Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3833/2022 Sentenza del 12 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Georgia, patrocinato dalla signora Valentina Imelli, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (nessuna domanda asilo - art. 31a cpv. 3 LAsi);decisione della SEM del 26 agosto 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in Svizzera il 22 aprile 2022 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] [...] -3/2), la missiva del 12 luglio 2022, per mezzo della quale la patrocinatrice dell'interessato ha sollecitato l'autorità inferiore affinché disponesse l'allestimento di un rapporto medico completo "F4" (cfr. atto SEM [...] -31/1), lo scritto dell'11 agosto 2022, con il quale la SEM ha sottolineato come il quadro clinico del richiedente, benché complesso, risultasse chiaro e ben descritto, ragion per cui v'era da respingere, a quello stadio del procedimento, la summenzionata richiesta (cfr. atto SEM 40/1), l'inoltro del 17 agosto 2022, per il tramite del quale il richiedente ha trasmesso all'autorità inferiore numerosi documenti clinici (cfr. atto SEM 44/1), il verbale dell'audizione ex art. 29 LAsi, tenutasi il 17 agosto 2022 (cfr. atto SEM 45/15), il parere del 25 agosto 2022, con cui il richiedente ha espresso le proprie osservazioni in merito al progetto di decisione elaborato dall'autorità di prima istanza (cfr. atti SEM 49/5 e 51/2), il nutrito carteggio clinico agli atti (cfr. atti SEM 12/2, 14/2, 15/3, 16/3, 17/3, 18/3, 19/3, 20/2, 21/2, 22/2, 23/3, 25/1, 26/3, 27/2, 28/2, 29/2, 30/2, 32/3, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/3, 38/2, 39/3, 43/2, 46/2, 47/2, 50/2 e 55/2), la decisione del 26 agosto 2022 - notificata in medesima data (cfr. atto SEM 53/1) - con la quale la SEM, in applicazione dell'art. 31a cpv. 3 LAsi in combinato disposto con l'art. 18 LAsi, non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del provvedimento medesimo siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, il ricorso del 2 settembre 2022 (cfr. tracciamento degli invii), per mezzo del quale l'insorgente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) concludendo all'annullamento del provvedimento impugnato e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera; in via subordinata alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; l'ulteriore conclusione ricorsuale con cui la ricorrente postula la concessione della domanda dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese, i mezzi di prova allegati al memoriale ricorsuale, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che interrogato in merito ai suoi motivi d'asilo, il richiedente ha in buona sostanza riferito di aver raggiunto la Svizzera nella speranza di ottenere i trattamenti medici richiesti dall'asserito precario stato di salute (cfr. atto SEM 45/15, pag. 5, D66-D74), che con la decisione querelata, la SEM non è entrata nel merito della summenzionata domanda d'asilo in applicazione degli art. 31a cpv. 3 e 18 LAsi; che a mente della Segreteria di Stato, l'interessato non avrebbe in effetti chiesto protezione in ragione di persecuzioni ai sensi degli art. 3 LAsi o art. 3 CEDU, che nel prosieguo della sua disamina, l'autorità inferiore ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e la relativa esecuzione del provvedimento siccome lecita, esigibile e possibile, che con l'impugnativa l'insorgente avversa la summenzionata decisione, che a mente di quest'ultimo, la decisione impugnata si ancorerebbe anzitutto ad un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute; che alla luce del precario stato di salute del richiedente, all'autorità di prima istanza incombeva l'onere di provvedere all'allestimento di un rapporto medico di dettaglio "F4"; che sebbene i medici curanti ne consigliassero la predisposizione - reputandolo "di estrema utilità ai fini diagnostici per comprendere la funzione vascolare residua ed eventualmente stabilire successivo iter diagnostico-terapeutico" -, la SEM avrebbe perdipiù negato l'accesso ad un approccio terapeutico graduato teso alla verifica dell'eventuale funzione neurovascolare pelvico-peniena; che in altre parole, la disfunzione erettile del richiedente non sarebbe stata chiarita con un'opportuna diagnosi; che d'altro canto, neppure lo stato di salute psichico del ricorrente apparirebbe sufficientemente acclarato; che in tal senso, oltre ad aver intrapreso solamente da poco un percorso terapeutico, l'interessato sarebbe stato recentemente vittima di attacchi di panico tali da richiederne ripetuti ricoveri, che proseguendo nella sua impugnativa, il ricorrente è dell'opinione che un allontanamento in Georgia comporterebbe un peggioramento del suo, già precario, stato di salute; che inoltre, nel Paese di provenienza egli avrebbe difficoltà a reperire le risorse necessarie per sopperire alle esigenze mediche imposte dal suo quadro clinico; che del resto, proprio la precarietà del suo stato di salute gli precluderebbe l'inserimento nel mondo lavorativo georgiano; che perdipiù, nemmeno andrebbe disatteso che le terapie predisposte nel Paese in parola sarebbero state inefficaci e non risolutorie, che concludendo la propria disamina, il richiedente è dell'opinione che un rinvio verso il Paese di provenienza, conto tenuto della disfunzione erettile da lui lamentata, violerebbe anche l'art. 8 CEDU, che preliminarmente, è d'uopo rilevare che il ricorso del 2 settembre 2022 verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento; che conseguentemente, la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento, che su tali presupposti, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-coli all'allontanamento vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in: Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del di-vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che oltretutto, in casu il Tribunale non ravvisa violazioni dell'art. 8 CEDU e che a ben vedere tale censura appare pretestuosa, posto anche che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente sul punto risulta del tutto inconferente, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile; che invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati), che innanzitutto è d'uopo evidenziare come al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto della Segreteria di Stato contenesse già diversi mezzi di prova riguardanti lo stato di salute del ricorrente; che dal carteggio clinico sino a lì repertato emergeva difatti come il quadro anamnestico di quest'ultimo fosse contraddistinto da:
- un'addominalgia dndd in esiti di derivazione intestinale (Manz Pouch III) e posa di epicistomia (cfr. atti SEM 15/3, 25/1, 27/2 e 34/2);
- un'ulcera plantare del piede sinistro (cfr. atti SEM 15/3, 16/3, 17/3, 18/3, 19/3, 20/2, 21/2, 22/2, 23/3, 26/3, 29/2 e 32/2);
- una lombalgia acuta di origine muscolare (cfr. atto SEM 28/2);
- un'ipertensione arteriosa di nuova insorgenza (cfr. atti SEM 30/2 e 33/2);
- una fistola vescico-cutanea (cfr. atto SEM 35/2); che il ricorrente aveva inoltre denotato dei disturbi psichiatrici nella misura in cui gli sono stati diagnosticati ripetuti attacchi di panico con iperventilazione (cfr. atti SEM 36/2 e 50/2), un disturbo depressivo ricorrente non specificato (ICD10: F33.9) e insonnia non organica (ICD: F51.0; cfr. atti SEM 37/3, 46/2, 47/2 e 55/2), che alla luce dei summenzionati referti medici, nonché dei trattamenti e delle cure ivi predisposte, nulla permetteva di desumere l'esistenza di indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni suscettibili d'iscriversi nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e non ostativo all'esecuzione dell'allontanamento, che tale conclusione è tutt'ora attuale anche considerando la lettera ambulatoriale dell'8 settembre 2022 (cfr. atto SEM 57/2), che va in effetti ricordato come negli ultimi anni il sistema sanitario georgiano sia stato sostanzialmente riformato, tanto che il trattamento della maggior parte dei disturbi psicosomatici è ora possibile (cfr. fra le tante sentenza del Tribunale D-2416/2022 del 7 giugno 2022 consid. 8.4), anche se le cure ivi prodigate non corrispondono agli standard elvetici (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1261/2022 del 24 marzo 2022); che oltretutto, anche in tale Paese è disponibile un sostegno finanziario statale grazie ad un regime di assicurazione malattia universale (cfr. ibidem), che a comprova di quanto precede, non va disatteso che l'insorgente medesimo ha riferito di aver beneficiato di numerosi consulti medici e cure nel Paese di provenienza (cfr. atto SEM 45/15, D77-D104), che del resto, è doveroso rammentare come nell'ambito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento siano decisive solamente le cure attualmente prodigate al richiedente, ad esclusione di quelle che potrebbero esserlo in futuro; che per di più, dei trattamenti specifici non rientrano nella nozione di cure essenziali ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale D-6580/2019 del 18 dicembre 2019 e E-5077/2019 del 9 ottobre 2019), che in tal senso, una terapia incentrata sulla risoluzione della disfunzione erettile del ricorrente non pare - in particolare - ossequiare tali condizioni, che comunque, il ricorrente potrà richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica e l'eventuale proseguimento dei trattamenti necessari - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del suo allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]), che va altresì evidenziato come il ricorrente disponga di una solida formazione accademica e che l'asserzione secondo la quale nessuno lo avrebbe assunto a motivo del suo stato di salute si riduce ad una mera asserzione di parte (cfr. atto SEM 45/15, pag. 5, D50); che a ciò si aggiunge il fatto ch'egli dispone in patria di una buona rete famigliare, con la quale ha riferito di essere in buoni rapporti e che risulta finanche proprietaria di alcuni immobili; che così stando le cose, nulla permette di concludere quanto al fatto ch'egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel contesto socio-economico del Paese, che da ultimo, la situazione vigente in Georgia non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale, che è peraltro doveroso rammentare che il Consiglio federale ha inserito la Georgia nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia è quindi di norma ragionevolmente esigibile, che di conseguenza, v'è luogo di ritenere l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ragionevolmente esigibile, che non risultano impedimenti nemmeno sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: