Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4471/2020 Sentenza del 15 settembre 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Iraq, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 1 settembre 2020 / N (...) Visto: la domanda d'asilo presentata in Svizzera dall'interessato il 17 luglio 2020, il rilevamento dei dati personali del 24 luglio 2020, il verbale relativo al colloquio Dublino svoltosi il 3 agosto 2020, con contestuale concessione del diritto di essere sentito in merito ad un'eventuale competenza della Bulgaria, dei Paesi Bassi, della Germania o del Belgio per la trattazione della domanda d'asilo, il confronto dattiloscopico che ha rivelato il deposito, da parte dell'interessato, di una domanda d'asilo nei Paesi Bassi il 2 novembre 2015, la domanda di ripresa in carico inoltrata il 14 agosto 2020 all'attenzione delle autorità olandesi sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), l'accettazione della predetta da parte delle autorità olandesi, avvenuta il 26 agosto 2020 in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d del Regolamento Dublino III, la decisione del 1° settembre 2020 (notificata il 3 settembre 2020), mediante la quale la Segreteria di stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso i Paesi Bassi, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica, il ricorso del 9 settembre 2020 (recte: 10 settembre 2020; cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato in lingua inglese dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione e per il cui tramite l'insorgente ha illustrato di aver ricevuto già tre decisioni negative nei Paesi Bassi e di non disporre di nessun appoggio in tale Paese, essendo tra le altre cose stato alloggiato con dei somali, di modo che preferirebbe morire piuttosto che farvi ritorno, l'incarto digitale dell'autorità inferiore, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, quand'anche non redatto in una lingua ufficiale ma in inglese (cfr. sentenza del Tribunale E-6024/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 1.2), che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno rispettivamente del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. b e art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo nei Paesi Bassi il 24 settembre 2015, che nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III, l'insorgente ha confermato tale riscontro, che sulla base di tali elementi, e conto tenuto dell'espressa accettazione, da parte delle autorità olandesi, della richiesta di ripresa presentata nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. supra), la competenza dei Paesi Bassi risulta di principio data, che inoltre, non vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino il rischio di un trattamento inuma-no o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III; cfr. tra le tante sentenza del Tribunale F-4186/2020 del 26 agosto 2020), che ciò non di meno, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che tale eccezione è concretizzata in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, secondo il quale, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, allorquando il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga alla CEDU o ad altri impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che va a tal riguardo rammentato come i Paesi Bassi sono legati alla CartaUE e firmatari della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che tale paese è coì presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti, in particolare il diritto alla trattazione della domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che nel caso in disamina, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi tali da rimettere in discussione le sopracitate presunzioni (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6) né tantomeno di addurre qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di respingimento (cfr. sentenza del Tribunale E-1983/2019 consid. 5.5 che rammenta come l'esistenza di una decisione definitiva assortita da un rinvio nel paese d'origine non costituisca di per sé una violazione del principio del non respingimento) o di essere esposto, in caso di trasferimento, a condizioni di sussistenza tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, che dipoi, si osservi come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisca una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali, e meglio allorquando la malattia si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferimenti), circostanza che manifestamente non ricorre nella presente fattispecie, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di fare applicazione dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, i Paesi Bassi rimangono competenti per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso i Paesi Bassi conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: