Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessato, d'etnia curda, è nato a B._______ nel distretto di C._______, nella provincia di D._______, in Turchia, ove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 1997. In seguito avrebbe soggiornato a E._______, nella provincia di F._______ fino al 20 oppure 22 gennaio 2003. Sarebbe poi espatriato in data 23 gennaio 2003 raggiungendo la Svizzera in data 4 marzo 2003 ove ha presentato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbali d'audizione del 15 marzo 2003, pagg. 1, 6 e 7 come pure del 4 aprile 2003, pagg. 3-4). Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori pressioni da parte delle autorità turche per il fatto di essere stato membro del partito Halk?n Demokrasi Partisi (HADEP) nel quale faceva parte dell'ala dei giovani. Egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni per il che sarebbe stato arrestato varie volte per alcuni giorni. A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto una tessera membro del partito HADEP, una tessera controllare alle elezioni ed una richiesta d'adesione al partito HADEP del 3 settembre 1999. B. Con decisione del 29 settembre 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 28 ottobre 2004, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFR. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del gravame ha allegato una copia e la relativa traduzione in lingua italiana di una decisione del Tribunale di sicurezza dello Stato di Izmir del 19 novembre 2002. D. Con risposta del 14 gennaio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. E. La CRA, con ordinanza del 18 gennaio 2005, ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'insorgente a presentare una replica entro il 2 febbraio 2005. F. Con scritto del 31 gennaio 2005, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale è subentrato alla CRA. H. Con scritto del 30 dicembre 2008, il nuovo rappresentante del ricorrente ha inoltrato la procura. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Il Tribunale amministrativo federale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
E. 4 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inverosimili e non determinanti per la concessione dell'asilo. In particolare, il richiedente sarebbe stato incoerente circa la frequenza e le date in cui avrebbe subito i fermi. Inoltre, avrebbe affermato solo in occasione dell'audizione complementare che sarebbe stato rapito. Peraltro, nella prima audizione non ha menzionato di essere stato fermato per aver appeso dei manifesti. In merito al timore dell'interessato di dover subire persecuzioni a causa della sua appartenenza al partito dell'HADEP l'autorità inferiore ha concluso che, qualora le dichiarazioni dello stesso riguardo alla sua adesione risultassero avverate, la sola qualità di simpatizzante o di membro non costituirebbe di per sé un indizio concreto per stabilire l'esistenza di un timore, obbiettivamente fondato, di persecuzioni. Difatti, le misure di persecuzione sarebbero indirizzate particolarmente contro i membri dell'HADEP che si sarebbero distinti per le responsabilità e le attività speciali o che eserciterebbero funzioni dirigenti all'interno del partito o si porterebbero candidati alle elezioni. In tale ambito ha rilevato che il richiedente non avrebbe svolto una funzione importante e di responsabilità all'interno del partito. Egli avrebbe soltanto partecipato a delle attività culturali e di propaganda senza svolgere un ruolo di responsabile. Anche dai documenti presentati a sostegno della sua domanda d'asilo non si potrebbe concludere che l'interessato abbia svolto una funzione di responsabilità e di rilievo all'interno del partito per essere esposto a delle persecuzioni da parte delle autorità turche. Pertanto, il timore invocato dal richiedente legato alle sue attività politiche non sarebbe quindi determinante per la concessione dell'asilo. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che il suo racconto sarebbe consistente, coerente, ben strutturato e corroborato da diversi documenti che avrebbe depositato. Inoltre, avrebbe risposto alle domande postegli in modo circostanziato. Il fatto che si sia confuso circa il numero esatto degli arresti sarebbe dovuto dalla grande pressione che avrebbe sentito durante le audizioni, in quanto avrebbe avuto l'impressione che il funzionario volesse piuttosto trarlo in inganno invece di aiutarlo a descrivere l'accaduto in modo chiaro e preciso. Peraltro, ha contestato l'apprezzamento dell'UFM in merito al suo timore di persecuzioni future allegando che il fatto che appartenga ad un gruppo sociale determinato il quale sarebbe perseguitato in Turchia, che sia stato più volte fermato, interrogato e maltrattato, che sia stato condannato a tre anni e nove mesi di carcere, rappresenterebbero sicuramente degli indizi di persecuzione future a cui potrebbe essere esposto in caso di allontanamento verso la Turchia. Per di più, la situazione attuale nel suo Paese d'origine sarebbe tale da comportare l'esposizione a pericoli gravi e seri per chi appartiene all'etnia curda, ha partecipato alle attività del HADEP ed è ricercato dalla polizia turca. Infine, ha allegato che a causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso la Turchia.
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha affermato in sostanza che il documento depositato dal ricorrente - copia e la relativa traduzione in lingua italiana di una sentenza del Tribunale di sicurezza dello Stato di Izmir del 19 novembre 2002 - per quanto riguarda l'aspetto formale, il numero di riferimento solleverebbe dei dubbi sull'autenticità del documento. Inoltre, l'insorgente non avrebbe spiegato il motivo per cui non abbia depositato tale documento già prima, in quanto daterebbe del 2002 e sarebbe quindi anteriore al suo espatrio. Peraltro, detto documento si riferirebbe ad un verdetto pronunciato nel 1998, mentre i motivi invocati dal ricorrente si riferirebbero a persecuzioni risalenti al 2001-2002. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.
E. 5.4 Nella replica il ricorrente ha, in sostanza, contestato quanto rilevato dall'UFM nella sua risposta in merito alla suddetta decisione. In particolare, non comprenderebbe a quale numero di riferimento si riferirebbe l'autorità inferiore ed ha allegato che il documento consegnato sarebbe una copia fedele dell'originale. Inoltre, non gli sarebbe stato possibile consegnarlo anteriormente. Infine, ha dichiarato che i numeri di ruolo 98/172 o 98/247 riportati sul documento sarebbero semplicemente dei numeri che non farebbero riferimento all'anno 1998.
E. 6 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va avantutto rilevato che, quo ai fermi subiti, il ricorrente ha dichiarato nella prima audizione di essere stato fermato per quattro volte dalle autorità statali unicamente per il fatto di aver partecipato a delle manifestazioni, per poi, in occasione della seconda audizione, affermare di essere pure stato arrestato mentre affiggeva manifesti (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5 e del 4 aprile 2003, pagg. 8 e 11). Confrontato con tale incongruenza, egli si è limitato ad asserire di non avere ritenuto come un fermo la circostanza legata all'affissione dei manifesti (cfr. verbale d'audizione del 4 aprile 2003, pag. 11). Non di meno tale allegazione è inconferente, in quanto nella prima audizione gli era stata posta esplicitamente la domanda su quante volte sarebbe stato fermato e portato via dalla polizia o dai militari (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5). Inoltre, l'insorgente non è stato in grado di collocare con una certa precisione nel tempo i vari fermi, restando sempre sul generico. Infatti, nella prima audizione ha dichiarato di essere stato fermato nell'anno 2001 a G._______ e tre volte ad H._______ nell'anno 2002. Sempre ad H._______ l'avrebbero arrestato dapprima in data 1° maggio 2002, poi due mesi dopo ed infine a settembre 2002 (cfr. ibidem, pag. 5). Invece, nella seconda audizione ha precisato di essere stato fermato nell'estate 2001 a G._______, ha menzionato i suddetti tre arresti ad H._______ aggiungendone uno avvenuto allorquando avrebbe appeso dei manifesti (cfr. verbale d'audizione del 4 aprile 2003, pag. 11). Infine, nell'audizione complementare si è soffermato a menzionare soltanto tre fermi, ossia quello del 2001 a G._______ e due ad H._______ - il 1° maggio 2002 ed un secondo avvenuto il nono o decimo mese del 2002 - (cfr. verbale d'audizione del 20 settembre 2004, pag. 10). In seguito, sempre nell'audizione complementare, ripostogli la questione sul numero dei fermi subiti ad H._______, egli ha affermato di essere stato arrestato quattro o cinque volte e di aver menzionato solo tre arresti, ma di non aver voluto dare una risposta precisa (cfr. verbale d'audizione del 20 settembre 2004, pag. 11). Ora visto il fatto che i suddetti fermi si sono tutti svolti negli anni 2001-2002, tra cui l'ultimo a settembre oppure ottobre 2002, ossia poco prima del suo espatrio in data 23 gennaio 2003, appare alquanto improbabile che l'insorgente non sappia datarli più precisamente e non possa essere coerente nel numero dei fermi subiti. In tale ambito non soccorre il ricorrente l'affermazione ricorsuale secondo cui l'imprecisione circa il numero dei fermi sarebbe dovuta dalla grande pressione che avrebbe sentito durante le audizioni e dal fatto che avrebbe avuto l'impressione che l'uditore volesse ingannarlo invece di aiutarlo a descrivere l'accaduto in modo chiaro e preciso, in quanto egli ha avuto la possibilità di contestare o correggere le sue affermazioni al termine di ogni singola audizione quando gli è stata tradotta nella sua lingua materna prima di confermarla con la sua firma. Per quanto riguarda il timore del ricorrente di dover subire delle persecuzioni per la sua appartenenza al partito HADEP, va rilevato che egli ricopriva una semplice funzione di membro e non aveva la qualità di esponente (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5, del 4 aprile 2003, pag. 7 e del 20 settembre 2004, pag. 4). Infatti, il mero fatto di essere un membro semplice del suddetto partito non costituisce ancora di per sé un timore fondato d'esposizione a pregiudizi futuri da parte delle autorità statali (cfr. GICRA 1993 n. 11 consid. 4c; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-4651/2006 del 13 luglio 2010 consid. 5.8 e contrario; D-4333/2006 del 7 luglio 2010 consid. 5.1; D-4577/2006 e D-4420/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 4.2.3 pag. 15; D-3689/2006 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3.2 pag. 19). Quo alla copia e la relativa traduzione in lingua italiana di una sentenza del Tribunale di sicurezza dello Stato di F._______ del 19 novembre 2002 presentata a sostegno della domanda d'asilo del ricorrente, va osservato che tale documento si riferisce ad una precedente sentenza numero 98/247 emessa dallo stesso Tribunale, mentre i motivi d'asilo presentati dall'insorgente si riferiscono agli anni 2001-2002. Inoltre, in sede d'audizione non ha mai menzionato di esser stato oggetto di un procedimento penale in patria e di essere stato condannato a tre anni e nove mesi di carcere o di avere scontato una parte della pena - ciò che doveva essere il caso, in quanto l'oggetto della suddetta decisione era quello di ridurre la pena da scontare. Anche in seguito egli non ha spiegato la correlazione tra tale provvedimento penale e la sua domanda d'asilo. Infatti, nella replica egli si è semplicemente limitato a dichiarare che i numeri di ruolo 98/172 e 98/247 non farebbero riferimento all'anno 1998 (cfr. replica, pag. 1), ciò che comunque non può essere ritenuto, in quanto il modo in cui avviene la numerazione delle sentenze turche è un fatto noto a codesto Tribunale. Per il resto, la legge sull'amnistia n. 4616 è stata erroneamente citata con data 22 dicembre 2000 anziché 21 dicembre 2000. Visti nel suo insieme tutti gli elementi che precedono, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262).
E. 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Turchia, come la denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure di cui esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215; Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane, ha una certa formazione scolastica ed ha compiuto un'esperienza professionale quale commerciante di frutta ed ortaggi. Inoltre, dispone di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori, quattro sorelle a E._______ ed un fratello a I._______ (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 2 e del 4 aprile 2003, pagg. 4-5). Inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. Premesso ciò, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato la sua domanda d'asilo più di sette anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
E. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali restanti, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3548/2006 {T 0/2} Sentenza del 13 settembre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Stöckli, Walter Lang; cancelliere Carlo Monti; Parti A._______, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 settembre 2004 / N [...], Fatti: A. L'interessato, d'etnia curda, è nato a B._______ nel distretto di C._______, nella provincia di D._______, in Turchia, ove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 1997. In seguito avrebbe soggiornato a E._______, nella provincia di F._______ fino al 20 oppure 22 gennaio 2003. Sarebbe poi espatriato in data 23 gennaio 2003 raggiungendo la Svizzera in data 4 marzo 2003 ove ha presentato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbali d'audizione del 15 marzo 2003, pagg. 1, 6 e 7 come pure del 4 aprile 2003, pagg. 3-4). Sentito sui suoi motivi d'asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori pressioni da parte delle autorità turche per il fatto di essere stato membro del partito Halk?n Demokrasi Partisi (HADEP) nel quale faceva parte dell'ala dei giovani. Egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni per il che sarebbe stato arrestato varie volte per alcuni giorni. A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto una tessera membro del partito HADEP, una tessera controllare alle elezioni ed una richiesta d'adesione al partito HADEP del 3 settembre 1999. B. Con decisione del 29 settembre 2004, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 28 ottobre 2004, il richiedente ha inoltrato ricorso dinnanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFR. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'invio degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria congiuntamente ad una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e del relativo anticipo. A sostegno del gravame ha allegato una copia e la relativa traduzione in lingua italiana di una decisione del Tribunale di sicurezza dello Stato di Izmir del 19 novembre 2002. D. Con risposta del 14 gennaio 2008, l'UFM, ha proposto la reiezione del gravame. E. La CRA, con ordinanza del 18 gennaio 2005, ha comunicato al ricorrente la possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'insorgente a presentare una replica entro il 2 febbraio 2005. F. Con scritto del 31 gennaio 2005, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. G. A partire dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale è subentrato alla CRA. H. Con scritto del 30 dicembre 2008, il nuovo rappresentante del ricorrente ha inoltrato la procura. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 vLAsi del 1979, RU 1980 1718), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Il Tribunale amministrativo federale osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 2.2 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 4. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inverosimili e non determinanti per la concessione dell'asilo. In particolare, il richiedente sarebbe stato incoerente circa la frequenza e le date in cui avrebbe subito i fermi. Inoltre, avrebbe affermato solo in occasione dell'audizione complementare che sarebbe stato rapito. Peraltro, nella prima audizione non ha menzionato di essere stato fermato per aver appeso dei manifesti. In merito al timore dell'interessato di dover subire persecuzioni a causa della sua appartenenza al partito dell'HADEP l'autorità inferiore ha concluso che, qualora le dichiarazioni dello stesso riguardo alla sua adesione risultassero avverate, la sola qualità di simpatizzante o di membro non costituirebbe di per sé un indizio concreto per stabilire l'esistenza di un timore, obbiettivamente fondato, di persecuzioni. Difatti, le misure di persecuzione sarebbero indirizzate particolarmente contro i membri dell'HADEP che si sarebbero distinti per le responsabilità e le attività speciali o che eserciterebbero funzioni dirigenti all'interno del partito o si porterebbero candidati alle elezioni. In tale ambito ha rilevato che il richiedente non avrebbe svolto una funzione importante e di responsabilità all'interno del partito. Egli avrebbe soltanto partecipato a delle attività culturali e di propaganda senza svolgere un ruolo di responsabile. Anche dai documenti presentati a sostegno della sua domanda d'asilo non si potrebbe concludere che l'interessato abbia svolto una funzione di responsabilità e di rilievo all'interno del partito per essere esposto a delle persecuzioni da parte delle autorità turche. Pertanto, il timore invocato dal richiedente legato alle sue attività politiche non sarebbe quindi determinante per la concessione dell'asilo. Infine, l'UFM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che il suo racconto sarebbe consistente, coerente, ben strutturato e corroborato da diversi documenti che avrebbe depositato. Inoltre, avrebbe risposto alle domande postegli in modo circostanziato. Il fatto che si sia confuso circa il numero esatto degli arresti sarebbe dovuto dalla grande pressione che avrebbe sentito durante le audizioni, in quanto avrebbe avuto l'impressione che il funzionario volesse piuttosto trarlo in inganno invece di aiutarlo a descrivere l'accaduto in modo chiaro e preciso. Peraltro, ha contestato l'apprezzamento dell'UFM in merito al suo timore di persecuzioni future allegando che il fatto che appartenga ad un gruppo sociale determinato il quale sarebbe perseguitato in Turchia, che sia stato più volte fermato, interrogato e maltrattato, che sia stato condannato a tre anni e nove mesi di carcere, rappresenterebbero sicuramente degli indizi di persecuzione future a cui potrebbe essere esposto in caso di allontanamento verso la Turchia. Per di più, la situazione attuale nel suo Paese d'origine sarebbe tale da comportare l'esposizione a pericoli gravi e seri per chi appartiene all'etnia curda, ha partecipato alle attività del HADEP ed è ricercato dalla polizia turca. Infine, ha allegato che a causa di ciò, non sarebbe esigibile il suo allontanamento verso la Turchia. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha affermato in sostanza che il documento depositato dal ricorrente - copia e la relativa traduzione in lingua italiana di una sentenza del Tribunale di sicurezza dello Stato di Izmir del 19 novembre 2002 - per quanto riguarda l'aspetto formale, il numero di riferimento solleverebbe dei dubbi sull'autenticità del documento. Inoltre, l'insorgente non avrebbe spiegato il motivo per cui non abbia depositato tale documento già prima, in quanto daterebbe del 2002 e sarebbe quindi anteriore al suo espatrio. Peraltro, detto documento si riferirebbe ad un verdetto pronunciato nel 1998, mentre i motivi invocati dal ricorrente si riferirebbero a persecuzioni risalenti al 2001-2002. Per il resto, ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso. 5.4 Nella replica il ricorrente ha, in sostanza, contestato quanto rilevato dall'UFM nella sua risposta in merito alla suddetta decisione. In particolare, non comprenderebbe a quale numero di riferimento si riferirebbe l'autorità inferiore ed ha allegato che il documento consegnato sarebbe una copia fedele dell'originale. Inoltre, non gli sarebbe stato possibile consegnarlo anteriormente. Infine, ha dichiarato che i numeri di ruolo 98/172 o 98/247 riportati sul documento sarebbero semplicemente dei numeri che non farebbero riferimento all'anno 1998. 6. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va avantutto rilevato che, quo ai fermi subiti, il ricorrente ha dichiarato nella prima audizione di essere stato fermato per quattro volte dalle autorità statali unicamente per il fatto di aver partecipato a delle manifestazioni, per poi, in occasione della seconda audizione, affermare di essere pure stato arrestato mentre affiggeva manifesti (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5 e del 4 aprile 2003, pagg. 8 e 11). Confrontato con tale incongruenza, egli si è limitato ad asserire di non avere ritenuto come un fermo la circostanza legata all'affissione dei manifesti (cfr. verbale d'audizione del 4 aprile 2003, pag. 11). Non di meno tale allegazione è inconferente, in quanto nella prima audizione gli era stata posta esplicitamente la domanda su quante volte sarebbe stato fermato e portato via dalla polizia o dai militari (cfr. verbale d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5). Inoltre, l'insorgente non è stato in grado di collocare con una certa precisione nel tempo i vari fermi, restando sempre sul generico. Infatti, nella prima audizione ha dichiarato di essere stato fermato nell'anno 2001 a G._______ e tre volte ad H._______ nell'anno 2002. Sempre ad H._______ l'avrebbero arrestato dapprima in data 1° maggio 2002, poi due mesi dopo ed infine a settembre 2002 (cfr. ibidem, pag. 5). Invece, nella seconda audizione ha precisato di essere stato fermato nell'estate 2001 a G._______, ha menzionato i suddetti tre arresti ad H._______ aggiungendone uno avvenuto allorquando avrebbe appeso dei manifesti (cfr. verbale d'audizione del 4 aprile 2003, pag. 11). Infine, nell'audizione complementare si è soffermato a menzionare soltanto tre fermi, ossia quello del 2001 a G._______ e due ad H._______ - il 1° maggio 2002 ed un secondo avvenuto il nono o decimo mese del 2002 - (cfr. verbale d'audizione del 20 settembre 2004, pag. 10). In seguito, sempre nell'audizione complementare, ripostogli la questione sul numero dei fermi subiti ad H._______, egli ha affermato di essere stato arrestato quattro o cinque volte e di aver menzionato solo tre arresti, ma di non aver voluto dare una risposta precisa (cfr. verbale d'audizione del 20 settembre 2004, pag. 11). Ora visto il fatto che i suddetti fermi si sono tutti svolti negli anni 2001-2002, tra cui l'ultimo a settembre oppure ottobre 2002, ossia poco prima del suo espatrio in data 23 gennaio 2003, appare alquanto improbabile che l'insorgente non sappia datarli più precisamente e non possa essere coerente nel numero dei fermi subiti. In tale ambito non soccorre il ricorrente l'affermazione ricorsuale secondo cui l'imprecisione circa il numero dei fermi sarebbe dovuta dalla grande pressione che avrebbe sentito durante le audizioni e dal fatto che avrebbe avuto l'impressione che l'uditore volesse ingannarlo invece di aiutarlo a descrivere l'accaduto in modo chiaro e preciso, in quanto egli ha avuto la possibilità di contestare o correggere le sue affermazioni al termine di ogni singola audizione quando gli è stata tradotta nella sua lingua materna prima di confermarla con la sua firma. Per quanto riguarda il timore del ricorrente di dover subire delle persecuzioni per la sua appartenenza al partito HADEP, va rilevato che egli ricopriva una semplice funzione di membro e non aveva la qualità di esponente (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 5, del 4 aprile 2003, pag. 7 e del 20 settembre 2004, pag. 4). Infatti, il mero fatto di essere un membro semplice del suddetto partito non costituisce ancora di per sé un timore fondato d'esposizione a pregiudizi futuri da parte delle autorità statali (cfr. GICRA 1993 n. 11 consid. 4c; sentenze del Tribunale amministrativo federale E-4651/2006 del 13 luglio 2010 consid. 5.8 e contrario; D-4333/2006 del 7 luglio 2010 consid. 5.1; D-4577/2006 e D-4420/2009 del 18 febbraio 2010 consid. 4.2.3 pag. 15; D-3689/2006 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3.2 pag. 19). Quo alla copia e la relativa traduzione in lingua italiana di una sentenza del Tribunale di sicurezza dello Stato di F._______ del 19 novembre 2002 presentata a sostegno della domanda d'asilo del ricorrente, va osservato che tale documento si riferisce ad una precedente sentenza numero 98/247 emessa dallo stesso Tribunale, mentre i motivi d'asilo presentati dall'insorgente si riferiscono agli anni 2001-2002. Inoltre, in sede d'audizione non ha mai menzionato di esser stato oggetto di un procedimento penale in patria e di essere stato condannato a tre anni e nove mesi di carcere o di avere scontato una parte della pena - ciò che doveva essere il caso, in quanto l'oggetto della suddetta decisione era quello di ridurre la pena da scontare. Anche in seguito egli non ha spiegato la correlazione tra tale provvedimento penale e la sua domanda d'asilo. Infatti, nella replica egli si è semplicemente limitato a dichiarare che i numeri di ruolo 98/172 e 98/247 non farebbero riferimento all'anno 1998 (cfr. replica, pag. 1), ciò che comunque non può essere ritenuto, in quanto il modo in cui avviene la numerazione delle sentenze turche è un fatto noto a codesto Tribunale. Per il resto, la legge sull'amnistia n. 4616 è stata erroneamente citata con data 22 dicembre 2000 anziché 21 dicembre 2000. Visti nel suo insieme tutti gli elementi che precedono, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno, 1990, pag. 262). 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (cfr. GICRA 1995 n. 23). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui egli potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, egli non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (cfr. ibidem consid. 6a e GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pagg. 110 e segg. nonché relativi riferimenti): in altre parole, la difficile situazione generale dei diritti umani in Turchia, come la denuncia il ricorrente nel gravame, in ogni caso non lascia apparire l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese come di per sé inammissibile. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure di cui esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215; Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/10 e relativi riferimenti). Inoltre, in Turchia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è giovane, ha una certa formazione scolastica ed ha compiuto un'esperienza professionale quale commerciante di frutta ed ortaggi. Inoltre, dispone di un'importante rete sociale in patria, segnatamente i genitori, quattro sorelle a E._______ ed un fratello a I._______ (cfr. verbali d'audizione del 5 marzo 2003, pag. 2 e del 4 aprile 2003, pagg. 4-5). Inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. Premesso ciò, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato la sua domanda d'asilo più di sette anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure l'art. 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di specie. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali restanti, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...], per corriere interno; in copia) J._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: