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D-5668/2021

D-5668/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-01-20 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Sachverhalt

A. Gli interessati, A._______ (di seguito anche richiedente 1 o ricorrente 1) con l’ex moglie B._______ (di seguito denominata anche richiedente 2 o ricorrente 2) ed i loro figli minorenni C._______ (di seguito anche richie- dente 3 o ricorrente 3) e D._______ (di seguito anche richiedente 4 o ricor- rente 4), tutti cittadini della Bosnia e Erzegovina e di etnia bosniaca, hanno presentato le loro domande d’asilo in Svizzera il (…) ottobre 2021 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-3/2, 4/2, 5/2 e 6/2). B. Il (…) ottobre 2021 i richiedenti 1 (cfr. atto SEM n. 36/10), 2 (cfr. atto SEM

n. 37/10) e 3 (cfr. atto SEM n. 38/9) sono stati sentiti durante dei verbali separati circa il rilevamento dei loro dati personali. Successivamente, il (…) dicembre 2021, con i richiedenti 1 e 3 si sono tenute delle audizioni inerenti i loro motivi d’asilo (cfr. atti SEM n. 49/17 e 50/5), mentre con la richiedente 2 un tale colloquio si è svolto il (…) dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 51/14). Durante i succitati verbali, gli interessati hanno in sunto e per quanto qui di rilievo asserito quanto segue. Dopo il matrimonio tra il richiedente 1 e la richiedente 2 nel (…) e la nascita del loro figlio (richiedente 3) nel (…), sarebbero andati a vivere in una casa di loro proprietà sita a E._______, assieme alla madre ed alla sorella del richiedente 1. Nei pressi del loro appartamento, si sarebbero tenute delle riunioni di un’organizzazione isla- mica denominata “(…)” che avrebbe inviato combattenti contro le (…) in (…). Il richiedente 1, nel (…) del (…) sarebbe stato assunto in qualità di (…) dall’(…) e nell’(…) del medesimo anno sarebbe stato trasferito in F._______, nella (…) di G._______. Nel corso del (…) lo avrebbe raggiunto anche il fratello, avendo ottenuto per lo stesso un impiego in F._______. Sempre nell’anno (…), la richiedente 2 ha allegato che dei vicini di casa, allorché lei usciva, le avrebbero rivolto dei commenti riguardo al suo abbi- gliamento. Nel mese di (…) del (…), il fratello del richiedente 1 avrebbe fatto ritorno in Bosnia dall’F._______ e dopo poco sarebbe stato vittima di un (…) alla sua (…) da parte di terzi. Egli avrebbe dunque deciso di espa- triare insieme alla sua famiglia dalla Bosnia, presentando una domanda d’asilo in Svizzera. Temendo di subire delle rappresaglie simili al fratello dell’insorgente, nonché a causa della presenza dei membri dell’organizza- zione islamica succitata, la richiedente 2 con i figli si sarebbero trasferiti a casa dei genitori della prima a H._______ a (…) dell’anno (…). In seguito, nel (…), il richiedente 1 e la di lui madre, avrebbero ricevuto l’ordine da

D-5668/2021 Pagina 3 parte di un membro della summenzionata organizzazione islamica, di ven- dere il loro appartamento sito a I._______ a J._______, un combattente islamista affiliato alla medesima organizzazione. Nel (…) del (…), J._______ avrebbe inoltre intimato alla madre del richiedente 1 di conse- gnare a lui i soldi restanti del pagamento dell’appartamento. L’interessato 1, di ritorno dall’F._______, avrebbe quindi deciso di denunciare J._______ alle autorità. Dopo (…) o (…) dal deposito della denuncia contro quest’ul- timo, il richiedente 1 sarebbe tuttavia stato contattato telefonicamente da K._______, (…), e durante l’incontro che sarebbe seguito alla telefonata gli avrebbe chiesto di ritirare la denuncia, assicurandogli che ci avrebbe pensato lui perché J._______ non creasse loro dei problemi. Il richiedente 1 avrebbe quindi proceduto in tal senso e, a partire dal (…), avrebbe ini- ziato a prestare del denaro ed a fare dei regali a K._______ in cambio della protezione di quest’ultimo alla sua famiglia. Avrebbe anche incominciato a trascorrere sempre più tempo con K._______ durante i (…) in F._______. Nel mentre la moglie si sarebbe accorta che mancavano delle somme im- portanti dal loro conto bancario, nonché che il marito frequentava K._______ ed il suo giro. Dopo un confronto avuto tra i coniugi a causa di tali motivi, nel (…) del (…) avrebbero divorziato. Nel (…) dello stesso anno, il richiedente 1 avrebbe però confessato alla ex moglie di aver pagato K._______ in cambio di protezione, e si sarebbero quindi riconciliati. Tut- tavia, i pagamenti a K._______ sarebbero continuati da parte del richie- dente 1. Nel (…) del (…), allorché la richiedente 2 si sarebbe recata all’ (…) di L._______ con la vettura, avrebbe notato di essere seguita da una mac- china con a bordo (…), ed avendo paura avrebbe accelerato, perdendo il controllo dell’automobile. L’incidente derivato, le avrebbe occasionato una frattura alla clavicola. A seguito di ciò ed anche a causa del peso psicolo- gico causatogli dall’attività lavorativa in F._______, il richiedente 1 avrebbe fatto rientro definitivamente in Bosnia nel (…) del (…). A (…) il predetto con la famiglia si sarebbero trasferiti nel loro appartamento acquistato a L._______, dove il richiedente 1 avrebbe iniziato a soffrire di problemi psi- cologici, per i quali avrebbe ricevuto delle cure mediche e sarebbe pure stato ricoverato alcuni periodi in ospedali diurni. Il (…), allorché egli si tro- vava in ospedale, sarebbe stato riavvicinato da K._______, che gli avrebbe chiesto di accompagnare un ragazzo a M._______. Ciò che il richiedente 1 avrebbe eseguito. Tuttavia, avrebbe saputo in seguito che tale ragazzo avrebbe ucciso N._______ (…) K._______, nonché sarebbe stato anche il fautore di un (…) a O._______. L’interessato 1, avrebbe quindi deciso di denunciare K._______ e J._______ alla (…) L._______, collaborando per l’identificazione dei predetti e testimoniando contro i medesimi ed il ragazzo summenzionato, ottenendo in cambio l’immunità. Le predette persone ed altre (…) sarebbero quindi state arrestate ed incarcerate. Tuttavia, nel (…)

D-5668/2021 Pagina 4 del (…) J._______ sarebbe stato rilasciato e sarebbe andato a vivere nel loro stesso palazzo. Per timore di ripercussioni da parte del medesimo, il richiedente 1 e la sua famiglia si sarebbero immantinente trasferiti a P._______. Il (…) la madre del richiedente 1, avrebbe ricevuto dei mes- saggi telefonici minatori nei suoi confronti ed in quelli della famiglia degli interessati, fatti che sarebbero stati subito denunciati dalla madre alle au- torità bosniache. L’(…) la madre della richiedente 2 sarebbe deceduta e gli interessati si sarebbero quindi recati a L._______ per il funerale. Temendo di poter essere riconosciuti, avrebbero deciso di vendere la loro automobile ed il (…) per la consegna della stessa si sarebbero nuovamente recati a L._______. Nel tragitto per Q._______, il richiedente 1 si sarebbe fermato ad attendere l’ex moglie, ed alcune persone su un’autovettura di passaggio avrebbero esploso verso di lui dei colpi di arma da fuoco, che avrebbero colpito la vettura dell’interessato. Egli sarebbe riuscito a salvarsi nascon- dendosi in (…) e chiamando subito i soccorsi. La richiedente 2 avrebbe quindi fatto rientro immantinente a P._______ dai loro figli, mentre che lui si sarebbe fermato a L._______ a casa della madre per (…) o (…), perché fosse disponibile per le indagini che conducevano le autorità. Durante tali (…) egli sarebbe stato protetto con una scorta di agenti 24 ore al giorno. In seguito gli avrebbero riferito che non lo avrebbero più potuto proteggere tutte le ore del giorno ed egli avrebbe espresso la volontà di rientrare a P._______. La polizia l’avrebbe quindi scortato fino a metà strada. Te- mendo di essere ucciso, e dopo aver discusso con il fratello residente in Svizzera, il richiedente 1 avrebbe dunque deciso di espatriare dalla Bosnia e Erzegovina assieme alla sua famiglia. La richiedente 2 con i figli sareb- bero quindi espatriati legalmente e via aerea il (…), mentre che il richie- dente 1 avrebbe dovuto attendere la conclusione delle indagini per sotto- scrivere dei documenti nonché per ritirare la loro vettura a L._______. Il (…) egli sarebbe quindi partito dal suo Paese d’origine recandosi dapprima in R._______ con un taxi ed in seguito proseguendo con il fratello in mac- china ed entrando lo stesso giorno, legalmente, in Svizzera. In caso di ri- torno in patria, essi temono per la loro sicurezza e quella dei loro figli (cfr. atti SEM n. 49/17, D42 segg., pag. 6 segg.; n. 51/14, D48 segg., pag. 5 segg.). Il richiedente 3 non ha fatto valere dei motivi personali d’asilo nel corso della sua audizione, riferendo in particolare di non aver mai riscontrato pro- blematiche né con le autorità del suo Paese d’origine, né con terze persone (cfr. atto SEM n. 50/5, D4 segg., pag. 2 seg.). Questionati anche in merito ad eventuali motivi d’asilo ed ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento della figlia minorenne, i richiedenti 1 e 2 non ne hanno allegati (cfr. atti SEM

n. 49/17, D70 seg., pag. 15 seg.; n. 51/14, D78 segg., pag. 12).

D-5668/2021 Pagina 5 A supporto delle loro asserzioni, gli interessati hanno presentato svariata documentazione (cfr. atto SEM n. 1/-, mezzi di prova da n. 1 a n. 32), e meglio: in originale, i loro passaporti (cfr. mezzi di prova n. 1-4), la carta d’identità del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 5), i certificati di nascita dei richiedenti 2-4 (cfr. mezzi di prova da n. 6 a n. 8); ed in copia la lettera di autorizzazione del (…) (cfr. mezzo di prova n. 9); l’estratto del casellario giudiziale bosniaco del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 10); una foto- grafia raffigurante il richiedente 1 con (…) (cfr. mezzo di prova n. 11); vari certificati medici in lingua straniera del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova

n. 12); fotografie di un’automobile colpita da proiettili (cfr. mezzo di prova

n. 13); verbale della testimonianza presso la (…) L._______ (cfr. mezzo di prova n. 14); l’attestato dell’attività lavorativa del richiedente 1 in F._______ (cfr. mezzo di prova n. 15); fotografia del badge in F._______ del richie- dente 1 (cfr. mezzo di prova n. 16); schermata telefonica riguardante S._______ (cfr. mezzo di prova n. 17); fotografie dei permessi di soggiorno svizzero del fratello del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 18); conferma della transazione bancaria del (…) (cfr. mezzo di prova n. 19); conferma della compravendita del (…) del (…) (cfr. mezzo di prova n. 20); visto elet- tronico degli T._______ del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 21); la di- chiarazione “Fit for Duty” del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 22); con- tratto di affitto avente come locatore il richiedente 1 (cfr. mezzo di prova

n. 23); conferme di versamenti bancari (cfr. mezzo di prova n. 24); carta grigia dell’(…) (cfr. mezzo di prova n. 25); articoli online in lingua straniera riguardanti K._______ (cfr. mezzo di prova n. 26); schermata telefonica di una conversazione via (…) (cfr. mezzo di prova n. 27); denuncia della ma- dre del richiedente 1 del (…) (cfr. mezzo di prova n. 28); precontratto di vendita dell’immobile sito a L._______ del (…) (cfr. mezzo di prova n. 29); certificato di pagamento dell’immobile a L._______ (cfr. mezzo di prova

n. 30); articolo online riguardante U._______ (cfr. mezzo di prova n. 31); rapporto di polizia del (…) (cfr. mezzo di prova n. 32). C. Per il tramite del parere del 21 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 60/3), gli interessati hanno presentato le loro osservazioni al progetto di decisione negativo della SEM del 20 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 59/8). D. Con scritti del 6 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 61/2) rispettivamente del 9 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 62/2), i richiedenti asilo hanno sostan- zialmente trasmesso i mezzi di prova sopra citati (cfr. supra lett. B) all’au- torità inferiore. Nella prima missiva hanno inoltre precisato come i figli dei

D-5668/2021 Pagina 6 richiedenti non sarebbero stati edotti delle loro problematiche espresse quali motivi d’asilo. E. Per mezzo della decisione del 22 dicembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 65/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifu- giato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l’esecuzione della medesima misura. F. Con ricorso del 29 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), gli insor- genti hanno impugnato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione, concludendo all’annullamento di quest’ultima ed alla restituzione degli atti alla SEM per complemento istrut- torio, chiedendo inoltre di essere esentati dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. G. Il 30 dicembre 2021 il Tribunale ha confermato ai ricorrenti il ricevimento del loro ricorso (cfr. risultanze processuali). H. Il Tribunale ha richiesto all’autorità pregressa l’invio sia del dossier degli insorgenti N (…) – entrato al Tribunale il 5 gennaio 2022 contenente anche i mezzi di prova versati agli atti dagli insorgenti all’attenzione dell’autorità di prima istanza – che quello del fratello del ricorrente 1, V._______, e della sua famiglia (dossier della SEM N […]), beneficiari di un’ammissione prov- visoria in Svizzera, entrato al Tribunale il 4 gennaio 2022 (cfr. risultanze processuali). I. Per il tramite di uno scritto datato 4 gennaio 2022, la rappresentante legale degli insorgenti ha trasmesso al Tribunale, in allegato, copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (detto anche “F2”) del (…), il quale evidenzierebbe la prosecuzione della presa a carico psichiatrica del ricor- rente 1 (cfr. anche agli atti SEM n. 70/2). J. Con scritto del 17 gennaio 2022 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti hanno presentato delle osservazioni aggiuntive al loro gravame, allegando quali nuovi mezzi di prova copia di una schermata telefonica riportante un

D-5668/2021 Pagina 7 messaggio in lingua straniera nonché copia dell’F2 dell’(…) (già agli atti della SEM, n. 72/2), nel quale si osserva segnatamente come lo stato cli- nico del ricorrente 1 sarebbe peggiorato a causa delle nuove minacce ri- volte a lui ed alla madre che si trova tutt’ora in Bosnia. Dello stesso scritto e della nuova documentazione presentata con il medesimo, si dirà per quanto necessario e rilevante nei considerandi. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (48 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinnanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata, e vantano un inte- resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Or- dinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in rela- zione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti

D-5668/2021 Pagina 8 giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nel suo provvedimento, l’autorità inferiore denota dapprima in partico- lare come gli atti di violenza commessi da terzi o il timore di essere esposti a tali atti di violenza sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di ri- fugiato unicamente se lo Stato in questione non ha la volontà o la capacità di assicurare una protezione. Altresì la Bosnia e Erzegovina sarebbe an- noverato dal Consiglio federale come un Paese esente da persecuzioni secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Nel caso di specie non sarebbe tuttavia stato dimostrato dagli interessati che le autorità del loro Paese d’origine abbiano rifiutato la protezione nei loro confronti o non abbiano avuto la ca- pacità effettiva di intervenire in tal senso, per proteggere l’interessato da K._______ in seguito alla sua testimonianza nel procedimento penale aperto contro quest’ultimo. Tutt’altro, dalle loro dichiarazioni emergerebbe la completa disponibilità delle autorità bosniache in merito. Gli altri motivi d’asilo sollevati dai richiedenti, non sarebbero invece rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi, in quanto non avrebbero alcun nesso causale con il loro espatrio. Neppure i mezzi di prova presentati dagli interessati sarebbero atti a ribaltare la presunzione della capacità e della volontà delle autorità bosniache di fornire loro protezione, come nemmeno elementi in tal senso sarebbero rilevabili dall’incarto del fratello dell’interessato. La SEM giunge quindi alla conclusione che la presunzione derivante dall’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi non è stata confutata dagli interessati e che quindi i motivi d’asilo invocati da essi non risultano essere pertinenti ai fini del riconosci- mento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo. Nel proseguo, l’autorità inferiore prende posizione sul parere alla bozza di decisione ne- gativa della rappresentante legale degli interessati, ritenendo, in sunto, come lo stesso non sia atto a modificare la conclusione a cui è addivenuta la SEM. Segnatamente, l’istruzione del caso sarebbe stata conclusa al mo- mento dell’emanazione della decisione avversata, e pertanto il trattamento della loro domanda d’asilo in procedura celere sarebbe giustificato. Per il resto, le considerazioni della rappresentante legale circa delle lacune nella protezione da parte delle autorità bosniache nei confronti degli interessati

D-5668/2021 Pagina 9 come pure in rapporto alla corruzione degli apparati interni del loro Paese d’origine, sarebbero infondate e contraddette dalle loro stesse dichiara- zioni. Concernente poi la pronuncia nel (…) dell’inammissibilità dell’allon- tanamento per il fratello del richiedente, oltre a quanto già considerato so- pra, non sussisterebbero agli atti dei motivi d’asilo connessi tra loro e la valutazione di ogni caso verrebbe svolta su base individuale. La SEM ri- tiene inoltre di non dover motivare ulteriormente la valutazione inerente le loro restanti allegazioni, né tantomeno che nel loro caso sia scaduta in una violazione del diritto di essere sentiti. Tuttavia, aggiunge come essi hanno potuto risiedere a P._______ per più di (…) prima del loro espatrio senza incorrere in problematiche di rilievo a causa della collaborazione dell’inte- ressato con la giustizia. Pertanto, le dichiarazioni precedenti all’agguato avvenuto nell’ (…), non avrebbero alcun nesso causale con la loro fuga, e quindi risulterebbero irrilevanti ai sensi dell’asilo. Da ultimo l’autorità di prima istanza rileva come l’esecuzione del loro allontanamento sia ammis- sibile, ragionevolmente esigibile – sia a causa della situazione del Paese d’origine che dal profilo personale – nonché possibile.

E. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nel loro ricorso ritengono innanzitutto come la SEM abbia omesso di apprezzare correttamente l’interconnessione tra i motivi d’asilo dell’interessato e quelli del fratello di cui all’incarto N (…), essendo come entrambi i fratelli sarebbero stati presi di mira da una rete estesa di criminalità organizzata di stampo fondamentalista-islamico, a causa della loro (…) F._______ e per questo considerati entrambi (…). Per- tanto la SEM avrebbe dovuto concedere agli interessati per lo meno la stessa protezione offerta al fratello ed alla sua famiglia oppure spiegare in modo concreto le ragioni della disparità di trattamento tra i due fratelli. Non apprezzando correttamente la situazione, la SEM avrebbe violato il diritto di essere sentito degli interessati, come pure il suo obbligo di motivare ex art. 35 PA, sottraendo ai ricorrenti anche la possibilità di far valere in modo specifico e compiuto i propri argomenti in sede ricorsuale. Altresì, non po- trebbe essere seguita la conclusione a cui giungerebbe l’autorità inferiore circa la mancanza di un nesso causale tra le allegazioni antecedenti l’espa- trio e la decisione di espatriare, in quanto le pressioni subite dall’interessato sarebbero proseguite sino alla partenza dal Paese d’origine. In un passo successivo, gli insorgenti sostengono come le dichiarazioni rese dal ricor- rente nell’ambito della sua audizione sui motivi, risultino dimostrative del fatto che vi siano state delle lacune nella sua protezione, specialmente in rapporto all’agguato avvenuto il (…). Inoltre, poiché vi sarebbero delle im- portanti criticità all’interno dell’apparato di polizia bosniaca e del profilo cri- minale di K._______, sarebbe stato necessario trattare la domanda d’asilo

D-5668/2021 Pagina 10 nell’ambito di una procedura ampliata per esperire misure istruttore più am- pie di quanto effettuato dalla SEM e ciò anche tenendo conto della volumi- nosa documentazione prodotta dagli interessati e dell’interconnessione dei motivi d’asilo del ricorrente e del fratello. Sulla scorta di tali elementi, gli insorgenti lamentano un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giu- ridicamente rilevanti occasionato dalla trattazione della loro domanda d’asilo in procedura celere invece che in quella ampliata, nonché alla vio- lazione del diritto di essere sentito da parte dell’autorità inferiore nei loro confronti, così come al suo obbligo di motivare la propria decisione ai sensi dell’art. 35 PA e 29 cpv. 2 Cost. Da ultimo la SEM non avrebbe considerato le conseguenze che un rientro in patria avrebbe riguardo l’interesse supe- riore del bambino ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fan- ciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF), violando di con- seguenza la massima inquisitoria. Invero, essi ritengono come nel caso di un loro rientro in Bosnia e Erzegovina, i figli dei richiedenti dovrebbero es- sere separati dal padre, per poter favorire la loro crescita in un ambiente privo di minacce a cui quest’ultimo sarebbe sottoposto. Altresì dal (…) in avanti i ricorrenti 3 e 4 avrebbero dovuto subire diversi trasferimenti di di- mora effettuati dai genitori alfine di garantire la sicurezza e l’incolumità fa- migliare. In Svizzera, invece, i ricorrenti 3 e 4 avrebbero la possibilità di crescere lontani dai pericoli a cui è esposto il padre ed essere educati ed assistiti da entrambi i genitori oltreché dalla rete famigliare allargata com- posta dallo zio e dalla sua famiglia risiedente su suolo elvetico.

E. 4.3 In aggiunta a quanto sopra, i ricorrenti nel loro scritto del 17 gen- naio 2022, segnalano come il (…), il telefono della ricorrente 2, avrebbe ricevuto un messaggio intimidatorio rivolto al marito – e prodotto in annesso allo scritto quale mezzo di prova – con cui quest’ultimo verrebbe informato che (…). Tale messaggio, a mente dei ricorrenti, mostrerebbe la capacità dei predetti autori di rintracciare un numero di telefono collegato agli insor- genti come pure il costante mantenimento dell’interesse persecutorio ai danni del ricorrente 1, oltreché la possibilità di ottenere accesso ai nume- rosi canali per rintracciare gli interessati. Altresì il ricorrente 1, che sarebbe stato allarmato dal contenuto del citato messaggio, avrebbe contattato la madre, apprendendo che la medesima si sarebbe trasferita dalla (…) di L._______ in (…), presso una (…), in quanto infortunata e timorosa di in- contrare nuovamente degli individui che potrebbero nuocerle, come sa- rebbe avvenuto già a (…). In tale contesto, il ricorrente 1, è inoltre dell’opi- nione che la madre avrebbe cessato di condividere spontaneamente e si- stematicamente le informazioni riguardo minacce rivolte contro di lei, posto che la situazione sarebbe già conosciuta in famiglia e tenderebbe a pre- servarlo da un flusso di notizie che aggraverebbe la sua angoscia ed il suo

D-5668/2021 Pagina 11 senso di colpa per il rischio all’incolumità e sicurezza che correrebbero i suoi famigliari. Il ricorrente 1 avrebbe peraltro appreso che il (…) “(…)” sito a L._______, di (…), sarebbe stato danneggiato da ignoti nei (…). Concer- nente tali eventi, gli insorgenti sarebbero dell’avviso che avrebbero quale scopo quello di aumentare la pressione sul ricorrente 1, ricordandogli che in caso di ritorno in Bosnia ed Erzegovina, egli ed i suoi famigliari saranno facilmente rintracciati dai loro persecutori. Tale situazione costituirebbe per il ricorrente, affetto da disturbo da stress post-traumatico, una pressione psichica insostenibile. Tale quadro sarebbe per di più aggravato dalla re- cente crisi in atto nello Stato bosniaco. Per il ricorrente 1, (…) W._______, la riaccensione delle tensioni etniche all’interno del paese renderebbe an- cora più insostenibile l’idea di un ritorno a casa.

E. 5.1 Risulta in primo luogo opportuno esaminare le censure formali propo- ste dagli insorgenti nella loro impugnativa, i quali lamentano dapprima un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sia rispetto alle loro allegazioni che in rapporto all’interesse superiore dei bam- bini. Inoltre la SEM, con la sua decisione, avrebbe violato il diritto di essere sentito degli insorgenti ed il suo obbligo di motivare adeguatamente la de- cisione sia trattando differentemente il caso degli insorgenti da quelli dell’in- carto N (…), sia vista la mancanza di approfondimento con altre misure istruttorie in procedura ampliata della fattispecie e dei mezzi di prova pre- sentati dagli insorgenti. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preli- minare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione im- pugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l’ob- bligo di motivazione; e per l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).

E. 5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

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E. 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di con- sultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’es- sere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di met- tere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 5.4 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessa- rio che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la por- tata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 5.5.1 Ora, tornando alla presente disamina, non può in primo luogo essere seguita la tesi degli insorgenti circa un errato ed incompleto accertamento dei fatti rilevanti da parte dell’autorità inferiore delle loro allegazioni. Invero, i ricorrenti perdono di vista come nel loro caso, avendo il Consiglio federale designato la Bosnia ed Erzegovina come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, la SEM era tenuta a verificare unica- mente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), ciò che è stato ampiamente compiuto dall’au- torità inferiore nella decisione sindacata, indicandone pure sufficiente- mente le ragioni per le quali le dichiarazioni degli insorgenti come pure i loro mezzi di prova non sarebbero stati atti a confutare la presunzione de- rivante dalla norma succitata (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione im-

D-5668/2021 Pagina 13 pugnata). Non si ravvisa pertanto alcun accertamento inaccurato o incom- pleto da parte dell’autorità pregressa nella fattispecie, essendo per il resto le argomentazioni degli insorgenti piuttosto riferibili al merito della que- stione, ovvero trovandosi in disaccordo con l’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel loro caso, argomenti che verranno pertanto trattati dap- presso (cfr. infra consid. 6 segg.). Ad uguale conclusione si giunge poi per l’asserita violazione della massima inquisitoria da parte della SEM nei con- fronti dei ricorrenti 3 e 4. Invero, non si comprende come l’autorità inferiore, avrebbe dovuto istruire maggiormente la questione sotto il profilo dell’art. 3 CDF, essendo stati i motivi d’asilo fatti valere dai genitori come pure gli ostacoli al loro allontanamento sufficientemente presi in esame nella deci- sione avversata. Anche riguardo a tale punto posto in questione, in realtà con la loro doglianza, gli insorgenti intendono ottenere un diverso apprez- zamento del loro caso rispetto a quello a cui è addivenuto la SEM, che riguarda però una valutazione del merito della fattispecie e non una que- stione formale (cfr. infra consid. 8.4.6). Alla luce degli elementi succitati, l’autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi.

E. 5.5.2 Per il resto, l’autorità sindacata ha indicato nel provvedimento avver- sato, anche se brevemente, le ragioni per le quali ella è giunta ad una di- versa conclusione sulla presente disamina rispetto all’incarto del fratello del ricorrente 1 (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione impugnata). In tal senso, l’obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, nel rispetto dei principi sopra esposti (cfr. supra consid. 5.4), è stato sufficientemente adempiuto. Il fatto poi che l’autorità precitata sia addivenuta ad un apprezzamento di- verso nei due casi, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, non rappresenta in alcun modo una violazione del loro diritto di essere sentiti. Discende infatti da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell’autorità inferiore, quindi da una questione di merito degli argo- menti degli insorgenti rispetto a quelli del fratello del ricorrente 1 e la sola circostanza che i ricorrenti si trovino in disaccordo con tale esame, dedu- cendo una conclusione differente dalle loro allegazioni rispetto a quella della SEM, non costituisce una violazione del loro diritto di essere sentito. Del resto, risulta che essi hanno potuto impugnare con piena cognizione di causa, la decisione impugnata, al contrario di quanto da loro lamentato nel ricorso, anche su tale punto in questione, facendo valere le loro argomen- tazioni contrarie in merito. Per di più i ricorrenti hanno potuto esprimersi

D-5668/2021 Pagina 14 diffusamente sia nel corso delle loro audizioni che nell’ambito del loro pa- rere alla bozza di decisione della SEM, in rapporto alle vicende che li avreb- bero indotti all’espatrio dal loro Paese d’origine, presentando inoltre svariati mezzi di prova assunti agli atti nella procedura di prima istanza. I ricorrenti 1 e 2 hanno pure avuto l’occasione di esprimersi riguardo al fratello dell’in- sorgente 1 ed alla sua famiglia senza ostacolo, senza tuttavia evidenziare alcuna connessione tra le problematiche da loro avute e quelle del fratello del ricorrente 1, a differenza di quanto asserito nel loro ricorso (cfr. anche infra consid. 6.3.6). Il loro diritto di essere sentito non risulta quindi essere stato violato in alcun modo da parte dell’autorità inferiore.

E. 5.5.3 Su tali presupposti, non si vede dunque nemmeno quali ulteriori ele- menti l’autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dagli insorgenti nella loro impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) applicata alla presente disamina, l’autorità inferiore ha già raccolto gli ele- menti giuridicamente rilevanti per la fattispecie per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano in casu (per ulteriori dettagli circa lo smi- stamento tra la procedura celere e quella ampliata si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8).

E. 5.5.4 Ne discende che le censure formali mosse dai ricorrenti nei confronti della decisione avversata, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte.

E. 6.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per- sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

D-5668/2021 Pagina 15

E. 6.3.1 Il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di per- secuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le deci- sioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi).

E. 6.3.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il ricono- scimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in que- stione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; Conv. rifugiati), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-55/2021 del 26 gen- naio 2021 consid. 5.3.3, D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unica- mente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-5366/2021 del 22 di- cembre 2021, D-4380/2020, D-1376/2020 del 30 marzo 2020 consid. 7.1; cfr. anche DTF 138 II 513 consid. 7.3). Tale presunzione può essere sov- vertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale E-4044/2021 del 28 settembre 2021 consid. 5.2). Invero, trattasi di una sicurezza da persecuzioni relativa, la quale può essere sovvertita in un caso specifico a causa di indizi sostanziati e concreti, i quali devono essere valutati secondo un punto di vista oggettivo. Devono dunque sussi- stere sufficienti elementi per ammettere il rischio di una minaccia concreta. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (di se- guito: CorteEDU), così come quella del Comitato ONU contro la tortura, occorre provare o per lo meno rendere verosimile un pericolo concreto (“real risk”; cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia, del 28 feb- braio 2008, 37201/06, §§124-127 con riferimenti). Ne discende quindi che una sola possibilità remota di una persecuzione futura non sia sufficiente (cfr. sentenza del Tribunale E-4044/2021 consid. 5.2). Tuttavia, secondo prassi costante, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è da inten-

D-5668/2021 Pagina 16 dersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro per- secuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente or- gani di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Si può difatti esigere da un richiedente l’asilo che abbia prima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali prima di sollecitare quelle di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati, 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale E-6009/2017 consid. 3).

E. 6.3.3.1 Tornando alla presente disamina, si osserva dapprima come il Con- siglio federale ha inserito la Bosnia ed Erzegovina il 25 giugno 2003, nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l’allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a que- stioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), e da allora si è attenuto a tale valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche secondo l’art. 6a cpv. 3 LAsi. Si può dunque partire dal presupposto legale di prote- zione da parte delle autorità bosniache (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4380/2020 con ulteriore rif. citato).

E. 6.3.3.2 La presunzione legale testé riportata, non viene scalfita dalle alle- gazioni degli insorgenti. Invero, i ricorrenti non sono stati in grado di fornire elementi concreti a sostegno della tesi circa l’incapacità e/o la non volontà di protezione da parte delle autorità del loro Paese d’origine. Invero, seb- bene siano state rese credibili alcune criticità nel sistema di persecuzione bosniaco, queste ultime non sono tali da sovvertire, in casu, la presunzione di protezione da parte delle autorità di un paese designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Appare difatti, a differenza di quanto allegato nel gravame, che allorché il ricorrente 1 si è rivolto alla polizia – come pure la di lui madre – (ovvero denunciando le estorsioni ed i favori per J._______ e K._______ nel […] del […]; nel […] del […] a seguito dei messaggi intimidatori ricevuti dalla madre del ricorrente 1; come pure nell’[…] dopo l’agguato avvenuto ai danni del richiedente 1), le autorità ab- biano preso subito dei provvedimenti sia per perseguire gli autori delle azioni criminali, e per quanto attiene K._______ ed J._______ pure pro- cessandoli ed arrestandoli, sia proteggendo anche con una scorta 24 ore su 24 il ricorrente 1 dopo l’azione criminale compiuta nei suoi confronti

D-5668/2021 Pagina 17 nell’(…) dell’anno (…) (cfr. atti SEM n. 49/17, D49 segg., pag. 11 segg.;

n. 51/14, D51 segg., pag. 8 segg.; D69 seg., pag. 11; D75, pag. 12). Il fatto poi che l’insorgente 1 sia incorso in un agguato nell’(…), non è atto in alcun modo a confutare l’evenienza che le autorità del suo Paese d’origine hanno dimostrato di volerlo e poterlo proteggere adeguatamente allorché egli si è rivolto a loro, essendo rammentato in tale sede come nessuno Stato ha la capacità di garantire in qualsiasi momento la sicurezza dei propri cittadini (cfr. a tal proposito anche supra consid. 6.3.2). Le azioni intraprese dal ri- corrente 1 a propria tutela e quella della sua famiglia sia dopo essersi tra- sferiti a P._______ che in particolare a seguito dell’agguato avvenuto nell’(…) del (…), il quale non si è ad esempio né rivolto spontaneamente alle autorità locali presenti a P._______ né interessato quanto alla possibi- lità di prendere contatto con altri enti – sia tale attitudine comprensibile o meno a causa dei timori palesati in corso di audizione e per le rassicura- zioni ottenute in quanto alla protezione da parte della (…) di L._______ – risultano ingiustificatamente esigue e pertanto non in grado di rimettere in discussione il principio della sussidiarietà della protezione internazionale. I ricorrenti 1 e 2, a differenza di quanto da loro allegato, con il loro agire non hanno difatti dimostrato di aver esaurito le possibilità di protezione nel loro Paese d’origine. Del resto, a parte il ricorrente 1, gli altri insorgenti non hanno mai riscontrato delle problematiche concrete o di sufficiente intensità

– per quanto concerne i commenti ricevuti dalla ricorrente 2 da parte di vicini di casa o l’incidente occorso alla stessa dopo che aveva visto delle (…) che la seguivano, di cui le cause non sono conosciute con certezza (cfr. atto SEM n. 51/14, D73, pag. 12) – che possano essere qualificati come seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi. Segnatamente, i ricor- renti 3 e 4, a parte dover seguire i genitori nei diversi spostamenti di domi- cilio negli anni, hanno potuto vivere una vita scevra da qualsiasi problema, potendo in particolare frequentare la scuola e le attività ludiche e sportive come gli altri giovani (cfr. atti SEM n. 49/17, D67, pag. 15; D70 seg., pag. 15 seg.; n. 50/5, D4 segg., pag. 2 seg.; n. 51/14, D78 segg., pag. 12).

E. 6.3.4 Per il resto, a ragione l’autorità inferiore ritiene come i ricorrenti ab- biano potuto vivere a P._______ per più di (…) prima del loro espatrio, senza riscontrare problematiche particolari (cfr. atto SEM n. 49/17, D53 segg., pag. 13 seg.; n. 51/14, D60 seg., pag. 11), anche a causa della sua collaborazione con la giustizia nell’identificazione di alcuni criminali – col- laborazione per la quale il ricorrente 1 ha peraltro ricevuto in contropartita non soltanto la protezione summenzionata, ma anche l’immunità per la per- secuzione penale da possibili accuse nei suoi confronti. Determinante per la loro partenza dal Paese d’origine, risulta essere pertanto stato l’agguato avvenuto a L._______ nell’ (…), e quanto invece accaduto in precedenza

D-5668/2021 Pagina 18 e narrato dagli insorgenti, non ha quindi alcun nesso causale con la loro fuga. Invero, il ricorrente 1 malgrado i timori palesati con le sue allegazioni, non si è neppure rivolto alle autorità di polizia presenti a P._______, e ciò malgrado le autorità del suo Paese d’origine abbiano dimostrato la loro vo- lontà e possibilità di aiutarlo nella protezione della sua persona.

E. 6.3.5 Le evenienze descritte poi dagli insorgenti nel loro scritto del 17 gen- naio 2022, ovvero la recente ricezione del messaggio telefonico – peraltro dal mezzo di prova prodotto a supporto non si evince alcunché circa i pos- sibili autori dello stesso, e potrebbe pertanto essere stato confezionato sol- tanto ai meri fini processuali; la distruzione del (…) sito a L._______ da parte di ignoti – peraltro mai nominato in precedenza dagli insorgenti – come pure la crisi politica che sarebbe in atto nello Stato bosniaco, non sono circostanze che possano ribaltare la conclusione alla quale il Tribu- nale è addivenuto nella presente disamina e sopra esposta circa la possi- bilità per i ricorrenti di rivolgersi alle autorità del loro Paese d’origine per richiedere ed ottenere, se del caso, la protezione delle loro persone.

E. 6.3.6 Sia dalle allegazioni dei ricorrenti 1 e 2 (cfr. atti SEM n. 49/17, D43, pag. 7; D65 segg., pag. 15; n. 51/14, D49, pag. 6) che dagli atti consultati dal Tribunale del fratello del ricorrente 1, V._______ e della famiglia del primo (dossier SEM N […]) non sono riscontrabili degli elementi contrari alla conclusione summenzionata. Invero, a differenza di quanto sollevato nella loro impugnativa dagli insorgenti, non si trova alcun elemento con- creto e circostanziato nelle insorgenze succitate di una qualsivoglia con- nessione tra i motivi d’asilo fatti valere dal fratello del ricorrente 1 e da quelli invece proposti dagli insorgenti nella presente causa. Al contrario, il ricor- rente 1 stesso, ha affermato in audizione di non sapere se le stesse per- sone che avrebbero creato al fratello le problematiche addotte – fra l’altro avvenute più di (…) prima l’inizio dei problemi sollevati dagli insorgenti in quanto il fratello e la sua famiglia sono espatriati dal Paese d’origine nel (…) del (…), allorché invece il ricorrente 1 ha iniziato a riscontrare, secondo le sue allegazioni, delle problematiche concrete solamente a partire dall’ (…) del (…) – siano le stesse che avrebbero occasionato dei problemi a lui (cfr. atto SEM n. 49/17, D66, pag. 15). Pertanto, le conclusioni espresse in merito dall’autorità inferiore nel provvedimento avversato sono da confer- mare, essendo peraltro aggiunto come V._______ e la sua famiglia ab- biano lasciato la Bosnia ed Erzegovina ben più di (…) prima gli insorgenti ed inoltre che pure i loro motivi d’asilo non sono stati ritenuti rilevanti dalla SEM a causa della possibilità di protezione nel loro paese d’origine. Ne discende che, non essendo i casi degli insorgenti e di V._______ e la sua

D-5668/2021 Pagina 19 famiglia equiparabili, non v’è alcun diritto dei ricorrenti di vedere la loro fat- tispecie trattata in modo analogo a quella di V._______ e la sua famiglia, come invece richiesto nel loro ricorso.

E. 6.3.7 Da ultimo, anche sotto il profilo dei mezzi di prova presentati dagli insorgenti – per quanto non già considerato sopra al consid. 6.3.5 in merito alla copia della schermata telefonica annessa allo scritto dei ricorrenti del 17 gennaio 2022 – le conclusioni sopra riportate non sono minimamente poste in discussione. Invero, la voluminosa documentazione presentata, pur a sostegno della verosimiglianza dei fatti allegati dagli insorgenti, non sono dimostrativi della circostanza di non poter ottenere protezione nel loro Paese d’origine. Tutt’altro, in particolare alcuni degli articoli presentati (cfr. mezzo di prova n. 26), contengono invero degli elementi probatori che le autorità bosniache abbiano perseguito, arrestato e processato K._______ ed (…), i quali avrebbero eseguito delle estorsioni ai danni di (…). Quest’ul- tima evenienza, fa peraltro dubitare seriamente che le problematiche ri- scontrate dal ricorrente 1 nel suo Paese d’origine con la rete criminale testé citata, non fosse piuttosto ascrivibile a motivazioni di tipo economico – di- fatti il ricorrente 1 deteneva (…) come pure aveva una situazione econo- mica agiata (cfr. atto SEM n. 49/17, D29 segg., pag. 4 seg.) – piuttosto che per il fatto che egli fosse andato a lavorare (…) in F._______, come addotto nel ricorso dagli insorgenti ed implicitamente evinto dal ricorrente 1 all’inizio del suo esposto dei motivi d’asilo (cfr. n. 49/17, D44, pag. 8). In tal senso, oltreché quanto già sopra rilevato, i pregiudizi incorsi dal ricorrente 1 in patria non sarebbero neppure ascrivibili ad uno dei motivi esaustivamente previsti all’art. 3 LAsi. Inoltre, dai mezzi di prova n. 28 e n. 32, si evince come sia la madre del ricorrente 1 che quest’ultimo abbiano potuto depo- sitare regolarmente una denuncia presso le autorità di polizia. Per il resto non risulta necessario, anche in assenza di concreti e dettagliati asserti in merito da parte dei ricorrenti nel loro gravame, attardarsi oltre sulla restante documentazione presentata dagli insorgenti, in quanto non risulta determi- nante per la definizione della presente vertenza.

E. 6.3.8 Riassumendo, ne discende quindi che i ricorrenti non sono stati in grado di confutare la presunzione secondo la quale le autorità bosniache non siano capaci o volenterose di fornire ai ricorrenti protezione nei con- fronti di atti pregiudizievoli già subiti dal ricorrente 1 in patria o che essi potrebbero riscontrare in futuro ad opera di K._______ e dei (…) in caso di un loro ritorno in patria. Non si riscontra inoltre in specie alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore, essendo stati da essa riuniti tutti i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 con- sid. 5.1), atteso in particolare come nella fattispecie si trattava unicamente

D-5668/2021 Pagina 20 di verificare l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine in forza di una presunzione legale. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata e conse- guentemente il ricorso respinto.

E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è per- tanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.

E. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si sta- tuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par-

D-5668/2021 Pagina 21 ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 Conv. tortura. L’applicazione di tali disposi- zioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interes- sato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 con- sid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 8.3.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confer- mato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingi- mento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 Conv. rifu- giati. In siffatte circostanze, ed in totale assenza di elementi apportati con il gravame, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di al- lontanamento nel loro Paese d’origine ad un trattamento proibito in rela- zione all’art. 3 CEDU, o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al- tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), o ancora all’art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Cor- teEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 8.3.3 Per il resto, né dal gravame né dagli atti, risultano esservi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dei ricorrenti, in particolare degli in- sorgenti 1 e 2 (cfr. in proposito anche infra consid. 8.4.5), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all’ammissibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento degli insorgenti (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 8.3.4 Ne consegue pertanto che l’allontanamento degli insorgenti verso la Bosnia ed Erzegovina, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi.

E. 8.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

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E. 8.4.2 Tale disposizione di applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 8.4.3 All’occorrenza, la situazione vigente in Bosnia ed Erzegovina non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coin- volga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale. La recente e nota crisi politica scoppiata nel Paese, non muta tale apprezza- mento del Tribunale. Detto Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordi- nanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999; RS 142.281, OEAE).

E. 8.4.4 Inoltre, non risulta dall’incarto alcun elemento dal quale si possa de- sumere che l’esecuzione dell’allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti. A tale proposito è rilevato come i ricorrenti sono giovani, dispongono di una sufficiente rete sociale in patria, con la quale risultano essere tutt’ora in contatto (cfr. atti SEM n. 49/17, D23 seg., pag. 4; n. 51/14, D30, pag. 4 e D41, pag. 5), e che hanno lasciato il loro Paese d’origine soltanto da (…). Altresì, il ricorrente 1 ha sia conseguito una formazione che una vasta esperienza nel settore (…), quale (…) (cfr. atto SEM n. 49/17, D26 segg., pag. 4 e D43, pag. 7); mentre che la ricor- rente 2 è titolare di (…), nonché possiede dell’esperienza quale (…) (cfr. atto SEM n. 51/14, D32 segg., pag. 4). A ciò si aggiunge come i ricorrenti possiedono sia un (…) che degli (…), tutti a P._______ loro ultimo luogo di residenza nel Paese d’origine, e che la loro situazione finanziaria è de- scritta come molto buona (cfr. atto SEM n. 49/17, D29 segg., pag. 4 seg.;

n. 51/14, D40, pag. 5 e D25 segg., pag. 4). Tali elementi permetteranno agli insorgenti di reinstallarsi nel loro paese senza riscontrare delle difficoltà eccessive.

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E. 8.4.5.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’allontanamento di- viene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure me- diche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mante- nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occor- renza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si de- graderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3 e relativi riferimenti).

E. 8.4.5.2 In specie, risulta dai documenti medici all’inserto che il ricorrente 1 soffre di ipertensione arteriosa, per la quale assume il farmaco (…); di de- pigmentazione alle mani e vitiligine – per il quale non è stato impostato alcun trattamento (cfr. atto SEM n. 68/2), come pure di un disturbo post- traumatico da stress (F43.1), che era in cura e conosciuto già dal (…) (cfr. atto SEM n. 42/2; n. 49/17, D5 segg., pag. 2 seg. e mezzo di prova 12) per il quale gli è stata impostata una terapia da ultimo a base di (…) (…) (…), ed in riserva (…) (cfr. F2 del […] e dell’(…), atti SEM n. 70/2 e 72/2). Egli ha inoltre sofferto di epistassi, dove però da ultimo vista la loro scomparsa e la presenza di escara a livello del locus Valsalvae di (…) il medico ha consigliato di continuare con l’applicazione di pomata endonasale ([…]), ed un eventuale controllo specialistico ORL tra circa (…) (cfr. F2 del (…), atto SEM n. 71/1). Infine, ha pure avuto una problematica dentale, con un dente rotto e presenza di infezione apicale, per il quale il ricorrente 1 è stato visi- tato, ma che non ha voluto estrarre (cfr. atto SEM n. 55/2). Dal canto suo, la ricorrente 2, soffre di insonnia per la quale le è stata impostata una tera- pia farmacologica (cfr. atto SEM n. 41/2), patologia di cui era affetta ed in cura già nel suo Paese d’origine (cfr. atto SEM n. 51/14, D9 segg., pag. 2 seg.). Ha inoltre curato una (…) (cfr. atto SEM n. 41/2) come pure delle problematiche ai denti (cfr. atti SEM n. 48/3 e 56/2), che risultano essersi

D-5668/2021 Pagina 24 nel frattempo completamente risolte. Nel loro ricorso, a parte quanto già sopra osservato per il disturbo post-traumatico da stress, di cui il ricorrente continuerebbe la presa in carico psichiatrica segnalata con scritto del 4 gennaio 2022 dagli insorgenti (cfr. anche supra lett. I) questi ultimi non hanno avanzato alcun nuovo elemento in rapporto a tali disturbi di salute. Successivamente tuttavia, con lo scritto del 17 gennaio 2022 i ricorrenti hanno prodotto l’F2 dell’(…) (già sopra considerato ed agli atti della SEM,

n. 72/2), dove si riporta segnatamente che lo stato clinico del ricorrente sarebbe peggiorato a causa delle nuove minacce rivolte a lui ed alla madre che si troverebbe tutt’ora in Bosnia. A parte la necessità di una presa in carico psicoterapeutica e l’introduzione del farmaco (…) da parte del me- dico, non sono stati evidenziati ulteriori elementi. Concernente poi i figli, i ricorrenti 3 e 4, non è stato fatto valere alcun pro- blema di salute per i medesimi (cfr. atti SEM n. 50/5, D2, pag. 2; n. 51/14, D81, pag. 12).

E. 8.4.5.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffrono i ricorrenti 1 e 2 non appaiono essere suscettibili, per la loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in Bosnia ed Erzegovina, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurispru- denza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Peraltro, il loro Paese d’origine dispone delle strut- ture mediche che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo rammentato come i ricorrenti 1 e 2 hanno già potuto ricevere delle cure in patria per i disturbi lamentati dal profilo psichico e psicologico. Inoltre, né nelle loro allegazioni nel corso della pro- cedura dinnanzi all’autorità di prime cure, né con il loro ricorso, i medesimi hanno presentato delle argomentazioni o dei mezzi di prova che possano condurre ad una conclusione differente sul punto in questione.

E. 8.4.6 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l’ese- cuzione dell’allontanamento inconciliabile con l’interesse superiore dei bambini, in particolare deducibile dall’art. 3 CDF. Ad ogni fine utile, si rileva come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un’autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un’ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Tenuto

D-5668/2021 Pagina 25 conto della durata molto limitata del loro soggiorno in Svizzera, ovvero di meno di (…) (essendo entrati in territorio svizzero il […]), non v’è luogo di ritenere che la Svizzera li abbia a tal punto influenzati del modo di vita e del contesto culturale elvetico che l’esecuzione del loro allontanamento co- stituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera spro- porzionata il loro sviluppo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Per il resto, a differenza di quanto allegato nel gravame, e visto quanto sopra già edotto circa la protezione che i ricorrenti potranno richiedere in caso del concre- tizzarsi di nuove minacce future alle autorità bosniache, ed onde eventual- mente scongiurare, per il momento soltanto rimasta a titolo ipotetico, la se- parazione dei figli dal ricorrente 1; i ricorrenti 3 e 4 saranno accompagnati dai loro genitori in patria, ed il principio dell’interesse superiore del bambino posto all’art. 3 cpv. 1 CDF è ugualmente rispettato sotto tale profilo (cfr. nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 9.5).

E. 8.4.7 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rela- zione con l’art. 44 LAsi).

E. 8.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto i ri- correnti sono in possesso di documenti sufficienti per ritornare nel loro paese d’origine, o per lo meno, usando della necessaria diligenza, po- tranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.6 Per il resto, l’attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all’epidemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6, D-6185/2019 del 6 gen- naio 2022 consid. 7.4).

E. 8.7 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1–4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa ese- cuzione, la querelata decisione va quindi confermata.

E. 9 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non

D-5668/2021 Pagina 26 ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5668/2021 Pagina 27 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5668/2021 Sentenza del 20 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), David R. Wenger, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), ed i loro figli C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), Bosnia e Erzegovina, tutti rappresentati dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 22 dicembre 2021 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, A._______ (di seguito anche richiedente 1 o ricorrente 1) con l'ex moglie B._______ (di seguito denominata anche richiedente 2 o ricorrente 2) ed i loro figli minorenni C._______ (di seguito anche richiedente 3 o ricorrente 3) e D._______ (di seguito anche richiedente 4 o ricorrente 4), tutti cittadini della Bosnia e Erzegovina e di etnia bosniaca, hanno presentato le loro domande d'asilo in Svizzera il (...) ottobre 2021 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-3/2, 4/2, 5/2 e 6/2). B. Il (...) ottobre 2021 i richiedenti 1 (cfr. atto SEM n. 36/10), 2 (cfr. atto SEM n. 37/10) e 3 (cfr. atto SEM n. 38/9) sono stati sentiti durante dei verbali separati circa il rilevamento dei loro dati personali. Successivamente, il (...) dicembre 2021, con i richiedenti 1 e 3 si sono tenute delle audizioni inerenti i loro motivi d'asilo (cfr. atti SEM n. 49/17 e 50/5), mentre con la richiedente 2 un tale colloquio si è svolto il (...) dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 51/14). Durante i succitati verbali, gli interessati hanno in sunto e per quanto qui di rilievo asserito quanto segue. Dopo il matrimonio tra il richiedente 1 e la richiedente 2 nel (...) e la nascita del loro figlio (richiedente 3) nel (...), sarebbero andati a vivere in una casa di loro proprietà sita a E._______, assieme alla madre ed alla sorella del richiedente 1. Nei pressi del loro appartamento, si sarebbero tenute delle riunioni di un'organizzazione islamica denominata "(...)" che avrebbe inviato combattenti contro le (...) in (...). Il richiedente 1, nel (...) del (...) sarebbe stato assunto in qualità di (...) dall'(...) e nell'(...) del medesimo anno sarebbe stato trasferito in F._______, nella (...) di G._______. Nel corso del (...) lo avrebbe raggiunto anche il fratello, avendo ottenuto per lo stesso un impiego in F._______. Sempre nell'anno (...), la richiedente 2 ha allegato che dei vicini di casa, allorché lei usciva, le avrebbero rivolto dei commenti riguardo al suo abbigliamento. Nel mese di (...) del (...), il fratello del richiedente 1 avrebbe fatto ritorno in Bosnia dall'F._______ e dopo poco sarebbe stato vittima di un (...) alla sua (...) da parte di terzi. Egli avrebbe dunque deciso di espatriare insieme alla sua famiglia dalla Bosnia, presentando una domanda d'asilo in Svizzera. Temendo di subire delle rappresaglie simili al fratello dell'insorgente, nonché a causa della presenza dei membri dell'organizzazione islamica succitata, la richiedente 2 con i figli si sarebbero trasferiti a casa dei genitori della prima a H._______ a (...) dell'anno (...). In seguito, nel (...), il richiedente 1 e la di lui madre, avrebbero ricevuto l'ordine da parte di un membro della summenzionata organizzazione islamica, di vendere il loro appartamento sito a I._______ a J._______, un combattente islamista affiliato alla medesima organizzazione. Nel (...) del (...), J._______ avrebbe inoltre intimato alla madre del richiedente 1 di consegnare a lui i soldi restanti del pagamento dell'appartamento. L'interessato 1, di ritorno dall'F._______, avrebbe quindi deciso di denunciare J._______ alle autorità. Dopo (...) o (...) dal deposito della denuncia contro quest'ultimo, il richiedente 1 sarebbe tuttavia stato contattato telefonicamente da K._______, (...), e durante l'incontro che sarebbe seguito alla telefonata gli avrebbe chiesto di ritirare la denuncia, assicurandogli che ci avrebbe pensato lui perché J._______ non creasse loro dei problemi. Il richiedente 1 avrebbe quindi proceduto in tal senso e, a partire dal (...), avrebbe iniziato a prestare del denaro ed a fare dei regali a K._______ in cambio della protezione di quest'ultimo alla sua famiglia. Avrebbe anche incominciato a trascorrere sempre più tempo con K._______ durante i (...) in F._______. Nel mentre la moglie si sarebbe accorta che mancavano delle somme importanti dal loro conto bancario, nonché che il marito frequentava K._______ ed il suo giro. Dopo un confronto avuto tra i coniugi a causa di tali motivi, nel (...) del (...) avrebbero divorziato. Nel (...) dello stesso anno, il richiedente 1 avrebbe però confessato alla ex moglie di aver pagato K._______ in cambio di protezione, e si sarebbero quindi riconciliati. Tuttavia, i pagamenti a K._______ sarebbero continuati da parte del richiedente 1. Nel (...) del (...), allorché la richiedente 2 si sarebbe recata all' (...) di L._______ con la vettura, avrebbe notato di essere seguita da una macchina con a bordo (...), ed avendo paura avrebbe accelerato, perdendo il controllo dell'automobile. L'incidente derivato, le avrebbe occasionato una frattura alla clavicola. A seguito di ciò ed anche a causa del peso psicologico causatogli dall'attività lavorativa in F._______, il richiedente 1 avrebbe fatto rientro definitivamente in Bosnia nel (...) del (...). A (...) il predetto con la famiglia si sarebbero trasferiti nel loro appartamento acquistato a L._______, dove il richiedente 1 avrebbe iniziato a soffrire di problemi psicologici, per i quali avrebbe ricevuto delle cure mediche e sarebbe pure stato ricoverato alcuni periodi in ospedali diurni. Il (...), allorché egli si trovava in ospedale, sarebbe stato riavvicinato da K._______, che gli avrebbe chiesto di accompagnare un ragazzo a M._______. Ciò che il richiedente 1 avrebbe eseguito. Tuttavia, avrebbe saputo in seguito che tale ragazzo avrebbe ucciso N._______ (...) K._______, nonché sarebbe stato anche il fautore di un (...) a O._______. L'interessato 1, avrebbe quindi deciso di denunciare K._______ e J._______ alla (...) L._______, collaborando per l'identificazione dei predetti e testimoniando contro i medesimi ed il ragazzo summenzionato, ottenendo in cambio l'immunità. Le predette persone ed altre (...) sarebbero quindi state arrestate ed incarcerate. Tuttavia, nel (...) del (...) J._______ sarebbe stato rilasciato e sarebbe andato a vivere nel loro stesso palazzo. Per timore di ripercussioni da parte del medesimo, il richiedente 1 e la sua famiglia si sarebbero immantinente trasferiti a P._______. Il (...) la madre del richiedente 1, avrebbe ricevuto dei messaggi telefonici minatori nei suoi confronti ed in quelli della famiglia degli interessati, fatti che sarebbero stati subito denunciati dalla madre alle autorità bosniache. L'(...) la madre della richiedente 2 sarebbe deceduta e gli interessati si sarebbero quindi recati a L._______ per il funerale. Temendo di poter essere riconosciuti, avrebbero deciso di vendere la loro automobile ed il (...) per la consegna della stessa si sarebbero nuovamente recati a L._______. Nel tragitto per Q._______, il richiedente 1 si sarebbe fermato ad attendere l'ex moglie, ed alcune persone su un'autovettura di passaggio avrebbero esploso verso di lui dei colpi di arma da fuoco, che avrebbero colpito la vettura dell'interessato. Egli sarebbe riuscito a salvarsi nascondendosi in (...) e chiamando subito i soccorsi. La richiedente 2 avrebbe quindi fatto rientro immantinente a P._______ dai loro figli, mentre che lui si sarebbe fermato a L._______ a casa della madre per (...) o (...), perché fosse disponibile per le indagini che conducevano le autorità. Durante tali (...) egli sarebbe stato protetto con una scorta di agenti 24 ore al giorno. In seguito gli avrebbero riferito che non lo avrebbero più potuto proteggere tutte le ore del giorno ed egli avrebbe espresso la volontà di rientrare a P._______. La polizia l'avrebbe quindi scortato fino a metà strada. Temendo di essere ucciso, e dopo aver discusso con il fratello residente in Svizzera, il richiedente 1 avrebbe dunque deciso di espatriare dalla Bosnia e Erzegovina assieme alla sua famiglia. La richiedente 2 con i figli sarebbero quindi espatriati legalmente e via aerea il (...), mentre che il richiedente 1 avrebbe dovuto attendere la conclusione delle indagini per sottoscrivere dei documenti nonché per ritirare la loro vettura a L._______. Il (...) egli sarebbe quindi partito dal suo Paese d'origine recandosi dapprima in R._______ con un taxi ed in seguito proseguendo con il fratello in macchina ed entrando lo stesso giorno, legalmente, in Svizzera. In caso di ritorno in patria, essi temono per la loro sicurezza e quella dei loro figli (cfr. atti SEM n. 49/17, D42 segg., pag. 6 segg.; n. 51/14, D48 segg., pag. 5 segg.). Il richiedente 3 non ha fatto valere dei motivi personali d'asilo nel corso della sua audizione, riferendo in particolare di non aver mai riscontrato problematiche né con le autorità del suo Paese d'origine, né con terze persone (cfr. atto SEM n. 50/5, D4 segg., pag. 2 seg.). Questionati anche in merito ad eventuali motivi d'asilo ed ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento della figlia minorenne, i richiedenti 1 e 2 non ne hanno allegati (cfr. atti SEM n. 49/17, D70 seg., pag. 15 seg.; n. 51/14, D78 segg., pag. 12). A supporto delle loro asserzioni, gli interessati hanno presentato svariata documentazione (cfr. atto SEM n. 1/-, mezzi di prova da n. 1 a n. 32), e meglio: in originale, i loro passaporti (cfr. mezzi di prova n. 1-4), la carta d'identità del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 5), i certificati di nascita dei richiedenti 2-4 (cfr. mezzi di prova da n. 6 a n. 8); ed in copia la lettera di autorizzazione del (...) (cfr. mezzo di prova n. 9); l'estratto del casellario giudiziale bosniaco del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 10); una fotografia raffigurante il richiedente 1 con (...) (cfr. mezzo di prova n. 11); vari certificati medici in lingua straniera del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 12); fotografie di un'automobile colpita da proiettili (cfr. mezzo di prova n. 13); verbale della testimonianza presso la (...) L._______ (cfr. mezzo di prova n. 14); l'attestato dell'attività lavorativa del richiedente 1 in F._______ (cfr. mezzo di prova n. 15); fotografia del badge in F._______ del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 16); schermata telefonica riguardante S._______ (cfr. mezzo di prova n. 17); fotografie dei permessi di soggiorno svizzero del fratello del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 18); conferma della transazione bancaria del (...) (cfr. mezzo di prova n. 19); conferma della compravendita del (...) del (...) (cfr. mezzo di prova n. 20); visto elettronico degli T._______ del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 21); la dichiarazione "Fit for Duty" del richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 22); contratto di affitto avente come locatore il richiedente 1 (cfr. mezzo di prova n. 23); conferme di versamenti bancari (cfr. mezzo di prova n. 24); carta grigia dell'(...) (cfr. mezzo di prova n. 25); articoli online in lingua straniera riguardanti K._______ (cfr. mezzo di prova n. 26); schermata telefonica di una conversazione via (...) (cfr. mezzo di prova n. 27); denuncia della madre del richiedente 1 del (...) (cfr. mezzo di prova n. 28); precontratto di vendita dell'immobile sito a L._______ del (...) (cfr. mezzo di prova n. 29); certificato di pagamento dell'immobile a L._______ (cfr. mezzo di prova n. 30); articolo online riguardante U._______ (cfr. mezzo di prova n. 31); rapporto di polizia del (...) (cfr. mezzo di prova n. 32). C. Per il tramite del parere del 21 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 60/3), gli interessati hanno presentato le loro osservazioni al progetto di decisione negativo della SEM del 20 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 59/8). D. Con scritti del 6 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 61/2) rispettivamente del 9 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 62/2), i richiedenti asilo hanno sostanzialmente trasmesso i mezzi di prova sopra citati (cfr. supra lett. B) all'autorità inferiore. Nella prima missiva hanno inoltre precisato come i figli dei richiedenti non sarebbero stati edotti delle loro problematiche espresse quali motivi d'asilo. E. Per mezzo della decisione del 22 dicembre 2021, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 65/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l'esecuzione della medesima misura. F. Con ricorso del 29 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione, concludendo all'annullamento di quest'ultima ed alla restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio, chiedendo inoltre di essere esentati dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. G. Il 30 dicembre 2021 il Tribunale ha confermato ai ricorrenti il ricevimento del loro ricorso (cfr. risultanze processuali). H. Il Tribunale ha richiesto all'autorità pregressa l'invio sia del dossier degli insorgenti N (...) - entrato al Tribunale il 5 gennaio 2022 contenente anche i mezzi di prova versati agli atti dagli insorgenti all'attenzione dell'autorità di prima istanza - che quello del fratello del ricorrente 1, V._______, e della sua famiglia (dossier della SEM N [...]), beneficiari di un'ammissione provvisoria in Svizzera, entrato al Tribunale il 4 gennaio 2022 (cfr. risultanze processuali). I. Per il tramite di uno scritto datato 4 gennaio 2022, la rappresentante legale degli insorgenti ha trasmesso al Tribunale, in allegato, copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (detto anche "F2") del (...), il quale evidenzierebbe la prosecuzione della presa a carico psichiatrica del ricorrente 1 (cfr. anche agli atti SEM n. 70/2). J. Con scritto del 17 gennaio 2022 (cfr. risultanze processuali), i ricorrenti hanno presentato delle osservazioni aggiuntive al loro gravame, allegando quali nuovi mezzi di prova copia di una schermata telefonica riportante un messaggio in lingua straniera nonché copia dell'F2 dell'(...) (già agli atti della SEM, n. 72/2), nel quale si osserva segnatamente come lo stato clinico del ricorrente 1 sarebbe peggiorato a causa delle nuove minacce rivolte a lui ed alla madre che si trova tutt'ora in Bosnia. Dello stesso scritto e della nuova documentazione presentata con il medesimo, si dirà per quanto necessario e rilevante nei considerandi. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata, e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore denota dapprima in particolare come gli atti di violenza commessi da terzi o il timore di essere esposti a tali atti di violenza sono rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato unicamente se lo Stato in questione non ha la volontà o la capacità di assicurare una protezione. Altresì la Bosnia e Erzegovina sarebbe annoverato dal Consiglio federale come un Paese esente da persecuzioni secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Nel caso di specie non sarebbe tuttavia stato dimostrato dagli interessati che le autorità del loro Paese d'origine abbiano rifiutato la protezione nei loro confronti o non abbiano avuto la capacità effettiva di intervenire in tal senso, per proteggere l'interessato da K._______ in seguito alla sua testimonianza nel procedimento penale aperto contro quest'ultimo. Tutt'altro, dalle loro dichiarazioni emergerebbe la completa disponibilità delle autorità bosniache in merito. Gli altri motivi d'asilo sollevati dai richiedenti, non sarebbero invece rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, in quanto non avrebbero alcun nesso causale con il loro espatrio. Neppure i mezzi di prova presentati dagli interessati sarebbero atti a ribaltare la presunzione della capacità e della volontà delle autorità bosniache di fornire loro protezione, come nemmeno elementi in tal senso sarebbero rilevabili dall'incarto del fratello dell'interessato. La SEM giunge quindi alla conclusione che la presunzione derivante dall'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi non è stata confutata dagli interessati e che quindi i motivi d'asilo invocati da essi non risultano essere pertinenti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo. Nel proseguo, l'autorità inferiore prende posizione sul parere alla bozza di decisione negativa della rappresentante legale degli interessati, ritenendo, in sunto, come lo stesso non sia atto a modificare la conclusione a cui è addivenuta la SEM. Segnatamente, l'istruzione del caso sarebbe stata conclusa al momento dell'emanazione della decisione avversata, e pertanto il trattamento della loro domanda d'asilo in procedura celere sarebbe giustificato. Per il resto, le considerazioni della rappresentante legale circa delle lacune nella protezione da parte delle autorità bosniache nei confronti degli interessati come pure in rapporto alla corruzione degli apparati interni del loro Paese d'origine, sarebbero infondate e contraddette dalle loro stesse dichiarazioni. Concernente poi la pronuncia nel (...) dell'inammissibilità dell'allontanamento per il fratello del richiedente, oltre a quanto già considerato sopra, non sussisterebbero agli atti dei motivi d'asilo connessi tra loro e la valutazione di ogni caso verrebbe svolta su base individuale. La SEM ritiene inoltre di non dover motivare ulteriormente la valutazione inerente le loro restanti allegazioni, né tantomeno che nel loro caso sia scaduta in una violazione del diritto di essere sentiti. Tuttavia, aggiunge come essi hanno potuto risiedere a P._______ per più di (...) prima del loro espatrio senza incorrere in problematiche di rilievo a causa della collaborazione dell'interessato con la giustizia. Pertanto, le dichiarazioni precedenti all'agguato avvenuto nell' (...), non avrebbero alcun nesso causale con la loro fuga, e quindi risulterebbero irrilevanti ai sensi dell'asilo. Da ultimo l'autorità di prima istanza rileva come l'esecuzione del loro allontanamento sia ammissibile, ragionevolmente esigibile - sia a causa della situazione del Paese d'origine che dal profilo personale - nonché possibile. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nel loro ricorso ritengono innanzitutto come la SEM abbia omesso di apprezzare correttamente l'interconnessione tra i motivi d'asilo dell'interessato e quelli del fratello di cui all'incarto N (...), essendo come entrambi i fratelli sarebbero stati presi di mira da una rete estesa di criminalità organizzata di stampo fondamentalista-islamico, a causa della loro (...) F._______ e per questo considerati entrambi (...). Pertanto la SEM avrebbe dovuto concedere agli interessati per lo meno la stessa protezione offerta al fratello ed alla sua famiglia oppure spiegare in modo concreto le ragioni della disparità di trattamento tra i due fratelli. Non apprezzando correttamente la situazione, la SEM avrebbe violato il diritto di essere sentito degli interessati, come pure il suo obbligo di motivare ex art. 35 PA, sottraendo ai ricorrenti anche la possibilità di far valere in modo specifico e compiuto i propri argomenti in sede ricorsuale. Altresì, non potrebbe essere seguita la conclusione a cui giungerebbe l'autorità inferiore circa la mancanza di un nesso causale tra le allegazioni antecedenti l'espatrio e la decisione di espatriare, in quanto le pressioni subite dall'interessato sarebbero proseguite sino alla partenza dal Paese d'origine. In un passo successivo, gli insorgenti sostengono come le dichiarazioni rese dal ricorrente nell'ambito della sua audizione sui motivi, risultino dimostrative del fatto che vi siano state delle lacune nella sua protezione, specialmente in rapporto all'agguato avvenuto il (...). Inoltre, poiché vi sarebbero delle importanti criticità all'interno dell'apparato di polizia bosniaca e del profilo criminale di K._______, sarebbe stato necessario trattare la domanda d'asilo nell'ambito di una procedura ampliata per esperire misure istruttore più ampie di quanto effettuato dalla SEM e ciò anche tenendo conto della voluminosa documentazione prodotta dagli interessati e dell'interconnessione dei motivi d'asilo del ricorrente e del fratello. Sulla scorta di tali elementi, gli insorgenti lamentano un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti occasionato dalla trattazione della loro domanda d'asilo in procedura celere invece che in quella ampliata, nonché alla violazione del diritto di essere sentito da parte dell'autorità inferiore nei loro confronti, così come al suo obbligo di motivare la propria decisione ai sensi dell'art. 35 PA e 29 cpv. 2 Cost. Da ultimo la SEM non avrebbe considerato le conseguenze che un rientro in patria avrebbe riguardo l'interesse superiore del bambino ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF), violando di conseguenza la massima inquisitoria. Invero, essi ritengono come nel caso di un loro rientro in Bosnia e Erzegovina, i figli dei richiedenti dovrebbero essere separati dal padre, per poter favorire la loro crescita in un ambiente privo di minacce a cui quest'ultimo sarebbe sottoposto. Altresì dal (...) in avanti i ricorrenti 3 e 4 avrebbero dovuto subire diversi trasferimenti di dimora effettuati dai genitori alfine di garantire la sicurezza e l'incolumità famigliare. In Svizzera, invece, i ricorrenti 3 e 4 avrebbero la possibilità di crescere lontani dai pericoli a cui è esposto il padre ed essere educati ed assistiti da entrambi i genitori oltreché dalla rete famigliare allargata composta dallo zio e dalla sua famiglia risiedente su suolo elvetico. 4.3 In aggiunta a quanto sopra, i ricorrenti nel loro scritto del 17 gennaio 2022, segnalano come il (...), il telefono della ricorrente 2, avrebbe ricevuto un messaggio intimidatorio rivolto al marito - e prodotto in annesso allo scritto quale mezzo di prova - con cui quest'ultimo verrebbe informato che (...). Tale messaggio, a mente dei ricorrenti, mostrerebbe la capacità dei predetti autori di rintracciare un numero di telefono collegato agli insorgenti come pure il costante mantenimento dell'interesse persecutorio ai danni del ricorrente 1, oltreché la possibilità di ottenere accesso ai numerosi canali per rintracciare gli interessati. Altresì il ricorrente 1, che sarebbe stato allarmato dal contenuto del citato messaggio, avrebbe contattato la madre, apprendendo che la medesima si sarebbe trasferita dalla (...) di L._______ in (...), presso una (...), in quanto infortunata e timorosa di incontrare nuovamente degli individui che potrebbero nuocerle, come sarebbe avvenuto già a (...). In tale contesto, il ricorrente 1, è inoltre dell'opinione che la madre avrebbe cessato di condividere spontaneamente e sistematicamente le informazioni riguardo minacce rivolte contro di lei, posto che la situazione sarebbe già conosciuta in famiglia e tenderebbe a preservarlo da un flusso di notizie che aggraverebbe la sua angoscia ed il suo senso di colpa per il rischio all'incolumità e sicurezza che correrebbero i suoi famigliari. Il ricorrente 1 avrebbe peraltro appreso che il (...) "(...)" sito a L._______, di (...), sarebbe stato danneggiato da ignoti nei (...). Concernente tali eventi, gli insorgenti sarebbero dell'avviso che avrebbero quale scopo quello di aumentare la pressione sul ricorrente 1, ricordandogli che in caso di ritorno in Bosnia ed Erzegovina, egli ed i suoi famigliari saranno facilmente rintracciati dai loro persecutori. Tale situazione costituirebbe per il ricorrente, affetto da disturbo da stress post-traumatico, una pressione psichica insostenibile. Tale quadro sarebbe per di più aggravato dalla recente crisi in atto nello Stato bosniaco. Per il ricorrente 1, (...) W._______, la riaccensione delle tensioni etniche all'interno del paese renderebbe ancora più insostenibile l'idea di un ritorno a casa. 5. 5.1 Risulta in primo luogo opportuno esaminare le censure formali proposte dagli insorgenti nella loro impugnativa, i quali lamentano dapprima un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti sia rispetto alle loro allegazioni che in rapporto all'interesse superiore dei bambini. Inoltre la SEM, con la sua decisione, avrebbe violato il diritto di essere sentito degli insorgenti ed il suo obbligo di motivare adeguatamente la decisione sia trattando differentemente il caso degli insorgenti da quelli dell'incarto N (...), sia vista la mancanza di approfondimento con altre misure istruttorie in procedura ampliata della fattispecie e dei mezzi di prova presentati dagli insorgenti. Tali censure formali vanno analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr.DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 5.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.5 5.5.1 Ora, tornando alla presente disamina, non può in primo luogo essere seguita la tesi degli insorgenti circa un errato ed incompleto accertamento dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore delle loro allegazioni. Invero, i ricorrenti perdono di vista come nel loro caso, avendo il Consiglio federale designato la Bosnia ed Erzegovina come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, la SEM era tenuta a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), ciò che è stato ampiamente compiuto dall'autorità inferiore nella decisione sindacata, indicandone pure sufficientemente le ragioni per le quali le dichiarazioni degli insorgenti come pure i loro mezzi di prova non sarebbero stati atti a confutare la presunzione derivante dalla norma succitata (cfr. p.to II, pag. 5 segg. della decisione impugnata). Non si ravvisa pertanto alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell'autorità pregressa nella fattispecie, essendo per il resto le argomentazioni degli insorgenti piuttosto riferibili al merito della questione, ovvero trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel loro caso, argomenti che verranno pertanto trattati dappresso (cfr. infra consid. 6 segg.). Ad uguale conclusione si giunge poi per l'asserita violazione della massima inquisitoria da parte della SEM nei confronti dei ricorrenti 3 e 4. Invero, non si comprende come l'autorità inferiore, avrebbe dovuto istruire maggiormente la questione sotto il profilo dell'art. 3 CDF, essendo stati i motivi d'asilo fatti valere dai genitori come pure gli ostacoli al loro allontanamento sufficientemente presi in esame nella decisione avversata. Anche riguardo a tale punto posto in questione, in realtà con la loro doglianza, gli insorgenti intendono ottenere un diverso apprezzamento del loro caso rispetto a quello a cui è addivenuto la SEM, che riguarda però una valutazione del merito della fattispecie e non una questione formale (cfr. infra consid. 8.4.6). Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi. 5.5.2 Per il resto, l'autorità sindacata ha indicato nel provvedimento avversato, anche se brevemente, le ragioni per le quali ella è giunta ad una diversa conclusione sulla presente disamina rispetto all'incarto del fratello del ricorrente 1 (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione impugnata). In tal senso, l'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, nel rispetto dei principi sopra esposti (cfr. supra consid. 5.4), è stato sufficientemente adempiuto. Il fatto poi che l'autorità precitata sia addivenuta ad un apprezzamento diverso nei due casi, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, non rappresenta in alcun modo una violazione del loro diritto di essere sentiti. Discende infatti da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell'autorità inferiore, quindi da una questione di merito degli argomenti degli insorgenti rispetto a quelli del fratello del ricorrente 1 e la sola circostanza che i ricorrenti si trovino in disaccordo con tale esame, deducendo una conclusione differente dalle loro allegazioni rispetto a quella della SEM, non costituisce una violazione del loro diritto di essere sentito. Del resto, risulta che essi hanno potuto impugnare con piena cognizione di causa, la decisione impugnata, al contrario di quanto da loro lamentato nel ricorso, anche su tale punto in questione, facendo valere le loro argomentazioni contrarie in merito. Per di più i ricorrenti hanno potuto esprimersi diffusamente sia nel corso delle loro audizioni che nell'ambito del loro parere alla bozza di decisione della SEM, in rapporto alle vicende che li avrebbero indotti all'espatrio dal loro Paese d'origine, presentando inoltre svariati mezzi di prova assunti agli atti nella procedura di prima istanza. I ricorrenti 1 e 2 hanno pure avuto l'occasione di esprimersi riguardo al fratello dell'insorgente 1 ed alla sua famiglia senza ostacolo, senza tuttavia evidenziare alcuna connessione tra le problematiche da loro avute e quelle del fratello del ricorrente 1, a differenza di quanto asserito nel loro ricorso (cfr. anche infra consid. 6.3.6). Il loro diritto di essere sentito non risulta quindi essere stato violato in alcun modo da parte dell'autorità inferiore. 5.5.3 Su tali presupposti, non si vede dunque nemmeno quali ulteriori elementi l'autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dagli insorgenti nella loro impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) applicata alla presente disamina, l'autorità inferiore ha già raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per la fattispecie per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano in casu (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8). 5.5.4 Ne discende che le censure formali mosse dai ricorrenti nei confronti della decisione avversata, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. 6. 6.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 6.3.1 Il Consiglio federale designa come Stati d'origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi). 6.3.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; Conv. rifugiati), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 5.3.3, D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. fra le altre le sentenze del Tribunale D-5366/2021 del 22 dicembre 2021, D-4380/2020, D-1376/2020 del 30 marzo 2020 consid. 7.1; cfr. anche DTF 138 II 513 consid. 7.3). Tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. fra le tante la sentenza del Tribunale E-4044/2021 del 28 settembre 2021 consid. 5.2). Invero, trattasi di una sicurezza da persecuzioni relativa, la quale può essere sovvertita in un caso specifico a causa di indizi sostanziati e concreti, i quali devono essere valutati secondo un punto di vista oggettivo. Devono dunque sussistere sufficienti elementi per ammettere il rischio di una minaccia concreta. Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), così come quella del Comitato ONU contro la tortura, occorre provare o per lo meno rendere verosimile un pericolo concreto ("real risk"; cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia, del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§124-127 con riferimenti). Ne discende quindi che una sola possibilità remota di una persecuzione futura non sia sufficiente (cfr. sentenza del Tribunale E-4044/2021 consid. 5.2). Tuttavia, secondo prassi costante, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche la sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Si può difatti esigere da un richiedente l'asilo che abbia prima esaurito le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali prima di sollecitare quelle di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati, 2011/51 consid. 6.1; sentenza del Tribunale E-6009/2017 consid. 3). 6.3.3 6.3.3.1 Tornando alla presente disamina, si osserva dapprima come il Consiglio federale ha inserito la Bosnia ed Erzegovina il 25 giugno 2003, nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l'allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), e da allora si è attenuto a tale valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche secondo l'art. 6a cpv. 3 LAsi. Si può dunque partire dal presupposto legale di protezione da parte delle autorità bosniache (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4380/2020 con ulteriore rif. citato). 6.3.3.2 La presunzione legale testé riportata, non viene scalfita dalle allegazioni degli insorgenti. Invero, i ricorrenti non sono stati in grado di fornire elementi concreti a sostegno della tesi circa l'incapacità e/o la non volontà di protezione da parte delle autorità del loro Paese d'origine. Invero, sebbene siano state rese credibili alcune criticità nel sistema di persecuzione bosniaco, queste ultime non sono tali da sovvertire, in casu, la presunzione di protezione da parte delle autorità di un paese designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Appare difatti, a differenza di quanto allegato nel gravame, che allorché il ricorrente 1 si è rivolto alla polizia - come pure la di lui madre - (ovvero denunciando le estorsioni ed i favori per J._______ e K._______ nel [...] del [...]; nel [...] del [...] a seguito dei messaggi intimidatori ricevuti dalla madre del ricorrente 1; come pure nell'[...] dopo l'agguato avvenuto ai danni del richiedente 1), le autorità abbiano preso subito dei provvedimenti sia per perseguire gli autori delle azioni criminali, e per quanto attiene K._______ ed J._______ pure processandoli ed arrestandoli, sia proteggendo anche con una scorta 24 ore su 24 il ricorrente 1 dopo l'azione criminale compiuta nei suoi confronti nell'(...) dell'anno (...) (cfr. atti SEM n. 49/17, D49 segg., pag. 11 segg.; n. 51/14, D51 segg., pag. 8 segg.; D69 seg., pag. 11; D75, pag. 12). Il fatto poi che l'insorgente 1 sia incorso in un agguato nell'(...), non è atto in alcun modo a confutare l'evenienza che le autorità del suo Paese d'origine hanno dimostrato di volerlo e poterlo proteggere adeguatamente allorché egli si è rivolto a loro, essendo rammentato in tale sede come nessuno Stato ha la capacità di garantire in qualsiasi momento la sicurezza dei propri cittadini (cfr. a tal proposito anche supra consid. 6.3.2). Le azioni intraprese dal ricorrente 1 a propria tutela e quella della sua famiglia sia dopo essersi trasferiti a P._______ che in particolare a seguito dell'agguato avvenuto nell'(...) del (...), il quale non si è ad esempio né rivolto spontaneamente alle autorità locali presenti a P._______ né interessato quanto alla possibilità di prendere contatto con altri enti - sia tale attitudine comprensibile o meno a causa dei timori palesati in corso di audizione e per le rassicurazioni ottenute in quanto alla protezione da parte della (...) di L._______ - risultano ingiustificatamente esigue e pertanto non in grado di rimettere in discussione il principio della sussidiarietà della protezione internazionale. I ricorrenti 1 e 2, a differenza di quanto da loro allegato, con il loro agire non hanno difatti dimostrato di aver esaurito le possibilità di protezione nel loro Paese d'origine. Del resto, a parte il ricorrente 1, gli altri insorgenti non hanno mai riscontrato delle problematiche concrete o di sufficiente intensità - per quanto concerne i commenti ricevuti dalla ricorrente 2 da parte di vicini di casa o l'incidente occorso alla stessa dopo che aveva visto delle (...) che la seguivano, di cui le cause non sono conosciute con certezza (cfr. atto SEM n. 51/14, D73, pag. 12) - che possano essere qualificati come seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. Segnatamente, i ricorrenti 3 e 4, a parte dover seguire i genitori nei diversi spostamenti di domicilio negli anni, hanno potuto vivere una vita scevra da qualsiasi problema, potendo in particolare frequentare la scuola e le attività ludiche e sportive come gli altri giovani (cfr. atti SEM n. 49/17, D67, pag. 15; D70 seg., pag. 15 seg.; n. 50/5, D4 segg., pag. 2 seg.; n. 51/14, D78 segg., pag. 12). 6.3.4 Per il resto, a ragione l'autorità inferiore ritiene come i ricorrenti abbiano potuto vivere a P._______ per più di (...) prima del loro espatrio, senza riscontrare problematiche particolari (cfr. atto SEM n. 49/17, D53 segg., pag. 13 seg.; n. 51/14, D60 seg., pag. 11), anche a causa della sua collaborazione con la giustizia nell'identificazione di alcuni criminali - collaborazione per la quale il ricorrente 1 ha peraltro ricevuto in contropartita non soltanto la protezione summenzionata, ma anche l'immunità per la persecuzione penale da possibili accuse nei suoi confronti. Determinante per la loro partenza dal Paese d'origine, risulta essere pertanto stato l'agguato avvenuto a L._______ nell' (...), e quanto invece accaduto in precedenza e narrato dagli insorgenti, non ha quindi alcun nesso causale con la loro fuga. Invero, il ricorrente 1 malgrado i timori palesati con le sue allegazioni, non si è neppure rivolto alle autorità di polizia presenti a P._______, e ciò malgrado le autorità del suo Paese d'origine abbiano dimostrato la loro volontà e possibilità di aiutarlo nella protezione della sua persona. 6.3.5 Le evenienze descritte poi dagli insorgenti nel loro scritto del 17 gennaio 2022, ovvero la recente ricezione del messaggio telefonico - peraltro dal mezzo di prova prodotto a supporto non si evince alcunché circa i possibili autori dello stesso, e potrebbe pertanto essere stato confezionato soltanto ai meri fini processuali; la distruzione del (...) sito a L._______ da parte di ignoti - peraltro mai nominato in precedenza dagli insorgenti - come pure la crisi politica che sarebbe in atto nello Stato bosniaco, non sono circostanze che possano ribaltare la conclusione alla quale il Tribunale è addivenuto nella presente disamina e sopra esposta circa la possibilità per i ricorrenti di rivolgersi alle autorità del loro Paese d'origine per richiedere ed ottenere, se del caso, la protezione delle loro persone. 6.3.6 Sia dalle allegazioni dei ricorrenti 1 e 2 (cfr. atti SEM n. 49/17, D43, pag. 7; D65 segg., pag. 15; n. 51/14, D49, pag. 6) che dagli atti consultati dal Tribunale del fratello del ricorrente 1, V._______ e della famiglia del primo (dossier SEM N [...]) non sono riscontrabili degli elementi contrari alla conclusione summenzionata. Invero, a differenza di quanto sollevato nella loro impugnativa dagli insorgenti, non si trova alcun elemento concreto e circostanziato nelle insorgenze succitate di una qualsivoglia connessione tra i motivi d'asilo fatti valere dal fratello del ricorrente 1 e da quelli invece proposti dagli insorgenti nella presente causa. Al contrario, il ricorrente 1 stesso, ha affermato in audizione di non sapere se le stesse persone che avrebbero creato al fratello le problematiche addotte - fra l'altro avvenute più di (...) prima l'inizio dei problemi sollevati dagli insorgenti in quanto il fratello e la sua famiglia sono espatriati dal Paese d'origine nel (...) del (...), allorché invece il ricorrente 1 ha iniziato a riscontrare, secondo le sue allegazioni, delle problematiche concrete solamente a partire dall' (...) del (...) - siano le stesse che avrebbero occasionato dei problemi a lui (cfr. atto SEM n. 49/17, D66, pag. 15). Pertanto, le conclusioni espresse in merito dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato sono da confermare, essendo peraltro aggiunto come V._______ e la sua famiglia abbiano lasciato la Bosnia ed Erzegovina ben più di (...) prima gli insorgenti ed inoltre che pure i loro motivi d'asilo non sono stati ritenuti rilevanti dalla SEM a causa della possibilità di protezione nel loro paese d'origine. Ne discende che, non essendo i casi degli insorgenti e di V._______ e la sua famiglia equiparabili, non v'è alcun diritto dei ricorrenti di vedere la loro fattispecie trattata in modo analogo a quella di V._______ e la sua famiglia, come invece richiesto nel loro ricorso. 6.3.7 Da ultimo, anche sotto il profilo dei mezzi di prova presentati dagli insorgenti - per quanto non già considerato sopra al consid. 6.3.5 in merito alla copia della schermata telefonica annessa allo scritto dei ricorrenti del 17 gennaio 2022 - le conclusioni sopra riportate non sono minimamente poste in discussione. Invero, la voluminosa documentazione presentata, pur a sostegno della verosimiglianza dei fatti allegati dagli insorgenti, non sono dimostrativi della circostanza di non poter ottenere protezione nel loro Paese d'origine. Tutt'altro, in particolare alcuni degli articoli presentati (cfr. mezzo di prova n. 26), contengono invero degli elementi probatori che le autorità bosniache abbiano perseguito, arrestato e processato K._______ ed (...), i quali avrebbero eseguito delle estorsioni ai danni di (...). Quest'ultima evenienza, fa peraltro dubitare seriamente che le problematiche riscontrate dal ricorrente 1 nel suo Paese d'origine con la rete criminale testé citata, non fosse piuttosto ascrivibile a motivazioni di tipo economico - difatti il ricorrente 1 deteneva (...) come pure aveva una situazione economica agiata (cfr. atto SEM n. 49/17, D29 segg., pag. 4 seg.) - piuttosto che per il fatto che egli fosse andato a lavorare (...) in F._______, come addotto nel ricorso dagli insorgenti ed implicitamente evinto dal ricorrente 1 all'inizio del suo esposto dei motivi d'asilo (cfr. n. 49/17, D44, pag. 8). In tal senso, oltreché quanto già sopra rilevato, i pregiudizi incorsi dal ricorrente 1 in patria non sarebbero neppure ascrivibili ad uno dei motivi esaustivamente previsti all'art. 3 LAsi. Inoltre, dai mezzi di prova n. 28 e n. 32, si evince come sia la madre del ricorrente 1 che quest'ultimo abbiano potuto depositare regolarmente una denuncia presso le autorità di polizia. Per il resto non risulta necessario, anche in assenza di concreti e dettagliati asserti in merito da parte dei ricorrenti nel loro gravame, attardarsi oltre sulla restante documentazione presentata dagli insorgenti, in quanto non risulta determinante per la definizione della presente vertenza. 6.3.8 Riassumendo, ne discende quindi che i ricorrenti non sono stati in grado di confutare la presunzione secondo la quale le autorità bosniache non siano capaci o volenterose di fornire ai ricorrenti protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti dal ricorrente 1 in patria o che essi potrebbero riscontrare in futuro ad opera di K._______ e dei (...) in caso di un loro ritorno in patria. Non si riscontra inoltre in specie alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore, essendo stati da essa riuniti tutti i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), atteso in particolare come nella fattispecie si trattava unicamente di verificare l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine in forza di una presunzione legale. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata e conseguentemente il ricorso respinto.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 Conv. tortura. L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 8.3.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati. In siffatte circostanze, ed in totale assenza di elementi apportati con il gravame, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), o ancora all'art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 8.3.3 Per il resto, né dal gravame né dagli atti, risultano esservi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dei ricorrenti, in particolare degli insorgenti 1 e 2 (cfr. in proposito anche infra consid. 8.4.5), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 8.3.4 Ne consegue pertanto che l'allontanamento degli insorgenti verso la Bosnia ed Erzegovina, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 8.4 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.4.2 Tale disposizione di applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 8.4.3 All'occorrenza, la situazione vigente in Bosnia ed Erzegovina non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale. La recente e nota crisi politica scoppiata nel Paese, non muta tale apprezzamento del Tribunale. Detto Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999; RS 142.281, OEAE). 8.4.4 Inoltre, non risulta dall'incarto alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta dei ricorrenti. A tale proposito è rilevato come i ricorrenti sono giovani, dispongono di una sufficiente rete sociale in patria, con la quale risultano essere tutt'ora in contatto (cfr. atti SEM n. 49/17, D23 seg., pag. 4; n. 51/14, D30, pag. 4 e D41, pag. 5), e che hanno lasciato il loro Paese d'origine soltanto da (...). Altresì, il ricorrente 1 ha sia conseguito una formazione che una vasta esperienza nel settore (...), quale (...) (cfr. atto SEM n. 49/17, D26 segg., pag. 4 e D43, pag. 7); mentre che la ricorrente 2 è titolare di (...), nonché possiede dell'esperienza quale (...) (cfr. atto SEM n. 51/14, D32 segg., pag. 4). A ciò si aggiunge come i ricorrenti possiedono sia un (...) che degli (...), tutti a P._______ loro ultimo luogo di residenza nel Paese d'origine, e che la loro situazione finanziaria è descritta come molto buona (cfr. atto SEM n. 49/17, D29 segg., pag. 4 seg.; n. 51/14, D40, pag. 5 e D25 segg., pag. 4). Tali elementi permetteranno agli insorgenti di reinstallarsi nel loro paese senza riscontrare delle difficoltà eccessive. 8.4.5 8.4.5.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 8.4.5.2 In specie, risulta dai documenti medici all'inserto che il ricorrente 1 soffre di ipertensione arteriosa, per la quale assume il farmaco (...); di depigmentazione alle mani e vitiligine - per il quale non è stato impostato alcun trattamento (cfr. atto SEM n. 68/2), come pure di un disturbo post-traumatico da stress (F43.1), che era in cura e conosciuto già dal (...) (cfr. atto SEM n. 42/2; n. 49/17, D5 segg., pag. 2 seg. e mezzo di prova 12) per il quale gli è stata impostata una terapia da ultimo a base di (...) (...) (...), ed in riserva (...) (cfr. F2 del [...] e dell'(...), atti SEM n. 70/2 e 72/2). Egli ha inoltre sofferto di epistassi, dove però da ultimo vista la loro scomparsa e la presenza di escara a livello del locus Valsalvae di (...) il medico ha consigliato di continuare con l'applicazione di pomata endonasale ([...]), ed un eventuale controllo specialistico ORL tra circa (...) (cfr. F2 del (...), atto SEM n. 71/1). Infine, ha pure avuto una problematica dentale, con un dente rotto e presenza di infezione apicale, per il quale il ricorrente 1 è stato visitato, ma che non ha voluto estrarre (cfr. atto SEM n. 55/2). Dal canto suo, la ricorrente 2, soffre di insonnia per la quale le è stata impostata una terapia farmacologica (cfr. atto SEM n. 41/2), patologia di cui era affetta ed in cura già nel suo Paese d'origine (cfr. atto SEM n. 51/14, D9 segg., pag. 2 seg.). Ha inoltre curato una (...) (cfr. atto SEM n. 41/2) come pure delle problematiche ai denti (cfr. atti SEM n. 48/3 e 56/2), che risultano essersi nel frattempo completamente risolte. Nel loro ricorso, a parte quanto già sopra osservato per il disturbo post-traumatico da stress, di cui il ricorrente continuerebbe la presa in carico psichiatrica segnalata con scritto del 4 gennaio 2022 dagli insorgenti (cfr. anche supra lett. I) questi ultimi non hanno avanzato alcun nuovo elemento in rapporto a tali disturbi di salute. Successivamente tuttavia, con lo scritto del 17 gennaio 2022 i ricorrenti hanno prodotto l'F2 dell'(...) (già sopra considerato ed agli atti della SEM, n. 72/2), dove si riporta segnatamente che lo stato clinico del ricorrente sarebbe peggiorato a causa delle nuove minacce rivolte a lui ed alla madre che si troverebbe tutt'ora in Bosnia. A parte la necessità di una presa in carico psicoterapeutica e l'introduzione del farmaco (...) da parte del medico, non sono stati evidenziati ulteriori elementi. Concernente poi i figli, i ricorrenti 3 e 4, non è stato fatto valere alcun problema di salute per i medesimi (cfr. atti SEM n. 50/5, D2, pag. 2; n. 51/14, D81, pag. 12). 8.4.5.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffrono i ricorrenti 1 e 2 non appaiono essere suscettibili, per la loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la loro vita o la loro salute a breve termine in caso di ritorno in Bosnia ed Erzegovina, rispettivamente non si rileva dagli atti che il loro stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Peraltro, il loro Paese d'origine dispone delle strutture mediche che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al loro stato di salute, essendo rammentato come i ricorrenti 1 e 2 hanno già potuto ricevere delle cure in patria per i disturbi lamentati dal profilo psichico e psicologico. Inoltre, né nelle loro allegazioni nel corso della procedura dinnanzi all'autorità di prime cure, né con il loro ricorso, i medesimi hanno presentato delle argomentazioni o dei mezzi di prova che possano condurre ad una conclusione differente sul punto in questione. 8.4.6 Non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione dell'allontanamento inconciliabile con l'interesse superiore dei bambini, in particolare deducibile dall'art. 3 CDF. Ad ogni fine utile, si rileva come tale disposizione non fonda di per sé un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, rispettivamente ad un'ammissione provvisoria deducibile in giustizia, ma rappresenta unicamente uno degli elementi da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi da effettuare in materia di esigibilità dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6). Tenuto conto della durata molto limitata del loro soggiorno in Svizzera, ovvero di meno di (...) (essendo entrati in territorio svizzero il [...]), non v'è luogo di ritenere che la Svizzera li abbia a tal punto influenzati del modo di vita e del contesto culturale elvetico che l'esecuzione del loro allontanamento costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Per il resto, a differenza di quanto allegato nel gravame, e visto quanto sopra già edotto circa la protezione che i ricorrenti potranno richiedere in caso del concretizzarsi di nuove minacce future alle autorità bosniache, ed onde eventualmente scongiurare, per il momento soltanto rimasta a titolo ipotetico, la separazione dei figli dal ricorrente 1; i ricorrenti 3 e 4 saranno accompagnati dai loro genitori in patria, ed il principio dell'interesse superiore del bambino posto all'art. 3 cpv. 1 CDF è ugualmente rispettato sotto tale profilo (cfr. nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 9.5). 8.4.7 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 8.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto i ricorrenti sono in possesso di documenti sufficienti per ritornare nel loro paese d'origine, o per lo meno, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 Per il resto, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta all'epidemia da coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-5674/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 9.6, D-6185/2019 del 6 gennaio 2022 consid. 7.4). 8.7 Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va quindi confermata.

9. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti siano indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: