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D-4333/2006

D-4333/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-07-07 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino turco con ultimo domicilio a B._______, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli adduce che il (...) sarebbe stato fermato da alcuni militari per aver affisso manifesti di propaganda per il D._______, e trattenuto per due giorni al posto militare di C._______. In detta occasione, egli sarebbe stato interrogato ed in seguito ammonito a non perseverare in detta attività. Il (...) tuttavia, egli sarebbe stato fermato da alcuni agenti della polizia, i quali gli avrebbero trovato nascosta nei pantaloni una rivista illegale, che egli distribuiva per il partito E._______, e l'avrebbero quindi trasferito al commissariato di F._______. Qui l'insorgente sarebbe stato trattenuto per tre giorni, durante i quali sarebbe stato percosso e torturato. È stato quindi condotto di fronte ad un giudice, il quale l'avrebbe scarcerato ma avrebbe anche aggiunto che il suo caso non era ancora concluso, avvisandolo di non persistere nelle attività politiche. Dopo il rilascio, il richiedente si sarebbe nascosto a C._______ dallo zio della madre, o, a seconda delle versioni, da un conoscente, ed avrebbe organizzato l'espatrio verso la Svizzera. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha depositato la sua carta d'identità turca, rilasciata il (...) dalle competenti autorità. B. In data 11 febbraio 2004 l'allora Ufficio Federale dei rifugiati (UFR) ha raccolto chiarimenti presso l'Ambasciata svizzera ad Ankara (in seguito: Ambasciata) riguardo taluni fatti indicati dal ricorrente, quali l'esistenza di un'inchiesta o di una procedura penale contro di lui; del divieto di emissione di un passaporto a suo nome nonché di essere ricercato in Turchia. C. Con scritto dell'8 ottobre 2004 l'Ambasciata ha fornito le informazioni richieste dalle quali si evince che non vi è divieto d'emissione del passaporto, che il richiedente non è ricercato al proprio Paese, che non sono state avviate inchieste o procedure penali contro di lui e che tra gli arresti registrati al comando di polizia di F._______ il (...) non figura il nome del ricorrente. D. Con scritto del 9 maggio 2005, l'Ufficio Federale della Migrazione (UFM) ha notificato al richiedente quanto suesposto e gli ha concesso di pronunciarsi per iscritto in merito alla questione. E. Con scritto del 17 maggio 2005 il ricorrente ha confermato quanto da lui già dichiarato ed ha allegato di dubitare delle informazioni trasmesse dall'Ambasciata, poiché le autorità turche potrebbero nascondere tali informazioni per non dover ammettere la violazione dei diritti umani. F. Con decisione del 18 ottobre 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo; pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 17 novembre 2005 è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Egli ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. H. Con scritto del 22 dicembre 2005 la CRA ha comunicato al ricorrente la possibilità di poter soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. I. A partire dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) è subentrato alla CRA. J. Il 18 settembre 2009 il rappresentante del ricorrente ha inoltrato a codesto Tribunale il rapporto medico del 11 settembre 2009, dal quale si evince la diagnosi di "schizofrenia paranoide e da disturbo di personalità schizoide con elementi deliranti". K. Con scritto del 3 febbraio 2010, inoltrato al TAF il 9 febbraio 2010, il medico psichiatra curante ha sollecitato questo Tribunale ad emettere una sentenza in tempi ragionevoli, poiché l'attesa di un giudizio incide significativamente sulla salute del ricorrente. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate all' art. 33 LTAF. In materia d'asilo il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48, art. 50 ed art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).

E. 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni del ricorrente inverosimili nonché sbrigative e generiche, in particolare poiché egli non avrebbe consegnato fino ad oggi alcun mezzo di prova atto a dimostrare che egli sarebbe ricercato dalle autorità, ma anzi, da quanto emerso dallo scritto dell'Ambasciata, egli non sarebbe mai stato né ricercato né arrestato. Inoltre, l'UFM fa notare che, se egli fosse stato davvero arrestato dalle autorità con i presunti capi d'accusa imputatigli, non sarebbe stato rilasciato così rapidamente. Detta autorità non esclude che il ricorrente sia un simpatizzante del partito D._______ (ora G._______) e che ciò possa avergli causato problemi in patria, in quanto è nota una certa pressione della polizia turca su particolari esponenti di tal partito. L'UFM sottolinea però che tale pressione non coinvolge semplici membri e che il ricorrente non può aver timore fondato di una persecuzione come semplice simpatizzante. L'autorità inferiore ha perciò ritenuto che, in caso di un rientro in patria, il richiedente non rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

E. 4.2 Nel gravame l'insorgente ha evidenziato come il sistema giudiziario turco abbia subito delle modifiche, ragion per cui il suo rapido rilascio non sarebbe da ritenersi inverosimile. Egli aggiunge che l'UFM non ha comunicato come l'Ambasciata sia giunta a tali conclusioni. Ha inoltre dichiarato che, anche non possedendo un ruolo di spicco all'interno del partito curdo, nel caso di un suo ritorno egli potrebbe essere oggetto di persecuzione da parte delle autorità turche. Pertanto, un suo rinvio in Turchia sarebbe impossibile, illecito e non ragionevolmente esigibile.

E. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In concreto, egli non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In casu, dagli atti non emergono elementi per i quali v'è motivo di dubitare della correttezza delle indicazioni fornite dall'Ambasciata. Le censure allegato nello scritto del ricorrente del 17 maggio 2005 non appaiono sostanziate con elementi tali da portare questa autorità a doversi scostare dalle risultanze di detto rapporto d'Ambasciata. Da questo si evince che il (...) sono stati effettivamente registrati alcuni arresti, ma nessuno di essi ha toccato l'insorgente. Si evince pure che non esiste nemmeno un'inchiesta o una procedura a carico del ricorrente ad H._______, né che egli sia ricercato dalle autorità, come da lui contrariamente indicato. Alla luce di ciò, l'intero racconto del ricorrente si priva di fondamento. Ciò spiegherebbe dunque le contraddizioni rilevate nel suo racconto. Infatti, egli ha in un primo tempo dichiarato che nel giorno in cui sarebbe stato fermato poiché in possesso della rivista I._______, ossia il (...), egli avrebbe distribuito altre copie del giornale (cfr. verbale audizione del 29 settembre 2003, pag. 4: "Preciso che prima di venire fermato ne avevo distribuito altre copie"; e verbale audizione del 14 ottobre 2003, pag. 9). In seguito, egli ha poi allegato che quel giorno egli possedeva a casa un esemplare di detto giornale e che decise di portarlo ad un amico a J._______ (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 5), ribadendolo poi durante la medesima audizione: "nel giornale vi era una foto di una guerriglia. Volevo andare da un amico, dal quale ricevo il giornale, e chiedergli quale fosse la guerriglia fotografata" (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 7). Inoltre egli ha dichiarato in un primo tempo che, dopo la sua scarcerazione, si sarebbe nascosto da uno zio di sua madre a C._______ (cfr. verbale audizione del 14 ottobre 2003, pag. 6), per poi affermare in seguito che esso era un conoscente (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 7). Come suesposto, l'UFM non ha inoltre escluso il ruolo di simpatizzante del ricorrente per il partito G._______/D._______, ammettendo che le forze dell'ordine turche sovente eserciterebbero pressione sui suoi membri, sottolineando però come ciò valga per i membri di spicco, e non per i semplici simpatizzanti, quale il ricorrente. Anche questo Tribunale conclude che il ricorrente non abbia, per sua stessa ammissione, rivestito un ruolo importante in seno a detto partito, e che, anche ammettendo che il ricorrente abbia effettivamente affisso dei manifesti, ciò non è comunque sufficiente a giustificare un timore fondato di una persecuzione, tanto più che egli non è riuscito a rendere credibili e verosimili i pregiudizi allegati. Da quanto precede, a mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

E. 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e segg.).

E. 7.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).

E. 7.3 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Trattandosi nello specifico della liceità di un allontanamento - in casu in Turchia - compatibilmente con lo stato di salute del ricorrente, la CRA e questo Tribunale ha ritenuto e ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese d'origine o di provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, anche in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr. GICRA 1993 n. 38 pag. 274 segg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2008 nel caso N. c/. Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42).

E. 7.4 Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni che verranno indicate più oltre - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

E. 8.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle cure mediche essenziali e al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni minime per un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). La nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche (cfr. il considerando 9.5 del presente giudizio). Non è quindi sufficiente che - per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (v. GICRA 2003 no. 24 consid. 5b). Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale (cfr. a questo riguardo anche decisioni del Tribunale amministrativo federale D-4425/2006 del 12 febbraio 2009; D-7311/2006 congiunta con D-4021/2006 del 7 maggio 2008; D-4727/2006 del 21 gennaio 2008; D-6901/2006 del 7 dicembre 2007 relative a patologie psichiche), in Turchia, gravi malattie psichiche con un complesso quadro patologico possono essere curate in tutti i nosocomi con reparti psichiatrici, nei quali sono pure presenti i medicamenti neurolettici necessari. Le condizioni in questi nosocomi, ovvero nelle cliniche psichiatriche universitarie o nei reparti psichiatrici degli ospedali pubblici, sono migliori rispetto che nei cosiddetti "Depot-Krankenhäusern". Gli ospedali universitari o i reparti psichiatrici degli ospedali pubblici possono accogliere pazienti affetti da patologia di carattere psichiatrico per uno fino a due mesi. Per un periodo più lungo non vi è garanzia. Trattamenti più lunghi sono elargiti solo nei "Depot-Krankenhäuser" che si trovano a Manisa, Elazig, Samsun, Adana e Bakirköy/Istanbul, dove, ad eccezione dell'ultimo menzionato, vengono elargite solo cure farmacologiche (cfr. Türkei: Unterbringung und Behandlung eines Schizophrenie-Kranken, Gutachten der SFH-Länderanalyse, Berna, 3 maggio 2005).

E. 8.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente si era già recato da uno psicologo in patria nel 2001 a seguito di incubi durante la notte (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 9). In data 18 settembre 2009 il ricorrente ha fatto pervenire a questo Tribunale un rapporto medico dell'11 settembre 2009 del Dr. K._______, il quale ha in cura il ricorrente dal 28 maggio 2008, e dal qual rapporto risulta un'anamnesi di un uomo "senza attività, senza amici, senza attività sociale. [...] Parla di violenze in patria e di vissuti di persecuzione per la sua origine etnica. [...] Presenta idee a sfondo persecutorio, appetito conservato, sonno difficile, dormirebbe di giorno per noia e starebbe sveglio la notte. Lamenta dolori costali e ai piedi. Non si fida delle medicine anche se ammette che in qualche modo servono, dicendo tuttavia di non guarire mai." (cfr. rapporto medico dell'11 settembre 2009, pag. 1). Dal rapporto risulta altresì che l'evoluzione del ricorrente è sostanzialmente stabile da mesi con la terapia in corso, non risultando comunque in uno stato clinico soddisfacente. Il medico ha stilato una diagnosi da schizofrenia paranoide ICD F 20.0; DD disturbo di personalità schizoide con elementi deliranti ICD F 60.1. Il trattamento consiste in colloqui mensili e assunzione di psicofarmaci (cfr. ibidem, pag. 2). Con scritto del 3 febbraio 2010 il Dr. K._______ ha comunicato il breve ricovero del ricorrente in ospedale per un peggioramento delle condizioni psichiche. Il ricorrente sarebbe rientrato a breve. A detta del medico l'attesa di una risposta che continua dopo due anni ed il clima di incertezza inciderebbe significativamente sullo stato di salute del ricorrente.

E. 8.3 Nella presa di posizione dell'autorità inferiore del 26 marzo 2010 sullo scritto del ricorrente del 10 settembre 2009 ed il relativo rapporto medico rispettivamente sullo scritto del 3 febbraio 2010 del ricorrente, detta autorità fa osservare che quo allo stato di salute del ricorrente, in caso di ritorno in Turchia egli può continuare a ricevere le cure necessarie per la sua malattia. Essa fa rilevare che nel suo paese le terapie medicamentose per persone affette da disturbi psichici sono disponibili. Essa fa pure notare che a favore di un ritorno in patria deporrebbe pure il fatto che ivi avrebbe ancora i genitori, un fratello e due sorelle. Ciò sarebbe a suo vantaggio, posto che per persone con un equilibrio psichico fragile, l'ambiente famigliare e sociale offrono un sostegno importante per il mantenimento della stabilità psichica del malato. In altre parole, la disponibilità delle cure mediche e la presenza di famigliari sono degli elementi da non sottovalutare ma da prendere in considerazione nell'esame dell'esigibilità del rinvio.

E. 8.4 Nella sua presa di posizione del 9 aprile 2010 il ricorrente sottolinea innanzitutto che nonostante alcuni miglioramenti, gli ospedali psichiatrici ed i centri di riabilitazione mentale in Turchia risultano essere molto lontano dagli standard internazionali per quanto concerne il rispetto dei diritti umani dei pazienti. Le condizioni di vita e sanitarie negli ospedali sarebbero generalmente scarse. Gli operatori nel ramo sarebbero inoltre in numero insufficiente. Anche la famiglia, secondo il ricorrente, per il sentimento di vergogna che tale malattia comporterebbe dal punto di vista dell'accettazione sociale, non gli potrebbe essere di aiuto. La non vicinanza dei centri di riabilitazione costituirebbe per finire un ulteriore ostacolo.

E. 8.5 Il ricorrente avrebbe avuto già nel 2001 un consulto con uno psicologo. Di recente, come si evince dal rapporto medico del dott. K._______, il paziente è stato trattato con colloqui psicoterapici mensili e farmacoterapia con posologia poi diminuita rispetto a quella inizialmente prescritta. Ancor più di recente il ricorrente è stato ricoverato (cfr. scritto del 3 febbraio 2010), poi nel frattempo rientrato.

E. 8.6 Visto quanto precede, v'è avantutto da rilevare che dalla presa di posizione del ricorrente del 9 aprile 2010 non risultano ulteriori considerazioni in particolare sul suo stato di salute, limitandosi il ricorrente in questo scritto ad esporre lo stato attuale del sistema sanitario in Turchia ed indicando quali potrebbero essere i disagi che incorrerebbe in patria oltre al problema dell'accettazione sociale di patologie di carattere psichiatrico. Al di là di ciò non viene allegata un'ulteriore evoluzione dello stato di salute nel senso di un degrado irreversibile del ricorrente tanto da costituire un pericolo concreto di vita o una minaccia seria e durevole della sua integrità.

E. 8.7 Ciò posto, questo Tribunale ritiene che quand'anche la qualità dei trattamenti di patologie psichiatriche non siano tutte dello stesso livello sul territorio nazionale e quand'anche non raggiunga lo stesso livello dell'Europa occidentale, sono tuttavia presenti le strutture mediche rilevanti per le cure del ricorrente. Per ciò che concerne lo standard di qualità di dette strutture nel suo paese d'origine, si rinvia alla giurisprudenza della CRA, ripresa nella prassi di questo Tribunale (GICRA 2003 n. 18 consid. 8c pag. 119 e GICRA 2003 n. 24 consid. 5b pag. 157). In altre parole, nel caso in narrativa, alla luce delle considerazioni che precedono, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere nel suo Paese d'origine le cure mediche e psichiatriche in grado d'aiutarlo a guarire od alleviarne la sofferenza o che, considerate le infrastrutture, i servizi medico-sanitari presenti in loco, una volta presosi a carico il ricorrente, non siano in grado di prescrivergli, se necessario, altri medicamenti appropriati nella fattispecie, uguali o comunque equivalenti dal punto di vista dell'efficacia a quelli disponibili in Svizzera, avendo peraltro l'insorgente stesso dichiarato di essersi già recato da uno psicologo in patria per farsi curare (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 9). Va altresì osservato che, secondo il certificato del Dr. K._______, le sedute di psicoterapia si svolgerebbero in presenza di un interprete, poiché il ricorrente si esprimerebbe in lingua curda. Da qui si può desumere una mancanza di conoscenze della lingua italiana che sarebbe invece più adeguata ad una terapia in Svizzera. Una terapia in patria, ove egli può esprimersi nella propria lingua, sarebbe quindi certo più favorevole. Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, il medicamento assunto quotidianamente dal ricorrente in dose 20 mg, il Deroxat, non è diffuso in Turchia. Tuttavia sono reperibili medicamenti con il parexotin, lo stesso principio attivo del Deroxat, quali il Seroxat (14 pastiglie da 20 mg l'una, al costo di 8 euro), il Paxil (28 pastiglie da 20 mg l'una, 14 euro) od il Paxera (28 pastiglie da 10, 20 o 30 mg l'una, 6-23 euro). Sempre secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, in un prossimo futuro sarebbero anche previste delle modifiche nel sistema sanitario turco, tra le quali, ad esempio, la previsione di una copertura assicurativa per malattia che comporterebbe che nessun cittadino possa rimanere senza un'assicurazione malattia, rendendo dunque possibile un'adeguata copertura dei costi sanitari per tutti. Va poi osservato che in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, ed in particolare ai medicamenti, il TAF si sente di segnalare che egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In sintesi, per quanto riguarda la malattia di cui soffre il ricorrente, questo Tribunale non rinviene elementi per doversi scostare dalla valutazione dell'autorità inferiore, secondo la quale in Turchia sono disponibili le infrastrutture ed i farmaci adeguati per il tipo di cura seguita in Svizzera da parte del ricorrente. Di conseguenza, nel caso concreto la continuazione in patria del trattamento iniziato in Svizzera non risulta essere inesigibile. Quo alla situazione personale del ricorrente, egli proviene da B._______, ove ha vissuto tutta la vita, è giovane ed ha una certa esperienza come contadino. Dagli atti non si evince peraltro che la situazione della sua famiglia si sia modificata. Nel caso di un suo rimpatrio, il ricorrente può contare sul suo appoggio: i suoi genitori, un fratello e due sorelle risiedono ancora a B._______. Il ricorrente può dunque beneficiare della presenza e del sostegno psicologico della propria famiglia, tenendo conto che, secondo il certificato medico del Dr. K._______ dell'11 settembre 2009, il ricorrente condurrebbe in Svizzera una vita isolata senza alcun vincolo sociale né amici né attività (cfr. rapporto medico dell'11 settembre 2009, pag. 1). In patria egli oltre alle cure necessarie potrà dunque beneficiare dell'appoggio di persone a lui vicine, fattore indubbiamente importante per un suo reinserimento sociale.

E. 8.8 In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Considerato quanto precede, i motivi presentati dall'insorgente nell'ambito della presente procedura ricorsuale, non permettono di mettere in discussione la ragionevolezza dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 9 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 Sulla scorta di quanto precede l'allontanamento va ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 11 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Vista la particolarità del caso, per eccezione, si rinuncia a prelevare spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con art. 4a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non vengono prelevate spese processuali.
  3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto [...] (per corriere interno; in copia) L._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4333/2006/gam/dei {T 0/2} Sentenza del 7 luglio 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (Presidente del collegio), Blaise Pagan e Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Vera Riberti; Parti A._______, nato il (...) Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 ottobre 2005 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, cittadino turco con ultimo domicilio a B._______, ha depositato domanda d'asilo in Svizzera il (...). Interrogato sui motivi di asilo, egli adduce che il (...) sarebbe stato fermato da alcuni militari per aver affisso manifesti di propaganda per il D._______, e trattenuto per due giorni al posto militare di C._______. In detta occasione, egli sarebbe stato interrogato ed in seguito ammonito a non perseverare in detta attività. Il (...) tuttavia, egli sarebbe stato fermato da alcuni agenti della polizia, i quali gli avrebbero trovato nascosta nei pantaloni una rivista illegale, che egli distribuiva per il partito E._______, e l'avrebbero quindi trasferito al commissariato di F._______. Qui l'insorgente sarebbe stato trattenuto per tre giorni, durante i quali sarebbe stato percosso e torturato. È stato quindi condotto di fronte ad un giudice, il quale l'avrebbe scarcerato ma avrebbe anche aggiunto che il suo caso non era ancora concluso, avvisandolo di non persistere nelle attività politiche. Dopo il rilascio, il richiedente si sarebbe nascosto a C._______ dallo zio della madre, o, a seconda delle versioni, da un conoscente, ed avrebbe organizzato l'espatrio verso la Svizzera. A sostegno delle sue allegazioni, l'interessato ha depositato la sua carta d'identità turca, rilasciata il (...) dalle competenti autorità. B. In data 11 febbraio 2004 l'allora Ufficio Federale dei rifugiati (UFR) ha raccolto chiarimenti presso l'Ambasciata svizzera ad Ankara (in seguito: Ambasciata) riguardo taluni fatti indicati dal ricorrente, quali l'esistenza di un'inchiesta o di una procedura penale contro di lui; del divieto di emissione di un passaporto a suo nome nonché di essere ricercato in Turchia. C. Con scritto dell'8 ottobre 2004 l'Ambasciata ha fornito le informazioni richieste dalle quali si evince che non vi è divieto d'emissione del passaporto, che il richiedente non è ricercato al proprio Paese, che non sono state avviate inchieste o procedure penali contro di lui e che tra gli arresti registrati al comando di polizia di F._______ il (...) non figura il nome del ricorrente. D. Con scritto del 9 maggio 2005, l'Ufficio Federale della Migrazione (UFM) ha notificato al richiedente quanto suesposto e gli ha concesso di pronunciarsi per iscritto in merito alla questione. E. Con scritto del 17 maggio 2005 il ricorrente ha confermato quanto da lui già dichiarato ed ha allegato di dubitare delle informazioni trasmesse dall'Ambasciata, poiché le autorità turche potrebbero nascondere tali informazioni per non dover ammettere la violazione dei diritti umani. F. Con decisione del 18 ottobre 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo; pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. G. Il 17 novembre 2005 è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Egli ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. H. Con scritto del 22 dicembre 2005 la CRA ha comunicato al ricorrente la possibilità di poter soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. I. A partire dal 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale (TAF) è subentrato alla CRA. J. Il 18 settembre 2009 il rappresentante del ricorrente ha inoltrato a codesto Tribunale il rapporto medico del 11 settembre 2009, dal quale si evince la diagnosi di "schizofrenia paranoide e da disturbo di personalità schizoide con elementi deliranti". K. Con scritto del 3 febbraio 2010, inoltrato al TAF il 9 febbraio 2010, il medico psichiatra curante ha sollecitato questo Tribunale ad emettere una sentenza in tempi ragionevoli, poiché l'attesa di un giudizio incide significativamente sulla salute del ricorrente. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate all' art. 33 LTAF. In materia d'asilo il TAF giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il TAF giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48, art. 50 ed art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni del ricorrente inverosimili nonché sbrigative e generiche, in particolare poiché egli non avrebbe consegnato fino ad oggi alcun mezzo di prova atto a dimostrare che egli sarebbe ricercato dalle autorità, ma anzi, da quanto emerso dallo scritto dell'Ambasciata, egli non sarebbe mai stato né ricercato né arrestato. Inoltre, l'UFM fa notare che, se egli fosse stato davvero arrestato dalle autorità con i presunti capi d'accusa imputatigli, non sarebbe stato rilasciato così rapidamente. Detta autorità non esclude che il ricorrente sia un simpatizzante del partito D._______ (ora G._______) e che ciò possa avergli causato problemi in patria, in quanto è nota una certa pressione della polizia turca su particolari esponenti di tal partito. L'UFM sottolinea però che tale pressione non coinvolge semplici membri e che il ricorrente non può aver timore fondato di una persecuzione come semplice simpatizzante. L'autorità inferiore ha perciò ritenuto che, in caso di un rientro in patria, il richiedente non rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 4.2 Nel gravame l'insorgente ha evidenziato come il sistema giudiziario turco abbia subito delle modifiche, ragion per cui il suo rapido rilascio non sarebbe da ritenersi inverosimile. Egli aggiunge che l'UFM non ha comunicato come l'Ambasciata sia giunta a tali conclusioni. Ha inoltre dichiarato che, anche non possedendo un ruolo di spicco all'interno del partito curdo, nel caso di un suo ritorno egli potrebbe essere oggetto di persecuzione da parte delle autorità turche. Pertanto, un suo rinvio in Turchia sarebbe impossibile, illecito e non ragionevolmente esigibile. 5. 5.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In concreto, egli non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, per il che v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In casu, dagli atti non emergono elementi per i quali v'è motivo di dubitare della correttezza delle indicazioni fornite dall'Ambasciata. Le censure allegato nello scritto del ricorrente del 17 maggio 2005 non appaiono sostanziate con elementi tali da portare questa autorità a doversi scostare dalle risultanze di detto rapporto d'Ambasciata. Da questo si evince che il (...) sono stati effettivamente registrati alcuni arresti, ma nessuno di essi ha toccato l'insorgente. Si evince pure che non esiste nemmeno un'inchiesta o una procedura a carico del ricorrente ad H._______, né che egli sia ricercato dalle autorità, come da lui contrariamente indicato. Alla luce di ciò, l'intero racconto del ricorrente si priva di fondamento. Ciò spiegherebbe dunque le contraddizioni rilevate nel suo racconto. Infatti, egli ha in un primo tempo dichiarato che nel giorno in cui sarebbe stato fermato poiché in possesso della rivista I._______, ossia il (...), egli avrebbe distribuito altre copie del giornale (cfr. verbale audizione del 29 settembre 2003, pag. 4: "Preciso che prima di venire fermato ne avevo distribuito altre copie"; e verbale audizione del 14 ottobre 2003, pag. 9). In seguito, egli ha poi allegato che quel giorno egli possedeva a casa un esemplare di detto giornale e che decise di portarlo ad un amico a J._______ (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 5), ribadendolo poi durante la medesima audizione: "nel giornale vi era una foto di una guerriglia. Volevo andare da un amico, dal quale ricevo il giornale, e chiedergli quale fosse la guerriglia fotografata" (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 7). Inoltre egli ha dichiarato in un primo tempo che, dopo la sua scarcerazione, si sarebbe nascosto da uno zio di sua madre a C._______ (cfr. verbale audizione del 14 ottobre 2003, pag. 6), per poi affermare in seguito che esso era un conoscente (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 7). Come suesposto, l'UFM non ha inoltre escluso il ruolo di simpatizzante del ricorrente per il partito G._______/D._______, ammettendo che le forze dell'ordine turche sovente eserciterebbero pressione sui suoi membri, sottolineando però come ciò valga per i membri di spicco, e non per i semplici simpatizzanti, quale il ricorrente. Anche questo Tribunale conclude che il ricorrente non abbia, per sua stessa ammissione, rivestito un ruolo importante in seno a detto partito, e che, anche ammettendo che il ricorrente abbia effettivamente affisso dei manifesti, ciò non è comunque sufficiente a giustificare un timore fondato di una persecuzione, tanto più che egli non è riuscito a rendere credibili e verosimili i pregiudizi allegati. Da quanto precede, a mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato. In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 6. 6.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 6.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) nonché ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2006 n. 6, consid. 4.2., pag. 54 e segg.). 7.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). 7.3 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Trattandosi nello specifico della liceità di un allontanamento - in casu in Turchia - compatibilmente con lo stato di salute del ricorrente, la CRA e questo Tribunale ha ritenuto e ritiene, in linea peraltro con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti). Le scarse infrastrutture e conoscenze mediche nel Paese d'origine o di provenienza non costituiscono incondizionatamente un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Conformemente all'applicazione fatta dell'art. 3 CEDU dalla citata Corte, nemmeno l'eventuale riduzione, anche in maniera significativa, dell'aspettativa di vita di uno straniero, in caso di allontanamento dal nostro Paese, non costituisce di per sé una violazione dell'art. 3 CEDU. Soltanto in circostanze straordinarie e in ragione di gravi motivi medici, un siffatto diritto può essere riconosciuto (cfr. GICRA 1993 n. 38 pag. 274 segg.; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 27 maggio 2008 nel caso N. c/. Regno Unito, ricorso [n° 26565/05], n. 42). 7.4 Nel caso concreto non è dato rilevare - in sostanza per le ragioni che verranno indicate più oltre - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8. 8.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle cure mediche essenziali e al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni minime per un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). La nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza e nel rispetto della dignità umana (cfr. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berna 2002, pag. 81 segg. e 87). Tuttavia, lo straniero non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato di soggiorno in uno stato firmatario della CEDU, segnatamente in Svizzera ed un diritto d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, sociali ed altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Paese d'origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elvetiche (cfr. il considerando 9.5 del presente giudizio). Non è quindi sufficiente che - per ammettere l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - un trattamento medico prescritto sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese d'origine o di provenienza dell'interessato. Infatti, se le cure essenziali possono essere assicurate nel Paese d'origine o di provenienza dello straniero, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr. tra le tante, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3407/2006 dell'8 luglio 2008). Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana (v. GICRA 2003 no. 24 consid. 5b). Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale (cfr. a questo riguardo anche decisioni del Tribunale amministrativo federale D-4425/2006 del 12 febbraio 2009; D-7311/2006 congiunta con D-4021/2006 del 7 maggio 2008; D-4727/2006 del 21 gennaio 2008; D-6901/2006 del 7 dicembre 2007 relative a patologie psichiche), in Turchia, gravi malattie psichiche con un complesso quadro patologico possono essere curate in tutti i nosocomi con reparti psichiatrici, nei quali sono pure presenti i medicamenti neurolettici necessari. Le condizioni in questi nosocomi, ovvero nelle cliniche psichiatriche universitarie o nei reparti psichiatrici degli ospedali pubblici, sono migliori rispetto che nei cosiddetti "Depot-Krankenhäusern". Gli ospedali universitari o i reparti psichiatrici degli ospedali pubblici possono accogliere pazienti affetti da patologia di carattere psichiatrico per uno fino a due mesi. Per un periodo più lungo non vi è garanzia. Trattamenti più lunghi sono elargiti solo nei "Depot-Krankenhäuser" che si trovano a Manisa, Elazig, Samsun, Adana e Bakirköy/Istanbul, dove, ad eccezione dell'ultimo menzionato, vengono elargite solo cure farmacologiche (cfr. Türkei: Unterbringung und Behandlung eines Schizophrenie-Kranken, Gutachten der SFH-Länderanalyse, Berna, 3 maggio 2005). 8.2 Dalle carte processuali emerge che il ricorrente si era già recato da uno psicologo in patria nel 2001 a seguito di incubi durante la notte (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 9). In data 18 settembre 2009 il ricorrente ha fatto pervenire a questo Tribunale un rapporto medico dell'11 settembre 2009 del Dr. K._______, il quale ha in cura il ricorrente dal 28 maggio 2008, e dal qual rapporto risulta un'anamnesi di un uomo "senza attività, senza amici, senza attività sociale. [...] Parla di violenze in patria e di vissuti di persecuzione per la sua origine etnica. [...] Presenta idee a sfondo persecutorio, appetito conservato, sonno difficile, dormirebbe di giorno per noia e starebbe sveglio la notte. Lamenta dolori costali e ai piedi. Non si fida delle medicine anche se ammette che in qualche modo servono, dicendo tuttavia di non guarire mai." (cfr. rapporto medico dell'11 settembre 2009, pag. 1). Dal rapporto risulta altresì che l'evoluzione del ricorrente è sostanzialmente stabile da mesi con la terapia in corso, non risultando comunque in uno stato clinico soddisfacente. Il medico ha stilato una diagnosi da schizofrenia paranoide ICD F 20.0; DD disturbo di personalità schizoide con elementi deliranti ICD F 60.1. Il trattamento consiste in colloqui mensili e assunzione di psicofarmaci (cfr. ibidem, pag. 2). Con scritto del 3 febbraio 2010 il Dr. K._______ ha comunicato il breve ricovero del ricorrente in ospedale per un peggioramento delle condizioni psichiche. Il ricorrente sarebbe rientrato a breve. A detta del medico l'attesa di una risposta che continua dopo due anni ed il clima di incertezza inciderebbe significativamente sullo stato di salute del ricorrente. 8.3 Nella presa di posizione dell'autorità inferiore del 26 marzo 2010 sullo scritto del ricorrente del 10 settembre 2009 ed il relativo rapporto medico rispettivamente sullo scritto del 3 febbraio 2010 del ricorrente, detta autorità fa osservare che quo allo stato di salute del ricorrente, in caso di ritorno in Turchia egli può continuare a ricevere le cure necessarie per la sua malattia. Essa fa rilevare che nel suo paese le terapie medicamentose per persone affette da disturbi psichici sono disponibili. Essa fa pure notare che a favore di un ritorno in patria deporrebbe pure il fatto che ivi avrebbe ancora i genitori, un fratello e due sorelle. Ciò sarebbe a suo vantaggio, posto che per persone con un equilibrio psichico fragile, l'ambiente famigliare e sociale offrono un sostegno importante per il mantenimento della stabilità psichica del malato. In altre parole, la disponibilità delle cure mediche e la presenza di famigliari sono degli elementi da non sottovalutare ma da prendere in considerazione nell'esame dell'esigibilità del rinvio. 8.4 Nella sua presa di posizione del 9 aprile 2010 il ricorrente sottolinea innanzitutto che nonostante alcuni miglioramenti, gli ospedali psichiatrici ed i centri di riabilitazione mentale in Turchia risultano essere molto lontano dagli standard internazionali per quanto concerne il rispetto dei diritti umani dei pazienti. Le condizioni di vita e sanitarie negli ospedali sarebbero generalmente scarse. Gli operatori nel ramo sarebbero inoltre in numero insufficiente. Anche la famiglia, secondo il ricorrente, per il sentimento di vergogna che tale malattia comporterebbe dal punto di vista dell'accettazione sociale, non gli potrebbe essere di aiuto. La non vicinanza dei centri di riabilitazione costituirebbe per finire un ulteriore ostacolo. 8.5 Il ricorrente avrebbe avuto già nel 2001 un consulto con uno psicologo. Di recente, come si evince dal rapporto medico del dott. K._______, il paziente è stato trattato con colloqui psicoterapici mensili e farmacoterapia con posologia poi diminuita rispetto a quella inizialmente prescritta. Ancor più di recente il ricorrente è stato ricoverato (cfr. scritto del 3 febbraio 2010), poi nel frattempo rientrato. 8.6 Visto quanto precede, v'è avantutto da rilevare che dalla presa di posizione del ricorrente del 9 aprile 2010 non risultano ulteriori considerazioni in particolare sul suo stato di salute, limitandosi il ricorrente in questo scritto ad esporre lo stato attuale del sistema sanitario in Turchia ed indicando quali potrebbero essere i disagi che incorrerebbe in patria oltre al problema dell'accettazione sociale di patologie di carattere psichiatrico. Al di là di ciò non viene allegata un'ulteriore evoluzione dello stato di salute nel senso di un degrado irreversibile del ricorrente tanto da costituire un pericolo concreto di vita o una minaccia seria e durevole della sua integrità. 8.7 Ciò posto, questo Tribunale ritiene che quand'anche la qualità dei trattamenti di patologie psichiatriche non siano tutte dello stesso livello sul territorio nazionale e quand'anche non raggiunga lo stesso livello dell'Europa occidentale, sono tuttavia presenti le strutture mediche rilevanti per le cure del ricorrente. Per ciò che concerne lo standard di qualità di dette strutture nel suo paese d'origine, si rinvia alla giurisprudenza della CRA, ripresa nella prassi di questo Tribunale (GICRA 2003 n. 18 consid. 8c pag. 119 e GICRA 2003 n. 24 consid. 5b pag. 157). In altre parole, nel caso in narrativa, alla luce delle considerazioni che precedono, non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ottenere nel suo Paese d'origine le cure mediche e psichiatriche in grado d'aiutarlo a guarire od alleviarne la sofferenza o che, considerate le infrastrutture, i servizi medico-sanitari presenti in loco, una volta presosi a carico il ricorrente, non siano in grado di prescrivergli, se necessario, altri medicamenti appropriati nella fattispecie, uguali o comunque equivalenti dal punto di vista dell'efficacia a quelli disponibili in Svizzera, avendo peraltro l'insorgente stesso dichiarato di essersi già recato da uno psicologo in patria per farsi curare (cfr. verbale audizione del 10 febbraio 2004, pag. 9). Va altresì osservato che, secondo il certificato del Dr. K._______, le sedute di psicoterapia si svolgerebbero in presenza di un interprete, poiché il ricorrente si esprimerebbe in lingua curda. Da qui si può desumere una mancanza di conoscenze della lingua italiana che sarebbe invece più adeguata ad una terapia in Svizzera. Una terapia in patria, ove egli può esprimersi nella propria lingua, sarebbe quindi certo più favorevole. Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, il medicamento assunto quotidianamente dal ricorrente in dose 20 mg, il Deroxat, non è diffuso in Turchia. Tuttavia sono reperibili medicamenti con il parexotin, lo stesso principio attivo del Deroxat, quali il Seroxat (14 pastiglie da 20 mg l'una, al costo di 8 euro), il Paxil (28 pastiglie da 20 mg l'una, 14 euro) od il Paxera (28 pastiglie da 10, 20 o 30 mg l'una, 6-23 euro). Sempre secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, in un prossimo futuro sarebbero anche previste delle modifiche nel sistema sanitario turco, tra le quali, ad esempio, la previsione di una copertura assicurativa per malattia che comporterebbe che nessun cittadino possa rimanere senza un'assicurazione malattia, rendendo dunque possibile un'adeguata copertura dei costi sanitari per tutti. Va poi osservato che in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, ed in particolare ai medicamenti, il TAF si sente di segnalare che egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In sintesi, per quanto riguarda la malattia di cui soffre il ricorrente, questo Tribunale non rinviene elementi per doversi scostare dalla valutazione dell'autorità inferiore, secondo la quale in Turchia sono disponibili le infrastrutture ed i farmaci adeguati per il tipo di cura seguita in Svizzera da parte del ricorrente. Di conseguenza, nel caso concreto la continuazione in patria del trattamento iniziato in Svizzera non risulta essere inesigibile. Quo alla situazione personale del ricorrente, egli proviene da B._______, ove ha vissuto tutta la vita, è giovane ed ha una certa esperienza come contadino. Dagli atti non si evince peraltro che la situazione della sua famiglia si sia modificata. Nel caso di un suo rimpatrio, il ricorrente può contare sul suo appoggio: i suoi genitori, un fratello e due sorelle risiedono ancora a B._______. Il ricorrente può dunque beneficiare della presenza e del sostegno psicologico della propria famiglia, tenendo conto che, secondo il certificato medico del Dr. K._______ dell'11 settembre 2009, il ricorrente condurrebbe in Svizzera una vita isolata senza alcun vincolo sociale né amici né attività (cfr. rapporto medico dell'11 settembre 2009, pag. 1). In patria egli oltre alle cure necessarie potrà dunque beneficiare dell'appoggio di persone a lui vicine, fattore indubbiamente importante per un suo reinserimento sociale. 8.8 In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Considerato quanto precede, i motivi presentati dall'insorgente nell'ambito della presente procedura ricorsuale, non permettono di mettere in discussione la ragionevolezza dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 9. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Sulla scorta di quanto precede l'allontanamento va ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 12. Vista la particolarità del caso, per eccezione, si rinuncia a prelevare spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con art. 4a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 13. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non vengono prelevate spese processuali. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto [...] (per corriere interno; in copia) L._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: