Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)
Sachverhalt
A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera l’(…) novem- bre 2020 (cfr. atto SEM n. […]-3/2). A supporto della medesima egli ha al- legato essenzialmente di essere originario del villaggio di B._______ (sito nel comune di C._______), e che a causa delle problematiche che avrebbe riscontrato la madre con dei famigliari paterni, che lo avrebbero pure in- fluenzato – anche se a lui personalmente non sarebbe mai accaduto nulla
– sarebbe espatriato dal Paese d’origine con la genitrice ed i fratelli minori, D._______ e E._______, il (…). Il medesimo giorno sarebbero giunti in F._______, con l’intenzione di ricongiungersi al padre, residente in tale Paese per motivi di lavoro, prima di recarsi in Svizzera nell’ambito di una procedura Dublino. Nel caso di un ritorno in Kosovo, egli teme che la zia paterna, attualmente residente in F._______ – che avrebbe sempre tentato di separare la sua famiglia – possa uccidere la madre o che quest’ultima compia un atto irreparabile (cfr. atti SEM n. […]-15/10 e n. 19/13). B. Con decisione del 17 febbraio 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- detta misura. C. Tramite la sentenza D-1367/2021 del 23 novembre 2021, il Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha pronunciato l’inammissi- bilità del ricorso presentato il 22 marzo 2021 dall’interessato avverso la succitata decisione, a causa del mancato versamento dell’anticipo spese richiestogli con decisione incidentale del 21 ottobre 2021. D. Il 4 aprile 2022, l’interessato ha inoltrato all’autorità inferiore uno scritto, datato 1° aprile 2022 ed intitolato “nuova domanda di asilo”, allegando allo stesso copia del certificato medico del 15 marzo 2022, e chiedendo “pro- tezione alla Svizzera” (cfr. atto SEM n. […]-1/6). E. Con decisione del 12 aprile 2022 – notificata il 13 aprile 2022 (cfr. atto SEM
n. […]-4/1) – l’autorità inferiore ha respinto la domanda dell’interessato del 1° aprile 2022 – valutandola quale domanda di riesame qualificata ai sensi dell’art. 111b della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) – ha statuito che la decisione del 17 febbraio 2021 è passata in giudicato ed è esecutiva ed ha
D-2219/2022 Pagina 3 posto a carico del richiedente un emolumento di CHF 600.–, altresì deci- dendo che un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. F. Il 13 maggio 2022, l’interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale av- verso la summenzionata decisione della SEM. Egli ha postulato in limine, in via cautelare e supercautelare, che il suo procedimento e quello della madre e dei fratelli minori D._______ e E._______ (di cui alla procedura separata del Tribunale D-2211/2022 e dossier N […]), fossero riuniti; la con- cessione della sospensione dell’allontanamento; nonché la concessione dell’assistenza giudiziaria totale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patroci- nio con nomina dell’avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale gratuita patro- cinatrice. Nel merito, ha chiesto in via principale oltre che i procedimenti già summenzionati siano riuniti, che al ricorrente sia riconosciuta la qualità di rifugiato e gli sia concesso l’asilo in Svizzera. Ha anche qui formulato istanza di assistenza giudiziaria totale, nonché postulato che la richiesta di pagamento dell’emolumento della decisione impugnata sia annullata. In primo subordine, ha chiesto che al ricorrente sia concessa l’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ed in se- condo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM affinché pronunci una nuova decisione, rispettosa di quanto eccepito nei considerandi, dando ascolto anche ai ricorrenti minorenni, per valutare la reale relazione tra questi e l’attuale insorgente. Anche le conclusioni in via subordinata sono state assortite delle richieste di unire i procedimenti, di assistenza giudizia- ria totale, come pure dell’annullamento della richiesta di pagamento dell’emolumento di cui alla decisione avversata. G. Il 16 maggio 2022, il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente quale misura super- cautelare (cfr. risultanze processuali). H. Con decisione incidentale del 19 maggio 2022, il giudice istruttore della causa, ha accolto la domanda del ricorrente volta alla restituzione dell’ef- fetto sospensivo al ricorso, pronunciando che il richiedente possa atten- dere l’esito della procedura in Svizzera. Ha peraltro statuito la non congiun- zione delle cause di cui ai ruoli D-2219/2022 e D-2211/2022, tuttavia os- servando che avrà premura di coordinare l’evasione delle predette cause, se lo riterrà utile o opportuno. La precitata autorità, ha inoltre respinto l’istanza di assistenza giudiziaria totale, ed invitato il ricorrente a versare,
D-2219/2022 Pagina 4 entro il 30 maggio 2022, un anticipo di CHF 1'500.– a copertura delle pre- sumibili spese processuali. Importo che è stato tempestivamente corrispo- sto in data 30 maggio 2022 dall’insorgente (cfr. risultanze processuali). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Giusta l’art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qua- lità di giudice unico con l’approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommaria- mente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l’autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 1° aprile 2022 del ricorrente
D-2219/2022 Pagina 5 come una domanda di riesame ai sensi dell’art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia).
E. 4.2 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un’autorità am- ministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l’hanno dedotto dall’art. 66 PA – il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni – e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmit- tel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d’asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la do- manda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie. Di principio un’autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una “domanda di riconsidera- zione qualificata”, ossia di una domanda per il cui tramite l’interessato si avvale di motivi di revisione previsti all’art. 66 PA senza che sia preceden- temente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; URSINA BEERLI-BONORAND, op. cit., pag. 173), o una “domanda di adattamento” dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 con- sid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; KARIN SCHERRER REBER, in: Praxiskommentar Verwaltungs- verfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). La trattazione da parte dell’autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di ri- valutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 cosid. 11.4; AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA).
E. 4.3 I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a
D-2219/2022 Pagina 6 comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto es- sere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulte- riori riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avreb- bero potuto essere presentati nell’ambito di una procedura ordinaria di ri- corso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in ma- teria d’asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni am- ministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui ter- mini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti).
E. 4.4 Nella presente disamina, a ragione l’autorità inferiore ha qualificato la domanda presentata dall’interessato del 1° aprile 2022 quale istanza di rie- same. Invero, nella predetta domanda, il ricorrente si è avvalso di fatti nuovi. In primo luogo, ha addotto la circostanza che egli si sarebbe schie- rato dalla parte della madre, anche nella procedura di divorzio da ella in- tentata in Svizzera, che sarebbe vista come un tradimento verso la famiglia di origine del padre, creando così un motivo diretto e personale per vendi- carsi di lui. Inoltre, in caso di rimpatrio, egli verrebbe quasi certamente se- parato dalla madre e dai fratelli, in quanto essendo maggiorenne non po- trebbe usufruire di un alloggio in una casa protetta assieme a loro. Ha per di più allegato di essere in possesso di nuovi mezzi di prova, che starebbe tentando di recuperare da un cellulare che si sarebbe rotto, producendo invece quale nuovo documento attestante del suo grave disagio psicolo- gico, il certificato medico del 15 marzo 2022. Infine, quali nuove dichiara- zioni, ha riferito che anche in patria egli non si sarebbe potuto spostare liberamente, ed il fratello del padre non avrebbe perso occasione per mal- trattarlo fisicamente e verbalmente; oltreché il padre lo avrebbe sempre picchiato. Tali allegazioni e mezzo di prova nuovi ed introdotti successiva- mente alla sentenza formale del Tribunale D-1367/2021 del 23 novem- bre 2021, sono stati addotti dall’insorgente con l’intento di ottenere una nuova valutazione della sua domanda d’asilo e delle dichiarazioni da lui rese nel corso della procedura di prima istanza, terminata con decisione della SEM del 17 febbraio 2021. Tali elementi appaiono quindi essere co- stitutivi di una domanda di riconsiderazione qualificata ai sensi della giuri- sprudenza summenzionata.
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E. 5.1 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore ha innanzitutto rilevato che in merito all’evenienza sollevata della procedura di divorzio aperta dai suoi genitori, l’interessato non avrebbe ottemperato al termine formale di 30 giorni per presentare la sua istanza di riesame, né si evincerebbe da quest’ultima perché non lo avrebbe potuto rispettare. Tuttavia, la SEM ha proseguito nell’esame della stessa, osservando come di fronte alle vio- lenze ed alle minacce famigliari a cui l’insorgente potrebbe essere esposto in caso di ritorno in patria, avrebbe la possibilità di chiedere la protezione alle autorità del suo paese d’origine. Ciò in quanto, malgrado l’autorità in- feriore riconosca che le persone vittime di violenza domestica possano an- cora scontrarsi con delle difficoltà, tuttavia negli ultimi anni sarebbero stati intentati diversi passi concreti in Kosovo per la protezione delle vittime nel predetto ambito. In specie, a mente della SEM, non vi sarebbero quindi indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell’assenza di perse- cuzione ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi in conformità con la decisione resa il 17 febbraio 2021. Concernente poi i nuovi mezzi di prova di cui sa- rebbe in possesso l’insorgente, l’autorità inferiore ha rimarcato come nell’ambito di una procedura straordinaria, non spetta alla SEM di indagare ulteriormente, ma al richiedente di presentare le sue ragioni ed i suoi mezzi di prova. Da ultimo, riguardo alla sua situazione di grave disagio psicolo- gico, la SEM ha dapprima esposto il sistema di assistenza medico in campo psichiatrico così come sarebbe attualmente presente in Kosovo, per concludere che nello stesso vi sarebbero le strutture sanitarie, i mezzi e le risorse terapeutiche necessarie per le patologie psicologiche di cui egli soffrirebbe. Inoltre, competerebbe a lui, con l’aiuto dei suoi terapeuti, di mettere in atto le condizioni adeguate che gli permetterebbero di affrontare il ritorno nel suo paese d’origine.
E. 5.2 Nel suo ricorso, in sostanza, l’insorgente dapprima sostiene che sep- pure avrebbe presentato la sua domanda di riesame oltre il termine legale di 30 giorni, egli si troverebbe nella situazione di un manifesto rischio di persecuzione e trattamento inumano, contrario ai trattati internazionali, quali la CEDU (RS 0.101) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la vio- lenza domestica dell’11 maggio 2011 (RS 0.311.35, di seguito: Conven- zione di Istanbul), in caso di rinvio in Kosovo, e pertanto la sua istanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla SEM. Difatti, egli avrebbe già subito dei maltrattamenti in passato da parte della famiglia pa- terna, nonché vie di fatto da parte del padre. In proposito, allega che già nell’audizione sui motivi d’asilo avrebbe riportato delle violenze subite dalla madre, ma che il tenore delle stesse avrebbe ben fatto comprendere come
D-2219/2022 Pagina 8 egli fosse “confuso e timoroso di riportare e lamentare episodi gravi avve- nuti anche nei suoi confronti”, che starebbero emergendo con la terapia farmacologica e psicologica in atto (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 6). Inoltre, egli si sarebbe schierato a difesa della madre e la sosterrebbe anche nella scelta di divorziare, ciò che in un paese ancora molto patriarcale come il Kosovo, non sarebbe un comportamento che verrebbe tutelato e protetto né in ambito famigliare né da parte delle autorità. Anzi, egli rischierebbe a causa del suo schieramento contro il padre, di subire un trattamento inu- mano, ciò che rientrerebbe nell’ambito dell’art. 3 LAsi. Per quanto attinente ai messaggi minatori che sarebbero contenuti nel telefono accidentalmente rotto, il richiedente si è detto disposto a mettere a disposizione dell’autorità inferiore o del Tribunale il telefono, perché si possano recuperare i dati. Il ricorrente ha altresì allegato di soffrire di disturbi psicologici, che sarebbero dovuti proprio al suo vissuto nel paese d’origine, ed al suo timore di un suo ritorno nel medesimo. Difatti, il solo pensiero di dover rientrare in patria, esacerberebbe le sue problematiche psichiche, così come sarebbe confer- mato dal certificato medico prodotto già con l’istanza del 1° aprile 2022. Altresì, l’insorgente ritiene come l’esecuzione del suo allontanamento non sarebbe né ammissibile né esigibile, in ragione di circostanze individuali di natura sociale, economica e medica. Egli in patria non disporrebbe infatti in particolare di alcuna rete sociale, né di sostegno economico ed avrebbe difficoltà a trovare un lavoro, non essendo peraltro scolarizzato e non avendo svolto attività lavorative per il tramite delle quali avrebbe appresso un mestiere. Da ultimo, il ricorrente solleva che la SEM non avrebbe com- piuto gli opportuni accertamenti atti a verificare la situazione reale del con- testo sociale e famigliare suo e della sua famiglia, nel caso di un loro rientro in patria. Di fatto, non avrebbe ascoltato i suoi fratelli minorenni, in viola- zione dell’art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), anche per comprendere il legame tra i mede- simi ed il ricorrente, e valutare se fosse possibile un’eventuale loro sepa- razione. L’autorità inferiore, non avrebbe altresì valutato in modo serio le allegazioni ed i documenti prodotti dall’insorgente sia nella procedura d’asilo che in quella di riesame, soffermandosi sulla mancanza di tempe- stività della stessa, che sarebbe invece, a mente del ricorrente, superata dalla gravità delle conseguenze che lui potrebbe subire in caso di rientro in patria.
E. 6 In relazione dapprima a queste ultime censure, il Tribunale osserva che le stesse, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall’insorgente, non hanno alcun fondamento. Invero, dall’esame degli atti di causa, risulta in modo chiaro come l’autorità inferiore abbia dato ampio spazio al ricorrente
D-2219/2022 Pagina 9 per pronunciarsi sui suoi motivi d’asilo e sugli eventuali ostacoli all’esecu- zione del suo allontanamento, come pure circa le sue relazioni famigliari, sociali e le sue esperienze formative e lavorative nell’ambito dell’audizione federale del (…) gennaio 2021 (cfr. atto n. […]-19/13). Sia poi riguardo alle medesime che ai mezzi di prova prodotti dall’insorgente, l’autorità inferiore ne ha tenuto debitamente conto nella sua decisione del 17 febbraio 2021, come pure nella decisione del 12 aprile 2022, ciò che risulta facilmente de- sumibile dalle stesse. Non si comprende poi l’affermazione dell’insorgente, allorché ritiene che la SEM avrebbe dovuto considerare la sua istanza mal- grado fosse intempestiva, in quanto appare evidente da una mera lettura dei considerandi della decisione impugnata, che l’autorità intimata, mal- grado abbia ritenuto formalmente intempestiva la domanda di riesame, si sia chinata sia sull’ammissibilità che l’esigibilità della misura di allontana- mento, in relazione ad un rischio fondato manifesto di persecuzione o di trattamento inumano (cfr. decisione avversata, p.to IV, pag. 3 segg.). Per il resto, il fatto solo che egli non condivida le argomentazioni e le conclusioni dell’autorità inferiore, non risulta violare il principio inquisitorio che si im- pone alla stessa, quanto piuttosto derivano dal potere di apprezzamento della SEM, questione di merito che verrà pertanto trattata d’appresso. Non si ravvisa pertanto, nell’agire dell’autorità inferiore, alcun accertamento ine- satto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Da ultimo, l’asserto dell’insorgente apparso soltanto in fase ricorsuale, sullo svolgimento della procedura, ovvero che l’autorità inferiore non avrebbe ascoltato i minori in violazione dell’art. 12 CDF, risulta essere tardivo. Difatti, dello stesso non v’è alcuna traccia nella procedura ordinaria, dove il ricorrente era regolar- mente rappresentato, né nella sua procedura ricorsuale precedente (di cui al ruolo D-1367/2021). Egli, in proposito, neppure apporta nel suo gravame alcuna spiegazione a favore dei motivi per i quali tale argomento non sa- rebbe potuto essere addotto già nel corso della procedura ordinaria. Tale censura, apparsa soltanto in fase ricorsuale nella presente procedura di riesame, risulta essere pertanto meramente pretestuosa e tendente a ri- mettere in discussione una decisione amministrativa cresciuta in giudicato e ad eludere la carenza di una sentenza materiale da parte del Tribunale a causa del mancato versamento, da parte del ricorrente, dell’anticipo spese nella procedura ordinaria. Ciò che però risulta essere inammissibile in una procedura di riesame. Da ultimo, non occorre, chinarsi oltre sulla proposta di offerta quale mezzo di prova del telefono andato distrutto da parte del ricorrente (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 6 seg.), in quanto quest’ultimo, oltre a riferire che conterrebbe dei generici messaggi minatori, non presenta al- cuna argomentazione di sorta che potrebbe conferire una qualche rile- vanza agli stessi nell’ambito della presente disamina. Di conseguenza, le
D-2219/2022 Pagina 10 censure formali di violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente (di- sciplinato dall’art. 29 Cost.; cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 con- sid. 2.3), come pure di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuri- dicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), per quanto ricevibili, vengono fermamente respinte, in quanto infondate. La conclusione formulata a titolo subordinato in tal senso nel ricorso, va quindi respinta per quanto ricevibile.
E. 7 Proseguendo nell’analisi, il Tribunale conferma il giudizio negativo espresso dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato, allorché non ravvisa dei motivi individuali del ricorrente che sarebbero atti a capovolgere la presunzione confutabile esposta all’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ed a ren- dere pertanto inammissibile o inesigibile il suo allontanamento verso il Kosovo.
E. 7.1 In primo luogo, l’argomento addotto dall’insorgente della procedura di divorzio dei genitori, che lo esporrebbe ad un nuovo motivo di persecuzione da parte dei famigliari del padre, risulta essere irricevibile. Invero, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, esso è stato pre- sentato oltre il termine di 30 giorni dalla sua scoperta così come disposto dall’art. 111b cpv. 1 LAsi, e senza che siano ravvisabili dei motivi per i quali tale elemento non avrebbe potuto essere allegato già nella procedura or- dinaria, in quanto a conoscenza del ricorrente perlomeno dal (…) del 2021 (cfr. a tal proposito: la decisione supercautelare del 6 ottobre 2021 del (…) [atto n. {…}-1/17], allegata alla domanda di riesame della madre e dei fra- telli che il ricorrente richiama integralmente nel suo gravame, cfr. pag. 14 del ricorso). Ad uguale conclusione si giunge per l’asserto proposto sol- tanto in fase ricorsuale dall’insorgente, del fatto che egli rischierebbe di essere separato dai fratelli e dalla madre, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, in quanto loro solo punto di riferimento e poiché non avrebbe accesso ad un alloggio che protegge le vittime di violenza (cfr. p.to 2, pag. 4 e p.to 6, pag. 7 del ricorso e atto n. 1/6). Peraltro, tali argomenta- zioni, anche se venissero ritenute tempestive, non sono supportate da al- cun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, essendo fra l’altro rimarcato come la presente procedura e quella di cui alla D-2211/2022 (concernente la madre ed i due fratelli minori del ricorrente), vengano evase con pronunce negative datate in medesima data odierna dal Tribu- nale. Ovviando così alla possibile separazione del ricorrente dai predetti membri famigliari.
D-2219/2022 Pagina 11
E. 7.2 Non si rimarcano poi nelle argomentazioni dell’insorgente sostenute sia nella sua domanda del 1° aprile 2022 che apportate con il gravame, degli elementi concreti e fondati, atti a sostanziare il timore espresso dal ricor- rente di subire dei trattamenti inumani nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine.
E. 7.2.1 In merito, dapprima si osserva che le dichiarazioni dell’insorgente di aver subito dei maltrattamenti da parte di famigliari già in passato, è ap- parsa soltanto con il deposito della sua domanda di riesame, e si scontrano in modo lampante con le asserzioni rese invece in corso di procedura ordi- naria dal medesimo ricorrente, il quale ha allegato reiteratamente di non aver riscontrato alcun problema personale in patria (cfr. n. 19/13, D6 segg., pag. 4; D97, pag. 11). Anzi, ha addirittura affermato di essere ancora in contatto con lo zio paterno tutt’ora vivente in Kosovo (cfr. n. 19/13, D33 e D39 seg., pag. 6), ciò che contraddirebbe già di per sé le allegazioni da lui rese nella presente procedura. Sulla scorta poi delle chiare dichiarazioni proposte durante la procedura ordinaria dal ricorrente, non si può seguire il medesimo, laddove sostiene nel gravame di essere stato confuso e timo- roso di riportare dei gravi maltrattamenti che avrebbe subito in patria dai famigliari paterni. Ciò in quanto dalle sue allegazioni non si evince alcuna confusione o paura di sorta nel raccontare i motivi che lo avrebbero con- dotto all’espatrio ed i timori che proverebbe nel ritornare nel paese d’origine (cfr. n. 19/13, D4 segg., pag. 2 segg.), che sono stati ribaditi poi anche in fase ricorsuale (cfr. ricorso del 22 marzo 2021). Le allegazioni contrarie ap- parse soltanto con la domanda di riesame, risultano quindi inverosimili, e sembrano piuttosto tese ad ottenere un giudizio più favorevole di elementi già compiutamente considerati e giudicati nella procedura ordinaria dall’au- torità inferiore; procedere però che risulta inammissibile in ambito di rie- same (cfr. supra consid. 4.3).
E. 7.2.2 Proseguendo nell’analisi, non si può accordare alcun credito all’as- serzione dell’insorgente allorché vedrebbe un rischio di subire delle perse- cuzioni rilevanti da parte di famigliari paterni, a causa del suo schieramento in difesa della madre, nel caso rientrasse in Kosovo. Difatti, le sue allega- zioni non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Anzi, dalle sue stesse dichiarazioni, risulta che lo scopo della zia paterna, la principale persecutrice della madre – peraltro la quale risie- derebbe ora in F._______ – sarebbe stata proprio quella di separare la madre ed i figli dal padre (cfr. n. 19/13, D84 segg., pag. 10); scopo che sarebbe effettivamente già stato conseguito, risultando dagli atti di causa che i genitori del ricorrente siano separati giudizialmente. Verrebbe quindi a cadere ogni interesse per la zia paterna di eventualmente vendicarsi del
D-2219/2022 Pagina 12 nipote, il quale peraltro già nel passato non ha mai subito direttamente al- cunché dai famigliari paterni (cfr. supra consid. 7.2.1). Per il resto, in parti- colare riguardo alla protezione che il ricorrente potrebbe richiedere alle au- torità contro eventuali violenze e minacce famigliari in patria, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz’altro rinviare alle considerazioni esplicite e condivisibili presenti nella decisione avversata (cfr. p.to IV, pag. 3 seg.), in quanto in merito l’insorgente non ha presentato alcun elemento o mezzo di prova in grado di sostenere o per lo meno rendere verosimile che nel suo paese d’origine non riceverebbe alcun aiuto dalle autorità preposte, se ri- chiesto e sollecitato un intervento da parte loro.
E. 7.2.3 Per quanto poi attiene il suo stato di salute, non si rimarca dal nuovo certificato medico del 15 marzo 2022, un quadro valetudinario talmente va- riato e decisivo, rispetto a quanto già considerato nella decisione della SEM del 17 febbraio 2021 rispettivamente nella decisione incidentale del 21 ot- tobre 2021 del Tribunale (nella procedura di cui al ruolo D-1367/2021), da rendere l’esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesi- gibile. Difatti, nel nuovo rapporto medico prodotto con la domanda di rie- same, si dà atto di un quadro clinico caratterizzato da ansia con correlati somatoformi, umore ai minimi della norma ed insonnia; problematiche che sono per lo più sovrapponibili con quelle già considerate nell’ambito della procedura ordinaria (dove si poneva la diagnosi di una sindrome ansiosa depressiva post-traumatica ed insonnia; cfr. atto SEM n. […]-26/2). Tale quadro di salute psichica, non risulta essere di una gravità tale o a tal punto alterato da rappresentare un pericolo per la sua vita, in caso di un suo tra- sferimento, secondo la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, l’insorgente potrà accedere nel suo Paese d’origine ai trattamenti psicologici e psichiatrici di cui necessita, come rettamente argomentato ampiamente dalla SEM nella decisione im- pugnata, a cui può essere senz’altro rinviato per il resto (cfr. p.to III, pag. 4 seg.), non essendoci nelle allegazioni dell’insorgente o nei mezzi di prova presentati, alcun elemento che proverebbe o che renderebbe verosimile la sua mancata presa in carico da parte delle strutture mediche presenti sul territorio, se egli si rivolgesse alle stesse in futuro, atteso che le affezioni psichiche addotte paiono di principio trattabili in Kosovo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-4736/2020 del 10 giugno 2021 consid. 5.6.1). Peraltro, a differenza di quanto allegato dall’insorgente in fase ricorsuale, appare dalle sue stesse dichiarazioni che egli disponga in patria di un’am- pia rete famigliare (cfr. n. 19/13, D33 segg., pag. 6), nonché di diversi pa- renti residenti all’estero (cfr. n. 15/10, p.to 3.01 seg., pag. 4 seg.), i quali
D-2219/2022 Pagina 13 potranno, in caso di bisogno, essere sollecitati per sostenerlo nei suoi bi- sogni primari o eventualmente per supportarlo nel finanziamento delle cure a lui eventualmente necessarie. Il ritorno dell’interessato in patria, non ri- sulta pertanto contrario all’art. 3 CEDU (cfr. in proposito anche la sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2), né comporterebbe per l’interessato che il suo stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fi- sica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Tale conclusione non muta neppure alla luce dell’allegazione ricorsuale che i problemi psi- cologici dell’insorgente verrebbero accentuati da una decisione negativa o dall’allontanamento, o che egli dovrebbe in tali periodi di peggioramento assumere una terapia farmacologica come descritto nel rapporto medico del 15 marzo 2022. Invero, il peggioramento dello stato psichico di un ri- chiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5256/2020 del
E. 7.2.4 Quanto alle supposte difficoltà d’integrazione che il ricorrente affron- terebbe in caso di rinvio nel suo Paese d’origine, a causa del fatto che egli non disporrebbe di una rete sociale in patria, non sarebbe scolarizzato né beneficerebbe di alcun sostegno economico, oltreché non essere suppor- tate dal benché minimo elemento concreto e fondato, risultano essere pure contrarie a quanto dal ricorrente stesso allegato nel corso della procedura ordinaria (cfr. supra consid. 7.2.3). Inoltre, anche in ambito formativo, le sue asserzioni ricorsuali si scontrano con quanto dichiarato dal medesimo ricorrente durante l’audizione sui motivi d’asilo del (…) gennaio 2021, ov- vero di aver frequentato (…) anni di scuola, nonché di avere dell’espe- rienza scolastica e professionale nell’ambito della (…) nonché quale (…) (cfr. n. 19/13, D21 segg., pag. 5 seg.). In tale contesto si ricorda inoltre come le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidia- nità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, per rappresentare un pericolo concreto ai sensi della giurisprudenza, che renderebbe inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e re- lativi riferimenti). La situazione personale del ricorrente non presenta per-
D-2219/2022 Pagina 14 tanto alcun elemento nuovo e rilevante da poter far mutare l’apprezza- mento del Tribunale rispetto a quanto già concluso nella decisione della SEM del 17 febbraio 2021 in ambito di esigibilità della misura d’allontana- mento. 8. In definitiva, l’interessato non si è avvalso di elementi e mezzi di prova nuovi di natura tale da rimettere in causa la decisione della SEM del 17 feb- braio 2021, e quest’ultima autorità non ha violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.
E. 8 In definitiva, l'interessato non si è avvalso di elementi e mezzi di prova nuovi di natura tale da rimettere in causa la decisione della SEM del 17 febbraio 2021, e quest'ultima autorità non ha violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.
E. 9 Ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso, nella misura della sua ricevibi- lità deve essere respinto, e la decisione dell’autorità inferiore del
E. 10 Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 16 maggio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 30 maggio 2022.
E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-2219/2022 Pagina 15 (dispositivo alla pagina seguente)
D-2219/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1'500.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 30 mag- gio 2022. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM a all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2219/2022 Sentenza del 23 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Lorenz Noli, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Kosovo, rappresentato dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di riesame); decisione della SEM del 12 aprile 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) novembre 2020 (cfr. atto SEM n. [...]-3/2). A supporto della medesima egli ha allegato essenzialmente di essere originario del villaggio di B._______ (sito nel comune di C._______), e che a causa delle problematiche che avrebbe riscontrato la madre con dei famigliari paterni, che lo avrebbero pure influenzato - anche se a lui personalmente non sarebbe mai accaduto nulla - sarebbe espatriato dal Paese d'origine con la genitrice ed i fratelli minori, D._______ e E._______, il (...). Il medesimo giorno sarebbero giunti in F._______, con l'intenzione di ricongiungersi al padre, residente in tale Paese per motivi di lavoro, prima di recarsi in Svizzera nell'ambito di una procedura Dublino. Nel caso di un ritorno in Kosovo, egli teme che la zia paterna, attualmente residente in F._______ - che avrebbe sempre tentato di separare la sua famiglia - possa uccidere la madre o che quest'ultima compia un atto irreparabile (cfr. atti SEM n. [...]-15/10 e n. 19/13). B. Con decisione del 17 febbraio 2021, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Tramite la sentenza D-1367/2021 del 23 novembre 2021, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso presentato il 22 marzo 2021 dall'interessato avverso la succitata decisione, a causa del mancato versamento dell'anticipo spese richiestogli con decisione incidentale del 21 ottobre 2021. D. Il 4 aprile 2022, l'interessato ha inoltrato all'autorità inferiore uno scritto, datato 1° aprile 2022 ed intitolato "nuova domanda di asilo", allegando allo stesso copia del certificato medico del 15 marzo 2022, e chiedendo "protezione alla Svizzera" (cfr. atto SEM n. [...]-1/6). E. Con decisione del 12 aprile 2022 - notificata il 13 aprile 2022 (cfr. atto SEM n. [...]-4/1) - l'autorità inferiore ha respinto la domanda dell'interessato del 1° aprile 2022 - valutandola quale domanda di riesame qualificata ai sensi dell'art. 111b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) - ha statuito che la decisione del 17 febbraio 2021 è passata in giudicato ed è esecutiva ed ha posto a carico del richiedente un emolumento di CHF 600.-, altresì decidendo che un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. F. Il 13 maggio 2022, l'interessato si è aggravato con ricorso al Tribunale avverso la summenzionata decisione della SEM. Egli ha postulato in limine, in via cautelare e supercautelare, che il suo procedimento e quello della madre e dei fratelli minori D._______ e E._______ (di cui alla procedura separata del Tribunale D-2211/2022 e dossier N [...]), fossero riuniti; la concessione della sospensione dell'allontanamento; nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché del gratuito patrocinio con nomina dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale gratuita patrocinatrice. Nel merito, ha chiesto in via principale oltre che i procedimenti già summenzionati siano riuniti, che al ricorrente sia riconosciuta la qualità di rifugiato e gli sia concesso l'asilo in Svizzera. Ha anche qui formulato istanza di assistenza giudiziaria totale, nonché postulato che la richiesta di pagamento dell'emolumento della decisione impugnata sia annullata. In primo subordine, ha chiesto che al ricorrente sia concessa l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ed in secondo subordine che gli atti siano restituiti alla SEM affinché pronunci una nuova decisione, rispettosa di quanto eccepito nei considerandi, dando ascolto anche ai ricorrenti minorenni, per valutare la reale relazione tra questi e l'attuale insorgente. Anche le conclusioni in via subordinata sono state assortite delle richieste di unire i procedimenti, di assistenza giudiziaria totale, come pure dell'annullamento della richiesta di pagamento dell'emolumento di cui alla decisione avversata. G. Il 16 maggio 2022, il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare (cfr. risultanze processuali). H. Con decisione incidentale del 19 maggio 2022, il giudice istruttore della causa, ha accolto la domanda del ricorrente volta alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, pronunciando che il richiedente possa attendere l'esito della procedura in Svizzera. Ha peraltro statuito la non congiunzione delle cause di cui ai ruoli D-2219/2022 e D-2211/2022, tuttavia osservando che avrà premura di coordinare l'evasione delle predette cause, se lo riterrà utile o opportuno. La precitata autorità, ha inoltre respinto l'istanza di assistenza giudiziaria totale, ed invitato il ricorrente a versare, entro il 30 maggio 2022, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presumibili spese processuali. Importo che è stato tempestivamente corrisposto in data 30 maggio 2022 dall'insorgente (cfr. risultanze processuali). I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 6 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel caso presente, occorre in limine esaminare se l'autorità intimata ha considerato a ragione o a torto lo scritto del 1° aprile 2022 del ricorrente come una domanda di riesame ai sensi dell'art. 111b LAsi in relazione con gli art. 66-68 PA (disposti applicati per analogia). 4.2 La domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale istituto, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 Cost. (RS 101; cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). Il riesame è altresì regolamentato dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Tale disposto prevede che la domanda di riesame debitamente motivata debba essere indirizzata per scritto alla SEM entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di riesame (art. 111b cpv. 1 LAsi). Una domanda di riesame può rivestire tre differenti tipologie. Di principio un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia di una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1; Ursina Beerli-Bonorand, op. cit., pag. 173), o una "domanda di adattamento" dettata da un cambiamento notevole delle circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale di prima o, in caso di ricorso, di seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 ed ulteriori riferimenti; 2008/52 consid. 3.2.3; DTF 136 II 177 consid. 2.1; Karin Scherrer Reber, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], 2a ed. 2016, n. 16 ad art. 66 PA). La trattazione da parte dell'autorità di prima istanza è parimenti giustificata allorquando, pur in presenza di una sentenza materiale del Tribunale, la richiesta di rivalutazione si fonda su fatti o mezzi di prova insorti successivamente alla medesima, giacché una tale costellazione risulterebbe irricevibile per via di revisione dinanzi al Tribunale (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a in fine LTF; DTAF 2013/22 cosid. 11.4; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2a ed. 2019, n. 18 ad art. 66 PA). 4.3 I fatti nuovi devono essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della decisione contestata e da condurre ad un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano il riesame oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 353 consid. 5a; 118 II 199 consid. 5; DTAF 2014/39 consid. 4.5 e rif. cit.; cfr. anche tra le tante la sentenza del Tribunale D-1331/2022 del 27 aprile 2022 con ulteriori riferimenti citati). Risultano inoltre esclusi i mezzi di prova che avrebbero potuto essere presentati nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso avverso la decisione da riesaminare (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 2b). Una domanda di riesame non può infatti servire a rimettere continuamente in discussione le decisioni amministrative cresciute in giudicato e ad eludere le disposizioni legali sui termini di ricorso (cfr. DTF 136 II 177 consid. 2.1 con relativi riferimenti). 4.4 Nella presente disamina, a ragione l'autorità inferiore ha qualificato la domanda presentata dall'interessato del 1° aprile 2022 quale istanza di riesame. Invero, nella predetta domanda, il ricorrente si è avvalso di fatti nuovi. In primo luogo, ha addotto la circostanza che egli si sarebbe schierato dalla parte della madre, anche nella procedura di divorzio da ella intentata in Svizzera, che sarebbe vista come un tradimento verso la famiglia di origine del padre, creando così un motivo diretto e personale per vendicarsi di lui. Inoltre, in caso di rimpatrio, egli verrebbe quasi certamente separato dalla madre e dai fratelli, in quanto essendo maggiorenne non potrebbe usufruire di un alloggio in una casa protetta assieme a loro. Ha per di più allegato di essere in possesso di nuovi mezzi di prova, che starebbe tentando di recuperare da un cellulare che si sarebbe rotto, producendo invece quale nuovo documento attestante del suo grave disagio psicologico, il certificato medico del 15 marzo 2022. Infine, quali nuove dichiarazioni, ha riferito che anche in patria egli non si sarebbe potuto spostare liberamente, ed il fratello del padre non avrebbe perso occasione per maltrattarlo fisicamente e verbalmente; oltreché il padre lo avrebbe sempre picchiato. Tali allegazioni e mezzo di prova nuovi ed introdotti successivamente alla sentenza formale del Tribunale D-1367/2021 del 23 novembre 2021, sono stati addotti dall'insorgente con l'intento di ottenere una nuova valutazione della sua domanda d'asilo e delle dichiarazioni da lui rese nel corso della procedura di prima istanza, terminata con decisione della SEM del 17 febbraio 2021. Tali elementi appaiono quindi essere costitutivi di una domanda di riconsiderazione qualificata ai sensi della giurisprudenza summenzionata. 5. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha innanzitutto rilevato che in merito all'evenienza sollevata della procedura di divorzio aperta dai suoi genitori, l'interessato non avrebbe ottemperato al termine formale di 30 giorni per presentare la sua istanza di riesame, né si evincerebbe da quest'ultima perché non lo avrebbe potuto rispettare. Tuttavia, la SEM ha proseguito nell'esame della stessa, osservando come di fronte alle violenze ed alle minacce famigliari a cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di ritorno in patria, avrebbe la possibilità di chiedere la protezione alle autorità del suo paese d'origine. Ciò in quanto, malgrado l'autorità inferiore riconosca che le persone vittime di violenza domestica possano ancora scontrarsi con delle difficoltà, tuttavia negli ultimi anni sarebbero stati intentati diversi passi concreti in Kosovo per la protezione delle vittime nel predetto ambito. In specie, a mente della SEM, non vi sarebbero quindi indizi atti a capovolgere la presunzione confutabile dell'assenza di persecuzione ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi in conformità con la decisione resa il 17 febbraio 2021. Concernente poi i nuovi mezzi di prova di cui sarebbe in possesso l'insorgente, l'autorità inferiore ha rimarcato come nell'ambito di una procedura straordinaria, non spetta alla SEM di indagare ulteriormente, ma al richiedente di presentare le sue ragioni ed i suoi mezzi di prova. Da ultimo, riguardo alla sua situazione di grave disagio psicologico, la SEM ha dapprima esposto il sistema di assistenza medico in campo psichiatrico così come sarebbe attualmente presente in Kosovo, per concludere che nello stesso vi sarebbero le strutture sanitarie, i mezzi e le risorse terapeutiche necessarie per le patologie psicologiche di cui egli soffrirebbe. Inoltre, competerebbe a lui, con l'aiuto dei suoi terapeuti, di mettere in atto le condizioni adeguate che gli permetterebbero di affrontare il ritorno nel suo paese d'origine. 5.2 Nel suo ricorso, in sostanza, l'insorgente dapprima sostiene che seppure avrebbe presentato la sua domanda di riesame oltre il termine legale di 30 giorni, egli si troverebbe nella situazione di un manifesto rischio di persecuzione e trattamento inumano, contrario ai trattati internazionali, quali la CEDU (RS 0.101) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (RS 0.311.35, di seguito: Convenzione di Istanbul), in caso di rinvio in Kosovo, e pertanto la sua istanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla SEM. Difatti, egli avrebbe già subito dei maltrattamenti in passato da parte della famiglia paterna, nonché vie di fatto da parte del padre. In proposito, allega che già nell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe riportato delle violenze subite dalla madre, ma che il tenore delle stesse avrebbe ben fatto comprendere come egli fosse "confuso e timoroso di riportare e lamentare episodi gravi avvenuti anche nei suoi confronti", che starebbero emergendo con la terapia farmacologica e psicologica in atto (cfr. ricorso, p.to 4, pag. 6). Inoltre, egli si sarebbe schierato a difesa della madre e la sosterrebbe anche nella scelta di divorziare, ciò che in un paese ancora molto patriarcale come il Kosovo, non sarebbe un comportamento che verrebbe tutelato e protetto né in ambito famigliare né da parte delle autorità. Anzi, egli rischierebbe a causa del suo schieramento contro il padre, di subire un trattamento inumano, ciò che rientrerebbe nell'ambito dell'art. 3 LAsi. Per quanto attinente ai messaggi minatori che sarebbero contenuti nel telefono accidentalmente rotto, il richiedente si è detto disposto a mettere a disposizione dell'autorità inferiore o del Tribunale il telefono, perché si possano recuperare i dati. Il ricorrente ha altresì allegato di soffrire di disturbi psicologici, che sarebbero dovuti proprio al suo vissuto nel paese d'origine, ed al suo timore di un suo ritorno nel medesimo. Difatti, il solo pensiero di dover rientrare in patria, esacerberebbe le sue problematiche psichiche, così come sarebbe confermato dal certificato medico prodotto già con l'istanza del 1° aprile 2022. Altresì, l'insorgente ritiene come l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe né ammissibile né esigibile, in ragione di circostanze individuali di natura sociale, economica e medica. Egli in patria non disporrebbe infatti in particolare di alcuna rete sociale, né di sostegno economico ed avrebbe difficoltà a trovare un lavoro, non essendo peraltro scolarizzato e non avendo svolto attività lavorative per il tramite delle quali avrebbe appresso un mestiere. Da ultimo, il ricorrente solleva che la SEM non avrebbe compiuto gli opportuni accertamenti atti a verificare la situazione reale del contesto sociale e famigliare suo e della sua famiglia, nel caso di un loro rientro in patria. Di fatto, non avrebbe ascoltato i suoi fratelli minorenni, in violazione dell'art. 12 Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), anche per comprendere il legame tra i medesimi ed il ricorrente, e valutare se fosse possibile un'eventuale loro separazione. L'autorità inferiore, non avrebbe altresì valutato in modo serio le allegazioni ed i documenti prodotti dall'insorgente sia nella procedura d'asilo che in quella di riesame, soffermandosi sulla mancanza di tempestività della stessa, che sarebbe invece, a mente del ricorrente, superata dalla gravità delle conseguenze che lui potrebbe subire in caso di rientro in patria.
6. In relazione dapprima a queste ultime censure, il Tribunale osserva che le stesse, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, non hanno alcun fondamento. Invero, dall'esame degli atti di causa, risulta in modo chiaro come l'autorità inferiore abbia dato ampio spazio al ricorrente per pronunciarsi sui suoi motivi d'asilo e sugli eventuali ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento, come pure circa le sue relazioni famigliari, sociali e le sue esperienze formative e lavorative nell'ambito dell'audizione federale del (...) gennaio 2021 (cfr. atto n. [...]-19/13). Sia poi riguardo alle medesime che ai mezzi di prova prodotti dall'insorgente, l'autorità inferiore ne ha tenuto debitamente conto nella sua decisione del 17 febbraio 2021, come pure nella decisione del 12 aprile 2022, ciò che risulta facilmente desumibile dalle stesse. Non si comprende poi l'affermazione dell'insorgente, allorché ritiene che la SEM avrebbe dovuto considerare la sua istanza malgrado fosse intempestiva, in quanto appare evidente da una mera lettura dei considerandi della decisione impugnata, che l'autorità intimata, malgrado abbia ritenuto formalmente intempestiva la domanda di riesame, si sia chinata sia sull'ammissibilità che l'esigibilità della misura di allontanamento, in relazione ad un rischio fondato manifesto di persecuzione o di trattamento inumano (cfr. decisione avversata, p.to IV, pag. 3 segg.). Per il resto, il fatto solo che egli non condivida le argomentazioni e le conclusioni dell'autorità inferiore, non risulta violare il principio inquisitorio che si impone alla stessa, quanto piuttosto derivano dal potere di apprezzamento della SEM, questione di merito che verrà pertanto trattata d'appresso. Non si ravvisa pertanto, nell'agire dell'autorità inferiore, alcun accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Da ultimo, l'asserto dell'insorgente apparso soltanto in fase ricorsuale, sullo svolgimento della procedura, ovvero che l'autorità inferiore non avrebbe ascoltato i minori in violazione dell'art. 12 CDF, risulta essere tardivo. Difatti, dello stesso non v'è alcuna traccia nella procedura ordinaria, dove il ricorrente era regolarmente rappresentato, né nella sua procedura ricorsuale precedente (di cui al ruolo D-1367/2021). Egli, in proposito, neppure apporta nel suo gravame alcuna spiegazione a favore dei motivi per i quali tale argomento non sarebbe potuto essere addotto già nel corso della procedura ordinaria. Tale censura, apparsa soltanto in fase ricorsuale nella presente procedura di riesame, risulta essere pertanto meramente pretestuosa e tendente a rimettere in discussione una decisione amministrativa cresciuta in giudicato e ad eludere la carenza di una sentenza materiale da parte del Tribunale a causa del mancato versamento, da parte del ricorrente, dell'anticipo spese nella procedura ordinaria. Ciò che però risulta essere inammissibile in una procedura di riesame. Da ultimo, non occorre, chinarsi oltre sulla proposta di offerta quale mezzo di prova del telefono andato distrutto da parte del ricorrente (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 6 seg.), in quanto quest'ultimo, oltre a riferire che conterrebbe dei generici messaggi minatori, non presenta alcuna argomentazione di sorta che potrebbe conferire una qualche rilevanza agli stessi nell'ambito della presente disamina. Di conseguenza, le censure formali di violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente (disciplinato dall'art. 29 Cost.; cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3), come pure di accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), per quanto ricevibili, vengono fermamente respinte, in quanto infondate. La conclusione formulata a titolo subordinato in tal senso nel ricorso, va quindi respinta per quanto ricevibile.
7. Proseguendo nell'analisi, il Tribunale conferma il giudizio negativo espresso dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, allorché non ravvisa dei motivi individuali del ricorrente che sarebbero atti a capovolgere la presunzione confutabile esposta all'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ed a rendere pertanto inammissibile o inesigibile il suo allontanamento verso il Kosovo. 7.1 In primo luogo, l'argomento addotto dall'insorgente della procedura di divorzio dei genitori, che lo esporrebbe ad un nuovo motivo di persecuzione da parte dei famigliari del padre, risulta essere irricevibile. Invero, come a ragione sostenuto dalla SEM nella decisione avversata, esso è stato presentato oltre il termine di 30 giorni dalla sua scoperta così come disposto dall'art. 111b cpv. 1 LAsi, e senza che siano ravvisabili dei motivi per i quali tale elemento non avrebbe potuto essere allegato già nella procedura ordinaria, in quanto a conoscenza del ricorrente perlomeno dal (...) del 2021 (cfr. a tal proposito: la decisione supercautelare del 6 ottobre 2021 del (...) [atto n. {...}-1/17], allegata alla domanda di riesame della madre e dei fratelli che il ricorrente richiama integralmente nel suo gravame, cfr. pag. 14 del ricorso). Ad uguale conclusione si giunge per l'asserto proposto soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente, del fatto che egli rischierebbe di essere separato dai fratelli e dalla madre, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, in quanto loro solo punto di riferimento e poiché non avrebbe accesso ad un alloggio che protegge le vittime di violenza (cfr. p.to 2, pag. 4 e p.to 6, pag. 7 del ricorso e atto n. 1/6). Peraltro, tali argomentazioni, anche se venissero ritenute tempestive, non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, essendo fra l'altro rimarcato come la presente procedura e quella di cui alla D-2211/2022 (concernente la madre ed i due fratelli minori del ricorrente), vengano evase con pronunce negative datate in medesima data odierna dal Tribunale. Ovviando così alla possibile separazione del ricorrente dai predetti membri famigliari. 7.2 Non si rimarcano poi nelle argomentazioni dell'insorgente sostenute sia nella sua domanda del 1° aprile 2022 che apportate con il gravame, degli elementi concreti e fondati, atti a sostanziare il timore espresso dal ricorrente di subire dei trattamenti inumani nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. 7.2.1 In merito, dapprima si osserva che le dichiarazioni dell'insorgente di aver subito dei maltrattamenti da parte di famigliari già in passato, è apparsa soltanto con il deposito della sua domanda di riesame, e si scontrano in modo lampante con le asserzioni rese invece in corso di procedura ordinaria dal medesimo ricorrente, il quale ha allegato reiteratamente di non aver riscontrato alcun problema personale in patria (cfr. n. 19/13, D6 segg., pag. 4; D97, pag. 11). Anzi, ha addirittura affermato di essere ancora in contatto con lo zio paterno tutt'ora vivente in Kosovo (cfr. n. 19/13, D33 e D39 seg., pag. 6), ciò che contraddirebbe già di per sé le allegazioni da lui rese nella presente procedura. Sulla scorta poi delle chiare dichiarazioni proposte durante la procedura ordinaria dal ricorrente, non si può seguire il medesimo, laddove sostiene nel gravame di essere stato confuso e timoroso di riportare dei gravi maltrattamenti che avrebbe subito in patria dai famigliari paterni. Ciò in quanto dalle sue allegazioni non si evince alcuna confusione o paura di sorta nel raccontare i motivi che lo avrebbero condotto all'espatrio ed i timori che proverebbe nel ritornare nel paese d'origine (cfr. n. 19/13, D4 segg., pag. 2 segg.), che sono stati ribaditi poi anche in fase ricorsuale (cfr. ricorso del 22 marzo 2021). Le allegazioni contrarie apparse soltanto con la domanda di riesame, risultano quindi inverosimili, e sembrano piuttosto tese ad ottenere un giudizio più favorevole di elementi già compiutamente considerati e giudicati nella procedura ordinaria dall'autorità inferiore; procedere però che risulta inammissibile in ambito di riesame (cfr. supra consid. 4.3). 7.2.2 Proseguendo nell'analisi, non si può accordare alcun credito all'asserzione dell'insorgente allorché vedrebbe un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti da parte di famigliari paterni, a causa del suo schieramento in difesa della madre, nel caso rientrasse in Kosovo. Difatti, le sue allegazioni non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Anzi, dalle sue stesse dichiarazioni, risulta che lo scopo della zia paterna, la principale persecutrice della madre - peraltro la quale risiederebbe ora in F._______ - sarebbe stata proprio quella di separare la madre ed i figli dal padre (cfr. n. 19/13, D84 segg., pag. 10); scopo che sarebbe effettivamente già stato conseguito, risultando dagli atti di causa che i genitori del ricorrente siano separati giudizialmente. Verrebbe quindi a cadere ogni interesse per la zia paterna di eventualmente vendicarsi del nipote, il quale peraltro già nel passato non ha mai subito direttamente alcunché dai famigliari paterni (cfr. supra consid. 7.2.1). Per il resto, in particolare riguardo alla protezione che il ricorrente potrebbe richiedere alle autorità contro eventuali violenze e minacce famigliari in patria, onde evitare inutili ripetizioni, si può senz'altro rinviare alle considerazioni esplicite e condivisibili presenti nella decisione avversata (cfr. p.to IV, pag. 3 seg.), in quanto in merito l'insorgente non ha presentato alcun elemento o mezzo di prova in grado di sostenere o per lo meno rendere verosimile che nel suo paese d'origine non riceverebbe alcun aiuto dalle autorità preposte, se richiesto e sollecitato un intervento da parte loro. 7.2.3 Per quanto poi attiene il suo stato di salute, non si rimarca dal nuovo certificato medico del 15 marzo 2022, un quadro valetudinario talmente variato e decisivo, rispetto a quanto già considerato nella decisione della SEM del 17 febbraio 2021 rispettivamente nella decisione incidentale del 21 ottobre 2021 del Tribunale (nella procedura di cui al ruolo D-1367/2021), da rendere l'esecuzione del suo allontanamento come inammissibile ed inesigibile. Difatti, nel nuovo rapporto medico prodotto con la domanda di riesame, si dà atto di un quadro clinico caratterizzato da ansia con correlati somatoformi, umore ai minimi della norma ed insonnia; problematiche che sono per lo più sovrapponibili con quelle già considerate nell'ambito della procedura ordinaria (dove si poneva la diagnosi di una sindrome ansiosa depressiva post-traumatica ed insonnia; cfr. atto SEM n. [...]-26/2). Tale quadro di salute psichica, non risulta essere di una gravità tale o a tal punto alterato da rappresentare un pericolo per la sua vita, in caso di un suo trasferimento, secondo la giurisprudenza applicabile in materia (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre, l'insorgente potrà accedere nel suo Paese d'origine ai trattamenti psicologici e psichiatrici di cui necessita, come rettamente argomentato ampiamente dalla SEM nella decisione impugnata, a cui può essere senz'altro rinviato per il resto (cfr. p.to III, pag. 4 seg.), non essendoci nelle allegazioni dell'insorgente o nei mezzi di prova presentati, alcun elemento che proverebbe o che renderebbe verosimile la sua mancata presa in carico da parte delle strutture mediche presenti sul territorio, se egli si rivolgesse alle stesse in futuro, atteso che le affezioni psichiche addotte paiono di principio trattabili in Kosovo (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale E-4736/2020 del 10 giugno 2021 consid. 5.6.1). Peraltro, a differenza di quanto allegato dall'insorgente in fase ricorsuale, appare dalle sue stesse dichiarazioni che egli disponga in patria di un'ampia rete famigliare (cfr. n. 19/13, D33 segg., pag. 6), nonché di diversi parenti residenti all'estero (cfr. n. 15/10, p.to 3.01 seg., pag. 4 seg.), i quali potranno, in caso di bisogno, essere sollecitati per sostenerlo nei suoi bisogni primari o eventualmente per supportarlo nel finanziamento delle cure a lui eventualmente necessarie. Il ritorno dell'interessato in patria, non risulta pertanto contrario all'art. 3 CEDU (cfr. in proposito anche la sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 7.2), né comporterebbe per l'interessato che il suo stato di salute si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Tale conclusione non muta neppure alla luce dell'allegazione ricorsuale che i problemi psicologici dell'insorgente verrebbero accentuati da una decisione negativa o dall'allontanamento, o che egli dovrebbe in tali periodi di peggioramento assumere una terapia farmacologica come descritto nel rapporto medico del 15 marzo 2022. Invero, il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude, di principio, un trasferimento anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-5932/2020 del 1° giugno 2022, D-3936/2021 del 25 novembre 2021 e E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3). 7.2.4 Quanto alle supposte difficoltà d'integrazione che il ricorrente affronterebbe in caso di rinvio nel suo Paese d'origine, a causa del fatto che egli non disporrebbe di una rete sociale in patria, non sarebbe scolarizzato né beneficerebbe di alcun sostegno economico, oltreché non essere supportate dal benché minimo elemento concreto e fondato, risultano essere pure contrarie a quanto dal ricorrente stesso allegato nel corso della procedura ordinaria (cfr. supra consid. 7.2.3). Inoltre, anche in ambito formativo, le sue asserzioni ricorsuali si scontrano con quanto dichiarato dal medesimo ricorrente durante l'audizione sui motivi d'asilo del (...) gennaio 2021, ovvero di aver frequentato (...) anni di scuola, nonché di avere dell'esperienza scolastica e professionale nell'ambito della (...) nonché quale (...) (cfr. n. 19/13, D21 segg., pag. 5 seg.). In tale contesto si ricorda inoltre come le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, per rappresentare un pericolo concreto ai sensi della giurisprudenza, che renderebbe inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). La situazione personale del ricorrente non presenta pertanto alcun elemento nuovo e rilevante da poter far mutare l'apprezzamento del Tribunale rispetto a quanto già concluso nella decisione della SEM del 17 febbraio 2021 in ambito di esigibilità della misura d'allontanamento.
8. In definitiva, l'interessato non si è avvalso di elementi e mezzi di prova nuovi di natura tale da rimettere in causa la decisione della SEM del 17 febbraio 2021, e quest'ultima autorità non ha violato alcuna norma di diritto federale o internazionale obbligatoria per la Svizzera.
9. Ne discende che, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Pertanto, il ricorso, nella misura della sua ricevibilità deve essere respinto, e la decisione dell'autorità inferiore del 12 aprile 2022 che respinge la domanda di riesame del 1° aprile 2022 dell'insorgente è confermata in toto.
10. Le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 16 maggio 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dal ricorrente il 30 maggio 2022.
12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 30 maggio 2022.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM a all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: