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D-5740/2022

D-5740/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-20 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5740/2022 Sentenza del 20 dicembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Roswitha Petry; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, patrocinata dalla signora Bianca Sonnini, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 1° dicembre 2022 / (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il (...) ottobre 2022 (cfr. atto SEM (...) -1/1), l'estratto della banca dati dattiloscopica "CS-VIS" (cfr. atto 7/2), il verbale concernente il colloquio Dublino tenutosi il (...) ottobre 2022 (cfr. 14/2), la documentazione medica agli atti (cfr. atti 12/2, 13/2, 21/2, 22/2, 23/2, 25/2, 28/2 e 29/2), la domanda di presa a carico formulata dalla Segreteria di Stato della Migrazione (di seguito: SEM) alle omologhe autorità svedesi (cfr. atto 15/7), la comunicazione di accettazione della presa a carico da parte delle autorità svedesi del (...) novembre 2022 (cfr. atto 20/1), la decisione della SEM del (...) dicembre 2022, notificata il (...) dicembre 2022 (cfr. atto 35/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Svezia, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il (...) dicembre 2022 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 13 dicembre 2022) e per mezzo del quale l'insorgente ha concluso alla sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione della decisione ed alla concessione dell'effetto sospensivo; nel merito all'annullamento della decisione impugnata e all'esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine alla restituzione degli atti alla SEM per un complemento istruttorio; con contestuale richiesta di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo e protesta di tasse e spese; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che, preliminarmente, occorre chinarsi sulle censure formali proposte dalla ricorrente nel proprio gravame, la quale ritiene che la SEM abbia accertato in modo inesatto i fatti giuridicamente rilevanti ed abbia pertanto violato il principio inquisitorio, che, contrariamente a quanto asserito dall'interessata, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante non ritenuto dalla SEM nella propria valutazione, che in particolare lo stato valetudinario della ricorrente risultava completo al momento dell'emanazione della decisone e la SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza attendere ulteriori accertamenti; che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'hanno portata a concludere che nella fattispecie non risultano esserci motivi che giustifichino l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 Oasi 1 in relazione all'art. 17 cpv. 1 Regolamento Dublino III, che pure il rapporto tra la ricorrente e le figlie risultava sufficientemente chiaro e non vi fosse la necessità di ulteriori accertamenti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che durante il colloquio Dublino, posta segnatamente di fronte ad una possibile competenza svedese per la trattazione della sua domanda d'asilo, la richiedente ha riferito di non voler andare in Svezia; in quanto ivi non avrebbe nessuno, mentre in Svizzera risiederebbero le figlie, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'esplicita accettazione della competenza da parte della Svezia ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) e all'art. 3 CEDU; che del resto, il Paese in parola sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30); che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che vieppiù, in specie non emergerebbero motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311); che a tal proposito - dopo aver elencato le patologie affliggenti l'interessata - la SEM ha rilevato che lo stato di salute della medesima risulterebbe sufficientemente acclarato, e che le affezioni che contraddistinguerebbero il suo quadro clinico non rivestirebbero una gravità tale da ostare al suo allontanamento; che d'altro canto la Svezia disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente ed accessibile al richiedente in base al diritto comunitario; che ad ogni modo, solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva e che prima del suo rinvio le autorità svedesi sarebbero debitamente informate della situazione medica della richiedente in conformità degli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III; che infine, la ricorrente non potrebbe avvalersi dell'applicazione dell'art. 8 CEDU in quanto non è stata dimostrata alcuna relazione di dipendenza tra l'insorgente e le due figlie maggiorenni, che con il gravame l'insorgente si oppone ad un trasferimento in Svezia; che anzitutto, la SEM non avrebbe accertato in modo sufficiente il suo stato di salute ed il relativo stato di vulnerabilità, che inoltre l'autorità di prime cure sarebbe incorsa in una violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 16 RD III, in quanto non avrebbe considerato la sua urgenza di rimanere in Svizzera insieme alle figlie, che non avendo in Svezia relazioni o affiliazioni di sorta, ella non avrebbe modo di integrarsi e sostenersi economicamente; che visti gli elementi indicati si imponeva l'applicazione della clausola di sovranità, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, detta autorità pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, ai sensi dell'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, nel caso in cui l'interessato sia titolare di un visto scaduto da meno di 6 mesi e che quest'ultimo gli abbia effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, lo Stato che ha rilasciato il visto sarà competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «CS-VIS», che l'interessata aveva ottenuto, dalle autorità svedesi, un visto Schengen con durata di validità dal (...) dicembre 2021 fino al (...) giugno 2022 ed un visto Schengen con durata di validità dal 20 dicembre 2017 al 20 giugno 2018 (cfr. atto 7/2), che nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III, l'insorgente ha negato di aver ottenuto un visto per la Svezia, che si sarebbe affidata ad un passatore per raggiungere la Svizzera e che il suo passaporto le sarebbe stato confiscato da quest'ultimo, che in Svizzera vivrebbero le sue figlie ed in Svezia non avrebbe alcun conoscente, che questionata sul suo stato di salute, la richiedente ha indicato che soffrirebbe di diabete, non dormirebbe bene, avrebbe mal di testa, dolore ai fianchi, alle gambe, all'orecchio sinistro (non sopporta più i rumori) e alla mano sinistra (bruciatura) che su questi presupposti, il (...) ottobre 2022, la SEM ha presentato alle autorità svedesi competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di presa in carico fondata sull'art. 12 par. 4 Regolamento Dublino III, riassumendo altresì la fattispecie e le tempistiche del viaggio che l'ha condotta in Svizzera (cfr. atto 15/7), che la Svezia ha espressamente accettato di prendere in carico la ricorrente in applicazione della summenzionata norma di legge (cfr. atto 20/1), che l'insorgente ha contestato nell'ambito del Colloquio di Dublino di aver ottenuto un visto Schengen, che dalla banca dati "CS-VIS" risulta tale visto Schengen, altresì comprensivo di una foto della ricorrente, che oltretutto avrebbe già ottenuto un visto analogo e per lo stesso periodo tra il 2017 ed il 2018, che di conseguenza è acclarato che la stessa abbia ottenuto tale visto, che a tal proposito, si rileva come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che pertanto la Svezia risulta essere lo Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III), che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante: sentenza del Tribunale D-4471/2020 del 15 settembre 2020), che né dagli atti all'inserto così come neppure da un esame delle argomentazioni ricorsuali, è possibile desumere elementi atti a sovvertire le sopracitate presunzioni, che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che, proseguendo l'analisi, in virtù dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame la ricorrente non ha dimostrato - né invero ha sostenuto - che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderla in carico e ad esaminare la sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che neppure ha sostenuto o ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che in Svezia non rispetterebbero il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbero meno ai loro obblighi internazionali rinviandola in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che dai fogli di trasmissione F2, emerge che la ricorrente soffre di obesità permagna, edema agli arti inferiori, insonnia tratta con Stilnox ed esito da calcoli renali bilaterali (cfr. atto 12/2), da una seconda visita è stato diagnosticato un rialzo glicemico e di colesterolo, da trattare con Metformina e con Atorvastatina (cfr. atto 13/2), dal seguente controllo è emerso che la ricorrente soffre di lombalgia, trattata con Dafalgan, Novalgin e Flectorparin (cfr. atto 23/2), dal controllo successivo il medico ha constato un miglioramento della situazione, prescrivendo il farmaco antiacido Pantoprazolo e la sospensione dell'Atorvastatina e l'introduzione di Listril (cfr. atto 25/2), successivamente all'insorgere di mal di testa non è stato prescritto alcun nuovo farmaco ed è stata adeguata la posologia di Listril (cfr. atto 28/2), mentre dall'ultimo referto medico emerge che la ricorrente abbia sofferto di gastrite virale curata con Domperidone e Pantoprazolo (cfr. atto 29/2), dagli atti non è evincibile che siano programmate ulteriori visite mediche, che, ciò posto, la situazione medica dell'insorgente non si iscrive manifestamente nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che il quadro valetudinario dell'interessata risulta acclarato e non bisognoso di ulteriori accertamenti oltre che non contraddistinto da affezioni tali da porre l'interessata gravemente ed irrimediabilmente a rischio con un trasferimento verso la Svezia, che del resto, la Svezia dispone notoriamente di infrastrutture mediche simili a quelle elvetiche, in grado di assistere persone di età avanzata affette dalle problematiche sopra indicate, che tra le norme imperative che possono condurre all'applicazione delle clausole discrezionali rientra anche l'art. 8 CEDU (cfr. DTAF 2013/24 consid. 5), secondo il quale ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza e il cui scopo è segnatamente quello di proteggere le relazioni con la famiglia nucleare, in particolare con il coniuge ed i figli minori (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1, sentenza del TAF D-2393/2019 del 22 maggio 2019), che seppure detto disposto, rispettivamente l'art. 13 Cost., non garantiscano il diritto a soggiornare in un determinato Stato, il diritto al rispetto della vita famigliare e privata può essere violato qualora ad uno straniero, la cui famiglia risiede in Svizzera, viene vietata la presenza in tale Paese e con ciò viene impedita la vita famigliare (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1), che la protezione conferita dalla norma convenzionale in oggetto non è assoluta, che un'ingerenza nella vita familiare è invero ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 par. 2 CEDU), che a questo titolo, incombe alle autorità procedere alla ponderazione dei differenti interessi in presenza, vale a dire, da una parte l'interesse dello Stato all'allontanamento dello straniero e, dall'altra, l'interesse di quest'ultimo a mantenere le sue relazioni familiari, che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare ex art. 8 CEDU lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima sia beneficiaria di un diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera (cfr. tra le altre DTF 137 I 351, consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata), che occorre tuttavia sottolineare che tale prassi giurisprudenziale è stata elaborata nell'ambito dei casi di rifiuto del rinnovo di permessi soggiacenti alla legislazione ordinaria sugli stranieri ed è trasponibile solo con le dovute riserve nell'ambito delle fattispecie riguardanti i meccanismi del Regolamento Dublino III (cfr. in questo senso segnatamente sentenze del TAF E-8349/2015 del 23 agosto 2017 consid. 5.2, E-2457/2016 del 9 maggio 2016 consid. 3.2; D-7410/2014 e D-7547/2014 du sel 24 agosto 2015, consid. 7.7, E-6169/2014 e E-6167/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.3 ; Monnet Jean-Pierre, La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral en matière de transferts Dublin, in Schengen et Dublin en pratique, questions actuelles, 2015, pag. 433), che la norma protegge innanzitutto i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. sentenzaCorteEDU - Van der Heijden c. Paesi Bassi [Grande Camera], n. 42857/05, 3 aprile 2012, § 50), che non di meno, le relazioni tra maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente considerate quando tra i famigliari esiste un particolare rapporto di dipendenza, come in caso di necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2 e 120 Ib 257 consid. 1e; sentenza CorteEDU - Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010, § 46), che a medesima soluzione si giunge anche considerando l'altra clausola discrezionale prevista all'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, secondo il cui tenore "laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto", che da questa formulazione si evince peraltro che la situazione di dipendenza presuppone l'esistenza di problemi di salute di una gravità che richiede un'assistenza significativa nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, di una sorveglianza o anche di un'assistenza e di un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), che pertanto, la mera necessità di un sostegno emotivo o addirittura psicologico non è tale da stabilire un rapporto di dipendenza (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), che nel caso che ci occupa non si può a giusto titolo ritenere che "sia stata dimostrata una l'esistenza di elementi supplementari di dipendenza che vadano oltre i legami affettivi normali" (cfr. sentenza CorteEDU - A.W. Khan c, Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010, § 32), che in buona sostanza ed a prescindere dalla questione del diritto di presenza garantito o duraturo in Svizzera, l'insorgente non ha presentato alcuna allegazione né alcun mezzo di prova atto a dimostrare che il suo trasferimento pregiudichi un'assistenza quotidiana indispensabile che vada al di là del sostegno morale fornito dai membri della famiglia che soggiornano in Svizzera, rispettivamente che sia lei a beneficiare di una tale assistenza, che nella documentazione medica agli atti, non è invero fatta alcuna menzione quanto alla necessità, per l'insorgente, di disporre di un sostegno continuativo da parte di terze persone, che neppure gli scritti delle figlie dell'insorgente acclusi all'allegato ricorsuale forniscono elementi atti a dimostrare una dipendenza tra familiari, in particolare con lo scritto mail del (...) novembre 2022 (cfr. allegato 4) una figlia indica che non avrebbe molto tempo libero per occuparsi della madre, che nemmeno lo scritto della seconda figlia del (...) novembre 2022 (cfr. allegato 6) è atto a dimostrare un qualsivoglia rapporto di dipendenza tra le parti, altresì considerato che le figlie non vivrebbero con la madre almeno dal loro trasferimento in Svizzera, avvenuto circa 10 anni or sono, che non si ravvisa pertanto un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e che nemmeno le condizioni previste dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III e l'art. 8 CEDU risultano date. che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Svezia, che infine, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Svezia risulta competente per l'esame della domanda d'asilo e d'allontanamento della ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a prenderla in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Svezia conformemente all'art. 44 LAsi, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Svezia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, anche la richiesta volta all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: