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D-4670/2022

D-4670/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-02 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Nel suo provvedimento l'autorità inferiore, dopo aver ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ha osservato che il parere espresso dal ricorrente al progetto di decisione della SEM non sia in grado di modificare la decisione negativa precitata presa nei suoi confronti (cfr. p.to II, pag. 3-4 della decisione impugnata). Segnatamente, nessuno dei suoi problemi di salute sarebbe ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Inoltre, egli avrebbe potuto concludere le cure per il tumore nel suo Paese d'origine, come pure non gli sarebbero stati prescritti dei farmaci, ma soltanto consigliato di effettuare degli esami di controllo ogni circa tre mesi. Peraltro, le condizioni di vita difficili dal profilo economico e lavorativo, che caratterizzano la popolazione georgiana in generale, non sarebbero di per sé sufficienti per rappresentare una situazione di pericolo. Per quanto concerne la sua condizione d'indigenza, egli sarebbe stato sia vago sia contraddittorio nelle sue allegazioni esposte durante l'audizione sui motivi. Per di più, non vi sarebbe nulla che dimostrerebbe come lui sia attualmente inabile al lavoro in maniera totale. Proseguendo nella sua analisi, la SEM ha concluso che nella fattispecie non si applicherebbe il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati). Inoltre non sussisterebbero agli atti degli elementi che dimostrerebbero che il suo stato di salute si sia degradato dalla conclusione delle terapie completate in Georgia circa nel (...), e non vi sarebbe alcuna evidenza che egli presenti delle problematiche mediche serie che dovrebbero essere curate attualmente o in un prossimo futuro. A differenza poi di quanto proposto dal ricorrente nel parere, la SEM ha ritenuto che non sia necessario attendere l'esito delle visite mediche programmate a novembre del 2022, in quanto nell'eventualità di una riapparizione del tumore del colon, egli potrà essere nuovamente curato in Georgia. Peraltro, contrariamente a quanto da egli allegato, in regime di ricovero le operazioni specifiche e le cure di follow-up, nonché i trattamenti oncologici, sarebbero coperti al 100% dall'assicurazione sanitaria statale, e non vi sarebbero motivi per ritenere che egli non ne possa beneficiare come il 90% della popolazione. Disporrebbe altresì di una rete famigliare e di un alloggio di famiglia nel suo Paese d'origine. Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe esigibile. Quest'ultima sarebbe anche possibile verso la Georgia.

E. 4.2 Dal canto suo, nell'impugnativa, l'insorgente contesta tali conclusioni della SEM, ritenendo l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia come inesigibile, segnatamente a causa delle sue condizioni di salute come pure in mancanza delle possibilità di accedere alle cure mediche nel suo Paese d'origine. Egli ritiene difatti come il suo stato di salute non sarebbe ancora stato sufficientemente accertato e che occorrerebbe attendere gli esami medici prescrittigli, tra cui una colonscopia, perché ci si possa pronunciare in merito. A differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella decisione avversata in relazione al fatto che egli non presenterebbe dei problemi seri che andrebbero curati presentemente o in un prossimo futuro, dalla documentazione medica agli atti si evincerebbe piuttosto l'indicazione di procedere con ulteriori esami per accertare se vi siano o meno problematiche di salute e di che tipo. Appare difatti fondamentale, a mente dell'insorgente, definire con certezza, oltre alle diagnosi, i trattamenti necessari e la prognosi (con e senza trattamento), al fine di stabilire l'esatto suo stato valetudinario. Peraltro, non corrisponderebbe a quanto evincibile dagli atti medici né dalle allegazioni del ricorrente, la conclusione della SEM che egli avrebbe terminato le cure e non gli sarebbero stati prescritti dei farmaci. Invero, lui non avrebbe potuto effettuare ulteriori visite mediche per motivi economici, e quindi di conseguenza non sarebbe potuto essere accertato se egli avesse necessità di assumere anche ulteriori farmaci. Nel seguito, il ricorrente ripercorre alcune delle sue dichiarazioni inerenti la sua situazione economica in patria e come avrebbe dovuto finanziare le spese per le cure e le terapie. Sarebbe per lui evidente che le garanzie in merito alle cure oncologiche gratuite in Georgia, non si tradurrebbero in maniera concreta nei fatti. Peraltro, egli avrebbe affermato non di essere inabile al lavoro totalmente - ciò che andrebbe anche accertato - in maniera generica, ma soltanto nella sua abituale professione, l'unica che potrebbe svolgere se fosse in salute, in quanto non avrebbe altra formazione professionale. In caso di ritorno in Georgia, egli non disporrebbe più di un'abitazione - avendo ivi venduto ogni suo bene per far fronte alle cure mediche - ed i genitori viventi in patria con la sola pensione, non sarebbero in grado di sostenerlo.

E. 5 Oggetto del ricorso, nel caso in disamina, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. L'insorgente infatti, nel proprio ricorso, non solleva alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo che nello stesso egli contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia in ragione dei suoi problemi di salute e delle difficoltà economiche.

E. 6 Nel suo gravame, l'insorgente si prevale di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione al suo stato di salute. Tuttavia, appare dalle sue motivazioni contenute nel ricorso, che l'interessato in realtà voglia rimettere in causa l'apprezzamento svolto dalla SEM nel suo caso specifico, ciò che costituisce in realtà una questione materiale, e come tale verrà quindi trattata dal Tribunale direttamente nel merito.

E. 7.1 Va quindi analizzato, dappresso, se l'autorità inferiore ha, a giusto titolo o meno, ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.

E. 7.2 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 7.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 7.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 7.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi con successo del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.

E. 7.4.3 In seguito, occorre rammentare che per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi eccezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l'ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Un quadro così grave dello stato di salute dell'insorgente, che renderebbe inammissibile sotto il profilo dell'art. 3 CEDU l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza testé citata, non risulta ravvisabile nel caso di specie, come si vedrà anche di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 8.5).

E. 7.4.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.2 Anzitutto, concernente la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti citati). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile.

E. 8.3 In seguito, per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. citati). Infine, vista la definizione di cure essenziali precitata, la tradizione umanitaria della Svizzera non ha vocazione di applicarsi in favore di cittadini di paesi terzi che hanno messo a profitto l'esenzione dell'obbligo di essere muniti di un visto d'entrata per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri dello spazio Schengen per dei soggiorni di corta durata (inferiori a 90 giorni su un periodo totale di 180 giorni), per entrare in Svizzera e sollecitare un diritto al soggiorno di lunga durata in vista di accedere gratuitamente a delle cure costose, o a dei trattamenti di medicina specialistica sconosciuti nel loro paese, e migliorare così le loro possibilità di guarigione di una malattia preesistente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.3 con ulteriori rif. cit.).

E. 8.4 Per quanto riguarda nello specifico la situazione del sistema sanitario e le modalità di finanziamento dello stesso in Georgia si osserva quanto segue. L'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha constatato come negli ultimi anni, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022, D-2416/2022 succitata consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.). In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del Tribunale D-2416/2022 precitata consid. 8.4, D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/2022 precitata). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.).

E. 8.5 Tornando ora al caso in parola, il Tribunale rileva dapprima come al momento dell'emissione della decisione avversata, l'incarto della SEM contenesse già diversa documentazione riguardante lo stato di salute del ricorrente (cfr. n. 14/2, 21/2, 22/2 e 24/2). Dalle medesime si evince difatti come il quadro clinico anamnestico dell'interessato sia contraddistinto da una diagnosi principale di adenocarcinoma del colon trasverso operato nel (...), e da diagnosi secondarie di: trombosi venosa profonda all'arto inferiore sinistro post-operatoria verosimilmente nel (...); colecistectomia nel (...); sepsi post-chirurgica nel (...), con terapie specialistiche eseguite in patria di emicolectomia destra nel (...) ed una chemioterapia adiuvante con schema Capox per sei cicli (cfr. n. 24/2). Le visite mediche effettuate in Svizzera, hanno inoltre potuto appurare che si escluda la presenza di segni per recente trombosi venosa profonda e superficiale interessante gli arti inferiori bilateralmente e l'arto superiore destro, non vi sarebbero anomalie a livello cardio-polmonare e gli esami di laboratorio sarebbero nella norma. Dalla visita angiologica, è risultata unicamente la presenza di un'insufficienza della vena poplitea sinistra, verosimilmente in esiti di pregresso evento trombotico (cfr. n. 21/2); mentre che dalla TAC del torace e dell'addome un micronodulo polmonare destro attualmente aspecifico, da monitorare nel tempo radiologicamente, un grossolano laparocele mediano senza tuttavia evidenza di sofferenza ischemica delle anse impegnate e non vi sono altri reperti di rilievo in sede toraco-addominale. Come proposta terapeutica, è stata richiesta una colonscopia, con l'appuntamento fissato a novembre prossimo (cfr. n. 22/2 e n. 24/2). Ulteriori cure o proposte di terapie o farmaci non sono evincibili dalle visite mediche effettuate in Svizzera. Alla luce dei referti medici in parola, anche il Tribunale è d'avviso che la SEM, disponesse di sufficienti elementi per procedere in maniera non arbitraria ad un esame della sua situazione medica e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale rinunciando ad investigare maggiormente circa lo stato di salute del ricorrente o ad attendere lo svolgimento di ulteriori visite mediche previste in futuro o ancora da eseguire - peraltro l'unica rilevabile dal carteggio degli atti medici è una colonscopia da eseguire nel mese di novembre prossimo. Infatti, nella misura in cui i documenti medici già presenti all'incarto al momento della decisione della SEM, hanno permesso di escludere che il ricorrente soffrisse di gravi patologie, l'autorità inferiore, viste le diagnosi poste, poteva ritenere a ragione che i suoi problemi di salute non erano suscettibili di porre la sua esistenza in pericolo in caso di un suo ritorno in Georgia ai sensi della restrittiva giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. supra consid. 8.3; DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 con rif. cit.). La visita di colonscopia programmata per novembre prossimo, in assenza di qualsivoglia elemento medico concreto fondante la scoperta di patologie non fin qui già diagnosticate e che appaiono essere già state curate nel paese d'origine dell'insorgente, non permette di sovvertire tale conclusione. Difatti, non sarebbe ragionevolmente atteso da parte delle autorità svizzere, che intraprendano, ogni volta che un richiedente l'asilo invoca dei motivi medici, un numero importante d'investigazioni tendenti ad individuare delle potenziali affezioni. A tal riguardo, sotto il profilo dell'esigibilità, sono decisivi unicamente i fatti medici conosciuti al momento della presa di decisione; tale non è invece il caso di esami medici complementari, che portano su dei fatti futuri per principio di per sé incerti (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2649/2021 del 14 giugno 2021). Le allegazioni del ricorrente circa una sua inabilità lavorativa, in quanto gli sarebbe stato detto in patria che non poteva sollevare pesi superiori al chilo e mezzo (cfr. n. 23/12, D15, pag. 4), tesi ribadita anche nel gravame per quanto attinente alla sua professione abituale di (...) (cfr. ricorso, pag. 8), non risultano essere fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Lo stato di salute del ricorrente, risultava quindi essere sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del suo allontanamento già al momento della presa di decisione della SEM e tale conclusione è tutt'ora attuale. Altresì, come a ragione considerato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, anche in Georgia risultano essere disponibili, in caso di necessità, i trattamenti oncologici (tra i quali la chemioterapia ed i farmaci; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1119/2022 del 26 luglio 2022 consid. 4.4.3). Egli avrebbe peraltro già prima del suo espatrio beneficiato di cure nel suo Paese d'origine. Il fatto che egli non abbia potuto proseguire le cure o effettuare le visite di controllo ogni tre mesi presso il medico viste le diagnosi pregresse, poiché non avrebbe più avuto la disponibilità economica (cfr. n. 23/12, D6, pag. 3; D61 segg., pag. 8), come allegato anche nel ricorso, poiché l'assicurazione sanitaria statale gli avrebbe coperto soltanto parzialmente i trattamenti effettuati ed egli avrebbe dovuto vendere tutti i suoi (...) per finanziare i medesimi (cfr. n. 23/12, D14 segg., pag. 4), non risultano neppure essere delle asserzioni suscettibili di rendere il suo allontanamento inesigibile. Difatti, come già sopra rilevato (cfr. supra consid. 8.4), egli potrà, nel caso in cui non disponesse effettivamente di risorse economiche - ciò che non appare all'evidenza invece essere stato nel suo passato (cfr. n. 23/12, D14, pag. 4; D28 segg., pag. 5 seg.) - rivolgersi per il finanziamento di trattamenti che risultassero necessari in futuro a programmi sociali e al sistema finanziario statale di assicurazione malattia dell'UHCP presenti in Georgia (cfr. supra consid. 8.4). Inoltre il ricorrente potrà richiedere in Svizzera, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'eventuale assistenza medica e proseguimento dei trattamenti essenziali, per un periodo limitato nel Paese d'origine a conclusione della procedura ricorsuale in parola (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Per quanto attiene il pagamento di eventuali trattamenti, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. la sentenza del Tribunale D-2416/2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute che sono disponibili - al contrario di quanto da egli considerato anche nel ricorso - nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.10.3 con ulteriore rif. cit.). Altresì, a differenza di quanto da egli sollevato nel ricorso, egli dispone in patria di una rete famigliare, composta in particolare dai suoi genitori - che percepiscono la pensione - e da un fratello, che vivono nella sua località di origine in un'abitazione propria (cfr. n. 23/12, D30 segg., pag. 5 seg.), che potranno in caso di necessità - e come già in passato - aiutarlo nella sua reintegrazione. Così stando le cose, il Tribunale ritiene che l'insorgente non si ritroverebbe in una situazione di emergenza esistenziale nel caso di ritorno in patria.

E. 8.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 9 Infine, non risultano esserci impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), disponendo per il resto il ricorrente della sua carta d'identità tutt'ora valida, e che con la dovuta diligenza, sarà in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine, per l'ottenimento di eventuali documenti necessitanti per il suo rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4670/2022 Sentenza del 2 novembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Georgia, rappresentato dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (non entrata nel merito, nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM del 7 ottobre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2022. A.b In data (...) luglio 2022 si è svolta con il richiedente un'audizione in merito al rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (...) luglio 2022 si è tenuto un colloquio Dublino. Sempre il predetto, è stato sentito circa i suoi motivi d'asilo, il (...) settembre 2022. Nel corso delle medesime audizioni, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originario di B._______, nella provincia di C._______, e di aver lasciato la Georgia il (...) a causa del suo stato di salute. Difatti, gli sarebbe stato diagnosticato un tumore all'intestino, per il quale avrebbe subito (...) operazioni durante il (...) presso la clinica ospedaliera D._______ a E._______. Dopo il secondo intervento, gli avrebbero prescritto sei cicli di chemioterapia che egli avrebbe effettuato integralmente. A seguito dell'ultima operazione, avvenuta a circa un anno dalla (...), egli avrebbe avuto un episodio di sepsi, e sarebbe stato ricoverato nel reparto di rianimazione per (...), a seguito del quale avrebbe effettuato le cure farmacologiche prescrittigli per due o tre mesi. Le stesse sarebbero però state da lui interrotte a causa della sua situazione finanziaria. I medici gli avrebbero prescritto degli esami di controllo ogni tre mesi, che egli però non avrebbe potuto eseguire per problemi economici, già da circa un anno e mezzo prima dell'espatrio. Stessa cosa sarebbe stata per una trombosi alla gamba sinistra ed al braccio destro che gli sarebbero state diagnosticate. Per la trombosi, avrebbe ricevuto una terapia in Georgia, che però non avrebbe potuto concludere a causa della sua situazione economica. Egli sarebbe riuscito a finanziare le sue cure in Georgia vendendo una (...) ed un (...). Sarebbe giunto in Svizzera per conoscere il suo stato di salute attuale, malgrado non lamentasse particolari dolori salvo l'addormentamento durante la notte del braccio destro e della gamba sinistra, nonché poiché non disporrebbe più nulla nel suo Paese d'origine. A supporto della sua domanda d'asilo egli ha consegnato l'originale della sua carta d'identità. A.c Il 6 ottobre 2022, la rappresentante legale dell'insorgente, ha inoltrato alla SEM il suo parere in merito al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 5 ottobre 2022. B. Con decisione del 7 ottobre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. atto della SEM n. [{...}]-30/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. L'interessato è insorto avverso la summenzionata decisione con ricorso del 14 ottobre 2022 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione avversata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; ed a titolo subordinato, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio. Ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Nel suo provvedimento l'autorità inferiore, dopo aver ritenuto di non dover entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ha osservato che il parere espresso dal ricorrente al progetto di decisione della SEM non sia in grado di modificare la decisione negativa precitata presa nei suoi confronti (cfr. p.to II, pag. 3-4 della decisione impugnata). Segnatamente, nessuno dei suoi problemi di salute sarebbe ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Inoltre, egli avrebbe potuto concludere le cure per il tumore nel suo Paese d'origine, come pure non gli sarebbero stati prescritti dei farmaci, ma soltanto consigliato di effettuare degli esami di controllo ogni circa tre mesi. Peraltro, le condizioni di vita difficili dal profilo economico e lavorativo, che caratterizzano la popolazione georgiana in generale, non sarebbero di per sé sufficienti per rappresentare una situazione di pericolo. Per quanto concerne la sua condizione d'indigenza, egli sarebbe stato sia vago sia contraddittorio nelle sue allegazioni esposte durante l'audizione sui motivi. Per di più, non vi sarebbe nulla che dimostrerebbe come lui sia attualmente inabile al lavoro in maniera totale. Proseguendo nella sua analisi, la SEM ha concluso che nella fattispecie non si applicherebbe il principio di non-respingimento previsto agli art. 5 cpv. 1 LAsi e all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30, di seguito: Conv. rifugiati). Inoltre non sussisterebbero agli atti degli elementi che dimostrerebbero che il suo stato di salute si sia degradato dalla conclusione delle terapie completate in Georgia circa nel (...), e non vi sarebbe alcuna evidenza che egli presenti delle problematiche mediche serie che dovrebbero essere curate attualmente o in un prossimo futuro. A differenza poi di quanto proposto dal ricorrente nel parere, la SEM ha ritenuto che non sia necessario attendere l'esito delle visite mediche programmate a novembre del 2022, in quanto nell'eventualità di una riapparizione del tumore del colon, egli potrà essere nuovamente curato in Georgia. Peraltro, contrariamente a quanto da egli allegato, in regime di ricovero le operazioni specifiche e le cure di follow-up, nonché i trattamenti oncologici, sarebbero coperti al 100% dall'assicurazione sanitaria statale, e non vi sarebbero motivi per ritenere che egli non ne possa beneficiare come il 90% della popolazione. Disporrebbe altresì di una rete famigliare e di un alloggio di famiglia nel suo Paese d'origine. Conseguentemente, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe esigibile. Quest'ultima sarebbe anche possibile verso la Georgia. 4.2 Dal canto suo, nell'impugnativa, l'insorgente contesta tali conclusioni della SEM, ritenendo l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia come inesigibile, segnatamente a causa delle sue condizioni di salute come pure in mancanza delle possibilità di accedere alle cure mediche nel suo Paese d'origine. Egli ritiene difatti come il suo stato di salute non sarebbe ancora stato sufficientemente accertato e che occorrerebbe attendere gli esami medici prescrittigli, tra cui una colonscopia, perché ci si possa pronunciare in merito. A differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella decisione avversata in relazione al fatto che egli non presenterebbe dei problemi seri che andrebbero curati presentemente o in un prossimo futuro, dalla documentazione medica agli atti si evincerebbe piuttosto l'indicazione di procedere con ulteriori esami per accertare se vi siano o meno problematiche di salute e di che tipo. Appare difatti fondamentale, a mente dell'insorgente, definire con certezza, oltre alle diagnosi, i trattamenti necessari e la prognosi (con e senza trattamento), al fine di stabilire l'esatto suo stato valetudinario. Peraltro, non corrisponderebbe a quanto evincibile dagli atti medici né dalle allegazioni del ricorrente, la conclusione della SEM che egli avrebbe terminato le cure e non gli sarebbero stati prescritti dei farmaci. Invero, lui non avrebbe potuto effettuare ulteriori visite mediche per motivi economici, e quindi di conseguenza non sarebbe potuto essere accertato se egli avesse necessità di assumere anche ulteriori farmaci. Nel seguito, il ricorrente ripercorre alcune delle sue dichiarazioni inerenti la sua situazione economica in patria e come avrebbe dovuto finanziare le spese per le cure e le terapie. Sarebbe per lui evidente che le garanzie in merito alle cure oncologiche gratuite in Georgia, non si tradurrebbero in maniera concreta nei fatti. Peraltro, egli avrebbe affermato non di essere inabile al lavoro totalmente - ciò che andrebbe anche accertato - in maniera generica, ma soltanto nella sua abituale professione, l'unica che potrebbe svolgere se fosse in salute, in quanto non avrebbe altra formazione professionale. In caso di ritorno in Georgia, egli non disporrebbe più di un'abitazione - avendo ivi venduto ogni suo bene per far fronte alle cure mediche - ed i genitori viventi in patria con la sola pensione, non sarebbero in grado di sostenerlo.

5. Oggetto del ricorso, nel caso in disamina, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. L'insorgente infatti, nel proprio ricorso, non solleva alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo che nello stesso egli contesta unicamente l'esecuzione del suo allontanamento verso la Georgia in ragione dei suoi problemi di salute e delle difficoltà economiche.

6. Nel suo gravame, l'insorgente si prevale di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore in relazione al suo stato di salute. Tuttavia, appare dalle sue motivazioni contenute nel ricorso, che l'interessato in realtà voglia rimettere in causa l'apprezzamento svolto dalla SEM nel suo caso specifico, ciò che costituisce in realtà una questione materiale, e come tale verrà quindi trattata dal Tribunale direttamente nel merito. 7. 7.1 Va quindi analizzato, dappresso, se l'autorità inferiore ha, a giusto titolo o meno, ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 7.2 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 7.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 7.4 7.4.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.4.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi con successo del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 7.4.3 In seguito, occorre rammentare che per quanto concerne una persona con problemi di salute, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), il ritorno forzato della stessa non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU che se la medesima si trovi in uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar presupporre che, a seguito del suo trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Si tratta di casi eccezionali, nel senso che la persona in questione deve riportare uno stato di salute a tal punto alterato che l'ipotesi del suo rapido decesso dopo il ritorno deve confinare con una certezza (cfr. sentenza del Tribunale D-2151/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 4.6). Tale giurisprudenza è stata ulteriormente precisata, nel senso che il ritorno dell'interessato può pure risultare contrario all'art. 3 CEDU se nello Stato di destinazione non vi sono i trattamenti medici adeguati, e la persona in questione sarà quindi confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Un quadro così grave dello stato di salute dell'insorgente, che renderebbe inammissibile sotto il profilo dell'art. 3 CEDU l'esecuzione del suo allontanamento ai sensi della giurisprudenza testé citata, non risulta ravvisabile nel caso di specie, come si vedrà anche di seguito sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. infra consid. 8.5). 7.4.4 Pertanto, come ritenuto a ragione nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Anzitutto, concernente la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro ("safe country") con effetto al 1° ottobre 2019, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti citati). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile. 8.3 In seguito, per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con rif. citati). Infine, vista la definizione di cure essenziali precitata, la tradizione umanitaria della Svizzera non ha vocazione di applicarsi in favore di cittadini di paesi terzi che hanno messo a profitto l'esenzione dell'obbligo di essere muniti di un visto d'entrata per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri dello spazio Schengen per dei soggiorni di corta durata (inferiori a 90 giorni su un periodo totale di 180 giorni), per entrare in Svizzera e sollecitare un diritto al soggiorno di lunga durata in vista di accedere gratuitamente a delle cure costose, o a dei trattamenti di medicina specialistica sconosciuti nel loro paese, e migliorare così le loro possibilità di guarigione di una malattia preesistente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.3 con ulteriori rif. cit.). 8.4 Per quanto riguarda nello specifico la situazione del sistema sanitario e le modalità di finanziamento dello stesso in Georgia si osserva quanto segue. L'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha constatato come negli ultimi anni, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022, D-2416/2022 succitata consid. 8.4 con ulteriore rif. cit.). In particolare, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del Tribunale D-2416/2022 precitata consid. 8.4, D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/2022 precitata). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, essi beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. sentenza del Tribunale D-2416/2022 consid. 8.4 con ulteriori rif. cit.). 8.5 Tornando ora al caso in parola, il Tribunale rileva dapprima come al momento dell'emissione della decisione avversata, l'incarto della SEM contenesse già diversa documentazione riguardante lo stato di salute del ricorrente (cfr. n. 14/2, 21/2, 22/2 e 24/2). Dalle medesime si evince difatti come il quadro clinico anamnestico dell'interessato sia contraddistinto da una diagnosi principale di adenocarcinoma del colon trasverso operato nel (...), e da diagnosi secondarie di: trombosi venosa profonda all'arto inferiore sinistro post-operatoria verosimilmente nel (...); colecistectomia nel (...); sepsi post-chirurgica nel (...), con terapie specialistiche eseguite in patria di emicolectomia destra nel (...) ed una chemioterapia adiuvante con schema Capox per sei cicli (cfr. n. 24/2). Le visite mediche effettuate in Svizzera, hanno inoltre potuto appurare che si escluda la presenza di segni per recente trombosi venosa profonda e superficiale interessante gli arti inferiori bilateralmente e l'arto superiore destro, non vi sarebbero anomalie a livello cardio-polmonare e gli esami di laboratorio sarebbero nella norma. Dalla visita angiologica, è risultata unicamente la presenza di un'insufficienza della vena poplitea sinistra, verosimilmente in esiti di pregresso evento trombotico (cfr. n. 21/2); mentre che dalla TAC del torace e dell'addome un micronodulo polmonare destro attualmente aspecifico, da monitorare nel tempo radiologicamente, un grossolano laparocele mediano senza tuttavia evidenza di sofferenza ischemica delle anse impegnate e non vi sono altri reperti di rilievo in sede toraco-addominale. Come proposta terapeutica, è stata richiesta una colonscopia, con l'appuntamento fissato a novembre prossimo (cfr. n. 22/2 e n. 24/2). Ulteriori cure o proposte di terapie o farmaci non sono evincibili dalle visite mediche effettuate in Svizzera. Alla luce dei referti medici in parola, anche il Tribunale è d'avviso che la SEM, disponesse di sufficienti elementi per procedere in maniera non arbitraria ad un esame della sua situazione medica e non ha, in particolare, commesso alcuna negligenza procedurale rinunciando ad investigare maggiormente circa lo stato di salute del ricorrente o ad attendere lo svolgimento di ulteriori visite mediche previste in futuro o ancora da eseguire - peraltro l'unica rilevabile dal carteggio degli atti medici è una colonscopia da eseguire nel mese di novembre prossimo. Infatti, nella misura in cui i documenti medici già presenti all'incarto al momento della decisione della SEM, hanno permesso di escludere che il ricorrente soffrisse di gravi patologie, l'autorità inferiore, viste le diagnosi poste, poteva ritenere a ragione che i suoi problemi di salute non erano suscettibili di porre la sua esistenza in pericolo in caso di un suo ritorno in Georgia ai sensi della restrittiva giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. supra consid. 8.3; DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 con rif. cit.). La visita di colonscopia programmata per novembre prossimo, in assenza di qualsivoglia elemento medico concreto fondante la scoperta di patologie non fin qui già diagnosticate e che appaiono essere già state curate nel paese d'origine dell'insorgente, non permette di sovvertire tale conclusione. Difatti, non sarebbe ragionevolmente atteso da parte delle autorità svizzere, che intraprendano, ogni volta che un richiedente l'asilo invoca dei motivi medici, un numero importante d'investigazioni tendenti ad individuare delle potenziali affezioni. A tal riguardo, sotto il profilo dell'esigibilità, sono decisivi unicamente i fatti medici conosciuti al momento della presa di decisione; tale non è invece il caso di esami medici complementari, che portano su dei fatti futuri per principio di per sé incerti (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-2649/2021 del 14 giugno 2021). Le allegazioni del ricorrente circa una sua inabilità lavorativa, in quanto gli sarebbe stato detto in patria che non poteva sollevare pesi superiori al chilo e mezzo (cfr. n. 23/12, D15, pag. 4), tesi ribadita anche nel gravame per quanto attinente alla sua professione abituale di (...) (cfr. ricorso, pag. 8), non risultano essere fondate su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Lo stato di salute del ricorrente, risultava quindi essere sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione del suo allontanamento già al momento della presa di decisione della SEM e tale conclusione è tutt'ora attuale. Altresì, come a ragione considerato dall'autorità inferiore nella decisione avversata, anche in Georgia risultano essere disponibili, in caso di necessità, i trattamenti oncologici (tra i quali la chemioterapia ed i farmaci; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1119/2022 del 26 luglio 2022 consid. 4.4.3). Egli avrebbe peraltro già prima del suo espatrio beneficiato di cure nel suo Paese d'origine. Il fatto che egli non abbia potuto proseguire le cure o effettuare le visite di controllo ogni tre mesi presso il medico viste le diagnosi pregresse, poiché non avrebbe più avuto la disponibilità economica (cfr. n. 23/12, D6, pag. 3; D61 segg., pag. 8), come allegato anche nel ricorso, poiché l'assicurazione sanitaria statale gli avrebbe coperto soltanto parzialmente i trattamenti effettuati ed egli avrebbe dovuto vendere tutti i suoi (...) per finanziare i medesimi (cfr. n. 23/12, D14 segg., pag. 4), non risultano neppure essere delle asserzioni suscettibili di rendere il suo allontanamento inesigibile. Difatti, come già sopra rilevato (cfr. supra consid. 8.4), egli potrà, nel caso in cui non disponesse effettivamente di risorse economiche - ciò che non appare all'evidenza invece essere stato nel suo passato (cfr. n. 23/12, D14, pag. 4; D28 segg., pag. 5 seg.) - rivolgersi per il finanziamento di trattamenti che risultassero necessari in futuro a programmi sociali e al sistema finanziario statale di assicurazione malattia dell'UHCP presenti in Georgia (cfr. supra consid. 8.4). Inoltre il ricorrente potrà richiedere in Svizzera, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'eventuale assistenza medica e proseguimento dei trattamenti essenziali, per un periodo limitato nel Paese d'origine a conclusione della procedura ricorsuale in parola (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). Per quanto attiene il pagamento di eventuali trattamenti, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. la sentenza del Tribunale D-2416/2022 consid. 8.5 con ulteriori rif. cit.). Sotto tale profilo, appartiene inoltre all'insorgente indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute che sono disponibili - al contrario di quanto da egli considerato anche nel ricorso - nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.10.3 con ulteriore rif. cit.). Altresì, a differenza di quanto da egli sollevato nel ricorso, egli dispone in patria di una rete famigliare, composta in particolare dai suoi genitori - che percepiscono la pensione - e da un fratello, che vivono nella sua località di origine in un'abitazione propria (cfr. n. 23/12, D30 segg., pag. 5 seg.), che potranno in caso di necessità - e come già in passato - aiutarlo nella sua reintegrazione. Così stando le cose, il Tribunale ritiene che l'insorgente non si ritroverebbe in una situazione di emergenza esistenziale nel caso di ritorno in patria. 8.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

9. Infine, non risultano esserci impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), disponendo per il resto il ricorrente della sua carta d'identità tutt'ora valida, e che con la dovuta diligenza, sarà in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine, per l'ottenimento di eventuali documenti necessitanti per il suo rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

10. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: