Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6580/2019 Sentenza del 18 dicembre 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento; decisione della SEM del 5 dicembre 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in Svizzera in data 12 settembre 2019, i verbali d'audizione del 4 ottobre 2019 (cfr. atto 1051049-15/7 [in seguito: verbale 1]), e del 15 novembre 2019 (cfr. atto 1051049-23/11 [in seguito: verbale 2]), il progetto di decisione dell'autorità di prima istanza ed il parere al riguardo del richiedente l'asilo datato 4 dicembre 2019, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) del 5 dicembre 2019, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la quale detta Segreteria non è entrata nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, il ricorso dell'11 dicembre 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 12 dicembre 2019), per mezzo del quale il ricorrente ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti, che in sede di audizione, il richiedente, cittadino georgiano, ha ricondotto la propria domanda d'asilo all'intenzione di sottoporsi alle cure necessarie a trattare il Morbo di Parkison, del quale egli sarebbe affetto (cfr. verbale 2, pag. 4, D35-D42), che, nella querelata decisione, alla quale si rinvia, la SEM ha rilevato che l'interessato non avrebbe presentato una domanda di asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in quanto non avrebbe dichiarato di essere oggetto di persecuzioni ai sensi degli art. 3 LAsi o art. 3 CEDU; che invero egli avrebbe deciso di espatriare e di chiedere asilo alla Svizzera esclusivamente nell'intento di ottenere le necessarie cure mediche in territorio elvetico; che nondimeno le difficoltà mediche non rappresenterebbero alcuna forma di persecuzione rilevante, che oltracciò, la documentazione riunita dall'autorità di prima istanza dimostrerebbe che il richiedente avrebbe accesso, in Georgia, alle opportune strutture sanitarie nonché di confacenti procedure mediche e, più in generale, ad un'adeguata assistenza ospedaliera, perdipiù in gran parte gratuita; che d'altra parte egli avrebbe ammesso di aver beneficiato delle cure necessarie nel Paese di provenienza, che, di conseguenza, la SEM non è entrata nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi, che altresì, l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che nell'impugnativa l'insorgente non avversa la decisione della SEM di non entrare nel merito della domanda d'asilo, quanto piuttosto la questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. ricorso dell'11 dicembre 2019), facendo valere che l'intervento operatorio - denominato "stimolazione cerebrale profonda" - al quale dovrebbe sottoporsi per condurre un'esistenza dignitosa, non sarebbe possibile nel suo Paese d'origine, che in ragione dell'asserito stato di salute gravemente compromesso, egli ha quindi postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, che giacché il summenzionato ricorso dell'11 dicembre 2019 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI (RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-coli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del di-vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che nella fattispecie concreta, dalle certificazioni mediche agli atti - a mente di questo Tribunale sufficientemente attuali, precise e non bisognose di ulteriori approfondimenti - nonché dalle dichiarazioni dell'insorgente, lo stato di salute di quest'ultimo risulta essere stabile (cfr. verbale 2, pag. 8, D76-D77) e non parrebbe presentare, tenuto conto del contesto della patologia di base, una gravità simile da necessitare un intervento chirurgico immediato, o tale da cagionare una messa in pericolo concreta della vita o della salute dello stesso in caso di un suo ritorno in Georgia, che inoltre l'allegazione addotta in sede ricorsuale - secondo la quale non sarebbe possibile effettuare nel Paese di provenienza la procedura neurochirurgica denominata "stimolazione cerebrale profonda" - non può essere condivisa, che difatti, in primo luogo, dalle carte processuali non emergono indizi quanto alla necessità per l'insorgente di procedere con l'operazione in parola; che del resto il ricorrente medesimo ne ha fatto menzione unicamente in sede ricorsuale, che oltracciò, negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano è stato sostanzialmente riformato, tanto che il trattamento della maggior parte dei disturbi somatici e psichici è ora possibile (cfr. sentenza del Tribunale E-3307/2016 del 7 giugno 2016), che in questo senso, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare che in Georgia sono disponibili tutti i trattamenti necessari alla presa a carico di malattie somatiche e psichiche, ivi comprese le patologie che richiedono un trattamento neurologico specializzato (cfr. sentenza del Tribunale D-6413/2016 del 26 gennaio 2017); che d'altro canto - come rettamente osservato dalla SEM, e a comprova di quanto precede - il richiedente l'asilo ha riferito di beneficiare di un trattamento medicamentoso nel Paese di provenienza (cfr. verbale 2, D42, D46, D62), che pertanto la censura ricorsuale si àncora esclusivamente ad asserzioni di parte non suffragate da alcun elemento probatorio oggettivo, che a titolo abbondanziale va osservato che giusta la giurisprudenza enucleata sopra, sono decisive nell'ambito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento solo le cure attualmente prodigate al richiedente, ad esclusione di quelle che potrebbero esserlo in futuro; che oltre a ciò, dei trattamenti specifici non rientrano nella nozione di cure essenziali ai sensi della giurisprudenza in parola (cfr. sentenza del Tribunale E-5077/2019 del 9 ottobre 2019), che l'intervento denominato "stimolazione cerebrale profonda" non parrebbe ossequiare tali condizioni, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale; che oltre a ciò, dal 1° ottobre 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, che su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da reputarsi esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: