Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. Il ricorrente ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) feb- braio 2022 (cfr. atto SEM n. [{…}]-4/2). Il (…) marzo 2022 egli è stato sen- tito nell’ambito di un colloquio in merito ai suoi dati personali (cfr. n. 12/9), allorché rispettivamente il (…) maggio 2022 (cfr. n. 16/12) ed il (…) giu- gno 2022 (cfr. n. 19/13; a complemento della precedente), l’autorità infe- riore ha svolto con lui delle audizioni riguardanti i suoi motivi d’asilo. Nel corso dei predetti, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichia- rato di essere originario di B._______, ma residente dall’(…) a C._______ con la sua famiglia – composta dal padre, dalla madre e dalla sorella. Il padre avrebbe maltrattato verbalmente e fisicamente la madre, come pure avrebbe preteso di controllare la vita della nonna paterna, allorché quest’ul- tima risiedeva con loro a B._______. Anche l’interessato sarebbe stato malmenato dal genitore, allorché prendeva le difese della madre. Nel (…), la nonna paterna avrebbe denunciato il figlio, essendo stata minacciata da questi di morte, ed il Tribunale avrebbe ordinato delle misure di protezione nei confronti della stessa. Tuttavia, questi ultimi hanno continuato a vivere allo stesso domicilio, non rivolgendosi più la parola. Il (…), dopo una lite scoppiata tra i suoi genitori, l’interessato sarebbe intervenuto in favore della madre ed insieme a quest’ultima, onde evitare che la situazione degene- rasse ulteriormente, sarebbero fuggiti. Il giorno successivo avrebbe sporto denuncia in polizia e le autorità avrebbero aperto un procedimento per mal- trattamenti a carico del padre. Dopo essere ritornati al domicilio, il padre avrebbe scacciato dall’abitazione la madre, a causa di un ulteriore alterco, e quest’ultima avrebbe quindi avviato le pratiche di divorzio, interrotte in seguito a causa della riconciliazione dei suoi genitori. Per intraprendere un nuovo inizio, l’interessato con la famiglia si sarebbero quindi trasferiti a C._______, lasciando la nonna paterna nella casa di B._______. Tuttavia, gli scontri verbali e fisici del padre contro di loro sarebbero proseguiti anche qui. Nel (…), il genitore durante uno di questi litigi, gli avrebbe spezzato un dente. Nel corso di un programma televisivo al quale avrebbe partecipato, contro il volere del padre, dal (…) fino a circa il (…), avrebbe ricevuto insulti e minacce da più utenti di (…) ed (…), che lo ritenevano omosessuale. Dopo tale esperienza negativa, interrotta, avrebbe deciso di fare una va- canza di (…) in Svizzera presso un’amica. In tale periodo egli avrebbe co- nosciuto una persona con la quale avrebbe vissuto una relazione pren- dendo conoscenza del suo orientamento sessuale. Il (…) avrebbe fatto ri- torno al domicilio familiare a C._______, ritrovando nuovamente lo stesso contesto difficile. Il (…), durante un ennesimo litigio scoppiato in seno alla
D-3015/2022 Pagina 3 sua famiglia, egli avrebbe rivelato al padre la sua omosessualità. In rispo- sta, quest’ultimo lo avrebbe schiaffeggiato e minacciato di ucciderlo. Egli sarebbe riuscito a scappare grazie all’intervento della madre, rifugiandosi in seguito presso un amico. Nei successivi giorni egli si sarebbe ivi nasco- sto, uscendo di casa dell’amico soltanto per procurarsi la documentazione per intraprendere il viaggio verso la Svizzera. Nel contempo avrebbe sen- tito telefonicamente la sorella, che lo avrebbe avvisato di non farsi vedere, in quanto il padre avrebbe chiesto di lui, reiterando la sua intenzione di ucciderlo e disconoscerlo quale figlio poiché avrebbe disonorato la fami- glia. Perciò egli, temendo di essere ucciso dal padre, sarebbe espatriato dal suo Paese d’origine, legalmente, il (…). A supporto della sua domanda d’asilo, l’interessato ha presentato: la sua carta d’identità ed il suo passaporto originali; il certificato di famiglia; il cer- tificato personale; l’estratto del casellario giudiziale; tre sentenze giudizia- rie con la traduzione in lingua tedesca rilasciate il (…) a B._______ e datate rispettivamente (…), (…) e (…); una fotografia che ritrae l’interessato con un dente spezzato; cinque pagine di screenshot in lingua straniera che contengono insulti nei confronti dell’interessato; varia documentazione scolastica (cfr. n. 1/-; mezzi di prova da n. 1 a n. 13). B. Il 1° luglio 2022 il ricorrente ha potuto presentare le sue osservazioni (cfr.
n. 22/3) al riguardo del progetto di decisione della SEM emesso il 30 giu- gno 2022 (cfr. n. 21/7). C. Con decisione del 4 luglio 2022, ricevuta lo stesso giorno (cfr. n. 24/1), l’au- torità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l’esecuzione della medesima misura. D. Per mezzo del ricorso dell’11 luglio 2022 (cfr. risultanze processuali), l’in- sorgente ha impugnato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione, concludendo, a titolo principale, all’an- nullamento di quest’ultima ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell’istruzione e l’emissione di una nuova decisione nell’ambito della procedura ampliata. In subordine, ha postulato la conces- sione dell’ammissione provvisoria. Contestualmente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D-3015/2022 Pagina 4 E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nella querelata decisione l’autorità inferiore, dopo aver considerato che la procedura celere si applicava al presente caso, ha rilevato come il Con- siglio federale ha annoverato l’Albania quale Paese esente da persecuzioni secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Si potrebbe quindi partire dalla presun- zione che le autorità albanesi garantiscano una protezione contro le perse- cuzioni commesse da terzi rilevanti ai fini dell’asilo. Come inoltre conside- rato in alcune sentenze del Tribunale, citate nella decisione avversata, le forze dell’ordine albanesi avrebbero sia la capacità che la volontà di op- porsi alle minacce o agli attacchi da parte di terzi e l’Albania, a partire dal 2012, avrebbe compiuto dei passi legali nell’ambito della lotta contro la vio- lenza domestica e contro le donne. Nel caso specifico, l’interessato non
D-3015/2022 Pagina 5 sarebbe riuscito nell’intento di confutare la predetta presunzione. Difatti egli non avrebbe mai denunciato alle autorità albanesi preposte né le offese e minacce ricevute da utenti di (…) ed (…), né i comportamenti assunti dal padre nei suoi confronti. Peraltro l’omosessualità in Albania sarebbe legale dal 1995 e dal febbraio del 2010 sarebbero state adottate delle leggi anti- discriminazione. Non vi sarebbero quindi motivi per ritenere che le autorità del suo Paese d’origine, se sollecitate, non gli fornirebbero l’aiuto richiesto e di adottare, nei confronti del genitore, il provvedimento efficace. Infatti, come si evincerebbe dalla documentazione da lui prodotta agli atti, alcuni suoi famigliari avrebbero già usufruito del sostegno delle autorità per tute- larsi contro il padre. Anche il parere presentato dall’insorgente non sarebbe atto a rimettere in discussione le predette conclusioni. In aggiunta, la SEM ha osservato come nascondere o meno il suo orientamento sessuale in patria rimane una scelta personale dell’interessato. Tuttavia, egli in Albania ha il diritto di esternare e vivere la propria omosessualità in società, soprat- tutto in una città come C._______, ove l’emancipazione anche in ambito LGBTIQ (acronimo in italiano di: Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender, Intersessuale e Queer) sarebbe ben più radicata rispetto alle zone perife- riche e/o rurali del Paese. Da ultimo, l’autorità di prima istanza, ha rilevato come l’esecuzione del suo allontanamento sia ammissibile, ragionevolmente esigibile – sia a causa della situazione del Paese d’origine che dal profilo personale – nonché possibile.
E. 4.2 Dal canto suo, nel ricorso l’insorgente, supportando le sue affermazioni con la citazione di alcuni rapporti di organizzazioni internazionali non go- vernative, della Commissione europea, nonché della sentenza del 17 no- vembre 2020 della Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: Cor- teEDU) B. e C. contro Svizzera, nelle cause n. 889/19 e 43987/16, ha rite- nuto che l’autorità resistente non avrebbe esaminato con sufficiente dili- genza la situazione reale dell’interessato al suo rientro in Albania. Invero, in quest’ultimo Stato apparirebbe dubbia l’esistenza di una protezione effi- cace da parte delle autorità di polizia albanesi, in quanto il loro comporta- mento sarebbe a tutt’oggi fortemente influenzato dai valori culturali di una società, come quella albanese, molto conservatrice. In particolare, la co- munità LGBTIQ, sarebbe confrontata ad importanti fenomeni di violenza, discriminazione e discorsi d’odio, senza che le autorità statali mettano in atto misure efficaci di prevenzione e di lotta contro di essi, e nonostante gli undici anni di distanza dall’introduzione della legislazione antidiscriminato- ria. Inoltre, vista la mancanza di volontà da parte della polizia albanese di investigare i reati di violenza domestica commessi dal padre del ricorrente
D-3015/2022 Pagina 6 dopo la denuncia della nonna paterna e della madre dell’insorgente, l’au- torità inferiore avrebbe dovuto esaminare – malgrado la presunzione di si- curezza di cui all’art. 6a LAsi – segnatamente quali fossero le alternative di protezione esistenti in Albania nella fattispecie. A mente dell’insorgente, nel suo caso difetterebbero le circostanze favorevoli perché egli possa essere rinviato in Albania. Invero egli non potrebbe far rientro né al domicilio fami- gliare – in quanto ciò lo esporrebbe ad un rischio per la sua incolumità e la sua vita – né in un alloggio alternativo, in quanto d’un canto sarebbe facil- mente reperibile dall’autore delle minacce, e d’altro canto si troverebbe a risiedere nella periferia albanese, ove apparirebbe ancora più debole l’esi- stenza di una protezione statale per la comunità LGBTIQ. Pertanto, la SEM avrebbe dovuto eseguire l’analisi dell’art. 3 CEDU, valutando inoltre se la mancanza di protezione in Albania sia imputabile ad un comportamento discriminatorio nei confronti della minoranza LGBTIQ, e quindi rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi, ciò che parrebbe essere il caso di specie, vista l’im- possibilità per le autorità albanesi di proteggere il ricorrente. Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento della misura, l’insorgente ri- tiene come vista la sua situazione economica precaria, come pure della presumibile assenza di sostegno famigliare e sociale in relazione alla sco- perta del suo orientamento sessuale, la stessa non risulterebbe ragione- volmente esigibile.
E. 5.1 In primo luogo, in merito alle censure formali sollevate dall’insorgente nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) da parte dell’autorità inferiore sia in rapporto all’efficacia delle indagini di polizia a tutela della comunità LGBTIQ e se tale comportamento sia imputabile ad un atteggiamento discriminatorio nei confronti della predetta comunità, sia nell’esame di quali fossero le alter- native di protezione esistenti in Albania nel caso specifico, si osserva quanto segue.
E. 5.2 Non può essere seguita la tesi dell’insorgente circa un errato ed incom- pleto accertamento dei fatti rilevanti da parte dell’autorità inferiore nella fat- tispecie. Invero il ricorrente perde di vista come nel suo caso, avendo il Consiglio federale designato l’Albania quale Stato esente da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, la SEM era tenuta a verificare unica- mente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), ciò che è stato ampiamente adempiuto dall’au-
D-3015/2022 Pagina 7 torità resistente nella decisione avversata. Invero dalla stessa sono facil- mente desumibili i motivi per i quali ella ha ritenuto le dichiarazioni dell’in- sorgente come pure i mezzi di prova da lui presentati, non in grado di con- futare la presunzione della norma summenzionata, anche e soprattutto ri- ferita all’atteggiamento delle autorità albanesi presso le quali potrebbe tro- vare protezione e della possibilità per lui di vivere la sua omosessualità liberamente in Albania (cfr. p.to III/pag. 5 segg. della decisione impugnata). Anche dal profilo dell’art. 3 CEDU, sebbene con una breve motivazione, l’autorità inferiore ha preso posizione nella decisione avversata (cfr. p.to IV/1, pag. 7 della decisione impugnata). Non si ravvisa pertanto alcun ac- certamento inaccurato o incompleto da parte dell’autorità inferiore nella fat- tispecie, anche con particolare riguardo alla giurisprudenza della Cor- teEDU e del Tribunale citata dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 5, pag. 5 del ricorso), essendo per il resto le argomentazioni di quest’ultimo piuttosto riferibili al merito della questione, ovvero trovandosi in disaccordo con l’ap- prezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso, argomenti che verranno pertanto trattati di seguito.
E. 5.3 Alla luce di quanto sopra considerato, la SEM non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti per la causa sono stati stabiliti in modo sufficiente ai sensi dell’art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), atteso in particolare come nella fattispecie si trattava unica- mente di verificare l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine in forza di una presunzione legale. Le censure formali, proposte in tal senso dall’insorgente, in quanto infondate, devono quindi essere re- spinte.
E. 6.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per- sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pe- ricolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
D-3015/2022 Pagina 8
E. 6.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosi- mile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponde- rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri- spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 7 In primo luogo, in merito a quest’ultima disposizione, si osserva come l’au- torità inferiore, nella decisione avversata, non ponga in discussione l’omo- sessualità dell’insorgente, come pure la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente che l’avrebbero condotto all’espatrio, in particolare il fatto di aver reso edotto il padre circa il suo orientamento sessuale e le minacce scaturite successivamente da parte del genitore, avendo esaminato la ver- tenza unicamente dal profilo dell’art. 3 LAsi. Ora, ritenuto che, come si ve- drà dappresso, le allegazioni dell’insorgente non risultano rilevanti ai sensi dell’asilo, un esame circa la verosimiglianza di tali asserti sotto l’aspetto dell’art. 7 LAsi non si impone in specie neppure al Tribunale.
E. 8.1 Il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza si- curi gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di perse- cuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi).
E. 8.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla prote- zione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; Conv. rifugiati), si può esigere da un ri- chiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 con- sid. 5.3.3, D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d’origine sia stato designato
D-3015/2022 Pagina 9 come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una pre- sunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità. Tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi con- creti. Secondo prassi costante, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di ga- rantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cit- tadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di prote- zione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento pe- nale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con rif. cit.; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.2 con ulteriori rif. cit.).
E. 8.3.1 Tornando alla fattispecie, il Consiglio federale ha inserito l’Albania, il 6 marzo 2009, nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l’allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); sentenza del Tribunale D-1960/2019 del 7 maggio 2019 con ulteriore riferimento citato). Si può dunque partire dal presupposto legale di protezione da parte delle autorità albanesi (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4763/2020 del 6 ottobre 2020).
E. 8.3.2 La presunzione testé rilevata non risulta confutata dalle allegazioni del ricorrente. Invero, in modo del tutto generale, dalle fonti pubbliche con- sultate dal Tribunale (cfr. US Departement of State [USDOS], 2021 Country Report on Human Rights Practices: Albania, 12 aprile 2022, < https://www.state.gov/reports/2021-country-reports-on-human-rights-prac- tices/albania >; European Commission, EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World, 2021 Country Updates: Albania, 30 marzo 2022, < https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/docu- ments/2021%20EU%20Annual%20Human%20Rights%20and%20Demo- cracy%20Country%20Reports.pdf >; Amnesty International [AI], Report 2021/22: Albania 2021, 29 marzo 2022, < https://www.amnesty.org/en/lo- cation/europe-and-central-asia/albania/report-albania/ >; Freedom House, Freedom in the World 2022 – Albania, 28 febbraio 2022, < https://freedo- mhouse.org/country/albania/freedom-world/2022 >; European Commis- sion, Albania 2021 Report, 19 ottobre 2021, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2073017/Albania-Report-2021.pdf >; tutti consultati da ultimo il 14 luglio 2022), si può in sunto osservare quanto se- gue. La discriminazione contro la comunità LGBTIQ rimane pervasiva e
D-3015/2022 Pagina 10 dominante nella società albanese, in particolare nei confronti dell’accesso alla salute, all’educazione, alla giustizia, all’impiego ed all’alloggio, nonché dei casi di aggressioni fisiche contro membri della predetta comunità suc- cedono tutt’ora come pure continuano dei discorsi d’odio contro la stessa, segnatamente espressi nei social media, e da parte di politici. L’accetta- zione di persone LGBTIQ rimane tutt’ora bassa nella società albanese, specialmente nelle zone rurali del paese. Tuttavia dei passi positivi sono pure stati intrapresi negli ultimi anni. Invero, la legge proibisce la discrimi- nazione basata sull’orientamento sessuale, incluso sul posto di lavoro; ed una riforma intrapresa nel 2013 riguardo il codice penale ha introdotto le protezioni contro i crimini d’odio e discorsi d’odio basati sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. Inoltre, diverse persone, nel 2021, sareb- bero state arrestate per aver assalito fisicamente una persona transes- suale. Seppure l’applicazione della legge risulti generalmente debole, il go- verno ha fatto molti sforzi per combattere l’impunità della polizia. Gli agenti di polizia, i procuratori ed altri impiegati interessati dalla tematica di genere, continuano a ricevere delle formazioni per prevenire la discriminazione ba- sata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Altresì, molti casi basati sulla discriminazione sessuale risultano essere oggetto di esame presso il commissario per la protezione contro la discriminazione albanese. Un nuovo “National Action Plan” per le persone LGBTIQ – uno concluso nel 2020 che non ha portato però a dei risultati visibili, dovuti ad una man- canza di risorse finanziarie e volontà politica – è stato elaborato per il pe- riodo 2021-2027. Inoltre i rifugi per LGBTIQ, presenti sul territorio alba- nese, continuano ad assistere gli individui che si trovano ad affrontare vio- lenza o discriminazione nella loro famiglia e comunità, fornendo loro cure, supporto e patrocinio legale. In tale contesto, il supporto finanziario da parte dello Stato albanese è aumentato, arrivando a coprire il 40% dei costi di tali rifugi, anche se continua la dipendenza di questi ultimi da parte di donatori, creando quindi incertezza circa la continuità di tali servizi.
E. 8.3.3 Alla luce del quadro politico e sociale sopra descritto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, la volontà e la capacità di protezione delle autorità albanesi non può essere messa in discussione, nella misura in cui esse non risultano rinunciare in maniera generale a per- seguire gli autori di atti reprensibili, se effettivamente sollecitati. Ciò che il ricorrente non risulta aver fatto. Difatti egli, nonostante abbia asserito di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d’origine o con terze persone, a parte il padre (cfr. n. 19/13, D62 segg., pag. 9), non ha mai denunciato lo stesso né a causa delle percosse subite (cfr. n. 19/13, D67, pag. 9), né a seguito delle minacce di morte profferite dal genitore (cfr. n. 19/13, D43 seg., pag. 7), come neppure di aver sporto denuncia
D-3015/2022 Pagina 11 contro gli utenti di (…) ed (…) che lo avrebbero offeso e minacciato via messaggio (cfr. n. 19/13, D33 segg., pag. 5 seg.). Le motivazioni a favore del fatto che egli non si sarebbe rivolto alla polizia offerte in audizione dall’insorgente, come pure sostenute nel suo ricorso, non risultano essere fondate su qualsivoglia elemento concreto e sostanziato. Al contrario, come rettamente denotato anche dall’autorità inferiore nella decisione im- pugnata (cfr. p.to III, pag. 6), allorché sia la madre che la nonna paterna si sarebbero rivolte alle autorità, queste ultime avrebbero preso dei provvedi- menti, emanando delle misure di protezione segnatamente nei confronti della nonna paterna che, anche se la stessa avrebbe continuato a vivere al domicilio famigliare, paiono aver sortito l’effetto voluto, ovvero che il pa- dre dell’interessato non ha continuato con i suoi agire violenti nei suoi con- fronti (cfr. n. 19/13, D7 segg., pag. 2 seg.). Le allegazioni contrarie dell’in- sorgente (cfr. n. 19/13, D67, pag. 9 e D75, pag. 10), ovvero che la polizia non avrebbe preso sul serio le loro denunce né sarebbero state adottate delle misure al riguardo da parte delle autorità – reiterate anche in parte nel suo gravame (cfr. p.to 5, pag. 6 del ricorso) – si scontrano con le me- desime asserzioni da lui offerte in corso di procedura (cfr. n. 16/12, D48, pag. 8 seg.; n. 19/13, D7 segg., pag. 2 seg.), come pure con i mezzi di prova da lui prodotti (cfr. n. 1/-, mezzo di prova n. 4), che danno invece atto di una volontà e capacità delle autorità albanesi di intraprendere delle azioni contro tali comportamenti. Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente che le autorità di polizia o le forze dell’ordine in generale non prendereb- bero sul serio una sua eventuale denuncia contro l’agire del padre, anzi lo prenderebbero in giro a causa della sua omosessualità, come pure non otterrebbe da loro protezione (cfr. n. 19/13, D44, pag. 7), non appaiono es- sere fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Anche se può essere comprensibile, visto quanto sopra considerato (cfr. supra consid. 8.3.2) che, dal profilo soggettivo, l’interessato possa temere di subire delle conseguenze negative se esprimesse la sua omosessualità pubblicamente, anche richiedendo l’aiuto delle autorità, o che queste ul- time non lo proteggessero contro delle eventuali azioni commesse nei suoi confronti da parte del padre o di terzi, tuttavia per il fatto che egli non ha neppure sporto denuncia contro il padre – ciò che appare essere possibile nel suo Paese d’origine visto tutto quanto sopra già evinto – per lo meno l’elemento oggettivo del timore fondato ai sensi dell’art. 3 LAsi, non risulta essere adempiuto in specie (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale E-354/2015 del 6 aprile 2017 consid. 5.2.1). Occorre altresì ag- giungere come una persecuzione collettiva della comunità LGBTIQ in Albania non è mai stata ritenuta dallo scrivente Tribunale né dalla Cor- teEDU, e neppure in questo caso specifico le esigenze elevate previste
D-3015/2022 Pagina 12 dalla giurisprudenza costante di questo Tribunale per ammettere una per- secuzione collettiva (si veda a tal proposito le DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2), non risultano essere chiara- mente adempiute.
E. 8.3.4 Riassumendo, ne discende quindi che il ricorrente non è stato in grado di confutare la presunzione secondo la quale le autorità albanesi non siano capaci e/o volenterose di fornire all’insorgente protezione nei con- fronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato dallo stesso in patria o che questi potrebbe riscontrare in futuro ad opera del padre o di eventuali terzi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la conces- sione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata e conse- guentemente il ricorso respinto.
E. 9 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), am- missibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta- coli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
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E. 10.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esauri- sce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par- ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa es- sere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurispru- denza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
E. 10.3.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confer- mato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto inter- nazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 Conv. rifugiati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 8.3), ed in totale assenza di elementi concreti apportati con il gravame, non v’è neppure motivo di con- siderare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU, o all’art. 3 della Conven- zione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra- danti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), o ancora all’art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Invero, a differenza di quanto addotto dall’insorgente nel ricorso, malgrado l’accetta- zione della comunità LGBTIQ da parte della società albanese, risulti essere bassa, le persone facenti parte di tale comunità possono accedere ad una serie di servizi ed alla protezione da parte dello Stato albanese, nel caso si sentano minacciati, essendo del resto legale tale orientamento sessuale (cfr. supra consid. 8.3.2) e potendo quindi di conseguenza esprimerlo libe- ramente, in particolare in una città come C._______, dalla quale l’insor- gente proviene. Apparterrà quindi al ricorrente, nel caso in cui si sentisse minacciato anche in futuro, di rivolgersi alle preposte autorità giudiziarie per ottenere protezione, ed eventualmente per richiedere loro un aiuto all’alloggio ed al sostegno finanziario e legale, che risultano essere dispo-
D-3015/2022 Pagina 14 nibili in patria. Peraltro, nel caso dell’insorgente, appare che, a parte il pa- dre, sia la madre che la sorella del ricorrente – pur al corrente della sua omosessualità – non si siano schierate contro di lui. Anzi, con la sorella ha continuato ad avere dei contatti telefonici anche dopo il suo espatrio (cfr.
n. 16/12, D10 segg., pag. 2 seg.).
E. 10.3.3 Per il resto, né dal gravame né dagli atti (cfr. n. 16/12, D5, pag. 2;
n. 26/2), risultano esservi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell’insorgente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento (cfr. sen- tenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 10.3.4 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso l’Albania, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.
E. 10.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 10.4.3 All’occorrenza, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4368/2021 del 30 novembre 2021 consid. 8.3.2). Detto Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei
D-3015/2022 Pagina 15 paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragione- volmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI; art. 18 e Allegato 2 dell’Ordi- nanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999; [RS 142.281, OEAE]).
E. 10.4.4 Altresì, non risulta dall’incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l’esecuzione dell’allontanamento impliche- rebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente, per motivi individuali. A tal proposito, la SEM ha a ragione denotato come il ricorrente disponga di un’ottima formazione quale (…), nonché di esperienza lavorativa sia come (…) che come (…) (cfr. n. 16/12, D23 seg., pag. 4). Altresì, a diffe- renza di quanto sostenuto nel gravame dall’insorgente, egli dispone pure di una rete famigliare e sociale in patria, che già in passato l’ha aiutato, e con la sorella appare essere tutt’ora in contatto (cfr. n. 16/12, D10, pag. 2; D31 segg., pag. 4 seg.; n. 19/13, D18 segg., pag. 3 seg.). Tali elementi, permetteranno quindi al ricorrente di reinstallarsi nel suo paese d’origine, senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Inoltre, non risultano esserci neppure degli ostacoli all’esigibilità della misura d’allontanamento per dei motivi di salute. Invero, l’insorgente dinnanzi all’autorità inferiore, aveva al- legato di non avere problemi di salute, ma soltanto di soffrire di ansia e di stress, a volte (cfr. n. 16/12, D5, pag. 2), nonché agli atti – dopo l’emissione della decisione avversata – risulta che il ricorrente è stato visitato l’ (…) con una diagnosi posta di disturbo dell’adattamento con reazione ansioso-de- pressiva ed un trattamento farmacologico è stato impostato (cfr. n. 26/2). Tuttavia questi ultimi disturbi psichici, possono essere senz’altro, e se ne- cessario, curati in modo adeguato anche nel suo Paese d’origine (cfr. sen- tenza E-6319/2018 del 20 gennaio 2021 consid. 8.4), essendo per il resto osservato come il ricorrente, in merito, non sollevi alcunché nel suo gra- vame.
E. 10.4.5 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insor- gente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).
E. 10.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ri- corrente è in possesso di documenti sufficienti e tutt’ora validi – il suo pas- saporto e la sua carta d’identità – per ritornare nel suo paese d’origine, e potrà, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni ulteriore docu- mento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
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E. 10.6 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l’esecuzione dell’allonta- namento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un’ammissione provvisoria – come concluso in su- bordine dal ricorrente nel suo gravame – non entra pertanto in considera- zione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata.
E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente è indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-3015/2022 Pagina 17 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3015/2022 Sentenza del 19 luglio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Albania, rappresentato dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 4 luglio 2022 / N (...). Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) febbraio 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-4/2). Il (...) marzo 2022 egli è stato sentito nell'ambito di un colloquio in merito ai suoi dati personali (cfr. n. 12/9), allorché rispettivamente il (...) maggio 2022 (cfr. n. 16/12) ed il (...) giugno 2022 (cfr. n. 19/13; a complemento della precedente), l'autorità inferiore ha svolto con lui delle audizioni riguardanti i suoi motivi d'asilo. Nel corso dei predetti, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di essere originario di B._______, ma residente dall'(...) a C._______ con la sua famiglia - composta dal padre, dalla madre e dalla sorella. Il padre avrebbe maltrattato verbalmente e fisicamente la madre, come pure avrebbe preteso di controllare la vita della nonna paterna, allorché quest'ultima risiedeva con loro a B._______. Anche l'interessato sarebbe stato malmenato dal genitore, allorché prendeva le difese della madre. Nel (...), la nonna paterna avrebbe denunciato il figlio, essendo stata minacciata da questi di morte, ed il Tribunale avrebbe ordinato delle misure di protezione nei confronti della stessa. Tuttavia, questi ultimi hanno continuato a vivere allo stesso domicilio, non rivolgendosi più la parola. Il (...), dopo una lite scoppiata tra i suoi genitori, l'interessato sarebbe intervenuto in favore della madre ed insieme a quest'ultima, onde evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sarebbero fuggiti. Il giorno successivo avrebbe sporto denuncia in polizia e le autorità avrebbero aperto un procedimento per maltrattamenti a carico del padre. Dopo essere ritornati al domicilio, il padre avrebbe scacciato dall'abitazione la madre, a causa di un ulteriore alterco, e quest'ultima avrebbe quindi avviato le pratiche di divorzio, interrotte in seguito a causa della riconciliazione dei suoi genitori. Per intraprendere un nuovo inizio, l'interessato con la famiglia si sarebbero quindi trasferiti a C._______, lasciando la nonna paterna nella casa di B._______. Tuttavia, gli scontri verbali e fisici del padre contro di loro sarebbero proseguiti anche qui. Nel (...), il genitore durante uno di questi litigi, gli avrebbe spezzato un dente. Nel corso di un programma televisivo al quale avrebbe partecipato, contro il volere del padre, dal (...) fino a circa il (...), avrebbe ricevuto insulti e minacce da più utenti di (...) ed (...), che lo ritenevano omosessuale. Dopo tale esperienza negativa, interrotta, avrebbe deciso di fare una vacanza di (...) in Svizzera presso un'amica. In tale periodo egli avrebbe conosciuto una persona con la quale avrebbe vissuto una relazione prendendo conoscenza del suo orientamento sessuale. Il (...) avrebbe fatto ritorno al domicilio familiare a C._______, ritrovando nuovamente lo stesso contesto difficile. Il (...), durante un ennesimo litigio scoppiato in seno alla sua famiglia, egli avrebbe rivelato al padre la sua omosessualità. In risposta, quest'ultimo lo avrebbe schiaffeggiato e minacciato di ucciderlo. Egli sarebbe riuscito a scappare grazie all'intervento della madre, rifugiandosi in seguito presso un amico. Nei successivi giorni egli si sarebbe ivi nascosto, uscendo di casa dell'amico soltanto per procurarsi la documentazione per intraprendere il viaggio verso la Svizzera. Nel contempo avrebbe sentito telefonicamente la sorella, che lo avrebbe avvisato di non farsi vedere, in quanto il padre avrebbe chiesto di lui, reiterando la sua intenzione di ucciderlo e disconoscerlo quale figlio poiché avrebbe disonorato la famiglia. Perciò egli, temendo di essere ucciso dal padre, sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine, legalmente, il (...). A supporto della sua domanda d'asilo, l'interessato ha presentato: la sua carta d'identità ed il suo passaporto originali; il certificato di famiglia; il certificato personale; l'estratto del casellario giudiziale; tre sentenze giudiziarie con la traduzione in lingua tedesca rilasciate il (...) a B._______ e datate rispettivamente (...), (...) e (...); una fotografia che ritrae l'interessato con un dente spezzato; cinque pagine di screenshot in lingua straniera che contengono insulti nei confronti dell'interessato; varia documentazione scolastica (cfr. n. 1/-; mezzi di prova da n. 1 a n. 13). B. Il 1° luglio 2022 il ricorrente ha potuto presentare le sue osservazioni (cfr. n. 22/3) al riguardo del progetto di decisione della SEM emesso il 30 giugno 2022 (cfr. n. 21/7). C. Con decisione del 4 luglio 2022, ricevuta lo stesso giorno (cfr. n. 24/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera decretandone anche l'esecuzione della medesima misura. D. Per mezzo del ricorso dell'11 luglio 2022 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), la succitata decisione, concludendo, a titolo principale, all'annullamento di quest'ultima ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione e l'emissione di una nuova decisione nell'ambito della procedura ampliata. In subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver considerato che la procedura celere si applicava al presente caso, ha rilevato come il Consiglio federale ha annoverato l'Albania quale Paese esente da persecuzioni secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Si potrebbe quindi partire dalla presunzione che le autorità albanesi garantiscano una protezione contro le persecuzioni commesse da terzi rilevanti ai fini dell'asilo. Come inoltre considerato in alcune sentenze del Tribunale, citate nella decisione avversata, le forze dell'ordine albanesi avrebbero sia la capacità che la volontà di opporsi alle minacce o agli attacchi da parte di terzi e l'Albania, a partire dal 2012, avrebbe compiuto dei passi legali nell'ambito della lotta contro la violenza domestica e contro le donne. Nel caso specifico, l'interessato non sarebbe riuscito nell'intento di confutare la predetta presunzione. Difatti egli non avrebbe mai denunciato alle autorità albanesi preposte né le offese e minacce ricevute da utenti di (...) ed (...), né i comportamenti assunti dal padre nei suoi confronti. Peraltro l'omosessualità in Albania sarebbe legale dal 1995 e dal febbraio del 2010 sarebbero state adottate delle leggi antidiscriminazione. Non vi sarebbero quindi motivi per ritenere che le autorità del suo Paese d'origine, se sollecitate, non gli fornirebbero l'aiuto richiesto e di adottare, nei confronti del genitore, il provvedimento efficace. Infatti, come si evincerebbe dalla documentazione da lui prodotta agli atti, alcuni suoi famigliari avrebbero già usufruito del sostegno delle autorità per tutelarsi contro il padre. Anche il parere presentato dall'insorgente non sarebbe atto a rimettere in discussione le predette conclusioni. In aggiunta, la SEM ha osservato come nascondere o meno il suo orientamento sessuale in patria rimane una scelta personale dell'interessato. Tuttavia, egli in Albania ha il diritto di esternare e vivere la propria omosessualità in società, soprattutto in una città come C._______, ove l'emancipazione anche in ambito LGBTIQ (acronimo in italiano di: Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender, Intersessuale e Queer) sarebbe ben più radicata rispetto alle zone periferiche e/o rurali del Paese. Da ultimo, l'autorità di prima istanza, ha rilevato come l'esecuzione del suo allontanamento sia ammissibile, ragionevolmente esigibile - sia a causa della situazione del Paese d'origine che dal profilo personale - nonché possibile. 4.2 Dal canto suo, nel ricorso l'insorgente, supportando le sue affermazioni con la citazione di alcuni rapporti di organizzazioni internazionali non governative, della Commissione europea, nonché della sentenza del 17 novembre 2020 della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) B. e C. contro Svizzera, nelle cause n. 889/19 e 43987/16, ha ritenuto che l'autorità resistente non avrebbe esaminato con sufficiente diligenza la situazione reale dell'interessato al suo rientro in Albania. Invero, in quest'ultimo Stato apparirebbe dubbia l'esistenza di una protezione efficace da parte delle autorità di polizia albanesi, in quanto il loro comportamento sarebbe a tutt'oggi fortemente influenzato dai valori culturali di una società, come quella albanese, molto conservatrice. In particolare, la comunità LGBTIQ, sarebbe confrontata ad importanti fenomeni di violenza, discriminazione e discorsi d'odio, senza che le autorità statali mettano in atto misure efficaci di prevenzione e di lotta contro di essi, e nonostante gli undici anni di distanza dall'introduzione della legislazione antidiscriminatoria. Inoltre, vista la mancanza di volontà da parte della polizia albanese di investigare i reati di violenza domestica commessi dal padre del ricorrente dopo la denuncia della nonna paterna e della madre dell'insorgente, l'autorità inferiore avrebbe dovuto esaminare - malgrado la presunzione di sicurezza di cui all'art. 6a LAsi - segnatamente quali fossero le alternative di protezione esistenti in Albania nella fattispecie. A mente dell'insorgente, nel suo caso difetterebbero le circostanze favorevoli perché egli possa essere rinviato in Albania. Invero egli non potrebbe far rientro né al domicilio famigliare - in quanto ciò lo esporrebbe ad un rischio per la sua incolumità e la sua vita - né in un alloggio alternativo, in quanto d'un canto sarebbe facilmente reperibile dall'autore delle minacce, e d'altro canto si troverebbe a risiedere nella periferia albanese, ove apparirebbe ancora più debole l'esistenza di una protezione statale per la comunità LGBTIQ. Pertanto, la SEM avrebbe dovuto eseguire l'analisi dell'art. 3 CEDU, valutando inoltre se la mancanza di protezione in Albania sia imputabile ad un comportamento discriminatorio nei confronti della minoranza LGBTIQ, e quindi rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, ciò che parrebbe essere il caso di specie, vista l'impossibilità per le autorità albanesi di proteggere il ricorrente. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento della misura, l'insorgente ritiene come vista la sua situazione economica precaria, come pure della presumibile assenza di sostegno famigliare e sociale in relazione alla scoperta del suo orientamento sessuale, la stessa non risulterebbe ragionevolmente esigibile. 5. 5.1 In primo luogo, in merito alle censure formali sollevate dall'insorgente nel gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. anche DTAF 2019 I/6 consid. 5.1) da parte dell'autorità inferiore sia in rapporto all'efficacia delle indagini di polizia a tutela della comunità LGBTIQ e se tale comportamento sia imputabile ad un atteggiamento discriminatorio nei confronti della predetta comunità, sia nell'esame di quali fossero le alternative di protezione esistenti in Albania nel caso specifico, si osserva quanto segue. 5.2 Non può essere seguita la tesi dell'insorgente circa un errato ed incompleto accertamento dei fatti rilevanti da parte dell'autorità inferiore nella fattispecie. Invero il ricorrente perde di vista come nel suo caso, avendo il Consiglio federale designato l'Albania quale Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, la SEM era tenuta a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), ciò che è stato ampiamente adempiuto dall'autorità resistente nella decisione avversata. Invero dalla stessa sono facilmente desumibili i motivi per i quali ella ha ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente come pure i mezzi di prova da lui presentati, non in grado di confutare la presunzione della norma summenzionata, anche e soprattutto riferita all'atteggiamento delle autorità albanesi presso le quali potrebbe trovare protezione e della possibilità per lui di vivere la sua omosessualità liberamente in Albania (cfr. p.to III/pag. 5 segg. della decisione impugnata). Anche dal profilo dell'art. 3 CEDU, sebbene con una breve motivazione, l'autorità inferiore ha preso posizione nella decisione avversata (cfr. p.to IV/1, pag. 7 della decisione impugnata). Non si ravvisa pertanto alcun accertamento inaccurato o incompleto da parte dell'autorità inferiore nella fattispecie, anche con particolare riguardo alla giurisprudenza della CorteEDU e del Tribunale citata dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 5, pag. 5 del ricorso), essendo per il resto le argomentazioni di quest'ultimo piuttosto riferibili al merito della questione, ovvero trovandosi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso, argomenti che verranno pertanto trattati di seguito. 5.3 Alla luce di quanto sopra considerato, la SEM non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti per la causa sono stati stabiliti in modo sufficiente ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), atteso in particolare come nella fattispecie si trattava unicamente di verificare l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine in forza di una presunzione legale. Le censure formali, proposte in tal senso dall'insorgente, in quanto infondate, devono quindi essere respinte. 6. 6.1 Venendo ora al merito, occorre dapprima osservare come la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
7. In primo luogo, in merito a quest'ultima disposizione, si osserva come l'autorità inferiore, nella decisione avversata, non ponga in discussione l'omosessualità dell'insorgente, come pure la verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente che l'avrebbero condotto all'espatrio, in particolare il fatto di aver reso edotto il padre circa il suo orientamento sessuale e le minacce scaturite successivamente da parte del genitore, avendo esaminato la vertenza unicamente dal profilo dell'art. 3 LAsi. Ora, ritenuto che, come si vedrà dappresso, le allegazioni dell'insorgente non risultano rilevanti ai sensi dell'asilo, un esame circa la verosimiglianza di tali asserti sotto l'aspetto dell'art. 7 LAsi non si impone in specie neppure al Tribunale. 8. 8.1 Il Consiglio federale designa come Stati d'origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi). Esso verifica periodicamente le decisioni prese in merito (cfr. art. 6a cpv. 3 LAsi). 8.2 In tale contesto, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente. Invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; Conv. rifugiati), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-55/2021 del 26 gennaio 2021 consid. 5.3.3, D-4380/2020 del 9 settembre 2020). In una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3). Altresì, nel caso in cui lo stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità. Tale presunzione può essere sovvertita soltanto in presenza di indizi concreti. Secondo prassi costante, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali: nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini. Al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con rif. cit.; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-5668/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.3.2 con ulteriori rif. cit.). 8.3 8.3.1 Tornando alla fattispecie, il Consiglio federale ha inserito l'Albania, il 6 marzo 2009, nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. a tal proposito l'allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); sentenza del Tribunale D-1960/2019 del 7 maggio 2019 con ulteriore riferimento citato). Si può dunque partire dal presupposto legale di protezione da parte delle autorità albanesi (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4763/2020 del 6 ottobre 2020). 8.3.2 La presunzione testé rilevata non risulta confutata dalle allegazioni del ricorrente. Invero, in modo del tutto generale, dalle fonti pubbliche consultate dal Tribunale (cfr. US Departement of State [USDOS], 2021 Country Report on Human Rights Practices: Albania, 12 aprile 2022, ; European Commission, EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World, 2021 Country Updates: Albania, 30 marzo 2022, ; Amnesty International [AI], Report 2021/22: Albania 2021, 29 marzo 2022, https://www.amnesty.org/en/location/europe-and-central-asia/albania/report-albania/ ; Freedom House, Freedom in the World 2022 - Albania, 28 febbraio 2022, ; European Commission, Albania 2021 Report, 19 ottobre 2021, ; tutti consultati da ultimo il 14 luglio 2022), si può in sunto osservare quanto segue. La discriminazione contro la comunità LGBTIQ rimane pervasiva e dominante nella società albanese, in particolare nei confronti dell'accesso alla salute, all'educazione, alla giustizia, all'impiego ed all'alloggio, nonché dei casi di aggressioni fisiche contro membri della predetta comunità succedono tutt'ora come pure continuano dei discorsi d'odio contro la stessa, segnatamente espressi nei social media, e da parte di politici. L'accettazione di persone LGBTIQ rimane tutt'ora bassa nella società albanese, specialmente nelle zone rurali del paese. Tuttavia dei passi positivi sono pure stati intrapresi negli ultimi anni. Invero, la legge proibisce la discriminazione basata sull'orientamento sessuale, incluso sul posto di lavoro; ed una riforma intrapresa nel 2013 riguardo il codice penale ha introdotto le protezioni contro i crimini d'odio e discorsi d'odio basati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Inoltre, diverse persone, nel 2021, sarebbero state arrestate per aver assalito fisicamente una persona transessuale. Seppure l'applicazione della legge risulti generalmente debole, il governo ha fatto molti sforzi per combattere l'impunità della polizia. Gli agenti di polizia, i procuratori ed altri impiegati interessati dalla tematica di genere, continuano a ricevere delle formazioni per prevenire la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Altresì, molti casi basati sulla discriminazione sessuale risultano essere oggetto di esame presso il commissario per la protezione contro la discriminazione albanese. Un nuovo "National Action Plan" per le persone LGBTIQ - uno concluso nel 2020 che non ha portato però a dei risultati visibili, dovuti ad una mancanza di risorse finanziarie e volontà politica - è stato elaborato per il periodo 2021-2027. Inoltre i rifugi per LGBTIQ, presenti sul territorio albanese, continuano ad assistere gli individui che si trovano ad affrontare violenza o discriminazione nella loro famiglia e comunità, fornendo loro cure, supporto e patrocinio legale. In tale contesto, il supporto finanziario da parte dello Stato albanese è aumentato, arrivando a coprire il 40% dei costi di tali rifugi, anche se continua la dipendenza di questi ultimi da parte di donatori, creando quindi incertezza circa la continuità di tali servizi. 8.3.3 Alla luce del quadro politico e sociale sopra descritto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, la volontà e la capacità di protezione delle autorità albanesi non può essere messa in discussione, nella misura in cui esse non risultano rinunciare in maniera generale a perseguire gli autori di atti reprensibili, se effettivamente sollecitati. Ciò che il ricorrente non risulta aver fatto. Difatti egli, nonostante abbia asserito di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo Paese d'origine o con terze persone, a parte il padre (cfr. n. 19/13, D62 segg., pag. 9), non ha mai denunciato lo stesso né a causa delle percosse subite (cfr. n. 19/13, D67, pag. 9), né a seguito delle minacce di morte profferite dal genitore (cfr. n. 19/13, D43 seg., pag. 7), come neppure di aver sporto denuncia contro gli utenti di (...) ed (...) che lo avrebbero offeso e minacciato via messaggio (cfr. n. 19/13, D33 segg., pag. 5 seg.). Le motivazioni a favore del fatto che egli non si sarebbe rivolto alla polizia offerte in audizione dall'insorgente, come pure sostenute nel suo ricorso, non risultano essere fondate su qualsivoglia elemento concreto e sostanziato. Al contrario, come rettamente denotato anche dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. p.to III, pag. 6), allorché sia la madre che la nonna paterna si sarebbero rivolte alle autorità, queste ultime avrebbero preso dei provvedimenti, emanando delle misure di protezione segnatamente nei confronti della nonna paterna che, anche se la stessa avrebbe continuato a vivere al domicilio famigliare, paiono aver sortito l'effetto voluto, ovvero che il padre dell'interessato non ha continuato con i suoi agire violenti nei suoi confronti (cfr. n. 19/13, D7 segg., pag. 2 seg.). Le allegazioni contrarie dell'insorgente (cfr. n. 19/13, D67, pag. 9 e D75, pag. 10), ovvero che la polizia non avrebbe preso sul serio le loro denunce né sarebbero state adottate delle misure al riguardo da parte delle autorità - reiterate anche in parte nel suo gravame (cfr. p.to 5, pag. 6 del ricorso) - si scontrano con le medesime asserzioni da lui offerte in corso di procedura (cfr. n. 16/12, D48, pag. 8 seg.; n. 19/13, D7 segg., pag. 2 seg.), come pure con i mezzi di prova da lui prodotti (cfr. n. 1/-, mezzo di prova n. 4), che danno invece atto di una volontà e capacità delle autorità albanesi di intraprendere delle azioni contro tali comportamenti. Pertanto, le dichiarazioni del ricorrente che le autorità di polizia o le forze dell'ordine in generale non prenderebbero sul serio una sua eventuale denuncia contro l'agire del padre, anzi lo prenderebbero in giro a causa della sua omosessualità, come pure non otterrebbe da loro protezione (cfr. n. 19/13, D44, pag. 7), non appaiono essere fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Anche se può essere comprensibile, visto quanto sopra considerato (cfr. supra consid. 8.3.2) che, dal profilo soggettivo, l'interessato possa temere di subire delle conseguenze negative se esprimesse la sua omosessualità pubblicamente, anche richiedendo l'aiuto delle autorità, o che queste ultime non lo proteggessero contro delle eventuali azioni commesse nei suoi confronti da parte del padre o di terzi, tuttavia per il fatto che egli non ha neppure sporto denuncia contro il padre - ciò che appare essere possibile nel suo Paese d'origine visto tutto quanto sopra già evinto - per lo meno l'elemento oggettivo del timore fondato ai sensi dell'art. 3 LAsi, non risulta essere adempiuto in specie (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale E-354/2015 del 6 aprile 2017 consid. 5.2.1). Occorre altresì aggiungere come una persecuzione collettiva della comunità LGBTIQ in Albania non è mai stata ritenuta dallo scrivente Tribunale né dalla CorteEDU, e neppure in questo caso specifico le esigenze elevate previste dalla giurisprudenza costante di questo Tribunale per ammettere una persecuzione collettiva (si veda a tal proposito le DTAF 2014/32 consid. 7.2; 2013/12 consid. 6; 2013/11 consid. 5.3.2), non risultano essere chiaramente adempiute. 8.3.4 Riassumendo, ne discende quindi che il ricorrente non è stato in grado di confutare la presunzione secondo la quale le autorità albanesi non siano capaci e/o volenterose di fornire all'insorgente protezione nei confronti di atti pregiudizievoli già subiti in passato dallo stesso in patria o che questi potrebbe riscontrare in futuro ad opera del padre o di eventuali terzi. Per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata e conseguentemente il ricorso respinto.
9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (RS 142.20, LStrI), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 10.3 10.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105, Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni, presuppone che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.3.2 Nel caso in esame, nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 Conv. rifugiati. Nelle surriferite circostanze (cfr. supra consid. 8.3), ed in totale assenza di elementi concreti apportati con il gravame, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU, o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), o ancora all'art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Invero, a differenza di quanto addotto dall'insorgente nel ricorso, malgrado l'accettazione della comunità LGBTIQ da parte della società albanese, risulti essere bassa, le persone facenti parte di tale comunità possono accedere ad una serie di servizi ed alla protezione da parte dello Stato albanese, nel caso si sentano minacciati, essendo del resto legale tale orientamento sessuale (cfr. supra consid. 8.3.2) e potendo quindi di conseguenza esprimerlo liberamente, in particolare in una città come C._______, dalla quale l'insorgente proviene. Apparterrà quindi al ricorrente, nel caso in cui si sentisse minacciato anche in futuro, di rivolgersi alle preposte autorità giudiziarie per ottenere protezione, ed eventualmente per richiedere loro un aiuto all'alloggio ed al sostegno finanziario e legale, che risultano essere disponibili in patria. Peraltro, nel caso dell'insorgente, appare che, a parte il padre, sia la madre che la sorella del ricorrente - pur al corrente della sua omosessualità - non si siano schierate contro di lui. Anzi, con la sorella ha continuato ad avere dei contatti telefonici anche dopo il suo espatrio (cfr. n. 16/12, D10 segg., pag. 2 seg.). 10.3.3 Per il resto, né dal gravame né dagli atti (cfr. n. 16/12, D5, pag. 2; n. 26/2), risultano esservi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, sufficientemente acclarato in sede di prima istanza, risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 10.3.4 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso l'Albania, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 10.4 10.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.4.3 All'occorrenza, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-4368/2021 del 30 novembre 2021 consid. 8.3.2). Detto Paese è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 83 cpv. 5 LStrI; art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999; [RS 142.281, OEAE]). 10.4.4 Altresì, non risulta dall'incarto né dal gravame, alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento implicherebbe una messa in pericolo concreta del ricorrente, per motivi individuali. A tal proposito, la SEM ha a ragione denotato come il ricorrente disponga di un'ottima formazione quale (...), nonché di esperienza lavorativa sia come (...) che come (...) (cfr. n. 16/12, D23 seg., pag. 4). Altresì, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, egli dispone pure di una rete famigliare e sociale in patria, che già in passato l'ha aiutato, e con la sorella appare essere tutt'ora in contatto (cfr. n. 16/12, D10, pag. 2; D31 segg., pag. 4 seg.; n. 19/13, D18 segg., pag. 3 seg.). Tali elementi, permetteranno quindi al ricorrente di reinstallarsi nel suo paese d'origine, senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Inoltre, non risultano esserci neppure degli ostacoli all'esigibilità della misura d'allontanamento per dei motivi di salute. Invero, l'insorgente dinnanzi all'autorità inferiore, aveva allegato di non avere problemi di salute, ma soltanto di soffrire di ansia e di stress, a volte (cfr. n. 16/12, D5, pag. 2), nonché agli atti - dopo l'emissione della decisione avversata - risulta che il ricorrente è stato visitato l' (...) con una diagnosi posta di disturbo dell'adattamento con reazione ansioso-depressiva ed un trattamento farmacologico è stato impostato (cfr. n. 26/2). Tuttavia questi ultimi disturbi psichici, possono essere senz'altro, e se necessario, curati in modo adeguato anche nel suo Paese d'origine (cfr. sentenza E-6319/2018 del 20 gennaio 2021 consid. 8.4), essendo per il resto osservato come il ricorrente, in merito, non sollevi alcunché nel suo gravame. 10.4.5 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente è in possesso di documenti sufficienti e tutt'ora validi - il suo passaporto e la sua carta d'identità - per ritornare nel suo paese d'origine, e potrà, usando della necessaria diligenza, procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 10.6 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere come ammissibile, esigibile e possibile. In specie, la pronuncia di un'ammissione provvisoria - come concluso in subordine dal ricorrente nel suo gravame - non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) ed anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata.
11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett.d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: