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D-1273/2021

D-1273/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-04-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1273/2021 Sentenza dell'8 aprile 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Susanne Genner, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 17 marzo 2021 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 4 febbraio 2021 (cfr. atto SEM [...]-1/2), l'estratto della banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atto 8/2), il verbale relativo al rilevamento dei dati personali (cfr. 14/11) e quello concernente il colloquio Dublino tenutosi il 22 febbraio 2021 (cfr. 18/4), la documentazione medica agli atti (cfr. atti 20/2, 24/2, 27/2 e 28/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 17 marzo 2021, notificata il 18 marzo 2021 (cfr. atto 33/1), mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso i Paesi Bassi, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 22 marzo 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 23 marzo 2021) e per mezzo del quale l'insorgente ha confutato il trasferimento in tale Paese, postulando nel contempo di essere rinviato in Algeria direttamente dalla Svizzera, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che durante il colloquio Dublino, posto segnatamente di fronte ad una possibile competenza olandese per la trattazione della sua domanda d'asilo, il richiedente ha riferito di non voler fare ritorno nei Paesi Bassi; che a suo dire, tale Paese tratterebbe le persone in modo poco dignitoso, che nella querelata decisione, l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'esplicita accettazione della competenza da parte dei Paesi Bassi - rimasta inconfutata dall'interessato nell'esercizio del suo diritto di essere sentito - ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE) e all'art. 3 CEDU; che del resto, il Paese in parola sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30); che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che vieppiù, in specie non emergerebbero motivi umanitari atti a giustificare l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1; RS 142.311); che a tal proposito - dopo aver elencato le patologie affliggenti l'interessato - la SEM ha rilevato che lo stato di salute del medesimo risulterebbe sufficientemente acclarato, e che le affezioni che contraddistinguerebbero il suo quadro clinico e non rivestirebbero una gravità tale da ostare al suo allontanamento; che d'altro canto i Paesi Bassi disporrebbero di un'infrastruttura medica sufficiente ed accessibile al richiedente in base al diritto comunitario; che ad ogni modo, solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva e che prima del suo rinvio le autorità olandesi sarebbero debitamente informate della situazione medica del richiedente in conformità degli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III; che infine, il ricorrente non avrebbe addotto alcun elemento concreto a sostegno delle affermazioni ai sensi delle quali nei Paesi Bassi egli sarebbe stato vittima di trattamenti poco dignitosi; che del resto, egli potrebbe far capo alle autorità olandesi per tutelari i propri diritti, che con il gravame l'insorgente si oppone ad un trasferimento nei Paesi Bassi; che anzitutto, non avendovi relazioni o affiliazioni di sorta, egli non potrebbe stabilirvisi; che inoltre, durante il suo soggiorno in tale Paese, egli sarebbe stato vittima di esternazioni razziste indirizzategli dalla polizia e dagli agenti di sicurezza; che a ciò si aggiungerebbe il fatto che l'alloggio nel quale risiedeva, sarebbe stato continuo oggetto di perquisizioni, ciò che avrebbe privato l'interessato della necessaria intimità, ch'egli ha quindi richiesto di essere rimpatriato in Algeria - non più tardi del 25 agosto 2021 direttamente dalla Svizzera, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, detta autorità pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono altresì meno se l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda (cfr. art. 19 par. 3 comma 1 Regolamento Dublino III); che la domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 3 comma 2 Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato sette domande d'asilo pregresse in Svezia, Norvegia, Germania, Austria e, da ultimo, nei Paesi Bassi (cfr. atto 15/2), che nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III, l'insorgente ha confermato tale riscontro, precisando di essere espatriato una prima volta nel (...) e di essersi recato in B._______ dove gli sarebbe stato riconosciuto l'asilo; che quivi egli avrebbe risieduto per sedici anni, sposandosi inoltre con una cittadina rumena, unione dalla quale avrebbe visto la luce una figlia; che non disponendo però di un'assicurazione sanitaria egli ha chiesto asilo anche in Svezia, Norvegia e Danimarca, senza tuttavia ricevere risposta; che nel (...) egli sarebbe poi tornato spontaneamente in Algeria per (...) mesi, prima di espatriare in direzione della Germania e dell'Austria, ove avrebbe nuovamente chiesto asilo; che a seguito del rifiuto delle autorità austriache, egli avrebbe soggiornato prima in Italia e poi in Francia, prima di recarsi ancora una volta in Germania, per presentarvi un'altra domanda d'asilo; che le autorità tedesche avrebbero nondimeno respinto la sua domanda, ragion per cui egli avrebbe fatto ritorno in Algeria; che tuttavia, nel (...) del 2019 egli avrebbe lasciato ancora una volta il Paese d'origine onde recarsi nei Paesi Bassi, chiedendovi asilo il (...) 2019; da ultimo, vista la risposta negativa delle autorità olandesi, egli si sarebbe diretto in Svizzera, che questionato sul suo stato di salute, il richiedente ha riferito di soffrire di epilessia, alcolismo, depressione e di un'ernia del disco, che su questi presupposti, il 22 febbraio 2021, la SEM ha presentato alle autorità olandesi competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 21/6), che i Paesi Bassi hanno espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione della summenzionata norma di legge (cfr. atto 26/1), che l'insorgente non ha contestato che questo Stato fosse competente per trattare la sua domanda, che di conseguenza, la competenza dei Paesi Bassi risulta di principio data, che negli stessi termini nemmeno vi sono fondati motivi di ritenere che in tale Stato sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2° frase Regolamento Dublino III), che il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. fra le tante: sentenza del Tribunale D-4471/2020 del 15 settembre 2020), che né dagli atti all'inserto così come neppure da un esame delle argomentazioni ricorsuali, è possibile desumere elementi atti a sovvertire le sopracitate presunzioni, che neppure il fatto che le autorità olandesi abbiano respinto la domanda d'asilo del richiedente, permette una diversa ponderazione circa la competenza delle medesime, che difatti, l'insorgente non allega lacune nella trattazione della sua domanda d'asilo nel Paese in parola, né tantomeno ha apportato indizi oggettivi e concreti che permettano di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della sua domanda d'asilo, segnatamente tenendo conto delle peculiarità del caso di specie, che d'altro canto, i Paesi Bassi sono uno Stato di diritto e si può attendere dal ricorrente che si rivolga alle autorità sovranazionali per l'esame di eventuali censure relative alla pratica dei Paesi Bassi nell'applicazione della procedura d'asilo, che non da ultimo, giova rammentare che l'eventualità ai sensi della quale la domanda d'asilo fosse effettivamente stata respinta nei Paesi Bassi, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che, proseguendo l'analisi, in virtù dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (OAsi 1, RS 142.311), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato - né invero ha sostenuto - che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che al di là di generiche argomentazioni, egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che i Paesi Bassi non rispetterebbero il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbero meno ai loro obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che ciò non di meno, la situazione medica dell'insorgente non si iscrive manifestamente nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che del resto, i Paesi Bassi dispongono notoriamente di infrastrutture mediche simili a quelle elvetiche, che inoltre, gli asseriti episodi di razzismo con i quali egli sarebbe stato confrontato non hanno alcun influsso nel caso concreto; che i Paesi bassi dispongono di autorità di polizia funzionanti, disposte ed in grado di offrire la protezione adeguata; ch'egli può dunque rivolgersi a quest'ultime per il caso in cui fosse effettivamente confrontato con le asserite problematiche, che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento nei Paesi Bassi, che comunque, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, in casu, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, i Paesi Bassi sono competenti per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che l'intenzione di fare uso dell'aiuto al ritorno e rimpatriare in Algeria direttamente dalla Svizzera (cfr. atto 18/4), non muta la ponderazione che precede, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso i Paesi Bassi conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1); che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso i Paesi Bassi, confermata, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: