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D-2431/2015

D-2431/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-08 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

I. Antefatti A. A._______, cittadina turca di etnia curda, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera il 4 marzo 2003. La richiedente ha fatto valere di essere espatriata per timore di subire ulteriori pressioni, fermi e maltrattamenti da parte delle autorità turche per il fatto di essere stata membro del Partito Popolare Democratico (Halkin Demokrasi Partisi [HADEP]) nonché del Partito Democratico Popolare (Demokratik Halk Partisi [DEHAP]) e di avere ricoperto cariche di responsabile a livello locale. Ella ha inoltre allegato di essere stata accusata di collaborare con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]) e di essere stata ricercata dalle autorità statali dopo aver lavorato durante le elezioni del 3 novembre 2002 in qualità di sorvegliante presso il seggio elettorale di C._______. Da ultimo, in data (...) 2002, sarebbe stata condannata in contumacia a tre anni e nove mesi di carcere per aver aiutato ed ospitato a casa sua delle persone. B. Con decisione del 5 novembre 2007 l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]), ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. L'interessata è insorta contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 6 dicembre 2007. C. Il marito dell'interessata, D._______ ed il loro figlio B._______, anch'essi cittadini turchi di etnia curda, hanno raggiunto la moglie, rispettivamente madre, in Svizzera ed hanno depositato domanda d'asilo il 4 giugno 2009. D. Con decisione del 23 ottobre 2009 l'allora UFM ha pure respinto la domanda d'asilo di D._______ e del figlio B._______, pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera ed ha considerato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Con ricorso del 26 novembre 2009 gli insorti sono insorti dinanzi al Tribunale. E. Il Tribunale, statuendo in un'unica sentenza (cfr. sentenza D-8285/2007 e D-7393/2009 dell'8 novembre 2010), ha respinto entrambi i ricorsi. F. Il 17 dicembre 2010 la famiglia E._______ ha presentato una domanda di riesame congiunta in ragione di un atto di accusa ([...]) concernente A._______. Tale domanda è stata respinta dall'allora UFM con decisione del 20 maggio 2011. G. Di conseguenza, il marito dell'interessata, D._______, ha fatto volontariamente ritorno in Turchia il 2 agosto 2011. Ella ed il figlio sono invece rimasti in Svizzera. II. Fatti occorsi in Turchia a D._______ A. Il 17 agosto 2011, per il tramite di SOS Ticino, servizi sociali, l'UFM è stato informato che all'arrivo a Istanbul D._______ sarebbe stato arrestato e tradotto a G._______. Non sarebbero tuttavia conosciuti né i motivi dell'arresto né il luogo in cui ora si troverebbe (cfr. atto C16/6). I commissariati di G._______ negherebbero infatti di detenere il signor G._______. B. Il 29 novembre 2011 l'allora UFM ha richiesto all'Ambasciata svizzera di Ankara (Turchia) delle informazioni in merito a A._______ ed al marito. L'Ambasciata ha trasmesso all'UFM le informazioni richieste con scritto dell'8 febbraio 2012. La rappresentanza svizzera ha in particolare rilevato che il nome degli interessati non sarebbe iscritto in alcuna lista e che gli stessi non sarebbero né ricercati né sottostarebbero ad un divieto del passaporto ("Passverbot"). Altresì, l'atto d'accusa ([...]) fornito dai coniugi E._______ in sede di riesame dinanzi all'UFM e concernente A._______ non è stato ritenuto autentico. C. C.a Per il tramite del suo rappresentante, l'interessata ha informato l'UFM con scritti del 6 dicembre e del 12 dicembre 2011 (cfr. atti C29/3 e C30/2) di aver finalmente appreso dell'incarcerazione del marito presso il penitenziario di G._______ di G._______. In allegato ha inoltrato la documentazione - tra cui i verbali d'interrogatorio - trasmessale dall'avvocato del signor D._______ e dalla quale sarebbero emerse le accuse di terrorismo rivolte all'interessato, all'interessata nonché ai suoi fratelli. Da tali documenti risulterebbe inoltre che l'arresto sarebbe avvenuto solo il 2 dicembre 2011. Con queste accuse, D._______ rischierebbe una condanna tra i 7 e i 14 anni di carcere. C.b Con scritti del 9 marzo e del 13 aprile 2012 A._______ ha risposto alle domande poste dall'UFM indicando che il marito si troverebbe sempre in detenzione in detenzione accusato da una parte di aver falsificato dei documenti e dall'altra di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Per questi reati egli rischierebbe una pena di minimo 8 e massimo 18 anni. L'atto d'accusa non sarebbe tuttavia ancora stato formalizzato ed il processo non sarebbe ancora iniziato, l'udienza sarebbe tuttavia stata fissata per il 27 aprile 2012. C.c In data 14 maggio 2012 l'autorità inferiore è stata informata del rinvio dell'udienza al 19 luglio 2012 a causa delle precarie condizione di salute di D._______. C.d Con successivo scritto del 12 novembre 2012 l'interessata ha trasmesso all'UFM i verbali dell'udienza del 19 luglio 2012 e del 12 settembre 2012 in esito della quale il signor D._______ sarebbe stato condannato a 1 anno, 6 mesi e 22 giorni di reclusione per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. In considerazione del periodo già trascorso in carcere egli sarebbe stato rilasciato, ma sottoposto al regime della liberazione sorvegliata. Dal verbale della prima udienza risulterebbe inoltre l'esistenza di inchieste aperte a carico dell'interessata, di suo fratello e di sua sorella. III. Seconda domanda d'asilo A. In ragione degli avvenimenti riguardanti il marito, in data 8 giugno 2012 A._______ ed il figlio hanno presentato all'UFM una "Domanda di riesame e sospensione dell'allontanamento". Segnatamente, i fatti occorsi al marito nonché la gravità delle accuse evidenzierebbero una speciale attenzione delle autorità turche ed un rischio concreto e attuale di persecuzioni di tale gravità e intensità da configurare la sussistenza della qualità di rifugiato. Alla richiedente andrebbe dunque concesso asilo in Svizzera. Altresì, l'esecuzione dell'allontanamento dell'istante verso la Turchia sarebbe contraria all'art. 3 CEDU oltre che non ragionevolmente esigibile. Infine, gli istanti hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'effetto sospensivo all'istanza di riesame. B. Con scritto del 19 settembre 2012, la SEM ha invitato il cantone a rinunciare, per il momento, all'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 22 gennaio 2013 D._______, in arrivo all'aeroporto di Zurigo, ha depositato una nuova domanda d'asilo. D. In data 11 dicembre 2014 l'UFM ha trasmesso a A._______ le domande rivolte all'Ambasciata svizzera di Ankara il 29 novembre 2011 e le risposte della rappresentanza dell'8 febbraio 2012 con possibilità di esprimersi in merito. E. Con osservazioni del 22 dicembre 2012 l'interessata rileva che gli accertamenti fatti dall'Ambasciata svizzera ad Ankara sarebbero stati effettuati tra il 29 novembre 2011 (data della richiesta) e l'8 febbraio 2012, pertanto non sarebbero decisivi al fine di valutare il rischio attuale degli interessati. Altresì, per quanto concerne l'atto di accusa ([...]), esso sarebbe stato inoltrato con una precedente domanda di riesame già da tempo oggetto di una decisione passata in giudicato ed antecedente al rientro del signor G._______ in Turchia. Infine, l'interessata osserva che il fratello H._______ e la sorella I._______ a seguito delle vicende del marito, sarebbero stati riconosciuti quali rifugiati ed avrebbero ottenuto l'asilo in Svizzera. Ella ritiene dunque che le procedure dei fratelli non potrebbero reputarsi irrilevanti ai fini della presente procedura, in particolare, i motivi di riesame di H._______ riprenderebbero integralmente quelli dei coniugi G._______ e i motivi d'asilo di I._______ sarebbero almeno parzialmente analoghi. F. Sentita nuovamente sui motivi d'asilo il 21 febbraio 2014 (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2014 [atto E36/13]), A._______ ha dichiarato di non aver avuto notizie del marito al suo rientro in Turchia e di non sapere se fosse vivo o morto (cfr. atto E36/13, D7). Soltanto in seguito sarebbe venuta a conoscenza del suo arresto. Infine, alla precisa richiesta della SEM ella ha altresì negato di aver chiamato il marito e di averlo istruito affinché egli compisse un attentato (cfr. atto E36/13, D52, D69). G. Con decisione del 18 marzo 2015, notificata il 25 marzo 2015 (cfr. atto F17/1), la SEM ha innanzitutto trattato la richiesta di A._______ dell'8 giugno 2012 quale nuova domanda d'asilo, le ha in seguito riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, escludendola tuttavia dal beneficio dell'asilo giusta l'art. 54 LAsi. Di conseguenza è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera. Il figlio B._______ è stato pertanto incluso nella qualità di rifugiato della madre ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e anch'egli ammesso provvisoriamente. Alla luce degli accertamenti svolti dalla rappresentanza svizzera ad Ankara - in particolare per quanto riguarda l'atto d'accusa ([...]) considerato contraffatto - la SEM ha anzitutto confermato quanto già ritenuto nelle decisioni in merito alla prima domanda d'asilo ed alla domanda di riesame e nuovamente ribadito che al momento della partenza dalla Turchia, la richiedente non era esposta a nessuna misura di persecuzione verosimile. In seguito, dagli atti di polizia e giudiziari turchi inerenti il marito risulterebbe l'apertura di un'inchiesta penale nei confronti di A._______, per il che si potrebbe dare per acquisito che in caso di un suo eventuale ritorno in Turchia ella potrebbe essere arrestata e sottoposta a investigazioni per sospettato appoggio al PKK. Ella rischierebbe dunque di essere esposta ad un possibile inasprimento della pena per motivi rilevanti in materia d'asilo e le andrebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 54 LAsi non le sarebbe riconosciuto asilo in quanto ella avrebbe istruito telefonicamente il marito in vista della preparazione di un attentato. Alla luce di questo fatto, gli eventi all'origine del timore fondato della richiedente di essere esposta in Turchia a una persecuzione rilevante non si sarebbero verificati senza un suo intervento e andrebbero dunque ritenuti quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga e non motivi oggettivi. H. In medesima data, ma con decisione distinta, la SEM ha respinto la seconda domanda di asilo presentata dal marito D._______, l'ha incluso nella qualità di rifugiato dell'interessata ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera. I. Con ricorso del 20 aprile 2015 A._______, il marito ed il figlio B._______ sono insorti, in atto unico, contro entrambe le decisioni della SEM, concludendo alla congiunzione delle cause per motivi di economia processuale, all'accoglimento del ricorso ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. Altresì hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protesta di spese e ripetibili. Per quanto riguarda in modo specifico A._______ (per quanto attiene invece il marito D._______, cfr. procedura D-2436/2015 par. III lett. G), con ricorso viene in particolare contestato che la ricorrente abbia dato qualsivoglia istruzione al marito affinché egli commettesse un attentato terroristico. Dagli atti processuali, oltre ai verbali contenenti le ammissioni del marito - contestate poiché ottenute sotto tortura - non risulterebbero ulteriori elementi a carico della ricorrente. Altresì, trovandosi il fratello dell'insorgente già in Svizzera, ella non avrebbe potuto istruire il marito nelle circostanze pretese dalle autorità turche. Di conseguenza, non sarebbe verosimile che la ricorrente potrebbe aver avuto un comportamento tale da costituire un motivo soggettivo posteriore alla fuga. Infine, essendo le accuse rivolte dalle autorità turche alla ricorrente, alla sorella ed al fratello essenzialmente le stesse e dal momento che tutti - pur trovandosi in Svizzera - avrebbero concorso al piano terroristico, non sarebbe comprensibile il motivo per il quale all'insorgente sono stati addebitati motivi soggettivi posteriori alla fuga con esclusione dell'asilo mentre a suo fratello e a sua sorella sarebbe stato concesso asilo. J. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2015 il Tribunale si è riservato di decidere in prosieguo di procedura la congiunzione delle cause ed ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato i ricorrenti a versare CHF 600.- entro il 31 dicembre 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 21 dicembre 2015 gli interessati hanno tempestivamente versato il suddetto anticipo. K. Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, con osservazioni del 24 marzo 2016 la SEM ritiene che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. L'autorità inferiore rileva in particolare che contrariamente a quanto affermato da D._______, gli atti giudiziari turchi lascerebbero pensare ad una procedura penale svoltasi in modo corretto ed equo. Egli sarebbe dapprima stato difeso da un avvocato d'ufficio ed in seguito da un'avvocatessa di fiducia scelta liberamente. Il fatto di aver subito dei maltrattamenti sarebbe stato sollevato dall'interessato unicamente in un secondo momento, per il che tali allegazioni dovrebbero essere considerate inverosimili. La sua strategia di difesa apparirebbe inoltre contraddittoria, fatto tuttavia non imputabile alle autorità turche. La sua avvocatessa di fiducia avrebbe da una parte asserito che il suo mandante si dichiarerebbe colpevole e vorrebbe essere messo al beneficio della legge sul pentimento. D'altra parte però D._______ si sarebbe dichiarato non colpevole ed avrebbe indicato di essere vittima di una manipolazione da parte dei suoi parenti, riconoscendo dunque implicitamente di essersi procurato della benzina su ordine degli stessi. Il comportamento dell'interessato potrebbe essere unicamente giustificato dalla volontà dello stesso di farsi accusare di attività a sostegno del PKK e pertanto crearsi così un motivo d'asilo dinanzi le autorità svizzere. Per il resto l'autorità inferiore rinvia alle considerazioni della decisione impugnata. L. Il 4 aprile 2016 le autorità competenti svizzere hanno ricevuto una richiesta di assistenza amministrativa da parte delle competenti autorità turche al fine di ottenere informazioni in merito a D._______, oggetto di un procedimento penale con l'accusa di essere membro di un'organizzazione terroristica e di aver tentato di compiere un'azione in suo favore. M. Con risposta del 26 novembre 2018, i ricorrenti richiamano quanto esposto nell'atto di ricorso e contestano l'ipotesi della SEM secondo cui D._______ avrebbe pianificato un'azione per il PKK con l'intenzione di farsi condannare ed avere così un motivo d'asilo. La stessa non sarebbe infatti sostenibile date le terribili sofferenze ed i rischi a cui egli sarebbe stato esposto. Tale ipotesi implicherebbe inoltre un grado di sofisticazione e artificiosità irrealistico e sarebbe incoerente con gli sforzi della ricorrente nella ricerca del marito fin da agosto 2011. Altresì se il marito avesse voluto denunciare la ricorrente ed i cognati per attività terroristiche, avrebbe potuto farlo in altri modi e senza esporsi in prima persona. In tale ipotesi neppure sarebbe comprensibile il motivo per il quale nel corso del processo egli avrebbe proclamato la propria innocenza. N. In sede di duplica, la SEM con osservazioni dell'8 gennaio 2019, rinvia ai numerosi elementi inattendibili contenuti nelle affermazioni del signor D._______ in merito al suo viaggio in Turchia. Egli avrebbe dichiarato di essere stato fermato sin dal suo arrivo all'aeroporto e di essere poi stato incarcerato, salvo poi sostenere successivamente di essersi dapprima recato in visita presso parenti e di essere tornato per qualche tempo a Istanbul, per poi eseguire un incarico conferitogli dalla moglie. Il fatto che la ricorrente, nelle procedure precedenti, ha più volte trasmesso alle autorità d'asilo dei documenti contraffatti così come il fatto che D._______ di ritorno in Turchia si sia legittimato con un documento contraffatto non aiuterebbe a migliorare la credibilità generale dei ricorrenti. Dal punto di vista della SEM non vi sarebbero altre spiegazioni plausibili per il comportamento del ricorrente se non la volontà di procurare a sé ed alla famiglia i motivi necessari all'ottenimento dell'asilo in Svizzera. Invero, nulla giustificherebbe che il signor D._______, dopo anni di assenza dalla Turchia, improvvisamente si sia trovato nell'obbligo di attivarsi a favore del PKK. Peraltro negli interrogatori da parte delle autorità turche egli non avrebbe avuto nessun ragionevole motivo di esporre la moglie asserendo che ella avrebbe svolto in Svizzera attività segrete per il conto del PKK. Un simile comportamento sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Da ciò si potrebbe pertanto dedurre che la signora A._______ sarebbe stata attivamente coinvolta in questa trama e sarebbe dunque responsabile della conseguente situazione di persecuzione. La SEM rimane pertanto dell'avviso che i richiedenti, prima di allora incensurati in Turchia, abbiano intessuto un complotto allo scopo di procurarsi motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga. Viceversa, sebbene vi sarebbe modo di sospettare che anche i famigliari ella ricorrente siano stati imputati nel complotto, dal dossier non emergerebbero indizi inconfutabili sufficienti atti a confermare questo sospetto. Nel loro caso pertanto si sarebbe dunque dovuto dare per acquisiti motivi oggettivi posteriori alla fuga i quali hanno condotto alla concessione dell'asilo. Infine, nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria presentata nel 2016 dalle autorità turche alla Svizzera e riguardante il signor D._______ non sarebbe atta a modificare la valutazione. La richiesta infatti, si riferirebbe esclusivamente a fatti verificatesi durante il viaggio del marito della ricorrente in Patria e come detto costituirebbero motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Il rifiuto di inoltrare le informazioni sollecitate nel quadro della richiesta di assistenza giudiziaria rifletterebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato. Anche un'eventuale richiesta di estradizione da parte delle autorità turche sarebbe a priori votata all'insuccesso a causa della qualità di rifugiato riconosciuta alla ricorrente ed alla sua famiglia. O. Con osservazioni finali del 21 gennaio 2018 (recte: 2019), i ricorrenti ribadiscono nuovamente che le motivazioni della condotta del marito quali ipotizzate dall'autorità inferiore sarebbero in contrasto con la logica dell'agire per l'incredibile sproporzione tra i rischi corsi per la vita e le incertezze del risultato. Essi ritengono in seguito che la presunta illogicità del comportamento del marito, il quale si sarebbe attivato per il PKK; sarebbe in realtà da riferire alla ricostruzione accusatoria delle autorità turche e non alle allegazioni di D._______. In conclusione, l'ipotesi di un previo consenso tra i coniugi e di un coinvolgimento della ricorrente nella costruzione delle accuse del marito appare una supposizione non condivisibile, giacché basate in buona parte su ammissioni alle autorità turche imputabili ad uno stato di costrizione. Richiamati gli atti di causa, le risultanze mediche a comprova delle precarie condizioni di salute del marito al ritorno in Svizzera nonché dei mezzi di prova prodotti, i ricorrenti propongono nuovamente l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2 I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 In seguito, per quanto riguarda la richiesta di congiunzione del presente procedimento con quello del marito (procedura D-2436/2015), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n° 3.17). Nel caso in disamina tuttavia, la fattispecie e le peculiarità del presente procedimento non permettono una congiunzione delle cause.

E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5 Nella fattispecie, ancor prima di poter qualificare i motivi d'asilo dell'insorgente quali motivi oggettivi o soggettivi insorti dopo la fuga, occorre anzitutto determinare se effettivamente la stessa abbia istruito il marito in vista della preparazione di un attentato.

E. 5.1 La ricorrente, sia in sede d'audizione, sia in sede ricorsuale ha contestato di aver dato qualsivoglia istruzione al marito. Tuttavia, il Tribunale rileva che le sue dichiarazioni risultano quantomeno poco coerenti. Inizialmente, ella ha dichiarato di non essere a conoscenza della sentenza del Tribunale di G._______ del 12 settembre 2012 nei confronti del marito - affermando così implicitamente di non sapere che il marito aveva dichiarato di aver ricevuto istruzioni dalla moglie (cfr. atto E36/13, D52) - per poi poco dopo dire di essersi stupita quando ha visto le accuse formulate dal marito contro di lei e contro suo fratello e sua sorella ed ha pensato che tali dichiarazioni fossero state ottenute sotto tortura (cfr. atto E36/13, D57).

E. 5.2 Proseguendo nell'analisi, in particolare delle affermazioni rilasciate dal marito D._______ si rileva quanto segue. Innanzitutto, la versione dei fatti fornita dal coniuge in merito al presunto primo arresto avvenuto al suo rientro in Patria è stata considerata inverosimile dal Tribunale (cfr. D-2436/2015 consid. 5). In secondo luogo, si rileva che la prima parte delle allegazioni rilasciate dal marito alle autorità turche, ritrovano riscontri nelle dichiarazioni rilasciate in sede d'audizione dinanzi alla SEM. Invero, dai verbali d'udienza turchi risulta che egli avrebbe affermato che A._______ era attiva per il settore femminile dell'HADEP e potrebbe essere tuttora attiva in Svizzera per il PKK, ma di non averne la certezza (cfr. verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011). Dinanzi all'autorità inferiore egli ha ulteriormente precisato di non aver in alcun modo denunciato la moglie, ma di aver soltanto confermato le informazioni già a disposizione delle autorità turche (cfr. atto E35/27, D158, D159, D187). Mentre in seguito, l'interessato contesta di essere stato istruito dalla moglie al fine di preparare un'azione per l'organizzazione e sostiene che tale affermazione sia stata architettata dalle autorità turche (cfr. verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011; atto E35/27, D186). Orbene, allo scrivente Tribunale non risulta né comprensibile né logico il motivo per il quale le autorità penali avrebbero dovuto riprendere correttamente la prima parte del racconto per poi costruire e/o inventare la seconda parte e incolpare dunque la ricorrente - peraltro in Svizzera - di aver organizzato un'azione in favore del PKK ed infine, nella commisurazione della pena al diretto interessato, applicare diverse attenuanti come pure la legge sul pentitismo. Il fatto che la seconda parte del racconto sia stata inventata non risulta essere supportato da alcun elemento oggettivo. Neppure convincenti per permettere una diversa valutazione risultano essere le spiegazioni della qui ricorrente e del marito. Invero, egli ha dichiarato di aver subito pressioni per firmare i documenti preparati in precedenza e senza poterli leggere (cfr. atto E35/27, D159, D178), mentre la moglie ha dapprima affermato che il marito avrà rilasciato la dichiarazione sotto tortura (cfr. atto E36/13, D57), salvo poi poco dopo dichiarare contraddittoriamente che il coniuge aveva accettato le accuse senza aver letto (cfr. atto E36/13, D65).

E. 5.3 Infine, il Tribunale rileva che dalle dichiarazioni di D._______ contenute nel verbale dell'udienza del 19 luglio 2012 risulta che egli si è dichiarato innocente e che credeva di essere stato manipolato dai parenti. In questo modo, egli ha dunque indirettamente riconosciuto di essersi procurato la benzina su ordine dei famigliari.

E. 5.4 Alla luce delle suesposte considerazioni dunque, la versione dei fatti riportata nei documenti giudiziari turchi appare più credibile e plausibile rispetto a quanto affermato dalla ricorrente e dal marito. Come a giusto titolo ha ritenuto l'autorità inferiore, il marito non pare aver avuto nessun ragionevole motivo di esporre la moglie ed un simile comportamento sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Di conseguenza, si può dedurre che A._______ sia stata attivamente coinvolta in questa trama e vi sono elementi che possono far pensare che ella abbia coinvolto il marito nella preparazione e commissione di un'azione in favore dell'organizzazione.

E. 6 È ora d'uopo qualificare l'azione della ricorrente in rapporto al marito quando ella già non si trovava più in patria.

E. 6.1 Non trovandosi più in patria, la circostanza relativa alla qui ricorrente va qualificata come motivo d'asilo insorto dopo la fuga. Un tale motivo si fonda su una minaccia di persecuzione che si è prodotta dopo la partenza del soggetto dal suo Paese d'origine (cfr. in particolare per la qualifica, DTAF 2010/44 consid. 3.5 e relativi riferimenti e consid. 4.2). È il caso della qui ricorrente, la quale, prima della partenza, non era ancora perseguitata ed il suo espatrio è dunque dovuto ad altre cause (cfr. per ulteriori dettagli supra par. I. Antefatti).

E. 6.2 Secondo norma - segnatamente ex art. 54 LAsi - non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione dalla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). L'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e GICRA 1995 n. 7 consid. 7). Per contro, se i motivi insorti dopo la fuga sono oggettivi, non escludono al richiedente l'ottenimento dell'asilo. Tali motivi vengono presi in considerazione qualora dei fatti toccanti personalmente il richiedente e giustificanti l'applicazione dell'art. 3 LAsi si siano prodotti nel Paese d'origine indipendentemente dal suo comportamento o dalla sua volontà. Il rischio di persecuzioni deriva dunque da circostanze esterne sulle quali il richiedente non ha potuto esercitare alcuna influenza (cfr. DTAF 2010/44 consid. 4.2 e relativi riferimenti).

E. 6.3 Questo inquadramento non concerne la fattispecie in disamina. Il Tribunale non ha elementi per discostarsi dalle considerazioni del provvedimento impugnato secondo il quale il timore della ricorrente di essere esposta in Turchia a una persecuzione rilevante in materia d'asilo sia strettamente dipendente dal suo comportamento e dalla sua volontà, e come tale sia da ritenere un motivo soggettivo insorto dopo la fuga esclusivo dell'asilo. Dall'esame di tutte le circostanze, il ruolo della ricorrente in rapporto all'agire del marito nel perpetrare un'azione in favore dell'organizzazione non può essere semplicemente ignorato e quindi non si può sostenere che esistano nell'ordine logico della narrazione dei motivi indipendenti dal suo comportamento (cfr. ampia analisi supra consid. 5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha concesso l'asilo a A._______ in applicazione dell'art. 54 LAsi.

E. 6.4 Infine, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, sebbene vi sia modo di sospettare che anche il fratello e la sorella della ricorrente siano stati imputati nel complotto, non vi sono indizi sufficienti per ritenere che confermino tali sospetti, per il che essi sono stati messi al beneficio dell'asilo per motivi oggettivi insorti dopo la fuga.

E. 7 Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente - riconosciuta quale rifugiata, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi - può essere concesso l'asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi in ragione dell'ottenimento dell'asilo da parte del marito D._______ (cfr. sentenza del TAF D-2436/2015).

E. 7.1 Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari.

E. 7.2 Il Tribunale ha stabilito dall'interpretazione degli art. 49, 51 cpv. 1 e 54 LAsi, che ad un rifugiato riconosciuto non può essere concesso asilo in applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi qualora ne sia stato escluso sulla base dell'art. 54 LAsi. Una persona che è stata riconosciuta quale rifugiata ex art. 3 LAsi (a titolo originario) per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e dunque esclusa dall'asilo, non può venire riconosciuta quale rifugiata a titolo derivato ed è pertanto esclusa dall'asilo famigliare (cfr. DTAF 2015/40 consid. 3.1-3.5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha concesso l'asilo all'interessata riconosciuta quale rifugiata a titolo originario, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi.

E. 8 La situazione risulta tuttavia diversa per quanto riguarda il figlio della ricorrente. B._______ infatti, non adempie le condizioni per poter essere riconosciuto quale rifugiato a titolo originario e quindi, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi può essere incluso nella qualità di rifugiato del padre D._______ e essere messo al beneficio dell'asilo in Svizzera.

E. 9 Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda la concessione dell'asilo a B._______ e per il resto, in particolare per quanto riguarda A._______ è respinto.

E. 10 Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte di CHF 300.- sono da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 21 dicembre 2015. Gli ulteriori CHF 300.- verranno restituiti ai ricorrenti dalla cassa del Tribunale.

E. 11.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 11.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda B._______, per il resto, per quanto riguarda A._______, è respinto.
  2. B._______ è incluso nella qualità di rifugiato del padre D._______ ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e alla SEM è richiesto di concedergli l'asilo.
  3. Le spese processuali ridotte di CHF 300.- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 21 dicembre 2015. Gli ulteriori CHF 300.- verranno restituiti ai ricorrenti dalla cassa del Tribunale.
  4. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1'500.- a titolo di indennità ripetibili.
  5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2431/2015 Sentenza dell'8 ottobre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), con il figlio B._______, nato il (...), Turchia, entrambi rappresentati dal Signor Rosario Mastrosimone, Servizio giuridico di SOS Ticino, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 18 marzo 2015 / N (...). Fatti: I. Antefatti A. A._______, cittadina turca di etnia curda, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera il 4 marzo 2003. La richiedente ha fatto valere di essere espatriata per timore di subire ulteriori pressioni, fermi e maltrattamenti da parte delle autorità turche per il fatto di essere stata membro del Partito Popolare Democratico (Halkin Demokrasi Partisi [HADEP]) nonché del Partito Democratico Popolare (Demokratik Halk Partisi [DEHAP]) e di avere ricoperto cariche di responsabile a livello locale. Ella ha inoltre allegato di essere stata accusata di collaborare con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan [PKK]) e di essere stata ricercata dalle autorità statali dopo aver lavorato durante le elezioni del 3 novembre 2002 in qualità di sorvegliante presso il seggio elettorale di C._______. Da ultimo, in data (...) 2002, sarebbe stata condannata in contumacia a tre anni e nove mesi di carcere per aver aiutato ed ospitato a casa sua delle persone. B. Con decisione del 5 novembre 2007 l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]), ha respinto la domanda d'asilo dell'interessata, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. L'interessata è insorta contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 6 dicembre 2007. C. Il marito dell'interessata, D._______ ed il loro figlio B._______, anch'essi cittadini turchi di etnia curda, hanno raggiunto la moglie, rispettivamente madre, in Svizzera ed hanno depositato domanda d'asilo il 4 giugno 2009. D. Con decisione del 23 ottobre 2009 l'allora UFM ha pure respinto la domanda d'asilo di D._______ e del figlio B._______, pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera ed ha considerato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. Con ricorso del 26 novembre 2009 gli insorti sono insorti dinanzi al Tribunale. E. Il Tribunale, statuendo in un'unica sentenza (cfr. sentenza D-8285/2007 e D-7393/2009 dell'8 novembre 2010), ha respinto entrambi i ricorsi. F. Il 17 dicembre 2010 la famiglia E._______ ha presentato una domanda di riesame congiunta in ragione di un atto di accusa ([...]) concernente A._______. Tale domanda è stata respinta dall'allora UFM con decisione del 20 maggio 2011. G. Di conseguenza, il marito dell'interessata, D._______, ha fatto volontariamente ritorno in Turchia il 2 agosto 2011. Ella ed il figlio sono invece rimasti in Svizzera. II. Fatti occorsi in Turchia a D._______ A. Il 17 agosto 2011, per il tramite di SOS Ticino, servizi sociali, l'UFM è stato informato che all'arrivo a Istanbul D._______ sarebbe stato arrestato e tradotto a G._______. Non sarebbero tuttavia conosciuti né i motivi dell'arresto né il luogo in cui ora si troverebbe (cfr. atto C16/6). I commissariati di G._______ negherebbero infatti di detenere il signor G._______. B. Il 29 novembre 2011 l'allora UFM ha richiesto all'Ambasciata svizzera di Ankara (Turchia) delle informazioni in merito a A._______ ed al marito. L'Ambasciata ha trasmesso all'UFM le informazioni richieste con scritto dell'8 febbraio 2012. La rappresentanza svizzera ha in particolare rilevato che il nome degli interessati non sarebbe iscritto in alcuna lista e che gli stessi non sarebbero né ricercati né sottostarebbero ad un divieto del passaporto ("Passverbot"). Altresì, l'atto d'accusa ([...]) fornito dai coniugi E._______ in sede di riesame dinanzi all'UFM e concernente A._______ non è stato ritenuto autentico. C. C.a Per il tramite del suo rappresentante, l'interessata ha informato l'UFM con scritti del 6 dicembre e del 12 dicembre 2011 (cfr. atti C29/3 e C30/2) di aver finalmente appreso dell'incarcerazione del marito presso il penitenziario di G._______ di G._______. In allegato ha inoltrato la documentazione - tra cui i verbali d'interrogatorio - trasmessale dall'avvocato del signor D._______ e dalla quale sarebbero emerse le accuse di terrorismo rivolte all'interessato, all'interessata nonché ai suoi fratelli. Da tali documenti risulterebbe inoltre che l'arresto sarebbe avvenuto solo il 2 dicembre 2011. Con queste accuse, D._______ rischierebbe una condanna tra i 7 e i 14 anni di carcere. C.b Con scritti del 9 marzo e del 13 aprile 2012 A._______ ha risposto alle domande poste dall'UFM indicando che il marito si troverebbe sempre in detenzione in detenzione accusato da una parte di aver falsificato dei documenti e dall'altra di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Per questi reati egli rischierebbe una pena di minimo 8 e massimo 18 anni. L'atto d'accusa non sarebbe tuttavia ancora stato formalizzato ed il processo non sarebbe ancora iniziato, l'udienza sarebbe tuttavia stata fissata per il 27 aprile 2012. C.c In data 14 maggio 2012 l'autorità inferiore è stata informata del rinvio dell'udienza al 19 luglio 2012 a causa delle precarie condizione di salute di D._______. C.d Con successivo scritto del 12 novembre 2012 l'interessata ha trasmesso all'UFM i verbali dell'udienza del 19 luglio 2012 e del 12 settembre 2012 in esito della quale il signor D._______ sarebbe stato condannato a 1 anno, 6 mesi e 22 giorni di reclusione per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. In considerazione del periodo già trascorso in carcere egli sarebbe stato rilasciato, ma sottoposto al regime della liberazione sorvegliata. Dal verbale della prima udienza risulterebbe inoltre l'esistenza di inchieste aperte a carico dell'interessata, di suo fratello e di sua sorella. III. Seconda domanda d'asilo A. In ragione degli avvenimenti riguardanti il marito, in data 8 giugno 2012 A._______ ed il figlio hanno presentato all'UFM una "Domanda di riesame e sospensione dell'allontanamento". Segnatamente, i fatti occorsi al marito nonché la gravità delle accuse evidenzierebbero una speciale attenzione delle autorità turche ed un rischio concreto e attuale di persecuzioni di tale gravità e intensità da configurare la sussistenza della qualità di rifugiato. Alla richiedente andrebbe dunque concesso asilo in Svizzera. Altresì, l'esecuzione dell'allontanamento dell'istante verso la Turchia sarebbe contraria all'art. 3 CEDU oltre che non ragionevolmente esigibile. Infine, gli istanti hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento e la concessione dell'effetto sospensivo all'istanza di riesame. B. Con scritto del 19 settembre 2012, la SEM ha invitato il cantone a rinunciare, per il momento, all'esecuzione dell'allontanamento. C. Il 22 gennaio 2013 D._______, in arrivo all'aeroporto di Zurigo, ha depositato una nuova domanda d'asilo. D. In data 11 dicembre 2014 l'UFM ha trasmesso a A._______ le domande rivolte all'Ambasciata svizzera di Ankara il 29 novembre 2011 e le risposte della rappresentanza dell'8 febbraio 2012 con possibilità di esprimersi in merito. E. Con osservazioni del 22 dicembre 2012 l'interessata rileva che gli accertamenti fatti dall'Ambasciata svizzera ad Ankara sarebbero stati effettuati tra il 29 novembre 2011 (data della richiesta) e l'8 febbraio 2012, pertanto non sarebbero decisivi al fine di valutare il rischio attuale degli interessati. Altresì, per quanto concerne l'atto di accusa ([...]), esso sarebbe stato inoltrato con una precedente domanda di riesame già da tempo oggetto di una decisione passata in giudicato ed antecedente al rientro del signor G._______ in Turchia. Infine, l'interessata osserva che il fratello H._______ e la sorella I._______ a seguito delle vicende del marito, sarebbero stati riconosciuti quali rifugiati ed avrebbero ottenuto l'asilo in Svizzera. Ella ritiene dunque che le procedure dei fratelli non potrebbero reputarsi irrilevanti ai fini della presente procedura, in particolare, i motivi di riesame di H._______ riprenderebbero integralmente quelli dei coniugi G._______ e i motivi d'asilo di I._______ sarebbero almeno parzialmente analoghi. F. Sentita nuovamente sui motivi d'asilo il 21 febbraio 2014 (cfr. verbale d'audizione del 21 febbraio 2014 [atto E36/13]), A._______ ha dichiarato di non aver avuto notizie del marito al suo rientro in Turchia e di non sapere se fosse vivo o morto (cfr. atto E36/13, D7). Soltanto in seguito sarebbe venuta a conoscenza del suo arresto. Infine, alla precisa richiesta della SEM ella ha altresì negato di aver chiamato il marito e di averlo istruito affinché egli compisse un attentato (cfr. atto E36/13, D52, D69). G. Con decisione del 18 marzo 2015, notificata il 25 marzo 2015 (cfr. atto F17/1), la SEM ha innanzitutto trattato la richiesta di A._______ dell'8 giugno 2012 quale nuova domanda d'asilo, le ha in seguito riconosciuto la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga, escludendola tuttavia dal beneficio dell'asilo giusta l'art. 54 LAsi. Di conseguenza è stata ammessa provvisoriamente in Svizzera. Il figlio B._______ è stato pertanto incluso nella qualità di rifugiato della madre ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e anch'egli ammesso provvisoriamente. Alla luce degli accertamenti svolti dalla rappresentanza svizzera ad Ankara - in particolare per quanto riguarda l'atto d'accusa ([...]) considerato contraffatto - la SEM ha anzitutto confermato quanto già ritenuto nelle decisioni in merito alla prima domanda d'asilo ed alla domanda di riesame e nuovamente ribadito che al momento della partenza dalla Turchia, la richiedente non era esposta a nessuna misura di persecuzione verosimile. In seguito, dagli atti di polizia e giudiziari turchi inerenti il marito risulterebbe l'apertura di un'inchiesta penale nei confronti di A._______, per il che si potrebbe dare per acquisito che in caso di un suo eventuale ritorno in Turchia ella potrebbe essere arrestata e sottoposta a investigazioni per sospettato appoggio al PKK. Ella rischierebbe dunque di essere esposta ad un possibile inasprimento della pena per motivi rilevanti in materia d'asilo e le andrebbe quindi riconosciuta la qualità di rifugiato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 54 LAsi non le sarebbe riconosciuto asilo in quanto ella avrebbe istruito telefonicamente il marito in vista della preparazione di un attentato. Alla luce di questo fatto, gli eventi all'origine del timore fondato della richiedente di essere esposta in Turchia a una persecuzione rilevante non si sarebbero verificati senza un suo intervento e andrebbero dunque ritenuti quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga e non motivi oggettivi. H. In medesima data, ma con decisione distinta, la SEM ha respinto la seconda domanda di asilo presentata dal marito D._______, l'ha incluso nella qualità di rifugiato dell'interessata ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera. I. Con ricorso del 20 aprile 2015 A._______, il marito ed il figlio B._______ sono insorti, in atto unico, contro entrambe le decisioni della SEM, concludendo alla congiunzione delle cause per motivi di economia processuale, all'accoglimento del ricorso ed alla concessione dell'asilo in Svizzera. Altresì hanno presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di giudizio con protesta di spese e ripetibili. Per quanto riguarda in modo specifico A._______ (per quanto attiene invece il marito D._______, cfr. procedura D-2436/2015 par. III lett. G), con ricorso viene in particolare contestato che la ricorrente abbia dato qualsivoglia istruzione al marito affinché egli commettesse un attentato terroristico. Dagli atti processuali, oltre ai verbali contenenti le ammissioni del marito - contestate poiché ottenute sotto tortura - non risulterebbero ulteriori elementi a carico della ricorrente. Altresì, trovandosi il fratello dell'insorgente già in Svizzera, ella non avrebbe potuto istruire il marito nelle circostanze pretese dalle autorità turche. Di conseguenza, non sarebbe verosimile che la ricorrente potrebbe aver avuto un comportamento tale da costituire un motivo soggettivo posteriore alla fuga. Infine, essendo le accuse rivolte dalle autorità turche alla ricorrente, alla sorella ed al fratello essenzialmente le stesse e dal momento che tutti - pur trovandosi in Svizzera - avrebbero concorso al piano terroristico, non sarebbe comprensibile il motivo per il quale all'insorgente sono stati addebitati motivi soggettivi posteriori alla fuga con esclusione dell'asilo mentre a suo fratello e a sua sorella sarebbe stato concesso asilo. J. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2015 il Tribunale si è riservato di decidere in prosieguo di procedura la congiunzione delle cause ed ha respinto la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali. Nel contempo ha invitato i ricorrenti a versare CHF 600.- entro il 31 dicembre 2015 con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. Il 21 dicembre 2015 gli interessati hanno tempestivamente versato il suddetto anticipo. K. Invitata a prendere posizione in merito al ricorso, con osservazioni del 24 marzo 2016 la SEM ritiene che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una diversa valutazione. L'autorità inferiore rileva in particolare che contrariamente a quanto affermato da D._______, gli atti giudiziari turchi lascerebbero pensare ad una procedura penale svoltasi in modo corretto ed equo. Egli sarebbe dapprima stato difeso da un avvocato d'ufficio ed in seguito da un'avvocatessa di fiducia scelta liberamente. Il fatto di aver subito dei maltrattamenti sarebbe stato sollevato dall'interessato unicamente in un secondo momento, per il che tali allegazioni dovrebbero essere considerate inverosimili. La sua strategia di difesa apparirebbe inoltre contraddittoria, fatto tuttavia non imputabile alle autorità turche. La sua avvocatessa di fiducia avrebbe da una parte asserito che il suo mandante si dichiarerebbe colpevole e vorrebbe essere messo al beneficio della legge sul pentimento. D'altra parte però D._______ si sarebbe dichiarato non colpevole ed avrebbe indicato di essere vittima di una manipolazione da parte dei suoi parenti, riconoscendo dunque implicitamente di essersi procurato della benzina su ordine degli stessi. Il comportamento dell'interessato potrebbe essere unicamente giustificato dalla volontà dello stesso di farsi accusare di attività a sostegno del PKK e pertanto crearsi così un motivo d'asilo dinanzi le autorità svizzere. Per il resto l'autorità inferiore rinvia alle considerazioni della decisione impugnata. L. Il 4 aprile 2016 le autorità competenti svizzere hanno ricevuto una richiesta di assistenza amministrativa da parte delle competenti autorità turche al fine di ottenere informazioni in merito a D._______, oggetto di un procedimento penale con l'accusa di essere membro di un'organizzazione terroristica e di aver tentato di compiere un'azione in suo favore. M. Con risposta del 26 novembre 2018, i ricorrenti richiamano quanto esposto nell'atto di ricorso e contestano l'ipotesi della SEM secondo cui D._______ avrebbe pianificato un'azione per il PKK con l'intenzione di farsi condannare ed avere così un motivo d'asilo. La stessa non sarebbe infatti sostenibile date le terribili sofferenze ed i rischi a cui egli sarebbe stato esposto. Tale ipotesi implicherebbe inoltre un grado di sofisticazione e artificiosità irrealistico e sarebbe incoerente con gli sforzi della ricorrente nella ricerca del marito fin da agosto 2011. Altresì se il marito avesse voluto denunciare la ricorrente ed i cognati per attività terroristiche, avrebbe potuto farlo in altri modi e senza esporsi in prima persona. In tale ipotesi neppure sarebbe comprensibile il motivo per il quale nel corso del processo egli avrebbe proclamato la propria innocenza. N. In sede di duplica, la SEM con osservazioni dell'8 gennaio 2019, rinvia ai numerosi elementi inattendibili contenuti nelle affermazioni del signor D._______ in merito al suo viaggio in Turchia. Egli avrebbe dichiarato di essere stato fermato sin dal suo arrivo all'aeroporto e di essere poi stato incarcerato, salvo poi sostenere successivamente di essersi dapprima recato in visita presso parenti e di essere tornato per qualche tempo a Istanbul, per poi eseguire un incarico conferitogli dalla moglie. Il fatto che la ricorrente, nelle procedure precedenti, ha più volte trasmesso alle autorità d'asilo dei documenti contraffatti così come il fatto che D._______ di ritorno in Turchia si sia legittimato con un documento contraffatto non aiuterebbe a migliorare la credibilità generale dei ricorrenti. Dal punto di vista della SEM non vi sarebbero altre spiegazioni plausibili per il comportamento del ricorrente se non la volontà di procurare a sé ed alla famiglia i motivi necessari all'ottenimento dell'asilo in Svizzera. Invero, nulla giustificherebbe che il signor D._______, dopo anni di assenza dalla Turchia, improvvisamente si sia trovato nell'obbligo di attivarsi a favore del PKK. Peraltro negli interrogatori da parte delle autorità turche egli non avrebbe avuto nessun ragionevole motivo di esporre la moglie asserendo che ella avrebbe svolto in Svizzera attività segrete per il conto del PKK. Un simile comportamento sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Da ciò si potrebbe pertanto dedurre che la signora A._______ sarebbe stata attivamente coinvolta in questa trama e sarebbe dunque responsabile della conseguente situazione di persecuzione. La SEM rimane pertanto dell'avviso che i richiedenti, prima di allora incensurati in Turchia, abbiano intessuto un complotto allo scopo di procurarsi motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga. Viceversa, sebbene vi sarebbe modo di sospettare che anche i famigliari ella ricorrente siano stati imputati nel complotto, dal dossier non emergerebbero indizi inconfutabili sufficienti atti a confermare questo sospetto. Nel loro caso pertanto si sarebbe dunque dovuto dare per acquisiti motivi oggettivi posteriori alla fuga i quali hanno condotto alla concessione dell'asilo. Infine, nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria presentata nel 2016 dalle autorità turche alla Svizzera e riguardante il signor D._______ non sarebbe atta a modificare la valutazione. La richiesta infatti, si riferirebbe esclusivamente a fatti verificatesi durante il viaggio del marito della ricorrente in Patria e come detto costituirebbero motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Il rifiuto di inoltrare le informazioni sollecitate nel quadro della richiesta di assistenza giudiziaria rifletterebbe il riconoscimento della qualità di rifugiato. Anche un'eventuale richiesta di estradizione da parte delle autorità turche sarebbe a priori votata all'insuccesso a causa della qualità di rifugiato riconosciuta alla ricorrente ed alla sua famiglia. O. Con osservazioni finali del 21 gennaio 2018 (recte: 2019), i ricorrenti ribadiscono nuovamente che le motivazioni della condotta del marito quali ipotizzate dall'autorità inferiore sarebbero in contrasto con la logica dell'agire per l'incredibile sproporzione tra i rischi corsi per la vita e le incertezze del risultato. Essi ritengono in seguito che la presunta illogicità del comportamento del marito, il quale si sarebbe attivato per il PKK; sarebbe in realtà da riferire alla ricostruzione accusatoria delle autorità turche e non alle allegazioni di D._______. In conclusione, l'ipotesi di un previo consenso tra i coniugi e di un coinvolgimento della ricorrente nella costruzione delle accuse del marito appare una supposizione non condivisibile, giacché basate in buona parte su ammissioni alle autorità turche imputabili ad uno stato di costrizione. Richiamati gli atti di causa, le risultanze mediche a comprova delle precarie condizioni di salute del marito al ritorno in Svizzera nonché dei mezzi di prova prodotti, i ricorrenti propongono nuovamente l'accoglimento del gravame e la concessione dell'asilo. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

2. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. In seguito, per quanto riguarda la richiesta di congiunzione del presente procedimento con quello del marito (procedura D-2436/2015), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n° 3.17). Nel caso in disamina tuttavia, la fattispecie e le peculiarità del presente procedimento non permettono una congiunzione delle cause.

4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

5. Nella fattispecie, ancor prima di poter qualificare i motivi d'asilo dell'insorgente quali motivi oggettivi o soggettivi insorti dopo la fuga, occorre anzitutto determinare se effettivamente la stessa abbia istruito il marito in vista della preparazione di un attentato. 5.1 La ricorrente, sia in sede d'audizione, sia in sede ricorsuale ha contestato di aver dato qualsivoglia istruzione al marito. Tuttavia, il Tribunale rileva che le sue dichiarazioni risultano quantomeno poco coerenti. Inizialmente, ella ha dichiarato di non essere a conoscenza della sentenza del Tribunale di G._______ del 12 settembre 2012 nei confronti del marito - affermando così implicitamente di non sapere che il marito aveva dichiarato di aver ricevuto istruzioni dalla moglie (cfr. atto E36/13, D52) - per poi poco dopo dire di essersi stupita quando ha visto le accuse formulate dal marito contro di lei e contro suo fratello e sua sorella ed ha pensato che tali dichiarazioni fossero state ottenute sotto tortura (cfr. atto E36/13, D57). 5.2 Proseguendo nell'analisi, in particolare delle affermazioni rilasciate dal marito D._______ si rileva quanto segue. Innanzitutto, la versione dei fatti fornita dal coniuge in merito al presunto primo arresto avvenuto al suo rientro in Patria è stata considerata inverosimile dal Tribunale (cfr. D-2436/2015 consid. 5). In secondo luogo, si rileva che la prima parte delle allegazioni rilasciate dal marito alle autorità turche, ritrovano riscontri nelle dichiarazioni rilasciate in sede d'audizione dinanzi alla SEM. Invero, dai verbali d'udienza turchi risulta che egli avrebbe affermato che A._______ era attiva per il settore femminile dell'HADEP e potrebbe essere tuttora attiva in Svizzera per il PKK, ma di non averne la certezza (cfr. verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011). Dinanzi all'autorità inferiore egli ha ulteriormente precisato di non aver in alcun modo denunciato la moglie, ma di aver soltanto confermato le informazioni già a disposizione delle autorità turche (cfr. atto E35/27, D158, D159, D187). Mentre in seguito, l'interessato contesta di essere stato istruito dalla moglie al fine di preparare un'azione per l'organizzazione e sostiene che tale affermazione sia stata architettata dalle autorità turche (cfr. verbale d'interrogatorio d'arresto del 3 dicembre 2011; atto E35/27, D186). Orbene, allo scrivente Tribunale non risulta né comprensibile né logico il motivo per il quale le autorità penali avrebbero dovuto riprendere correttamente la prima parte del racconto per poi costruire e/o inventare la seconda parte e incolpare dunque la ricorrente - peraltro in Svizzera - di aver organizzato un'azione in favore del PKK ed infine, nella commisurazione della pena al diretto interessato, applicare diverse attenuanti come pure la legge sul pentitismo. Il fatto che la seconda parte del racconto sia stata inventata non risulta essere supportato da alcun elemento oggettivo. Neppure convincenti per permettere una diversa valutazione risultano essere le spiegazioni della qui ricorrente e del marito. Invero, egli ha dichiarato di aver subito pressioni per firmare i documenti preparati in precedenza e senza poterli leggere (cfr. atto E35/27, D159, D178), mentre la moglie ha dapprima affermato che il marito avrà rilasciato la dichiarazione sotto tortura (cfr. atto E36/13, D57), salvo poi poco dopo dichiarare contraddittoriamente che il coniuge aveva accettato le accuse senza aver letto (cfr. atto E36/13, D65). 5.3 Infine, il Tribunale rileva che dalle dichiarazioni di D._______ contenute nel verbale dell'udienza del 19 luglio 2012 risulta che egli si è dichiarato innocente e che credeva di essere stato manipolato dai parenti. In questo modo, egli ha dunque indirettamente riconosciuto di essersi procurato la benzina su ordine dei famigliari. 5.4 Alla luce delle suesposte considerazioni dunque, la versione dei fatti riportata nei documenti giudiziari turchi appare più credibile e plausibile rispetto a quanto affermato dalla ricorrente e dal marito. Come a giusto titolo ha ritenuto l'autorità inferiore, il marito non pare aver avuto nessun ragionevole motivo di esporre la moglie ed un simile comportamento sarebbe spiegabile unicamente con il consenso tra i coniugi. Di conseguenza, si può dedurre che A._______ sia stata attivamente coinvolta in questa trama e vi sono elementi che possono far pensare che ella abbia coinvolto il marito nella preparazione e commissione di un'azione in favore dell'organizzazione.

6. È ora d'uopo qualificare l'azione della ricorrente in rapporto al marito quando ella già non si trovava più in patria. 6.1 Non trovandosi più in patria, la circostanza relativa alla qui ricorrente va qualificata come motivo d'asilo insorto dopo la fuga. Un tale motivo si fonda su una minaccia di persecuzione che si è prodotta dopo la partenza del soggetto dal suo Paese d'origine (cfr. in particolare per la qualifica, DTAF 2010/44 consid. 3.5 e relativi riferimenti e consid. 4.2). È il caso della qui ricorrente, la quale, prima della partenza, non era ancora perseguitata ed il suo espatrio è dunque dovuto ad altre cause (cfr. per ulteriori dettagli supra par. I. Antefatti). 6.2 Secondo norma - segnatamente ex art. 54 LAsi - non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. Al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione dalla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). L'art. 54 LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e GICRA 1995 n. 7 consid. 7). Per contro, se i motivi insorti dopo la fuga sono oggettivi, non escludono al richiedente l'ottenimento dell'asilo. Tali motivi vengono presi in considerazione qualora dei fatti toccanti personalmente il richiedente e giustificanti l'applicazione dell'art. 3 LAsi si siano prodotti nel Paese d'origine indipendentemente dal suo comportamento o dalla sua volontà. Il rischio di persecuzioni deriva dunque da circostanze esterne sulle quali il richiedente non ha potuto esercitare alcuna influenza (cfr. DTAF 2010/44 consid. 4.2 e relativi riferimenti). 6.3 Questo inquadramento non concerne la fattispecie in disamina. Il Tribunale non ha elementi per discostarsi dalle considerazioni del provvedimento impugnato secondo il quale il timore della ricorrente di essere esposta in Turchia a una persecuzione rilevante in materia d'asilo sia strettamente dipendente dal suo comportamento e dalla sua volontà, e come tale sia da ritenere un motivo soggettivo insorto dopo la fuga esclusivo dell'asilo. Dall'esame di tutte le circostanze, il ruolo della ricorrente in rapporto all'agire del marito nel perpetrare un'azione in favore dell'organizzazione non può essere semplicemente ignorato e quindi non si può sostenere che esistano nell'ordine logico della narrazione dei motivi indipendenti dal suo comportamento (cfr. ampia analisi supra consid. 5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha concesso l'asilo a A._______ in applicazione dell'art. 54 LAsi. 6.4 Infine, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, sebbene vi sia modo di sospettare che anche il fratello e la sorella della ricorrente siano stati imputati nel complotto, non vi sono indizi sufficienti per ritenere che confermino tali sospetti, per il che essi sono stati messi al beneficio dell'asilo per motivi oggettivi insorti dopo la fuga.

7. Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente - riconosciuta quale rifugiata, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi - può essere concesso l'asilo ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi in ragione dell'ottenimento dell'asilo da parte del marito D._______ (cfr. sentenza del TAF D-2436/2015). 7.1 Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi i coniugi di rifugiati e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l'asilo, sempre che non vi si oppongano circostanze particolari. 7.2 Il Tribunale ha stabilito dall'interpretazione degli art. 49, 51 cpv. 1 e 54 LAsi, che ad un rifugiato riconosciuto non può essere concesso asilo in applicazione dell'art. 51 cpv. 1 LAsi qualora ne sia stato escluso sulla base dell'art. 54 LAsi. Una persona che è stata riconosciuta quale rifugiata ex art. 3 LAsi (a titolo originario) per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e dunque esclusa dall'asilo, non può venire riconosciuta quale rifugiata a titolo derivato ed è pertanto esclusa dall'asilo famigliare (cfr. DTAF 2015/40 consid. 3.1-3.5). Di conseguenza, è a giusto titolo che la SEM non ha concesso l'asilo all'interessata riconosciuta quale rifugiata a titolo originario, ma esclusa dall'asilo giusta l'art. 54 LAsi.

8. La situazione risulta tuttavia diversa per quanto riguarda il figlio della ricorrente. B._______ infatti, non adempie le condizioni per poter essere riconosciuto quale rifugiato a titolo originario e quindi, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi può essere incluso nella qualità di rifugiato del padre D._______ e essere messo al beneficio dell'asilo in Svizzera.

9. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda la concessione dell'asilo a B._______ e per il resto, in particolare per quanto riguarda A._______ è respinto.

10. Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte di CHF 300.- sono da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 21 dicembre 2015. Gli ulteriori CHF 300.- verranno restituiti ai ricorrenti dalla cassa del Tribunale. 11. 11.1 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). 11.2 Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'500.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto per quanto riguarda B._______, per il resto, per quanto riguarda A._______, è respinto.

2. B._______ è incluso nella qualità di rifugiato del padre D._______ ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi e alla SEM è richiesto di concedergli l'asilo.

3. Le spese processuali ridotte di CHF 300.- sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.- versato il 21 dicembre 2015. Gli ulteriori CHF 300.- verranno restituiti ai ricorrenti dalla cassa del Tribunale.

4. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1'500.- a titolo di indennità ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: