Asilo (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi) ed allontanamento
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e art. 52 cpv. 1 PA.
E. 2 Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.2 Oggetto del ricorso, nel caso in disamina, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Gli insorgenti infatti, nel loro ricorso, non sollevano alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo che nello stesso essi contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione dei problemi di salute di cui soffre C._______.
E. 4.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 4.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).
E. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nella fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto all'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Segnatamente, la situazione di salute dell'interessato 3 - il quale non sarebbe a rischio di morte imminente o di soffrire di una malattia mortale senza cure - non violerebbe la predetta disposizione. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo alla situazione medica dell'interessato 3. Inoltre non vi sarebbe nulla agli atti che suggerirebbe che loro non potrebbero avere accesso all'assistenza sanitaria universale presente in Georgia. Per di più, l'esecuzione del loro allontanamento verso il predetto Stato, sarebbe pure possibile.
E. 5.2 Dal canto loro, nell'impugnativa, gli insorgenti contestano tali conclusioni della SEM, ritenendo l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia come inesigibile, segnatamente a causa dello stato di salute in cui versa il ricorrente 3. Rammentando difatti gli effetti dell'atassia di Friedrich, e le cure ed i trattamenti di cui egli necessiterebbe, essi ritengono che senza le stesse lo stato valetudinario del ricorrente 3 si deteriorerebbe a tal punto da rappresentare una minaccia grave per la sua vita. Nel loro paese d'origine, il seguito specialistico ricevuto in Svizzera non sarebbe infatti garantito. Presentando poi alcune osservazioni e lacune del sistema di assicurazione sanitario vigente in Georgia, essi ritengono come tutti i mezzi ausiliari necessari al ricorrente 3 non sarebbero presumibilmente coperti dall'assistenza sanitaria pubblica. Inoltre, la loro esperienza medica specifica smentirebbe gli obiettivi annunciati dal nuovo sistema sanitario georgiano e confermerebbe che le cure mediche non sono somministrate correttamente.
E. 6 Va quindi analizzato, dappresso, se l'autorità inferiore ha, a giusto titolo, ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti.
E. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito delle loro domande d'asilo, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura.
E. 7.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre la DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), ciò che però, come si vedrà di seguito (cfr. infra consid. 8) e per quanto la situazione di salute dell'insorgente 3 sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1).
E. 7.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.2 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengono - Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro («safe country») con effetto al 1° ottobre 2019, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti citati). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile.
E. 8.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Infine, vista la definizione di cure essenziali precitata, la tradizione umanitaria della Svizzera non ha vocazione ad applicarsi in favore di cittadini di paesi terzi che hanno messo a profitto l'esenzione dell'obbligo di essere muniti di un visto d'entrata per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri dello spazio Schengen per dei soggiorni di corta durata (inferiori a 90 giorni su un periodo totale di 180 giorni), per entrare in Svizzera e sollecitare un diritto al soggiorno di lunga durata in vista di accedere gratuitamente a delle cure costose, o a dei trattamenti di medicina specialistica sconosciuti nel loro paese, e migliorare così le loro possibilità di guarigione di una malattia preesistente (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.3, D-7334/2018 del 28 febbraio 2019 e E-6609/2018 del 4 dicembre 2018).
E. 8.4 Tenuto conto di quanto sopra, va ora esaminata la situazione in Georgia. Come rilevato a ragione dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto negli ultimi anni un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3 e riferimento citato). Segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza E-3849/2021 del 3 settembre 2021). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; sentenze del Tribunale E-5446/2019 del 7 aprile 2020 consid. 4.3.2 con ulteriori riferimenti citati, D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 10.3.3 con ulteriori rifermenti citati).
E. 8.5 Nel caso in disamina, va anzitutto rilevato che dagli atti all'incarto si evince come gli interessati, ed in particolare il ricorrente 3, sia stato curato da diversi specialisti in Georgia. Ora, i ricorrenti vorrebbero rimanere in Svizzera per continuare a beneficiare di cure specialistiche per l'insorgente 3, che a mente loro non sarebbero garantite nel loro paese d'origine. Tuttavia, risulta dalla documentazione medica agli atti, che per l'atassia di Friedrich, malattia neurodegenerativa che gli avrebbe occasionato anche la cardiomiopatia ipertrofica, il grave disturbo della deambulazione e dell'equilibrio e la scoliosi dorsale severa destro convessa (cfr. lettera d'uscita dell'G._______ del 3 settembre 2021; n. 103/4 e 104/10), egli necessita di controlli medici dal cardiologo - secondo il rapporto medico del 27 settembre 2021 , a distanza di 6-12 mesi, o prima al bisogno (cfr. n. 104/10) - e dal neurologo. Per quanto attiene alla diagnosi di malnutrizione severa, necessita altresì di regoli controlli dal nutrizionista (cfr. n. 103/4). Inoltre risulta dalla documentazione medica, come gli sarebbe stata consigliata della fisioterapia ed ergoterapia (cfr. n. 61/2 e 73/2), che egli appare avere iniziato (cfr. n. 79/1). Non vi è invece alcun accenno alla necessità di un trapianto del cuore o di mezzi ausiliari nel prossimo futuro. Egli necessita invece per le patologie di cui soffre di una cura farmacologica (cfr. supra lett. C). Alla luce delle suesposte considerazioni, non vi è quindi ragione di ritenere, come a torto invece osservato nel ricorso dagli insorgenti, che il ricorrente 3 non possa essere adeguatamente trattato in Georgia, dove in passato, gli erano già state poste le diagnosi - confermate in Svizzera - ed ha ottenuto tutte le cure ed i medicamenti necessari per le patologie di cui soffre, come si evince anche sia dalle dichiarazioni degli insorgenti (cfr. n. 77/6, D19 segg., pag. 3 seg.; n. 80/12, D6, pag. 2; D45 segg., pag. 6 segg.; n. 84/10, D46 segg., pag. 7 seg.) che dalla documentazione da loro presentata (cfr. n. 1/-, mezzo di prova n. 6). Vi sono infatti diversi ospedali e cliniche che effettuano esami neurologici e cardiologici, in particolare a E._______ (cfr. ad esempio all'[...] a E._______, [...] o al [...] a E._______, [...] , o ancora al [...] dove vi è un reparto di neurologia specifico o al [...], per quanto attiene la cardiologia, [...] , tutti consultati da ultimo il 1° giugno 2022), come pure il seguito dal nutrizionista (cfr. ad esempio presso la [...] a E._______, dove vi è un reparto specializzato in dietologia e nutrizione, [...] consultato il 1° giugno 2022). Anche per quanto concerne la fisioterapia e l'ergoterapia, le stesse potranno essere proseguite in patria, segnatamente a E._______ (cfr. OSAR, Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020 < https://www.ecoi.net/en/file/local/2041132/200630_GEO_acces_soins_divers.pdf >, pag. 7 seg. e pag. 13, consultato il 1° giugno 2022). Pertanto, considerato quanto sopra esposto, per le problematiche di salute del ricorrente 3 esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il suo trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché in patria gli può essere assicurata una vita dignitosa. Pur considerando con la dovuta attenzione il serio stato di salute dell'insorgente 3, dalla documentazione medica agli atti e prodotta anche con il ricorso, non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera, tendono al mantenimento della sua condizione, ma non purtroppo alla sua guarigione, in quanto anche con i trattamenti adeguati, la prognosi non risulta essere buona a detta dei medici curanti (cfr. n. 103/4 e 104/10), poiché il ricorrente soffre di una malattia neurodegenerativa. Tuttavia, le terapie di cui egli necessita, come visto, sono disponibili in patria. Peraltro, le cure desiderate per il ricorrente 3 - essendo delle cure mediche specializzate - non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.5 e relativo riferimento e D-1546/2021 del 13 aprile 2021). Per quanto poi attiene il pagamento dei trattamenti, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.10.3 con ulteriore riferimento citato).
E. 8.6 Per il resto, da un esame d'ufficio degli atti di causa e da quelli prodotti con il ricorso, non emerge per i ricorrenti 1, 2 e 4, la necessità per i medesimi di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). Difatti, tutti i ricorrenti (compreso il ricorrente 3), sono stati curati in Svizzera per tubercolosi (cfr. segnatamente n. 38/3, 48/6, 49/2, 61/2, 62/2, 65/1, 66/1, 67/2, 81/1, 82/2, 94/2, 95/4 e 101/2), e potranno proseguire i trattamenti, al bisogno e se necessari anche in Georgia, come già in passato (cfr. n. 80/12, D6, pag. 2; n. 84/10, D12, pag. 13), che dispone in merito di cure sufficienti ed adeguate. Per quanto concerne il ricorrente 1, risulta dagli atti che egli soffra inoltre di epatopatia su pyrazinamide, in trattamento farmacologico (cfr. n. 48/6), nonché che per la grave osteonecrosi dell'anca di sinistra, egli sia stato operato in Svizzera con la protesizzazione totale dell'anca (cfr. in particolare i certificati medici del 4 marzo 2022 e del 3 maggio 2022 prodotti con il ricorso), i cui controlli e terapie necessarie potranno senz'altro essere proseguite anche nel suo Paese d'origine.
E. 8.7 Altresì, i ricorrenti in patria dispongono di una buona rete familiare e sociale - composta segnatamente a E._______ dalla sorella del ricorrente 1 e dalla madre della ricorrente 2 - (cfr. n. 80/12, D13 segg., pag. 3 seg.; D42, pag. 5; n. 84/10, D23, pag. 4 e D51 seg., pag. 8), che all'occorrenza li potranno sostenere, come già fatto anche in passato (cfr. n. 84/10, D51 seg., pag. 8). Il ricorrente 1 dispone inoltre di esperienza professionale quale (...) (cfr. n. 84/10, D27 segg., pag. 5) e sarà, dunque, come in passato, in grado di provvedere al sostentamento della famiglia. Inoltre i ricorrenti hanno vissuto in un'abitazione a E._______, assieme alla sorella del ricorrente 1 ed alla figlia di costei, presso la quale potranno senz'altro fare ritorno.
E. 8.8 Inoltre, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM, gli insorgenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del loro allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]).
E. 8.9 Da ultimo, per quanto concerne i ricorrenti 3 e 4, non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione del loro allontanamento inconciliabile con l'interesse superiore del bambino, in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Il ricorrente 3 (di [...] anni) e la ricorrente 4 (di [...] anni), sono difatti giunti in Svizzera meno di (...) mesi fa, essendo stati scolarizzati per il resto nel loro paese d'origine sino alla loro venuta su suolo elvetico (cfr. n. 77/6, D11 segg., pag. 3). Nulla permette dagli atti di evincere che i predetti poco più di (...) mesi trascorsi su suolo elvetico li abbiano a tal punto influenzati del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del loro allontanamento costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo a lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Risulta essere al contrario nel loro interesse di crescere nel loro paese d'origine, in un quadro famigliare, sociale, culturale e linguistico che è a loro già conosciuto, essendo peraltro accompagnati in patria da entrambi i genitori. Anche in tale sede, viene peraltro rammentato, come i ricorrenti 3 e 4 potranno proseguire i loro trattamenti medici, ove necessario, nel loro Paese d'origine.
E. 8.10 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
E. 9 Infine, non risultano esserci impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), disponendo per il resto i ricorrenti di documenti di viaggio (passaporti e carta d'identità per quanto attiene il ricorrente 1) tutt'ora validi, e con la dovuta diligenza, saranno in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del loro Paese d'origine, per ottenere eventuali ulteriori documenti necessitanti per il loro rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 12 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2416/2022 Sentenza del 7 giugno 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato l'(...), con la moglie B._______, nata il (...), ed i loro figli C._______, nato il (...), D._______, nata il (...), Georgia, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento (non entrata nel merito / assenza di domanda ai sensi della LAsi); decisione della SEM del 17 maggio 2022 / N (...). Fatti: A. Gli interessati hanno presentato delle domande d'asilo in Svizzera l'(...) agosto 2021 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-7/2, 8/2, 9/2 e 10/2). B. In data (...) settembre 2021 si sono svolte con A._______ (di seguito: interessato o ricorrente 1; cfr. n. 57/10), B._______ (di seguito: interessata o ricorrente 2; cfr. n. 58/10) e C._______ (di seguito: interessato o ricorrente 3; cfr. n. 59/9) delle audizioni in merito al rilevamento dei loro dati personali, allorché invece - sempre i predetti - sono stati sentiti in merito ai loro motivi d'asilo il (...) ottobre 2021 (l'interessato 3; cfr. n. 77/6) rispettivamente il (...) ottobre 2021 (gli interessati 1 e 2; cfr. n. 80/12 e 84/10). Nel corso delle medesime audizioni, essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere originari di E._______ e di aver lasciato la Georgia il (...), legalmente e muniti dei loro passaporti, a causa dello stato di salute di C._______. Difatti, nel corso del (...), nel loro Paese d'origine era stata diagnosticata al predetto una cardiomiopatia ed un'atassia, verosimilmente di Friedrich, curate con terapia farmacologica, finché un cardiologo avrebbe riferito loro che egli avrebbe dovuto subire un trapianto di cuore. Poiché in Georgia tale tipo di trapianto non verrebbe effettuato, i richiedenti si sarebbero informati, giungendo alla conclusione che in Svizzera esistessero i medici specializzati per svolgere lo stesso, e sarebbero quindi espatriati con l'intento di far curare C._______. Una volta giunti su suolo elvetico, la cardiologa pediatrica che lo avrebbe visitato, avrebbe informato i richiedenti, della possibilità che il suo stato di salute potesse essere tenuto stabile con dei farmaci, e per il momento, quindi, evitare il trapianto cardiaco. Gli interessati 1 e 2, hanno peraltro aggiunto come in Georgia non ci sarebbe alcuna possibilità di curare le patologie di cui è affetto il figlio, in quanto molto rare, ed i medici georgiani consiglierebbero sempre, in tali casi, di recarsi all'estero per ricevere le cure adeguate. In patria avrebbero disposto dell'assicurazione malattia statale, ma non di quella privata, che però non coprirebbe né le visite specialistiche né i costi dei medicinali, che avrebbero dovuto pagare loro allorché necessari. In caso di ritorno nel loro paese d'origine, l'interessato 1 si è detto preoccupato, poiché in Georgia malgrado le cure ricevute in (...) anni la situazione del figlio non sarebbe migliorata. Dal canto suo, l'interessata 2, ha invece asserito che se la situazione di salute del figlio migliorerà, lascerà subito la Svizzera, ma ora se tornasse in patria il figlio probabilmente perirebbe, in quanto non ci sarebbe la disponibilità di cure nel suo paese d'origine. Anche l'interessato 3, ha allegato di preferire rimanere in Svizzera per il momento, in quanto in Georgia non eseguirebbero i trapianti. Per il resto, gli interessati 1 e 2 non hanno allegato motivi d'asilo propri né per la figlia D._______ (di seguito: ricorrente 4). A supporto delle loro domande d'asilo, i richiedenti hanno depositato agli atti la carta d'identità originale dell'interessato 1, come pure i loro passaporti originali, nonché copia del referto medico della clinica F._______ datato 9 giugno 2020 inerente lo stato di salute dell'interessato 3 (cfr. n. 1/-; mezzi di prova da n. 1 a n. 6). C. Il 10 novembre 2021 (cfr. n. 103/4), rispettivamente il 26 ottobre 2021 (cfr. n. 104/10), i medici curanti chirurghi dell'interessato 3 hanno inoltrato alla SEM dei rapporti medici dettagliati sullo stato di salute di quest'ultimo. Dagli stessi si evincono che il medesimo soffre delle diagnosi seguenti: cardiomiopatia ipertrofica; atassia di Friedrich con atassia severa; tubercoloma apicale sinistro e malnutrizione severa. Vi è inoltre descritto il trattamento farmacologico in corso (Belok zok 50 mg; vitamina B6; Resource 2 fibre; acido folico 5 mg; Endepril mepha 5 mg e Rifinah), nonché si indica che devono essere garantiti per un trattamento adeguato dei controlli medici dal cardiologo, dal neurologo e dal nutrizionista, con comunque una prognosi attuale in ogni caso pessima con o senza trattamento. D. Con decisione del 17 maggio 2022, l'autorità inferiore non è entrata nel merito delle loro domande d'asilo ex art. 31a cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Gli interessati sono insorti avverso la succitata decisione con ricorso del 30 maggio 2022 (cfr. risultanze processuali) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'annullamento della decisione avversata e la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, in quanto l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia non sarebbe ammissibile e/o ragionevolmente esigibile. Hanno altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, hanno allegato ulteriore documentazione aggiornata sulla situazione medica di C._______ (cfr. referto di citologia del 20 agosto 2021; referto endoscopico del 19 agosto 2021; lettera d'uscita dell'G._______ del 3 settembre 2021 e F2 del 5 ottobre 2021), nonché di quella di A._______ (cfr. referto endoscopico del 14 agosto 2021; referti radiologici del 19 agosto 2021 e del 24 agosto 2021; referto dell'ecocardiografia transtoracica del 31 agosto 2021; certificato medico del 23 novembre 2021 del Dr. med. H._______; certificato medico dell'11 febbraio 2022 del Dr. med. I._______; i referti medici del 24 febbraio 2022, del 4 marzo 2022, del 7 marzo 2022, dell'11 marzo 2022, del 14 marzo 2022 e del 3 maggio 2022). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a - c e art. 52 cpv. 1 PA.
2. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3.2 Oggetto del ricorso, nel caso in disamina, risulta essere esclusivamente la questione dell'esecuzione dell'allontanamento. Gli insorgenti infatti, nel loro ricorso, non sollevano alcun argomento che sarebbe atto a contestare la non entrata nel merito delle loro domande d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi da parte della SEM, essendo che nello stesso essi contestano unicamente l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia in ragione dei problemi di salute di cui soffre C._______. 4. 4.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 4.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 5. 5.1 Nel suo provvedimento, l'autorità inferiore ha dapprima concluso che nella fattispecie non sarebbe applicabile il principio di non-respingimento previsto all'art. 5 cpv. 1 LAsi. Inoltre non sussisterebbero agli atti, indizi tali da ritenere che un loro rientro in patria li esporrebbe concretamente e seriamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Segnatamente, la situazione di salute dell'interessato 3 - il quale non sarebbe a rischio di morte imminente o di soffrire di una malattia mortale senza cure - non violerebbe la predetta disposizione. Anche dal profilo dell'esigibilità della misura di allontanamento, non sarebbero ravvisabili degli ostacoli, in particolare riguardo alla situazione medica dell'interessato 3. Inoltre non vi sarebbe nulla agli atti che suggerirebbe che loro non potrebbero avere accesso all'assistenza sanitaria universale presente in Georgia. Per di più, l'esecuzione del loro allontanamento verso il predetto Stato, sarebbe pure possibile. 5.2 Dal canto loro, nell'impugnativa, gli insorgenti contestano tali conclusioni della SEM, ritenendo l'esecuzione del loro allontanamento verso la Georgia come inesigibile, segnatamente a causa dello stato di salute in cui versa il ricorrente 3. Rammentando difatti gli effetti dell'atassia di Friedrich, e le cure ed i trattamenti di cui egli necessiterebbe, essi ritengono che senza le stesse lo stato valetudinario del ricorrente 3 si deteriorerebbe a tal punto da rappresentare una minaccia grave per la sua vita. Nel loro paese d'origine, il seguito specialistico ricevuto in Svizzera non sarebbe infatti garantito. Presentando poi alcune osservazioni e lacune del sistema di assicurazione sanitario vigente in Georgia, essi ritengono come tutti i mezzi ausiliari necessari al ricorrente 3 non sarebbero presumibilmente coperti dall'assistenza sanitaria pubblica. Inoltre, la loro esperienza medica specifica smentirebbe gli obiettivi annunciati dal nuovo sistema sanitario georgiano e confermerebbe che le cure mediche non sono somministrate correttamente.
6. Va quindi analizzato, dappresso, se l'autorità inferiore ha, a giusto titolo, ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti. 7. 7.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 7.2 Nel caso in esame, nella misura in cui non si è entrato nel merito delle loro domande d'asilo, i ricorrenti non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. In siffatte circostanze, non v'è neppure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per gli insorgenti, di essere esposti, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. 7.3 In seguito, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in casi straordinari e di estrema gravità (cfr. tra le altre la DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6), ciò che però, come si vedrà di seguito (cfr. infra consid. 8) e per quanto la situazione di salute dell'insorgente 3 sia di un'indubbia serietà, non rientra nella restrittiva giurisprudenza della CorteEDU (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e 2011/9 consid. 7.1). 7.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti non risulta trasgredire alcun obbligo della Svizzera derivante dal diritto internazionale, ed è quindi da ritenere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LAsi in relazione all'art. 44 LAsi). 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Anzitutto, per quanto riguarda la situazione generale, in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dalle quali i ricorrenti non provengono - Stato designato dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro («safe country») con effetto al 1° ottobre 2019, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta di presumere, a priori e indipendentemente dalle circostanze della fattispecie - a proposito di tutti i cittadini di tale paese - l'esistenza di una messa in pericolo concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.3 e riferimenti citati). Altresì, giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione è di norma ragionevolmente esigibile. 8.3 In seguito, per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). Infine, vista la definizione di cure essenziali precitata, la tradizione umanitaria della Svizzera non ha vocazione ad applicarsi in favore di cittadini di paesi terzi che hanno messo a profitto l'esenzione dell'obbligo di essere muniti di un visto d'entrata per attraversare le frontiere esterne degli Stati membri dello spazio Schengen per dei soggiorni di corta durata (inferiori a 90 giorni su un periodo totale di 180 giorni), per entrare in Svizzera e sollecitare un diritto al soggiorno di lunga durata in vista di accedere gratuitamente a delle cure costose, o a dei trattamenti di medicina specialistica sconosciuti nel loro paese, e migliorare così le loro possibilità di guarigione di una malattia preesistente (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.3, D-7334/2018 del 28 febbraio 2019 e E-6609/2018 del 4 dicembre 2018). 8.4 Tenuto conto di quanto sopra, va ora esaminata la situazione in Georgia. Come rilevato a ragione dall'autorità inferiore nel provvedimento avversato, il sistema sanitario in tale Paese ha conosciuto negli ultimi anni un'importante ristrutturazione e dei grandi progressi sono stati realizzati, nel senso che il trattamento della maggior parte delle problematiche fisiche e psichiche è ora possibile, anche se non corrisponde agli standard medici svizzeri (cfr. sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3 e riferimento citato). Segnatamente, a partire dalla messa in funzione del nuovo sistema finanziario statale dell'assicurazione-malattia universale, cosiddetto "Universal Health Care Program" (UHCP), nel febbraio del 2013, la copertura dell'assicurazione-malattia gratuita è assicurata a tutte le persone che in precedenza ne erano sprovviste, e copre un insieme di cure primarie e secondarie, come pure l'acquisto di un certo numero di medicamenti. La riforma dell'UHCP nel 2017 ha introdotto un meccanismo di sostegno finanziario limitato per l'acquisto di ulteriori medicamenti, che sono altrimenti a carico quasi interamente degli interessati, per le persone socialmente vulnerabili o indigenti. Le stesse possono invero farsi rimborsare, in principio, il 90% dei costi del medicamento, se questo costa almeno 1 GEL, per le patologie seguenti: problemi cardio-vascolari o cardiaci cronici, malattia cronica dei polmoni, diabete (tipo 2) e problematiche della tiroide (sentenza del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.4.3.3; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie: accès à des soins médicaux, 28 agosto 2018, pag. 3 segg.; SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen: Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 marzo 2018). Se non è escluso che i pazienti debbano a volte sostenere circa il 10% dei costi dei medicamenti, tuttavia in caso d'incapacità finanziaria, possono indirizzarsi alla "Referral Service Commission", che in alcuni casi completa le prestazioni erogate dall'UHCP, in particolare per delle famiglie giudicate come vulnerabili (cfr. sentenza E-3849/2021 del 3 settembre 2021). Per quanto concerne i gruppi di persone vulnerabili, i bambini ed i pensionati, beneficiano di tutte le prestazioni dell'UHCP (cfr. OSAR, ibidem, pag. 3 segg.; sentenze del Tribunale E-5446/2019 del 7 aprile 2020 consid. 4.3.2 con ulteriori riferimenti citati, D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 10.3.3 con ulteriori rifermenti citati). 8.5 Nel caso in disamina, va anzitutto rilevato che dagli atti all'incarto si evince come gli interessati, ed in particolare il ricorrente 3, sia stato curato da diversi specialisti in Georgia. Ora, i ricorrenti vorrebbero rimanere in Svizzera per continuare a beneficiare di cure specialistiche per l'insorgente 3, che a mente loro non sarebbero garantite nel loro paese d'origine. Tuttavia, risulta dalla documentazione medica agli atti, che per l'atassia di Friedrich, malattia neurodegenerativa che gli avrebbe occasionato anche la cardiomiopatia ipertrofica, il grave disturbo della deambulazione e dell'equilibrio e la scoliosi dorsale severa destro convessa (cfr. lettera d'uscita dell'G._______ del 3 settembre 2021; n. 103/4 e 104/10), egli necessita di controlli medici dal cardiologo - secondo il rapporto medico del 27 settembre 2021 , a distanza di 6-12 mesi, o prima al bisogno (cfr. n. 104/10) - e dal neurologo. Per quanto attiene alla diagnosi di malnutrizione severa, necessita altresì di regoli controlli dal nutrizionista (cfr. n. 103/4). Inoltre risulta dalla documentazione medica, come gli sarebbe stata consigliata della fisioterapia ed ergoterapia (cfr. n. 61/2 e 73/2), che egli appare avere iniziato (cfr. n. 79/1). Non vi è invece alcun accenno alla necessità di un trapianto del cuore o di mezzi ausiliari nel prossimo futuro. Egli necessita invece per le patologie di cui soffre di una cura farmacologica (cfr. supra lett. C). Alla luce delle suesposte considerazioni, non vi è quindi ragione di ritenere, come a torto invece osservato nel ricorso dagli insorgenti, che il ricorrente 3 non possa essere adeguatamente trattato in Georgia, dove in passato, gli erano già state poste le diagnosi - confermate in Svizzera - ed ha ottenuto tutte le cure ed i medicamenti necessari per le patologie di cui soffre, come si evince anche sia dalle dichiarazioni degli insorgenti (cfr. n. 77/6, D19 segg., pag. 3 seg.; n. 80/12, D6, pag. 2; D45 segg., pag. 6 segg.; n. 84/10, D46 segg., pag. 7 seg.) che dalla documentazione da loro presentata (cfr. n. 1/-, mezzo di prova n. 6). Vi sono infatti diversi ospedali e cliniche che effettuano esami neurologici e cardiologici, in particolare a E._______ (cfr. ad esempio all'[...] a E._______, [...] o al [...] a E._______, [...] , o ancora al [...] dove vi è un reparto di neurologia specifico o al [...], per quanto attiene la cardiologia, [...] , tutti consultati da ultimo il 1° giugno 2022), come pure il seguito dal nutrizionista (cfr. ad esempio presso la [...] a E._______, dove vi è un reparto specializzato in dietologia e nutrizione, [...] consultato il 1° giugno 2022). Anche per quanto concerne la fisioterapia e l'ergoterapia, le stesse potranno essere proseguite in patria, segnatamente a E._______ (cfr. OSAR, Géorgie: accès à divers soins et traitements médicaux, 30 giugno 2020 , pag. 7 seg. e pag. 13, consultato il 1° giugno 2022). Pertanto, considerato quanto sopra esposto, per le problematiche di salute del ricorrente 3 esistono in Georgia le cure mediche essenziali per il suo trattamento ed un programma d'aiuto sociale per il loro finanziamento, cosicché in patria gli può essere assicurata una vita dignitosa. Pur considerando con la dovuta attenzione il serio stato di salute dell'insorgente 3, dalla documentazione medica agli atti e prodotta anche con il ricorso, non si evince la necessità per lo stesso di rimanere in Svizzera. Ciò in quanto le cure prodigate in Svizzera, tendono al mantenimento della sua condizione, ma non purtroppo alla sua guarigione, in quanto anche con i trattamenti adeguati, la prognosi non risulta essere buona a detta dei medici curanti (cfr. n. 103/4 e 104/10), poiché il ricorrente soffre di una malattia neurodegenerativa. Tuttavia, le terapie di cui egli necessita, come visto, sono disponibili in patria. Peraltro, le cure desiderate per il ricorrente 3 - essendo delle cure mediche specializzate - non rientrano nella nozione di cure essenziali sviluppata dalla giurisprudenza circa gli ostacoli di ordine medico all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-4247/2018 del 16 dicembre 2019 consid. 5.5.5 e relativo riferimento e D-1546/2021 del 13 aprile 2021). Per quanto poi attiene il pagamento dei trattamenti, vi è ancora da osservare che seppure in Georgia le risorse risultino più limitate rispetto a quanto presente in Svizzera e che in tale Paese il sistema sanitario non offra la stessa qualità come su suolo elvetico, tuttavia, tali circostanze non comportano, prese a sé stanti, l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale E-1232/2019 del 22 marzo 2019 consid. 6.4.3). Sotto tale profilo, appartiene inoltre agli insorgenti indirizzarsi prioritariamente ai programmi sociali e di salute disponibili nel loro Stato d'origine, prima di appellarsi alla tradizione umanitaria svizzera in materia di cure (cfr. a tal proposito la sentenza del Tribunale D-2871/2019 dell'11 agosto 2021 consid. 6.10.3 con ulteriore riferimento citato). 8.6 Per il resto, da un esame d'ufficio degli atti di causa e da quelli prodotti con il ricorso, non emerge per i ricorrenti 1, 2 e 4, la necessità per i medesimi di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 e 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti). Difatti, tutti i ricorrenti (compreso il ricorrente 3), sono stati curati in Svizzera per tubercolosi (cfr. segnatamente n. 38/3, 48/6, 49/2, 61/2, 62/2, 65/1, 66/1, 67/2, 81/1, 82/2, 94/2, 95/4 e 101/2), e potranno proseguire i trattamenti, al bisogno e se necessari anche in Georgia, come già in passato (cfr. n. 80/12, D6, pag. 2; n. 84/10, D12, pag. 13), che dispone in merito di cure sufficienti ed adeguate. Per quanto concerne il ricorrente 1, risulta dagli atti che egli soffra inoltre di epatopatia su pyrazinamide, in trattamento farmacologico (cfr. n. 48/6), nonché che per la grave osteonecrosi dell'anca di sinistra, egli sia stato operato in Svizzera con la protesizzazione totale dell'anca (cfr. in particolare i certificati medici del 4 marzo 2022 e del 3 maggio 2022 prodotti con il ricorso), i cui controlli e terapie necessarie potranno senz'altro essere proseguite anche nel suo Paese d'origine. 8.7 Altresì, i ricorrenti in patria dispongono di una buona rete familiare e sociale - composta segnatamente a E._______ dalla sorella del ricorrente 1 e dalla madre della ricorrente 2 - (cfr. n. 80/12, D13 segg., pag. 3 seg.; D42, pag. 5; n. 84/10, D23, pag. 4 e D51 seg., pag. 8), che all'occorrenza li potranno sostenere, come già fatto anche in passato (cfr. n. 84/10, D51 seg., pag. 8). Il ricorrente 1 dispone inoltre di esperienza professionale quale (...) (cfr. n. 84/10, D27 segg., pag. 5) e sarà, dunque, come in passato, in grado di provvedere al sostentamento della famiglia. Inoltre i ricorrenti hanno vissuto in un'abitazione a E._______, assieme alla sorella del ricorrente 1 ed alla figlia di costei, presso la quale potranno senz'altro fare ritorno. 8.8 Inoltre, come indicato rettamente nella decisione impugnata dalla SEM, gli insorgenti potranno richiedere, se necessario, un sostegno finanziario per assicurare l'assistenza medica - ad esempio ottenendo una riserva di medicinali prima del loro allontanamento dalla Svizzera - per un periodo limitato nel Paese d'origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e art. 73 segg. dell'Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 [OAsi 2, RS 142.312]). 8.9 Da ultimo, per quanto concerne i ricorrenti 3 e 4, non risultano esservi in specie neppure dei motivi che rendano l'esecuzione del loro allontanamento inconciliabile con l'interesse superiore del bambino, in particolare deducibile dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107). Il ricorrente 3 (di [...] anni) e la ricorrente 4 (di [...] anni), sono difatti giunti in Svizzera meno di (...) mesi fa, essendo stati scolarizzati per il resto nel loro paese d'origine sino alla loro venuta su suolo elvetico (cfr. n. 77/6, D11 segg., pag. 3). Nulla permette dagli atti di evincere che i predetti poco più di (...) mesi trascorsi su suolo elvetico li abbiano a tal punto influenzati del modo di vita e del contesto culturale svizzeri che l'esecuzione del loro allontanamento costituirebbe per loro uno sradicamento che perturberebbe in maniera sproporzionata il loro sviluppo a lungo termine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3). Risulta essere al contrario nel loro interesse di crescere nel loro paese d'origine, in un quadro famigliare, sociale, culturale e linguistico che è a loro già conosciuto, essendo peraltro accompagnati in patria da entrambi i genitori. Anche in tale sede, viene peraltro rammentato, come i ricorrenti 3 e 4 potranno proseguire i loro trattamenti medici, ove necessario, nel loro Paese d'origine. 8.10 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, risulta pure essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).
9. Infine, non risultano esserci impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), disponendo per il resto i ricorrenti di documenti di viaggio (passaporti e carta d'identità per quanto attiene il ricorrente 1) tutt'ora validi, e con la dovuta diligenza, saranno in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del loro Paese d'origine, per ottenere eventuali ulteriori documenti necessitanti per il loro rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
10. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
12. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: