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D-8128/2010

D-8128/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-04-19 · Italiano CH

Asilo (altro)

Sachverhalt

A. L'interessato, di etnia curda nato a B._______, nel distretto di C._______ nella provincia di D._______ (Turchia) ha presentato una domanda di asilo in Svizzera in data (...). Il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori pressioni da parte delle autorità turche, a causa della sua appartenenza all'ala dei giovani del partito Halkin Demokrasi Partisi (HADEP). Egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni e per questo sarebbe stato arrestato varie volte per alcuni giorni. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto una tessera di membro del partito HADEP, una tessera di controllore alle elezioni ed una richiesta di adesione al partito HADEP del (...) 1999. B. Con decisione del 29 settembre 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente e di seguito UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 28 ottobre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'allora Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, l'invio degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame e la concessione dell'asilo, nonché, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. A favore del gravame, ha prodotto un documento presentato come la copia di una decisione del Tribunale di sicurezza di E._______ (Turchia) del 19 novembre 2002, come pure la relativa traduzione in lingua italiana. D. Con sentenza del 13 settembre 2010 (incarto D-3548/2006), il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il succitato ricorso,

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/21 consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid.. 5.1 pag. 246 e relativi riferimenti).

E. 1.3 Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e 123 LTF.

E. 1.4 Ai sensi dell'art. 125 LTF, la domanda di revisione non può essere chiesta per un motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e che avrebbe potuto essere invocato precedentemente alla stessa. In altri termini, è determinante il momento della scoperta del motivo per la presentazione della domanda di revisione, ritenuto che se quest'ultimo è conosciuto prima della sentenza, conduce alla perenzione del diritto alla revisione (B. Corboz, A. Wurzburger, P. Ferrari, J-M. Frésard, F.A. Girardin, Commentaire de la LTF, ad art. 125 pag. 1215-1217, Berna 2009).

E. 1.5 I motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, pag. 1192; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, pag. 361; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13).

E. 1.6 Inoltre, l'art. 67 cpv. 3 PA per rimando all'art. 47 LTAF, regola il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione.

E. 2.1 Nella fattispecie, l'istante giustifica la sua domanda di revisione facendo valere il cambiamento della situazione di fatto dopo la decisione dell'UFM del 29 settembre 2004, adducendo e fornendo fatti e mezzi di prova anteriori alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010. V'è dunque luogo di determinare il momento della scoperta dei mezzi di prova fatti valere dall'istante, pena la perenzione del diritto a farli valere nella presente procedura (art. 123 ss LTF).

E. 2.2 Dai documenti 2 e 3, si evince che i medesimi sono stati acquisiti dall'istante mediante telefax il 5 novembre 2010, ovvero posteriormente alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 di cui ne è chiesta la revisione. Essi sono pertanto ricevibili.

E. 2.3 Quo ai documenti 1 e 4, di cui non vi è alcun elemento che ne indichi la data in cui sarebbero stati ottenuti dall'istante, la questione della ricevibilità degli stessi può essere lasciata aperta, ritenuto segnatamente che, in ragione di quanto indicato ai considerandi precedenti 3.1 e 3.2, la domanda di revisione è ricevibile.

E. 2.4 V'è pertanto motivo di entrare nel merito della domanda di revisione che adempie altresì le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 67 cpv. 3 PA.

E. 3.1 Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della CRA [GICRA] 2002 n. 13 consid. 5a pag. 113 e GICRA 1995 n. 21 pag. 199 e segg.; Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 seg.).

E. 3.2 Detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale a influire - in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto - sull'oggetto contestato. In altri termini, ciò presuppone che i fatti nuovi sono decisivi e che i mezzi di prova presentati sono in grado di dimostrarli (cfr. GICRA 1995 n. 9 pag. 81; DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Berna 1992, ad art. 137 OJ, pag. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Reno 1990, pag. 262 seg.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pagg. 1694 seg. e 1697).

E. 3.3 Inoltre, nell'ottica della revisione, non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prove decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. E' necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c). In effetti, la revisione, o il riesame, non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5e e relativi riferimenti, nonché fra le tante sentenze del Tribunale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF).

E. 4.1 Nella fattispecie, l'istante fa valere, a sostegno della presente domanda di revisione, di essere stato oggetto nel 1995 di un atto di accusa da parte della Procura di E._______ (doc. 1) e di essere più volte stato arrestato nel 1997, sottolineando altresì che la sua famiglia, dopo essersi trasferita nella provincia di E._______ dal 1996, avrebbe continuato ad essere oggetto di pressioni e sarebbe stata stigmatizzata come terrorista, cosicché l'istante, le sue sorelle ed altri parenti sarebbero dovuti fuggire (cfr. domanda di revisione, consid. 3-4, pagg. 3 e 4). Orbene, tali fatti - che risalgono agli anni 1995-1997 e di cui l'istante non ha fatto menzione nelle sue audizioni in occasione della presentazione della domanda di asilo - sono da ritenersi inverosimili. Infatti, detti eventi si riferiscono a circostanze, rispettivamente ad asseriti arresti che l'istante avrebbe personalmente vissuto. Risulta pertanto incomprensibile che essi non siano stati invocati nella procedura ordinaria, contrariamente a quanto l'istante avrebbe potuto e dovuto fare, ma unicamente allegati ad hoc nella presente procedura. Inoltre, il citato mezzo di prova (doc. 1) nulla apporta a sostegno della verosimiglianza dei predetti fatti, nella misura in cui si tratta di un documento in copia, che come tale non ha nessun valore probatorio ed è, pertanto, irrilevante. Visto quanto precede, le allegazioni addotte nonché il documento sopraccitato non sono né rilevanti, né decisivi per giustificare una revisione della decisione del Tribunale del 13 settembre 2010.

E. 4.2 Inoltre, l'istante ha invocato di essere stato condannato, a causa della sua collaborazione con il PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, in italiano Partito dei lavoratori del Kurdistan) ad una pena di tre anni e nove mesi dall'ottava Camera del Tribunale di sicurezza dello Stato di E._______ e, pertanto, di temere in caso di rientro in Patria di essere arrestato, come lo dimostrerebbero i due documenti presentati come il mandato d'arresto (doc. 2) e l'ordine di cattura (doc. 3) della Procura di E._______. Giacché l'evocata condanna - la quale è stata fatta valere in procedura ordinaria dall'istante mediante la presentazione di un documento costituente l'asserita sentenza, rispettivamente la sentenza di riduzione della stessa del Tribunale di sicurezza dello Stato di E._______ del (...) 2002 (cfr. sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 consid. 5.2 pag. 6) - è già stata ritenuta inverosimile dal Tribunale per i motivi esposti di cui al consid. 6 della predetta sentenza (cfr. ibidem), occorre analizzare se i due citati nuovi mezzi di prova prodotti in questa sede sono suscettibili di modificare l'esito, ovvero il giudizio di inverosimiglianza, a cui è giunto il Tribunale. Sebbene i documenti in oggetto sono stati prodotti a detta dell'istante, in originale, essi sono caratterizzati da diversi elementi di dubbia autenticità. In particolare, da un lato, il mandato di arresto (doc. 2) non presenta alcuna firma, alcun timbro nonché alcuna intestazione relativa all'autorità che l'avrebbe emanato, ciò che conferisce ufficialità al documento, rispetto ad un qualsiasi scritto confezionato in maniera dattilografata. Dall'altro lato, sull'ordine di cattura (doc. 3) che - altresì difetta di qualsivoglia intestazione ufficiale - è palese che il timbro è stato apposto prima della firma dattilografata relativa al signor F._______. Inoltre, né siffatti documenti, in quanto tali, né tantomeno le allegazioni dell'istante, hanno potuto determinare con certezza la data dell'emanazione della sentenza di condanna di cui sarebbe stato oggetto il medesimo ed alla quale si riferiscono i documenti 2 e 3. Infatti, l'asserito mandato di arresto (doc. 2) indica che la decisione di condanna alla pena di tre anni e nove mesi sarebbe stata emanata il (...) 2006, ciò che è in netta contraddizione con quanto riportato nel documento presentato come la sentenza di condanna del Tribunale di sicurezza dello Stato di E._______ del (...) 2002, la quale a sua volta - come già considerato dal Tribunale - si riferisce ad una sentenza emessa nel 1998 secondo il numero di ruolo (cfr. sentenza del Tribunale D-3548/2006 del 13 settembre 2010 consid. 6 pag. 9). In siffatte condizioni, risulta alquanto illogico che questi documenti - che si fonderebbero sulla suddetta sentenza - siano stati emanati a distanza di anni dalla stessa. Alla luce di tali considerazioni, v'è ragione di concludere che i documenti prodotti non sono plausibili né a corroborare, da un alto, la verosimiglianza della condanna di cui sarebbe stato oggetto l'istante, né tantomeno il timore per costui di subire eventuali persecuzioni - in relazione alla stessa - in caso di rientro in patria.

E. 4.3 Da ultimo, in sede di revisione, l'istante si è limitato a ribadire il timore di subire delle persecuzioni, in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, a causa della pretesa collaborazione con l'allora HADEP, rispettivamente Demokratik Halk Partisi (DEHAP), attualmente Demokratik Toplum Partisi (DTP; in italiano: partito della società democratica) oppure con il PKK, senza tuttavia addurre alcun fatto o mezzo di prova suscettibile di modificare il giudizio di impertinenza che il Tribunale aveva già avuto modo di ritenere a tal proposito (cfr. sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 consid. 6 pag. 9). Segnatamente, da un lato, l'istante ha prodotto un articolo di giornale apparso sul Tagblatt del 16 luglio 2010 (doc. 4) che è assolutamente irrilevante nella presente procedura, giacché non vi è alcun riferimento all'istante stesso. Dall'altro lato, egli si è limitato ad invocare una sentenza del Tribunale D-3417/2009 del 24 giugno 2010, la quale si riferisce ad una fattispecie totalmente diversa da quella dell'istante, in cui la condanna, peraltro alla stessa pena di tre anni e nove mesi, era stata effettivamente appurata.

E. 4.4 In considerazione di quanto precede, ne consegue altresì che i predetti nuovi mezzi di prova, così come l'insieme delle allegazioni dell'istante, non sono suscettibili di modificare l'esito a cui è giunto il Tribunale nella sentenza del 13 settembre 2010.

E. 5 Pertanto, la domanda di revisione deve essere respinta.

E. 6 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 18 dicembre 2010 dall'istante. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. La domanda di revisione è respinta.
  2. Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 18 dicembre 2010 dal medesimo.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8128/2010 Sentenza del 19 aprile 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Daniele Cattaneo; cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato dal lic. iur. Serif Altunakar, istante, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 13 settembre 2010 / D-3548/2006. Fatti: A. L'interessato, di etnia curda nato a B._______, nel distretto di C._______ nella provincia di D._______ (Turchia) ha presentato una domanda di asilo in Svizzera in data (...). Il medesimo ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di subire ulteriori pressioni da parte delle autorità turche, a causa della sua appartenenza all'ala dei giovani del partito Halkin Demokrasi Partisi (HADEP). Egli avrebbe partecipato a diverse manifestazioni e per questo sarebbe stato arrestato varie volte per alcuni giorni. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto una tessera di membro del partito HADEP, una tessera di controllore alle elezioni ed una richiesta di adesione al partito HADEP del (...) 1999. B. Con decisione del 29 settembre 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; attualmente e di seguito UFM) ha respinto la succitata domanda di asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso la Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 28 ottobre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi all'allora Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, l'invio degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame e la concessione dell'asilo, nonché, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria. A favore del gravame, ha prodotto un documento presentato come la copia di una decisione del Tribunale di sicurezza di E._______ (Turchia) del 19 novembre 2002, come pure la relativa traduzione in lingua italiana. D. Con sentenza del 13 settembre 2010 (incarto D-3548/2006), il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il succitato ricorso, considerando che i motivi di asilo invocati dall'insorgente inverosimili e non soddisfacenti le condizioni per l'ottenimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31). Inoltre, il Tribunale ha confermato la pronuncia dell'allontanamento e l'esecuzione medesima come ammissibile, esigibile e possibile. E. Il 15 novembre 2010, l'istante ha inoltrato una domanda presentata come "Wiedererwägungsgesuch" (di riesame) all'UFM, concludendo all'annullamento della decisione dell'UFM del 29 settembre 2004, in considerazione della modifica della situazione di fatto dopo l'emanazione della stessa, nonché al riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'asilo, come pure, in via subordinata, alla concessione dell'ammissione provvisoria, in ragione dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha inoltre chiesto la concessione dell'effetto sospensivo alla sua domanda ed all'esecuzione dell'allontanamento, così come l'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. A sostegno della sua domanda, l'istante ha prodotto i seguenti documenti in copia in lingua straniera e con la relativa traduzione in lingua tedesca, presentati come:

- un atto di accusa della Procura di E._______ emesso il (...) 1995 (doc. 1, Anklageschrift der Oberstaatsanwaltschaft E._______);

- un mandato di arresto della Procura di E._______ del (...) 2010 (doc. 2, Formular für gesuchten Personen der Staatanwaltschaft);

- un ordine di cattura della Procura di E._______ del (...) 2010 (doc. 3);

- articolo di giornale sul Tagblatt del 16 luglio 2010 (doc. 4). La domanda presentata dall'istante e i relativi mezzi di prova sono stati trasmessi per competenza in data 22 novembre 2010 al Tribunale, il quale ne ha accusato ricezione il 24 novembre 2010. Il 24 novembre 2010, l'istante ha inoltrato all'UFM i citati documenti 2 e 3 in originale, i quali sono stati trasmessi il giorno seguente al Tribunale. F. Con decisione incidentale del 2 dicembre 2010, il Tribunale ha considerato la domanda dell'istante quale domanda di revisione, priva di probabilità di esito favorevole, respingendo la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo, nonché la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha invitato, quindi, l'istante a versare, entro il 18 dicembre 2010, un anticipo, di CHF 1200.-, con comminatoria d'inammissibilità della domanda di revisione, in caso di decorso infruttuoso del termine. G. Il 18 dicembre 2010, l'istante ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/21 consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid.. 5.1 pag. 246 e relativi riferimenti). 1.3. Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e 123 LTF. 1.4. Ai sensi dell'art. 125 LTF, la domanda di revisione non può essere chiesta per un motivo scoperto prima della pronuncia della sentenza e che avrebbe potuto essere invocato precedentemente alla stessa. In altri termini, è determinante il momento della scoperta del motivo per la presentazione della domanda di revisione, ritenuto che se quest'ultimo è conosciuto prima della sentenza, conduce alla perenzione del diritto alla revisione (B. Corboz, A. Wurzburger, P. Ferrari, J-M. Frésard, F.A. Girardin, Commentaire de la LTF, ad art. 125 pag. 1215-1217, Berna 2009). 1.5. I motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cf. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, pag. 1192; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° Ed. Zurigo 1998, pag. 361; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, p. 13). 1.6. Inoltre, l'art. 67 cpv. 3 PA per rimando all'art. 47 LTAF, regola il contenuto, la forma, il miglioramento e il complemento della domanda di revisione. 2. 2.1. Nella fattispecie, l'istante giustifica la sua domanda di revisione facendo valere il cambiamento della situazione di fatto dopo la decisione dell'UFM del 29 settembre 2004, adducendo e fornendo fatti e mezzi di prova anteriori alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010. V'è dunque luogo di determinare il momento della scoperta dei mezzi di prova fatti valere dall'istante, pena la perenzione del diritto a farli valere nella presente procedura (art. 123 ss LTF). 2.2. Dai documenti 2 e 3, si evince che i medesimi sono stati acquisiti dall'istante mediante telefax il 5 novembre 2010, ovvero posteriormente alla sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 di cui ne è chiesta la revisione. Essi sono pertanto ricevibili. 2.3. Quo ai documenti 1 e 4, di cui non vi è alcun elemento che ne indichi la data in cui sarebbero stati ottenuti dall'istante, la questione della ricevibilità degli stessi può essere lasciata aperta, ritenuto segnatamente che, in ragione di quanto indicato ai considerandi precedenti 3.1 e 3.2, la domanda di revisione è ricevibile. 2.4. V'è pertanto motivo di entrare nel merito della domanda di revisione che adempie altresì le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 67 cpv. 3 PA. 3. 3.1. Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della CRA [GICRA] 2002 n. 13 consid. 5a pag. 113 e GICRA 1995 n. 21 pag. 199 e segg.; Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 seg.). 3.2. Detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale a influire - in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto - sull'oggetto contestato. In altri termini, ciò presuppone che i fatti nuovi sono decisivi e che i mezzi di prova presentati sono in grado di dimostrarli (cfr. GICRA 1995 n. 9 pag. 81; DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Berna 1992, ad art. 137 OJ, pag. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Reno 1990, pag. 262 seg.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pagg. 1694 seg. e 1697). 3.3. Inoltre, nell'ottica della revisione, non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prove decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere. E' necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c). In effetti, la revisione, o il riesame, non deve né servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5e e relativi riferimenti, nonché fra le tante sentenze del Tribunale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF). 4. 4.1. Nella fattispecie, l'istante fa valere, a sostegno della presente domanda di revisione, di essere stato oggetto nel 1995 di un atto di accusa da parte della Procura di E._______ (doc. 1) e di essere più volte stato arrestato nel 1997, sottolineando altresì che la sua famiglia, dopo essersi trasferita nella provincia di E._______ dal 1996, avrebbe continuato ad essere oggetto di pressioni e sarebbe stata stigmatizzata come terrorista, cosicché l'istante, le sue sorelle ed altri parenti sarebbero dovuti fuggire (cfr. domanda di revisione, consid. 3-4, pagg. 3 e 4). Orbene, tali fatti - che risalgono agli anni 1995-1997 e di cui l'istante non ha fatto menzione nelle sue audizioni in occasione della presentazione della domanda di asilo - sono da ritenersi inverosimili. Infatti, detti eventi si riferiscono a circostanze, rispettivamente ad asseriti arresti che l'istante avrebbe personalmente vissuto. Risulta pertanto incomprensibile che essi non siano stati invocati nella procedura ordinaria, contrariamente a quanto l'istante avrebbe potuto e dovuto fare, ma unicamente allegati ad hoc nella presente procedura. Inoltre, il citato mezzo di prova (doc. 1) nulla apporta a sostegno della verosimiglianza dei predetti fatti, nella misura in cui si tratta di un documento in copia, che come tale non ha nessun valore probatorio ed è, pertanto, irrilevante. Visto quanto precede, le allegazioni addotte nonché il documento sopraccitato non sono né rilevanti, né decisivi per giustificare una revisione della decisione del Tribunale del 13 settembre 2010. 4.2. Inoltre, l'istante ha invocato di essere stato condannato, a causa della sua collaborazione con il PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, in italiano Partito dei lavoratori del Kurdistan) ad una pena di tre anni e nove mesi dall'ottava Camera del Tribunale di sicurezza dello Stato di E._______ e, pertanto, di temere in caso di rientro in Patria di essere arrestato, come lo dimostrerebbero i due documenti presentati come il mandato d'arresto (doc. 2) e l'ordine di cattura (doc. 3) della Procura di E._______. Giacché l'evocata condanna - la quale è stata fatta valere in procedura ordinaria dall'istante mediante la presentazione di un documento costituente l'asserita sentenza, rispettivamente la sentenza di riduzione della stessa del Tribunale di sicurezza dello Stato di E._______ del (...) 2002 (cfr. sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 consid. 5.2 pag. 6) - è già stata ritenuta inverosimile dal Tribunale per i motivi esposti di cui al consid. 6 della predetta sentenza (cfr. ibidem), occorre analizzare se i due citati nuovi mezzi di prova prodotti in questa sede sono suscettibili di modificare l'esito, ovvero il giudizio di inverosimiglianza, a cui è giunto il Tribunale. Sebbene i documenti in oggetto sono stati prodotti a detta dell'istante, in originale, essi sono caratterizzati da diversi elementi di dubbia autenticità. In particolare, da un lato, il mandato di arresto (doc. 2) non presenta alcuna firma, alcun timbro nonché alcuna intestazione relativa all'autorità che l'avrebbe emanato, ciò che conferisce ufficialità al documento, rispetto ad un qualsiasi scritto confezionato in maniera dattilografata. Dall'altro lato, sull'ordine di cattura (doc. 3) che - altresì difetta di qualsivoglia intestazione ufficiale - è palese che il timbro è stato apposto prima della firma dattilografata relativa al signor F._______. Inoltre, né siffatti documenti, in quanto tali, né tantomeno le allegazioni dell'istante, hanno potuto determinare con certezza la data dell'emanazione della sentenza di condanna di cui sarebbe stato oggetto il medesimo ed alla quale si riferiscono i documenti 2 e 3. Infatti, l'asserito mandato di arresto (doc. 2) indica che la decisione di condanna alla pena di tre anni e nove mesi sarebbe stata emanata il (...) 2006, ciò che è in netta contraddizione con quanto riportato nel documento presentato come la sentenza di condanna del Tribunale di sicurezza dello Stato di E._______ del (...) 2002, la quale a sua volta - come già considerato dal Tribunale - si riferisce ad una sentenza emessa nel 1998 secondo il numero di ruolo (cfr. sentenza del Tribunale D-3548/2006 del 13 settembre 2010 consid. 6 pag. 9). In siffatte condizioni, risulta alquanto illogico che questi documenti - che si fonderebbero sulla suddetta sentenza - siano stati emanati a distanza di anni dalla stessa. Alla luce di tali considerazioni, v'è ragione di concludere che i documenti prodotti non sono plausibili né a corroborare, da un alto, la verosimiglianza della condanna di cui sarebbe stato oggetto l'istante, né tantomeno il timore per costui di subire eventuali persecuzioni - in relazione alla stessa - in caso di rientro in patria. 4.3. Da ultimo, in sede di revisione, l'istante si è limitato a ribadire il timore di subire delle persecuzioni, in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, a causa della pretesa collaborazione con l'allora HADEP, rispettivamente Demokratik Halk Partisi (DEHAP), attualmente Demokratik Toplum Partisi (DTP; in italiano: partito della società democratica) oppure con il PKK, senza tuttavia addurre alcun fatto o mezzo di prova suscettibile di modificare il giudizio di impertinenza che il Tribunale aveva già avuto modo di ritenere a tal proposito (cfr. sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010 consid. 6 pag. 9). Segnatamente, da un lato, l'istante ha prodotto un articolo di giornale apparso sul Tagblatt del 16 luglio 2010 (doc. 4) che è assolutamente irrilevante nella presente procedura, giacché non vi è alcun riferimento all'istante stesso. Dall'altro lato, egli si è limitato ad invocare una sentenza del Tribunale D-3417/2009 del 24 giugno 2010, la quale si riferisce ad una fattispecie totalmente diversa da quella dell'istante, in cui la condanna, peraltro alla stessa pena di tre anni e nove mesi, era stata effettivamente appurata. 4.4. In considerazione di quanto precede, ne consegue altresì che i predetti nuovi mezzi di prova, così come l'insieme delle allegazioni dell'istante, non sono suscettibili di modificare l'esito a cui è giunto il Tribunale nella sentenza del 13 settembre 2010.

5. Pertanto, la domanda di revisione deve essere respinta.

6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 18 dicembre 2010 dall'istante. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è respinta.

2. Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 18 dicembre 2010 dal medesimo.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: