Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-samento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5035/2023 Sentenza del 9 novembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chiara Piras; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Georgia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi); decisione della SEM dell'8 settembre 2023 / N (...). Visto la domanda di asilo che A._______, cittadino georgiano, ha presentato in Svizzera il 15 settembre 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...] -2/1), il verbale di rilevamento dei dati personali (RD) del 22 settembre 2022, il verbale di audizione sui motivi di asilo del 9 marzo 2023 (cfr. atto SEM n. 26/6), la decisione del 21 marzo 2023 con la quale la SEM ha stabilito il passaggio del procedimento alla procedura ampliata (cfr. atto SEM n. 28/2), la sottoscrizione, avvenuta il giorno successivo, della cessazione del mandato di rappresentanza conferito a SOS Ticino (Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale) iniziato il 21 settembre 2022 (cfr. atti SEM n. 11/1 e 30/1), la decisione del 21 marzo 2023 con la quale la SEM ha attribuito l'interessato al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 28/2), la decisione dell8 settembre 2023, notificata in data 11 settembre 2023, con la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), essendo motivata esclusivamente da ragioni mediche ed economiche, e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione del medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso datato 18 settembre 2023, depositato alla posta svizzera lo stesso giorno (cfr. tracciamento invio; data di entrata: 19 settembre 2023), per mezzo del quale l'insorgente ha impugnato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della stessa e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; l'insorgente contesta la valutazione della SEM unicamente in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine; egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, con protesta di spese e ripetibili, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, nel caso in esame, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che il ricorrente è altresì legittimato ad aggravarsi contro la decisione avversata, avendo egli partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vantando un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo del 9 marzo 2023, l'interessato ha dichiarato di essere nato a Tbilisi dove ha sempre vissuto, di aver frequentato la scuola per dodici anni conseguendo il diploma nel 2017 o 2018, ma di non aver potuto frequentare l'università perché doveva prestare aiuto alla madre malata; che nell'ultimo anno prima di partire dalla Georgia egli avrebbe lavorato nella distribuzione di alimenti per una compagnia dell'Azerbaijan (cfr. atto SEM n. 26/6 D6, D9); che il 13 settembre 2022 egli è poi espatriato dal suo Paese d'origine con sua madre e suo padre (cfr. atto SEM n. 26/6 D13); che non avrebbe parenti in Svizzera, ma che a Tbilisi (Georgia) vivrebbero ancora due zie materne e una zia paterna (cfr. atto SEM n. 26/6 D10-12), che, in relazione ai motivi d'asilo, il ricorrente ha successivamente affermato di essere giunto in Svizzera perché suo padre soffrirebbe di problemi medici molto gravi, precisando a tal riguardo che "[L]ui ha fatto due interventi in Georgia, ma iI suo problema non è stato risolto e iI medico ha detto che avrebbe dovuto amputare la gamba. Il medico gli ha consigliato di andare all'estero perché le possibilità di salvare la gamba erano maggiori o comunque sarebbe stato possibile ottenere una protesi. Gli ha quindi consigliato di uscire dalla Georgia perché lì non fanno questo tipo di intervento [...]" (cfr. atto SEM n. 26/6 D16); che gli interventi ai quali si sarebbe sottoposto il padre in Georgia sarebbero stati inoltre molto onerosi e che la famiglia non avrebbe attualmente più soldi; che il ricorrente avrebbe già contribuito personalmente al sostegno del padre, ciò tramite il suo stipendio e concludendo personalmente contratti di mutuo con una banca al fine di pagare le cure mediche (cfr. atto SEM 26/6 D16 e D21); che in Georgia il ricorrente non avrebbe mai avuto problemi con le autorità o terze persone (cfr. atto SEM n. 26/6 D17-18); che, infine, nel suo Paese d'origine la famiglia non avrebbe più nulla, ma soltanto molti debiti da saldare (cfr. atto SEM n. 26/6 D19), che nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha anzitutto considerato che la volontà di cercare protezione da persecuzioni non fosse nella fattispecie soddisfatta avendo il ricorrente addotto motivi d'asilo esclusivamente medici ed economici, conseguendone che non sussistesse alcuna domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi; che l'interessato non avesse mai avuto alcun problema con le autorità georgiane o con terze persone; che, ciò posto, la SEM non è quindi entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, ritenendo altresì ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente in Georgia; che per quanto concerne la condizione dell'esigibilità (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 4 LStrI), la stessa ha ritenuto che il ricorrente fosse un uomo giovane che ha perfezionato i suoi studi superiori ottenendo il diploma dopo 12 anni di studi e che, in Georgia, egli potesse comunque fare riferimento a una rete famigliare composta da sua zia paterna e due zie materne domiciliate a Tbilisi; che, in relazione alla situazione medica, le affezioni allegate dall'interessato non costituissero inoltre un ostacolo al suo ritorno poiché in Georgia vi sarebbe la possibilità di un trattamento adeguato; che, infine, la sua preoccupazione per le condizioni economiche non potesse essere invocata quale impedimento al suo rinvio giacché l'interessato avrebbe una giovane età e sarebbe diplomato, con esperienza lavorative, sicché si potrebbe pretendere che trovi il modo di sostentarsi nel suo Paese, che con il suo ricorso, presentato congiuntamente - in un unico atto di causa - a quello del padre e della madre, l'insorgente contesta unicamente la valutazione della SEM in ordine all'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, sostenendo anzitutto che lo stato di salute del padre non sarebbe tale da rendere esigibile il suo ritorno in Georgia; che, in particolare, le affezioni oncologiche del padre sarebbero di natura progressiva e che, per evitare un peggioramento repentino, sarebbe necessario che le stesse siano tenute sotto costante controllo in Svizzera così da garantire la sua dignitosa sopravvivenza; che senza le cure appropriate lo stato di salute del padre si deteriorerebbe al punto da costituire una minaccia per la sua vita, che, con riferimento invece alla sua situazione personale, l'insorgente allega di soffrire di problemi psicologici dall'età di 15 anni e di disturbi al pancreas, i quali gli impedirebbero di ristabilirsi in Georgia "in modo tale da aiutare B._______ [il padre] dal punto di vista economico" (cfr. ricorso pag. 2 e 4), che va dunque analizzato se l'autorità inferiore ha ritenuto a giusto titolo ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera (art. 44 LAsi cum art. 83 LStrI), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera; che le questioni di natura medica possono aver influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità - non realizzati nel caso in esame - identificati sulla scorta della restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU; cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, n. 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche le DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1); che, come rettamente stabilito nella decisione litigiosa, l'insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) difettando in concreto la qualità di rifugiato (qui non contestata); che in siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente, di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito (art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 [Conv. tortura, RS 0.105]); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che, con particolare riferimento all'esigibilità dell'esecuzione, l'art. 83 cpv. 4 LStrI dispone che l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse - segnatamente - a trovarsi in concreto pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che la situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali il ricorrente non proviene - non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte D-1013/2023 e D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.2); che lo Stato in parola è del resto stato inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi verso i quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile (cfr. art. 18 e Allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281] in relazione all'art. 83 cpv. 5 LStrI), che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati); che, pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati, sentenza del Tribunale D-1078/2023 consid. 7.3.2), che l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha già stabilito che il sistema sanitario georgiano ha conosciuto di recente un'importante ristrutturazione e che dei grandi progressi sono stati realizzati nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri, è ora possibile; che le persone socialmente vulnerabili o indigenti beneficiano inoltre di un'assicurazione malattia gratuita (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.1, D-4670/2022 del 2 novembre 2022 consid. 8.4 con riferimenti); che la riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti; che le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per un limitato numero di patologie (cfr. sentenze del Tribunale D-1165/2023 del 9 marzo 2023 consid. 8.4; D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4); che se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere il 10% dei costi dei medicamenti, in caso d'incapacità finanziaria, possono tuttavia indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza del Tribunale D-3855/2022 del 14 settembre 2022; D-1013/2023 e D-1014/2023 del 7 marzo 2023 consid. 9.4 con riferimenti), che nella fattispecie il ricorrente è arrivato in Svizzera con i genitori principalmente per permettere al padre di sottoporsi a migliori cure oncologiche ed evitare l'amputazione dell'arto malato così come indicato dal medico curante in Georgia (cfr. atto SEM n. 26/6), che il ricorrente soffre di addominalgie con "stato da ferita arma da fuoco (pallino di fucile da caccia zona epigastrio circa 2017)" e "da pancreatite nell'adolescenza" (cfr. atto SEM N. 20/2); che, a tale riguardo, il referto radiologico del 9 febbraio 2023, redatto a fronte di un esame ecografico della parete addominale, indica inoltre la diagnosi di "piccola ernia ombelicale a contenuto adiposo" precisando che non vi è "[n]ient'altro di rilievo da segnalare della parete addominale in sede periombelicale ed epigastrica di rilievo ecografico. Fegato di normali dimensioni, con margini regolari, esenta da lesioni focali. Colecisti normodistesa, a pareti fini, alitiasica. Vie biliari intra ed extraepatiche non dilatate. Tronco portale pervio. Pancreas e milza ecograficamente nei limiti di norma. Aorta addominale di normale decorso e calibro. Entrambi i reni normali per dimensioni e morfologia con spessore corticale conservato. Non segni di idronefrosi da ambo i lati. [...]" (cfr. atto SEM n. 22/1), che il ricorrente postula ora la sua ammissione provvisoria in Svizzera in quanto il suo stato di salute gli impedirebbe di ristabilirsi in Georgia aiutando finanziariamente il padre (cfr. ricorso pag. 4), che, alla luce delle considerazioni suesposte, il Tribunale non ha tuttavia ragione di ritenere che il ricorrente non possa essere adeguatamente trattato nel suo Paese d'origine, dove in passato sono già state svolte le diagnosi principali nonché formulate le relative indicazioni mediche (cfr. atto SEM n. 26/6 D5: "In ospedale in Georgia mi hanno fatto una radiografia ma era troppo in profondità, quindi il medico ha suggerito di aspettare eventuali cambiamenti nella situazione, ma da allora periodicamente sento dolore. Soffro anche di problemi psicologici dall'età di 15 anni, in Georgia sono stato in terapia farmacologica con antidepressivi. [...] Ho chiesto anche una visita medica perché sospetto di avere l'appendicite."); che pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute dell'insorgente, non si evince dalla documentazione medica agli atti la stretta necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera, che in Georgia vi sono infatti diversi ospedali e cliniche che effettuano trattamenti e controlli ambulatoriali e stazionari, compresi gli esami radiologici e la TAC; che in tale Paese esistono le cure mediche essenziali per il trattamento delle problematiche di salute del ricorrente e un programma d'aiuto sociale per il relativo finanziamento, cosicché gli può essere assicurata una vita dignitosa; che appartiene inoltre all'insorgente di indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel suo Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. sentenza del Tribunale E-3753/2022 del 25 gennaio 2023 consid. 4.5.3 con riferimenti), che l'insorgente non spiega peraltro per quali ragioni i suoi problemi di salute non potrebbero essere curati in Georgia; ch'egli non ha nemmeno reso verosimile l'inadeguatezza delle analisi e delle cure mediche già svolte nel suo Paese d'origine, che, in tali circostanze, non si può quindi ritenere che, se l'allontanamento verso la Georgia fosse eseguito, lo stato di salute del ricorrente si deteriorerebbe molto rapidamente al punto da mettere definitivamente in pericolo la sua vita o da compromettere in modo grave, permanente e significativo la sua integrità fisica o mentale, a causa della mancanza di cure mediche (cfr. DTAF 2011/50, par. 8.3 e riferimenti sopra citati), che, per quanto attiene alla sua situazione personale, il ricorrente non adduce inoltre sufficienti motivi tali da rimettere in discussione la decisione avversata; ch'egli si limita infatti a sostenere, in tre righe sparse, di soffrire di problemi psicologici e al pancreas (cfr. ricorso pag. 2) e che il suo stato di salute non gli permetterebbe di ristabilirsi in Georgia (cfr. ricorso pag. 4), senza tuttavia confrontarsi con la decisione impugnata e specificare le pretese circostanze ostative al suo rinvio, che, per il resto, vanno confermate le motivazioni contenute nella decisione avversata, che, in questo senso, le ampie allegazioni afferenti allo stato di salute e alla procedura d'asilo del padre non possono influenzare l'esito del presente giudizio; che il ricorrente dispone inoltre di un appoggio famigliare in patria in quanto a Tbilisi vivono ancora due zie materne e una zia paterna (cfr. atto SEM n. 26/6 D10-12), che con sentenze odierne (D-5031/2023 e D-5033/2023) il Tribunale ha respinto pure i ricorsi presentati da C._______ e D._______ (madre e padre del ricorrente), sicché il presente giudizio non comporta alcuna separazione dell'insorgente dalla sua famiglia nucleare, che, visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta ragionevolmente esigibile, che non risultano inoltre impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi cum art. 83 cpv. 2 LStrI), che il ricorso va pertanto respinto e la sentenza avversata confermata; che la SEM non è infatti incorsa in una violazione il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento o accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente sentenza non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la presente sentenza è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-samento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: