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D-76/2023

D-76/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-13 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d’asilo, il richiedente l’asilo ha rac- contato di essere perseguitato dal Signor B._______ e dai suoi seguaci; che il primo, allora a capo del dipartimento di polizia di C._______, avrebbe nutrito un interesse per la moglie del ricorrente, la quale, anch’ella, avrebbe

D-76/2023 Pagina 4 lavorato nel succitato dipartimento; che l’interessato sarebbe stato dete- nuto nel 2010, per una durata di un anno e mezzo, dopo che i colleghi di B._______. lo avrebbero incastrato, munendolo di stupefacenti; che poco dopo la scarcerazione l’insorgente sarebbe stato nuovamente incarcerato, per poi, dopo un anno e grazie ad un nuovo governo, ottenere l’amnistia ed essere quindi liberato; che, anche dopo il periodo di detenzione, egli sarebbe stato vittima di violenza da parte di persone vicine a B._______., nonostante quest’ultimo non fosse più a capo del dipartimento, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d’asilo addotti dall’insorgente; che non vi sarebbero invero indizi tali da supporre ch’egli non possa rivolgersi alle autorità georgiane onde otte- nere protezione, conto tenuto dell’inserimento della Georgia nel novero de- gli Stati sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e della presunzione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe, che con la sua impugnativa, l’insorgente avversa la valutazione della SEM, la quale avrebbe dovuto valutare il rischio di persecuzione in maniera più obiettiva; che a suo dire, egli non avrebbe modo di far capo alla protezione statale, poiché B._______. sarebbe facoltoso e ancora molto influente; che l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe, per ragioni mediche, ragio- nevolmente esigibile, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi),

D-76/2023 Pagina 5 che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la pro- tezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sus- sidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazio- nale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 lu- glio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-4048/2022 del 26 settembre 2022 consid. 7.6.2), che in una pari eventualità, le autorità d’asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi con- creti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-4068/2022 del 22 settembre 2022), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Or- dinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle auto- rità georgiane, che secondo prassi, l’effettiva protezione nel Paese d’origine non è d’altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo ter- mine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento

D-76/2023 Pagina 6 penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottempe- ranti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferi- menti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell’asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che l’interessato aggiunge nel suo memoriale ricorsuale che B._______. eserciterebbe la sua in- fluenza sul personale della polizia; che, tuttavia, non vi sono prove neanche a supporto di questa allegazione, che su tali presupposti, la supposta indolenza di quest’ultime autorità e il presunto e ipotetico coinvolgimento del corpo di polizia si riducono a mere asserzioni di parte, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un’im- possibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che essendo riuniti tutti i fatti giuridicamente rilevanti non si riscontra alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell’autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), atteso in particolare che in specie si tratta unicamente di verificare l’effettività della protezione offerta da parte dello Stato d’origine in forza ad una presunzione legale, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento,

D-76/2023 Pagina 7 che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo dell’insorgente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge- neralmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri- fugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v’è nemmeno motivo di considerare l’esi- stenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine ad un tratta- mento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, dunque, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popola- zione nell’integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allon- tanamento e dell’espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una di- versa valutazione del caso, che, in particolare dal punto di vista medico, al ricorrente è stato prescritto il farmaco Subutex come terapia sostitutiva per la sua tossico-dipendenza (cfr. atti SEM 8/2, 13/2); che l’interessato ribadisce in sede ricorsuale ciò che egli aveva già menzionato nel contesto dell’audizione, ovvero che il suo sistema nervoso sarebbe danneggiato, che egli avrebbe una bassa capacità di memoria e che egli sarebbe affetto da epatite C (cfr. pag. 4 del ricorso, atto SEM 15/11 D3); che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisi- che e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard

D-76/2023 Pagina 8 medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario; che per quanto concerne il tema sollevato nel ricorso dei costi elevati della salute in Georgia, il Tribunale segnala che l’interessato ha dichiarato in sede di audizione che nel succitato Paese egli non stava male economicamente (cfr. atto SEM 15/11 D12), che, di conseguenza, il provvedimento è ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, in sunto, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di- spensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell’anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soc- combenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-76/2023 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Demis Mirarchi

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-76/2023 Sentenza del 13 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 29 dicembre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato - cittadino georgiano - ha presentato in Svizzera il (...) novembre 2022, il verbale relativo all'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) dicembre 2022, la bozza di decisione negativa in merito alla domanda d'asilo ed il relativo parere inoltrato dalla rappresentanza legale il (...) dicembre 2022, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del (...) dicembre 2022, notificata il giorno medesimo (cfr. atto SEM [(...)] -25/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo in quanto ammissibile, esigibile e possibile, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 26/1), il ricorso del 5 gennaio 2023 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 6 gennaio 2023), per il cui tramite l'interessato insorge dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della decisione avversata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine, secondo il senso, all'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente egli ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che questionato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente l'asilo ha raccontato di essere perseguitato dal Signor B._______ e dai suoi seguaci; che il primo, allora a capo del dipartimento di polizia di C._______, avrebbe nutrito un interesse per la moglie del ricorrente, la quale, anch'ella, avrebbe lavorato nel succitato dipartimento; che l'interessato sarebbe stato detenuto nel 2010, per una durata di un anno e mezzo, dopo che i colleghi di B._______. lo avrebbero incastrato, munendolo di stupefacenti; che poco dopo la scarcerazione l'insorgente sarebbe stato nuovamente incarcerato, per poi, dopo un anno e grazie ad un nuovo governo, ottenere l'amnistia ed essere quindi liberato; che, anche dopo il periodo di detenzione, egli sarebbe stato vittima di violenza da parte di persone vicine a B._______., nonostante quest'ultimo non fosse più a capo del dipartimento, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente; che non vi sarebbero invero indizi tali da supporre ch'egli non possa rivolgersi alle autorità georgiane onde ottenere protezione, conto tenuto dell'inserimento della Georgia nel novero degli Stati sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e della presunzione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe, che con la sua impugnativa, l'insorgente avversa la valutazione della SEM, la quale avrebbe dovuto valutare il rischio di persecuzione in maniera più obiettiva; che a suo dire, egli non avrebbe modo di far capo alla protezione statale, poiché B._______. sarebbe facoltoso e ancora molto influente; che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe, per ragioni mediche, ragionevolmente esigibile, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi, non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le tante altre anche sentenza del Tribunale D-4048/2022 del 26 settembre 2022 consid. 7.6.2), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-4068/2022 del 22 settembre 2022), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che secondo prassi, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non è d'altro canto da intendersi quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non-statali; che nessuno Stato ha la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che occorre al contrario che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine; che l'interessato aggiunge nel suo memoriale ricorsuale che B._______. eserciterebbe la sua influenza sul personale della polizia; che, tuttavia, non vi sono prove neanche a supporto di questa allegazione, che su tali presupposti, la supposta indolenza di quest'ultime autorità e il presunto e ipotetico coinvolgimento del corpo di polizia si riducono a mere asserzioni di parte, che così stando le cose, in specie non vi sono gli estremi per dedurre un'impossibilità generalizzata di far capo alla protezione statale, che essendo riuniti tutti i fatti giuridicamente rilevanti non si riscontra alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), atteso in particolare che in specie si tratta unicamente di verificare l'effettività della protezione offerta da parte dello Stato d'origine in forza ad una presunzione legale, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale la stessa dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è nemmeno motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105), che, dunque, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Georgia non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri; OEAE, RS 142.281), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso, che, in particolare dal punto di vista medico, al ricorrente è stato prescritto il farmaco Subutex come terapia sostitutiva per la sua tossico-dipendenza (cfr. atti SEM 8/2, 13/2); che l'interessato ribadisce in sede ricorsuale ciò che egli aveva già menzionato nel contesto dell'audizione, ovvero che il suo sistema nervoso sarebbe danneggiato, che egli avrebbe una bassa capacità di memoria e che egli sarebbe affetto da epatite C (cfr. pag. 4 del ricorso, atto SEM 15/11 D3); che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario; che per quanto concerne il tema sollevato nel ricorso dei costi elevati della salute in Georgia, il Tribunale segnala che l'interessato ha dichiarato in sede di audizione che nel succitato Paese egli non stava male economicamente (cfr. atto SEM 15/11 D12), che, di conseguenza, il provvedimento è ragionevolmente esigibile, che infine non risultano impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, in sunto, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la querelata decisione va confermata, che da ultimo, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA) e la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo spese è da considerarsi priva di oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: