Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
D-5932/2020 Pagina 4 che il richiedente, cittadino turco di etnia curda originario di Gaziantep, ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d’origine con la famiglia nel 2017 per trascorre le sue vacanze in Germania; che un figlio sarebbe rimasto con lui allorché la moglie e gli altri figli sarebbero rientrati in Turchia; che chiamato ad illustrare i motivi alla base della sua domanda d’asilo, egli la ha innanzitutto ricondotta ad un episodio risalente al periodo del “colpo di stato” del 2016; che qui, nel corso di una manifestazione, un gruppo nazio- nalista avrebbe danneggiato i vetri dell’abitazione famigliare per il semplice fatto che non sarebbe stato esposto il vessillo turco; che il tentativo di de- nunciare i fatti non sarebbe andato a buon fine; che in quell’occasione, l’insorgente si sarebbe peraltro reso conto che presso il posto di polizia erano presenti alcuni poliziotti che avevano preso parte alla manifesta- zione; che due settimane dopo il rientro della moglie in Turchia, il ricorrente avrebbe appreso da quest’ultima che alcune persone si sarebbero recate al suo domicilio onde perquisire l’abitazione e sottrarre oggetti di valore e denaro; che l’intervento sarebbe stato ricondotto a dei presunti legami con il movimento gülenista; che la consorte avrebbe a sua volta segnalato i fatti senza ottenere riscontri; che le forze di sicurezza si sarebbero dette estra- nee alla vicenda; che nel frattempo la moglie avrebbe ricevuto altre visite della polizia e lo avrebbe esortato a non fare rientro in patria; che egli ha parimenti fatto menzione di alcuni episodi precedenti: negli anni ’80 i suoi fratelli avrebbero avuto problemi con le autorità; nel 1992 la polizia gli avrebbe rotto un braccio; nel 2009 egli avrebbe alienato alcuni beni immo- biliari in favore dei gülenisti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
D-5932/2020 Pagina 5 di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato in- verosimile in quanto contradditoria la versione dei fatti proposta dall’insor- gente quo agli eventi susseguenti al “colpo di stato” del 2016; che l’esposi- zione cronologica degli stessi non risulterebbe lineare; che pure le affer- mazioni circa il tentativo di denunciare i fatti sarebbero inattendibili; che la descrizione dell’episodio sarebbe scarna; che in un primo momento l’inte- ressato avrebbe inoltre omesso un’informazione fondamentale, e meglio, il fatto di aver visto gli agenti che avrebbero accompagnato il corteo presso la stazione di polizia; che quanto addotto nel corso dell’audizione comple- mentare confermerebbe il carattere artificioso della sua storia, atteso ch’egli avrebbe modificato in modo sostanziale il tenore della pretesa con- versazione avuta con il poliziotto, asserendo pure di essersi personalmente rivolto a coloro che avevano accompagnato i manifestanti, rimediando per- cosse; che altre incongruità riguarderebbero la perquisizione domiciliare occorsa allorquando l’insorgente si trovava in Germania; che quest’ultimo avrebbe dapprima asserito di essere stato informato di tale vicissitudine circa una settimana dopo il ritorno in Turchia della moglie, salvo poi rac- contare che l’irruzione si sarebbe svolta successivamente, ossia a due set- timana dalla loro separazione; che anche i motivi per i quali egli avrebbe spedito il passaporto alla moglie sarebbero contradditori; che le afferma- zioni inerenti le successive visite dell’autorità risulterebbero vaghe e ste- reotipate, che nel gravame, presentato in un unico allegato anche avverso la deci- sione riguardante il figlio (cfr. N […]), l’insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che in primo luogo, non sussisterebbe alcuna contraddizione quo alla collocazione temporale della sassaiola, at- teso che sarebbe usuale riferirsi agli episodi del 15 luglio 2016 nel senso del periodo di tempo immediatamente precedente e successivo al “colpo di stato”; che peraltro, l’insorgente ritiene di aver già riferito della presenza degli agenti in borghese alla stazione di polizia, da cui l’attendibilità della sua testimonianza; che quo alla perquisizioni avvenuta in sua assenza, il ricorrente sottolinea poi che sebbene possano esserci delle piccole diver- genze sulla tempistica le dichiarazioni non sembrerebbero incongrue; che peraltro, essendosi tale episodio svolto senza che lui fosse presente, egli sarebbe impossibilitato a fornire maggiori dettagli; che egli conclude po- nendo l’accendo sul fatto che essendo benestante, non avrebbe certo ri- nunciato alla sua vita in Turchia in assenza di problematiche di rilievo,
D-5932/2020 Pagina 6 che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che la versione dei fatti fornita dall’insorgente contiene effettivamente di- versi indicatori di inverosimiglianza, che innanzitutto egli ha reso dichiarazioni poco lineari in merito alla collo- cazione temporale del presunto danneggiamento della sua abitazione e dei fatti a monte di tale episodio, così come a soggetto dei motivi per i quali avrebbe spedito il passaporto alla moglie (cfr. atto A8, D5, D22, D29-32, D46-48; atto A27 D26, D44, D50), che in un primo momento egli ha invero confermato trattarsi della mattinata del 15 luglio 2016 (cfr. atto A8, D35), cosa che esclude ogni dubbio in me- rito al fatto che volesse riferirsi ad un lasso di tempo più ampio come pre- teso nel gravame e che sancisce la contraddittorietà con la sua versione ulteriore, secondo la quale i fatti si sarebbero svolti sei o sette giorni dopo tale data (cfr. atto A27, D44), che l’insorgente ha altresì rilasciato affermazioni inattendibili quo alle ra- gioni per cui le autorità non avrebbero registrato la sua denuncia a riguardo dei fatti sopra citati, asserendo dapprima che ciò sarebbe stato da ricon- durre all’impossibilità di identificarne gli autori, salvo poi lasciar implicita- mente intendere che l’inazione della polizia avrebbe tratto origine dalle sue accuse nei confronti di gruppi nazionalisti (cfr. atto A8, D22, D35 e D61), che la successiva versione adottata nell’audizione complementare è del resto inequivocabilmente difforme avendo in quell’occasione l’insorgente fatto menzione di percosse ad opera della polizia ma non della necessità di individuare i precisi artefici della sassaiola (cfr. atto A27, D44), che pure la pretesa perquisizione domiciliare avvenuta dopo il suo espatrio è stata inquadrata contraddittoriamente, avendo l’insorgente in un primo momento affermato che essa si sarebbe svolta quindici giorni dopo il rim- patrio della moglie ed in seguito che quest’ultima lo avrebbe informato dell’avvenimento già all’incirca una settimana dopo essere rientrata in Tur- chia (cfr. atto A8, D22, D72; atto A27 D44), che ciò determina l’incongruità intrinseca dell’episodio indipendentemente dal fatto che il ricorrente fosse assente, atteso che se detta vicissitudine avesse effettivamente avuto luogo a distanza di quindici giorni dalla loro separazione, la moglie non avrebbe in alcun modo potuto informarlo dopo una sola settimana,
D-5932/2020 Pagina 7 che se non bastasse, non appare nemmeno che la valutazione della SEM circa l’insufficiente caratterizzazione delle visite al domicilio, delle presunte torture subite in passato e delle attività politiche in esilio presti il fianco a critiche (cfr. decisione impugnata, pag. 4 e seg., a cui è opportuno rinviare), che gli ulteriori episodi risalenti agli anni ‘80, ‘90 e 2000 non sono del resto manifestamente causali all’espatrio, tanto più che l’insorgente lo ha ricon- dotto innanzitutto a ragioni turistiche (cfr. sulle questioni segnatamente DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, 2010/28 consid. 3.3.1.1), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al- lontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione- volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che a sostegno della sua impugnativa egli allega un certificato medico al- lestito il 3 settembre 2020 dal generalista ed attestante un quadro clinico caratterizzato da un’epatite B con sovrainfezione di epatite D cronica non- ché un’epatite E con pancitopenia secondaria, minime varici esofagee e
D-5932/2020 Pagina 8 stato depressivo cronico con disturbi del sonno di eziologia post-trauma- tica; che il medico giudica lo stato di salute dell’insorgente come precario con altro rischio infettivo, di sanguinamento e di anemizzazione, che un ulteriore rapporto rilasciato dalla Clinica psichiatrica cantonale il 12 novembre 2020 fa stato di un peggioramento dello stato psichico susse- guente alla notifica della decisione negativa di prima istanza sfociato in un presunto episodio anticonservativo e nel conseguente ricovero presso la suddetta clinica, nel cui contesto non sarebbero però emerse evidenze di suicidalità attiva, che il certificato del Servizio psico-sociale del 15 febbraio 2021 fa stato di una presa a carico medico infermieristica nell’ambito di un episodio depres- sivo di media gravità con sintomi biologici; disturbi psichici e comportamen- tali dovuti all’abuso di alcool e di eventi stressanti che riguardano la famiglia e la casa; che in tale contesto è pure stato segnalato che la dimissione dalla Clinica psichiatrica cantonale sarebbe avvenuta il 19 novembre 2020 e che in seguito si sarebbe assistito ad un miglioramento clinico; che la terapia farmacologica impostata prevede la somministrazione di paroxetin e Lyrica, che il generalista, nel suo scritto del 10 febbraio 2021 attesta un quadro somatico stabile, che nulla è pervenuto nel frattempo al Tribunale, per il che, si può partire dall’assunto che lo stato di salute dell’insorgente non sia mutato (cfr. sen- tenza del Tribunale D-2806/2018 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3.2), che non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontana- mento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che per quanto riguarda poi lo stato di salute dell’insorgente, va rilevato che le patologie di cui soffre non raggiungono uno stadio a tal punto avan- zato o terminale da far apparire la sua morte quale prospettiva prossima ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. sentenza della CorteEDU N.
D-5932/2020 Pagina 9 contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che non sussistono del resto seri indicatori che permettano di considerare che in caso di rinvio il ricorrente sarà confrontato con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che nemmeno può essere assunto che a fronte dei disturbi diagnosticati le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esi- stenza conforme alla dignità umana non sarebbero ottenibili nel paese di destinazione, atteso che le affezioni somatiche e psichiche addotte paiono di principio trattabili in Turchia, Paese che dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell’Europa occidentale (cfr. sentenze del Tribunale E-3413/2019 del 27 marzo 2020 consid. 7.3.1.2; D-5564/2014 del 7 giugno 2016 consid. 9.5.3), che ad ogni fine utile si rilevi come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osser- vabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferi- mento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticon- servative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E- 1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la re- cente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l’esecuzione dell’allonta- namento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero
D-5932/2020 Pagina 10 da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di me- desimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5932/2020 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione:
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
E. 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che nemmeno può essere assunto che a fronte dei disturbi diagnosticati le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esi- stenza conforme alla dignità umana non sarebbero ottenibili nel paese di destinazione, atteso che le affezioni somatiche e psichiche addotte paiono di principio trattabili in Turchia, Paese che dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell’Europa occidentale (cfr. sentenze del Tribunale E-3413/2019 del 27 marzo 2020 consid. 7.3.1.2; D-5564/2014 del 7 giugno 2016 consid. 9.5.3), che ad ogni fine utile si rilevi come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osser- vabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferi- mento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticon- servative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E- 1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la re- cente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l’esecuzione dell’allonta- namento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero
D-5932/2020 Pagina 10 da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la decisione dell’autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri- petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull’anticipo spese di me- desimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5932/2020 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5932/2020 Sentenza del 1° giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, Via Martignoni 6, 6900 Massagno, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 ottobre 2020 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 28 giugno 2017, i verbali relativi al rilevamento delle generalità dell'8 maggio 2017 (cfr. atto A5/10), all'audizione sui motivi del 27 giugno 2017 (cfr. atto A8/14) ed all'audizione complementare del 18 agosto 2020 (cfr. atto A27/14), la decisione della SEM del 26 ottobre 2020 (notificata il giorno seguente; cfr. avviso di ricevimento) per il cui tramite detta autorità ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile, il ricorso del 26 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii) con cui l'interessato ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; in subordine la retrocessione degli atti all'autorità inferiore; in via ancor più subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera per causa d'inesigibilità; contestualmente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 3 febbraio 2021, che invitava il ricorrente a trasmettere documentazione medica attuale inerente al suo stato di salute psichico e somatico, lo scritto dell'insorgente del 17 febbraio 2021 in cui veniva dato seguito alle richieste del Tribunale l'ulteriore decisione incidentale del 19 maggio 2021 che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria invitando l'insorgente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente confluita nelle casse del Tribunale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (vart. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda originario di Gaziantep, ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine con la famiglia nel 2017 per trascorre le sue vacanze in Germania; che un figlio sarebbe rimasto con lui allorché la moglie e gli altri figli sarebbero rientrati in Turchia; che chiamato ad illustrare i motivi alla base della sua domanda d'asilo, egli la ha innanzitutto ricondotta ad un episodio risalente al periodo del "colpo di stato" del 2016; che qui, nel corso di una manifestazione, un gruppo nazionalista avrebbe danneggiato i vetri dell'abitazione famigliare per il semplice fatto che non sarebbe stato esposto il vessillo turco; che il tentativo di denunciare i fatti non sarebbe andato a buon fine; che in quell'occasione, l'insorgente si sarebbe peraltro reso conto che presso il posto di polizia erano presenti alcuni poliziotti che avevano preso parte alla manifestazione; che due settimane dopo il rientro della moglie in Turchia, il ricorrente avrebbe appreso da quest'ultima che alcune persone si sarebbero recate al suo domicilio onde perquisire l'abitazione e sottrarre oggetti di valore e denaro; che l'intervento sarebbe stato ricondotto a dei presunti legami con il movimento gülenista; che la consorte avrebbe a sua volta segnalato i fatti senza ottenere riscontri; che le forze di sicurezza si sarebbero dette estranee alla vicenda; che nel frattempo la moglie avrebbe ricevuto altre visite della polizia e lo avrebbe esortato a non fare rientro in patria; che egli ha parimenti fatto menzione di alcuni episodi precedenti: negli anni '80 i suoi fratelli avrebbero avuto problemi con le autorità; nel 1992 la polizia gli avrebbe rotto un braccio; nel 2009 egli avrebbe alienato alcuni beni immobiliari in favore dei gülenisti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimile in quanto contradditoria la versione dei fatti proposta dall'insorgente quo agli eventi susseguenti al "colpo di stato" del 2016; che l'esposizione cronologica degli stessi non risulterebbe lineare; che pure le affermazioni circa il tentativo di denunciare i fatti sarebbero inattendibili; che la descrizione dell'episodio sarebbe scarna; che in un primo momento l'interessato avrebbe inoltre omesso un'informazione fondamentale, e meglio, il fatto di aver visto gli agenti che avrebbero accompagnato il corteo presso la stazione di polizia; che quanto addotto nel corso dell'audizione complementare confermerebbe il carattere artificioso della sua storia, atteso ch'egli avrebbe modificato in modo sostanziale il tenore della pretesa conversazione avuta con il poliziotto, asserendo pure di essersi personalmente rivolto a coloro che avevano accompagnato i manifestanti, rimediando percosse; che altre incongruità riguarderebbero la perquisizione domiciliare occorsa allorquando l'insorgente si trovava in Germania; che quest'ultimo avrebbe dapprima asserito di essere stato informato di tale vicissitudine circa una settimana dopo il ritorno in Turchia della moglie, salvo poi raccontare che l'irruzione si sarebbe svolta successivamente, ossia a due settimana dalla loro separazione; che anche i motivi per i quali egli avrebbe spedito il passaporto alla moglie sarebbero contradditori; che le affermazioni inerenti le successive visite dell'autorità risulterebbero vaghe e stereotipate, che nel gravame, presentato in un unico allegato anche avverso la decisione riguardante il figlio (cfr. N [...]), l'insorgente avversa la valutazione di cui al provvedimento impugnato; che in primo luogo, non sussisterebbe alcuna contraddizione quo alla collocazione temporale della sassaiola, atteso che sarebbe usuale riferirsi agli episodi del 15 luglio 2016 nel senso del periodo di tempo immediatamente precedente e successivo al "colpo di stato"; che peraltro, l'insorgente ritiene di aver già riferito della presenza degli agenti in borghese alla stazione di polizia, da cui l'attendibilità della sua testimonianza; che quo alla perquisizioni avvenuta in sua assenza, il ricorrente sottolinea poi che sebbene possano esserci delle piccole divergenze sulla tempistica le dichiarazioni non sembrerebbero incongrue; che peraltro, essendosi tale episodio svolto senza che lui fosse presente, egli sarebbe impossibilitato a fornire maggiori dettagli; che egli conclude ponendo l'accendo sul fatto che essendo benestante, non avrebbe certo rinunciato alla sua vita in Turchia in assenza di problematiche di rilievo, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che la versione dei fatti fornita dall'insorgente contiene effettivamente diversi indicatori di inverosimiglianza, che innanzitutto egli ha reso dichiarazioni poco lineari in merito alla collocazione temporale del presunto danneggiamento della sua abitazione e dei fatti a monte di tale episodio, così come a soggetto dei motivi per i quali avrebbe spedito il passaporto alla moglie (cfr. atto A8, D5, D22, D29-32, D46-48; atto A27 D26, D44, D50), che in un primo momento egli ha invero confermato trattarsi della mattinata del 15 luglio 2016 (cfr. atto A8, D35), cosa che esclude ogni dubbio in merito al fatto che volesse riferirsi ad un lasso di tempo più ampio come preteso nel gravame e che sancisce la contraddittorietà con la sua versione ulteriore, secondo la quale i fatti si sarebbero svolti sei o sette giorni dopo tale data (cfr. atto A27, D44), che l'insorgente ha altresì rilasciato affermazioni inattendibili quo alle ragioni per cui le autorità non avrebbero registrato la sua denuncia a riguardo dei fatti sopra citati, asserendo dapprima che ciò sarebbe stato da ricondurre all'impossibilità di identificarne gli autori, salvo poi lasciar implicitamente intendere che l'inazione della polizia avrebbe tratto origine dalle sue accuse nei confronti di gruppi nazionalisti (cfr. atto A8, D22, D35 e D61), che la successiva versione adottata nell'audizione complementare è del resto inequivocabilmente difforme avendo in quell'occasione l'insorgente fatto menzione di percosse ad opera della polizia ma non della necessità di individuare i precisi artefici della sassaiola (cfr. atto A27, D44), che pure la pretesa perquisizione domiciliare avvenuta dopo il suo espatrio è stata inquadrata contraddittoriamente, avendo l'insorgente in un primo momento affermato che essa si sarebbe svolta quindici giorni dopo il rimpatrio della moglie ed in seguito che quest'ultima lo avrebbe informato dell'avvenimento già all'incirca una settimana dopo essere rientrata in Turchia (cfr. atto A8, D22, D72; atto A27 D44), che ciò determina l'incongruità intrinseca dell'episodio indipendentemente dal fatto che il ricorrente fosse assente, atteso che se detta vicissitudine avesse effettivamente avuto luogo a distanza di quindici giorni dalla loro separazione, la moglie non avrebbe in alcun modo potuto informarlo dopo una sola settimana, che se non bastasse, non appare nemmeno che la valutazione della SEM circa l'insufficiente caratterizzazione delle visite al domicilio, delle presunte torture subite in passato e delle attività politiche in esilio presti il fianco a critiche (cfr. decisione impugnata, pag. 4 e seg., a cui è opportuno rinviare), che gli ulteriori episodi risalenti agli anni '80, '90 e 2000 non sono del resto manifestamente causali all'espatrio, tanto più che l'insorgente lo ha ricondotto innanzitutto a ragioni turistiche (cfr. sulle questioni segnatamente DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, 2010/28 consid. 3.3.1.1), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che a sostegno della sua impugnativa egli allega un certificato medico allestito il 3 settembre 2020 dal generalista ed attestante un quadro clinico caratterizzato da un'epatite B con sovrainfezione di epatite D cronica nonché un'epatite E con pancitopenia secondaria, minime varici esofagee e stato depressivo cronico con disturbi del sonno di eziologia post-traumatica; che il medico giudica lo stato di salute dell'insorgente come precario con altro rischio infettivo, di sanguinamento e di anemizzazione, che un ulteriore rapporto rilasciato dalla Clinica psichiatrica cantonale il 12 novembre 2020 fa stato di un peggioramento dello stato psichico susseguente alla notifica della decisione negativa di prima istanza sfociato in un presunto episodio anticonservativo e nel conseguente ricovero presso la suddetta clinica, nel cui contesto non sarebbero però emerse evidenze di suicidalità attiva, che il certificato del Servizio psico-sociale del 15 febbraio 2021 fa stato di una presa a carico medico infermieristica nell'ambito di un episodio depressivo di media gravità con sintomi biologici; disturbi psichici e comportamentali dovuti all'abuso di alcool e di eventi stressanti che riguardano la famiglia e la casa; che in tale contesto è pure stato segnalato che la dimissione dalla Clinica psichiatrica cantonale sarebbe avvenuta il 19 novembre 2020 e che in seguito si sarebbe assistito ad un miglioramento clinico; che la terapia farmacologica impostata prevede la somministrazione di paroxetin e Lyrica, che il generalista, nel suo scritto del 10 febbraio 2021 attesta un quadro somatico stabile, che nulla è pervenuto nel frattempo al Tribunale, per il che, si può partire dall'assunto che lo stato di salute dell'insorgente non sia mutato (cfr. sentenza del Tribunale D-2806/2018 del 6 ottobre 2021 consid. 4.3.2), che non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che per quanto riguarda poi lo stato di salute dell'insorgente, va rilevato che le patologie di cui soffre non raggiungono uno stadio a tal punto avanzato o terminale da far apparire la sua morte quale prospettiva prossima ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che non sussistono del resto seri indicatori che permettano di considerare che in caso di rinvio il ricorrente sarà confrontato con un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che nemmeno può essere assunto che a fronte dei disturbi diagnosticati le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana non sarebbero ottenibili nel paese di destinazione, atteso che le affezioni somatiche e psichiche addotte paiono di principio trattabili in Turchia, Paese che dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale (cfr. sentenze del Tribunale E-3413/2019 del 27 marzo 2020 consid. 7.3.1.2; D-5564/2014 del 7 giugno 2016 consid. 9.5.3), che ad ogni fine utile si rilevi come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E-1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la recente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: