abitava insieme a sua moglie a H._______ e l'avrebbero picchiato insieme a sua moglie. Egli stesso avrebbe apportato aiuti finanziari al PKK ed al HADEP. Per tali motivi, avrebbe chiesto alla banca onde lavorava in due occasioni un trasferimento. Sarebbe quindi stato trasferito dapprima a I._______ a settembre 2002 ed in seguito a S._______, nella provincia di T._______. Avrebbe però continuato a risiedere a I._______ facendo il pendolare. Resosi conto di essere ancora controllato, avrebbe chiesto un ulteriore trasferimento e, dopo averlo ottenuto, sarebbe andato a vivere a K._______. Infine, ad aprile 2009, sarebbe stato prelevato da un agente di polizia, il quale l'avrebbe minacciato di morte insieme a suo figlio. Sarebbe quindi espatriato in data 31 maggio 2009 e sarebbe giunto in Svizzera il medesimo giorno presentando una domanda d'asilo in data 4 giugno 2009 dopo aver incontrato sua moglie. A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti hanno prodotto vari mezzi di prova tra cui un tagliando d'iscrizione al partito HADEP di K._______ dell'[...] e due sentenze del Tribunale di sicurezza dello Stato (DGM) di J._______ [...] (originale) rispettivamente [...] (fotocopia). B. Con decisione incidentale del 6 dicembre 2006, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna circa la sentenza del DGM di J._______ [...] entro il 18 dicembre 2006. Tale termine è trascorso infruttuoso. C. In data 5 luglio 2007, l'interessata ha trasmesso all'UFM la sentenza del DGM di J._______ [...]. D. Con decisione incidentale del 2 ottobre 2007, l'UFM ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna circa la sentenza del DGM di J._______ [...] entro il 12 ottobre 2007. Tale termine è trascorso infruttuoso. E. Con scritto del 16 ottobre 2007, la richiedente ha preso posizione dichiarando che i documenti consegnati non sarebbero dei falsi e corrisponderebbero a quanto la stessa avrebbe potuto ottenere in Turchia. Inoltre, ha affermato di non saper spiegare le diverse inesattezze contenute negli atti. F. Con decisione del 5 novembre 2007, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo della richiedente. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 6 dicembre 2007, la richiedente ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. H. Con decisione incidentale del 7 gennaio 2008, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro l'8 febbraio 2008. I. Con risposta del 4 febbraio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. J. Con decisione incidentale del 7 febbraio 2008, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare una replica entro il 22 febbraio 2008. K. Con scritto del 22 febbraio 2008, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. L. Con decisione del 23 ottobre 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo del richiedente. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. M. In data 26 novembre 2009, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti. Nel caso concreto, il Tribunale si è avvalso di tale facoltà nel procedimento D-7393/2009 per motivi d'economia processuale.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).

E. 4 I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. DTF 128 V 126, consid. 1 e relativi riferimenti). Sotto questo aspetto possono essere congiunti anche ricorsi inoltrati separatamente nonostante l'autorità inferiore abbia deciso tramite due decisioni distinte. Tale procedimento favorisce l'economia processuale ed è nell'interesse degli insorgenti (cfr. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 115, n. 3.17).

E. 5 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 6.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato contraddittorio, inverosimile e non pertinente per la concessione dell'asilo il racconto di A._______ nonché contraddittori e non sufficientemente motivati i motivi d'asilo presentati da B._______. In particolare, per quanto concerne il racconto di A._______, l'UFM ha ritenuto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, dei falsi le sentenze del DGM di J._______ [...] rispettivamente [...]. Inoltre, sarebbe sorprendente che la ricorrente, essendo membro dell'HADEP/DEHAP di Izmir fin dal 1996 con funzioni di responsabile locale, non avrebbe menzionato la creazione del DEHAP nel 1997. Peraltro, sarebbe rimasta alquanto vaga circa il programma del suo partito, ciò nonostante la sua funzione di responsabile. Sempre in merito alla sua funzione ricoperta, ella avrebbe addotto soltanto nell'audizione complementare di aver ricoperto una funzione di responsabile, mentre nelle precedenti audizioni avrebbe dichiarato di aver svolto attività politiche in seno all'ala giovanile del DEHAP e dell'HADEP nella forma ordinaria, oppure di aver svolto attività di propaganda e di folklore tra i giovani ed avrebbe apportato aiuti finanziari al partito. In questa circostanza il partito stesso, essendo quest'ultimo ben organizzato nella sezione di J._______, avrebbe rilasciato all'interessata una dichiarazione volta ad attestare sia le sue funzioni di responsabile locale sia i problemi riscontrati con le autorità turche. Inoltre, per quanto riguarda il fatto che ella sarebbe stata fermata a H._______ e accusata di collaborare con il PKK, l'UFM ha rilevato che H._______ sarebbe situata in una regione della Turchia particolarmente conservatrice dove le accuse di attività a favore del PKK sarebbero particolarmente gravi ed alquanto rare. Apparirebbe quindi inverosimile che la richiedente sia stata oggetto di un numero così importante di fermi, intervenuti nell'arco di così tanti anni, ed accompagnati da accuse talmente gravi, senza che nessuna procedura giudiziaria formale sia stata aperta nei suoi confronti. Peraltro, sarebbe noto che le autorità turche adotterebbero tali comportamenti notoriamente contro le persone che, contrariamente all'interessata, sarebbero sprovviste di un solido background politico che copra loro le spalle e che sicuramente interverrebbe per denunciare pubblicamente le misure di persecuzione attuale nei confronti dei loro membri dirigenti. La richiedente avrebbe altresì dichiarato che i mezzi di prova depositati le sarebbero stati inviati tramite posta dopo il suo arrivo in Svizzera. Confrontata con il fatto che avrebbe consegnato all'UFM tali documenti al momento dell'inoltro della domanda d'asilo e che avrebbe affermato di avere chiesto asilo il giorno stesso in cui è entrata in Svizzera, avrebbe sostenuto che allorquando è giunta in Svizzera si sarebbe subito recata da una cugina a T._______ la quale avrebbe recuperato i mezzi di prova e che l'indomani avrebbe chiesto asilo. Ciò significherebbe che una volta giunta in Svizzera i mezzi di prova si sarebbero già trovati sul territorio elvetico, oppure che li avrebbe portati in Svizzera lei stessa, il che sarebbe stato rischioso se fosse stata realmente ricercata dalle autorità turche. Infine, quo ai maltrattamenti subiti da suo marito e dalla famiglia di quest'ultimo, dopo averli presentati nella prima audizione, non li ha minimamente menzionati nella seconda. Parimenti, nell'audizione complementare avrebbe tralasciato i maltrattamenti ed avrebbe altresì asserito che i problemi con i familiari di suo marito non avrebbero influenzato il suo espatrio, in quanto avrebbero vissuto lontano dall'interessata. Per quanto attiene il marito, l'autorità inferiore ha rilevato che egli avrebbe dapprima dichiarato di essere espatriato a causa delle attività politiche in seno al DEHAP ed al PKK di sua moglie, per poi allegare che anche egli avrebbe aiutato finanziariamente il PKK ed in seguito anche il DEHAP. Invitato ad esprimersi in merito a tale contraddizione, egli avrebbe asserito di aver firmato il primo verbale, in quanto vi sarebbe figurato che anch'egli avrebbe aiutato finanziariamente il PKK dando denaro a favore dei detenuti ciò che non corrisponderebbe al contenuto di tale verbale. Inoltre, non avrebbe saputo indicare né in cosa consisteva la collaborazione della moglie con il DEHAP, né il numero dei suoi fermi come pure quando sarebbe stata arrestata l'ultima volta. Inoltre, non si potrebbe neppure ritenere la sua affermazione secondo cui sua moglie non gli avrebbe parlato molto delle sue attività politiche, in quanto avrebbe lavorato in una banca appartenente allo Stato turco. A tal proposito l'UFM ha evidenziato che se l'interessato fosse veramente stato accusato di collaborare con il PKK già fin dal 2003 quando la polizia giungeva in casa alla ricerca della moglie accusandolo di essere un traditore e ancora nel 2005 quando le autorità avrebbero rifiutato di rinnovargli il passaporto accusandolo di essere del PKK, non sarebbe verosimile che gli sia stato permesso di lavorare dallo stesso datore di lavoro dal 1994 fino all'espatrio. Inoltre, si sarebbe contraddetto sulle date in cui le autorità turche avrebbero cominciato a cercare sua moglie. Oltre a ciò, non avrebbe certamente continuato né a lavorare per una banca statale, né ad abitare nella stessa città dopo essersi fatto trasferire in un'altra città per sottrarsi alle autorità. Avrebbe altresì fornito versioni discordanti sulla ragione per cui avrebbe chiesto un trasferimento da S._______ e sarebbe sorprendente che una banca statale accetti tutte queste domande di trasferimento da parte di un suo dipendente accusato dalle autorità turche di essere un traditore e di collaborare con il PKK. Avrebbe poi solo in occasione della seconda audizione precisato di aver lasciato la Turchia a causa delle minacce di morte nei confronti di suo figlio e menzionato i fatti dell'aprile 2009. Per di più, non sarebbe espatriato immediatamente e non avrebbe aspettato quasi due mesi se avesse temuto per la vita di suo figlio. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.

E. 6.2 Nel gravame, i ricorrenti hanno affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che il loro racconto sarebbe da ritenersi verosimile. La ricorrente ha contestato, in particolare, il giudizio dell'UFM in merito alle sentenze presentate ed al ruolo di responsabilità che avrebbe svolto all'interno del partito. Peraltro, hanno segnalato che in caso di rimpatrio rischierebbero l'arresto con maltrattamenti, percosse e torture. Per tale ragione l'allontanamento della ricorrente costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Inoltre, non avrebbero alcuna possibilità di rifugio interno e che quindi il suo rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa della sua etnia curda.

E. 6.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

E. 6.4 Nella replica la ricorrente ha rimandato alle conclusioni del suo atto ricorsuale.

E. 7 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va avantutto rilevato che, quo ai fermi, la ricorrente ha dichiarato di averne subito vari fin dall'anno 1996. Nonostante ciò, ha deciso di espatriare soltanto nel 2003, ovvero ben sette anni dopo il primo arresto. Inoltre, ella non è stata in grado di collocare con una certa precisione nel tempo i fermi subiti e si è altresì contraddetta, in particolare, in merito all'ultimo arresto. Infatti, nella prima audizione ha allegato che sarebbe avvenuto a luglio 2002 a K._______, mentre nella seconda audizione ha asserito di essere successo a settembre 2002 ad J._______, nella terza audizione, ha fornito un'ulteriore versione, ovvero fine settembre 2002 a K._______ ed infine, in sede di ricorso, si è soffermata ad indicare l'anno 2002 senza menzionare neanche un luogo, rimanendo pur sempre vaga in merito alla data precisa (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5; del 9 aprile 2003, pag. 7 e del 17 ottobre 2006, pag. 19 come pure ricorso, pag. 2). Va poi osservato che dopo tutti questi fermi risulta sorprendente che le autorità turche non abbiano mai aperto una procedura giudiziaria formale nei suoi confronti, specialmente alla luce del fatto che sarebbe stata accusata di collaborare con il PKK. Peraltro, visto il fatto che in particolare l'ultimo fermo si è svolto pochi mesi prima del suo espatrio in data 23 gennaio 2003, appare alquanto improbabile che l'insorgente non sappia datarlo più precisamente. Quo alla copia e la relativa traduzione in lingua italiana della sentenza del DGM di J._______ [...] presentata a sostegno della domanda d'asilo della ricorrente, va osservato che tale documento si riferisce ad una precedente sentenza numero [...] emessa dallo stesso Tribunale. Inoltre, in sede d'audizione non ha mai menzionato di essere stata oggetto di una procedura penale nel [...], né di avere scontato una parte della pena di tre anni e nove mesi - ciò che doveva essere il caso, in quanto l'oggetto della suddetta decisione era quello di ridurre la pena da scontare. Peraltro, ha dichiarato di essere stata condannata a tale pena nel [...] in seguito alle denunce sporte nei suoi confronti da un amico il quale sarebbe stato arrestato dopo le elezioni del 3 novembre 2002, fatto palesemente impossibile visto l'oggetto di detta sentenza (cfr. verbale del 17 ottobre 2006, pag. 5). Per di più, la legge sull'amnistia n. 4616 è stata erroneamente citata con data 22 dicembre 2000 anziché 21 dicembre 2000. Inoltre, in merito alla sentenza del DGM di J._______ [...] si osserva a titolo d'esempio che il numero di ruolo della sentenza non può palesemente corrisponde a tale data, in quanto troppo basso. Peraltro, nonostante sulla prima pagina risultino accusati la ricorrente e suo fratello, nella seconda pagina appare un certo U._______ quale accusato. Infine, l'insorgente non è riuscita a spiegare neanche in sede ricorsuale le risultanze dell'analisi interna delle sentenze da parte dell'autorità inferiore come già in precedenza allorquando gli era stata concessa l'occasione di esprimersi in merito alle analisi interne effettuate della medesima autorità. Di conseguenza, l'UFM ha rettamente ritenuto dei falsi le sentenze presentate. Per quanto riguarda le dichiarazioni di suo marito, si osserva che egli avrebbe richiesto ben tre volte un trasferimento di cui gli ultimi due nell'arco di soli 20 giorni a causa delle attività della ricorrente e per il fatto che avrebbe aiutato finanziariamente il PKK - ciò che peraltro non ha nemmeno menzionato nella prima audizione (cfr. verbali d'audizione del 17 giugno 2009, pagg. 6-7 e del 30 giugno 2009, pagg. 5 e 10). Ora risulta altamente improbabile che un datore di lavoro appartenente allo stato non solo non licenzi un impiegato con un tale profilo, bensì gli consenta tre trasferimenti di cui gli ultimi due nell'arco di pochi giorni. Inoltre, è incomprensibile che egli si sia fatto trasferire in luoghi poco distanti l'un dall'altro e sia rimasto ancora per ben sei anni in patria anziché espatriare con la ricorrente, cosciente di trovarsi nel mirino delle autorità statali. Inoltre, in merito alle attività politiche di sua moglie, ha dichiarato di non sapere in cosa consisteva la collaborazione di sua moglie con il DEHAP, che ella appoggiava il PKK fornendogli aiuti alimentari e vestiti, oppure che voleva tenerlo fuori visto il suo impiego presso un posto "istituzionale" (cfr. verbali d'audizione del 17 giugno 2006, pag. 6 e del 30 giugno 2009, pag. 4). Peraltro, nonostante egli abbia dovuto trasferirsi per i problemi di sua moglie, appare illogico che non si sia mai interessato più di tanto di conoscere in dettaglio le attività politiche che svolgeva sua moglie. Tale comportamento è completamente contrario alla logica dell'agire per una persona nella sua situazione. Quo al timore della ricorrente di dover subire delle persecuzioni per la sua appartenenza al partito HADEP come pure al DEHAP, va rilevato che l'asserita funzione di responsabile locale è inverosimile. Infatti, l'insorgente nel corso delle audizioni non ha dimostrato di aver le conoscenze appropriate del suo partito per una persona del suo asserito rango. In particolare, nonostante abbia dichiarato di essere un membro sin dal 1996 (cfr. verbale d'audizione del 17 ottobre 2006, pag. 11), non ha minimamente accennato che il DEHAP è stato creato nel 1997 come coalizione di tre partiti, oppure il fatto che il DEHAP segua un programma pluralista. Su questo punto si è limitata ad allegare in modo vago che il DEHAP "è per il Kurdistan, a favore della democrazia per tutti, a favore della libertà d'espressione nella propria lingua materna" (cfr. ibidem). Detta risposta risulta insoddisfacente per una persona con una formazione universitaria e con un'attività politica in seno al suddetto partito di ben sette anni. Codesto Tribunale non può quindi che concludere che ella non poteva che ricoprire solamente una funzione di semplice membro e non di quadro responsabile. Ciò posto, il mero fatto di essere un membro semplice del succitato partito non costituisce ancora di per sé un timore fondato d'esposizione a pregiudizi futuri da parte delle autorità statali (cfr. sentenze del Tribunale E-4651/2006 del 13 luglio 2010 consid. 5.8; D-4333/2006 del 7 luglio 2010 consid. 5.1; D-4577/2006 e D-4420/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 4.2.3; D-3689/2006 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3.2; GICRA 1993 n. 11 consid. 4c). In merito ai problemi che avrebbe avuto la ricorrente con la famiglia del coniuge e con egli stesso, al di là del fatto che non costituiscono dei motivi rilevanti in materia d'asilo, si nota che li ha unicamente accennati nel corso della prima audizione, mentre nella seconda, allorquando ha esposto i suoi motivi d'asilo, non ne ha assolutamente parlato spontaneamente, bensì soltanto rispondendo ad una domanda precisa in merito (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5 e del 9 aprile 2003, pagg. 6-7 e 9). Infine, nella terza audizione ha addirittura smentito di aver avuto dei problemi con suo marito, di averne avuti pochi con la famiglia di quest'ultimo e che tali problemi non l'avrebbero assolutamente spinta ad espatriare (cfr. verbale d'audizione del 17 ottobre 2006, pag. 21). Per quanto riguarda gli evocati pestaggi subiti da parte dei membri dell'ala giovanile del partito MHP, codesto Tribunale rileva che le autorità statali turche sono in grado di dare ai ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti, se opportunamente sollecitato. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni delle rispettive decisioni dell'UFM. Visti nel suo insieme tutti gli elementi che precedono, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dai ricorrenti come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende che non v'è motivo di inviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame. La conclusione in questo senso va pertanto respinta. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).

E. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).

E. 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a; GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Turchia, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure di cui esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono giovani e la ricorrente ha una formazione universitaria quasi conclusa quale ingegnere edile ed ha compiuto un'esperienza professionale quale geometra presso un'impresa di costruzione (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 2), mentre suo marito ne ha una quale impiegato bancario (cfr. verbale d'audizione del 17 giugno 2009, pag. 2). Inoltre, dispongono di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori, quattro sorelle nonché un fratello della ricorrente a K._______ ed a V._______ come pure la madre e vari parenti del coniuge a P._______ rispettivamente a Q._______ (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 3 e del 17 giungo 2009, pagg. 3-4). Inoltre non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. Premesso ciò, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.

E. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 10 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. I procedimenti D-8285/2007 e D-7393/2009 sono congiunti.
  2. I ricorsi sono respinti.
  3. Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  4. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) W._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8285/2007 {T 0/2} Sentenza dell'8 novembre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Thomas Wespi, Walter Lang; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, B._______, alias C._______, ed il loro figlio, D._______, Turchia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 5 novembre 2007 e del 23 ottobre 2009/ N [...]. Fatti: A. A.a L'interessata, di etnia curda, è nata a E._______ nell'omonimo distretto, nella provincia di F._______, in Turchia, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 3 novembre 1999 allorquando si sarebbe trasferita da suo marito a G._______ nella provincia di H._______. Ad agosto, oppure a settembre 2002, si sarebbe recata a I._______, nella provincia di J._______, dove sarebbe rimasta per un mese, fino al 3 novembre, oppure fino alla fine di novembre, rispettivamente inizio dicembre 2002, dopo di che avrebbe soggiornato per tre o quattro giorni da sua madre a K._______, sempre nella provincia di J._______. In seguito, si sarebbe data alla clandestinità ed avrebbe trovato alloggio da una amica o da vari conoscenti ad J._______ fino al suo espatrio in data 23 gennaio 2003. Avrebbe quindi raggiunto la Svizzera il 4 marzo 2003 ove ha presentato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pagg. 1-2 e 6-7 come pure del 9 aprile 2003, pag. 4 nonché del 17 ottobre 2006, pag. 3). Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per il timore di subire ulteriori pressioni, fermi, molestie sessuali e torture fisiche da parte delle autorità turche per il fatto di essere stata membro del Partito Popolare Democratico (Halk?n Demokrasi Partisi [HADEP]) nonché del Partito Democratico Popolare (Demokratik Halk Partisie [DEHAP]) e di avere ricoperto cariche di responsabile a livello locale. Avrebbe altresì esercitato delle attività di propaganda a favore dei giovani, partecipato a riunioni ed a manifestazioni nonché svolto attività culturali curde di tipo musicale o di teatro. Ella avrebbe esercitato queste attività soprattutto all'università di H._______ ed in città quali L._______, M._______, N._______, J._______, e O._______. Inoltre, sarebbe stata accusata di collaborare con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]). Sarebbe stata ricercata dalle autorità statali dopo aver lavorato durante le elezioni del 3 novembre 2002 in qualità di sorvegliante presso il seggio elettorale di K._______. Da ultimo, in data 18 novembre 2002, sarebbe stata condannata in contumacia a tre anni e nove mesi di carcere sulla base dell'art. 169 del Codice penale turco per aver aiutato ed ospitato a casa sua delle persone. Oltre a ciò, avrebbe subito delle pressioni da parte della famiglia di suo marito che non l'avrebbe accettata per questioni religiose. Quest'ultimo, influenzato dai propri famigliari, l'avrebbe picchiata. A.b L'interessato, pure di etnia curda, è nato a P._______ nella provincia di Q._______. Avrebbe trascorso l'infanzia e l'adolescenza negli orfanotrofi di Q._______, fino all'età di 17 anni, e di R._______, nell'omonima provincia, fino all'età di 22 anni. In seguito avrebbe risieduto presso dei parenti a Q._______ e da sua zia materna ad J._______. Avrebbe poi vissuto a G._______, nella provincia di H._______ dal 1994 al 2002, anno in cui si sarebbe trasferito a I._______, dove sarebbe rimasto fino al 20 settembre 2008, dopo di che avrebbe abitato a K._______ fino all'espatrio in data 31 maggio 2009. Infine, sarebbe giunto in Svizzera il medesimo giorno presentando una domanda d'asilo in data 4 giugno 2009 dopo aver incontrato sua moglie (cfr. verbali d'audizione del 17 giugno 2009, pagg. 1-2 e 7-9 come pure del 30 giugno 2009, pag. 3). Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è di qui rilievo di essere espatriato per i problemi che avrebbe avuto con le autorità turche a causa delle attività politiche svolte dalla coniuge e dai famigliari di quest'ultima. Inoltre, membri dell'ala giovanile del Partito del Movimento Nazionalista (Milliyetçi Hareket Partisi [MHP]) avrebbero fatto irruzione in casa sua quando abitava insieme a sua moglie a H._______ e l'avrebbero picchiato insieme a sua moglie. Egli stesso avrebbe apportato aiuti finanziari al PKK ed al HADEP. Per tali motivi, avrebbe chiesto alla banca onde lavorava in due occasioni un trasferimento. Sarebbe quindi stato trasferito dapprima a I._______ a settembre 2002 ed in seguito a S._______, nella provincia di T._______. Avrebbe però continuato a risiedere a I._______ facendo il pendolare. Resosi conto di essere ancora controllato, avrebbe chiesto un ulteriore trasferimento e, dopo averlo ottenuto, sarebbe andato a vivere a K._______. Infine, ad aprile 2009, sarebbe stato prelevato da un agente di polizia, il quale l'avrebbe minacciato di morte insieme a suo figlio. Sarebbe quindi espatriato in data 31 maggio 2009 e sarebbe giunto in Svizzera il medesimo giorno presentando una domanda d'asilo in data 4 giugno 2009 dopo aver incontrato sua moglie. A.c A sostegno della loro domanda d'asilo, i richiedenti hanno prodotto vari mezzi di prova tra cui un tagliando d'iscrizione al partito HADEP di K._______ dell'[...] e due sentenze del Tribunale di sicurezza dello Stato (DGM) di J._______ [...] (originale) rispettivamente [...] (fotocopia). B. Con decisione incidentale del 6 dicembre 2006, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna circa la sentenza del DGM di J._______ [...] entro il 18 dicembre 2006. Tale termine è trascorso infruttuoso. C. In data 5 luglio 2007, l'interessata ha trasmesso all'UFM la sentenza del DGM di J._______ [...]. D. Con decisione incidentale del 2 ottobre 2007, l'UFM ha invitato la richiedente ad esprimersi in merito alle risultanze di un'analisi interna circa la sentenza del DGM di J._______ [...] entro il 12 ottobre 2007. Tale termine è trascorso infruttuoso. E. Con scritto del 16 ottobre 2007, la richiedente ha preso posizione dichiarando che i documenti consegnati non sarebbero dei falsi e corrisponderebbero a quanto la stessa avrebbe potuto ottenere in Turchia. Inoltre, ha affermato di non saper spiegare le diverse inesattezze contenute negli atti. F. Con decisione del 5 novembre 2007, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo della richiedente. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. G. In data 6 dicembre 2007, la richiedente ha inoltrato ricorso contro la decisione dell'UFM dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. H. Con decisione incidentale del 7 gennaio 2008, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso entro l'8 febbraio 2008. I. Con risposta del 4 febbraio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. J. Con decisione incidentale del 7 febbraio 2008, il Tribunale ha invitato la ricorrente a presentare una replica entro il 22 febbraio 2008. K. Con scritto del 22 febbraio 2008, l'insorgente ha inoltrato l'atto di replica. L. Con decisione del 23 ottobre 2009, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo del richiedente. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. M. In data 26 novembre 2009, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. N. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); sono pertanto legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti. Nel caso concreto, il Tribunale si è avvalso di tale facoltà nel procedimento D-7393/2009 per motivi d'economia processuale. 3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. DTF 128 V 126, consid. 1 e relativi riferimenti). Sotto questo aspetto possono essere congiunti anche ricorsi inoltrati separatamente nonostante l'autorità inferiore abbia deciso tramite due decisioni distinte. Tale procedimento favorisce l'economia processuale ed è nell'interesse degli insorgenti (cfr. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 115, n. 3.17). 5. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 6. 6.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato contraddittorio, inverosimile e non pertinente per la concessione dell'asilo il racconto di A._______ nonché contraddittori e non sufficientemente motivati i motivi d'asilo presentati da B._______. In particolare, per quanto concerne il racconto di A._______, l'UFM ha ritenuto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, dei falsi le sentenze del DGM di J._______ [...] rispettivamente [...]. Inoltre, sarebbe sorprendente che la ricorrente, essendo membro dell'HADEP/DEHAP di Izmir fin dal 1996 con funzioni di responsabile locale, non avrebbe menzionato la creazione del DEHAP nel 1997. Peraltro, sarebbe rimasta alquanto vaga circa il programma del suo partito, ciò nonostante la sua funzione di responsabile. Sempre in merito alla sua funzione ricoperta, ella avrebbe addotto soltanto nell'audizione complementare di aver ricoperto una funzione di responsabile, mentre nelle precedenti audizioni avrebbe dichiarato di aver svolto attività politiche in seno all'ala giovanile del DEHAP e dell'HADEP nella forma ordinaria, oppure di aver svolto attività di propaganda e di folklore tra i giovani ed avrebbe apportato aiuti finanziari al partito. In questa circostanza il partito stesso, essendo quest'ultimo ben organizzato nella sezione di J._______, avrebbe rilasciato all'interessata una dichiarazione volta ad attestare sia le sue funzioni di responsabile locale sia i problemi riscontrati con le autorità turche. Inoltre, per quanto riguarda il fatto che ella sarebbe stata fermata a H._______ e accusata di collaborare con il PKK, l'UFM ha rilevato che H._______ sarebbe situata in una regione della Turchia particolarmente conservatrice dove le accuse di attività a favore del PKK sarebbero particolarmente gravi ed alquanto rare. Apparirebbe quindi inverosimile che la richiedente sia stata oggetto di un numero così importante di fermi, intervenuti nell'arco di così tanti anni, ed accompagnati da accuse talmente gravi, senza che nessuna procedura giudiziaria formale sia stata aperta nei suoi confronti. Peraltro, sarebbe noto che le autorità turche adotterebbero tali comportamenti notoriamente contro le persone che, contrariamente all'interessata, sarebbero sprovviste di un solido background politico che copra loro le spalle e che sicuramente interverrebbe per denunciare pubblicamente le misure di persecuzione attuale nei confronti dei loro membri dirigenti. La richiedente avrebbe altresì dichiarato che i mezzi di prova depositati le sarebbero stati inviati tramite posta dopo il suo arrivo in Svizzera. Confrontata con il fatto che avrebbe consegnato all'UFM tali documenti al momento dell'inoltro della domanda d'asilo e che avrebbe affermato di avere chiesto asilo il giorno stesso in cui è entrata in Svizzera, avrebbe sostenuto che allorquando è giunta in Svizzera si sarebbe subito recata da una cugina a T._______ la quale avrebbe recuperato i mezzi di prova e che l'indomani avrebbe chiesto asilo. Ciò significherebbe che una volta giunta in Svizzera i mezzi di prova si sarebbero già trovati sul territorio elvetico, oppure che li avrebbe portati in Svizzera lei stessa, il che sarebbe stato rischioso se fosse stata realmente ricercata dalle autorità turche. Infine, quo ai maltrattamenti subiti da suo marito e dalla famiglia di quest'ultimo, dopo averli presentati nella prima audizione, non li ha minimamente menzionati nella seconda. Parimenti, nell'audizione complementare avrebbe tralasciato i maltrattamenti ed avrebbe altresì asserito che i problemi con i familiari di suo marito non avrebbero influenzato il suo espatrio, in quanto avrebbero vissuto lontano dall'interessata. Per quanto attiene il marito, l'autorità inferiore ha rilevato che egli avrebbe dapprima dichiarato di essere espatriato a causa delle attività politiche in seno al DEHAP ed al PKK di sua moglie, per poi allegare che anche egli avrebbe aiutato finanziariamente il PKK ed in seguito anche il DEHAP. Invitato ad esprimersi in merito a tale contraddizione, egli avrebbe asserito di aver firmato il primo verbale, in quanto vi sarebbe figurato che anch'egli avrebbe aiutato finanziariamente il PKK dando denaro a favore dei detenuti ciò che non corrisponderebbe al contenuto di tale verbale. Inoltre, non avrebbe saputo indicare né in cosa consisteva la collaborazione della moglie con il DEHAP, né il numero dei suoi fermi come pure quando sarebbe stata arrestata l'ultima volta. Inoltre, non si potrebbe neppure ritenere la sua affermazione secondo cui sua moglie non gli avrebbe parlato molto delle sue attività politiche, in quanto avrebbe lavorato in una banca appartenente allo Stato turco. A tal proposito l'UFM ha evidenziato che se l'interessato fosse veramente stato accusato di collaborare con il PKK già fin dal 2003 quando la polizia giungeva in casa alla ricerca della moglie accusandolo di essere un traditore e ancora nel 2005 quando le autorità avrebbero rifiutato di rinnovargli il passaporto accusandolo di essere del PKK, non sarebbe verosimile che gli sia stato permesso di lavorare dallo stesso datore di lavoro dal 1994 fino all'espatrio. Inoltre, si sarebbe contraddetto sulle date in cui le autorità turche avrebbero cominciato a cercare sua moglie. Oltre a ciò, non avrebbe certamente continuato né a lavorare per una banca statale, né ad abitare nella stessa città dopo essersi fatto trasferire in un'altra città per sottrarsi alle autorità. Avrebbe altresì fornito versioni discordanti sulla ragione per cui avrebbe chiesto un trasferimento da S._______ e sarebbe sorprendente che una banca statale accetti tutte queste domande di trasferimento da parte di un suo dipendente accusato dalle autorità turche di essere un traditore e di collaborare con il PKK. Avrebbe poi solo in occasione della seconda audizione precisato di aver lasciato la Turchia a causa delle minacce di morte nei confronti di suo figlio e menzionato i fatti dell'aprile 2009. Per di più, non sarebbe espatriato immediatamente e non avrebbe aspettato quasi due mesi se avesse temuto per la vita di suo figlio. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 6.2 Nel gravame, i ricorrenti hanno affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che il loro racconto sarebbe da ritenersi verosimile. La ricorrente ha contestato, in particolare, il giudizio dell'UFM in merito alle sentenze presentate ed al ruolo di responsabilità che avrebbe svolto all'interno del partito. Peraltro, hanno segnalato che in caso di rimpatrio rischierebbero l'arresto con maltrattamenti, percosse e torture. Per tale ragione l'allontanamento della ricorrente costituirebbe una violazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Inoltre, non avrebbero alcuna possibilità di rifugio interno e che quindi il suo rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile a causa della sua etnia curda. 6.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 6.4 Nella replica la ricorrente ha rimandato alle conclusioni del suo atto ricorsuale. 7. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va avantutto rilevato che, quo ai fermi, la ricorrente ha dichiarato di averne subito vari fin dall'anno 1996. Nonostante ciò, ha deciso di espatriare soltanto nel 2003, ovvero ben sette anni dopo il primo arresto. Inoltre, ella non è stata in grado di collocare con una certa precisione nel tempo i fermi subiti e si è altresì contraddetta, in particolare, in merito all'ultimo arresto. Infatti, nella prima audizione ha allegato che sarebbe avvenuto a luglio 2002 a K._______, mentre nella seconda audizione ha asserito di essere successo a settembre 2002 ad J._______, nella terza audizione, ha fornito un'ulteriore versione, ovvero fine settembre 2002 a K._______ ed infine, in sede di ricorso, si è soffermata ad indicare l'anno 2002 senza menzionare neanche un luogo, rimanendo pur sempre vaga in merito alla data precisa (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5; del 9 aprile 2003, pag. 7 e del 17 ottobre 2006, pag. 19 come pure ricorso, pag. 2). Va poi osservato che dopo tutti questi fermi risulta sorprendente che le autorità turche non abbiano mai aperto una procedura giudiziaria formale nei suoi confronti, specialmente alla luce del fatto che sarebbe stata accusata di collaborare con il PKK. Peraltro, visto il fatto che in particolare l'ultimo fermo si è svolto pochi mesi prima del suo espatrio in data 23 gennaio 2003, appare alquanto improbabile che l'insorgente non sappia datarlo più precisamente. Quo alla copia e la relativa traduzione in lingua italiana della sentenza del DGM di J._______ [...] presentata a sostegno della domanda d'asilo della ricorrente, va osservato che tale documento si riferisce ad una precedente sentenza numero [...] emessa dallo stesso Tribunale. Inoltre, in sede d'audizione non ha mai menzionato di essere stata oggetto di una procedura penale nel [...], né di avere scontato una parte della pena di tre anni e nove mesi - ciò che doveva essere il caso, in quanto l'oggetto della suddetta decisione era quello di ridurre la pena da scontare. Peraltro, ha dichiarato di essere stata condannata a tale pena nel [...] in seguito alle denunce sporte nei suoi confronti da un amico il quale sarebbe stato arrestato dopo le elezioni del 3 novembre 2002, fatto palesemente impossibile visto l'oggetto di detta sentenza (cfr. verbale del 17 ottobre 2006, pag. 5). Per di più, la legge sull'amnistia n. 4616 è stata erroneamente citata con data 22 dicembre 2000 anziché 21 dicembre 2000. Inoltre, in merito alla sentenza del DGM di J._______ [...] si osserva a titolo d'esempio che il numero di ruolo della sentenza non può palesemente corrisponde a tale data, in quanto troppo basso. Peraltro, nonostante sulla prima pagina risultino accusati la ricorrente e suo fratello, nella seconda pagina appare un certo U._______ quale accusato. Infine, l'insorgente non è riuscita a spiegare neanche in sede ricorsuale le risultanze dell'analisi interna delle sentenze da parte dell'autorità inferiore come già in precedenza allorquando gli era stata concessa l'occasione di esprimersi in merito alle analisi interne effettuate della medesima autorità. Di conseguenza, l'UFM ha rettamente ritenuto dei falsi le sentenze presentate. Per quanto riguarda le dichiarazioni di suo marito, si osserva che egli avrebbe richiesto ben tre volte un trasferimento di cui gli ultimi due nell'arco di soli 20 giorni a causa delle attività della ricorrente e per il fatto che avrebbe aiutato finanziariamente il PKK - ciò che peraltro non ha nemmeno menzionato nella prima audizione (cfr. verbali d'audizione del 17 giugno 2009, pagg. 6-7 e del 30 giugno 2009, pagg. 5 e 10). Ora risulta altamente improbabile che un datore di lavoro appartenente allo stato non solo non licenzi un impiegato con un tale profilo, bensì gli consenta tre trasferimenti di cui gli ultimi due nell'arco di pochi giorni. Inoltre, è incomprensibile che egli si sia fatto trasferire in luoghi poco distanti l'un dall'altro e sia rimasto ancora per ben sei anni in patria anziché espatriare con la ricorrente, cosciente di trovarsi nel mirino delle autorità statali. Inoltre, in merito alle attività politiche di sua moglie, ha dichiarato di non sapere in cosa consisteva la collaborazione di sua moglie con il DEHAP, che ella appoggiava il PKK fornendogli aiuti alimentari e vestiti, oppure che voleva tenerlo fuori visto il suo impiego presso un posto "istituzionale" (cfr. verbali d'audizione del 17 giugno 2006, pag. 6 e del 30 giugno 2009, pag. 4). Peraltro, nonostante egli abbia dovuto trasferirsi per i problemi di sua moglie, appare illogico che non si sia mai interessato più di tanto di conoscere in dettaglio le attività politiche che svolgeva sua moglie. Tale comportamento è completamente contrario alla logica dell'agire per una persona nella sua situazione. Quo al timore della ricorrente di dover subire delle persecuzioni per la sua appartenenza al partito HADEP come pure al DEHAP, va rilevato che l'asserita funzione di responsabile locale è inverosimile. Infatti, l'insorgente nel corso delle audizioni non ha dimostrato di aver le conoscenze appropriate del suo partito per una persona del suo asserito rango. In particolare, nonostante abbia dichiarato di essere un membro sin dal 1996 (cfr. verbale d'audizione del 17 ottobre 2006, pag. 11), non ha minimamente accennato che il DEHAP è stato creato nel 1997 come coalizione di tre partiti, oppure il fatto che il DEHAP segua un programma pluralista. Su questo punto si è limitata ad allegare in modo vago che il DEHAP "è per il Kurdistan, a favore della democrazia per tutti, a favore della libertà d'espressione nella propria lingua materna" (cfr. ibidem). Detta risposta risulta insoddisfacente per una persona con una formazione universitaria e con un'attività politica in seno al suddetto partito di ben sette anni. Codesto Tribunale non può quindi che concludere che ella non poteva che ricoprire solamente una funzione di semplice membro e non di quadro responsabile. Ciò posto, il mero fatto di essere un membro semplice del succitato partito non costituisce ancora di per sé un timore fondato d'esposizione a pregiudizi futuri da parte delle autorità statali (cfr. sentenze del Tribunale E-4651/2006 del 13 luglio 2010 consid. 5.8; D-4333/2006 del 7 luglio 2010 consid. 5.1; D-4577/2006 e D-4420/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 4.2.3; D-3689/2006 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3.2; GICRA 1993 n. 11 consid. 4c). In merito ai problemi che avrebbe avuto la ricorrente con la famiglia del coniuge e con egli stesso, al di là del fatto che non costituiscono dei motivi rilevanti in materia d'asilo, si nota che li ha unicamente accennati nel corso della prima audizione, mentre nella seconda, allorquando ha esposto i suoi motivi d'asilo, non ne ha assolutamente parlato spontaneamente, bensì soltanto rispondendo ad una domanda precisa in merito (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5 e del 9 aprile 2003, pagg. 6-7 e 9). Infine, nella terza audizione ha addirittura smentito di aver avuto dei problemi con suo marito, di averne avuti pochi con la famiglia di quest'ultimo e che tali problemi non l'avrebbero assolutamente spinta ad espatriare (cfr. verbale d'audizione del 17 ottobre 2006, pag. 21). Per quanto riguarda gli evocati pestaggi subiti da parte dei membri dell'ala giovanile del partito MHP, codesto Tribunale rileva che le autorità statali turche sono in grado di dare ai ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti, se opportunamente sollecitato. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni delle rispettive decisioni dell'UFM. Visti nel suo insieme tutti gli elementi che precedono, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dai ricorrenti come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne discende che non v'è motivo di inviare gli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame. La conclusione in questo senso va pertanto respinta. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). 9.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a; GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Turchia, come la denunciano i ricorrenti nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure di cui esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215). Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale degli insorgenti, i medesimi sono giovani e la ricorrente ha una formazione universitaria quasi conclusa quale ingegnere edile ed ha compiuto un'esperienza professionale quale geometra presso un'impresa di costruzione (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 2), mentre suo marito ne ha una quale impiegato bancario (cfr. verbale d'audizione del 17 giugno 2009, pag. 2). Inoltre, dispongono di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori, quattro sorelle nonché un fratello della ricorrente a K._______ ed a V._______ come pure la madre e vari parenti del coniuge a P._______ rispettivamente a Q._______ (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 3 e del 17 giungo 2009, pagg. 3-4). Inoltre non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. Premesso ciò, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli stessi di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti, usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I procedimenti D-8285/2007 e D-7393/2009 sono congiunti. 2. I ricorsi sono respinti. 3. Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) W._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: