Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3855/2022 Sentenza del 14 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), con la moglie B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), Georgia, entrambi patrocinati dalla signora Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi);decisione della SEM del 29 agosto 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno depositato in Svizzera il 30 aprile 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] [...] -4/2), i verbali concernenti il rilevamento dei dati personali del 9 maggio 2022 (cfr. atti SEM 24/11 e 25/11) e quelli relativi alle audizioni ex art. 26 cpv. 3 tenutesi il 21 luglio 2022 (cfr. atti SEM 42/14 e 43/12), i verbali confezionati nel corso delle ulteriori audizioni svoltesi con i richiedenti il 18 agosto 2022 (cfr. atti SEM 51/7 e 52/7), la nutrita documentazione clinica agli atti (cfr. atti SEM 13/2, 14/3, 15/1, 20/4, 23/1, 29/3, 30/3, 31/2, 32/2, 33/4, 34/2, 35/2, 36/4, 37/4, 40/2, 41/2, 45/3, 48/2, 50/2, 54/3, 55/2, 57/2 e 62/2), la decisione del 29 agosto 2022 - notificata in medesima data (cfr. atto SEM 27/1) - con la quale la SEM, in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l'art. 18 LAsi, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei richiedenti ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 5 settembre 2022 (cfr. tracciamento degli invii), per mezzo del quale gli insorgenti sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e al riconoscimento dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in via subordinata alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; l'ulteriore conclusione ricorsuale per mezzo della quale gli insorgenti hanno domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che interrogati in merito ai loro motivi d'asilo, i richiedenti hanno in buona sostanza affermato di aver raggiunto la Svizzera nella speranza di beneficiare dei trattamenti medici richiesti dall'asserito precario stato di salute di A._______ (cfr. atto SEM 42/14, pag. 5-6, D50-D51; atto SEM pag. 4-6, D39-D40), che con la decisione querelata, la SEM non è entrata nel merito della summenzionata domanda d'asilo in applicazione degli art. 31a cpv. 3 e 18 LAsi; che a mente della Segreteria di Stato, gli interessati non avrebbero in effetti chiesto protezione in ragione di persecuzioni ai sensi degli art. 3 LAsi o art. 3 CEDU, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e la relativa esecuzione del provvedimento siccome lecita, esigibile e possibile, che con l'impugnativa i ricorrenti avversano la summenzionata decisione, che in primo luogo, a loro dire la decisione della SEM si ancorerebbe ad un accertamento incompleto ed inesatto dello stato di salute di A._______; che in effetti, oltre a risalire al 27 luglio 2022, il certificato clinico "F4" non fornirebbe alcuna indicazione circa la situazione angiologica dell'interessato; che inoltre, vi sarebbero ancora in programma sia ulteriori consulti medici così come un intervento oculare, che a ciò, si aggiungerebbe il fatto che i medicinali prescritti in Georgia sarebbero qualitativamente inferiori a quelli in uso nel nostro Paese, tanto che all'arrivo degli interessati in Svizzera i medici curanti li avrebbero cestinati perché obsoleti; che d'altronde, i progressi che lo stato di salute di A._______ avrebbe registrato in Svizzera grazie al nuovo trattamento medicamentoso, sarebbero evidenti; che addirittura, in Svizzera gli sarebbe stata prospettata la possibilità di accedere ad interventi chirurgici "nell'ottica di ripristino delle funzioni vitali primarie (la vista e l'uso delle gambe) e del miglioramento della propria qualità della vita, che nel suo Paese nemmeno gli erano stati prospettati", che proseguendo nella propria analisi, i ricorrenti osservano come, contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, i sussidi statali per la presa in carico dei costi sanitari non sarebbero de facto ottenibili; che oltre ad essere riconosciuti solamente a persone considerate vulnerabili o con disabilità, quest'ultimi soggiacerebbero a tempistiche lunghissime, tanto da essere eventualmente corrisposti fuori tempo utile; che ad ogni modo, un'assenza di copertura sanitaria per le problematiche di diabete parrebbe essere un problema comune secondo i richiedenti, che un rinvio in Georgia comporterebbe quindi una violazione dell'art. 3 CEDU, che preliminarmente, è d'uopo rilevare che nel caso di specie il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (art. 55 cpv. 1 PA; cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1465/2021 del 26 aprile 2021 consid. 1.4), che di conseguenza la conclusione ricorsuale tesa alla concessione dell'effetto sospensivo è palesemente inammissibile, che va altresì evidenziato come l'impugnativa del 5 settembre 2022 verta unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che pertanto la decisione querelata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento, che su tali presupposti, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-coli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposti, in caso di allontanamento nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nel caso in rassegna il Tribunale osserva come al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della Segreteria di Stato contenesse già diversi mezzi di prova riguardanti in particolare lo stato di salute di A._______, che dal carteggio clinico sin lì repertato emergeva difatti come il quadro anamnestico di quest'ultimo fosse contraddistinto da diabete mellito di tipo 1 insulino dipendente - cagionante retinopatia diabetica e avente determinato l'amputazione di un dito , da arteriopatia periferica degli arti inferiori, da broncopatia cronica ostruttiva da tabagismo cronico attivo, da sindrome coronarica cronica con malattia monovasale, da insufficienza cardiaca a frazione di eiezione lievemente ridotta (cfr. atto SEM 45/3) nonché da arteriopatia non obliterante bilaterale (cfr. atto SEM 54/3), che per le summenzionate patologie, a A._______ è stata prescritta una terapia farmacologica (cfr. atto SEM 45/3) nonché delle sedute con intervento laser agli occhi (cfr. atti SEM 48/2 e 50/2), che alla luce dei referti medici in parola, non si evincevano indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che l'intervento oculistico rimanente consistente in una fotocoagulazione al laser argon (cfr. atto SEM 50/2) - non permette manifestamente di sovvertire tale ponderazione, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, che tale conclusione è tutt'ora attuale, che d'altronde, l'invalsa giurisprudenza del Tribunale ha appurato come negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano sia stato sostanzialmente riformato, tanto che il trattamento della maggior parte dei disturbi psicosomatici è ora possibile (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4 e D-1434/2022 del 4 aprile 2022 consid. 9.2), anche se le cure ivi prodigate non corrispondono agli standard elvetici (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1261/2022 del 24 marzo 2022), che all'evidenza, ciò è il caso anche per il diabete che affligge A._______; che per ammissione stessa degli interessati, la malattia in parola gli è stata diagnosticata in Georgia già nel 2002 (cfr. atto SEM 43/12, pag. 4, D39), Paese nel quale durante il corso degli anni ha beneficiato di consulti medici - finanche specialistici (cfr. SEM 43/12, pag. 4, D39, pag. 7, D52-D53) - e di terapie medicamentose (cfr. SEM 43/12, pag. 7, D55); che inoltre, dopo oltre quindici anni di cure, A._______ ha beneficiato di due interventi chirurgici: il primo, nel 2018, al fine di evitare l'amputazione del piede, ed il secondo, nel 2021, per amputare il dito 5 del piede destro (cfr. atto SEM 42/14, pag. 5, D50), che perdipiù, va rammentato come l'«Universal Health Care» (UHC) garantisca in Georgia una copertura assicurativa sanitaria gratuita per tutte le persone che ne erano sino a quel momento sprovviste; che in particolare, dal 2017 tale regime di assicurazione-malattia prende in considerazione il reddito di ciascun cittadino al fine di determinare l'importo della partecipazione finanziaria ai costi; che in tal senso, gli individui a beneficio di un alto reddito sono esclusi dalla summenzionata copertura assicurativa; che al contrario, i cittadini a medio reddito vi hanno un accesso limitato, mentre i gruppi vulnerabili, i bambini e i pensionati ricevono tutti i benefici dell'UHC, che i cittadini georgiani vengono peraltro automaticamente assicurati a suddetto sistema statale nel momento in cui si recano all'ospedale per una consultazione, che la copertura assicurativa prende in carico fra il 70 e il 100% dei costi a seconda del trattamento; che non è però escluso che i pazienti debbano talvolta farsi carico del 10% del costo dei medicinali (sentenza del Tribunale E-1261/2022 del 24 marzo 2022 con riferimenti ivi menzionati), che tuttavia, in caso d'incapacità finanziaria questi possono indirizzarsi al «Referral Service Commission», che completa l'UHC segnatamente nel caso di famiglie vulnerabili, che gli interessati stessi hanno riferito di essersi visti corrispondere dallo Stato una, seppur minima, parte degli importi versati a saldo degli interventi chirurgici ai quali si è sottoposto A._______ (cfr. atto SEM 43/12, pag. 6, D43; atto SEM 51/7, pag. 4, D24); che pur allegando di essersi dovuti sobbarcare il costo delle siringhe somministrarsele, i richiedenti hanno anche riferito di aver avuto accesso gratuitamente alle preparazioni a base di insulina (cfr. atto SEM 43/12, pag. 9, D74), che ad ogni modo, i medesimi hanno riferito di godere tutto sommato di una buona condizione economica nella misura in cui sono anche proprietari di un immobile oltre che di un terreno coltivabile (cfr. infra); che d'altronde essi hanno anche riunito 1'500 euro necessari all'espatrio e al viaggio in Svizzera (cfr. SEM 42/14, pag. 5, D48); che oltretutto, malgrado A._______ abbia spiegato di aver interrotto la propria attività lavorativa, B._______ ha asserito di aver continuato a lavorare come badante e a vendere i propri prodotti (cfr. atto SEM 43/12, pag. 10, D80), che comunque, i ricorrenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che parimenti, non è inopportuno ricordare come nell'ambito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento siano decisive solamente le cure attualmente prodigate al richiedente, ad esclusione di quelle che potrebbero esserlo in futuro; che per di più, dei trattamenti specifici non rientrano nella nozione di cure essenziali ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-6580/2019 del 18 dicembre 2019 e E-5077/2019 del 9 ottobre 2019); che in tal senso, futuri ed eventuali interventi volti ad una possibile miglioria del suo stato di salute, parrebbero esulare dal tale delimitazione, che per il resto, il Tribunale rileva come i richiedenti - oltre ad essere proprietari di beni immobili (cfr. atto SEM 42/14, pag. 3, D13 e pag. 4, D30-D32) dispongano in patria di una solida rete famigliare (cfr. atto SEM 42/14, pag. 3, D14-D25; atto SEM 43/12, pag. 2, D12 e segg.); che così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto ch'essi non riuscirebbero a reintegrarsi nel contesto socio-economico del Paese, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale, che addirittura, il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia è quindi di norma ragionevolmente esigibile, che di conseguenza, v'è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti come ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: