Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3827/2022 Sentenza del 12 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nata il (...), Georgia, patrocinata dalla signora Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi);decisione della SEM del 26 agosto 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha depositato in Svizzera il 22 aprile 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] [...] -3/2), il verbale dell'audizione ex art. 29 LAsi, tenutasi il 17 agosto 2022 (cfr. atto SEM 22/14), il parere del 25 agosto 2022, per mezzo del quale la richiedente ha espresso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione elaborato dall'autorità di prima istanza (cfr. atti SEM 24/5 e 25/2), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 8/3, 14/2, 15/3, 16/2, 17/2, 18/2 e 19/2), la decisione del 26 agosto 2022 - notificata in medesima data (cfr. atto SEM 27/1) - con la quale la SEM, in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l'art. 18 LAsi, non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 2 settembre 2022 (cfr. tracciamento degli invii), per mezzo del quale l'insorgente è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento del provvedimento impugnato e alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; l'ulteriore conclusione ricorsuale con cui la ricorrente postula la concessione della domanda dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo, la richiedente ha in sunto riferito di essere giunta in Svizzera onde beneficiare di una presa in carico medica per sé e per il figlio (cfr. atto SEM pag. 7-8, D69-D70 e pag. 11, D111), che con la decisione querelata, la SEM non è entrata nel merito della summenzionata domanda d'asilo in applicazione degli art. 31a cpv. 3 e 18 LAsi; che a mente della Segreteria di Stato, l'interessata non avrebbe in effetti chiesto protezione in ragione di persecuzioni ai sensi degli art. 3 LAsi o art. 3 CEDU, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e la relativa esecuzione del provvedimento siccome lecita, esigibile e possibile, che con l'impugnativa l'insorgente avversa la summenzionata decisione; che a suo dire, il provvedimento impugnato si ancorerebbe ad un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute; che invero, alla luce del carteggio clinico di cui all'inserto, la SEM avrebbe dovuto attendere le ulteriori indagini cliniche ginecologiche nonché un referto neurologico più preciso, che oltretutto, la richiedente ed il figlio - oggetto di un separato procedimento (cfr. sentenza del Tribunale D-3833/2022 del 12 settembre 2022) - sarebbero legati da un chiaro rapporto di dipendenza, ragion per cui l'eventuale permanenza in Svizzera del figlio osterebbe all'allontanamento della madre, che preliminarmente, è d'uopo rilevare che non vertendo l'impugnativa su tali questioni, la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento, che perdipiù, va osservato come con il suo ricorso l'interessata si limiti a censurare un accertamento incompleto ed inesatto del suo stato di salute, che così stando le cose, in questa sede il Tribunale si limiterà all'esame di quest'ultima problematica, che nel caso in rassegna, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali il quadro clinico dell'insorgente funge da discriminante, si esauriscono nella questione a sapere se il suo allontanamento possa o meno essere considerato ammissibile e ragionevolmente esigibile, che a questo titolo, va rammentato che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-coli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui la ricorrente non può prevalersi del principio del di-vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che ferme queste premesse, si può ora valutare se l'accertamento dei fatti esperito dall'autorità di prima istanza sia conforme ai principi sopra esposti, che orbene, al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della Segreteria di Stato conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti lo stato di salute della ricorrente; che dal carteggio clinico sino a lì repertato emergeva difatti come il quadro anamnestico di quest'ultima fosse contraddistinto da ipertensione in trattamento, obesità, cardiopatia ipertensiva, sospetto ipotiroidismo, diabete non insulina dipendente trattato con la dieta (cfr. atto SEM 8/3), da una lombalgia non deficitaria e da gonalgia (cfr. atti SEM 16/2 e 17/2), che la richiedente ha inoltre lamentato una problematica neurologica, disturbo che è stato ricondotto dal medico curante - Dr. med. B._______, specialista FMH in Neurologia - ad un emispasmo facciale da trattare con botox (cfr. atto SEM 19/2), che alla luce dei summenzionati referti medici, nulla permetteva di desumere l'esistenza di indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza di cui sopra, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato, che d'altronde, giova ricordare che negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano è stato sostanzialmente riformato, tanto che il trattamento della maggior parte dei disturbi psicosomatici è ora possibile (cfr. fra le tante sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4), ivi comprese le patologie che richiedono un trattamento neurologico specializzato (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale D-6580/2019 del 18 dicembre 2019); che a comprova di quanto precede, non va disatteso che l'insorgente stessa ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza (cfr. atto SEM 22/14, D13-D27 e D30), che oltretutto, la ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che è peraltro doveroso rammentare che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia è quindi di norma ragionevolmente esigibile, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: