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D-5652/2024

D-5652/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-20 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2024. A.b Nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo tenutasi il (…) luglio 2024 e completata il (…) agosto 2024, la richiedente 1 ha essenzialmente riferito di essere di fede musulmana, originaria del villaggio di F._______, in pro- vincia di G._______. Ella sarebbe espatriata con i figli a causa dei maltrat- tamenti e violenze psicologiche, fisiche e sessuali che avrebbe subito da parte di H._______, conosciuto e sposato con rito religioso nel (…), e da terze persone conoscenti di quest’ultimo, e ciò malgrado le denunce che lei avrebbe sporto in polizia diverse volte. Nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, ella teme per la sua vita e che H._______ possa fare del male ai suoi figli nonché che entrambi i figli possano finire in un orfanotrofio, dato che lei dovrebbe scontare una pena detentiva di (…), condanna rice- vuta per (…). A sostegno della sua identità e dei suoi asserti, l’interessata 1 ha conse- gnato gli originali della sua carta d’identità, del suo certificato di nascita nonché dei certificati di nascita degli interessati 2 e 3 (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2-4/2); altresì producendo in copia: la ci- tazione quale testimone nel procedimento penale avviato contro H._______ (cfr. MdP n. 1); la notifica di non proseguimento delle indagini contro I._______ (cfr. MdP n. 2); il certificato del pediatra relativo al figlio C._______ (cfr. MdP n. 3); la condanna emanata contro di lei il (…) per (…) (cfr. MdP n. 4); delle schermate video con messaggi di minaccia (cfr. MdP

n. 5); cinque stampe di fotografie che ritrarrebbero delle parti del suo corpo con dei lividi e cicatrici (cfr. MdP n. 7); un video che mostrerebbe il figlio C._______ che piange (cfr. MdP n. 6), nonché un video relativo ad un in- tervento di polizia che sarebbe avvenuto al domicilio dei richiedenti (cfr. MdP n. 8). A.c Il 2 settembre 2024, gli interessati hanno potuto presentare, per il tra- mite della loro rappresentante legale, il parere al progetto di decisione ne- gativo della SEM del 29 agosto 2024. A.d Agli atti vi sono diversi referti medici inerenti alla situazione valetudi- naria di tutti i richiedenti, i quali verranno citati ed analizzati, per quanto necessario e rilevante per la presente disamina, nei considerandi in diritto.

D-5652/2024 Pagina 3 B. Tramite la decisione del 3 settembre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-56/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- detta misura. C. Con memoriale del 10 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), gli inte- ressati hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, postulando l’annulla- mento della stessa, nonché in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo subordine, essi hanno con- cluso alla concessione dell’ammissione provvisoria ed in secondo subor- dine la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle loro alle- gazioni e per complemento istruttorio nell’ambito della procedura ampliata. Contestualmente hanno presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa quale nuova documentazione, in copia: tre mes- saggi elettronici inviati dalla protezione giuridica alla (…) rispettivamente del 23 luglio 2024, 20 agosto 2024, 5 settembre 2024 (cfr. doc. 2, 4 e 6), nonché la loro risposta, sempre via mail del 6 settembre 2024 (cfr. doc. 7); il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 29 luglio 2024 ine- rente al ricorrente 2 (cfr. doc. 3), nonché l’F2 del 5 settembre 2024 relativo alla ricorrente 1 (cfr. doc. 8, nel frattempo anche inserito agli atti della SEM, cfr. n. 58/2). D. Il Tribunale, il 12 settembre 2024, ha chiesto all’autorità inferiore l’invio del dossier degli insorgenti N-Box (…), che è entrato al Tribunale il 16 settem- bre 2024. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Erwägungen (39 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 4.1 I ricorrenti propongono nel loro ricorso, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle loro allegazioni e per un complemento istruttorio nell’ambito della procedura ampliata. In tal senso, essi ritengono come l’autorità inferiore sarebbe incorsa in un ac- certamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; e per il suo contenuto cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.1), sia avendo omesso la SEM di considerare l’interesse superiore del fanciullo – cadendo anche in tal senso in una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti – nell’esame degli ostacoli all’allontanamento, sia in merito alle allegazioni esposte dalla ricorrente, in particolare riferibili alla sussistenza di un matrimonio forzato. L’autorità inferiore, poiché avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti nel caso concreto, trattan- dolo in procedura celere invece che passarlo alla procedura ampliata, sa- rebbe incorsa in una “grossolana violazione” degli art. 26 cpv. 1 e 37 cpv. 2 LAsi (cfr. ricorso, pag. 14). Inoltre, poiché la SEM non avrebbe smistato il caso alla procedura ampliata come proposto dalla rappresentante legale nel suo parere (concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi

D-5652/2024 Pagina 5 dell’art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all’art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz’altro rinviare per ulteriori dettagli), e non argomentando a dovere su tale punto in questione tale scelta, concorrendo in tal senso anche ad un accertamento inesatto ed in- completo dei fatti giuridicamente rilevanti, avrebbe provocato una lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, a causa del termine breve di cinque giorni disponibile nella procedura celere adottata (cfr. pag. 14 seg. del ricorso).

E. 4.2 Ora, a differenza di quanto motivato dai ricorrenti nel loro gravame, si evince dalla decisione avversata, come l’autorità sindacata abbia tenuto conto per la sua definizione sia delle circostanze concrete dei ricorrenti 2 e 3, anche dal profilo dell’esigibilità della misura dell’allontanamento, sia delle allegazioni inerenti alla sussistenza del matrimonio forzato tra la ri- corrente 1 e H._______ (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III/2, pag. 9 della decisione impugnata). Il fatto che non abbia citato il principio del benessere superiore dei fanciulli nella stessa, non è rilevante, in quanto dalla semplice lettura della medesima si rimarca come l’autorità inferiore abbia tenuto conto di tale principio, prendendo in esame gli elementi pertinenti per la causa, in particolare lo stato di salute del ricorrente 2. Non si ravvisa pertanto, nep- pure una violazione del loro diritto di essere sentito da parte della SEM. Anche per quanto attiene alle considerazioni della rappresentante legale presentate nel parere al progetto relative alla sussistenza di un matrimonio forzato, come pure la circostanza di voler far riconoscere la figlia da parte di J._______ o ancora che la ricorrente 1 dovrebbe scontare in patria una pena se dovesse tornarvi, il fatto solo che l’autorità inferiore giunga ad un’altra conclusione rispetto a quella proposta dai ricorrenti anche nel loro memoriale ricorsuale (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III/2, pag. 9 della decisione impugnata), non risulta in alcun modo violante da parte dell’autorità infe- riore il suo dovere inquisitorio. Il Tribunale ritiene inoltre, al contrario di quanto lamentato nel ricorso, che l’autorità inferiore abbia motivato a suffi- cienza nel provvedimento avversato la sua scelta di non assegnare il caso concreto alla procedura ampliata, in quanto non riteneva che fossero ne- cessari ulteriori atti istruttori per la definizione della pratica, e quindi perché la richiesta di passaggio alla procedura ampliata formulata dalla rappre- sentante legale degli insorgenti nel parere al progetto di decisione nega- tivo, non potesse essere accolta (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione avver- sata). Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere, in quanto al momento dell’emissione della decisione avversata, la SEM disponeva di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per lo scrivente Tribunale. Le uniche circo- stanze che la ricorrente 1, dopo l’emissione della decisione avversata, a

D-5652/2024 Pagina 6 causa del responso negativo della stessa, abbia avuto un peggioramento del suo stato di salute, con un’insonnia d’induzione (cfr. n. 58/2; ricorso, pag. 7), o ancora che avrebbe accolto la possibilità di una consulenza e di un supporto da parte della (…), e starebbe per questo attendendo l’orga- nizzazione di un primo incontro presso tale associazione, non risultano all’evidenza circostanze violanti per la SEM il suo obbligo inquisitorio, avendo del resto dello stato di salute della ricorrente 1, pure tenuto ade- guatamente conto nel suo provvedimento (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III, pag. 9). Inoltre i ricorrenti, nel loro memoriale ricorsuale non motivano con- cretamente quali aspetti o elementi essi non avrebbero potuto presentare o sviluppare nel loro ricorso a causa del breve termine ricorsuale, dovuto in realtà non al fatto che la fattispecie sia stata trattata dall’autorità inferiore in procedura celere, bensì poiché essa è stata emessa ai sensi dell’art. 40 LAsi in combinato disposto con l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi). Dall’ampia argomentazione e motivazione presente nel me- moriale ricorsuale, su tutti i punti relativi alla decisione sindacata, il Tribu- nale non ravvisa alcuna lesione del loro diritto di difesa. Per il resto, le censure sollevate dagli insorgenti in ordine ad un accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sia riguar- danti la verosimiglianza degli asserti dell’insorgente 1, sia l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, si confondono in realtà con il merito, ov- verossia sono rivolte contro l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito.

E. 4.3 Ne consegue che, le doglianze formali mosse dai ricorrenti nei confronti del provvedimento avversato, devono essere integralmente respinte, e non esiste quindi alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti di causa alla SEM.

E. 5.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per- sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a

D-5652/2024 Pagina 7 pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 6 settembre 2024 consid. 4.3).

E. 6.1 Si osserva innanzitutto come lo Stato della Bosnia e Erzegovina, rientri nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l’allegato 2 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Ciò signi- fica che si possa partire dal presupposto legale, che non soltanto una per- secuzione rilevante ai sensi dell’asilo da parte dello Stato non avvenga, ma anche che le autorità bosniache siano in grado di offrire la relativa prote- zione contro delle persecuzioni commesse da terze persone o entità non statali (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-6150/2023 del 2 mag- gio 2024 consid. 6.1, D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.3). Tale presunzione di protezione è relativa, nel senso che può essere sov- vertita in un caso specifico a causa d’indizi concreti e sostanziati, i quali devono essere valutati secondo un punto di vista oggettivo, dove l’onere della prova (ovvero la prova del contrario) è a carico del richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.4.3; sentenza del Tribunale D-4581/2024 del

E. 6.2.1 Tornando alla presente disamina, il Tribunale ritiene come la presun- zione legale testé riportata, non venga scalfita dalle allegazioni degli insor- genti. Invero, allorché la ricorrente 1 si sarebbe rivolta alle autorità di polizia denunciando H._______ o suoi amici (di lui), esse non sarebbero rimaste inattive, bensì avrebbero condotto lei (o anche i suoi figli) dal medico per constatare le loro ferite, dove li avrebbero curati; avrebbero steso il verbale di polizia sull’accaduto, nonché H._______ (o i suoi amici) sarebbero stati arrestati (cfr. n. 29/14, D42, pag. 10 seg., D43, pag. 12; n. 45/15, D69 segg., pag. 8). Ora, dell’allegazione che H._______ sarebbe stato rila- sciato di lì a 24 ore con la sola pena di una multa da pagare (cfr. n. 29/14, D42, pag. 10), anche il Tribunale dubita come la SEM della veridicità di tale asserto, in quanto si scontra con quanto ella ha riferito nell’audizione se- guente, allorché ha invece asserito che “[…] lui veniva arrestato e portato alla sede della polizia dove gli dicevano che se entro (…) giorni avesse pagato la multa, poteva pagare la metà dell’importo. Lui pagava e usciva di nuovo” (cfr. n. 45/15, D69, pag. 8). Versione in cui la durata in carcere sarebbe stata ben superiore alle ventiquattro ore addotte in precedenza. Altresì, anche riguardo all’ultimo episodio dove (…) persone sarebbero state inviate da H._______, ed avrebbero picchiato la ricorrente 1 e la figlia,

D-5652/2024 Pagina 8 le versioni rese dalla ricorrente 1 sono in parte discrepanti sulla conclu- sione che avrebbero riservato agli autori dell’attacco, gli agenti di polizia intervenuti. Difatti, se d’un canto l’insorgente 1 ha formulato l’ipotesi che i (…) autori sarebbero stati arrestati (cfr. n. 29/14, D43, pag. 12); d’altro canto ella ha invece asserito come “Qualche ora più tardi loro sono stati rilasciati come se non fosse successo niente” (cfr. n. 45/15, D73, pag. 8), affermazione palesemente discrepante con quanto invece soltanto suppo- sto precedentemente. Tra l’altro, l’unico documento presentato a sostegno di tali suoi asserti, è un estratto di un avviso di abbandono delle indagini del (…) (cfr. MdP 2), che dimostra invece come le autorità del suo Paese d’origine, anche penali, si siano interessate al suo caso, aprendo un pro- cedimento penale laddove dati gli estremi. Tra l’altro, come dimostrato an- che da quest’ultimo mezzo di prova depositato dalla ricorrente 1, ella avrebbe potuto adire le vie legali superiori. Ella tuttavia, malgrado avrebbe potuto farlo, non ha mai riferito di essersi indirizzata ad un’autorità supe- riore rispetto che alla polizia, nonché che avrebbe utilizzato ogni possibilità di protezione presente nel suo Paese d’origine, in particolare indirizzandosi alle associazioni presenti sul territorio dello stesso per le vittime di violenza

– alcune citate anche dalla SEM nella decisione avversata – e ciò malgrado non appaia dalle sue allegazioni che non ne conoscesse l’esistenza. In- vero, per quanto attiene al suo soggiorno in una casa protetta per vittime di violenza per (…) giorni, anche il Tribunale alla stessa stregua dell’auto- rità inferiore, ritiene come la ricorrente non l’abbia reso verosimile. Invero, non soltanto di tale suo soggiorno ella non ne aveva mai accennato spon- taneamente né nel corso della prima né nella seconda audizione, ma è soltanto allorché a due riprese ella è stata questionata se fosse mai stata indirizzata verso una casa protetta da parte della polizia o del personale curante, che ha infine aggiunto di essersi recata di sua iniziativa personale presso una casa protetta nel suo Cantone (cfr. n. 45/15, D74 seg., pag. 8). Risulta inoltre anche agli occhi del Tribunale del tutto poco plausibile come ella avrebbe reperito tale struttura, tramite dei social media, nonché il suo comportamento tenuto quando finalmente sarebbe riuscita a sfuggire al suo persecutore H._______, pubblicando (…), nonché rimanendo ancora in contatto con H._______ (cfr. n. 45/15, D75 segg., pag. 9). Peraltro, non si possono seguire i ricorrenti, laddove essi nel loro ricorso rilevano che l’insufficienza della protezione statale bosniaca si tradurrebbe, almeno in- direttamente, in un fenomeno di colpevolizzazione della vittima, sentimento che la ricorrente 1 non ha mai esternato di aver provato nei confronti degli agenti di polizia che sarebbero intervenuti allorché da ella sollecitati. Mal- grado agli occhi del Tribunale non si possa escludere la verosimiglianza del fatto che la ricorrente 1 anche dopo la scarcerazione di H._______ sia stata ancora importunata o picchiata da quest’ultimo o da suoi amici in

D-5652/2024 Pagina 9 alcune occasioni (cfr. n. 29/14, D43, pag. 12; n. 45/15, D40 segg., pag. 5 seg.), ed avrebbe per brevi periodi vissuto ancora con H._______ (cfr.

n. 45/15, D40 segg., pag. 5 seg.); tuttavia la scrivente autorità concorda con la SEM laddove ha concluso nella decisione avversata che non sussi- stesse più alcun timore fondato oggettivo a causa degli agiti di H._______ dopo il suo rilascio di prigione, da condurla all’espatrio. Invero, come de- notato a ragione anche nella decisione avversata, durante l’incarcerazione del suddetto, la ricorrente 1 si sarebbe ricostruita una rete d’amicizie ed avrebbe ripreso i contatti anche con il padre, che l’avrebbero anche aiutata finanziariamente in alcune occasioni, nonché ella avrebbe svolto diverse attività lavorative per sostentare lei e i suoi figli. Inoltre ella avrebbe iniziato e portato avanti una relazione con J._______ anche dopo la scarcerazione di H._______, recandosi diverse volte in K._______, dove avrebbe anche lavorato in nero per un breve periodo, ed avrebbe quindi avuto un’ampia libertà di movimento, pure vivendo in abitazioni differenti da quelle di H._______ (cfr. n. 29/14, D19 segg., pag. 4 seg.; n. 45/15, D7 segg., pag. 2 segg.). Data questa libertà di movimento, non si ravvedono quindi dei mo- tivi oggettivi per i quali la ricorrente 1 non avrebbe potuto espatriare prima dei circa (…) trascorsi ancora in patria dopo la scarcerazione di H._______, nonostante le ancora continue minacce e percosse subite. Il fatto solo che i due figli non fossero in possesso del passaporto, come addotto nel parere del 2 settembre 2024 (cfr. n. 53/4), non può di certo fungere da scusante per il ritardo nella partenza, se realmente ella ed i suoi figli si fossero trovati in pericolo come da lei sostenuto.

E. 6.2.2 Visto quanto precede, malgrado il Tribunale non misconosca la situa- zione in Bosnia e Erzegovina per le vittime di violenza domestica, così an- che come riportato nel ricorso, dove l’implementazione delle norme legali sia penali previste a livello nazionale sia gli strumenti internazionali ratificati anche dal Paese in questione come la Convenzione di Istanbul e la Con- venzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 108, di seguito: CEDAW), presenta delle lacune e delle inefficienze, in particolare da parte delle autorità di po- lizia, ma anche a livello di perseguimento penale e di supporto delle vittime di tali atti (cfr. U.S. Department of State, 2023 Country Report on Human Rights Practices: Bosnia and Herzegovina, 23.04.2024, < https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-prac- tices/bosnia-and-herzegovina/ >, consultato il 13 settembre 2024; Human Rights Watch, World Report 2024: Bosnia and Herzegovina, 11.01.2024, < https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/bosnia-and-herze govina >, consultato il 13 settembre 2024; Commisione Europea, Commis- sion Staff Working Document, Bosnia and Herzegovina 2023 Report,

D-5652/2024 Pagina 10 SWD(2023)691 final, 8.11.2023, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2101 211/SWD-2023-691+Bosnia+and+Herzegovina+report.pdf >, consultato il 13 settembre 2024); nel caso concreto si ritiene che non soltanto la ricor- rente 1 non abbia ricercato tutto l’aiuto che avrebbe potuto e dovuto richie- dere nel suo Paese d’origine, ma anche che al momento del suo espatrio con i figli, non sussistesse più l’attualità di un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi per gli stessi nei con- fronti di H._______, che potesse essere risolto soltanto con l’espatrio (cfr. per la nozione di persecuzione attuale DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Per quanto poi attiene ai messaggi minatori e volgari che la ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di H._______ nel (…) del 2024, allorché ella si trovava già in Svizzera (cfr.

n. 45/15, D118 seg., pag. 13; MdP n. 5), gli stessi non modificano la con- clusione espressa sopra. Invero, d’un canto non si comprende come la ri- corrente 1, malgrado le continue vessazioni e minacce subite già in pas- sato, sia ancora in contatto sia con H._______ – rispondendo ai messaggi minatori anche da ultimo inviatole da quest’ultimo – sia con membri della sua famiglia (di H._______; cfr. n. 29/14, D43, pag. 12; n. 45/15, D68 seg., pag. 8; MdP n. 5), o comunque non abbia fatto nulla per non essere più reperita dal suo aguzzino, ad esempio cambiando numero di telefono ed i suoi profili nei social media, se davvero temesse, per lei o per i suoi figli, di subire dei seri pregiudizi da parte di H._______. D’altro canto, gli stessi non mutano l’apprezzamento del Tribunale, in punto al fatto che, nel caso di un ritorno dei ricorrenti in Bosnia, essi potranno rivolgersi alle autorità presenti sul territorio per denunciare le minacce passate o se essi si sen- tissero in pericolo anche in futuro a causa di H._______ o terze persone, e per chiedere protezione, anche adendo, se del caso, le istanze superiori, per ottenere il rispetto dei loro diritti. Inoltre, essi potranno vivere in un luogo differente da quello di H._______, anche nel caso di bisogno rivolgendosi ad una casa protetta ed alle associazioni presenti sul territorio per la pro- tezione di vittime di violenza, ed ovviare così all’eventualità che il suddetto possa ancora loro nuocere.

E. 6.2.3 La circostanza poi che la ricorrente 1, nel caso di un suo ritorno in patria, dovrebbe espiare la condanna di (…) di carcere a partire dal (…) (cfr. MdP n. 4) e la sua allegazione che i suoi figli finirebbero per questo in un orfanotrofio (cfr. n. 45/15, D87 seg., pag. 10; D125, pag. 13), non risul- tano eventi pertinenti ai sensi dell’asilo. Invero, essi non rientrano nei motivi esaustivi previsti dall’art. 3 LAsi cpv. 1 LAsi per il riconoscimento della qua- lità di rifugiato. Inoltre, la ricorrente 1 non ha in alcun modo reso verosimile con le sue allegazioni, come la giustizia bosniaca non avrebbe svolto nel

D-5652/2024 Pagina 11 suo caso una procedura imparziale e corretta, e l’avrebbe incolpata di un crimine non da lei commesso, soltanto a causa dell’(…) (cfr. n. 45/15, D87 seg., pag. 10). Al contrario, dall’unico mezzo di prova prodotto dall’insor- gente 1 in merito, si evince come ella fosse rappresentata da un avvocato, che avrebbe impugnato la condanna sul punto dell’esecuzione, chiedendo il rinvio dell’esecuzione della condanna a causa del fatto che allora ella era in attesa della sua seconda figlia; ricorso che sarebbe stato accolto dal tribunale competente, rinviando l’esecuzione della pena allorché la bam- bina avrebbe compiuto (…) (cfr. MdP n. 4). Nel caso in cui la ricorrente 1 avesse ritenuto che nel suo caso ella fosse stata incolpata senza ragione, avrebbe potuto impugnare anche la sentenza di condanna dinanzi ad un’istanza superiore, ciò che ella non ha mai dichiarato di aver fatto, mal- grado le possibilità effettive presenti nel suo Paese d’origine; ciò che sarà tuttavia ancora fattibile fare anche in futuro, per il tramite ad esempio di una revisione, se dati gli estremi legali. Inoltre, la mera ipotesi formulata nel ricorso che i ricorrenti 2 e 3, nel caso in cui la ricorrente 1 dovesse essere effettivamente incarcerata, verrebbero affidati a H._______ (cfr. pag. 12 del ricorso), non trova alcun fondamento concreto. Del resto, nell’eventualità che una tale ipotesi si realizzasse, la ricorrente 1 disporrà di tutte le vie legali nel suo Paese d’origine per opporsi ad un tale affidamento, da parte di un uomo che avrebbe sempre maltrattato i suoi figli.

E. 6.2.4 Da ultimo, in relazione alla tesi proposta dai ricorrenti soltanto a par- tire dal loro parere alla bozza di decisione negativa della SEM (cfr. n. 53/4), e ripresa anche nel loro ricorso (cfr. pag. 9 segg.), che tra la ricorrente 1 e H._______ sia stato contratto un matrimonio forzato, si osserva quanto se- gue. In primo luogo, le modalità di come sarebbe avvenuto il matrimonio religioso in Bosnia, raccontate dalla ricorrente 1, fanno sorgere dei seri dubbi che sussista effettivamente tra quest’ultima e H._______ un matri- monio religioso regolarmente valido. Invero, dai suoi asserti, che non sono stati comprovati da alcun mezzo di prova o certificato, ella ha riferito che dopo aver fatto un primo tentativo in una moschea, dove l’imam avrebbe detto loro che non poteva sposarli, in quanto il rito islamico di un matrimo- nio avrebbe richiesto la presenza del padre – che non era a conoscenza del fatto che la figlia si sposasse e che anzi ha espresso in seguito la sua contrarietà (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7 seg.) – poiché ella era minorenne; sarebbero andati in un’altra moschea in un villaggio, dove un uomo (…) avrebbe sostituito il padre e due persone (…) come testimoni (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7). Essi avrebbero soltanto mangiato, senza fare alcuna festa, né la ricorrente si ricorderebbe la data della celebrazione del matrimonio religioso (cfr. n. 45/15, D63 segg., pag. 7 seg.). Ella non ha tra l’altro mai allegato che lo stesso matrimonio sarebbe stato registrato o certificato in

D-5652/2024 Pagina 12 qualche modo. Pertanto, già solo per l’inverosimiglianza di un matrimonio religioso realmente contratto, la ricorrente 1 non sarebbe legata da alcun legame matrimoniale con H._______, e pertanto, di conseguenza, la tesi della tutt’ora sussistenza di un matrimonio forzato tra i predetti non può essere seguita. Tuttavia, a titolo abbondanziale, anche se il matrimonio re- ligioso concluso tra la ricorrente 1 e H._______. fosse stato contratto rego- larmente, anche il Tribunale non ravvede dalla descrizione dello stesso, e malgrado le pressioni esercitate da H._______ sull’insorgente 1 perché lo sposasse, la mancanza di volontà della ricorrente 1 di sposarlo effettiva- mente in tale frangente, visto anche come ella si sarebbe comportata suc- cessivamente con il padre, che le avrebbe proposto anche di tornare a casa e riprendere gli studi, ciò che ella avrebbe rifiutato (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7 seg.). In ogni caso, anche se la ricorrente intendesse realmente li- berarsi dal vincolo matrimoniale – non reso verosimile come sopra detto – che la legherebbe a H._______, il percorso di consulenza e supporto che vorrebbe iniziare in Svizzera presso la (…), ma di fatto non ancora neppure cominciato, potrà senz’altro essere effettuato pure nel suo Paese d’origine, presso le associazioni presenti anche sul territorio bosniaco, che potranno anche nell’eventualità aiutarla e consigliarla per intraprendere i passi legali per sciogliere il suo matrimonio religioso.

E. 6.3 Per tutto quanto sopra considerato, la conclusione esposta nella deci- sione impugnata che ha negato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo ai ricorrenti, deve essere confermata e conse- guentemente il ricorso respinto.

E. 7.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia.

E. 7.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 8 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI. Giusta la predetta norma, l’esecuzione dell’allonta- namento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di

D-5652/2024 Pagina 13 non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Spetta all’interessato provare o rendere verosimile l’esi- stenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà al- lontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 con- sid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 9.2 Nella presente disamina, nella misura in cui questo Tribunale ha con- fermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo degli insor- genti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di re- spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, visto quanto già ritenuto nei consi- derandi precedenti, ed in totale assenza di elementi apportati con il gra- vame, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura.

E. 9.3 Per il resto, né dal gravame, né dagli atti, risultano esservi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dei ricorrenti, in particolare degli insor- genti 1 e 2 (cfr. in proposito anche infra consid. 10.3.1), sufficientemente acclarato dall’autorità inferiore (cfr. supra consid. 4.2), risulti ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio, Grande Camera, del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §178 e 181-183 confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n. 57467/15, §122-139).

E. 9.4 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso la Bosnia e Erzegovina, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.

D-5652/2024 Pagina 14

E. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 10.2 La Bosnia e Erzegovina è stata inserita dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concer- nente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999; RS 142.281, OEAE). Del resto, la situazione vigente nel predetto Stato non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale.

E. 10.3 Neppure si rilevano dei motivi personali dal profilo dello stato di salute, o di natura economica e sociale, che renderebbero ostativo l’esecuzione del loro allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina.

E. 10.3.1.1 In primo luogo, per quanto concerne le persone in trattamento me- dico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’al- lontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere pri- vate delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esi- stenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia preva- lersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al sog- giorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richie- dente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’in- teressato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in ma- niera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

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E. 10.3.1.2 Nel caso concreto, si evince dai documenti medici all’inserto che la ricorrente 1 soffra ancora attualmente di una diagnosi dapprima ritenuta come sindrome depressiva con attacchi di panico di origine reattiva (cfr.

n. 23/2), ed ai successivi consulti psichiatrici posta invece come diagnosi di disturbo misto ansioso-depressivo (cfr. n. 27/3), ed in seguito di disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 31/2), con l’impostazione di regolari collo- qui psichiatrici e psicologici nonché la prescrizione di una terapia farmaco- logica da ultimo a base di Trittico 50 mg, Sertralin Pfizer 50 mg, Olanzapin Helvepharm 5 mg (cfr. n. 38/2 e 58/2). Non vi sarebbero alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, né dispercezioni o fenomenica alluci- natoria, come neppure aggressività auto o etero diretta, né progettualità o ideazione anticonservativa (cfr. n. 58/2 e n. 63/2), rispettivamente nell’ul- timo colloquio con la psicologa avrebbe riferito delle idee di morte al pen- siero di dover far rientro in patria (cfr. n. 63/2). Allorché ella avrebbe avuto conoscenza della decisione negativa della SEM, sarebbe iniziata un’inson- nia da induzione (cfr. n. 58/2). Dal canto suo, il ricorrente 2, è affetto da (…) ([…]), già diagnosticato in patria attorno all’età di (…) (cfr. certificato medico del 29 luglio 2024, doc. 3 annesso al ricorso; n. 29/14, D11 seg., pag. 3), per il quale sono state impostate delle regolari sedute d’ergoterapia (cfr.

n. 34/2, 35/2, 37/2, 39/2, 40/2, 42/2, 44/2, 49/2, 54/2, 61/2 e 62/2). Per quanto invece attiene alla ricorrente 3, ella non soffre attualmente di pro- blematiche di salute particolari, essendo del resto l’esame somatico effet- tuato dal pediatra, risultato completamente nella norma (cfr. n. 33/2).

E. 10.3.1.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffrono i ricorrenti 1 e 2 non appaiono essere suscettibili, per la loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in Bosnia e Erzegovina, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 con- sid. 9.3.2). Peraltro, il loro Paese d’origine dispone delle strutture mediche che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo rammentato come i ricorrenti 1 e 2 hanno già potuto rice- vere delle cure in patria per le problematiche di salute di cui sono affetti (cfr. n. 23/2, 27/3, 29/14, D7 segg., pag. 2 seg.). Le mere allegazioni della ricorrente legate al fatto che il figlio e qui ricorrente 2 sarebbe stato seguito da uno psicologo in patria, ma che non avrebbero potuto essere eseguiti ulteriori controlli da uno specialista né beneficiare di alcun tipo di assi- stenza sociale o sanitaria per crescerlo, in quanto ella non se lo sarebbe potuto permettere dal profilo economico e perché non avrebbero avuto

D-5652/2024 Pagina 16 un’assicurazione sanitaria (cfr. n. 27/3, doc. 3 annesso al ricorso; n. 29/14, D12, pag. 3; n. 45/15, D107 segg., pag. 12), non mutano le conclusioni che precedono. Invero, risulta come anche il ricorrente 2 avesse accesso al seguito necessario anche in patria, essendo seguito da un pediatra e da uno psicologo. Inoltre, la ricorrente 1 non ha allegato né apportato alcun elemento concreto che ella si sia rivolta a delle associazioni presenti anche sul territorio bosniaco, per sopperire a delle eventuali mancanze di liquidità per pagare le visite mediche necessarie al figlio. Anzi, appare come ella, allorché avrebbe chiesto un aiuto economico a conoscenti, essi glielo avrebbero dato (cfr. n. 45/15, D30 seg., pag. 4; D101, pag. 11). Avrebbe tra l’altro svolto per il periodo in cui H._______ sarebbe stato in carcere, di- verse attività lavorative, per sostentare lei ed il figlio, e pagare le varie abi- tazioni nelle quali avrebbero vissuto (cfr. ibidem, D7 segg., pag. 2 seg.), oltreché pagare una baby-sitter per il bambino (cfr. ibidem, D31, pag. 4) e per l’ottenimento dei passaporti dei figli per l’espatrio (cfr. n. 53/4). Per- tanto, si può ritenere che anche per quanto concerne le sedute di ergote- rapia che dovrebbe continuare ad eseguire il ricorrente 2 in futuro, la ricor- rente 1 potrà sopperire ai costi finanziari necessari, tramite l’esercizio di un’attività lucrativa o, se necessario, intraprendendo i passi necessari per ottenere un finanziamento degli stessi da parte degli organismi e associa- zioni presenti sul territorio bosniaco. Da ultimo, in merito, occorre rilevare come dopo la conclusione della presente procedura, i ricorrenti potranno sollecitare un aiuto al ritorno, in particolare chiedendo un sostegno finan- ziario per assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d in relazione con l’art. 75 dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2, RS 142.312]). Infine, per quanto attiene alla circostanza che la ricorrente 1 avrebbe subito un peg- gioramento del suo stato di salute dopo il ricevimento della decisione ne- gativa della SEM (cfr. pag. 7 del ricorso; n. 58/2), o ancora che riferirebbe d’idee passive di morte (cfr. n. 63/2), le stesse evenienze non risultano es- sere ostative all’esecuzione del suo allontanamento. Ciò in quanto il peg- gioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-61/2024 del 1° febbraio 2024 consid. 8.3.1, D-5932/2020 del 1° giu- gno 2022).

E. 10.3.1.4 Visto tutto quanto sopra considerato, ne discende quindi che i ri- correnti, anche nel caso di un loro ritorno in patria, potranno disporre delle cure necessarie al loro stato di salute, e non verranno quindi a trovarsi in una condizione di pericolo concreto così come definito dalla giurisprudenza

D-5652/2024 Pagina 17 succitata (cfr. consid. 10.3.1.1), né un’interruzione o sospensione delle cure è prevedibile nel succitato contesto, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso.

E. 10.3.2 In secondo luogo, anche motivi individuali ostativi all’esecuzione dal profilo economico o sociale per i ricorrenti non se ne ravvisano agli atti o apportati con il ricorso. Invero, la ricorrente 1 è una giovane donna, che potrà riprendere, dopo il suo ritorno in patria – e dopo l’eventuale esecu- zione della pena di (…) di carcere che l’attenderebbe – un’attività lavorativa per mantenere, come avrebbe già fatto in precedenza per un periodo di (…) almeno, sé stessa ed i figli, avendo effettuato le scuole (…) per (…), nonché avendo dell’esperienza professionale segnatamente quale (…), (…) e di attività in (…) (cfr. n. 45/15, D7 segg., pag. 2 seg.; D60 seg., pag. 7). Peraltro essi potranno contare anche su una solida rete sociale, sia di conoscenti sia di famigliari – in particolare il padre della ricorrente 1 nonché una parente da parte paterna – che li avrebbero già aiutati in pas- sato e con i quali sono rimasti in contatto (cfr. n. 45/15, D27 segg., pag. 4; D46 segg., pag. 6), che potranno venir loro in aiuto in caso di necessità per sopperire ai loro bisogni primari.

E. 10.4 Riassumendo, non si ravvisano quindi in specie sufficienti elementi, per concludere che i ricorrenti nel caso di un loro rientro in patria, a causa di motivi di natura economica, sociale o relativa al loro stato di salute, si troverebbero in una situazione esistenziale d’emergenza o di pericolo ai sensi dell’art. 84 cpv. 4 LAsi.

E. 10.5.1 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l’esecuzione dell’allontanamento inconciliabile con l’interesse superiore dei bambini, in particolare deducibile dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), così come sollevato nel ricorso. Ad ogni fine utile, si rileva come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un’autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta uni- camente uno degli elementi da prendere in considerazione nella pondera- zione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell’allontana- mento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Tenuto conto della durata molto li- mitata del loro soggiorno in Svizzera, ovvero di meno di tre mesi (essendo entrati in territorio svizzero il […] giugno 2024), non v’è luogo di ritenere che la Svizzera li abbia a tal punto influenzati del modo di vita e del conte- sto culturale elvetico che l’esecuzione del loro allontanamento costitui- rebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera

D-5652/2024 Pagina 18 sproporzionata il loro sviluppo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Per il resto, a differenza di quanto allegato nel gravame, come già sopra evinto, la ri- corrente 1 potrà richiedere la protezione delle autorità bosniache nel caso in cui si concretizzassero anche per i figli delle nuove minacce future, come pure intraprendere i relativi passi legali, onde eventualmente scongiurare la separazione dai figli, nel caso ella dovesse scontare effettivamente la condanna prevista di (…) in patria, rispettivamente perché i ricorrenti 2 e 3 siano affidati alle persone adatte, anche tenendo conto dei bisogni accre- sciuti educativi e di cura di cui necessita il ricorrente 2. Inoltre, i ricorrenti 2 e 3, ancora in età infantile, saranno accompagnati dalla madre in patria, loro figura di riferimento centrale per l’educazione e la cura, e ritroveranno al loro ritorno, anche una rete famigliare – in particolare il nonno materno

– che potrà essere di supporto alla ricorrente 1 nella loro presa in carico. Da ultimo, il supposto padre biologico della ricorrente 3, non ha mai avuto alcun legame con la bambina, né ne avrebbe attualmente con la ricorrente 1, avendo voluto interrompere ogni contatto, e non si sa neppure dove egli vivrebbe, essendo del resto cittadino (…) (cfr. n. 29/14, D15 segg., pag. 3 segg.). Pertanto, non si vede su quale fondamento legale, la ricorrente 1 pretenderebbe che il riconoscimento di paternità della ricorrente 3 venga effettuato in Svizzera, così come allegato nel ricorso. Tale procedura, del tutto legittima, potrà difatti essere intrapresa anche nel suo Paese d’origine. Del tutto pretestuoso, tale argomento, non deve essere per il resto esami- nato oltre. Ne consegue, che anche sotto il profilo degli art. 3 cpv. 1 CDF e 9 CDF, l’allontanamento dei ricorrenti 2 e 3 non risulta essere ostativo.

E. 10.5.2 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento degli insor- genti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).

E. 11 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto la ricor- rente 1 è in possesso della sua carta d’identità originale ancora valida e, usando della necessaria diligenza, i ricorrenti potranno procurarsi ogni ul- teriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 con- sid. 12).

E. 12 Alla luce di quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da ri- tenere come ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammis- sione provvisoria, in specie, non entra pertanto in considerazione (cfr.

D-5652/2024 Pagina 19 art. 83 cpv. 1-4 LStrI). Anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione impugnata va quindi confermata.

E. 13 Ne discende quindi che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 15 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso concreto, si può concludere allo stato d’indigenza degli insorgenti, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 16 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5652/2024 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Dispositiv
  1. A._______, nata l’(…), alias B._______, nata l’(…), con i figli
  2. C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…),
  3. E._______, nata il (…), Bosnia e Erzegovina, tutti rappresentati da Maryligia Zaccuri, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all’art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 3 settembre 2024 / N (…). D-5652/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) giugno 2024. A.b Nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo tenutasi il (…) luglio 2024 e completata il (…) agosto 2024, la richiedente 1 ha essenzialmente riferito di essere di fede musulmana, originaria del villaggio di F._______, in pro- vincia di G._______. Ella sarebbe espatriata con i figli a causa dei maltrat- tamenti e violenze psicologiche, fisiche e sessuali che avrebbe subito da parte di H._______, conosciuto e sposato con rito religioso nel (…), e da terze persone conoscenti di quest’ultimo, e ciò malgrado le denunce che lei avrebbe sporto in polizia diverse volte. Nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, ella teme per la sua vita e che H._______ possa fare del male ai suoi figli nonché che entrambi i figli possano finire in un orfanotrofio, dato che lei dovrebbe scontare una pena detentiva di (…), condanna rice- vuta per (…). A sostegno della sua identità e dei suoi asserti, l’interessata 1 ha conse- gnato gli originali della sua carta d’identità, del suo certificato di nascita nonché dei certificati di nascita degli interessati 2 e 3 (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2-4/2); altresì producendo in copia: la ci- tazione quale testimone nel procedimento penale avviato contro H._______ (cfr. MdP n. 1); la notifica di non proseguimento delle indagini contro I._______ (cfr. MdP n. 2); il certificato del pediatra relativo al figlio C._______ (cfr. MdP n. 3); la condanna emanata contro di lei il (…) per (…) (cfr. MdP n. 4); delle schermate video con messaggi di minaccia (cfr. MdP n. 5); cinque stampe di fotografie che ritrarrebbero delle parti del suo corpo con dei lividi e cicatrici (cfr. MdP n. 7); un video che mostrerebbe il figlio C._______ che piange (cfr. MdP n. 6), nonché un video relativo ad un in- tervento di polizia che sarebbe avvenuto al domicilio dei richiedenti (cfr. MdP n. 8). A.c Il 2 settembre 2024, gli interessati hanno potuto presentare, per il tra- mite della loro rappresentante legale, il parere al progetto di decisione ne- gativo della SEM del 29 agosto 2024. A.d Agli atti vi sono diversi referti medici inerenti alla situazione valetudi- naria di tutti i richiedenti, i quali verranno citati ed analizzati, per quanto necessario e rilevante per la presente disamina, nei considerandi in diritto. D-5652/2024 Pagina 3 B. Tramite la decisione del 3 settembre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-56/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della pre- detta misura. C. Con memoriale del 10 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), gli inte- ressati hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di se- guito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, postulando l’annulla- mento della stessa, nonché in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In primo subordine, essi hanno con- cluso alla concessione dell’ammissione provvisoria ed in secondo subor- dine la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle loro alle- gazioni e per complemento istruttorio nell’ambito della procedura ampliata. Contestualmente hanno presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa quale nuova documentazione, in copia: tre mes- saggi elettronici inviati dalla protezione giuridica alla (…) rispettivamente del 23 luglio 2024, 20 agosto 2024, 5 settembre 2024 (cfr. doc. 2, 4 e 6), nonché la loro risposta, sempre via mail del 6 settembre 2024 (cfr. doc. 7); il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 29 luglio 2024 ine- rente al ricorrente 2 (cfr. doc. 3), nonché l’F2 del 5 settembre 2024 relativo alla ricorrente 1 (cfr. doc. 8, nel frattempo anche inserito agli atti della SEM, cfr. n. 58/2). D. Il Tribunale, il 12 settembre 2024, ha chiesto all’autorità inferiore l’invio del dossier degli insorgenti N-Box (…), che è entrato al Tribunale il 16 settem- bre 2024. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. D-5652/2024 Pagina 4 Diritto:
  4. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una de- cisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
  5. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina- deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu- nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con- siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
  6. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
  7. 4.1 I ricorrenti propongono nel loro ricorso, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle loro allegazioni e per un complemento istruttorio nell’ambito della procedura ampliata. In tal senso, essi ritengono come l’autorità inferiore sarebbe incorsa in un ac- certamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; e per il suo contenuto cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.1), sia avendo omesso la SEM di considerare l’interesse superiore del fanciullo – cadendo anche in tal senso in una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti – nell’esame degli ostacoli all’allontanamento, sia in merito alle allegazioni esposte dalla ricorrente, in particolare riferibili alla sussistenza di un matrimonio forzato. L’autorità inferiore, poiché avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti nel caso concreto, trattan- dolo in procedura celere invece che passarlo alla procedura ampliata, sa- rebbe incorsa in una “grossolana violazione” degli art. 26 cpv. 1 e 37 cpv. 2 LAsi (cfr. ricorso, pag. 14). Inoltre, poiché la SEM non avrebbe smistato il caso alla procedura ampliata come proposto dalla rappresentante legale nel suo parere (concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi D-5652/2024 Pagina 5 dell’art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all’art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz’altro rinviare per ulteriori dettagli), e non argomentando a dovere su tale punto in questione tale scelta, concorrendo in tal senso anche ad un accertamento inesatto ed in- completo dei fatti giuridicamente rilevanti, avrebbe provocato una lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, a causa del termine breve di cinque giorni disponibile nella procedura celere adottata (cfr. pag. 14 seg. del ricorso). 4.2 Ora, a differenza di quanto motivato dai ricorrenti nel loro gravame, si evince dalla decisione avversata, come l’autorità sindacata abbia tenuto conto per la sua definizione sia delle circostanze concrete dei ricorrenti 2 e 3, anche dal profilo dell’esigibilità della misura dell’allontanamento, sia delle allegazioni inerenti alla sussistenza del matrimonio forzato tra la ri- corrente 1 e H._______ (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III/2, pag. 9 della decisione impugnata). Il fatto che non abbia citato il principio del benessere superiore dei fanciulli nella stessa, non è rilevante, in quanto dalla semplice lettura della medesima si rimarca come l’autorità inferiore abbia tenuto conto di tale principio, prendendo in esame gli elementi pertinenti per la causa, in particolare lo stato di salute del ricorrente 2. Non si ravvisa pertanto, nep- pure una violazione del loro diritto di essere sentito da parte della SEM. Anche per quanto attiene alle considerazioni della rappresentante legale presentate nel parere al progetto relative alla sussistenza di un matrimonio forzato, come pure la circostanza di voler far riconoscere la figlia da parte di J._______ o ancora che la ricorrente 1 dovrebbe scontare in patria una pena se dovesse tornarvi, il fatto solo che l’autorità inferiore giunga ad un’altra conclusione rispetto a quella proposta dai ricorrenti anche nel loro memoriale ricorsuale (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III/2, pag. 9 della decisione impugnata), non risulta in alcun modo violante da parte dell’autorità infe- riore il suo dovere inquisitorio. Il Tribunale ritiene inoltre, al contrario di quanto lamentato nel ricorso, che l’autorità inferiore abbia motivato a suffi- cienza nel provvedimento avversato la sua scelta di non assegnare il caso concreto alla procedura ampliata, in quanto non riteneva che fossero ne- cessari ulteriori atti istruttori per la definizione della pratica, e quindi perché la richiesta di passaggio alla procedura ampliata formulata dalla rappre- sentante legale degli insorgenti nel parere al progetto di decisione nega- tivo, non potesse essere accolta (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione avver- sata). Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere, in quanto al momento dell’emissione della decisione avversata, la SEM disponeva di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per lo scrivente Tribunale. Le uniche circo- stanze che la ricorrente 1, dopo l’emissione della decisione avversata, a D-5652/2024 Pagina 6 causa del responso negativo della stessa, abbia avuto un peggioramento del suo stato di salute, con un’insonnia d’induzione (cfr. n. 58/2; ricorso, pag. 7), o ancora che avrebbe accolto la possibilità di una consulenza e di un supporto da parte della (…), e starebbe per questo attendendo l’orga- nizzazione di un primo incontro presso tale associazione, non risultano all’evidenza circostanze violanti per la SEM il suo obbligo inquisitorio, avendo del resto dello stato di salute della ricorrente 1, pure tenuto ade- guatamente conto nel suo provvedimento (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III, pag. 9). Inoltre i ricorrenti, nel loro memoriale ricorsuale non motivano con- cretamente quali aspetti o elementi essi non avrebbero potuto presentare o sviluppare nel loro ricorso a causa del breve termine ricorsuale, dovuto in realtà non al fatto che la fattispecie sia stata trattata dall’autorità inferiore in procedura celere, bensì poiché essa è stata emessa ai sensi dell’art. 40 LAsi in combinato disposto con l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi). Dall’ampia argomentazione e motivazione presente nel me- moriale ricorsuale, su tutti i punti relativi alla decisione sindacata, il Tribu- nale non ravvisa alcuna lesione del loro diritto di difesa. Per il resto, le censure sollevate dagli insorgenti in ordine ad un accerta- mento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sia riguar- danti la verosimiglianza degli asserti dell’insorgente 1, sia l’esecuzione dell’allontanamento dei ricorrenti, si confondono in realtà con il merito, ov- verossia sono rivolte contro l’apprezzamento svolto dall’autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. 4.3 Ne consegue che, le doglianze formali mosse dai ricorrenti nei confronti del provvedimento avversato, devono essere integralmente respinte, e non esiste quindi alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti di causa alla SEM.
  8. 5.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per- sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a D-5652/2024 Pagina 7 pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
  9. 6.1 Si osserva innanzitutto come lo Stato della Bosnia e Erzegovina, rientri nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l’allegato 2 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Ciò signi- fica che si possa partire dal presupposto legale, che non soltanto una per- secuzione rilevante ai sensi dell’asilo da parte dello Stato non avvenga, ma anche che le autorità bosniache siano in grado di offrire la relativa prote- zione contro delle persecuzioni commesse da terze persone o entità non statali (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-6150/2023 del 2 mag- gio 2024 consid. 6.1, D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.3). Tale presunzione di protezione è relativa, nel senso che può essere sov- vertita in un caso specifico a causa d’indizi concreti e sostanziati, i quali devono essere valutati secondo un punto di vista oggettivo, dove l’onere della prova (ovvero la prova del contrario) è a carico del richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.4.3; sentenza del Tribunale D-4581/2024 del 6 settembre 2024 consid. 4.3). 6.2 6.2.1 Tornando alla presente disamina, il Tribunale ritiene come la presun- zione legale testé riportata, non venga scalfita dalle allegazioni degli insor- genti. Invero, allorché la ricorrente 1 si sarebbe rivolta alle autorità di polizia denunciando H._______ o suoi amici (di lui), esse non sarebbero rimaste inattive, bensì avrebbero condotto lei (o anche i suoi figli) dal medico per constatare le loro ferite, dove li avrebbero curati; avrebbero steso il verbale di polizia sull’accaduto, nonché H._______ (o i suoi amici) sarebbero stati arrestati (cfr. n. 29/14, D42, pag. 10 seg., D43, pag. 12; n. 45/15, D69 segg., pag. 8). Ora, dell’allegazione che H._______ sarebbe stato rila- sciato di lì a 24 ore con la sola pena di una multa da pagare (cfr. n. 29/14, D42, pag. 10), anche il Tribunale dubita come la SEM della veridicità di tale asserto, in quanto si scontra con quanto ella ha riferito nell’audizione se- guente, allorché ha invece asserito che “[…] lui veniva arrestato e portato alla sede della polizia dove gli dicevano che se entro (…) giorni avesse pagato la multa, poteva pagare la metà dell’importo. Lui pagava e usciva di nuovo” (cfr. n. 45/15, D69, pag. 8). Versione in cui la durata in carcere sarebbe stata ben superiore alle ventiquattro ore addotte in precedenza. Altresì, anche riguardo all’ultimo episodio dove (…) persone sarebbero state inviate da H._______, ed avrebbero picchiato la ricorrente 1 e la figlia, D-5652/2024 Pagina 8 le versioni rese dalla ricorrente 1 sono in parte discrepanti sulla conclu- sione che avrebbero riservato agli autori dell’attacco, gli agenti di polizia intervenuti. Difatti, se d’un canto l’insorgente 1 ha formulato l’ipotesi che i (…) autori sarebbero stati arrestati (cfr. n. 29/14, D43, pag. 12); d’altro canto ella ha invece asserito come “Qualche ora più tardi loro sono stati rilasciati come se non fosse successo niente” (cfr. n. 45/15, D73, pag. 8), affermazione palesemente discrepante con quanto invece soltanto suppo- sto precedentemente. Tra l’altro, l’unico documento presentato a sostegno di tali suoi asserti, è un estratto di un avviso di abbandono delle indagini del (…) (cfr. MdP 2), che dimostra invece come le autorità del suo Paese d’origine, anche penali, si siano interessate al suo caso, aprendo un pro- cedimento penale laddove dati gli estremi. Tra l’altro, come dimostrato an- che da quest’ultimo mezzo di prova depositato dalla ricorrente 1, ella avrebbe potuto adire le vie legali superiori. Ella tuttavia, malgrado avrebbe potuto farlo, non ha mai riferito di essersi indirizzata ad un’autorità supe- riore rispetto che alla polizia, nonché che avrebbe utilizzato ogni possibilità di protezione presente nel suo Paese d’origine, in particolare indirizzandosi alle associazioni presenti sul territorio dello stesso per le vittime di violenza – alcune citate anche dalla SEM nella decisione avversata – e ciò malgrado non appaia dalle sue allegazioni che non ne conoscesse l’esistenza. In- vero, per quanto attiene al suo soggiorno in una casa protetta per vittime di violenza per (…) giorni, anche il Tribunale alla stessa stregua dell’auto- rità inferiore, ritiene come la ricorrente non l’abbia reso verosimile. Invero, non soltanto di tale suo soggiorno ella non ne aveva mai accennato spon- taneamente né nel corso della prima né nella seconda audizione, ma è soltanto allorché a due riprese ella è stata questionata se fosse mai stata indirizzata verso una casa protetta da parte della polizia o del personale curante, che ha infine aggiunto di essersi recata di sua iniziativa personale presso una casa protetta nel suo Cantone (cfr. n. 45/15, D74 seg., pag. 8). Risulta inoltre anche agli occhi del Tribunale del tutto poco plausibile come ella avrebbe reperito tale struttura, tramite dei social media, nonché il suo comportamento tenuto quando finalmente sarebbe riuscita a sfuggire al suo persecutore H._______, pubblicando (…), nonché rimanendo ancora in contatto con H._______ (cfr. n. 45/15, D75 segg., pag. 9). Peraltro, non si possono seguire i ricorrenti, laddove essi nel loro ricorso rilevano che l’insufficienza della protezione statale bosniaca si tradurrebbe, almeno in- direttamente, in un fenomeno di colpevolizzazione della vittima, sentimento che la ricorrente 1 non ha mai esternato di aver provato nei confronti degli agenti di polizia che sarebbero intervenuti allorché da ella sollecitati. Mal- grado agli occhi del Tribunale non si possa escludere la verosimiglianza del fatto che la ricorrente 1 anche dopo la scarcerazione di H._______ sia stata ancora importunata o picchiata da quest’ultimo o da suoi amici in D-5652/2024 Pagina 9 alcune occasioni (cfr. n. 29/14, D43, pag. 12; n. 45/15, D40 segg., pag. 5 seg.), ed avrebbe per brevi periodi vissuto ancora con H._______ (cfr. n. 45/15, D40 segg., pag. 5 seg.); tuttavia la scrivente autorità concorda con la SEM laddove ha concluso nella decisione avversata che non sussi- stesse più alcun timore fondato oggettivo a causa degli agiti di H._______ dopo il suo rilascio di prigione, da condurla all’espatrio. Invero, come de- notato a ragione anche nella decisione avversata, durante l’incarcerazione del suddetto, la ricorrente 1 si sarebbe ricostruita una rete d’amicizie ed avrebbe ripreso i contatti anche con il padre, che l’avrebbero anche aiutata finanziariamente in alcune occasioni, nonché ella avrebbe svolto diverse attività lavorative per sostentare lei e i suoi figli. Inoltre ella avrebbe iniziato e portato avanti una relazione con J._______ anche dopo la scarcerazione di H._______, recandosi diverse volte in K._______, dove avrebbe anche lavorato in nero per un breve periodo, ed avrebbe quindi avuto un’ampia libertà di movimento, pure vivendo in abitazioni differenti da quelle di H._______ (cfr. n. 29/14, D19 segg., pag. 4 seg.; n. 45/15, D7 segg., pag. 2 segg.). Data questa libertà di movimento, non si ravvedono quindi dei mo- tivi oggettivi per i quali la ricorrente 1 non avrebbe potuto espatriare prima dei circa (…) trascorsi ancora in patria dopo la scarcerazione di H._______, nonostante le ancora continue minacce e percosse subite. Il fatto solo che i due figli non fossero in possesso del passaporto, come addotto nel parere del 2 settembre 2024 (cfr. n. 53/4), non può di certo fungere da scusante per il ritardo nella partenza, se realmente ella ed i suoi figli si fossero trovati in pericolo come da lei sostenuto. 6.2.2 Visto quanto precede, malgrado il Tribunale non misconosca la situa- zione in Bosnia e Erzegovina per le vittime di violenza domestica, così an- che come riportato nel ricorso, dove l’implementazione delle norme legali sia penali previste a livello nazionale sia gli strumenti internazionali ratificati anche dal Paese in questione come la Convenzione di Istanbul e la Con- venzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 108, di seguito: CEDAW), presenta delle lacune e delle inefficienze, in particolare da parte delle autorità di po- lizia, ma anche a livello di perseguimento penale e di supporto delle vittime di tali atti (cfr. U.S. Department of State, 2023 Country Report on Human Rights Practices: Bosnia and Herzegovina, 23.04.2024, < https://www.state.gov/reports/2023-country-reports-on-human-rights-prac- tices/bosnia-and-herzegovina/ >, consultato il 13 settembre 2024; Human Rights Watch, World Report 2024: Bosnia and Herzegovina, 11.01.2024, < https://www.hrw.org/world-report/2024/country-chapters/bosnia-and-herze govina >, consultato il 13 settembre 2024; Commisione Europea, Commis- sion Staff Working Document, Bosnia and Herzegovina 2023 Report, D-5652/2024 Pagina 10 SWD(2023)691 final, 8.11.2023, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2101 211/SWD-2023-691+Bosnia+and+Herzegovina+report.pdf >, consultato il 13 settembre 2024); nel caso concreto si ritiene che non soltanto la ricor- rente 1 non abbia ricercato tutto l’aiuto che avrebbe potuto e dovuto richie- dere nel suo Paese d’origine, ma anche che al momento del suo espatrio con i figli, non sussistesse più l’attualità di un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi per gli stessi nei con- fronti di H._______, che potesse essere risolto soltanto con l’espatrio (cfr. per la nozione di persecuzione attuale DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Per quanto poi attiene ai messaggi minatori e volgari che la ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di H._______ nel (…) del 2024, allorché ella si trovava già in Svizzera (cfr. n. 45/15, D118 seg., pag. 13; MdP n. 5), gli stessi non modificano la con- clusione espressa sopra. Invero, d’un canto non si comprende come la ri- corrente 1, malgrado le continue vessazioni e minacce subite già in pas- sato, sia ancora in contatto sia con H._______ – rispondendo ai messaggi minatori anche da ultimo inviatole da quest’ultimo – sia con membri della sua famiglia (di H._______; cfr. n. 29/14, D43, pag. 12; n. 45/15, D68 seg., pag. 8; MdP n. 5), o comunque non abbia fatto nulla per non essere più reperita dal suo aguzzino, ad esempio cambiando numero di telefono ed i suoi profili nei social media, se davvero temesse, per lei o per i suoi figli, di subire dei seri pregiudizi da parte di H._______. D’altro canto, gli stessi non mutano l’apprezzamento del Tribunale, in punto al fatto che, nel caso di un ritorno dei ricorrenti in Bosnia, essi potranno rivolgersi alle autorità presenti sul territorio per denunciare le minacce passate o se essi si sen- tissero in pericolo anche in futuro a causa di H._______ o terze persone, e per chiedere protezione, anche adendo, se del caso, le istanze superiori, per ottenere il rispetto dei loro diritti. Inoltre, essi potranno vivere in un luogo differente da quello di H._______, anche nel caso di bisogno rivolgendosi ad una casa protetta ed alle associazioni presenti sul territorio per la pro- tezione di vittime di violenza, ed ovviare così all’eventualità che il suddetto possa ancora loro nuocere. 6.2.3 La circostanza poi che la ricorrente 1, nel caso di un suo ritorno in patria, dovrebbe espiare la condanna di (…) di carcere a partire dal (…) (cfr. MdP n. 4) e la sua allegazione che i suoi figli finirebbero per questo in un orfanotrofio (cfr. n. 45/15, D87 seg., pag. 10; D125, pag. 13), non risul- tano eventi pertinenti ai sensi dell’asilo. Invero, essi non rientrano nei motivi esaustivi previsti dall’art. 3 LAsi cpv. 1 LAsi per il riconoscimento della qua- lità di rifugiato. Inoltre, la ricorrente 1 non ha in alcun modo reso verosimile con le sue allegazioni, come la giustizia bosniaca non avrebbe svolto nel D-5652/2024 Pagina 11 suo caso una procedura imparziale e corretta, e l’avrebbe incolpata di un crimine non da lei commesso, soltanto a causa dell’(…) (cfr. n. 45/15, D87 seg., pag. 10). Al contrario, dall’unico mezzo di prova prodotto dall’insor- gente 1 in merito, si evince come ella fosse rappresentata da un avvocato, che avrebbe impugnato la condanna sul punto dell’esecuzione, chiedendo il rinvio dell’esecuzione della condanna a causa del fatto che allora ella era in attesa della sua seconda figlia; ricorso che sarebbe stato accolto dal tribunale competente, rinviando l’esecuzione della pena allorché la bam- bina avrebbe compiuto (…) (cfr. MdP n. 4). Nel caso in cui la ricorrente 1 avesse ritenuto che nel suo caso ella fosse stata incolpata senza ragione, avrebbe potuto impugnare anche la sentenza di condanna dinanzi ad un’istanza superiore, ciò che ella non ha mai dichiarato di aver fatto, mal- grado le possibilità effettive presenti nel suo Paese d’origine; ciò che sarà tuttavia ancora fattibile fare anche in futuro, per il tramite ad esempio di una revisione, se dati gli estremi legali. Inoltre, la mera ipotesi formulata nel ricorso che i ricorrenti 2 e 3, nel caso in cui la ricorrente 1 dovesse essere effettivamente incarcerata, verrebbero affidati a H._______ (cfr. pag. 12 del ricorso), non trova alcun fondamento concreto. Del resto, nell’eventualità che una tale ipotesi si realizzasse, la ricorrente 1 disporrà di tutte le vie legali nel suo Paese d’origine per opporsi ad un tale affidamento, da parte di un uomo che avrebbe sempre maltrattato i suoi figli. 6.2.4 Da ultimo, in relazione alla tesi proposta dai ricorrenti soltanto a par- tire dal loro parere alla bozza di decisione negativa della SEM (cfr. n. 53/4), e ripresa anche nel loro ricorso (cfr. pag. 9 segg.), che tra la ricorrente 1 e H._______ sia stato contratto un matrimonio forzato, si osserva quanto se- gue. In primo luogo, le modalità di come sarebbe avvenuto il matrimonio religioso in Bosnia, raccontate dalla ricorrente 1, fanno sorgere dei seri dubbi che sussista effettivamente tra quest’ultima e H._______ un matri- monio religioso regolarmente valido. Invero, dai suoi asserti, che non sono stati comprovati da alcun mezzo di prova o certificato, ella ha riferito che dopo aver fatto un primo tentativo in una moschea, dove l’imam avrebbe detto loro che non poteva sposarli, in quanto il rito islamico di un matrimo- nio avrebbe richiesto la presenza del padre – che non era a conoscenza del fatto che la figlia si sposasse e che anzi ha espresso in seguito la sua contrarietà (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7 seg.) – poiché ella era minorenne; sarebbero andati in un’altra moschea in un villaggio, dove un uomo (…) avrebbe sostituito il padre e due persone (…) come testimoni (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7). Essi avrebbero soltanto mangiato, senza fare alcuna festa, né la ricorrente si ricorderebbe la data della celebrazione del matrimonio religioso (cfr. n. 45/15, D63 segg., pag. 7 seg.). Ella non ha tra l’altro mai allegato che lo stesso matrimonio sarebbe stato registrato o certificato in D-5652/2024 Pagina 12 qualche modo. Pertanto, già solo per l’inverosimiglianza di un matrimonio religioso realmente contratto, la ricorrente 1 non sarebbe legata da alcun legame matrimoniale con H._______, e pertanto, di conseguenza, la tesi della tutt’ora sussistenza di un matrimonio forzato tra i predetti non può essere seguita. Tuttavia, a titolo abbondanziale, anche se il matrimonio re- ligioso concluso tra la ricorrente 1 e H._______. fosse stato contratto rego- larmente, anche il Tribunale non ravvede dalla descrizione dello stesso, e malgrado le pressioni esercitate da H._______ sull’insorgente 1 perché lo sposasse, la mancanza di volontà della ricorrente 1 di sposarlo effettiva- mente in tale frangente, visto anche come ella si sarebbe comportata suc- cessivamente con il padre, che le avrebbe proposto anche di tornare a casa e riprendere gli studi, ciò che ella avrebbe rifiutato (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7 seg.). In ogni caso, anche se la ricorrente intendesse realmente li- berarsi dal vincolo matrimoniale – non reso verosimile come sopra detto – che la legherebbe a H._______, il percorso di consulenza e supporto che vorrebbe iniziare in Svizzera presso la (…), ma di fatto non ancora neppure cominciato, potrà senz’altro essere effettuato pure nel suo Paese d’origine, presso le associazioni presenti anche sul territorio bosniaco, che potranno anche nell’eventualità aiutarla e consigliarla per intraprendere i passi legali per sciogliere il suo matrimonio religioso. 6.3 Per tutto quanto sopra considerato, la conclusione esposta nella deci- sione impugnata che ha negato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo ai ricorrenti, deve essere confermata e conse- guentemente il ricorso respinto.
  10. 7.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia. 7.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
  11. L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI. Giusta la predetta norma, l’esecuzione dell’allonta- namento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di D-5652/2024 Pagina 13 non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).
  12. 9.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto in- ternazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Spetta all’interessato provare o rendere verosimile l’esi- stenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà al- lontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 con- sid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Nella presente disamina, nella misura in cui questo Tribunale ha con- fermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo degli insor- genti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di re- spingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, visto quanto già ritenuto nei consi- derandi precedenti, ed in totale assenza di elementi apportati con il gra- vame, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d’origine, ad un trattamento proibito dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura. 9.3 Per il resto, né dal gravame, né dagli atti, risultano esservi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dei ricorrenti, in particolare degli insor- genti 1 e 2 (cfr. in proposito anche infra consid. 10.3.1), sufficientemente acclarato dall’autorità inferiore (cfr. supra consid. 4.2), risulti ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio, Grande Camera, del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §178 e 181-183 confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n. 57467/15, §122-139). 9.4 Ne consegue pertanto che l’allontanamento dei ricorrenti verso la Bosnia e Erzegovina, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi. D-5652/2024 Pagina 14
  13. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra- gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica. 10.2 La Bosnia e Erzegovina è stata inserita dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concer- nente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999; RS 142.281, OEAE). Del resto, la situazione vigente nel predetto Stato non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale. 10.3 Neppure si rilevano dei motivi personali dal profilo dello stato di salute, o di natura economica e sociale, che renderebbero ostativo l’esecuzione del loro allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina. 10.3.1 10.3.1.1 In primo luogo, per quanto concerne le persone in trattamento me- dico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’al- lontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere pri- vate delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esi- stenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia preva- lersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al sog- giorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richie- dente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’in- teressato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in ma- niera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). D-5652/2024 Pagina 15 10.3.1.2 Nel caso concreto, si evince dai documenti medici all’inserto che la ricorrente 1 soffra ancora attualmente di una diagnosi dapprima ritenuta come sindrome depressiva con attacchi di panico di origine reattiva (cfr. n. 23/2), ed ai successivi consulti psichiatrici posta invece come diagnosi di disturbo misto ansioso-depressivo (cfr. n. 27/3), ed in seguito di disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 31/2), con l’impostazione di regolari collo- qui psichiatrici e psicologici nonché la prescrizione di una terapia farmaco- logica da ultimo a base di Trittico 50 mg, Sertralin Pfizer 50 mg, Olanzapin Helvepharm 5 mg (cfr. n. 38/2 e 58/2). Non vi sarebbero alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, né dispercezioni o fenomenica alluci- natoria, come neppure aggressività auto o etero diretta, né progettualità o ideazione anticonservativa (cfr. n. 58/2 e n. 63/2), rispettivamente nell’ul- timo colloquio con la psicologa avrebbe riferito delle idee di morte al pen- siero di dover far rientro in patria (cfr. n. 63/2). Allorché ella avrebbe avuto conoscenza della decisione negativa della SEM, sarebbe iniziata un’inson- nia da induzione (cfr. n. 58/2). Dal canto suo, il ricorrente 2, è affetto da (…) ([…]), già diagnosticato in patria attorno all’età di (…) (cfr. certificato medico del 29 luglio 2024, doc. 3 annesso al ricorso; n. 29/14, D11 seg., pag. 3), per il quale sono state impostate delle regolari sedute d’ergoterapia (cfr. n. 34/2, 35/2, 37/2, 39/2, 40/2, 42/2, 44/2, 49/2, 54/2, 61/2 e 62/2). Per quanto invece attiene alla ricorrente 3, ella non soffre attualmente di pro- blematiche di salute particolari, essendo del resto l’esame somatico effet- tuato dal pediatra, risultato completamente nella norma (cfr. n. 33/2). 10.3.1.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffrono i ricorrenti 1 e 2 non appaiono essere suscettibili, per la loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in Bosnia e Erzegovina, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 con- sid. 9.3.2). Peraltro, il loro Paese d’origine dispone delle strutture mediche che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo rammentato come i ricorrenti 1 e 2 hanno già potuto rice- vere delle cure in patria per le problematiche di salute di cui sono affetti (cfr. n. 23/2, 27/3, 29/14, D7 segg., pag. 2 seg.). Le mere allegazioni della ricorrente legate al fatto che il figlio e qui ricorrente 2 sarebbe stato seguito da uno psicologo in patria, ma che non avrebbero potuto essere eseguiti ulteriori controlli da uno specialista né beneficiare di alcun tipo di assi- stenza sociale o sanitaria per crescerlo, in quanto ella non se lo sarebbe potuto permettere dal profilo economico e perché non avrebbero avuto D-5652/2024 Pagina 16 un’assicurazione sanitaria (cfr. n. 27/3, doc. 3 annesso al ricorso; n. 29/14, D12, pag. 3; n. 45/15, D107 segg., pag. 12), non mutano le conclusioni che precedono. Invero, risulta come anche il ricorrente 2 avesse accesso al seguito necessario anche in patria, essendo seguito da un pediatra e da uno psicologo. Inoltre, la ricorrente 1 non ha allegato né apportato alcun elemento concreto che ella si sia rivolta a delle associazioni presenti anche sul territorio bosniaco, per sopperire a delle eventuali mancanze di liquidità per pagare le visite mediche necessarie al figlio. Anzi, appare come ella, allorché avrebbe chiesto un aiuto economico a conoscenti, essi glielo avrebbero dato (cfr. n. 45/15, D30 seg., pag. 4; D101, pag. 11). Avrebbe tra l’altro svolto per il periodo in cui H._______ sarebbe stato in carcere, di- verse attività lavorative, per sostentare lei ed il figlio, e pagare le varie abi- tazioni nelle quali avrebbero vissuto (cfr. ibidem, D7 segg., pag. 2 seg.), oltreché pagare una baby-sitter per il bambino (cfr. ibidem, D31, pag. 4) e per l’ottenimento dei passaporti dei figli per l’espatrio (cfr. n. 53/4). Per- tanto, si può ritenere che anche per quanto concerne le sedute di ergote- rapia che dovrebbe continuare ad eseguire il ricorrente 2 in futuro, la ricor- rente 1 potrà sopperire ai costi finanziari necessari, tramite l’esercizio di un’attività lucrativa o, se necessario, intraprendendo i passi necessari per ottenere un finanziamento degli stessi da parte degli organismi e associa- zioni presenti sul territorio bosniaco. Da ultimo, in merito, occorre rilevare come dopo la conclusione della presente procedura, i ricorrenti potranno sollecitare un aiuto al ritorno, in particolare chiedendo un sostegno finan- ziario per assicurare l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d in relazione con l’art. 75 dell’Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2, RS 142.312]). Infine, per quanto attiene alla circostanza che la ricorrente 1 avrebbe subito un peg- gioramento del suo stato di salute dopo il ricevimento della decisione ne- gativa della SEM (cfr. pag. 7 del ricorso; n. 58/2), o ancora che riferirebbe d’idee passive di morte (cfr. n. 63/2), le stesse evenienze non risultano es- sere ostative all’esecuzione del suo allontanamento. Ciò in quanto il peg- gioramento dello stato psichico di un richiedente l’asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-61/2024 del 1° febbraio 2024 consid. 8.3.1, D-5932/2020 del 1° giu- gno 2022). 10.3.1.4 Visto tutto quanto sopra considerato, ne discende quindi che i ri- correnti, anche nel caso di un loro ritorno in patria, potranno disporre delle cure necessarie al loro stato di salute, e non verranno quindi a trovarsi in una condizione di pericolo concreto così come definito dalla giurisprudenza D-5652/2024 Pagina 17 succitata (cfr. consid. 10.3.1.1), né un’interruzione o sospensione delle cure è prevedibile nel succitato contesto, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso. 10.3.2 In secondo luogo, anche motivi individuali ostativi all’esecuzione dal profilo economico o sociale per i ricorrenti non se ne ravvisano agli atti o apportati con il ricorso. Invero, la ricorrente 1 è una giovane donna, che potrà riprendere, dopo il suo ritorno in patria – e dopo l’eventuale esecu- zione della pena di (…) di carcere che l’attenderebbe – un’attività lavorativa per mantenere, come avrebbe già fatto in precedenza per un periodo di (…) almeno, sé stessa ed i figli, avendo effettuato le scuole (…) per (…), nonché avendo dell’esperienza professionale segnatamente quale (…), (…) e di attività in (…) (cfr. n. 45/15, D7 segg., pag. 2 seg.; D60 seg., pag. 7). Peraltro essi potranno contare anche su una solida rete sociale, sia di conoscenti sia di famigliari – in particolare il padre della ricorrente 1 nonché una parente da parte paterna – che li avrebbero già aiutati in pas- sato e con i quali sono rimasti in contatto (cfr. n. 45/15, D27 segg., pag. 4; D46 segg., pag. 6), che potranno venir loro in aiuto in caso di necessità per sopperire ai loro bisogni primari. 10.4 Riassumendo, non si ravvisano quindi in specie sufficienti elementi, per concludere che i ricorrenti nel caso di un loro rientro in patria, a causa di motivi di natura economica, sociale o relativa al loro stato di salute, si troverebbero in una situazione esistenziale d’emergenza o di pericolo ai sensi dell’art. 84 cpv. 4 LAsi. 10.5 10.5.1 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l’esecuzione dell’allontanamento inconciliabile con l’interesse superiore dei bambini, in particolare deducibile dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), così come sollevato nel ricorso. Ad ogni fine utile, si rileva come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un’autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta uni- camente uno degli elementi da prendere in considerazione nella pondera- zione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell’allontana- mento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Tenuto conto della durata molto li- mitata del loro soggiorno in Svizzera, ovvero di meno di tre mesi (essendo entrati in territorio svizzero il […] giugno 2024), non v’è luogo di ritenere che la Svizzera li abbia a tal punto influenzati del modo di vita e del conte- sto culturale elvetico che l’esecuzione del loro allontanamento costitui- rebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera D-5652/2024 Pagina 18 sproporzionata il loro sviluppo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Per il resto, a differenza di quanto allegato nel gravame, come già sopra evinto, la ri- corrente 1 potrà richiedere la protezione delle autorità bosniache nel caso in cui si concretizzassero anche per i figli delle nuove minacce future, come pure intraprendere i relativi passi legali, onde eventualmente scongiurare la separazione dai figli, nel caso ella dovesse scontare effettivamente la condanna prevista di (…) in patria, rispettivamente perché i ricorrenti 2 e 3 siano affidati alle persone adatte, anche tenendo conto dei bisogni accre- sciuti educativi e di cura di cui necessita il ricorrente 2. Inoltre, i ricorrenti 2 e 3, ancora in età infantile, saranno accompagnati dalla madre in patria, loro figura di riferimento centrale per l’educazione e la cura, e ritroveranno al loro ritorno, anche una rete famigliare – in particolare il nonno materno – che potrà essere di supporto alla ricorrente 1 nella loro presa in carico. Da ultimo, il supposto padre biologico della ricorrente 3, non ha mai avuto alcun legame con la bambina, né ne avrebbe attualmente con la ricorrente 1, avendo voluto interrompere ogni contatto, e non si sa neppure dove egli vivrebbe, essendo del resto cittadino (…) (cfr. n. 29/14, D15 segg., pag. 3 segg.). Pertanto, non si vede su quale fondamento legale, la ricorrente 1 pretenderebbe che il riconoscimento di paternità della ricorrente 3 venga effettuato in Svizzera, così come allegato nel ricorso. Tale procedura, del tutto legittima, potrà difatti essere intrapresa anche nel suo Paese d’origine. Del tutto pretestuoso, tale argomento, non deve essere per il resto esami- nato oltre. Ne consegue, che anche sotto il profilo degli art. 3 cpv. 1 CDF e 9 CDF, l’allontanamento dei ricorrenti 2 e 3 non risulta essere ostativo. 10.5.2 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento degli insor- genti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
  14. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il pro- filo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto la ricor- rente 1 è in possesso della sua carta d’identità originale ancora valida e, usando della necessaria diligenza, i ricorrenti potranno procurarsi ogni ul- teriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 con- sid. 12).
  15. Alla luce di quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da ri- tenere come ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammis- sione provvisoria, in specie, non entra pertanto in considerazione (cfr. D-5652/2024 Pagina 19 art. 83 cpv. 1-4 LStrI). Anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione impugnata va quindi confermata.
  16. Ne discende quindi che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
  17. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
  18. Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso concreto, si può concludere allo stato d’indigenza degli insorgenti, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
  19. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) D-5652/2024 Pagina 20 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
  20. Il ricorso è respinto.
  21. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta.
  22. Non si prelevano spese processuali.
  23. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5652/2024 Sentenza del 20 settembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti

1. A._______, nata l'(...), alias B._______, nata l'(...), con i figli

2. C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...),

3. E._______, nata il (...), Bosnia e Erzegovina, tutti rappresentati da Maryligia Zaccuri, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 3 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2024. A.b Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) luglio 2024 e completata il (...) agosto 2024, la richiedente 1 ha essenzialmente riferito di essere di fede musulmana, originaria del villaggio di F._______, in provincia di G._______. Ella sarebbe espatriata con i figli a causa dei maltrattamenti e violenze psicologiche, fisiche e sessuali che avrebbe subito da parte di H._______, conosciuto e sposato con rito religioso nel (...), e da terze persone conoscenti di quest'ultimo, e ciò malgrado le denunce che lei avrebbe sporto in polizia diverse volte. Nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, ella teme per la sua vita e che H._______ possa fare del male ai suoi figli nonché che entrambi i figli possano finire in un orfanotrofio, dato che lei dovrebbe scontare una pena detentiva di (...), condanna ricevuta per (...). A sostegno della sua identità e dei suoi asserti, l'interessata 1 ha consegnato gli originali della sua carta d'identità, del suo certificato di nascita nonché dei certificati di nascita degli interessati 2 e 3 (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 1/2-4/2); altresì producendo in copia: la citazione quale testimone nel procedimento penale avviato contro H._______ (cfr. MdP n. 1); la notifica di non proseguimento delle indagini contro I._______ (cfr. MdP n. 2); il certificato del pediatra relativo al figlio C._______ (cfr. MdP n. 3); la condanna emanata contro di lei il (...) per (...) (cfr. MdP n. 4); delle schermate video con messaggi di minaccia (cfr. MdP n. 5); cinque stampe di fotografie che ritrarrebbero delle parti del suo corpo con dei lividi e cicatrici (cfr. MdP n. 7); un video che mostrerebbe il figlio C._______ che piange (cfr. MdP n. 6), nonché un video relativo ad un intervento di polizia che sarebbe avvenuto al domicilio dei richiedenti (cfr. MdP n. 8). A.c Il 2 settembre 2024, gli interessati hanno potuto presentare, per il tramite della loro rappresentante legale, il parere al progetto di decisione negativo della SEM del 29 agosto 2024. A.d Agli atti vi sono diversi referti medici inerenti alla situazione valetudinaria di tutti i richiedenti, i quali verranno citati ed analizzati, per quanto necessario e rilevante per la presente disamina, nei considerandi in diritto. B. Tramite la decisione del 3 settembre 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-56/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d'asilo, nonché ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Con memoriale del 10 settembre 2024 (cfr. risultanze processuali), gli interessati hanno inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, postulando l'annullamento della stessa, nonché in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In primo subordine, essi hanno concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria ed in secondo subordine la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle loro allegazioni e per complemento istruttorio nell'ambito della procedura ampliata. Contestualmente hanno presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo. Al ricorso è stata annessa quale nuova documentazione, in copia: tre messaggi elettronici inviati dalla protezione giuridica alla (...) rispettivamente del 23 luglio 2024, 20 agosto 2024, 5 settembre 2024 (cfr. doc. 2, 4 e 6), nonché la loro risposta, sempre via mail del 6 settembre 2024 (cfr. doc. 7); il foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 29 luglio 2024 inerente al ricorrente 2 (cfr. doc. 3), nonché l'F2 del 5 settembre 2024 relativo alla ricorrente 1 (cfr. doc. 8, nel frattempo anche inserito agli atti della SEM, cfr. n. 58/2). D. Il Tribunale, il 12 settembre 2024, ha chiesto all'autorità inferiore l'invio del dossier degli insorgenti N-Box (...), che è entrato al Tribunale il 16 settembre 2024. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie. 4. 4.1 I ricorrenti propongono nel loro ricorso, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle loro allegazioni e per un complemento istruttorio nell'ambito della procedura ampliata. In tal senso, essi ritengono come l'autorità inferiore sarebbe incorsa in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi; e per il suo contenuto cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), sia avendo omesso la SEM di considerare l'interesse superiore del fanciullo - cadendo anche in tal senso in una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti - nell'esame degli ostacoli all'allontanamento, sia in merito alle allegazioni esposte dalla ricorrente, in particolare riferibili alla sussistenza di un matrimonio forzato. L'autorità inferiore, poiché avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti nel caso concreto, trattandolo in procedura celere invece che passarlo alla procedura ampliata, sarebbe incorsa in una "grossolana violazione" degli art. 26 cpv. 1 e 37 cpv. 2 LAsi (cfr. ricorso, pag. 14). Inoltre, poiché la SEM non avrebbe smistato il caso alla procedura ampliata come proposto dalla rappresentante legale nel suo parere (concernente lo smistamento tra la procedura celere ai sensi dell'art. 26c LAsi e la procedura ampliata di cui all'art. 26d LAsi, il Tribunale si è già espresso in merito nella sua sentenza di principio DTAF 2020 VI/5, alla quale, per i suoi principi, si può quindi senz'altro rinviare per ulteriori dettagli), e non argomentando a dovere su tale punto in questione tale scelta, concorrendo in tal senso anche ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, avrebbe provocato una lesione del diritto di difesa dei ricorrenti, a causa del termine breve di cinque giorni disponibile nella procedura celere adottata (cfr. pag. 14 seg. del ricorso). 4.2 Ora, a differenza di quanto motivato dai ricorrenti nel loro gravame, si evince dalla decisione avversata, come l'autorità sindacata abbia tenuto conto per la sua definizione sia delle circostanze concrete dei ricorrenti 2 e 3, anche dal profilo dell'esigibilità della misura dell'allontanamento, sia delle allegazioni inerenti alla sussistenza del matrimonio forzato tra la ricorrente 1 e H._______ (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III/2, pag. 9 della decisione impugnata). Il fatto che non abbia citato il principio del benessere superiore dei fanciulli nella stessa, non è rilevante, in quanto dalla semplice lettura della medesima si rimarca come l'autorità inferiore abbia tenuto conto di tale principio, prendendo in esame gli elementi pertinenti per la causa, in particolare lo stato di salute del ricorrente 2. Non si ravvisa pertanto, neppure una violazione del loro diritto di essere sentito da parte della SEM. Anche per quanto attiene alle considerazioni della rappresentante legale presentate nel parere al progetto relative alla sussistenza di un matrimonio forzato, come pure la circostanza di voler far riconoscere la figlia da parte di J._______ o ancora che la ricorrente 1 dovrebbe scontare in patria una pena se dovesse tornarvi, il fatto solo che l'autorità inferiore giunga ad un'altra conclusione rispetto a quella proposta dai ricorrenti anche nel loro memoriale ricorsuale (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III/2, pag. 9 della decisione impugnata), non risulta in alcun modo violante da parte dell'autorità inferiore il suo dovere inquisitorio. Il Tribunale ritiene inoltre, al contrario di quanto lamentato nel ricorso, che l'autorità inferiore abbia motivato a sufficienza nel provvedimento avversato la sua scelta di non assegnare il caso concreto alla procedura ampliata, in quanto non riteneva che fossero necessari ulteriori atti istruttori per la definizione della pratica, e quindi perché la richiesta di passaggio alla procedura ampliata formulata dalla rappresentante legale degli insorgenti nel parere al progetto di decisione negativo, non potesse essere accolta (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione avversata). Procedere che il Tribunale non può che sottoscrivere, in quanto al momento dell'emissione della decisione avversata, la SEM disponeva di tutti gli elementi rilevanti per la causa per determinarsi con cognizione di causa, come è il caso pure per lo scrivente Tribunale. Le uniche circostanze che la ricorrente 1, dopo l'emissione della decisione avversata, a causa del responso negativo della stessa, abbia avuto un peggioramento del suo stato di salute, con un'insonnia d'induzione (cfr. n. 58/2; ricorso, pag. 7), o ancora che avrebbe accolto la possibilità di una consulenza e di un supporto da parte della (...), e starebbe per questo attendendo l'organizzazione di un primo incontro presso tale associazione, non risultano all'evidenza circostanze violanti per la SEM il suo obbligo inquisitorio, avendo del resto dello stato di salute della ricorrente 1, pure tenuto adeguatamente conto nel suo provvedimento (cfr. p.to II, pag. 8 e p.to III, pag. 9). Inoltre i ricorrenti, nel loro memoriale ricorsuale non motivano concretamente quali aspetti o elementi essi non avrebbero potuto presentare o sviluppare nel loro ricorso a causa del breve termine ricorsuale, dovuto in realtà non al fatto che la fattispecie sia stata trattata dall'autorità inferiore in procedura celere, bensì poiché essa è stata emessa ai sensi dell'art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi). Dall'ampia argomentazione e motivazione presente nel memoriale ricorsuale, su tutti i punti relativi alla decisione sindacata, il Tribunale non ravvisa alcuna lesione del loro diritto di difesa. Per il resto, le censure sollevate dagli insorgenti in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sia riguardanti la verosimiglianza degli asserti dell'insorgente 1, sia l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti, si confondono in realtà con il merito, ovverossia sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dall'autorità inferiore in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate di seguito. 4.3 Ne consegue che, le doglianze formali mosse dai ricorrenti nei confronti del provvedimento avversato, devono essere integralmente respinte, e non esiste quindi alcun motivo per annullare la decisione avversata e restituire gli atti di causa alla SEM. 5. 5.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6. 6.1 Si osserva innanzitutto come lo Stato della Bosnia e Erzegovina, rientri nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l'allegato 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Ciò significa che si possa partire dal presupposto legale, che non soltanto una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo da parte dello Stato non avvenga, ma anche che le autorità bosniache siano in grado di offrire la relativa protezione contro delle persecuzioni commesse da terze persone o entità non statali (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-6150/2023 del 2 maggio 2024 consid. 6.1, D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.3). Tale presunzione di protezione è relativa, nel senso che può essere sovvertita in un caso specifico a causa d'indizi concreti e sostanziati, i quali devono essere valutati secondo un punto di vista oggettivo, dove l'onere della prova (ovvero la prova del contrario) è a carico del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.4.3; sentenza del Tribunale D-4581/2024 del 6 settembre 2024 consid. 4.3). 6.2 6.2.1 Tornando alla presente disamina, il Tribunale ritiene come la presunzione legale testé riportata, non venga scalfita dalle allegazioni degli insorgenti. Invero, allorché la ricorrente 1 si sarebbe rivolta alle autorità di polizia denunciando H._______ o suoi amici (di lui), esse non sarebbero rimaste inattive, bensì avrebbero condotto lei (o anche i suoi figli) dal medico per constatare le loro ferite, dove li avrebbero curati; avrebbero steso il verbale di polizia sull'accaduto, nonché H._______ (o i suoi amici) sarebbero stati arrestati (cfr. n. 29/14, D42, pag. 10 seg., D43, pag. 12; n. 45/15, D69 segg., pag. 8). Ora, dell'allegazione che H._______ sarebbe stato rilasciato di lì a 24 ore con la sola pena di una multa da pagare (cfr. n. 29/14, D42, pag. 10), anche il Tribunale dubita come la SEM della veridicità di tale asserto, in quanto si scontra con quanto ella ha riferito nell'audizione seguente, allorché ha invece asserito che "[...] lui veniva arrestato e portato alla sede della polizia dove gli dicevano che se entro (...) giorni avesse pagato la multa, poteva pagare la metà dell'importo. Lui pagava e usciva di nuovo" (cfr. n. 45/15, D69, pag. 8). Versione in cui la durata in carcere sarebbe stata ben superiore alle ventiquattro ore addotte in precedenza. Altresì, anche riguardo all'ultimo episodio dove (...) persone sarebbero state inviate da H._______, ed avrebbero picchiato la ricorrente 1 e la figlia, le versioni rese dalla ricorrente 1 sono in parte discrepanti sulla conclusione che avrebbero riservato agli autori dell'attacco, gli agenti di polizia intervenuti. Difatti, se d'un canto l'insorgente 1 ha formulato l'ipotesi che i (...) autori sarebbero stati arrestati (cfr. n. 29/14, D43, pag. 12); d'altro canto ella ha invece asserito come "Qualche ora più tardi loro sono stati rilasciati come se non fosse successo niente" (cfr. n. 45/15, D73, pag. 8), affermazione palesemente discrepante con quanto invece soltanto supposto precedentemente. Tra l'altro, l'unico documento presentato a sostegno di tali suoi asserti, è un estratto di un avviso di abbandono delle indagini del (...) (cfr. MdP 2), che dimostra invece come le autorità del suo Paese d'origine, anche penali, si siano interessate al suo caso, aprendo un procedimento penale laddove dati gli estremi. Tra l'altro, come dimostrato anche da quest'ultimo mezzo di prova depositato dalla ricorrente 1, ella avrebbe potuto adire le vie legali superiori. Ella tuttavia, malgrado avrebbe potuto farlo, non ha mai riferito di essersi indirizzata ad un'autorità superiore rispetto che alla polizia, nonché che avrebbe utilizzato ogni possibilità di protezione presente nel suo Paese d'origine, in particolare indirizzandosi alle associazioni presenti sul territorio dello stesso per le vittime di violenza - alcune citate anche dalla SEM nella decisione avversata - e ciò malgrado non appaia dalle sue allegazioni che non ne conoscesse l'esistenza. Invero, per quanto attiene al suo soggiorno in una casa protetta per vittime di violenza per (...) giorni, anche il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, ritiene come la ricorrente non l'abbia reso verosimile. Invero, non soltanto di tale suo soggiorno ella non ne aveva mai accennato spontaneamente né nel corso della prima né nella seconda audizione, ma è soltanto allorché a due riprese ella è stata questionata se fosse mai stata indirizzata verso una casa protetta da parte della polizia o del personale curante, che ha infine aggiunto di essersi recata di sua iniziativa personale presso una casa protetta nel suo Cantone (cfr. n. 45/15, D74 seg., pag. 8). Risulta inoltre anche agli occhi del Tribunale del tutto poco plausibile come ella avrebbe reperito tale struttura, tramite dei social media, nonché il suo comportamento tenuto quando finalmente sarebbe riuscita a sfuggire al suo persecutore H._______, pubblicando (...), nonché rimanendo ancora in contatto con H._______ (cfr. n. 45/15, D75 segg., pag. 9). Peraltro, non si possono seguire i ricorrenti, laddove essi nel loro ricorso rilevano che l'insufficienza della protezione statale bosniaca si tradurrebbe, almeno indirettamente, in un fenomeno di colpevolizzazione della vittima, sentimento che la ricorrente 1 non ha mai esternato di aver provato nei confronti degli agenti di polizia che sarebbero intervenuti allorché da ella sollecitati. Malgrado agli occhi del Tribunale non si possa escludere la verosimiglianza del fatto che la ricorrente 1 anche dopo la scarcerazione di H._______ sia stata ancora importunata o picchiata da quest'ultimo o da suoi amici in alcune occasioni (cfr. n. 29/14, D43, pag. 12; n. 45/15, D40 segg., pag. 5 seg.), ed avrebbe per brevi periodi vissuto ancora con H._______ (cfr. n. 45/15, D40 segg., pag. 5 seg.); tuttavia la scrivente autorità concorda con la SEM laddove ha concluso nella decisione avversata che non sussistesse più alcun timore fondato oggettivo a causa degli agiti di H._______ dopo il suo rilascio di prigione, da condurla all'espatrio. Invero, come denotato a ragione anche nella decisione avversata, durante l'incarcerazione del suddetto, la ricorrente 1 si sarebbe ricostruita una rete d'amicizie ed avrebbe ripreso i contatti anche con il padre, che l'avrebbero anche aiutata finanziariamente in alcune occasioni, nonché ella avrebbe svolto diverse attività lavorative per sostentare lei e i suoi figli. Inoltre ella avrebbe iniziato e portato avanti una relazione con J._______ anche dopo la scarcerazione di H._______, recandosi diverse volte in K._______, dove avrebbe anche lavorato in nero per un breve periodo, ed avrebbe quindi avuto un'ampia libertà di movimento, pure vivendo in abitazioni differenti da quelle di H._______ (cfr. n. 29/14, D19 segg., pag. 4 seg.; n. 45/15, D7 segg., pag. 2 segg.). Data questa libertà di movimento, non si ravvedono quindi dei motivi oggettivi per i quali la ricorrente 1 non avrebbe potuto espatriare prima dei circa (...) trascorsi ancora in patria dopo la scarcerazione di H._______, nonostante le ancora continue minacce e percosse subite. Il fatto solo che i due figli non fossero in possesso del passaporto, come addotto nel parere del 2 settembre 2024 (cfr. n. 53/4), non può di certo fungere da scusante per il ritardo nella partenza, se realmente ella ed i suoi figli si fossero trovati in pericolo come da lei sostenuto. 6.2.2 Visto quanto precede, malgrado il Tribunale non misconosca la situazione in Bosnia e Erzegovina per le vittime di violenza domestica, così anche come riportato nel ricorso, dove l'implementazione delle norme legali sia penali previste a livello nazionale sia gli strumenti internazionali ratificati anche dal Paese in questione come la Convenzione di Istanbul e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 108, di seguito: CEDAW), presenta delle lacune e delle inefficienze, in particolare da parte delle autorità di polizia, ma anche a livello di perseguimento penale e di supporto delle vittime di tali atti (cfr. U.S. Department of State, 2023 Country Report on Human Rights Practices: Bosnia and Herzegovina, 23.04.2024, , consultato il 13 settembre 2024; Human Rights Watch, World Report 2024: Bosnia and Herzegovina, 11.01.2024, , consultato il 13 settembre 2024; Commisione Europea, Commission Staff Working Document, Bosnia and Herzegovina 2023 Report, SWD(2023)691 final, 8.11.2023, , consultato il 13 settembre 2024); nel caso concreto si ritiene che non soltanto la ricorrente 1 non abbia ricercato tutto l'aiuto che avrebbe potuto e dovuto richiedere nel suo Paese d'origine, ma anche che al momento del suo espatrio con i figli, non sussistesse più l'attualità di un timore oggettivo di subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi per gli stessi nei confronti di H._______, che potesse essere risolto soltanto con l'espatrio (cfr. per la nozione di persecuzione attuale DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 125 seg.). Per quanto poi attiene ai messaggi minatori e volgari che la ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di H._______ nel (...) del 2024, allorché ella si trovava già in Svizzera (cfr. n. 45/15, D118 seg., pag. 13; MdP n. 5), gli stessi non modificano la conclusione espressa sopra. Invero, d'un canto non si comprende come la ricorrente 1, malgrado le continue vessazioni e minacce subite già in passato, sia ancora in contatto sia con H._______ - rispondendo ai messaggi minatori anche da ultimo inviatole da quest'ultimo - sia con membri della sua famiglia (di H._______; cfr. n. 29/14, D43, pag. 12; n. 45/15, D68 seg., pag. 8; MdP n. 5), o comunque non abbia fatto nulla per non essere più reperita dal suo aguzzino, ad esempio cambiando numero di telefono ed i suoi profili nei social media, se davvero temesse, per lei o per i suoi figli, di subire dei seri pregiudizi da parte di H._______. D'altro canto, gli stessi non mutano l'apprezzamento del Tribunale, in punto al fatto che, nel caso di un ritorno dei ricorrenti in Bosnia, essi potranno rivolgersi alle autorità presenti sul territorio per denunciare le minacce passate o se essi si sentissero in pericolo anche in futuro a causa di H._______ o terze persone, e per chiedere protezione, anche adendo, se del caso, le istanze superiori, per ottenere il rispetto dei loro diritti. Inoltre, essi potranno vivere in un luogo differente da quello di H._______, anche nel caso di bisogno rivolgendosi ad una casa protetta ed alle associazioni presenti sul territorio per la protezione di vittime di violenza, ed ovviare così all'eventualità che il suddetto possa ancora loro nuocere. 6.2.3 La circostanza poi che la ricorrente 1, nel caso di un suo ritorno in patria, dovrebbe espiare la condanna di (...) di carcere a partire dal (...) (cfr. MdP n. 4) e la sua allegazione che i suoi figli finirebbero per questo in un orfanotrofio (cfr. n. 45/15, D87 seg., pag. 10; D125, pag. 13), non risultano eventi pertinenti ai sensi dell'asilo. Invero, essi non rientrano nei motivi esaustivi previsti dall'art. 3 LAsi cpv. 1 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre, la ricorrente 1 non ha in alcun modo reso verosimile con le sue allegazioni, come la giustizia bosniaca non avrebbe svolto nel suo caso una procedura imparziale e corretta, e l'avrebbe incolpata di un crimine non da lei commesso, soltanto a causa dell'(...) (cfr. n. 45/15, D87 seg., pag. 10). Al contrario, dall'unico mezzo di prova prodotto dall'insorgente 1 in merito, si evince come ella fosse rappresentata da un avvocato, che avrebbe impugnato la condanna sul punto dell'esecuzione, chiedendo il rinvio dell'esecuzione della condanna a causa del fatto che allora ella era in attesa della sua seconda figlia; ricorso che sarebbe stato accolto dal tribunale competente, rinviando l'esecuzione della pena allorché la bambina avrebbe compiuto (...) (cfr. MdP n. 4). Nel caso in cui la ricorrente 1 avesse ritenuto che nel suo caso ella fosse stata incolpata senza ragione, avrebbe potuto impugnare anche la sentenza di condanna dinanzi ad un'istanza superiore, ciò che ella non ha mai dichiarato di aver fatto, malgrado le possibilità effettive presenti nel suo Paese d'origine; ciò che sarà tuttavia ancora fattibile fare anche in futuro, per il tramite ad esempio di una revisione, se dati gli estremi legali. Inoltre, la mera ipotesi formulata nel ricorso che i ricorrenti 2 e 3, nel caso in cui la ricorrente 1 dovesse essere effettivamente incarcerata, verrebbero affidati a H._______ (cfr. pag. 12 del ricorso), non trova alcun fondamento concreto. Del resto, nell'eventualità che una tale ipotesi si realizzasse, la ricorrente 1 disporrà di tutte le vie legali nel suo Paese d'origine per opporsi ad un tale affidamento, da parte di un uomo che avrebbe sempre maltrattato i suoi figli. 6.2.4 Da ultimo, in relazione alla tesi proposta dai ricorrenti soltanto a partire dal loro parere alla bozza di decisione negativa della SEM (cfr. n. 53/4), e ripresa anche nel loro ricorso (cfr. pag. 9 segg.), che tra la ricorrente 1 e H._______ sia stato contratto un matrimonio forzato, si osserva quanto segue. In primo luogo, le modalità di come sarebbe avvenuto il matrimonio religioso in Bosnia, raccontate dalla ricorrente 1, fanno sorgere dei seri dubbi che sussista effettivamente tra quest'ultima e H._______ un matrimonio religioso regolarmente valido. Invero, dai suoi asserti, che non sono stati comprovati da alcun mezzo di prova o certificato, ella ha riferito che dopo aver fatto un primo tentativo in una moschea, dove l'imam avrebbe detto loro che non poteva sposarli, in quanto il rito islamico di un matrimonio avrebbe richiesto la presenza del padre - che non era a conoscenza del fatto che la figlia si sposasse e che anzi ha espresso in seguito la sua contrarietà (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7 seg.) - poiché ella era minorenne; sarebbero andati in un'altra moschea in un villaggio, dove un uomo (...) avrebbe sostituito il padre e due persone (...) come testimoni (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7). Essi avrebbero soltanto mangiato, senza fare alcuna festa, né la ricorrente si ricorderebbe la data della celebrazione del matrimonio religioso (cfr. n. 45/15, D63 segg., pag. 7 seg.). Ella non ha tra l'altro mai allegato che lo stesso matrimonio sarebbe stato registrato o certificato in qualche modo. Pertanto, già solo per l'inverosimiglianza di un matrimonio religioso realmente contratto, la ricorrente 1 non sarebbe legata da alcun legame matrimoniale con H._______, e pertanto, di conseguenza, la tesi della tutt'ora sussistenza di un matrimonio forzato tra i predetti non può essere seguita. Tuttavia, a titolo abbondanziale, anche se il matrimonio religioso concluso tra la ricorrente 1 e H._______. fosse stato contratto regolarmente, anche il Tribunale non ravvede dalla descrizione dello stesso, e malgrado le pressioni esercitate da H._______ sull'insorgente 1 perché lo sposasse, la mancanza di volontà della ricorrente 1 di sposarlo effettivamente in tale frangente, visto anche come ella si sarebbe comportata successivamente con il padre, che le avrebbe proposto anche di tornare a casa e riprendere gli studi, ciò che ella avrebbe rifiutato (cfr. n. 29/14, D41, pag. 7 seg.). In ogni caso, anche se la ricorrente intendesse realmente liberarsi dal vincolo matrimoniale - non reso verosimile come sopra detto - che la legherebbe a H._______, il percorso di consulenza e supporto che vorrebbe iniziare in Svizzera presso la (...), ma di fatto non ancora neppure cominciato, potrà senz'altro essere effettuato pure nel suo Paese d'origine, presso le associazioni presenti anche sul territorio bosniaco, che potranno anche nell'eventualità aiutarla e consigliarla per intraprendere i passi legali per sciogliere il suo matrimonio religioso. 6.3 Per tutto quanto sopra considerato, la conclusione esposta nella decisione impugnata che ha negato il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo ai ricorrenti, deve essere confermata e conseguentemente il ricorso respinto. 7. 7.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. 7.2 Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

8. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la predetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura). Spetta all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Nella presente disamina, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Inoltre, visto quanto già ritenuto nei considerandi precedenti, ed in totale assenza di elementi apportati con il gravame, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti, di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. 9.3 Per il resto, né dal gravame, né dagli atti, risultano esservi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dei ricorrenti, in particolare degli insorgenti 1 e 2 (cfr. in proposito anche infra consid. 10.3.1), sufficientemente acclarato dall'autorità inferiore (cfr. supra consid. 4.2), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del loro allontanamento (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio, Grande Camera, del 13 dicembre 2016, 41738/10, §178 e 181-183 confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, n. 57467/15, §122-139). 9.4 Ne consegue pertanto che l'allontanamento dei ricorrenti verso la Bosnia e Erzegovina, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 La Bosnia e Erzegovina è stata inserita dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999; RS 142.281, OEAE). Del resto, la situazione vigente nel predetto Stato non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. 10.3 Neppure si rilevano dei motivi personali dal profilo dello stato di salute, o di natura economica e sociale, che renderebbero ostativo l'esecuzione del loro allontanamento verso la Bosnia e Erzegovina. 10.3.1 10.3.1.1 In primo luogo, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 10.3.1.2 Nel caso concreto, si evince dai documenti medici all'inserto che la ricorrente 1 soffra ancora attualmente di una diagnosi dapprima ritenuta come sindrome depressiva con attacchi di panico di origine reattiva (cfr. n. 23/2), ed ai successivi consulti psichiatrici posta invece come diagnosi di disturbo misto ansioso-depressivo (cfr. n. 27/3), ed in seguito di disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 31/2), con l'impostazione di regolari colloqui psichiatrici e psicologici nonché la prescrizione di una terapia farmacologica da ultimo a base di Trittico 50 mg, Sertralin Pfizer 50 mg, Olanzapin Helvepharm 5 mg (cfr. n. 38/2 e 58/2). Non vi sarebbero alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, né dispercezioni o fenomenica allucinatoria, come neppure aggressività auto o etero diretta, né progettualità o ideazione anticonservativa (cfr. n. 58/2 e n. 63/2), rispettivamente nell'ultimo colloquio con la psicologa avrebbe riferito delle idee di morte al pensiero di dover far rientro in patria (cfr. n. 63/2). Allorché ella avrebbe avuto conoscenza della decisione negativa della SEM, sarebbe iniziata un'insonnia da induzione (cfr. n. 58/2). Dal canto suo, il ricorrente 2, è affetto da (...) ([...]), già diagnosticato in patria attorno all'età di (...) (cfr. certificato medico del 29 luglio 2024, doc. 3 annesso al ricorso; n. 29/14, D11 seg., pag. 3), per il quale sono state impostate delle regolari sedute d'ergoterapia (cfr. n. 34/2, 35/2, 37/2, 39/2, 40/2, 42/2, 44/2, 49/2, 54/2, 61/2 e 62/2). Per quanto invece attiene alla ricorrente 3, ella non soffre attualmente di problematiche di salute particolari, essendo del resto l'esame somatico effettuato dal pediatra, risultato completamente nella norma (cfr. n. 33/2). 10.3.1.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffrono i ricorrenti 1 e 2 non appaiono essere suscettibili, per la loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in Bosnia e Erzegovina, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Peraltro, il loro Paese d'origine dispone delle strutture mediche che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo rammentato come i ricorrenti 1 e 2 hanno già potuto ricevere delle cure in patria per le problematiche di salute di cui sono affetti (cfr. n. 23/2, 27/3, 29/14, D7 segg., pag. 2 seg.). Le mere allegazioni della ricorrente legate al fatto che il figlio e qui ricorrente 2 sarebbe stato seguito da uno psicologo in patria, ma che non avrebbero potuto essere eseguiti ulteriori controlli da uno specialista né beneficiare di alcun tipo di assistenza sociale o sanitaria per crescerlo, in quanto ella non se lo sarebbe potuto permettere dal profilo economico e perché non avrebbero avuto un'assicurazione sanitaria (cfr. n. 27/3, doc. 3 annesso al ricorso; n. 29/14, D12, pag. 3; n. 45/15, D107 segg., pag. 12), non mutano le conclusioni che precedono. Invero, risulta come anche il ricorrente 2 avesse accesso al seguito necessario anche in patria, essendo seguito da un pediatra e da uno psicologo. Inoltre, la ricorrente 1 non ha allegato né apportato alcun elemento concreto che ella si sia rivolta a delle associazioni presenti anche sul territorio bosniaco, per sopperire a delle eventuali mancanze di liquidità per pagare le visite mediche necessarie al figlio. Anzi, appare come ella, allorché avrebbe chiesto un aiuto economico a conoscenti, essi glielo avrebbero dato (cfr. n. 45/15, D30 seg., pag. 4; D101, pag. 11). Avrebbe tra l'altro svolto per il periodo in cui H._______ sarebbe stato in carcere, diverse attività lavorative, per sostentare lei ed il figlio, e pagare le varie abitazioni nelle quali avrebbero vissuto (cfr. ibidem, D7 segg., pag. 2 seg.), oltreché pagare una baby-sitter per il bambino (cfr. ibidem, D31, pag. 4) e per l'ottenimento dei passaporti dei figli per l'espatrio (cfr. n. 53/4). Pertanto, si può ritenere che anche per quanto concerne le sedute di ergoterapia che dovrebbe continuare ad eseguire il ricorrente 2 in futuro, la ricorrente 1 potrà sopperire ai costi finanziari necessari, tramite l'esercizio di un'attività lucrativa o, se necessario, intraprendendo i passi necessari per ottenere un finanziamento degli stessi da parte degli organismi e associazioni presenti sul territorio bosniaco. Da ultimo, in merito, occorre rilevare come dopo la conclusione della presente procedura, i ricorrenti potranno sollecitare un aiuto al ritorno, in particolare chiedendo un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d in relazione con l'art. 75 dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie [OAsi 2, RS 142.312]). Infine, per quanto attiene alla circostanza che la ricorrente 1 avrebbe subito un peggioramento del suo stato di salute dopo il ricevimento della decisione negativa della SEM (cfr. pag. 7 del ricorso; n. 58/2), o ancora che riferirebbe d'idee passive di morte (cfr. n. 63/2), le stesse evenienze non risultano essere ostative all'esecuzione del suo allontanamento. Ciò in quanto il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-61/2024 del 1° febbraio 2024 consid. 8.3.1, D-5932/2020 del 1° giugno 2022). 10.3.1.4 Visto tutto quanto sopra considerato, ne discende quindi che i ricorrenti, anche nel caso di un loro ritorno in patria, potranno disporre delle cure necessarie al loro stato di salute, e non verranno quindi a trovarsi in una condizione di pericolo concreto così come definito dalla giurisprudenza succitata (cfr. consid. 10.3.1.1), né un'interruzione o sospensione delle cure è prevedibile nel succitato contesto, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso. 10.3.2 In secondo luogo, anche motivi individuali ostativi all'esecuzione dal profilo economico o sociale per i ricorrenti non se ne ravvisano agli atti o apportati con il ricorso. Invero, la ricorrente 1 è una giovane donna, che potrà riprendere, dopo il suo ritorno in patria - e dopo l'eventuale esecuzione della pena di (...) di carcere che l'attenderebbe - un'attività lavorativa per mantenere, come avrebbe già fatto in precedenza per un periodo di (...) almeno, sé stessa ed i figli, avendo effettuato le scuole (...) per (...), nonché avendo dell'esperienza professionale segnatamente quale (...), (...) e di attività in (...) (cfr. n. 45/15, D7 segg., pag. 2 seg.; D60 seg., pag. 7). Peraltro essi potranno contare anche su una solida rete sociale, sia di conoscenti sia di famigliari - in particolare il padre della ricorrente 1 nonché una parente da parte paterna - che li avrebbero già aiutati in passato e con i quali sono rimasti in contatto (cfr. n. 45/15, D27 segg., pag. 4; D46 segg., pag. 6), che potranno venir loro in aiuto in caso di necessità per sopperire ai loro bisogni primari. 10.4 Riassumendo, non si ravvisano quindi in specie sufficienti elementi, per concludere che i ricorrenti nel caso di un loro rientro in patria, a causa di motivi di natura economica, sociale o relativa al loro stato di salute, si troverebbero in una situazione esistenziale d'emergenza o di pericolo ai sensi dell'art. 84 cpv. 4 LAsi. 10.5 10.5.1 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse superiore dei bambini, in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), così come sollevato nel ricorso. Ad ogni fine utile, si rileva come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Tenuto conto della durata molto limitata del loro soggiorno in Svizzera, ovvero di meno di tre mesi (essendo entrati in territorio svizzero il [...] giugno 2024), non v'è luogo di ritenere che la Svizzera li abbia a tal punto influenzati del modo di vita e del contesto culturale elvetico che l'esecuzione del loro allontanamento costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Per il resto, a differenza di quanto allegato nel gravame, come già sopra evinto, la ricorrente 1 potrà richiedere la protezione delle autorità bosniache nel caso in cui si concretizzassero anche per i figli delle nuove minacce future, come pure intraprendere i relativi passi legali, onde eventualmente scongiurare la separazione dai figli, nel caso ella dovesse scontare effettivamente la condanna prevista di (...) in patria, rispettivamente perché i ricorrenti 2 e 3 siano affidati alle persone adatte, anche tenendo conto dei bisogni accresciuti educativi e di cura di cui necessita il ricorrente 2. Inoltre, i ricorrenti 2 e 3, ancora in età infantile, saranno accompagnati dalla madre in patria, loro figura di riferimento centrale per l'educazione e la cura, e ritroveranno al loro ritorno, anche una rete famigliare - in particolare il nonno materno - che potrà essere di supporto alla ricorrente 1 nella loro presa in carico. Da ultimo, il supposto padre biologico della ricorrente 3, non ha mai avuto alcun legame con la bambina, né ne avrebbe attualmente con la ricorrente 1, avendo voluto interrompere ogni contatto, e non si sa neppure dove egli vivrebbe, essendo del resto cittadino (...) (cfr. n. 29/14, D15 segg., pag. 3 segg.). Pertanto, non si vede su quale fondamento legale, la ricorrente 1 pretenderebbe che il riconoscimento di paternità della ricorrente 3 venga effettuato in Svizzera, così come allegato nel ricorso. Tale procedura, del tutto legittima, potrà difatti essere intrapresa anche nel suo Paese d'origine. Del tutto pretestuoso, tale argomento, non deve essere per il resto esaminato oltre. Ne consegue, che anche sotto il profilo degli art. 3 cpv. 1 CDF e 9 CDF, l'allontanamento dei ricorrenti 2 e 3 non risulta essere ostativo. 10.5.2 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

11. In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto la ricorrente 1 è in possesso della sua carta d'identità originale ancora valida e, usando della necessaria diligenza, i ricorrenti potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

12. Alla luce di quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria, in specie, non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI). Anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione impugnata va quindi confermata.

13. Ne discende quindi che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso concreto, si può concludere allo stato d'indigenza degli insorgenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

16. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: