Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-45/2021 Sentenza del 14 gennaio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 24 dicembre 2020 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera l'8 dicembre 2020, il rilevamento delle generalità del 15 dicembre 2020 (cfr. atto [...]-11/10 [di seguito: verbale 1], il verbale relativo al colloquio personale Dublino del 18 dicembre 2020 (cfr. atto 14/3 [di seguito: verbale 2]), la domanda di ripresa in carico del richiedente del 18 dicembre 2020, da parte della Svizzera alle autorità tedesche preposte, in applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 16/5), l'atto medico F2 di medesima data (cfr. atto 20/2), l'accettazione del trasferimento delle autorità tedesche del 23 dicembre 2020 sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 21/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 24 dicembre 2020, notificata il 28 dicembre 2020 (cfr. atto 27/1), mediante la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Germania, l'atto medico F2 del 30 dicembre 2020 (cfr. atto 28/2), il ricorso del 5 gennaio 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 6 gennaio 2021) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM, con il quale il ricorrente ha postulato in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo al gravame; a titolo principale egli ha demandato l'annullamento della querelata decisione e la trasmissione degli atti alla SEM per una nuova istruttoria; contestualmente, egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese, l'atto medico F2 del 30 dicembre 2020 accluso al gravame e già presente agli atti del procedimento di prima istanza, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda di asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5); che pertanto, nella presente fattispecie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova in altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 2 Regolamento Dublino III), che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d vengono altresì meno se l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri conformemente a una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento emessa da quello Stato membro a seguito del ritiro o del rigetto della domanda (cfr. art. 19 par. 3 comma 1 Regolamento Dublino III); che la domanda presentata dopo che ha avuto luogo un allontanamento effettivo è considerata una nuova domanda e dà inizio a un nuovo procedimento di determinazione dello Stato membro competente (cfr. art. 19 par. 3 comma 2 Regolamento Dublino III), che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato aveva già depositato due domanda d'asilo in Germania, rispettivamente il (...) 2016 e il (...) 2016 (cfr. atto 7/1), che nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III (cfr. atto 14/3), l'insorgente ha confermato di aver demandato asilo in Germania, aggiungendo che il procedimento ivi avviato avrebbe avuto esito sfavorevole, motivo per cui avrebbe fatto ricorso; ch'egli non conoscerebbe tuttavia l'attuale stato della procedura, che in medesima sede, l'insorgente si è opposto ad un ritorno in Germania, poiché in tale Paese sarebbe stato alloggiato in un campo profughi dove erano frequenti criminalità e uso di droghe, che infine, questionato sul suo stato di salute, il richiedente ha sostenuto di soffrire di fegato grasso oltre che di dolori allo stomaco, che sulla base di tali elementi, il 18 dicembre 2020 la SEM ha presentato alle autorità tedesche, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto 16/5), che il 23 dicembre 2020 tali autorità hanno espressamente accettato di riprendere in carico il ricorrente in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto 21/2), che la competenza della Germania risulta dunque, di principio, data, che in proposito, non vi sono fondati motivi di ritenere che in Germania sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che, peraltro, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09, R.U. contro Grecia del 7 gennaio 2011, 2237/08, §74 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10 [Grande Sezione]), che anche prendendo in considerazione le generiche allegazioni ai sensi delle quali al ricorrente non sarebbe stato attribuito un alloggio confacente (cfr. verbale 2), ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Germania non venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che oltracciò, la censura ricorsuale secondo cui la Germania avrebbe respinto la domanda d'asilo del richiedente (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 25), non muta le valutazioni quanto alla competenza delle autorità tedesche, ch'egli non invoca lacune nella trattazione della sua domanda d'asilo in Germania, né tantomeno ha apportato indizi oggettivi e concreti che permettano di ammettere che tale Stato membro non abbia proceduto ad un esame corretto della sua domanda d'asilo, segnatamente tenendo conto delle peculiarità del caso di specie, che la Germania è uno Stato di diritto e si può attendere dal ricorrente che si rivolga alle autorità sovranazionali per l'esame di eventuali censure relative alla pratica della Germania nell'applicazione della procedura d'asilo, che invero, un tale esame oltrepasserebbe l'oggetto della procedura Dublino che si limita, in principio, alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo, che la SEM era tenuta unicamente a verificare, d'un canto, che la Germania rispetti in principio i suoi obblighi di diritto internazionale e, d'altro canto, che non vi fossero degli indizi di violazione delle sue obbligazioni nella fattispecie, che l'autorità inferiore ha succintamente effettuato tale esame, che non da ultimo, giova rammentare che l'eventualità ai sensi della quale la domanda d'asilo fosse effettivamente stata respinta in Germania, non mette in dubbio la competenza delle autorità di tale Paese per l'eventuale esecuzione del suo trasferimento, rispettivamente per un eventuale regolamento delle condizioni di soggiorno se un rinvio non fosse eseguibile nel suo Paese d'origine (cfr. in tal senso anche: sentenza del Tribunale D-5996/2019 del 21 novembre 2019), che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che al di là di generiche argomentazioni, egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che su tali presupposti, anche ammettendo che le autorità tedesche abbiano effettivamente pronunciato l'allontanamento del richiedente verso l'Afghanistan, nulla permette di ritenere in casu che lo abbiano fatto venendo meno ai loro obblighi internazionali, che con la sua impugnativa, l'insorgente allega inoltre un quadro clinico che, a suo dire, non sarebbe stato sufficientemente chiarito dall'autorità inferiore (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 5, punto 24 e segg.); che in particolare, nella decisione impugnata la SEM non avrebbe atteso gli esami che il medico curante avrebbe richiesto nell'atto medico F2 del 18 dicembre 2020; che d'altro canto con il certificato medico del 30 dicembre 2020 sarebbe stata evidenziata la necessità di esperire maggiori accertamenti, che quo alle succitate doglianze ricorsuali, v'è anzitutto da rammentare che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che orbene, lo scrivente Tribunale ritiene che dal primo atto medico F2, risultava già sufficientemente chiaro che lo stato valetudinario dell'insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza testé enucleata; che invero, nel momento in cui la SEM ha emesso il provvedimento impugnato, permaneva unicamente un dubbio quanto alla possibile diagnosi di gastrite cronica, che d'altro canto, neppure l'atto medico F2 del 30 dicembre 2020 permette diversa valutazione nella misura in cui non lascia trasparire né l'impellenza di procedere con ulteriori investigazioni, così come neppure un quadro clinico suscettibile d'iscriversi nella succitata giurisprudenza, che in specie, alla luce di quanto precede non v'è dunque modo di rimproverare alla SEM un accertamento incompleto dello stato di salute del richiedente, sicché la censura in tal senso va respinta, che per il resto il Tribunale osserva che la Germania dispone notoriamente di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che non vi sono dunque motivi per ritenere che il ricorrente non potrà - ove necessario cominciare, rispettivamente proseguire, un trattamento farmacologico in tale Paese; che d'altra parte, a comprova di ciò, il Tribunale osserva che dall'atto medico F2 del 30 dicembre 2020 si evince come l'interessato abbia beneficiato di un trattamento farmacologico durante il suo soggiorno in Germania, che da ultimo, la criminalità che il medesimo avrebbe riscontrato nel campo profughi in Germania, non ha alcun influsso nel caso concreto; che la Germania è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, ch'egli può dunque rivolgersi alle autorità di polizia qualora fosse confrontato con problematiche di sorta, che pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Germania, che comunque, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, in casu, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento nell'applicazione della clausola di sovranità per motivi umanitari, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico del ricorrente in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del richiedente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Germania, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: