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D-3577/2024

D-3577/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-06-13 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, in sostanza, l’interessato ha dichiarato di essere tossicodipendente da 25 anni e che, per tale motivo, avrebbe avuto da tempo problemi con due poliziotti a cui avrebbe dovuto fornire negli anni molto denaro in modo da non essere incarcerato; che tale situazione sarebbe peggiorata quando egli avrebbe aderito al programma di riabilitazione con metadone, in quanto tali agenti avrebbero voluto da lui sapere chi avrebbe sottratto il metadone della clinica in cui era in cura allo scopo di spacciarlo illecitamente; che, data la mancata collaborazione dell’interessato, i poliziotti gli avrebbero intimato di consegnare loro del denaro oppure una delle case di sua proprietà; che, nell’aprile 2023, egli avrebbe partecipato alle manifestazioni

D-3577/2024 Pagina 4 di protesta a B._______, dove, insieme ad altri cinque manifestanti, sarebbe stato trattenuto brevemente dalla polizia e picchiato, per poi essere successivamente rilasciato senza ulteriori provvedimenti; che il 13 o il 14 aprile 2024 l’interessato sarebbe espatriato, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che, per quanto concerne le persecuzioni da parte dei due agenti, costitutive di un abuso di potere, l’interessato dispone della possibilità di rivolgersi ad un’autorità superiore al fine di far valere i propri diritti; che tale motivo non è pertanto rilevante giusta l’art. 3 LAsi; che nemmeno l’intero episodio relativo alla manifestazione a B._______, in occasione del quale l’interessato sarebbe stato brevemente trattenuto e malmenato, risulta essere rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infine, l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato in Georgia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, l’insorgente critica implicitamente e scarnamente la valutazione della SEM, ritenendo adempiute le condizioni poste dall’art. 3 LAsi, segnatamente l’esistenza di un serio pregiudizio; che, a suo dire, egli si sarebbe infatti confrontato con la corruzione e sarebbe stato perseguitato dalle autorità di polizia in un Paese privo di una protezione sufficiente da parte delle autorità; che, infine, vista la sua condizione personale e la situazione in cui versa la Georgia, l’allontanamento dell’interessato nel suo Paese d’origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi),

D-3577/2024 Pagina 5 che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d’asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d’origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, oltre a ciò, le autorità giudiziarie georgiane hanno avviato diverse procedure contro alti funzionari accusati di attività illegali, dimostrando così di adoperarsi alfine di garantire la protezione della popolazione georgiana; che, qualora le autorità di polizia dovessero rifiutare di accogliere una denuncia o avviare un’indagine, il cittadino ha la possibilità di rivolgersi ad un’autorità superiore; che pertanto i rappresentanti delle autorità resisi colpevoli di atti illeciti sono di principio ammoniti o chiamati a rendere conto dei loro atti (cfr. sentenza del Tribunale D-7480/2018 del 22 dicembre 2023 consid. 5.3; Council of Europe – Commissioner for Human Rights. Report By Nils Muiznieks – Commissioner For Human Rights Of The Council Of Europe – Following His Visit To Georgia From 20 to 25 January 2014, 12 maggio 2014, 16806db81a (coe.int), consultato l’11 giugno 2024), che, nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti atti a sovvertire la presunzione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi sopramenzionata; che, in particolare, nonostante le persecuzioni subìte da parte dei due poliziotti corrotti, il ricorrente non ha tentato soluzioni alternative per assicurare la propria protezione, segnatamente rivolgendosi ad un’autorità superiore; che infatti, dagli atti di causa, non risulta che lo stesso abbia tentato di richiedere protezione o di denunciare gli asseriti torti

D-3577/2024 Pagina 6 subìti utilizzando le vie di diritto a disposizione; che inoltre agli atti non vi sono elementi concreti e convincenti che dimostrino che le autorità georgiane, se effettivamente sollecitate, non sarebbero in misura o non intenderebbero proteggere adeguatamente il ricorrente in caso di necessità; che non si può pertanto partire dall’assunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire all’insorgente o che avrebbero rifiutato a quest’ultimo una protezione adeguata nei confronti degli interventi indebiti da parte dei poliziotti; che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non sono rilevanti ai fini dell’asilo, poiché non configurano gli estremi del serio pregiudizio giusta l’art. 3 cpv. 2 LAsi; che, per quanto concerne invece le asserite azioni illecite della polizia in occasione della manifestazione a B._______, l’interessato stesso ha affermato di non essere attivo politicamente e di aver preso parte all’evento unicamente in quanto tutti i suoi vicini vi avrebbero partecipato; che egli ha precisato di essere stato brevemente fermato dagli agenti non in ragione di uno specifico motivo, ma a causa della propria alta statura, che lo avrebbe reso “molto visibile tra la gente”; che, ad ogni modo, egli sarebbe stato rilasciato senza particolari formalità e senza alcun seguito giudiziario; che, pertanto, anche tali motivi non sono rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, in tale ottica, risulta superfluo analizzare l’asserita esistenza di un fondato timore di essere esposto a pregiudizi futuri in caso di rientro in Patria ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni dell’interessato non risultano rilevanti in materia d’asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento,

D-3577/2024 Pagina 7 che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del

D-3577/2024 Pagina 8 territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all’art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti nell’incarto si evince che il ricorrente non presenta problemi di salute rilevanti e che in Patria avrebbe iniziato un programma statale di disintossicazione con metadone; che, in particolare, in Svizzera avrebbe continuato la terapia con metadone, ricevendo parimente dei farmaci atti a trattare l’insonnia, una pomata antinfiammatoria per contrastare i dolori al piede e dei medicamenti per la dermatite cutanea, che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe a tal punto da condurlo in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario,

D-3577/2024 Pagina 9 che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l’interessato ha una pluriennale formazione scolastica e vanta un’importante esperienza professionale nell’ambito dei lavori in pietra; che egli dispone di una solida rete famigliare in Patria, come pure di abitazioni di proprietà; che, così stando le cose, nulla permette di concludere, anche in considerazione dell’età avanzata dell’insorgente, quanto al fatto che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

(dispositivo alla pagina seguente)

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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

E. 25 anni e che, per tale motivo, avrebbe avuto da tempo problemi con due poliziotti a cui avrebbe dovuto fornire negli anni molto denaro in modo da non essere incarcerato; che tale situazione sarebbe peggiorata quando egli avrebbe aderito al programma di riabilitazione con metadone, in quanto tali agenti avrebbero voluto da lui sapere chi avrebbe sottratto il metadone della clinica in cui era in cura allo scopo di spacciarlo illecitamente; che, data la mancata collaborazione dell’interessato, i poliziotti gli avrebbero intimato di consegnare loro del denaro oppure una delle case di sua proprietà; che, nell’aprile 2023, egli avrebbe partecipato alle manifestazioni

D-3577/2024 Pagina 4 di protesta a B._______, dove, insieme ad altri cinque manifestanti, sarebbe stato trattenuto brevemente dalla polizia e picchiato, per poi essere successivamente rilasciato senza ulteriori provvedimenti; che il 13 o il 14 aprile 2024 l’interessato sarebbe espatriato, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che, per quanto concerne le persecuzioni da parte dei due agenti, costitutive di un abuso di potere, l’interessato dispone della possibilità di rivolgersi ad un’autorità superiore al fine di far valere i propri diritti; che tale motivo non è pertanto rilevante giusta l’art. 3 LAsi; che nemmeno l’intero episodio relativo alla manifestazione a B._______, in occasione del quale l’interessato sarebbe stato brevemente trattenuto e malmenato, risulta essere rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, infine, l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato in Georgia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, l’insorgente critica implicitamente e scarnamente la valutazione della SEM, ritenendo adempiute le condizioni poste dall’art. 3 LAsi, segnatamente l’esistenza di un serio pregiudizio; che, a suo dire, egli si sarebbe infatti confrontato con la corruzione e sarebbe stato perseguitato dalle autorità di polizia in un Paese privo di una protezione sufficiente da parte delle autorità; che, infine, vista la sua condizione personale e la situazione in cui versa la Georgia, l’allontanamento dell’interessato nel suo Paese d’origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi),

D-3577/2024 Pagina 5 che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d’asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d’origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, oltre a ciò, le autorità giudiziarie georgiane hanno avviato diverse procedure contro alti funzionari accusati di attività illegali, dimostrando così di adoperarsi alfine di garantire la protezione della popolazione georgiana; che, qualora le autorità di polizia dovessero rifiutare di accogliere una denuncia o avviare un’indagine, il cittadino ha la possibilità di rivolgersi ad un’autorità superiore; che pertanto i rappresentanti delle autorità resisi colpevoli di atti illeciti sono di principio ammoniti o chiamati a rendere conto dei loro atti (cfr. sentenza del Tribunale D-7480/2018 del 22 dicembre 2023 consid. 5.3; Council of Europe – Commissioner for Human Rights. Report By Nils Muiznieks – Commissioner For Human Rights Of The Council Of Europe – Following His Visit To Georgia From 20 to 25 January 2014, 12 maggio 2014, 16806db81a (coe.int), consultato l’11 giugno 2024), che, nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti atti a sovvertire la presunzione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi sopramenzionata; che, in particolare, nonostante le persecuzioni subìte da parte dei due poliziotti corrotti, il ricorrente non ha tentato soluzioni alternative per assicurare la propria protezione, segnatamente rivolgendosi ad un’autorità superiore; che infatti, dagli atti di causa, non risulta che lo stesso abbia tentato di richiedere protezione o di denunciare gli asseriti torti

D-3577/2024 Pagina 6 subìti utilizzando le vie di diritto a disposizione; che inoltre agli atti non vi sono elementi concreti e convincenti che dimostrino che le autorità georgiane, se effettivamente sollecitate, non sarebbero in misura o non intenderebbero proteggere adeguatamente il ricorrente in caso di necessità; che non si può pertanto partire dall’assunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire all’insorgente o che avrebbero rifiutato a quest’ultimo una protezione adeguata nei confronti degli interventi indebiti da parte dei poliziotti; che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non sono rilevanti ai fini dell’asilo, poiché non configurano gli estremi del serio pregiudizio giusta l’art. 3 cpv. 2 LAsi; che, per quanto concerne invece le asserite azioni illecite della polizia in occasione della manifestazione a B._______, l’interessato stesso ha affermato di non essere attivo politicamente e di aver preso parte all’evento unicamente in quanto tutti i suoi vicini vi avrebbero partecipato; che egli ha precisato di essere stato brevemente fermato dagli agenti non in ragione di uno specifico motivo, ma a causa della propria alta statura, che lo avrebbe reso “molto visibile tra la gente”; che, ad ogni modo, egli sarebbe stato rilasciato senza particolari formalità e senza alcun seguito giudiziario; che, pertanto, anche tali motivi non sono rilevanti per l’asilo poiché difettano dell’intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l’integrità fisica e la libertà ai sensi dell’art. 3 LAsi; che, in tale ottica, risulta superfluo analizzare l’asserita esistenza di un fondato timore di essere esposto a pregiudizi futuri in caso di rientro in Patria ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAsi, che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni dell’interessato non risultano rilevanti in materia d’asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento,

D-3577/2024 Pagina 7 che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2- 9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia – ad eccezione delle regioni secessioniste dell’Abkhazia e dell’Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene – non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del

D-3577/2024 Pagina 8 territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell’Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all’art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti nell’incarto si evince che il ricorrente non presenta problemi di salute rilevanti e che in Patria avrebbe iniziato un programma statale di disintossicazione con metadone; che, in particolare, in Svizzera avrebbe continuato la terapia con metadone, ricevendo parimente dei farmaci atti a trattare l’insonnia, una pomata antinfiammatoria per contrastare i dolori al piede e dei medicamenti per la dermatite cutanea, che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe a tal punto da condurlo in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario,

D-3577/2024 Pagina 9 che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l’interessato ha una pluriennale formazione scolastica e vanta un’importante esperienza professionale nell’ambito dei lavori in pietra; che egli dispone di una solida rete famigliare in Patria, come pure di abitazioni di proprietà; che, così stando le cose, nulla permette di concludere, anche in considerazione dell’età avanzata dell’insorgente, quanto al fatto che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3577/2024 Sentenza del 13 giugno 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Georgia, c/o CFA Chiasso, (...), ricorrente, Contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 5 giugno 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______, dichiaratosi cittadino georgiano privo di documenti d'identità, ha presentato in Svizzera il 25 aprile 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-2/2), il verbale dell'audizione del 28 maggio 2024 relativo ai motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 16/12), la decisione della SEM del 5 giugno 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 22/1), con cui essa non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione di tale misura ritenendola ammissibile, esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 20/8), il ricorso erroneamente datato 13 marzo 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 7 giugno 2024) per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente egli ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la fotocopia della licenza di condurre dell'interessato versata agli atti quale unico mezzo probatorio, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA); che si rendono pertanto superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi da un giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, in sostanza, l'interessato ha dichiarato di essere tossicodipendente da 25 anni e che, per tale motivo, avrebbe avuto da tempo problemi con due poliziotti a cui avrebbe dovuto fornire negli anni molto denaro in modo da non essere incarcerato; che tale situazione sarebbe peggiorata quando egli avrebbe aderito al programma di riabilitazione con metadone, in quanto tali agenti avrebbero voluto da lui sapere chi avrebbe sottratto il metadone della clinica in cui era in cura allo scopo di spacciarlo illecitamente; che, data la mancata collaborazione dell'interessato, i poliziotti gli avrebbero intimato di consegnare loro del denaro oppure una delle case di sua proprietà; che, nell'aprile 2023, egli avrebbe partecipato alle manifestazioni di protesta a B._______, dove, insieme ad altri cinque manifestanti, sarebbe stato trattenuto brevemente dalla polizia e picchiato, per poi essere successivamente rilasciato senza ulteriori provvedimenti; che il 13 o il 14 aprile 2024 l'interessato sarebbe espatriato, che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che la Georgia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che, per quanto concerne le persecuzioni da parte dei due agenti, costitutive di un abuso di potere, l'interessato dispone della possibilità di rivolgersi ad un'autorità superiore al fine di far valere i propri diritti; che tale motivo non è pertanto rilevante giusta l'art. 3 LAsi; che nemmeno l'intero episodio relativo alla manifestazione a B._______, in occasione del quale l'interessato sarebbe stato brevemente trattenuto e malmenato, risulta essere rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato in Georgia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, in sede di ricorso, l'insorgente critica implicitamente e scarnamente la valutazione della SEM, ritenendo adempiute le condizioni poste dall'art. 3 LAsi, segnatamente l'esistenza di un serio pregiudizio; che, a suo dire, egli si sarebbe infatti confrontato con la corruzione e sarebbe stato perseguitato dalle autorità di polizia in un Paese privo di una protezione sufficiente da parte delle autorità; che, infine, vista la sua condizione personale e la situazione in cui versa la Georgia, l'allontanamento dell'interessato nel suo Paese d'origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante anche la sentenza D-76/2023 del 13 gennaio 2023 pag. 5), che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, che, oltre a ciò, le autorità giudiziarie georgiane hanno avviato diverse procedure contro alti funzionari accusati di attività illegali, dimostrando così di adoperarsi alfine di garantire la protezione della popolazione georgiana; che, qualora le autorità di polizia dovessero rifiutare di accogliere una denuncia o avviare un'indagine, il cittadino ha la possibilità di rivolgersi ad un'autorità superiore; che pertanto i rappresentanti delle autorità resisi colpevoli di atti illeciti sono di principio ammoniti o chiamati a rendere conto dei loro atti (cfr. sentenza del Tribunale D-7480/2018 del 22 dicembre 2023 consid. 5.3; Council of Europe - Commissioner for Human Rights. Report By Nils Muiznieks - Commissioner For Human Rights Of The Council Of Europe - Following His Visit To Georgia From 20 to 25 January 2014, 12 maggio 2014, 16806db81a (coe.int), consultato l'11 giugno 2024), che, nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di fornire elementi concreti atti a sovvertire la presunzione dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi sopramenzionata; che, in particolare, nonostante le persecuzioni subìte da parte dei due poliziotti corrotti, il ricorrente non ha tentato soluzioni alternative per assicurare la propria protezione, segnatamente rivolgendosi ad un'autorità superiore; che infatti, dagli atti di causa, non risulta che lo stesso abbia tentato di richiedere protezione o di denunciare gli asseriti torti subìti utilizzando le vie di diritto a disposizione; che inoltre agli atti non vi sono elementi concreti e convincenti che dimostrino che le autorità georgiane, se effettivamente sollecitate, non sarebbero in misura o non intenderebbero proteggere adeguatamente il ricorrente in caso di necessità; che non si può pertanto partire dall'assunto che le autorità georgiane non sarebbero state in grado di fornire all'insorgente o che avrebbero rifiutato a quest'ultimo una protezione adeguata nei confronti degli interventi indebiti da parte dei poliziotti; che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non sono rilevanti ai fini dell'asilo, poiché non configurano gli estremi del serio pregiudizio giusta l'art. 3 cpv. 2 LAsi; che, per quanto concerne invece le asserite azioni illecite della polizia in occasione della manifestazione a B._______, l'interessato stesso ha affermato di non essere attivo politicamente e di aver preso parte all'evento unicamente in quanto tutti i suoi vicini vi avrebbero partecipato; che egli ha precisato di essere stato brevemente fermato dagli agenti non in ragione di uno specifico motivo, ma a causa della propria alta statura, che lo avrebbe reso "molto visibile tra la gente"; che, ad ogni modo, egli sarebbe stato rilasciato senza particolari formalità e senza alcun seguito giudiziario; che, pertanto, anche tali motivi non sono rilevanti per l'asilo poiché difettano dell'intensità sufficiente per ammettere un serio pregiudizio per la vita, l'integrità fisica e la libertà ai sensi dell'art. 3 LAsi; che, in tale ottica, risulta superfluo analizzare l'asserita esistenza di un fondato timore di essere esposto a pregiudizi futuri in caso di rientro in Patria ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi, che, alla luce di quanto sopra, le allegazioni dell'interessato non risultano rilevanti in materia d'asilo, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che il Paese in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che dagli atti presenti nell'incarto si evince che il ricorrente non presenta problemi di salute rilevanti e che in Patria avrebbe iniziato un programma statale di disintossicazione con metadone; che, in particolare, in Svizzera avrebbe continuato la terapia con metadone, ricevendo parimente dei farmaci atti a trattare l'insonnia, una pomata antinfiammatoria per contrastare i dolori al piede e dei medicamenti per la dermatite cutanea, che, per giurisprudenza costante, si considera che, in Georgia, il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. tra le altre anche la sentenza del Tribunale D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4); che le problematiche sopra descritte non permettono dunque di concludere che in caso di allontanamento in Georgia lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe a tal punto da condurlo in maniera certa ad una messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica; che il ricorrente non ha apportato alcuna prova atta a convincere il Tribunale del contrario, che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l'interessato ha una pluriennale formazione scolastica e vanta un'importante esperienza professionale nell'ambito dei lavori in pietra; che egli dispone di una solida rete famigliare in Patria, come pure di abitazioni di proprietà; che, così stando le cose, nulla permette di concludere, anche in considerazione dell'età avanzata dell'insorgente, quanto al fatto che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del suo Paese d'origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: